Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13-bis,  comma
8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti  anticrisi,
nonche' proroga di termini),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento con ricorso  notificato  il  3  ottobre  2009,  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre 2009 ed  iscritto  al  n.  80  del  registro
ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  aprile  2010  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Provincia  autonoma  di  Trento  e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio
Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato  il  3  ottobre  2009,  la  Provincia
autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello  stesso
decreto-legge, l'art. 13-bis, comma 8, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per
violazione dell'art. 75, comma 1, lettera g), del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e  degli
artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.
268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale),  attuativo  del
Titolo VI dello statuto speciale. 
    La ricorrente premette che il menzionato art. 13-bis,  introdotto
dalla  legge  di  conversione,  detta  «Disposizioni  concernenti  il
rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori  del
territorio  dello  Stato»,  istituendo,  al  comma   1,   «un'imposta
straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: a) detenute
fuori  del  territorio   dello   Stato   senza   l'osservanza   delle
disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167  [...];  b)  a
condizione che le stesse siano rimpatriate in  Italia  da  Stati  non
appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate  o  rimpatriate
perche' detenute in Stati dell'Unione europea  e  in  Stati  aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un  effettivo  scambio
di informazioni fiscali in via amministrativa». 
    Il censurato comma 8 - prosegue la ricorrente - prevede  che  «le
maggiori entrate  derivanti  dal  presente  articolo  affluiscono  ad
un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita'
indicate all'articolo 16, comma 3», e  cioe',  «in  conformita'  alle
indicazioni    contenute    nel    Documento    di     programmazione
economico-finanziaria per gli anni  2010-2013,  all'attuazione  della
manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti». 
    La ricorrente sostiene che,  qualora  la  norma  denunciata,  nel
disporre delle maggiori entrate, si riferisse anche a quelle riscosse
nell'ambito  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  essa  lederebbe
l'autonomia finanziaria di tale Provincia,  regolata  dal  Titolo  VI
dello statuto speciale, dalla legge 30 novembre 1989, n.  386  (Norme
per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto  Adige
e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  con  la  riforma
tributaria), e dal d.lgs. n. 268 del 1992. 
    La Provincia propone la sua impugnazione  per  l'ipotesi  che  la
disposizione censurata vada intesa nel senso di riservare al bilancio
statale anche la quota delle  entrate  di  sua  competenza.  Osserva,
infatti, che l'art. 13-bis non menziona  specificamente  le  Province
autonome, «per cui non  e'  chiaro  se  realmente  tale  disposizione
intenda sottrarre alla  Provincia  le  entrate  tributarie  derivanti
dall'applicazione dell'art. l3-bis e relative a soggetti residenti (o
aventi  sede)  nel  territorio  provinciale»,  in  quanto  «in   tale
situazione di non chiarezza» dovrebbe prevalere l'interpretazione che
fa salva l'autonomia finanziaria della Provincia come definita  dallo
statuto. 
    In caso contrario -  osserva  la  ricorrente  -  la  disposizione
censurata violerebbe l'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto di
autonomia, secondo cui spettano alle Province autonome «i nove decimi
di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette  o  indirette,
comunque denominate», e gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs.  n.
268 del 1992, in quanto essa riserverebbe  allo  Stato  la  quota  di
spettanza della Provincia in assenza dei presupposti indicati da tali
disposizioni. 
    L'art. 9, in particolare, stabilisce che «il gettito derivante da
maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione  di  nuovi  tributi»  e'
riservato allo Stato se destinato per legge - per  finalita'  diverse
da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma  1,  lettera  b),
dell'art. 10-bis - alla copertura, ai sensi dell'art.  81  Cost.,  di
nuove  specifiche  spese  di  carattere  non  continuativo  che   non
rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province,
ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e «purche' risulti
temporalmente delimitato, nonche'  contabilizzato  distintamente  nel
bilancio statale e quindi quantificabile». 
    L'art. 10 prevede,  al  comma  6,  che  una  quota  del  previsto
incremento del  gettito  tributario,  con  alcune  esclusioni,  «puo'
essere destinata», limitatamente agli esercizi previsti  dall'accordo
relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78
dello statuto, «al raggiungimento  degli  obiettivi  di  riequilibrio
della finanza pubblica previsti  dai  precedenti  provvedimenti».  Al
successivo comma 7 prevede,  poi,  che  «Nella  determinazione  della
quota di cui al comma 6 si  tiene  conto  altresi':  a)  dei  gettiti
derivanti da maggiorazioni di aliquote o  dall'istituzione  di  nuovi
tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art.  81
della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui  i
predetti  gettiti  non  risultino  contabilizzati  distintamente  nel
bilancio dello Stato, o non risultino  temporalmente  delimitati;  b)
delle spese relative a nuove competenze trasferite o  delegate  dallo
Stato alle province». 
    La ricorrente lamenta, in conclusione, che la destinazione  delle
nuove  entrate  tributarie  -  stabilita  dall'art.  16,   comma   3,
richiamato dalla  disposizione  censurata  -,  «in  conformita'  alle
indicazioni    contenute    nel    Documento    di     programmazione
economico-finanziaria per gli anni  2010-2013,  all'attuazione  della
manovra di bilancio per gli  anni  2010  e  seguenti»,  non  concreta
alcuno dei presupposti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 268 del  1992,
non essendo previsti ne' le «spese specifiche», ne' il «carattere non
continuativo», ne' l'estraneita' alle materie regionali. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, rilevando l'infondatezza della questione prospettata. 
    A detta della difesa dello Stato, l'eccezionalita' del  prelievo,
la  sua  natura  peculiare  -  data  dal  fatto  che   esso   surroga
l'applicazione delle sanzioni nei confronti di chi  violo'  le  norme
amministrative, tributarie e previdenziali riguardanti l'esportazione
di capitali - e la  limitatezza  nel  tempo  dell'operativita'  della
disposizione escludono che essa possa violare gli evocati parametri. 
    Osserva la stessa difesa che l'art.  117,  secondo  comma,  Cost.
riserva alla competenza esclusiva dello Stato il sistema tributario e
contabile statale e l'ordinamento civile e penale, materie alle quali
il  prelievo  in  questione  deve  essere  ricondotto,  perche'  esso
sostituisce  «le  sanzioni  (anche)  pecuniarie  per   gli   illeciti
commessi, ora, appunto, regolarizzati, le cui sanzioni pecuniarie non
furono mai destinate al bilancio provinciale». 
    3. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Provincia autonoma di Trento  ha  insistito  nell'accoglimento  della
questione prospettata, rilevando che: a) la legge 23  dicembre  2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), ha inserito  nello
statuto speciale l'art. 75-bis, il quale conferma che, a  prescindere
dall'ufficio al quale pervengono le somme pagate ai  sensi  dell'art.
13-bis censurato, quelle provenienti da soggetti residenti  o  aventi
sede nella provincia di  Trento  spettano  per  i  nove  decimi  alla
Provincia; b) l'osservazione della difesa erariale secondo  la  quale
le entrate tributarie di cui all'art. 75, comma 1, lettera g),  dello
statuto speciale non comprendono le sanzioni  amministrative  non  si
attaglia alla fattispecie in esame, perche' le somme di cui si tratta
non sono riscosse a titolo di sanzione, bensi' a  titolo  di  imposta
straordinaria, con l'esclusione di sanzioni; c)  trova  applicazione,
nel caso di specie, la disposizione di  cui  all'art.  75,  comma  1,
lettera g), dello statuto speciale, perche' l'art. 5,  comma  2,  del
d.lgs. n. 268 del 1992 precisa che «ai fini dell'art.  75,  comma  1,
lettera g), dello statuto per  entrate  tributarie  si  intendono  le
entrate qualificate come  tali  nel  bilancio  dello  Stato»;  d)  la
corresponsione alla Provincia di quanto le  compete  ai  sensi  dello
statuto risulta  pienamente  giustificata  dalla  considerazione  che
l'imposta straordinaria tiene luogo di quelle non pagate dai soggetti
residenti o aventi sede nella provincia «sulle attivita'  finanziarie
e patrimoniali  detenute  fuori  del  territorio  dello  Stato  senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.
167, imposte che sarebbero affluite alla Provincia secondo  le  norme
dello Statuto»; e) il fatto che, in caso di applicazione di sanzioni,
queste sarebbero affluite al bilancio statale  non  puo'  condurre  a
disapplicare   il   regime   delle   entrate   tributarie,    perche'
«l''acquisizione al bilancio statale delle sanzioni si spiega con  la
considerazione che l'attivita' amministrativa sanzionatoria e' svolta
dagli uffici  statali,  mentre  la  norma  impugnata  [...]  vorrebbe
distrarre dal bilancio provinciale  somme  che  i  privati  pagano  a
titolo di imposta, in sostituzione delle imposte  non  pagate,  senza
neppure che  vi  sia  un'attivita'  amministrativa  statale  volta  a
scoprire gli illeciti o a far "emergere" le  attivita'»;  f)  non  si
contesta la competenza statale in materia di  «sistema  tributario  e
contabile dello Stato», che consente a quest'ultimo  di  istituire  e
regolare l'imposta, «ma solo la norma che, secondo  l'interpretazione
prospettata nel  ricorso  a  titolo  cautelativo,  sottrarrebbe  alla
Provincia le entrate di sua spettanza»; g) non si contesta neanche la
competenza statale nella materia dell'ordinamento civile e penale, in
base  alla  quale  possono  legittimamente  essere  disciplinate   le
conseguenze del rimpatrio o della regolarizzazione dei  capitali,  ma
si contesta soltanto la destinazione delle somme riscosse a titolo di
imposta straordinaria. 
    4. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ribadito  quanto  gia'
dedotto, insistendo per il rigetto del ricorso e sostenendo, in primo
luogo, che l'imposta straordinaria di cui si tratta non e'  una  vera
imposta, ma e' «un pagamento stabilito in cambio di un rimpatrio  non
rischioso di capitali illecitamente esportati»,  che  si  concretizza
nel «prezzo di un  "perdono"  che  cancella  le  conseguenze  penali,
fiscali, amministrative e civili dell'illecita condotta».  La  difesa
dello Stato rileva, in particolare, che il prelievo in  questione  si
paga «a condizione che si compia una certa attivita' e che si  chieda
di pagarlo» e che, nel caso di specie, la somma  corrisposta  non  e'
altro che il "riscatto" dell'illecito, «la  sostituzione  (favorevole
per il colpevole) delle sanzioni penali ed amministrative  altrimenti
irrogabili, alle  quali  lo  Stato  rinuncia»  e  che  non  sarebbero
comunque spettate alla Provincia autonoma. 
    L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in secondo luogo, che
la norma denunciata afferisce  alle  competenze  legislative  statali
nelle  materie   del   coordinamento   della   finanza   pubblica   e
dell'ordinamento  civile  e   penale,   perche'   ha   l'effetto   di
«decriminalizzare» e «desanzionare» un certo comportamento in  cambio
di  un  ravvedimento  operoso  accompagnato  dal  pagamento  di   una
determinata somma. 
    In terzo luogo - sempre per la difesa statale -  il  prelievo  in
questione sarebbe di spettanza dello Stato anche se fosse considerato
di carattere tributario, perche' ha i requisiti richiesti a tal  fine
dall'art. 9 del d.lgs. n. 268  del  1992,  evocato  dalla  ricorrente
quale  parametro  di   costituzionalita',   essendo   diretto   «alla
copertura,  ai  sensi  dell'art.  81  della  Costituzione,  di  nuove
specifiche  spese  di  carattere   non   continuativo»   ed   essendo
temporaneo. In particolare: «la destinazione legale del  rientro  dei
capitali e del pagamento della sanatoria e' data dall'art. 16,  comma
3, d.l. n. 78/09, e  cioe'  la  destinazione  e'  l'attuazione  della
manovra  di  bilancio   per   gli   anni   2010-2013»;   mentre   «la
"temporaneita'"   e'   data   dal   termine   di    scadenza    della
regolarizzazione al 30 aprile 2010 (termine cosi' prorogato dall'art.
1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194)». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Provincia autonoma di Trento censura l'art. 13-bis, comma
8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti  anticrisi,
nonche' proroga di termini),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2009, n.  102,  il  quale  prevede  che  «le  maggiori
entrate derivanti dal presente articolo  affluiscono  ad  un'apposita
contabilita' speciale per essere destinate  alle  finalita'  indicate
all'articolo 16, comma 3», e cioe' «all'attuazione della  manovra  di
bilancio  per  gli  anni  2010  e  seguenti»,  «in  conformita'  alle
indicazioni    contenute    nel    Documento    di     programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2010-2013». 
    Sono evocati quali parametri di legittimita'  costituzionale:  a)
l'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il quale prevede che
spettano alle Province autonome «i nove  decimi  di  tutte  le  altre
entrate  tributarie   erariali,   dirette   o   indirette,   comunque
denominate»; b)  gli  artt.  9  e  10,  commi  6  e  7,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale). In particolare, le evocate disposizioni del  d.lgs.  n.
268 del 1992 prevedono,  rispettivamente,  che:  (b.1.)  «Il  gettito
derivante da maggiorazioni di aliquote o  dall'istituzione  di  nuovi
tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da  quelle  di
cui al comma 6 dell'art. 10 e  al  comma  1,  lettera  b),  dell'art.
10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione,  di
nuove  specifiche  spese  di  carattere  non  continuativo  che   non
rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province,
ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato  allo
Stato,   purche'   risulti    temporalmente    delimitato,    nonche'
contabilizzato  distintamente   nel   bilancio   statale   e   quindi
quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente  articolo  si
applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis» (art. 9);  (b.2.)
una quota del previsto incremento del gettito tributario, con  alcune
esclusioni, «puo'  essere  destinata»,  limitatamente  agli  esercizi
previsti  dall'accordo  relativo  alla  determinazione  della   quota
variabile di cui all'art. 78 dello statuto, «al raggiungimento  degli
obiettivi  di  riequilibrio  della  finanza  pubblica  previsti   dai
precedenti  provvedimenti»  (art.  10,  comma   6);   (b.3.)   «Nella
determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresi':
a)  dei  gettiti   derivanti   da   maggiorazioni   di   aliquote   o
dall'istituzione  di  nuovi  tributi  se  destinati  per  legge  alla
copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle  spese  di
cui all'art. 9, nel caso in cui  i  predetti  gettiti  non  risultino
contabilizzati  distintamente  nel  bilancio  dello  Stato,   o   non
risultino temporalmente delimitati; b) delle spese relative  a  nuove
competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province» (art. 10,
comma 7). 
    Secondo la Provincia ricorrente, la  disposizione  impugnata,  se
interpretata - come lo  Stato  l'interpreta  -  nel  senso  che  essa
riserva al bilancio statale anche la quota dell'imposta straordinaria
sulle  attivita'  finanziarie   e   patrimoniali   disciplinata   dai
precedenti  commi  dello  stesso  art.  13-bis,  viola  gli   evocati
parametri, perche' dispone una tale riserva per un'entrata tributaria
erariale destinata, invece, alla Provincia stessa; e cio', senza  che
sussista la condizione prevista dall'art. 9 del  d.lgs.  n.  268  del
1992, e cioe' la destinazione del gettito alla  copertura  di  «spese
specifiche», aventi «carattere non continuativo»  ed  estranee  «alle
materie regionali». 
    2.   -   La   trattazione   della   questione   di   legittimita'
costituzionale relativa alla suddetta disposizione viene qui separata
da quella delle altre questioni, promosse con  il  medesimo  ricorso,
per le quali e' opportuno procedere ad un esame distinto. 
    3. - La difesa dello Stato eccepisce,  in  primo  luogo,  che  la
riserva al bilancio  statale  della  suddetta  imposta  straordinaria
esula dall'ambito di applicazione degli  evocati  parametri,  perche'
essi si riferiscono ad entrate  tributarie,  mentre  il  prelievo  in
questione non ha natura tributaria. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Il  prelievo  di  cui  al  citato  art.  13-bis  ha  la  seguente
disciplina: a) e' dovuto,  in  via  straordinaria,  in  relazione  al
rimpatrio o alla regolarizzazione, limitatamente al periodo  indicato
dal comma 6, delle attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  «detenute
fuori  del  territorio   dello   Stato   senza   l'osservanza   delle
disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e  successive
modificazioni» (comma 1, lettera a); b) si applica «su un  rendimento
lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo  per  i  cinque  anni
precedenti il rimpatrio o la  regolarizzazione»  e  con  «un'aliquota
sintetica del 50 per cento  per  anno,  comprensiva  di  interessi  e
sanzioni» (comma 2); c) e' corrisposto per il tramite di intermediari
(banche e altri soggetti individuati dall'art. 11, comma  1,  lettera
b,  del  decreto-legge  25  settembre  2001,   n.   350)   e   previa
presentazione agli stessi intermediari di una dichiarazione riservata
delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate (art. 13  del
d.l. n. 350 del 2001); d) il suo gettito e' destinato a finanziare la
manovra di bilancio per gli anni 2010  e  seguenti,  «in  conformita'
alle  indicazioni   contenute   nel   Documento   di   programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2010-2013». 
    La suesposta disciplina conferma la  qualificazione  di  «imposta
straordinaria» data dallo stesso legislatore al menzionato  prelievo.
Quest'ultimo  -  secondo  la  ricostruzione  appena  delineata  nelle
lettere da a) a d) - risponde, infatti, a tutti i  criteri  elaborati
dalla giurisprudenza costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 141 del
2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)  per
qualificare come tributarie  alcune  entrate.  Esso  costituisce,  in
particolare, una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per
legge (lettere a, b, c), collegata ad una pubblica spesa (lettera d),
in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (lettera a). 
    Dalla natura  tributaria  di  detto  prelievo  -  desumibile  dai
criteri sostanziali sopra indicati e non  certo  dalle  modalita'  di
contabilizzazione del gettito - consegue la pertinenza degli  evocati
parametri, i quali si riferiscono, appunto, alle entrate tributarie. 
    4. - Nel merito, la questione non e' fondata. 
    Per valutare se  la  riserva  al  bilancio  statale  dell'imposta
straordinaria sulle attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  disposta
dalla norma censurata  sia  legittima,  occorre  verificare  se  essa
soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268
del 1992. In particolare, tale articolo richiede, per la legittimita'
della riserva statale, che: a)  detta  riserva  sia  giustificata  da
«finalita' diverse da quelle di cui al comma  6  dell'art.  10  e  al
comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis» dello stesso d.lgs. n. 268 del
1992, e cioe' da finalita' diverse tanto  dal  «raggiungimento  degli
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma  6)
quanto dalla  copertura  di  «spese  derivanti  dall'esercizio  delle
funzioni statali  delegate  alla  regione»  (art.  10-bis,  comma  1,
lettera b); b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai
sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche  spese  di
carattere  non  continuativo  che  non  rientrano  nelle  materie  di
competenza della  regione  o  delle  province,  ivi  comprese  quelle
relative a calamita' naturali»;  c)  il  gettito  sia  «temporalmente
delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale
e quindi quantificabile». 
    Il denunciato ultimo comma dell'art. 13-bis del d.l.  n.  78  del
2009 soddisfa tali condizioni. 
    4.1. - Quanto alla condizione sub a), e' agevole rilevare che  la
norma censurata, disponendo, attraverso il richiamo del comma  3  del
successivo  art.  16,  che  il  gettito  dell'imposta  sia  destinato
«all'attuazione della  manovra  di  bilancio  per  gli  anni  2010  e
seguenti», persegue in concreto finalita'  diverse,  in  quanto  piu'
articolate e complesse, da quella del puro  e  semplice  riequilibrio
della finanza pubblica di cui al comma 6 dell'art. 10. 
    4.2. - Quanto alla condizione sub b) della  copertura  «di  nuove
specifiche spese di carattere  non  continuativo  che  non  rientrano
nelle materie di competenza della regione  o  delle  province»,  deve
essere preliminarmente preso in considerazione quanto previsto  dallo
stesso art. 16, comma 3, richiamato dalla disposizione censurata,  il
quale stabilisce - come visto  -  che  la  destinazione  del  gettito
dell'imposta «all'attuazione della manovra di bilancio per  gli  anni
2010 e seguenti»  deve  avvenire  «in  conformita'  alle  indicazioni
contenute nel Documento di programmazione  economico-finanziaria  per
gli anni 2010-2013» (DPEF). E' percio' necessario  accertare  se  dal
suddetto DPEF siano desumibili finalita' di copertura  di  spese  che
abbiano i caratteri della  novita',  della  specificita',  della  non
continuativita'  e  della  non   riconducibilita'   alle   competenze
legislative regionali o provinciali. 
    A tal fine va osservato che, ai punti I e II del citato DPEF,  la
programmazione economico-finanziaria per  il  triennio  e'  posta  in
stretta  relazione  con  l'esigenza  di   contrastare   gli   effetti
sull'economia nazionale dell'attuale crisi economica  internazionale.
Vi si legge, infatti, che «il Governo intende agire  per  trasformare
l'attuale crisi in un'opportunita' di  sviluppo  e  di  rilancio  per
l'economia  italiana»  (punto  I,   pagina   2).   In   tale   quadro
congiunturale, l'azione del Governo e' quindi volta  (secondo  quanto
indicato al successivo punto III) a «fronteggiare la  recessione  sia
con misure a supporto del settore finanziario sia di stimolo fiscale»
(pagina 15). Tali misure consistono, per lo piu', in spese dirette al
finanziamento  della  ripresa  economica,  quali:  il  sostegno  alle
imprese, anche attraverso il finanziamento del fondo  di  garanzia  e
l'alleggerimento del carico fiscale (pagine 17 e 25); gli  interventi
sul mercato del lavoro, anche attraverso il finanziamento  del  fondo
per  l'occupazione  (pagine  18  e  25);   il   finanziamento   degli
investimenti pubblici, con particolare riguardo alle infrastrutture e
alle attivita' di ricerca e sviluppo (pagina 18);  il  supporto  alle
famiglie, con misure di salvaguardia del potere d'acquisto, di tutela
dei  piccoli  risparmiatori,  di  risposta  all'emergenza   abitativa
(pagine 18 e 26); il finanziamento della cooperazione  internazionale
allo  sviluppo  (pagina  26);  il  finanziamento   delle   opere   di
ricostruzione dell'Abruzzo (pagina 26). 
    Dall'analisi dei contenuti e delle finalita' del DPEF emerge  con
chiarezza che  le  spese  alla  cui  copertura  esso  fa  riferimento
soddisfano la condizione sub b), perche' possiedono sia il  carattere
della novita' e non  continuativita',  in  quanto  sono  strettamente
connesse all'insorgenza  di  una  contingente  crisi  economica,  sia
quello della specificita', in quanto si risolvono  nel  finanziamento
di  misure  sufficientemente  individuate  dallo  stesso  DPEF,  sia,
infine, quello della non riconducibilita' alle competenze legislative
regionali o provinciali, in quanto  attengono  all'assetto  economico
nazionale nel suo complesso. 
    A tali considerazioni deve aggiungersi che la norma censurata  e'
inserita nel decreto-legge n.  78  del  2009,  che  ha  anch'esso  la
finalita' di fronteggiare, con un'ampia gamma di  misure  economiche,
l'attuale congiuntura internazionale, recando  appunto,  come  appare
evidente dalla sua stessa intitolazione, «provvedimenti anticrisi». 
    4.3.  -  Quanto,  infine,  alla  condizione  sub   c)   richiesta
dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la  quale  il
gettito deve essere «temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato
distintamente nel  bilancio  statale  e  quindi  quantificabile»,  e'
agevole rilevare che  anch'essa  e'  soddisfatta  dalla  disposizione
impugnata. 
    Il gettito dell'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie
e patrimoniali e', infatti, «temporalmente  delimitato»,  perche'  il
prelievo ha per oggetto  le  «attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre  2008  e
rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15  settembre  2009  e
fino al 30 aprile 2010» (art. 13-bis, comma 6, nel testo  attualmente
vigente).   Il   gettito   stesso   e',   inoltre,    «contabilizzato
distintamente», perche' - come  espressamente  disposto  dalla  norma
censurata  -  affluisce  «ad  un'apposita   contabilita'   speciale»,
comunque imputabile allo Stato.