Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 57, commi  1  e
2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il  20  ottobre
2008, depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 ed iscritto al  n.
74 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 14  aprile  2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  20  ottobre  2008  e
depositato il successivo 24 ottobre 2008, la Regione Toscana  censura
- in relazione agli articoli 117 e 119  della  Costituzione  -  varie
disposizioni  e,  tra  queste,  l'articolo  57,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
quanto lesivo della competenza  regionale  in  materia  di  trasporto
pubblico e dell'autonomia finanziaria regionale; 
        che i commi 1 e 2 del citato art. 57, nel  testo  antecedente
alla modificazione  introdotta  dall'art.  26  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare   in   funzione
anti-crisi  il  quadro   strategico   nazionale),   convertito,   con
modificazioni, dall'art.  1  della  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,
disponevano  rispettivamente  che  «Le  funzioni  e  i   compiti   di
programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio
marittimo di servizio pubblico che si  svolgono  all'interno  di  una
Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le  Regioni  a
statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene
nel rispetto degli statuti  speciali.  La  gestione  dei  servizi  di
cabotaggio e'  regolata  da  contratti  di  servizio  secondo  quanto
previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo  19  novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni  in  quanto  applicabili  al
settore» e che «Le risorse attualmente previste  nel  bilancio  dello
Stato per il finanziamento dei  contratti  di  servizio  pubblico  di
cabotaggio marittimo sono altresi' destinate  alla  compartecipazione
dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni  per  l'erogazione  di
tali servizi. Con decreti del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  e'  disposta,
nei limiti delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  pro
tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine  di  assicurare  la
congruita' e  l'efficienza  della  spesa  statale,  le  Regioni,  per
accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri  di
servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni
stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano»; 
        che, secondo la ricorrente,  le  suddette  disposizioni,  pur
rendendo immediatamente operativo il trasferimento alle Regioni delle
funzioni relative ai servizi  di  cabotaggio  marittimo  di  servizio
pubblico, non garantiscono la  copertura  finanziaria  dei  medesimi,
prevedendo soltanto una  compartecipazione  dello  Stato  alla  spesa
sostenuta dalle Regioni per l'erogazione del servizio, da  ripartirsi
in futuro, sempre da parte dello  Stato,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili; 
        che  la  norma  impugnata,  dunque,  viola  il  principio  di
autosufficienza finanziaria sancito dall'art. 119  Cost.  e  comprime
l'ordinario esercizio delle competenze proprie della Regione  di  cui
all'art. 117  Cost.  in  materia  di  trasporto  pubblico  marittimo,
inevitabilmente pregiudicato dalla mancata copertura integrale  della
spesa; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  le
questioni siano  dichiarate  inammissibili  o,  comunque,  infondate,
osservando che  la  norma  impugnata  dispone  un  trasferimento  dei
compiti di gestione e di amministrazione  del  servizio  pubblico  di
cabotaggio marittimo senza incidere in alcun  modo  sulla  competenza
normativa riservata alle Regioni; 
        che,  intervenuta  -  in  data  successiva   al   ricorso   -
l'abrogazione della norma impugnata, non ancora applicata,  da  parte
dell'art. 19-ter, comma 25, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.
135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  comunitari  e
per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
2009, n. 166, la Regione Toscana ha formalizzato rinunzia al ricorso,
con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in  data
28 gennaio 2010,  limitatamente  all'impugnativa  della  disposizione
censurata; 
        che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  atto
depositato in data 9 febbraio 2010, ha  dichiarato  di  accettare  la
rinuncia, limitatamente all'impugnativa della disposizione censurata. 
    Considerato che la rinunzia al ricorso, qualora sia accettata  da
tutte le  parti,  comporta  -  ai  sensi  dell'art.  25  delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  -
l'estinzione  del  processo,  limitatamente   all'impugnativa   della
disposizione censurata.