Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 17 dicembre 2009, che ha approvato il disegno di legge n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 30 dicembre 2009 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2009. Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data 30 dicembre 2009 (reg. ric. n. 109 del 2009), ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), per contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione Siciliana; che l'art. 3 della delibera legislativa censurata stabilisce che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e' autorizzata a rinnovare, sino al 31 marzo 2010, i contratti di lavoro a tempo determinato con il personale selezionato con procedura di evidenza pubblica gia' utilizzato da detta amministrazione; che tale articolo stabilisce, inoltre, che l'ARPA e' autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre, in numero massimo di 40 unita', previo espletamento di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi al personale che ha gia' prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un periodo non inferiore a 18 mesi; che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha censurato l'art. 3 della delibera legislativa in argomento per violazione dell'art. 97 Cost., richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e' rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito» (sentenza n. 293 del 2009); che, secondo il ricorrente, la norma, nel riferirsi genericamente a tutti coloro che abbiano gia' prestato servizio presso l'ARPA, non indicherebbe alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. e si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone; che, inoltre, a giudizio del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata, da un lato, lederebbe, in via indiretta, gli artt. 3 e 51 Cost., non consentendo ai cittadini di accedere ai pubblici uffici, tramite concorso pubblico, in condizione di uguaglianza e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l'ordinamento civile alla competenza esclusiva dello Stato; Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa e' stata pubblicata (sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2009, n. 61) come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 13 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), con omissione della disposizione oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007, n. 410 del 2006); che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.