Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento vertente tra Crescente Zeno e De Marchi Licio con ordinanza del 29 ottobre 2007, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2009; Udito nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009 il giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi - proposto dal debitore esecutato, sull'assunto della impignorabilita' della pensione erogatagli dall'ENASARCO -, il Tribunale ordinario di Treviso, con ordinanza emessa il 29 ottobre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 dicembre 2008), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), secondo cui «i crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili». Affermata la perdurante vigenza della norma impugnata (non abrogata, ne' espressamente ne' implicitamente, a seguito della intervenuta privatizzazione dell'Ente), nonche' la rilevanza della questione nel giudizio a quo (non definibile se non attraverso l'applicazione della norma medesima), il rimettente osserva come tale disposizione si ponga in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza «nella parte in cui esclude la pignorabilita' [recte: nella parte in cui non prevede la impignorabilita], nei limiti di un quinto, o, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita', nei limiti del quinto, della residua parte della pensione erogata dall'ENASARCO». E cio', secondo il rimettente, a differenza di quanto dispongono: a) l'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni; b) l'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' erogati dall'INPS; c) gli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), come dichiarati incostituzionali dalla medesima sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, alle indennita' che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; d) l'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 444 del 2005, relativamente alle pensioni dei notai; e) l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 256 del 2006, con riferimento alle pensioni dei giornalisti. Il rimettente rileva che l'impignorabilita' delle pensioni erogate in favore di agenti del commercio determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilita', con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonche' delle pensioni, assegni ed indennita', conseguente anche ai citati interventi di questa Corte. Ritiene infatti il Tribunale che - essendo stato chiarito nella sentenza n. 506 del 2002 che «il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" non e' tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilita', in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilita' assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita» - non sembrano sussistere altri valori che possano giustificare il persistente regime di favore per le pensioni erogate dall'ENASARCO. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale ordinario di Treviso dubita - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - della legittimita' costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in virtu' della quale «i crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili». Secondo il rimettente, l'esclusione della pignorabilita' della pensione ENASARCO lede l'evocato parametro costituzionale (sotto il duplice profilo della disparita' di trattamento e della irragionevolezza) in quanto tale previsione si pone in contrasto con quanto disposto: a) dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni; b) dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' erogati dall'INPS; c) dagli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), come dichiarati incostituzionali dalla citata sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, alle indennita' che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R.; d) dall'art.12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 444 del 2005, con riferimento alle pensioni dei notai; e) dall'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 256 del 2006, con riferimento alle pensioni dei giornalisti. 2. - La questione e' fondata. 2.1. - Con la sentenza n. 506 del 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennita' erogati dall'INPS, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennita' necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte». Nella medesima decisione, la declaratoria di illegittimita' costituzionale e' stata estesa in via consequenziale anche agli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, «nella parte in cui escludono la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennita' che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennita' o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte». Rilevato, in detta sede, che il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarieta' sociale (posto a fondamento della tutela di cui all'art. 38 Cost.) - a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle esigenze di vita» puo', ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, questa Corte ha nel contempo affermato che, tuttavia, siffatta compressione non puo' essere totale ed indiscriminata (cosi' da comportare quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilita', in linea di principio, della pensione), «bensi' deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualita' di bene sul quale possano soddisfarsi». Ed ha, di conseguenza, ritenuto che il doveroso bilanciamento fra i due valori costituzionalmente rilevanti non puo' rendere impignorabile anche la parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita del pensionato; «di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilita' patrimoniale (art. 2740 cod. civ.)». 2.2. - Successivamente, questa Corte e' intervenuta su analoghe norme che prevedevano l'assoluta impignorabilita', per i crediti comuni, delle pensioni e degli assegni corrisposte ai notai ed ai giornalisti (sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006), dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, e dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui escludono la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate rispettivamente dalla Cassa nazionale del notariato e dall'INPGI, «anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte». 2.3. - Le medesime argomentazioni svolte a sostegno delle citate pronunce di illegittimita' costituzionale portano a ritenere ingiustificato ed irragionevole il permanere di un regime diversificato e di favore per le pensioni erogate dall'ENASARCO. Peraltro, la circostanza che tale Ente - ancorche' con i controlli e limiti derivanti dalla persistente natura pubblica della sua attivita' istituzionale - abbia acquisito natura privatistica (Fondazione), per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), non costituisce certamente ragione idonea a giustificare (come gia' sottolineato riguardo all'INPGI nella sentenza n. 256 del 2006, in riferimento ad analoga situazione) il peculiare trattamento disposto dalla norma censurata rispetto a quanto previsto per le pensioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, dei notai e dei giornalisti. Va, infatti, ribadito che, poiche' «l'impignorabilita' si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo - l'unico rilevante nel presente giudizio - della loro assoggettabilita' ad esecuzione forzata» (sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006). Pertanto - in armonia con quanto questa Corte ha statuito nelle richiamate pronunce - deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, anziche' prevedere l'impignorabilita', con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilita' nei limiti del quinto della residua parte.