Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  170,  comma  2,
del decreto legislativo 30 maggio 2002, n.  113  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo B),
come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia - Testo A), promossi dalla Corte d'appello di  Catania  con
ordinanze del 26 marzo 2009 e del 15 aprile 2008 iscritte ai nn.  272
e 273 del  registro  ordinanze  2009,  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del  24  marzo  2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che con due  ordinanze  di  identico  contenuto,  emesse
rispettivamente in data 26 marzo 2009 (reg. ord. n. 272 del  2009)  e
15 aprile 2008 (r.o. n. 273  del  2009),  nel  corso  di  altrettanti
procedimenti aventi  ad  oggetto  l'opposizione  avverso  decreto  di
liquidazione di compensi in favore rispettivamente del procuratore di
un soggetto ammesso al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  e  di  un
consulente tecnico di ufficio per l'attivita' espletata nel corso  di
un procedimento civile, la Corte d'appello di Catania  ha  sollevato,
in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170, comma 2,  del
decreto legislativo  30  maggio  2002,  n.  113  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia - Testo  B)
come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia  -  Testo  A),  nella  parte  in  cui,  nel   regolare   il
procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, dispone
che «l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica»; 
        che il giudice a quo osserva che il d.lgs. n.  113  del  2002
trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell'art. 7  della
legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e  testi  unici  di  norme
concernenti procedimenti amministrativi -  Legge  di  semplificazione
1998), modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre  2000,  n.  340
(Disposizioni  per   la   delegificazione   di   norme   e   per   la
semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   Legge   di
semplificazione 1999), che ha attribuito  al  Governo  il  potere  di
riordinare  le  norme  contenute  nel  decreto  legislativo   e   nel
regolamento adottati ai sensi degli artt. 14  e  17  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri),   con
l'osservanza dei principi direttivi di cui all'art. 7 della legge  n.
50 del 1999, tra i quali vi e' quello del «coordinamento formale  del
testo delle disposizioni vigenti, apportando,  nei  limiti  di  detto
coordinamento, le modifiche  necessarie  per  garantire  la  coerenza
logica e sistematica della normativa anche  al  fine  di  adeguare  e
semplificare il linguaggio normativo»; 
        che, peraltro,  secondo  la  Corte  rimettente,  non  risulta
attribuito al Governo, nell'ambito del riordino della  materia  delle
spese di giustizia, il  potere  di  apportare  sostanziali  modifiche
all'ordinamento giudiziario e di istituire la figura del  giudice  in
composizione monocratica negli uffici giudiziari che, come  la  Corte
d'appello,  operano  esclusivamente   in   composizione   collegiale,
trattandosi di materia coperta da riserva di legge ai sensi dell'art.
108 della Costituzione; 
        che il legislatore delegato non si sarebbe, dunque,  attenuto
al criterio sopra enunciato, tanto piu' che l'art. 29 della legge  13
giugno 1942, n.  794  (Onorari  di  avvocato  e  di  procuratore  per
prestazioni giudiziali in materia civile), attribuiva la  materia  de
qua  all'esame  degli  uffici   giudiziari   nella   loro   ordinaria
composizione; 
        che nei giudizi innanzi a questa Corte ha spiegato intervento
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con   il   patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo  per  la  manifesta
infondatezza della questione alla luce del dettato testuale dell'art.
7, comma 2, della  legge  n.  50  del  1999  e  della  giurisprudenza
costituzionale in materia. 
    Considerato che  la  Corte  d'appello  di  Catania  dubita  della
legittimita' costituzionale  dell'art.  170,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia  di  spese  di  giustizia  -  Testo  B),  come
riprodotto nel d.P.R. 30 maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia - Testo A), nella parte in cui,  in  materia  di  spese  di
giustizia, attribuisce al  giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza  a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto   di
liquidazione dei compensi anche nell'ipotesi in cui il  provvedimento
opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale,
per violazione dell'art. 76 della Costituzione sotto il  profilo  del
mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge
delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi  unici  di  norme
concernenti procedimenti amministrativi -  Legge  di  semplificazione
1998),  che  non  menziona  il  criterio  relativo  al  mutamento  di
composizione dell'organo giudiziario; 
        che le due  ordinanze  sollevano  questione  di  legittimita'
costituzionale della stessa disposizione  di  legge  con  motivazioni
identiche e che, pertanto, i  relativi  giudizi  vanno  riuniti,  per
essere decisi con unico provvedimento; 
        che identica questione e' stata gia' dichiarata  non  fondata
con sentenza n. 53 del 2005 e manifestamente infondata con  ordinanza
n. 30 del 2010, sulla base del rilievo che,  poiche'  tra  i  criteri
direttivi contenuti nella legge  di  delegazione  vi  era  quello  di
"garantire la coerenza logica  e  sistematica  della  normativa",  il
legislatore delegato,  senza  con  cio'  eccedere  dal  coordinamento
formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella
collegiale  al  fine  di  adeguare  la  disciplina  del  processo  in
questione alla riforma, operata dal decreto legislativo  19  febbraio
1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione  del  giudice  unico  di
primo grado), in base alla quale il giudice monocratico e' la regola,
mentre quello in composizione collegiale costituisce un'eccezione; 
        che a tali rilievi nessun nuovo argomento oppone  il  giudice
rimettente; 
        che, pertanto,  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.