Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008, n.  18
(Interventi a sostegno dell'editoria piemontese  e  dell'informazione
locale), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 19 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26
agosto 2008 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  20  ottobre  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Udito l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 19 agosto 2008 e depositato il  26
agosto successivo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8,  comma
1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008,  n.
18   (Interventi    a    sostegno    dell'editoria    piemontese    e
dell'informazione locale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della
Regione n. 27 del 3 luglio 2008, per violazione degli  articoli  117,
secondo comma, lettera e), terzo comma e 119 della Costituzione. 
    2. - La disposizione denunciata - nel «quadro degli obiettivi  di
promozione  culturale,  scientifica,  sociale  ed   economica   della
collettivita' piemontese» perseguiti, nel complesso, da  detta  legge
(art.  1,  comma  1)  e,  piu'  in  particolare,  nell'ambito   delle
«attivita' finalizzate a: a)  sostenere  la  stampa  di  informazione
periodica  locale;  b)  sostenere  la  distribuzione  locale   e   la
diffusione della stampa periodica di informazione; c)  promuovere  la
definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e
la  lettura  della  stampa  d'informazione  locale»,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 7, comma  1,  della  medesima  legge,  richiamato
dall'alinea del denunciato art. 8 - stabiliva alla  lettera  d),  nel
testo originario oggetto d'impugnazione, una «riduzione dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) al 2,25  per
cento a partire dall'anno 2009» per gli editori di  periodici  locali
di informazione. 
    3.  -  Il  ricorrente  deduce,  in  riferimento  alla   riportata
disposizione, due diversi motivi di censura, in via gradata. 
    3.1. - Con il primo  motivo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri afferma  che  detta  disposizione,  determinando  l'aliquota
dell'IRAP nella misura del 2,25 per cento a partire  dall'anno  2009,
si pone in contrasto con il combinato disposto  dei  commi  1  [quale
modificato dall'art. 1, comma 50, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)], e 3 dell'art.  16
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali), per il quale: a) in  linea  generale,
«L'imposta e' determinata applicando al valore della produzione netta
l'aliquota del 3,9 per cento» (art. 16,  comma  1);  b)  «le  regioni
hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma  1  fino  ad  un
massimo di un punto percentuale» (art. 16, comma 3,  primo  periodo);
c) «La variazione puo' essere differenziata per settori di  attivita'
e per categorie di soggetti  passivi»  (art.  16,  comma  3,  secondo
periodo). 
    Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che
l'IRAP, istituita con legge  statale,  non  costituisce  un  «tributo
proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e
pertanto e' precluso alla Regione modificarne la disciplina,  se  non
nei limiti disposti dalla stessa legge statale. Il ricorrente rileva,
quindi, che il contrasto tra la norma regionale impugnata e la  norma
statale interposta evidenzia la violazione dei limiti della  potesta'
legislativa regionale in una materia in cui lo  Stato  ha  competenza
legislativa  esclusiva  e  richiama,  a  sostegno   del   motivo   di
impugnazione, la costante giurisprudenza della  Corte  costituzionale
in materia. 
    Ne', secondo il ricorrente,  e'  possibile  trarre  un  argomento
contrario a tale conclusione  dall'entrata  in  vigore  dell'art.  1,
comma 43, della legge n. 244 del 2007, il quale, a far  data  dal  1°
gennaio 2008, stabilisce che  «l'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio  della  regione
e,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  e'  istituita  con   legge
regionale». Secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tale
previsione «e', infatti, allo stato, un puro futuribile», mentre  «la
norma impugnata e' attuale». 
    3.2. - Con un secondo motivo di censura, dedotto in via  gradata,
la difesa erariale afferma che, quand'anche si ritenesse  che  l'IRAP
debba essere  oggi  considerata  un  tributo  proprio  regionale,  la
disposizione impugnata violerebbe comunque un «principio fondamentale
di coordinamento del sistema tributario di cui agli artt. 117,  terzo
comma e 119 Costituzione», in quanto determina una  «riduzione  della
relativa aliquota al di sotto della soglia  minima  consentita  dalla
legge statale», in contrasto con il predetto art. 1, comma 43,  della
legge n. 244 del 2007, il quale al terzo periodo  stabilisce  che  le
Regioni,  «nei  limiti  stabiliti  dalle   leggi   statali,   possono
modificare  l'aliquota,  le  detrazioni  e  le   deduzioni,   nonche'
introdurre speciali agevolazioni» per il tributo. 
    4. - In data 17 settembre 2008 si e' costituita  in  giudizio  la
Regione Piemonte, la  quale  si  e'  limitata  a  concludere  per  la
declaratoria di  inammissibilita',  improcedibilita'  o  comunque  di
infondatezza della sollevata questione, con riserva di deduzioni. 
    5. - In data 5 ottobre 2009,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato una memoria con  cui:  a)  ha  «richiamato  in
fatto ed in diritto quanto dedotto nel ricorso introduttivo»;  b)  ha
rilevato che, «con l'adozione delle norme di cui agli artt.  28  l.r.
n.  28/2008  e  5  l.r.  n.  22/2009»,  la  Regione  Piemonte  si  e'
«pienamente adeguata, in subiecta materia, ai limiti imposti non solo
dalla legislazione statale  ma  anche  dalla  [...]  Risoluzione  del
Ministero dell'economia» n. 13/DF del 10  dicembre  2008.  La  difesa
erariale ritiene dunque che,  sul  punto,  debba  essere  pronunciata
cessazione della materia del contendere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   denuncia
l'illegittimita' dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge  della
Regione Piemonte  25  giugno  2008,  n.  18  (Interventi  a  sostegno
dell'editoria piemontese e dell'informazione locale), pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione n.  27  del  3  luglio  2008,  per
violazione, nel complesso, degli articoli 117, secondo comma, lettera
e), terzo comma e 119 della Costituzione. 
    2.  -  Con  un  primo  motivo,  il  ricorrente  afferma  che   la
disposizione  denunciata -  nello  stabilire,  nel  testo  originario
oggetto d'impugnazione,  una  «riduzione  dell'aliquota  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive  (IRAP)  al  2,25  per  cento  a
partire dall'anno 2009»  per  gli  editori  di  periodici  locali  di
informazione - viola gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e  119
della Costituzione, perche' essa  disciplina  le  aliquote  di  detto
tributo, il quale e' da considerarsi statale, in quanto istituito con
legge dello Stato, e, pertanto, si pone in contrasto con il combinato
disposto dei commi 1 [quale modificato dall'art. 1, comma  50,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008)] e
3 dell'art. 16 del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali),  secondo  cui:
a) in linea generale, «L'imposta e' determinata applicando al  valore
della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento» (art. 16,  comma
1); b) «le regioni hanno facolta' di variare  l'aliquota  di  cui  al
comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale» (art.  16,  comma
3, primo periodo); c) «La variazione puo'  essere  differenziata  per
settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi»  (art.  16,
comma 3, secondo periodo). 
    Con  un  secondo,  subordinato,  motivo  di  censura,  la  difesa
erariale afferma che, qualora si ritenesse l'IRAP un tributo  proprio
regionale in forza dell'art. 1, comma 43,  della  legge  n.  244  del
2007 - il quale, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, stabilisce che
«l'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la
natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio
2009, e' istituita con legge regionale» (termine, peraltro, prorogato
al 1° gennaio 2010, dall'art.  42,  comma  7,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n.  207,  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», entrato
in vigore successivamente al deposito del ricorso e  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.   14)   -,   la
disposizione impugnata violerebbe comunque un «principio fondamentale
di coordinamento del sistema tributario di cui agli artt. 117,  terzo
comma, e 119 Costituzione», in quanto determina una «riduzione  della
relativa aliquota al di sotto della soglia  minima  consentita  dalla
legge statale», in contrasto con il terzo periodo del  comma  43  del
medesimo art. 1 della legge n. 244 del 2007, secondo cui  le  Regioni
possono modificare l'aliquota del tributo «nei limiti stabiliti dalle
leggi statali». 
    3. - In via preliminare, deve rilevarsi che, successivamente alla
proposizione del ricorso, la  disposizione  denunciata  -  che  trova
applicazione  «a  partire   dall'anno   2009»,   e   cioe',   secondo
l'interpretazione autentica ad essa  data  dall'art.  1  della  legge
della  Regione  Piemonte  16  giugno  2009,  n.  18  (Interpretazione
autentica della lettera  d)  comma  1  dell'articolo  8  della  legge
regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno  dell'editoria
piemontese   e   dell'informazione   locale»),   «a   partire   dalla
dichiarazione IRAP 2009» - e' stata modificata, prima,  dall'art.  28
della  legge  della  stessa  Regione  30  settembre   2008,   n.   28
(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e
disposizioni finanziarie), che ha  integralmente  sostituito,  a  far
data dal 6 ottobre 2008, la predetta lettera d) del comma 1 dell'art.
8 della legge  della  Regione  Piemonte  n.  18  del  2008,  elevando
l'aliquota al  2,90  per  cento  «a  partire  dall'anno  2009»;  poi,
dall'art. 5 della legge della suddetta Regione 6 agosto 2009,  n.  22
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria  per  l'anno  2009),
che ha nuovamente integralmente sostituito, a far data dal 22  agosto
2009  [in  forza  dell'art.  47,  comma  2,  della  legge   regionale
statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione  Piemonte)],  la
predetta lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della legge della Regione
Piemonte n. 18 del 2008, come modificata  dall'art.  28  della  legge
regionale n. 28 del 2008, elevando ulteriormente l'aliquota dell'IRAP
al 2,98 per cento, «a partire dall'anno 2009». 
    Deve altresi' rilevarsi che tale ius superveniens e'  entrato  in
vigore prima della scadenza del termine per  la  presentazione  della
dichiarazione IRAP 2009. Infatti, l'art. 1, comma 52, della legge  n.
244  del  2007  stabilisce,  in  riferimento  al  «periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al  31  dicembre  2007»  (e  dunque  con
riferimento all'anno d'imposta 2008), che «Con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare
entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalita'
di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di  coordinamento».  L'articolo  unico  di  quest'ultimo
decreto -  e  cioe'  del  decreto  11  settembre  2008  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  (recante  «Modalita'  e  termini  di
presentazione della dichiarazione IRAP»), pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 13 ottobre 2008, n. 240 - stabilisce  che:
a) «con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da
emanare, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il termine  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» (e  dunque  entro
il 31 gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  il  periodo
d'imposta era in corso alla data del 31 dicembre)  «e'  approvato  il
modello  di  dichiarazione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive» (comma 1);  b)  tale  modello  «deve  essere  presentato,
esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate,  secondo
le modalita' ed i termini previsti dal regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» (comma 2); c)
«Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1,  continuano
ad applicarsi  le  norme  vigenti  relative  alla  presentazione  del
modello di dichiarazione UNICO» (comma 4). Il predetto  provvedimento
e' stato pubblicato in via informatica sul sito internet dell'Agenzia
delle entrate - secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della
legge  n.  244  del  2007,  per  il  quale  «la   pubblicazione   dei
provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali  sui  rispettivi  siti
internet tiene luogo  della  pubblicazione  dei  medesimi  documenti,
nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in  cui  questa  sia  prevista  da
altre disposizioni di legge» - in data 31 gennaio 2009 (Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 15283/2009  del  31
gennaio 2009, recante  «Approvazione  del  modello  di  dichiarazione
"Irap  2009"  con  le  relative  istruzioni,  da  utilizzare  per  la
dichiarazione  ai  fini  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive  [...]  per  l'anno  2008»).  Pertanto,  a  partire  dalla
dichiarazione relativa  all'anno  d'imposta  2008,  il  modello  deve
essere presentato,  esclusivamente  in  via  telematica,  all'Agenzia
delle entrate,  secondo  le  modalita'  ed  i  termini  previsti  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio  1998,  n.  322  (Regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge  23
dicembre 1996, n. 662),  in  forza  dell'articolo  1,  comma  2,  del
menzionato decreto ministeriale 11 settembre 2008. 
    La dichiarazione IRAP 2009,  relativa  all'anno  d'imposta  2008,
deve dunque essere presentata in  via  telematica,  per  «Le  persone
fisiche e le societa' o le associazioni di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600»,
«entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura  del
periodo d'imposta»  (e  cioe',  nel  caso  di  specie,  entro  il  30
settembre 2009, in forza dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 322  del
1998, nel testo attualmente vigente), ovvero, per gli  enti  soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e  i  soggetti  non
tenuti alla presentazione della  dichiarazione  dei  redditi,  «entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a  quello  di  chiusura  del
periodo d'imposta» (e cioe', sempre nel caso di specie, entro  il  30
settembre 2009, in applicazione dell'art. 2, commi 2 e 3, del  d.P.R.
n. 322 del 1998, nel testo vigente). Da  cio'  consegue  che  sia  la
legge regionale n. 28 del 2008, sia la legge regionale n. 22 del 2009
sono entrate in vigore prima della scadenza del termine ultimo per la
presentazione  della  dichiarazione  IRAP  2009,  concernente  l'anno
d'imposta 2008. 
    4. - Alla luce  di  tale  complessa  evoluzione  normativa,  deve
dichiararsi la cessazione della materia del contendere in riferimento
alle questioni promosse con il ricorso in esame ed aventi ad  oggetto
la lettera d) del comma 1  dell'art.  8  della  legge  della  Regione
Piemonte n. 18 del 2008, nell'impugnato testo originario (e cioe' nel
testo vigente dal 18 luglio 2008 al 5 ottobre 2008). 
    Infatti, la normativa impugnata - volta a determinare le aliquote
dell'imposta «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009» e, percio',  a
partire dalle dichiarazioni  da  presentare  entro  il  30  settembre
2009 - e' stata integralmente sostituita a far  data  dal  6  ottobre
2008, e cioe' ben prima di poter esplicare effetti, dal non impugnato
art. 28 della legge della Regione Piemonte n.  28  del  2008,  a  sua
volta sostituito,  sempre  per  il  medesimo  anno  d'imposta  e  con
decorrenza dal 22 agosto 2009, dal (parimenti non impugnato)  art.  5
della legge della medesima Regione n. 22 del  2009.  Deve  ritenersi,
dunque, che la disposizione impugnata non ha esplicato alcun  effetto
prima della sua  abrogazione.  Ricorre  pertanto,  nella  specie,  la
condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte perche', in
caso di sopravvenuta abrogazione  della  normativa  impugnata,  possa
essere dichiarata la cessazione  della  materia  del  contendere  (ex
plurimis, sentenze n. 200 e n. 74 del 2009;  n.  439  e  n.  289  del
2008).