Sentenza 
 
nel    giudizio    di    legittimita'    costituzionale     dell'art.
669-quaterdecies  del  codice  di  procedura  civile   promosso   dal
Tribunale di La Spezia, nel procedimento vertente tra T.M.E. s.p.a. -
Termomeccanica    Ecologica,    Termomeccanica    s.p.a.,    Sviluppo
Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l., e Veolia Servizi  Ambientali
s.p.a. ed altri, con ordinanza del 31 ottobre 2008,  iscritta  al  n.
146 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto   l'atto   di   costituzione   della   T.M.E.   s.p.a.,   -
Termomeccanica   Ecologica,   Termomeccanica   s.p.a.   e    Sviluppo
Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l.; 
    Udito nell'udienza pubblica  del  15  dicembre  2009  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    Udito  l'avvocato  Mario  Bussoletti  per  la  T.M.E.  s.p.a.,  -
Termomeccanica   Ecologica,   Termomeccanica   s.p.a.   e    Sviluppo
Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza  depositata  il  31
ottobre 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo
669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in  cui,
escludendo l'applicazione delle disposizioni contenute nella  Sezione
I del Capo III, Libro IV, cod. proc. civ., e  segnatamente  dell'art.
669-quinquies di detto codice, ai provvedimenti di cui  alla  Sezione
IV, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di  compromesso  o
di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della  domanda  di
accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe  competente  a
conoscere del merito. 
    2. - Il rimettente premette che la vicenda all'esame del Collegio
trae origine da un contratto, stipulato il 29 maggio 2007, tra T.M.E.
s.p.a. - Termomeccanica Ecologica e  Termomeccanica  s.p.a.,  da  una
parte, Veolia Servizi  Ambientali  s.p.a.  e  Veolia  Proprete'  s.a.
dall'altra. In forza di tale contratto T.M.E. s.p.a. - Termomeccanica
Ecologica ha alienato a Veolia Servizi Ambientali s.p.a. azioni  pari
al 75% del capitale sociale di una terza societa', denominata  T.M.T.
Tecnitalia  s.p.a.  (poi   denominata   Veolia   Servizi   Ambientali
Tecnitalia s.p.a.), cosi' acquisendo anche  il  controllo  di  T.E.V.
s.p.a. Termoenergia  Versilia  e  di  Vercelli  Energia  s.r.l.,  con
perfezionamento al momento del cosiddetto «closing». 
    Successivamente, la  societa'  alienante  ha  trasferito  la  sua
residua partecipazione in Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia s.p.a.
a Sviluppo Investimenti Energia ed Ecologia s.r.l. 
    Con lettera  del  30  giugno  2008,  la  societa'  acquirente  ha
lamentato - con  riferimento  agli  impianti  inceneritori  di  Termo
Energia Versilia s.p.a., di Tecnitalia s.p.a. e di  Vercelli  Energia
s.r.l. -  che  prima  del  «closing»  essi  erano  stati  gestiti  in
violazione della normativa dettata a tutela  dell'ambiente,  mediante
alterazione  del   cosiddetto   «software   di   monitoraggio   delle
emissioni», in modo da far risultare un minor livello delle emissioni
di ossido di carbonio nell'atmosfera.  Deducendo  la  violazione  del
contratto e l'insorgere di  notevoli  danni,  la  detta  societa'  ha
chiesto di essere indennizzata. 
    A  fronte   di   simile   prospettiva,   le   societa'   T.M.E. -
Termomeccanica  Ecologica,  Termomeccanica  e  Sviluppo  Investimenti
Energia ed Ecologia hanno chiesto che fosse espletato un accertamento
tecnico preventivo, diretto alla verifica, al momento  del  «closing»
ed in epoca successiva, della qualita' e dello stato degli  impianti,
delle loro  funzionalita'  e  modalita'  di  esercizio  pregresso  ed
attuale, con particolare  riferimento  al  livello  di  emissioni  di
monossido di carbonio, al «software di monitoraggio delle  emissioni»
ed alle relative registrazioni. Ma il  Presidente  del  Tribunale  ha
rigettato l'istanza, a seguito dell'eccezione di arbitrato  formulata
dalle societa' resistenti, sulla base della  clausola  compromissoria
contenuta  nell'art.  16  del   contratto,   ritenendo   che   l'art.
669-quaterdecies cod. proc. civ. escluda la possibilita' d'instaurare
un procedimento d'istruzione preventiva in  ipotesi  di  controversia
compromessa in arbitri. 
    3. - Tanto esposto, il Tribunale di La Spezia, adito in  sede  di
reclamo  avverso  il  provvedimento  presidenziale  formulato   dalle
societa' che avevano  richiesto  l'accertamento  tecnico  preventivo,
dopo aver dichiarato ammissibile il  reclamo  stesso  (in  base  alla
sentenza  di  questa  Corte  n.  144  del  2008),  ed   inammissibile
l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dalle resistenti,
ha affermato che la possibilita' di esperire il detto accertamento va
verificata ed  induce  il  collegio  a  dubitare  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. 
    Richiamato il contenuto di detta norma, il rimettente rileva  che
il tenore letterale di essa  impone  di  escludere  che,  al  di  la'
dell'eccezione  costituita  dall'art.  669-septies  cod.  proc.  civ.
(oggetto di  esplicita  menzione),  la  disciplina  dei  procedimenti
cautelari in generale possa essere applicata all'accertamento tecnico
preventivo, come, del resto,  emerge  anche  dai  lavori  preparatori
della normativa de qua. Ne deriva che, con riguardo alla fattispecie,
non opera la previsione di cui all'art. 669-quinquies,  alla  stregua
del quale, se la controversia e' oggetto di clausola compromissoria o
e' compromessa in arbitri, anche non rituali, o  se  e'  pendente  il
giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone  al  giudice  che
sarebbe competente a conoscere del merito. 
    Il rimettente prosegue osservando che non si puo' giungere ad una
conclusione diversa applicando l'art. 669-quinquies cod.  proc.  civ.
in via analogica, in  quanto  il  ricorso  all'analogia  postula  una
lacuna normativa nella fattispecie non  configurabile.  Ne'  potrebbe
soccorrere una  interpretazione  di  detta  norma  costituzionalmente
orientata, perche' essa si porrebbe in contrasto con il  dettato  del
successivo art. 669-quaterdecies, comportandone l'abrogazione  almeno
parziale. 
    Ne', infine, la soluzione  favorevole  all'ammissione  del  mezzo
istruttorio potrebbe fondarsi sulla valorizzazione  del  riferimento,
operato  da  quest'ultima  norma,  ai  «provvedimenti»   e   non   ai
«procedimenti», perche' cio' si spiega con l'opzione del legislatore,
dotato di ampi margini di discrezionalita'  nella  regolazione  degli
istituti processuali, diretta a disciplinare, con gli artt. 669-bis e
seguenti cod. proc. civ., il procedimento cautelare in modo uniforme,
disegnandone un modello tendenzialmente unico, per  poi  sancirne  la
portata applicativa, alla stregua della disposizione  che  chiude  la
sezione I, ai singoli  «tipi»  di  provvedimento  cautelare  previsti
nelle successive Sezioni  II,  III  e  V,  con  esclusione  del  tipo
contemplato dall'art. 696 cod. proc. civ., incluso nella Sezione IV. 
    Tuttavia, aggiunge il rimettente, la disciplina del processo  non
si  sottrae  allo  scrutinio  di  ragionevolezza  ed  al  vaglio   di
legittimita' costituzionale sotto altri profili. 
    Al riguardo, pone in evidenza che, pur  non  essendo  applicabile
all'accertamento tecnico preventivo l'art. 669-quinquies  cod.  proc.
civ.: a) esso e' strumento di tutela cautelare,  al  pari  di  quelli
contemplati nelle Sezioni II, III e V del Capo III del Libro IV  cod.
proc. civ., con riferimento ai  quali  il  detto  art.  669-quinquies
opera; b) in particolare, nel  caso  di  compromesso  in  arbitri  e'
consentito il ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 670, n. 2, cod. proc. civ., per ottenere  il  sequestro  di
libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da
cui si pretende desumere  elementi  di  prova,  mentre  non  si  puo'
formulare istanza ai sensi dell'art. 696 cod. proc. civ.,  nonostante
la funzione cautelare probatoria comune ad entrambi gli strumenti; c)
in quanto provvedimento cautelare,  esso  non  puo'  essere  concesso
dagli arbitri ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., a fortiori  nel
caso di arbitrato irrituale; d) l'alterazione dello stato dei luoghi,
e in generale  di  cio'  che  si  vuole  sottoporre  ad  accertamento
tecnico,  puo'  provocare  pregiudizi  irreparabili  al  diritto  che
l'istante intende far valere. 
    Ad avviso del rimettente, sulla base di  tali  considerazioni  si
deve   dubitare   della   legittimita'    costituzionale    dell'art.
669-quaterdecies cod. proc. civ., con riferimento  all'art.  3  Cost.
(nella misura in cui la citata norma del  codice  di  rito  determina
un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli   altri
provvedimenti cautelari, segnatamente ai sensi dell'art. 670,  n.  2,
cod. proc. civ.) e all'art. 24 Cost. (in considerazione del  rapporto
che lega il diritto di assolvere l'onus probandi con la  garanzia  di
cui alla norma censurata). 
    Infine, il giudice a quo chiarisce che la questione e'  rilevante
nella specie perche', superate le  eccezioni  d'inammissibilita'  del
reclamo e d'incompetenza, l'istanza rigettata dal  Giudice  di  prime
cure proprio in base alla norma denunziata dovrebbe  essere  accolta,
quanto meno con riferimento alla domanda di accertamento negativo  ed
alla domanda di danni nei confronti di una delle societa'  contraenti
ed eventualmente di una societa' terza, in  quanto  rientranti  nella
cognizione devoluta agli arbitri. 
    4.  -  Nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  si   sono
costituite ed hanno presentato deduzioni, con atto depositato  il  16
giugno 2009, le parti reclamanti nel procedimento di merito. 
    Esse,  premessa  l'esposizione  della  vicenda  e  richiamato  il
contenuto dell'ordinanza di rimessione, hanno dedotto che, in data 20
maggio 2009, Veolia Servizi Ambientali s.p.a. ha  depositato  domanda
di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di  Parigi,
avente ad oggetto (tra l'altro) le contestazioni di cui alla  lettera
del 30 giugno 2008, aggiungendo che,  alla  data  di  deposito  delle
deduzioni, il collegio arbitrale non  era  stato  ancora  costituito.
Hanno  poi  rimarcato  che  il  giudizio  costituzionale,  una  volta
instaurato, prescinde dalle vicende del rapporto processuale  in  cui
la questione di legittimita' e' emersa in via incidentale  e  che  la
rilevanza della questione e' da valutare con esclusivo riferimento al
momento dell'emanazione dell'ordinanza di rinvio. 
    Dopo aver  ribadito  la  persistenza  dell'interesse  al  chiesto
accertamento  tecnico  preventivo,  le  deducenti  affermano  che  la
questione sollevata con l'ordinanza  in  epigrafe  e'  ammissibile  e
fondata. 
    Quanto al primo profilo, esse si riportano agli argomenti  svolti
nell'ordinanza di rimessione, sottolineando che  la  norma  impugnata
impedisce  l'accoglimento  del  ricorso  per   accertamento   tecnico
preventivo. 
    Quanto al secondo,  rilevano  che  i  provvedimenti  d'istruzione
preventiva sono misure poste  a  presidio  del  diritto  alla  prova,
costituente  strumento  indispensabile  del   piu'   ampio   diritto,
garantito dalla Costituzione, alla tutela  delle  proprie  situazioni
giuridiche ed alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. 
    Ad avviso delle parti private,  dette  misure  appartengono  alla
piu' ampia  categoria  degli  strumenti  di  natura  cautelare,  come
affermato anche da questa Corte (sentenza n. 144 del 2008), in quanto
si fondano sulla comune ratio di evitare che la durata  del  processo
si risolva in  un  pregiudizio  per  la  parte  che  dovrebbe  vedere
riconosciute le proprie ragioni. Pertanto, la norma dettata dall'art.
669-quaterdecies  cod.  proc.  civ.,  nella  parte  in  cui   esclude
l'applicazione  dell'art.  669-quinquies  dello  stesso   codice   ai
procedimenti d'istruzione preventiva, impedendone cosi' l'esperimento
innanzi al giudice che  sarebbe  stato  competente  a  conoscere  del
merito, nel caso in cui la controversia sia oggetto  di  compromesso,
di clausola compromissoria o se pende  giudizio  arbitrale,  viene  a
porsi  in  contrasto  con  i  parametri   costituzionali   richiamati
nell'ordinanza di rimessione. E, pur volendo giustificare distinzioni
di disciplina tra misure  cautelari  a  contenuto  conservativo  e  a
contenuto anticipatorio, resterebbe pur  sempre  ingiustificabile  la
disparita' di trattamento all'interno della prima  categoria,  tra  i
provvedimenti d'istruzione preventiva e quelli di  sequestro  di  cui
agli artt. 670 e seguenti cod. proc. civ. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale di La Spezia in  composizione  collegiale,  con
l'ordinanza  indicata  in   epigrafe,   dubita   della   legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  agli  articoli   3   e   24   della
Costituzione, dell'articolo 669-quaterdecies del codice di  procedura
civile,  nella  parte  in  cui  -  escludendo  l'applicazione   delle
disposizioni della Sezione I, Capo III, Libro IV cod. proc.  civ.  e,
segnatamente,   dell'art.   669-quinquies   di   detto   codice    ai
provvedimenti di cui alla Sezione IV - impedisce, in caso di clausola
compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio  arbitrale,
la proposizione della domanda di accertamento tecnico  preventivo  al
giudice competente a conoscere del merito. 
    Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare, in  sede
di reclamo, su una istanza di accertamento tecnico preventivo diretta
a verificare lo stato di alcuni impianti, in relazione  ai  quali  si
prospetta l'insorgenza di una controversia. L'istanza, presentata  al
Presidente del Tribunale, e' stata respinta, in quanto le  resistenti
nel procedimento di  istruzione  preventiva  hanno  eccepito  che  la
controversia da instaurare era  devoluta  ad  arbitri,  in  forza  di
clausola compromissoria contenuta nel contratto dal quale la  vicenda
ha preso le mosse.  Il  giudice  a  quo,  che  ha  motivato  in  modo
plausibile  sulla  rilevanza,  osserva  che,  in  base   alla   norma
censurata, la disciplina di cui agli artt. 669-bis  e  seguenti  cod.
proc.   civ.   (escluso   l'art.   669-septies)   non   si    applica
all'accertamento tecnico preventivo. Pertanto, nel caso in esame  non
puo' operare il disposto dell'art.  669-quinquies  cod.  proc.  civ.,
secondo cui la competenza per i procedimenti cautelari  in  generale,
se la  controversia  e'  oggetto  di  clausola  compromissoria  o  e'
compromessa in arbitri anche non rituali o se e' pendente il giudizio
arbitrale, spetta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere
del merito. 
    Il Tribunale prosegue osservando che l'ostacolo alla possibilita'
di esperire l'accertamento tecnico preventivo  davanti  all'autorita'
giudiziaria ordinaria, nel caso di  devoluzione  agli  arbitri  della
controversia,   non   puo'   essere   superato   applicando    l'art.
669-quinquies in  via  analogica,  perche'  il  ricorso  all'analogia
postula una lacuna normativa, nella  fattispecie  non  configurabile.
Ne'  puo'  farsi  luogo  ad  una  interpretazione  costituzionalmente
orientata di detta norma, perche' essa si porrebbe in  contrasto  con
il dettato dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. 
    In questo quadro, ad avviso del rimettente, va rilevato  che:  a)
l'accertamento tecnico preventivo e' strumento di  tutela  cautelare,
al pari di quelli contemplati dalla disposizione ora  citata;  b)  in
particolare, nel caso di compromesso in  arbitri,  e'  consentito  il
ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art.  670,
n. 2, cod. proc. civ., per ottenere il sequestro delle cose in  detta
norma indicate, mentre non si puo' formulare istanza di  accertamento
tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 cod. proc. civ.,  ad  onta
della  funzione  cautelare  probatoria,  comune   ad   entrambi   gli
strumenti; c) il detto accertamento, trattandosi di mezzo  cautelare,
non  puo'  essere  disposto  dagli  arbitri,  ostandovi  il   dettato
dall'art. 818 cod. proc.  civ.;  d)  l'alterazione  dello  stato  dei
luoghi e, in  generale,  di  cio'  che  la  parte  ritiene  di  dover
sottoporre  ad  accertamento  tecnico   puo'   provocare   pregiudizi
irreparabili al diritto che s'intende azionare. 
    Di qui il dubbio circa la legittimita' costituzionale della norma
censurata, con riferimento ai parametri richiamati. 
    2. - La questione e' fondata. 
    L'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., sotto la rubrica «ambito
di applicazione», stabilisce che le  disposizioni  della  Sezione  I,
capo III, Libro  IV,  del  detto  codice,  relativa  ai  procedimenti
cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti  previsti  dalle
Sezioni II, III e V,  nonche',  in  quanto  compatibili,  agli  altri
provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle  leggi
speciali. Soltanto l'art. 669-septies cod. proc. civ., concernente il
provvedimento negativo e il governo delle spese, si applica anche  ai
provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV  del
Capo III. 
    Il  dato  testuale,  dunque,  rivela  in  modo  univoco  che   ai
provvedimenti di istruzione  preventiva  (artt.  692-699  cod.  proc.
civ.), e quindi anche all'accertamento tecnico preventivo  (art.  696
cod. proc. civ.), le norme disciplinanti i procedimenti cautelari  ed
i relativi provvedimenti non si applicano,  fatta  eccezione  per  il
citato art. 669-septies.  Proprio  tale  eccezione  vale  a  ribadire
l'intento del legislatore in tal senso, intento che  trova  ulteriore
conferma nei lavori preparatori, dai quali emerge che si  ritenne  di
escludere  i  provvedimenti   d'istruzione   preventiva   dall'ambito
applicativo del procedimento cautelare uniforme,  perche'  essi,  pur
avendo natura cautelare, non sono collegati al giudizio di merito. 
    Pertanto, si deve condividere la conclusione cui e' pervenuto  il
giudice a quo, secondo cui il dettato dell'art. 669-quaterdecies cod.
proc. civ. non consente una interpretazione diversa da quella da  lui
adottata. Come questa Corte ha gia' osservato, l'univoco tenore della
norma  segna  il  confine  in  presenza  del   quale   il   tentativo
interpretativo deve cedere il  passo  al  sindacato  di  legittimita'
costituzionale (sentenza n. 219 del 2008, punto 4 del Considerato  in
diritto). 
    Cio' posto, va rilevato che la natura cautelare dei provvedimenti
di istruzione preventiva (confermata dalla  collocazione  sistematica
dell'istituto) e' generalmente riconosciuta  ed  e'  stata  anche  di
recente affermata da questa Corte, che ne ha  sottolineato  la  ratio
ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva
in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le  proprie
ragioni (sentenza n. 144 del 2008), non potendosi porre in dubbio che
l'alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di cio'  che  si
vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare  pregiudizi
irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere. 
    Tale forma di tutela  rappresenta  una  componente  della  stessa
funzione giurisdizionale e rispetto alla piena attuazione  di  questa
svolge anche un ruolo strumentale, comune sia  alle  misure  di  tipo
anticipatorio che a quelle conservative (sentenze n. 421 del  1996  e
n. 253 del 1994). In tale  prospettiva  si  giustifica  il  carattere
espansivo delle regole del  procedimento  cautelare  uniforme  (artt.
669-bis e seguenti, cod. proc. civ.), carattere che proprio nell'art.
669-quaterdecies e' normativamente stabilito. 
    Nel novero delle suddette  regole  rientra  l'art.  669-quinquies
cod. proc. civ., in forza del quale, se la controversia e' oggetto di
clausola compromissoria  o  e'  compromessa  in  arbitri  (anche  non
rituali) o se e'  pendente  il  giudizio  arbitrale,  la  domanda  di
provvedimenti cautelari, non proponibile agli arbitri per il  divieto
imposto dall'art. 818 cod. proc. civ., salva diversa disposizione  di
legge, va fatta al giudice che sarebbe stato competente  a  conoscere
del merito. Pertanto, in base alla disposizione ora citata, anche  in
pendenza del giudizio arbitrale e' consentito, tra l'altro,  chiedere
il sequestro giudiziario  di  libri,  registri,  documenti,  modelli,
campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di
prova, quando e'  controverso  il  diritto  alla  esibizione  o  alla
comunicazione  ed  e'  opportuno  provvedere   alla   loro   custodia
temporanea (art. 670, n. 2, cod. proc. civ.), mentre non e' possibile
ottenere analoga tutela mediante l'accertamento  tecnico  preventivo,
ad onta della comune natura cautelare e  della  finalita'  probatoria
perseguita da entrambi gli strumenti. 
    Fermi questi punti, va aggiunto che non sussiste incompatibilita'
tra  la  normativa  generale  sui  provvedimenti   cautelari   e   la
disposizione  concernente  l'accertamento  tecnico   preventivo.   In
particolare, detta incompatibilita' non e'  ravvisabile  nel  rilievo
che quest'ultimo non richiede l'instaurazione entro un  dato  termine
del giudizio ordinario,  mentre  nel  procedimento  uniforme,  se  la
domanda sia stata proposta prima della causa di  merito,  l'ordinanza
di accoglimento deve fissare un termine perentorio per  l'inizio  del
giudizio stesso,  ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui  all'art.
669-octies cod. proc. civ., anche nel caso in cui la controversia sia
oggetto di compromesso o di  clausola  compromissoria  (quinto  comma
della norma citata). E' vero che la disciplina  dettata  dagli  artt.
692-699 cod. proc. civ. non prevede la fissazione di un  termine  per
l'inizio del giudizio ordinario, ma questo profilo, se  sancisce  una
forma di autonomia  tra  gli  atti  di  istruzione  preventiva  e  il
giudizio principale, non esclude la natura cautelare  delle  relative
misure, ne' fa venir meno il collegamento con il giudizio di  merito,
rispetto  al  quale  esse  hanno  carattere  strumentale,  tanto  che
l'assunzione delle misure stesse non pregiudica le questioni relative
alla loro ammissibilita' e rilevanza, destinate ad essere  verificate
appunto nel giudizio di merito, nel quale i  processi  verbali  delle
prove preventive non possono essere  prodotti,  ne'  richiamati,  ne'
riprodotti in copia prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati
ammissibili nel giudizio stesso, ai sensi dell'art.  698  cod.  proc.
civ. 
    Chiarito  tale  profilo,  si  deve  osservare  che   l'esclusione
dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito
dall'art.  669-quaterdecies  cod.   proc.   civ.,   con   conseguente
inapplicabilita' dell'art. 669-quinquies, non supera lo scrutinio  di
ragionevolezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. 
    Invero, la ratio diretta ad evitare che la  durata  del  processo
ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che  intende  far
valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli  artt.
669-bis e seguenti ed all'art. 696  cod.  proc.  civ.,  il  carattere
provvisorio  e  strumentale  dei  detti  provvedimenti,  rispetto  al
giudizio a cognizione piena, del pari comune,  nonche'  l'assenza  di
argomenti  idonei  a  giustificare  la   diversita'   di   disciplina
normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al
citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali  possono
essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia,  nel
merito, e' devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc.  civ.),
rendono del tutto irragionevole la detta esclusione. 
    Inoltre, essa  viola  anche  l'art.  24,  secondo  comma,  Cost.,
perche'  l'impossibilita'   di   espletare   l'accertamento   tecnico
preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come
si e' detto, non possono  concedere  provvedimenti  cautelari,  salva
diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per
la possibile alterazione dello stato dei luoghi  o  di  cio'  che  si
vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio
per il diritto di difesa. 
    Sulla base delle considerazioni che precedono si deve  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte  in
cui, escludendo l'applicazione  dell'art.  669-quinquies  cod.  proc.
civ. ai provvedimenti  di  cui  all'art.  696  dello  stesso  codice,
impedisce, in caso di clausola compromissoria, di  compromesso  o  di
pendenza di giudizio arbitrale,  la  proposizione  della  domanda  di
accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del
merito.