Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  474,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2008), promosso dalla Regione Veneto con  ricorso  notificato  il  26
febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed  iscritto
al n. 19 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  di
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il giudice relatore
Maria Rita Saulle; 
    Uditi gli avvocati Luigi Manzi, Mario Bertolissi e Ezio Zanon per
la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e  depositato  il
successivo  5  marzo,  la  Regione  Veneto   ha   impugnato   diverse
disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2008), tra le quali l'art. 2, comma 474,  per  violazione
degli artt. 5, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
    La disposizione censurata prevede che  «E'  istituito  presso  il
Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilita' dei disabili», con
una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008  e  a  3
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2009  e  2010.  Il  Fondo
finanzia interventi specifici  destinati  alla  realizzazione  di  un
parco ferroviario  per  il  trasporto  in  Italia  e  all'estero  dei
disabili assistiti dalle associazioni di  volontariato  operanti  sul
territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti  da
atti di donazione e di liberalita', nonche' gli importi derivanti  da
contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici  e  privati.  Con
decreto del Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della  salute  e  della  solidarieta'
sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato
operanti  sul  territorio,  sono  stabilite  le  modalita'   per   il
funzionamento del Fondo di cui al presente comma». 
    La ricorrente ritiene che tale disciplina sia  in  contrasto  con
l'art. 117,  quarto  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  regola
aspetti rientranti, alternativamente,  nella  materia  «assistenza  e
beneficenza pubblica» o «politiche sociali»  le  quali,  non  essendo
ricomprese tra quelle elencate nell'art. 117, secondo e terzo  comma,
della Costituzione, appartengono, per  come  affermato  dalla  stessa
giurisprudenza costituzionale, alla  potesta'  legislativa  residuale
della regione. 
    A  parere  della  Regione  Veneto,  la   disposizione   impugnata
violerebbe  anche  l'art.  119  della  Costituzione,  essendo  lesiva
dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto  lo  Stato  non  puo'
dettare norme volte ad istituire e  a  disciplinare  finanziamenti  a
destinazione vincolata in materie di potesta' legislativa concorrente
o residuale  della  Regione,  essendo  a  tali  fini  irrilevante  la
circostanza che detti fondi  prevedano  la  diretta  attribuzione  di
risorse a Regioni,  Province,  Citta'  metropolitane  e  Comuni  o  a
soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, conseguendo  da  cio'
«de plano, la violazione dell'art. 118 della Costituzione». 
    In via subordinata, la ricorrente sostiene  che,  anche  a  voler
ritenere che l'art. 2, comma 474, coinvolga materie  attribuite  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato, come  la  «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale», esso violerebbe il principio di leale  collaborazione  di
cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e l'art. 11
della legge costituzionale n. 3 del 2001, che impone  al  legislatore
statale, in presenza di una concorrenza di competenze e in assenza di
una prevalenza di  un  complesso  normativo  rispetto  ad  altri,  di
predisporre adeguati strumenti  di  coinvolgimento  delle  Regioni  a
salvaguardia delle loro competenze. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sollevata dalla Regione Veneto  sia
dichiarata infondata, in quanto la  norma  oggetto  di  impugnazione,
finalizzata ad offrire alle persone disabili su tutto  il  territorio
nazionale il medesimo  servizio  ferroviario,  e'  espressione  della
competenza legislativa esclusiva dello Stato  ex  art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione. 
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato
memoria con la quale, nel ribadire le  argomentazioni  contenute  nel
ricorso,  ha  osservato  che,  diversamente   da   quanto   sostenuto
dall'Avvocatura,  la  norma  oggetto  di  impugnazione,   in   quanto
destinata  esclusivamente  alla  istituzione  di  un  fondo  volto  a
realizzare finalita' sociali, non  puo'  ricondursi  alla  competenza
legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera  m),  della
Costituzione. 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Regione Veneto  ha  proposto  questioni  di  legittimita'
costituzionale di alcune disposizioni della legge 24  dicembre  2007,
n. 244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008)  e,  tra  queste,
dell'art. 2, comma 474, in riferimento  agli  artt.  5,  117,  quarto
comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
    La ricorrente ritiene  che  la  norma  impugnata,  nell'istituire
presso il Ministero dei trasporti il  «Fondo  per  la  mobilita'  dei
disabili» e nell'assegnare ad esso le relative  somme  da  destinarsi
alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia
e all'estero dei disabili, secondo le modalita' da  determinarsi  con
decreto del Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della  salute  e  della  solidarieta'
sociale, violerebbe gli indicati parametri costituzionali. 
    La Regione ritiene, infatti, che tale disciplina ha ad oggetto le
materie «assistenza e beneficenza pubblica»  e  «politiche  sociali»,
attribuite alla competenza legislativa  residuale  delle  Regioni  e,
pertanto, si pone in contrasto con l'art. 117,  quarto  comma,  della
Costituzione. 
    Individuato in tal modo l'ambito applicativo  della  disposizione
censurata, la ricorrente ritiene che  essa  violi  anche  l'art.  119
della  Costituzione,  non  potendo  lo  Stato  adottare   norme   che
istituiscono e disciplinano finanziamenti a destinazione vincolata in
materie  di  potesta'  legislativa  concorrente  o  residuale   delle
Regioni. 
    In subordine, la Regione osserva che, anche a voler ritenere  che
nel caso di specie siano coinvolte materie attribuite  alla  potesta'
legislativa esclusiva  dello  Stato,  quali  la  «determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il   territorio
nazionale», la disposizione  impugnata  violerebbe  il  principio  di
leale collaborazione desumibile dagli artt. 5 e 120,  secondo  comma,
della Costituzione, il quale,  in  presenza  di  una  concorrenza  di
competenze e in assenza di una prevalenza di un  complesso  normativo
rispetto ad altri,  impone  al  legislatore  statale  di  predisporre
adeguati strumenti di coinvolgimento  delle  Regioni  a  salvaguardia
delle loro competenze. 
    2.  -  Il  presente  giudizio  ha   ad   oggetto   esclusivamente
l'impugnazione proposta avverso l'art. 2, comma 474, della  legge  n.
244 del 2007, dovendosi riservare a separata trattazione la decisione
concernente le ulteriori norme impugnate con il medesimo ricorso. 
    3. - La questione e' fondata nei termini di seguito esposti. 
    3.1. - La norma impugnata, nel prevedere un Fondo a favore  della
mobilita' dei  disabili,  si  pone  l'obiettivo  di  realizzare  tale
finalita' attraverso l'idoneo  adattamento  e  l'utilizzo  del  mezzo
ferroviario. 
    Questa Corte ha affermato che tutte le attivita', come quella  in
esame, «relative  alla  predisposizione  ed  erogazione  di  servizi,
gratuiti e a pagamento,  o  di  prestazioni  economiche  destinate  a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la
persona umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da  quello  sanitario»,
rientrano nel piu' generale ambito  dei  servizi  sociali  attribuito
alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenza n.  287
del 2004). 
    Il riconoscimento sopra  indicato  della  competenza  legislativa
regionale non esclude che alla disciplina del Fondo in esame concorra
l'esercizio della competenza dello  Stato  in  materia  di  trasporti
pubblici non locali, appagando le  esigenze  unitarie  inerenti  alla
specifica destinazione del Fondo stesso. 
    Queste  esigenze  vanno  tuttavia  soddisfatte  senza  trascurare
quelle locali, in materia di assistenza, in ottemperanza al principio
di leale cooperazione. 
    Nel caso di specie l'intervento statale in  esame  non  contempla
alcuna partecipazione delle Regioni;  con  la  conseguenza  che  deve
essere dichiarata la illegittimita'  costituzionale  del  comma  474,
limitata alla parte in cui non prevede che il  decreto  del  Ministro
dei trasporti, che  disciplina  le  modalita'  di  funzionamento  del
cennato  Fondo,  sia  adottato  previa  intesa  con   la   Conferenza
permanente Stato-Regioni.