Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131,  comma  3,
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n. 137), come modificato dall'art. 2, comma  1,  lettera
a),  del  decreto  legislativo  26  marzo  2008,  n.  63   (Ulteriori
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  in  relazione  al  paesaggio),  promosso  dalla
Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 9 giugno 2008,
depositato in cancelleria il 16 giugno 2008 ed iscritto al n. 26  del
registro ricorsi 2008; 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore
Paolo Maddalena; 
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 9  giugno  2008  e  depositato  il
successivo 16 giugno, la Provincia autonoma  di  Trento  ha  proposto
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3,  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), come modificato  dall'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 26 marzo  2008,  n.  63  (Ulteriori  disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, in relazione al  paesaggio),  «nella  parte  in  cui  include  la
Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite  della
potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera s)», della Costituzione,  denunciando  la  violazione:
dell'art. 8, n. 6), nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4), 5),  7),
8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e  24)  del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); delle  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale di  cui  al  d.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  115  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di trasferimento  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e  della
Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
urbanistica ed opere pubbliche), e al d.P.R. 1 novembre 1973, n.  690
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio
storico,  artistico   e   popolare);   dell'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione);  del  principio  di  certezza  del
diritto. 
    Nel ricorso si osserva, anzitutto, che la Provincia  autonoma  di
Trento ha la potesta' legislativa primaria in materia di  tutela  del
paesaggio, in base al citato art. 8, n. 6,  dello  statuto  speciale.
Inoltre, la stessa Provincia e' titolare, in base al medesimo art. 8,
di analoga potesta' legislativa anche in materia di toponomastica (n.
2), tutela  e  conservazione  del  patrimonio  storico,  artistico  e
popolare (n. 3), usi e costumi locali (n.  4),  urbanistica  e  piani
regolatori (n. 5),  usi  civici  (n.  7),  ordinamento  delle  minime
proprieta' colturali (n. 8), porti lacuali (n. 11), miniere,  cave  e
torbiere (n. 14), alpicoltura e parchi per la protezione della  flora
e della fauna (n.  16),  viabilita'  (n.  17),  acquedotti  e  lavori
pubblici di interesse provinciale,  compresa  la  regolamentazione  e
l'esercizio degli impianti di funivia (n. 18), agricoltura e  foreste
(n.  21),  espropriazioni  per  pubblica  utilita'  (n.  22),   opere
idrauliche (n. 24). Nelle elencate materie, soggiunge la  ricorrente,
sussiste, in forza dell'art. 16 dello statuto di autonomia, anche  la
potesta' amministrativa provinciale. 
    Come si e' detto, la Provincia di Trento rammenta, poi, che,  tra
le norme di attuazione dello statuto, rilevano, segnatamente,  quelle
dettate dal d.P.R. n. 381 del 1974, dal d.P.R. n. 115 del 1973 e  dal
d.P.R. n. 690 del 1973. 
    Si evidenzia ancora nel ricorso che la Provincia ha concretamente
esercitato la propria competenza legislativa in materia di paesaggio,
dapprima,  con  la  legge  provinciale  5  settembre  1991,   n.   22
(Ordinamento   urbanistico   e    tutela    del    territorio),    e,
successivamente,  con  la  legge  provinciale  4  marzo  2008,  n.  1
(Pianificazione urbanistica  e  governo  del  territorio),  la  quale
dispone l'abrogazione della prima legge  «dalla  data  stabilita  dai
regolamenti di attuazione della l.p. n. 1/2008, che  attualmente  non
sono stati ancora emanati». 
    La Provincia di Trento osserva, inoltre, che con d.lgs. n. 42 del
2004 e' stato adottato il Codice dei beni culturali e del  paesaggio,
il cui art. 8 «tutela la specifica posizione delle Regioni a  statuto
speciale e delle Province autonome con la clausola  di  salvaguardia»
stabilendo  che  «Nelle  materie  disciplinate  dal  presente  codice
restano ferme le potesta' attribuite alle Regioni a statuto  speciale
ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti  e  dalle
relative norme di attuazione». 
    Con successivo d.lgs. n. 63 del  2008,  emanato  in  forza  della
delega contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n.
137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del  Governo  e  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici),  si
e' provveduto, tramite l'art. 2, comma 1, lettera a), alla  integrale
sostituzione dell'art. 131 del d.lgs.  n.  42  del  2004.  La  difesa
provinciale sostiene che detta disposizione, «nella versione proposta
dal Governo per  l'esame  in  sede  di  Conferenza  unificata,  aveva
mantenuto una formulazione rispettosa dell'assetto  delle  competenze
pacificamente riconosciute alla Provincia di  Trento»  (e  cioe'  «Le
norme di tutela del paesaggio,  la  cui  definizione  spetta  in  via
esclusiva allo Stato, costituiscono  un  limite  all'esercizio  delle
funzioni  regionali  in  materia   di   governo   e   fruizione   del
territorio»), riferendosi soltanto alle Regioni a statuto ordinario. 
    Tuttavia, si prosegue nel  ricorso,  in  data  26  febbraio  2008
veniva formulata una proposta emendativa del comma  3  dell'art.  131
«(sulla  quale  risultava  l'espressione  di  parere  contrario   del
Ministero per i beni e le attivita' culturali)», che recitava: «Salva
la potesta' esclusiva dello  Stato  di  tutela  del  paesaggio  quale
limite  all'esercizio  delle  attribuzioni  delle  Regioni  e   delle
Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela  dei
beni paesaggistici». 
    Una siffatta formulazione - sostiene la  Provincia  di  Trento  -
«era  chiaramente  rivolta  a  riconoscere  alle  Regioni  a  statuto
ordinario una sia pure limitata competenza in materia di  tutela  del
paesaggio. Sfortunatamente, pero',  la  menzione  tra  i  destinatari
della norma anche delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  -
che gia' per statuto godono a titolo proprio ed espresso di  potesta'
primaria nella materia - finiva per far valere nei loro confronti  la
potesta' statale definita esclusiva di cui al comma secondo,  lettera
s), dell'art. 117 Cost.». 
    Il testo definitivo veniva approvato conformemente alla anzidetta
proposta emendativa, «nonostante la nota inviata dal presidente della
Provincia prima  dell'approvazione  del  decreto  nel  Consiglio  dei
ministri del 19 marzo 2008,  con  la  quale  veniva  sottolineata  la
incongruenza  della  norma  rispetto  all'assetto  delle   competenze
garantite alle Province autonome e all'art. 8  del  medesimo  codice,
recante la clausola di salvaguardia». 
    Cio' premesso, la ricorrente  sostiene  che  la  norma  impugnata
verrebbe ad assimilare, in materia di paesaggio, le competenze  delle
Province autonome a quelle delle Regioni ordinarie, applicando  anche
alle prime «il riparto di competenze di cui al nuovo titolo V», cosi'
da limitare, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,
«le  competenze  provinciali  relative   al   territorio».   Di   qui
l'incostituzionalita' della disposizione del comma 3  dell'art.  131,
«nella parte in cui essa estende alle Province autonome i limiti e  i
vincoli  riguardanti  le  Regioni  ordinarie;  con   la   conseguente
generalizzata  riduzione  delle  competenze   provinciali   al   mero
"esercizio delle  attribuzioni  sul  territorio"  (che  sarebbero  da
svolgere  nel  rispetto  della  disciplina  statale  -  asseritamente
esclusiva - in materia di tutela del paesaggio),  ed  in  particolare
nell'inciso "e delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano",
attraverso il quale si realizza tale estensione». 
    Sussisterebbe, dunque, la violazione dell'art.  8,  n.  6,  dello
statuto speciale (e delle «altre norme  dell'art.  8  sopra  citate»,
oltre che delle «norme  di  attuazione  che  hanno  concretizzato  la
disciplina statutaria»), posto che  si  assoggetta  la  Provincia  di
Trento «alla potesta' esclusiva statale  in  materia  di  tutela  del
paesaggio,  mentre  lo  statuto  speciale  configura  una  situazione
esattamente opposta, attribuendo alla Provincia potesta'  "esclusiva"
(cosi' la sent. n. 21/1991 di codesta Corte) in materia di tutela del
paesaggio». 
    La ricorrente esclude, d'altro canto, che  possa  sostenersi  che
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. trovi applicazione anche
alle Province autonome. La norma censurata, applicando alle  Province
autonome il predetto art.  117  Cost.,  ne  restringe  la  competenza
primaria-esclusiva  di  cui  all'art.  8,  n.  6,  dello  statuto  e,
tuttavia, «il titolo V della parte seconda della  Costituzione  vale,
in relazione alle Regioni a statuto speciale, a termini dell'art.  10
della legge cost.  n.  3  del  2001  (che  risulta  dunque  anch'esso
violato), solo la' dove prevede forme piu' ampie  di  autonomia:  per
cui l'art. 117, comma 2, non puo' mai essere applicato ad una Regione
speciale per  restringere,  anziche'  ampliare,  una  sua  competenza
statutaria». Ove, invece, l'applicazione complessiva delle norme  del
titolo  V,  e  tra  queste  dell'art.  117  Cost.,   comportasse   un
restringimento  dell'autonomia  statutaria,  come   affermato   dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 536 del 2002, n.  103  del
2003, n. 134 del  2006)  «si  continuera'  ad  applicare  lo  statuto
speciale, e non affatto il nuovo titolo V». 
    La difesa provinciale ribadisce, quindi,  che,  nello  specifico,
«la norma impugnata non  applica  l'art.  117,  secondo  comma,  alla
Provincia  di  Trento  come  mera  delimitazione  di  un  piu'  ampio
conferimento di potere derivante da diversa norma del nuovo titolo  V
(e dunque in un contesto ampliativo dell'autonomia  provinciale),  ma
come diretta limitazione delle sue attribuzioni statutarie». 
    Peraltro, la ricorrente rileva  che  la  disposizione  denunciata
«contraddice frontalmente lo stesso art. 8  d.lgs.  n.  42/2004,  che
salvaguarda la posizione delle  Regioni  speciali»;  tale  insanabile
contraddizione tra le due norme, non suscettibile di essere  superata
tramite una interpretazione adeguatrice del vigente  testo  dell'art.
131, comma 3, comporta «- oltre alla diretta lesione delle competenze
provinciali - una chiara violazione del  principio  di  certezza  del
diritto» che pregiudica il «regolare svolgimento  delle  attribuzioni
costituzionali della Provincia di Trento nelle materie attinenti alla
tutela  del  paesaggio».  Donde,  l'incostituzionalita'  della  norma
denunciata anche sotto detto ultimo profilo. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,
comunque, infondata. 
    La difesa erariale sostiene che l'art. 131, comma 3,  del  d.lgs.
n. 42 del 2004, nel testo introdotto dall'art. 2,  comma  2,  lettera
a), del d.lgs. n. 63 del 2008, non contrasterebbe con l'art. 8, n. 6,
dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, il  quale  rinvia
all'art. 4 dello stesso statuto, che impone alla  Provincia  autonoma
di Trento di «conformare la propria legislazione esclusiva alle norme
costituzionali»; sicche', nella specie, sarebbe «applicabile»  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato  la
competenza   legislativa   esclusiva    esclusiva    sulla    «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». 
    L'Avvocatura osserva, infatti, che il paesaggio rappresenta,  per
un  verso,  un  bene  culturale,  in  relazione  ai  «caratteri  (che
derivano)  dalla  natura,  dalla  storia  umana  o  dalle  reciproche
interrelazioni» (art. 131 del d.lgs. n. 42 del 2004)  e,  dall'altro,
assume rilievo «dal punto di vista ambientale», come  si  desume  dal
procedimento per l'adozione dei piani paesaggistici (artt. 142 e  143
del citato d.lgs. n. 42) e dei piani  urbanistici-territoriali  (art.
145 dello stesso d.lgs. n.  42),  come,  peraltro,  confermato  dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 151 del 1986, n.  641  del
1987, n. 182 e n. 183 del 2006, nonche' n. 367 del 2007). 
    La difesa erariale ritiene, infine, che «eventuali  interferenze»
tra le competenze interessate, ove sovrapposte o confinanti,  possano
risolversi «con il principio di leale collaborazione». 
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha  depositato  memoria  illustrativa  con  la  quale   insiste   per
l'incostituzionalita' delle norme impugnate. 
    La  ricorrente  contesta,  in  particolare,  la  tesi   sostenuta
dall'Avvocatura generale dello Stato per cui sarebbe applicabile alla
Provincia autonoma di Trento l'art. 117, secondo comma,  lettera  s),
Cost.,  in  ragione  «della  soggezione  della  potesta'  legislativa
provinciale alle norme  costituzionali»,  rilevando  che  il  «limite
costituzionale» previsto dagli statuti speciali «non  significa  -  e
non puo' significare - soggezione  delle  Regioni  speciali  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano alle  norme  del  titolo  V,
perche' queste sono espressamente rivolte a disciplinare le Regioni a
statuto ordinario, e perche' cio'  significherebbe  la  vanificazione
della  specialita».  Cio',  peraltro,  sarebbe   confermato   proprio
dall'art. 10 della legge costituzionale n.  3  del  2001,  che  rende
applicabile la disciplina del titolo V nei confronti delle  autonomie
speciali soltanto se piu' favorevole. 
    La Provincia di Trento rileva, infine, che la sentenza n. 62  del
2008, richiamata dalla difesa erariale, afferma l'applicabilita' alle
Regioni a statuto speciale dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),
Cost., sulla  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente in quanto non prevista, come tale, dagli statuti e  non
gia' laddove, come nel caso della competenza primaria provinciale  in
materia  di  tutela  del  paesaggio,  sia  contemplata  una  «precisa
competenza statutaria». 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Provincia autonoma di Trento  ha  proposto  questione  di
costituzionalita' dell'art. 131, comma 3, del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio  2002,  n.  137),  come
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  in  relazione  al
paesaggio), «nella parte in cui  include  la  Provincia  autonoma  di
Trento tra le Regioni soggette al limite della  potesta'  legislativa
esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s)»,
della Costituzione. 
    La norma denunciata recita: «Salva la  potesta'  esclusiva  dello
Stato di  tutela  del  paesaggio  quale  limite  all'esercizio  delle
attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano sul territorio, le norme del presente  Codice  definiscono  i
principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici». 
    La ricorrente deduce il contrasto  della  disposizione  anzidetta
con l'art. 8, n. 6), «nonche' integrativamente nn. 2),  3),  4),  5),
7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24)» del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); con le norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale di  cui  al  d.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  115  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di trasferimento  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e  della
Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
urbanistica ed opere pubbliche) e al d.P.R. 1 novembre 1973,  n.  690
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio
storico, artistico e popolare), in quanto si assoggetta la  Provincia
di Trento «alla potesta' esclusiva statale in materia di  tutela  del
paesaggio,  mentre  lo  statuto  speciale  configura  una  situazione
esattamente opposta, attribuendo alla Provincia potesta'  "esclusiva"
[...] in materia di tutela del paesaggio». 
    Viene, altresi', prospettata la  violazione  dell'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), giacche' la norma  censurata
«non applica l'art. 117, secondo comma, alla Provincia di Trento come
mera delimitazione di un piu' ampio conferimento di potere  derivante
da diversa norma  del  nuovo  titolo  V  (e  dunque  in  un  contesto
ampliativo dell'autonomia provinciale), ma come  diretta  limitazione
delle sue attribuzioni statutarie». 
    Si  assume,  infine,  la  sussistenza  di  un  contrasto  con  il
«principio di certezza del diritto», poiche' il  denunciato  comma  3
dell'art. 131 «contraddice frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42
del 2004, che salvaguarda la posizione delle Regioni speciali» e tale
insanabile  contraddizione,  non  suscettibile  di  essere   superata
tramite una  interpretazione  adeguatrice  del  vigente  testo  della
stessa disposizione impugnata, comporta «- oltre alla diretta lesione
delle competenze provinciali - una chiara violazione, per  l'appunto,
del principio di certezza del diritto», che pregiudica  il  «regolare
svolgimento delle  attribuzioni  costituzionali  della  Provincia  di
Trento nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio». 
    2. - La questione e' fondata. 
    2.1. - Giova rammentare,  anzitutto,  che  la  giurisprudenza  di
questa Corte, formatasi nella vigenza del Codice del  2004  (sentenze
n. 182 e n. 183 del 2006, n. 367 del 2007 e  n.  180  del  2008),  ha
ribadito che il paesaggio e' un valore «primario» ed anche «assoluto»
(in precedenza, sentenze  n.  151  del  1986  e  n.  641  del  1987),
precisandosi che per paesaggio  deve  intendersi,  innanzitutto,  «la
morfologia del territorio» regionale e che esso riguarda  «l'ambiente
nel  suo  aspetto  visivo».  In  tal  senso,   come   affermato,   in
particolare,  dalla  sentenza  n.  367  del  2007,  «l'art.  9  della
Costituzione ha sancito il principio fondamentale della  "tutela  del
paesaggio" senza  alcun'altra  specificazione.  In  sostanza,  e'  lo
stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali
che contiene, che e' di per se' un valore costituzionale». 
    2.2. - Cio' posto, questa Corte ha ritenuto che «la conservazione
ambientale e paesaggistica» spetti, in  base  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (ancora  la
sentenza n. 367 del 2007). In un siffatto  contesto,  si  e'  inoltre
puntualizzato che il predetto titolo di competenza statale «riverbera
i suoi effetti anche quando  si  tratta  di  Regioni  speciali  o  di
Province autonome,  con  l'ulteriore  precisazione,  pero',  che  qui
occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n.
378 del 2007). 
    Deve,  infatti,  rammentarsi  che  le  disposizioni  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001 non sono  destinate  a  prevalere  sugli
statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art.  10
della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in
cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu'  ampie  di   quelle   gia'
attribuite, da considerarsi (per  la  singola  Provincia  autonoma  o
Regione  speciale)  in  modo  unitario  nella  materia   o   funzione
amministrativa presa in considerazione (tra le altre, sentenza n. 103
del 2003). 
    3.  -  E'  proprio  in  tale  prospettiva  che,   con   specifico
riferimento alla competenza legislativa della Provincia  autonoma  di
Trento ai sensi dell'art. 8,  n.  6),  dello  statuto  di  autonomia,
questa Corte, con la sentenza  n.  62  del  2008,  ha  richiamato  la
competenza  legislativa  esclusiva  in   materia   di   «tutela   del
paesaggio», da esercitare nel rispetto dei  limiti  generali  di  cui
all'art. 4 dello statuto speciale  e,  dunque,  «in  armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica». 
    Peraltro, in un'ottica non dissimile si e' posta la  sentenza  n.
164 del 2009, incentrando la verifica della compatibilita' di  talune
norme regionali dettate dalla Regione Valle  d'Aosta  in  materia  di
tutela del paesaggio (art. 3 della legge della Regione Valle  d'Aosta
16 ottobre 2006, n. 22) con la  competenza  legislativa  primaria  ad
essa attribuita in materia di urbanistica e di tutela  del  paesaggio
dall'art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), quale
potesta' -  al  pari  di  quella  della  Provincia  di  Trento  -  da
esercitare  «in  armonia  con  la  Costituzione  e  con  i   principi
dell'ordinamento, nonche'  delle  norme  fondamentali  e  di  riforma
economico-sociale». Pertanto, la declaratoria di  incostituzionalita'
portata dalla citata sentenza  n.  164  si  e'  fondata  proprio  sul
parametro statutario, per aver le norme regionali denunciate  violato
l'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 - che provvede ad individuare le
aree tutelate per legge - da  intendersi  «norma  di  grande  riforma
economico-sociale». 
    4. - Ne consegue che  la  competenza  statale  esclusiva  di  cui
all'art. 117, secondo  comma,  Cost.,  lettera  s),  Cost.  non  puo'
operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento  in  materia
di tutela del paesaggio, giacche'  essa  e'  espressamente  riservata
alla  sua  competenza  legislativa  primaria,  nei   limiti   segnati
dall'art. 4 dello statuto,  i  quali  -  come  gia'  evidenziato  per
l'analoga  previsione  statutaria  della  Regione  Valle  d'Aosta   -
comportano che la Provincia  di  Trento  debba  rispettare  la  norma
fondamentale di riforma economico-sociale costituita dal citato  art.
142. 
    5. - In considerazione della piena equiparazione statutaria delle
Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni
in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di
incostituzionalita' dell'art. 131, comma 3,  del  d.lgs.  n.  42  del
2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.
63 del 2008, va estesa anche nei confronti della  Provincia  autonoma
di Bolzano.