Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2008. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 24 ottobre 2008, la Regione Toscana censura - in relazione agli articoli 117 e 119 della Costituzione - varie disposizioni e, tra queste, l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto lesivo della competenza regionale in materia di trasporto pubblico e dell'autonomia finanziaria regionale; che i commi 1 e 2 del citato art. 57, nel testo antecedente alla modificazione introdotta dall'art. 26 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, disponevano rispettivamente che «Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni in quanto applicabili al settore» e che «Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita' e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; che, secondo la ricorrente, le suddette disposizioni, pur rendendo immediatamente operativo il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, non garantiscono la copertura finanziaria dei medesimi, prevedendo soltanto una compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio, da ripartirsi in futuro, sempre da parte dello Stato, nei limiti delle risorse disponibili; che la norma impugnata, dunque, viola il principio di autosufficienza finanziaria sancito dall'art. 119 Cost. e comprime l'ordinario esercizio delle competenze proprie della Regione di cui all'art. 117 Cost. in materia di trasporto pubblico marittimo, inevitabilmente pregiudicato dalla mancata copertura integrale della spesa; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate, osservando che la norma impugnata dispone un trasferimento dei compiti di gestione e di amministrazione del servizio pubblico di cabotaggio marittimo senza incidere in alcun modo sulla competenza normativa riservata alle Regioni; che, intervenuta - in data successiva al ricorso - l'abrogazione della norma impugnata, non ancora applicata, da parte dell'art. 19-ter, comma 25, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Regione Toscana ha formalizzato rinunzia al ricorso, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2010, limitatamente all'impugnativa della disposizione censurata; che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato in data 9 febbraio 2010, ha dichiarato di accettare la rinuncia, limitatamente all'impugnativa della disposizione censurata. Considerato che la rinunzia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, comporta - ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - l'estinzione del processo, limitatamente all'impugnativa della disposizione censurata.