Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 149 e 150 del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   (Codice   delle
assicurazioni private) e dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209 - Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di
pace di Prato nel procedimento  vertente  tra  H.J.  e  la  Compagnia
assicuratrice UNIPOL s.p.a. con ordinanza del 23 marzo 2009  iscritta
al n. 285 del registro ordinanze 2009  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ยช serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 14  aprile  2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Ritenuto che nel corso di un giudizio  per  il  risarcimento  del
danno, promosso  da  H.J.,  nei  confronti  di  Unipol  Assicurazioni
s.p.a., in qualita' di compagnia assicuratrice dello  stesso  attore,
nonche' nei confronti di F.B.  s.r.l.  e  di  B.R.,  nelle  vesti  di
responsabili civili, il Giudice  di  pace  di  Prato,  con  ordinanza
depositata il  23  marzo  2009,  ha  sollevato,  su  richiesta  della
convenuta, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 149 e
150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.; 
        che il rimettente assume la rilevanza della questione, per il
fatto che, in assenza delle norme censurate o nell'ipotesi della loro
dichiarata  incostituzionalita',  l'azione  risarcitoria  si  sarebbe
dovuta esercitare nei confronti del responsabile del danno o,  anche,
della sua  compagnia  assicuratrice,  soggetti  diversi  dall'odierna
convenuta; 
        che,  riguardo  alla   non   manifesta   infondatezza   della
questione, il giudice denuncia: a) la violazione dell'art.  3  Cost.,
per  irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra  danneggiati,  a
seconda dell'applicabilita' o meno della  procedura  di  risarcimento
diretto, e per aver creato il legislatore, imponendo  al  danneggiato
la  citazione  della  propria  Compagnia  assicuratrice,  un  diverso
trattamento processuale dei danneggiati cui e'  viceversa  consentita
la proposizione  dell'ordinaria  azione  di  responsabilita';  b)  la
violazione dell'art. 24 Cost., perche' ai fini della  disciplina  del
risarcimento diretto, il regolamento adottato con  d.P.R.  18  luglio
2006 n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento  diretto
dei  danni   derivanti   dalla   circolazione   stradale,   a   norma
dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice  delle
assicurazioni private) prevede che  le  spese  accessorie  dovute  al
danneggiato dall'impresa di assicurazione sono solo  quelle  relative
alle consulenze medico-legali,  e  non  anche  quelle  di  assistenza
legale stragiudiziale; c) l'eccesso di  delega  di  cui  all'art.  76
Cost., per  avere  il  Governo,  introducendo  l'azione  diretta  nei
confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, elaborato
- eccedendo la delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge  29
luglio  2003,  n.  229  (Interventi  in  materia  di  qualita'  della
regolazione,  riassetto  normativo  e  codificazione   -   Legge   di
semplificazione  2001)  -  innovazioni  sostanziali   e   abrogazioni
normative (tra  le  quali  la  non  convenibilita'  in  giudizio  del
responsabile del sinistro), non limitandosi al mero  riassetto  della
disciplina assicurativa esistente; 
        che  nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita' e,  nel  merito,  l'infondatezza  della  questione
sollevata. 
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Prato  dubita  della
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  149  e  150  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei
danni da circolazione stradale, per violazione dell'art. 3 Cost., per
aver creato irragionevole disparita' di trattamento fra  danneggiati,
assoggettati a diversi trattamenti processuali; dell'art.  24  Cost.,
per aver previsto con regolamento  l'esclusione  del  rimborso  delle
spese di  assistenza  legale  stragiudiziale;  nonche'  dell'art.  76
Cost., per avere il decreto legislativo  in  esame  esorbitato  dalla
delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n.
229 (Interventi in materia di qualita' della  regolazione,  riassetto
normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001), operando
una  revisione  abrogativa  delle  norme  preesistenti  in  tema   di
responsabilita' per danni dalla circolazione; 
        che l'ordinanza del Giudice di pace  di  Prato  e'  priva  di
qualsiasi riferimento al fatto cui  sarebbero  applicabili  le  norme
censurate, in quanto espone soltanto che l'azione e'  stata  promossa
da un soggetto nei confronti della propria  compagnia  assicuratrice,
per il risarcimento dei danni, senza neppure precisare se l'incidente
stradale abbia interessato autoveicoli, e in quale numero, e  neppure
quale sia il petitum, e senza dar conto delle difese delle parti,  se
non quanto al fatto che la convenuta  ha  sollecitato  il  giudice  a
sollevare la questione di legittimita' costituzionale; 
        che, sulla base dell'anzidetto rilievo, la questione proposta
e' manifestamente inammissibile sia per omessa specifica  motivazione
sulla rilevanza della stessa nel  giudizio  a  quo,  sia  per  omessa
descrizione della fattispecie (ex plurimis, ordinanze n. 85 del 2010,
n. 201 e n. 191  del  2009,  n.  441  del  2008,  tutte  in  tema  di
risarcimento diretto); 
        che  riguardo  alla  dedotta  esclusione  del   rimborso   al
danneggiato  delle  spese  stragiudiziali,  non  e'  individuata  con
precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalita' (dal  che
deriva un ulteriore motivo d'inammissibilita': ordinanza  n.  85  del
2003),  e  se  anche  dal  contesto  dell'ordinanza  si   desume   la
riferibilita' della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio  2006  n.
254 (Regolamento recante  disciplina  del  risarcimento  diretto  dei
danni derivanti dalla circolazione stradale,  a  norma  dell'articolo
150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -  Codice  delle
assicurazioni private), fa difetto qualsiasi motivazione circa la sua
applicabilita' nel  giudizio  a  quo  (oltre  a  trattarsi  di  norma
sottratta al sindacato di costituzionalita':  ordinanza  n.  440  del
2008); 
        che,  infine,  il  giudice  rimettente   non   ha   adempiuto
all'obbligo  di  ricercare  una  interpretazione   costituzionalmente
orientata della norma impugnata, nel senso, cioe', che essa si limita
a  rafforzare  la  posizione  dell'assicurato  rimasto   danneggiato,
considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei
confronti  della  propria  compagnia  assicuratrice,  senza  peraltro
togliergli la possibilita' di fare valere i suoi  diritti  secondo  i
principi della responsabilita' civile dell'autore del  fatto  dannoso
(in questo senso la sentenza n. 180 del 2009); 
        che tale interpretazione avrebbe  consentito  di  superare  i
prospettati dubbi di costituzionalita'. 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.