Ordinanza 
 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2   della
delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 10 dicembre  2008  (disegno  di  legge  n.
192), recante «Norme in  materia  di  gestione  del  Servizio  idrico
integrato e di personale», promosso dal Commissario dello  Stato  per
la Regione Siciliana con ricorso  notificato  il  18  dicembre  2008,
depositato in cancelleria il 22 dicembre 2008 ed iscritto al  n.  100
del registro ricorsi 2008. 
    Udito nella camera di consiglio del 14  aprile  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena. 
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso notificato il 18 dicembre 2008  e  depositato  presso  la
cancelleria di questa  Corte  il  successivo  22  dicembre  2008,  ha
proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2  della
delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 10 dicembre  2008  (disegno  di  legge  n.
192), recante «Norme in  materia  di  gestione  del  Servizio  idrico
integrato e di personale»; 
        che la  disposizione  denunciata  prevede  che  il  personale
dell'Ente Acquedotti Siciliani,  di  ruolo  o  in  servizio  a  tempo
indeterminato  alla  data  di  messa   in   liquidazione   dell'Ente,
confluisca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della
Regione,   conservando   la   posizione   giuridica,   economica    e
previdenziale posseduta; che, in ogni caso, il trattamento  economico
accessorio del predetto personale sia assicurato nella stessa  misura
di quello applicato al personale di ruolo regionale; che il personale
confluito  sia   utilizzato   dall'Ente   Acquedotti   Siciliani   in
liquidazione, per quanto  strettamente  necessario  all'attivita'  di
liquidazione stessa ed in  ragione  delle  esigenze  organizzative  e
gestionali  dell'Ente  medesimo;  che  il  restante   personale   sia
utilizzato, sentite le amministrazioni interessate  e  le  competenti
organizzazioni    sindacali,    nelle    amministrazioni    comunali,
provinciali, negli enti di cui all'art. 1 della legge  della  Regione
Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti
d'impiego e  di  lavoro  alle  dipendenze  della  Regione  Siciliana.
Conferimento di funzioni e  compiti  agli  enti  locali.  Istituzione
dello Sportello unico per le attivita'  produttive.  Disposizioni  in
materia di protezione civile. Norme in materia di  pensionamento),  e
successive modifiche ed integrazioni, nelle agenzie  e  negli  uffici
dell'amministrazione regionale; 
        che  il  ricorrente  sostiene  che  la  norma  denunciata  si
porrebbe in contrasto con  gli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,
perche' il previsto inserimento  nei  ruoli  regionali  avrebbe  come
unico  scopo  la  garanzia  della  stabilita'  occupazionale  di  una
determinata categoria di dipendenti, mentre mancherebbe una ponderata
verifica della necessita' di avvalersi del personale in questione, in
assenza del trasferimento di nuove funzioni  e  compiti  agli  uffici
regionali; 
        che, ad avviso del Commissario dello Stato,  la  disposizione
oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale si risolverebbe  in
un   provvedimento   di   carattere   assistenziale,   di    sostegno
all'occupazione, adottato  al  di  fuori  dei  vincoli  che,  secondo
Costituzione,  incontra  l'accesso  agli  impieghi   nella   pubblica
amministrazione; vi sarebbe, inoltre, un rovesciamento  di  priorita'
tra l'interesse dell'istituzione alla funzione  e  l'interesse  delle
persone all'impiego, che la  Costituzione,  all'art.  97,  ha  inteso
evitare. 
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
investe l'art. 2 della delibera legislativa approvata  dall'Assemblea
della Regione Siciliana il 10 dicembre  2008  (disegno  di  legge  n.
192), recante «Norme in  materia  di  gestione  del  Servizio  idrico
integrato  e  di  personale»,  il  quale  prevede  l'inserimento  del
personale dell'Ente Acquedotti  Siciliani,  in  liquidazione,  in  un
ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con
conservazione della posizione giuridica,  economica  e  previdenziale
posseduta, e l'utilizzazione del personale medesimo presso l'Ente  in
liquidazione o presso le  amministrazione  di  altri  enti  locali  o
regionali; 
        che, ad avviso del Commissario  dello  Stato  ricorrente,  la
norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., per la carenza di
comprovate e specifiche esigenze  di  pubblico  interesse  e  per  la
natura meramente assistenziale di  sostegno  all'occupazione,  al  di
fuori dei vincoli del rapporto di pubblico impiego; 
        che, successivamente all'impugnazione, la  predetta  delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 20 dicembre 2008, n. 20, con omissione  della  disposizione
oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato dall'Assemblea regionale,  preclude  definitivamente
la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in  sede
di promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche  efficacia,
privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita'  costituzionale
(ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del  2008
e n. 358 del 2007); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.