Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  31,  comma  4,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione  dell'art.
3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo delle Forze armate) promosso dalla Corte  dei
conti  -  sezione  giurisdizionale  per   la   Regione   Puglia   nel
procedimento  vertente  tra  Pagliarulo  Giuseppe  ed  altro  ed   il
Ministero della Difesa con ordinanza del 24 maggio 2010  iscritta  al
n. 300 del  registro  ordinanze  2010  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2011  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per  la  Regione
Puglia, con ordinanza del 24 maggio 2010, ha sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.   3   della
Costituzione (per lesione del principio della  tutela  del  legittimo
affidamento), dell'art. 31,  comma  4,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei  ruoli,  modifica  alle  norme  di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo  delle
Forze  armate),  nella  parte  in  cui  dispone  che  ai  fini  della
determinazione della indennita' di ausiliaria - per  i  militari  che
alla data del 31 agosto  1995  si  trovavano  in  detta  posizione  -
restano fermi i livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge
2 febbraio 1993, n. 23, di conversione del decreto-legge  4  dicembre
1992,  n.  469  (Norme  in  materia  di  trattamento  economico   dei
sottufficiali delle Forze armate,  nonche'  di  spese  connesse  alla
crisi del Golfo Persico). 
    1.1. - Riferisce il giudice rimettente che con  atto  di  ricorso
depositato in data 7 febbraio 1997 due sottufficiali  in  ausiliaria,
rispettivamente dell'Aeronautica e della Marina  militare,  collocati
in ausiliaria alla data del 31 agosto 1995, lamentavano di  non  aver
potuto beneficiare, ai sensi della norma impugnata,  dell'adeguamento
dell'indennita' di ausiliaria al nuovo trattamento economico previsto
per il personale non direttivo delle Forze armate con decorrenza  dal
1° settembre 1995. Trattamento determinato dal d.P.R. 31 luglio 1995,
n. 394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20  luglio
1995 riguardante il personale delle Forze Armate - Esercito, Marina e
Aeronautica), avuto riguardo al riordino  delle  carriere  introdotto
dal decreto d.lgs. n. 196 del 1995 e, segnatamente,  alla  disciplina
transitoria dettata dallo stesso decreto, giusta la quale si e'  dato
luogo ad una generalizzata promozione, a far data  dal  1°  settembre
1995, di tutti i sottufficiali in possesso dei requisiti  individuati
da tale disciplina transitoria (art. 34 del d.lgs. n. 196 del  1995).
Diversamente, in base all'art. 46 della legge 10 maggio 1983  n.  212
(Norme  sul  reclutamento,   gli   organici   e   l'avanzamento   dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica  e  della
Guardia di finanza), «Al  sottufficiale  in  ausiliaria  compete,  in
aggiunta al trattamento di quiescenza,  una  indennita'  annua  lorda
pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale  di
quiescenza percepito  ed  il  trattamento  economico  onnicomprensivo
spettante  nel  tempo,  da  attribuire  virtualmente  ai  soli   fini
pensionistici, al pari grado in servizio e  con  anzianita'  servizio
corrispondente a quella  posseduta  dal  sottufficiale  all'atto  del
collocamento in ausiliaria [...]». 
    1.2. - Secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, la questione di legittimita'  costituzionale  -  data
per scontata la  rilevanza  della  stessa  in  quanto  sollevata  nel
giudizio promosso dai due militari per il riconoscimento del  diritto
all'adeguamento  dell'indennita'  di  ausiliaria  ai  nuovi   livelli
retributivi  del  personale  in  servizio  -  non  e'  manifestamente
infondata. 
    Premette il rimettente che, a partire dalla sentenza n.  416  del
1999, la Corte costituzionale ha riconosciuto il valore autonomo  del
principio  del  legittimo  affidamento  ai  fini  del  sindacato   di
legittimita' costituzionale, riconducendolo all'art. 3  Cost.  ed  al
criterio di ragionevolezza della legge. 
    Sarebbe quindi  desumibile  anche  dalla  corposa  giurisprudenza
costituzionale richiamata al riguardo, che ledono  l'affidamento  del
cittadino  nella  sicurezza  giuridica,   non   solo   le   normative
comportanti un pregiudizio assoluto  ed  irrevocabile,  come  sarebbe
quella intesa ad eliminare del tutto il trattamento pensionistico, ma
anche le regole di diritto transitorio, modificative in  peius  della
disciplina dei  rapporti  di  durata,  le  quali  adottino  soluzioni
irragionevoli,  trasmodando  in  un  regolamento  irrazionale  ovvero
incidendo  arbitrariamente  sulle  situazioni  sostanziali  poste  in
essere da leggi precedenti (sentenze n. 206 del 2009  e  n.  179  del
1996). 
    Osserva, dunque, il giudice a quo che la norma  impugnata  -  con
formulazione  inequivoca  tale  da  rendere   impossibile   qualunque
tentativo di interpretazione adeguatrice - sarebbe venuta ad incidere
sfavorevolmente  sul  trattamento  del  personale  in  posizione   di
ausiliaria alla data del 31  agosto  1995,  cosi'  contravvenendo  al
principio di tutela dell'affidamento. Ad avviso del  giudice  a  quo,
infatti, «esiste un ragionevole affidamento da parte  di  coloro  che
alla data del 31 agosto 1995 si trovavano collocati  nella  posizione
di  ausiliaria  al  costante   allineamento   della   indennita'   di
ausiliaria,  nella  misura  differenziale  dell'80  per  cento,  alla
dinamica degli stipendi corrisposti al personale di pari qualifica in
servizio ai sensi dell'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212». 
    2. - Con atto depositato il 2 novembre 2010  e'  intervenuto  nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  instando   per   la
dichiarazione  di   manifesta   inammissibilita'   -   o,   comunque,
d'infondatezza - della questione sollevata  dalla  Corte  dei  conti,
sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Puglia,  con  l'ordinanza
succitata. 
    2.1.  -  La  difesa  dello  Stato  rimarca  in  via   preliminare
l'inammissibilita' della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 31, comma  4,  del  d.lgs.  n.  196  del  1995  per  omessa
motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza della  norma
censurata  ai  fini  della  definizione  del   giudizio   principale.
Motivazione nella specie tanto piu' necessaria, perche' il  principio
costituzionale del legittimo affidamento non potrebbe essere leso  da
una norma, come  quella  impugnata,  che  non  incide  con  efficacia
retroattiva su situazioni sostanziali basate su leggi anteriori. 
    2.2. - Delineata, alla luce della giurisprudenza  costituzionale,
la portata del principio del legittimo affidamento - quale  parametro
enucleato  dall'art.  3  Cost.  onde  assicurare   che   l'intervento
legislativo   avente    efficacia    retroattiva    trovi    adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza  -  e  ricostruito  il
quadro normativo di riferimento, la difesa dello Stato argomenta  nel
senso dell'infondatezza del dubbio di costituzionalita' sollevato dal
giudice a quo. 
    Innanzitutto, perche' l'art. 31 del d.lgs. n. 196  del  1995  non
avrebbe alcuna efficacia retroattiva, limitandosi a precisare che, ai
fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante  al
personale gia' collocato in ausiliaria alla data del 31 agosto  1995,
restano in vigore i livelli retributivi previsti  dall'art.  1  della
legge 2 febbraio 1993, n. 23, norma a quell'epoca  vigente.  Sicche',
nessuna modifica retroattiva  della  situazione  consolidata  sarebbe
stata introdotta, poiche' il legislatore,  innovando  il  trattamento
retributivo dei militari in servizio, non avrebbe scalfito quello  di
coloro che  erano  gia'  stati  collocati  in  ausiliaria.  Mentre  i
ricorrenti nel giudizio  principale,  versanti  in  tale  situazione,
avrebbero  potuto  invocare  un  legittimo  affidamento  solo  se  il
legislatore, con  una  norma  avente  efficacia  retroattiva,  avesse
inciso sulle modalita' di calcolo dell'indennita'  di  ausiliaria  in
godimento, riformando in peius la base  di  calcolo  gia'  utilizzata
alla data del 31 agosto 1995. A tale proposito, la difesa dello Stato
richiama la decisione, resa in una  fattispecie  sovrapponibile  alla
presente, con cui la Corte costituzionale ha chiarito  che  la  nuova
disciplina «venendo ad incidere sulla retribuzione dei pari grado  in
servizio ha dettato una  disciplina  circoscritta  a  quel  personale
posto in ausiliaria a far data dall'entrata in  vigore  del  suddetto
decreto (1° settembre 1995) e non al  personale  per  il  quale  quel
raccordo con la posizione del pari grado in servizio gia' si  trovava
cristallizzato  [...]  all'atto  del  collocamento   in   ausiliaria»
(sentenza n. 126 del 2000). 
    In secondo luogo, e di conserva, perche' nel  descritto  contesto
non  potrebbe  essere   sorto   alcun   legittimo   affidamento   dei
sottufficiali collocati in ausiliaria al 31 agosto 1995 nel  costante
allineamento delle posizioni di ausiliaria  con  quelle  di  servizio
effettivo,  ma  al  piu'  un'aspettativa  di   mero   fatto   in   un
miglioramento    economico,    inidonea    a    delimitare    l'ampia
discrezionalita' del legislatore in questa materia. 
    In terzo luogo, perche', anche nella denegata ipotesi  in  cui  i
militari collocati  in  ausiliaria  alla  data  del  31  agosto  1995
potessero vantare un legittimo affidamento a che l'indennita' di  cui
all'art. 46 della legge n. 212  del  1983  restasse  agganciata  agli
adeguamenti retributivi del personale in servizio, la norma censurata
sarebbe  conforme  al  canone  di   ragionevolezza   previsto   dalla
Costituzione. Infatti, la difesa dello Stato muove dalla premessa che
l'ordinamento innovativo  varato  dal  d.lgs.  n.  195  del  1996  ha
trasformato le Forze armate in un corpo moderno e di  professionisti,
impegnato  anche  in  numerose  missioni  estere,  ed  istituito   un
trattamento retributivo coerente con queste particolarita', come pure
con le concrete  disponibilita'  finanziarie  del  bilancio  statale.
Pertanto,   nel   mutato   quadro   ordinamentale,   il   contingente
disallineamento delle posizioni di servizio effettivo e di ausiliaria
sarebbe  frutto  di  una   scelta   discrezionale   del   legislatore
perfettamente ragionevole, avendo egli avuto riguardo, nel  delineare
i concreti strumenti perequativi adottati,  alle  differenze  tra  le
forze armate  precedenti  e  susseguenti  alla  novella  legislativa,
nonche' alle esigenze finanziarie e di bilancio. 
    Non  varrebbe,  inoltre,  lamentare,  sotto  il   profilo   della
ragionevolezza e dell'uguaglianza, una ingiustificata discriminazione
di personale in identica posizione  (ausiliaria)  sulla  base  di  un
elemento accidentale, quello, cioe', di  trovarsi  in  servizio  alla
data del 1° settembre 1995, perche' - come  la  Corte  costituzionale
piu' volte ha ribadito - lo stesso fluire del tempo  puo'  costituire
un elemento diversificatore (sentenze n. 126 del  2000,  n.  177  del
1999 e n. 311 del 1995). 
    Ne', infine, potrebbe censurarsi una ingiustificata disparita' di
trattamento tra il personale rimasto in ausiliaria e coloro che  sono
stati richiamati in servizio, essendo evidenti le notevoli differenze
fra queste due posizioni (vedi ancora sentenza n. 126 del 2000). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimita'
costituzionale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla
Corte dei conti - sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Puglia,
relativamente all'art. 31, comma 4, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato  ed
avanzamento del personale  non  direttivo  delle  Forze  armate),  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione (per lesione del  principio
della tutela del legittimo affidamento). 
    2. - La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la  Regione
Puglia sospetta d'illegittimita' costituzionale la  norma  succitata,
«nella parte in cui dispone che ai fini  della  determinazione  della
indennita' di ausiliaria - per i militari che alla data del 31 agosto
1995 si trovavano in detta posizione - sono restati fermi  i  livelli
retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge n. 23 del 1993». 
    Tale disposizione porrebbe le norma censurata in contrasto con il
principio  del  legittimo  affidamento,  il  quale   assurge,   nella
prospettiva del giudice rimettente, a valore autonomo,  ai  fini  del
sindacato di  legittimita'  costituzionale,  ricavabile  dall'art.  3
Cost. e dal criterio di ragionevolezza della legge. 
    3. - Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'inammissibilita'
della questione per omessa motivazione sulla  rilevanza  della  norma
censurata, proposta dall'intervenuto  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sul presupposto che il principio  dell'affidamento,  su  cui
essenzialmente si fonda  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale
sollevato dal rimettente,  e'  radicato  sull'irragionevolezza  delle
norme retroattive riduttive di diritti acquisiti in  forza  di  leggi
previgenti. In contrasto con la  stessa  impostazione  prescelta,  il
giudice a quo non avrebbe speso alcuna argomentazione per accreditare
il carattere retroattivo della norma impugnata. 
    L'eccezione, cosi' formulata, dev'essere disattesa. 
    La rilevanza della questione  emerge  chiaramente  dall'incidenza
della norma impugnata sull'indennita'  di  ausiliaria  percepita  dai
ricorrenti  nel  giudizio  principale.  Senza  l'esclusione  da  essa
disposta,  infatti,  l'adeguamento   ai   nuovi   livelli   economici
riconosciuti al personale in servizio discenderebbe dalla  disciplina
generale,  secondo  cui   l'indennita'   di   ausiliaria   dev'essere
progressivamente allineata  al  trattamento  economico  spettante  al
personale di pari grado in servizio. 
    3.1. - Ancora preliminarmente, dev'essere rimarcato che, malgrado
la sopravvenuta abrogazione dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.  196
del  1995  (insieme  con  tutto  il  d.lgs.  citato),   a   decorrere
dall'entrata in vigore del  d.lgs.  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
dell'ordinamento militare) - ossia in data 8 ottobre 2010 (art. 2268,
comma 1, n. 911, d.lgs. ult. cit., in combinato disposto  con  l'art.
2272, comma 1, del medesimo d.lgs.) -, persiste  la  rilevanza  della
questione proposta, stante l'evidente applicabilita' ratione temporis
della  norma  censurata  alla  fattispecie   dedotta   nel   giudizio
principale. 
    4. - Nel merito, la questione non e' fondata. 
    4.1.  -  L'indennita'  di  ausiliaria  ha  natura  di  componente
accessoria del trattamento di quiescenza e si  collega  al  peculiare
status del personale militare, il quale, al raggiungimento di un'eta'
anticipata rispetto alla  generalita'  dei  pubblici  dipendenti,  e'
collocato a riposo e, dunque, comincia a percepire il trattamento  di
quiescenza, ma mantiene obblighi di servizio e puo' essere richiamato
al lavoro, assumendo la qualifica di personale «in ausiliaria». 
    Secondo l'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212  (Norme  sul
reclutamento,  gli  organici  e   l'avanzamento   dei   sottufficiali
dell'Esercito, della Marina,  dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di
finanza), al sottufficiale collocato  in  ausiliaria  e'  dovuta  una
indennita' annua lorda, pari all'80 per cento della differenza tra il
trattamento  normale  di  quiescenza  percepito  ed  il   trattamento
economico  omnicomprensivo  spettante  nel   tempo,   da   attribuire
virtualmente a fini pensionistici, al pari grado in  servizio  e  con
anzianita'  corrispondente  a  quella  posseduta  dal   sottufficiale
all'atto del collocamento in ausiliaria.  Tale  norma,  vigente  alla
data di entrata in vigore dell'art. 31, comma 4, del  d.lgs.  n.  196
del 1995, e' stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 28 dello stesso
decreto legislativo. 
    L'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 1994 - nel quadro di un
disegno di riforma delle carriere del personale militare con gradi di
sottufficiale    attuato    con    un'articolata    disciplina     di
riqualificazione accompagnata da incrementi  stipendiali  -  prevede:
«Al personale che alla  data  del  31  agosto  1995  si  trova  nella
posizione  di  ausiliaria,  non  si  applicano  le  disposizioni  del
presente    decreto    legislativo,    ai    fini    dell'adeguamento
dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge  10  maggio  1983,  n.
212, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ai  fini  della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria  spettante  al  medesimo
personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art.
1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23». 
    In  tal  modo,  la  norma  censurata  ha  escluso   l'adeguamento
dell'indennita' di ausiliaria, maturata da coloro che si trovavano in
tale posizione alla data  del  31  agosto  1995,  ai  nuovi  stipendi
correlativamente  fissati  dal  d.P.R.  31  luglio   1995,   n.   394
(Recepimento del provvedimento di concertazione del  20  luglio  1995
riguardante il personale delle Forze  Armate  -  Esercito,  Marina  e
Aeronautica) a partire dal 1° settembre 1995. 
    Diversamente,  essa  ha  fissato  l'importo  dell'indennita'   di
ausiliaria in godimento sulla base dei livelli  retributivi  previsti
dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 (Conversione in  legge
del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme  in  materia
di  trattamento  economico  dei  sottufficiali  delle  Forze  armate,
nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico); norma sino a
quell'epoca vigente. Nessuna reformatio in peius del  trattamento  in
godimento, dunque, ma solo un suo mancato adeguamento - a valere  dal
1° settembre 1995 in avanti - agli incrementi retributivi  conseguiti
dal personale in servizio. 
    In  definitiva,  la  norma  sospettata  conserva   il   peculiare
meccanismo di indicizzazione dell'indennita'  di  ausiliaria,  ma  ne
cristallizza il valore parametrico, costituito dalla retribuzione dei
pari grado in servizio, nelle misure esistenti alla data  di  entrata
in vigore della legislazione di riforma. 
    4.2. - Cosi' ricostruiti i termini della disposizione  censurata,
non puo' dirsi violato alcun principio di affidamento. 
    In primo luogo, la norma in  esame  non  incide  retroattivamente
sulle  modalita'  di  computo  dell'indennita'   di   ausiliaria   in
godimento, ne' restringendo la base di calcolo gia'  utilizzata  alla
data del 31 agosto 1995, ne' decurtandone altrimenti l'entita', ma si
limita a ricalibrare l'automatismo di cui all'art. 46 del  d.lgs.  n.
212 del 1983 (ribadito «a regime» dall'art. 28, comma 4,  del  d.lgs.
n. 196 del 1995), ancorandolo ai livelli  retributivi  gia'  previsti
dall'art. 1 della legge n. 23 del 1993. 
    Tale rimodulazione del trattamento di  ausiliaria  si  giustifica
con il fatto che la disciplina innovativa, varata con  il  d.lgs.  n.
196 del  1995,  anche  sotto  il  profilo  economico,  era  destinata
esclusivamente al personale in servizio alla data  del  1°  settembre
1995, e solo se posto in ausiliaria a partire dalla predetta data. 
    Questa Corte,  chiamata  a  scrutinare  un'analoga  disposizione,
riguardante  il  personale  dell'Arma  dei   carabinieri,   ha   gia'
evidenziato la coerenza del collegamento da  essa  istituito  tra  la
situazione dei militari in ausiliaria e  quella  dei  pari  grado  in
servizio all'atto dell'ingresso in ausiliaria dei primi,  laddove  la
nuova normativa, «venendo ad incidere  sulla  retribuzione  dei  pari
grado in servizio ha  dettato  una  disciplina  circoscritta  a  quel
personale posto in ausiliaria a far data dall'entrata in  vigore  del
suddetto decreto (1° settembre 1995) e non al personale per il  quale
quel raccordo con la posizione del pari grado  in  servizio  gia'  si
trovava cristallizzato [...] all'atto del collocamento in ausiliaria»
(sentenza n. 126 del 2000). 
    4.3. - Del resto, questa Corte ha piu'  volte  affermato  che  la
Costituzione non vincola ad indicizzare i trattamenti  di  quiescenza
alla stregua dei miglioramenti stipendiali del personale in servizio,
riconoscendo al legislatore un'ampia  discrezionalita'  al  riguardo,
con il limite  del  macroscopico  ed  irragionevole  scostamento  (ex
multis, sentenza n. 62 del 1999; ordinanza n. 531 del 2002). 
    Tale principio dev'essere esteso alla disciplina dell'adeguamento
dell'indennita' di ausiliaria (ordinanza n. 254 del 2001) e, piu'  in
generale, a tutti i meccanismi  perequativi  rispetto  alla  dinamica
stipendiale, che devono essere necessariamente bilanciati  con  altri
valori costituzionalmente  tutelati,  a  partire  dalle  esigenze  di
politica  economica  generale  e  di  bilancio   e   dalle   concrete
disponibilita' finanziarie (da ultimo,  in  materia  di  perequazione
automatica delle pensioni, sentenza n. 316 del 2010). 
    In tale prospettiva,  la  norma  impugnata  e'  immune  dai  vizi
d'irragionevolezza denunciati dal rimettente. 
    Infatti, il d.lgs. n. 195 del 1996, trasformando le Forze  armate
in un corpo di professionisti, ha disposto un  riassetto  complessivo
dell'ordinamento    del    personale    militare,    procedendo    al
reinquadramento di esso, con migliori livelli  retributivi  correlati
ai nuovi ruoli. 
    Sicche', anche la sancita indifferenza dell'indennita'  percepita
dai sottufficiali in posizione di ausiliaria alla data del 31  agosto
1995, rispetto agli incrementi retributivi ottenuti dai pari grado in
servizio, e' congruente  con  la  coeva  ristrutturazione  dei  gradi
militari. Questi, infatti, in attuazione  della  riforma  di  sistema
delle   forze   armate,   sono   stati   interessati   da    un'ampia
riqualificazione, senza una precisa corrispondenza di  ruoli  con  il
personale gia' operante sotto  il  regime  previgente,  ivi  compreso
quello collocato in ausiliaria nello stesso periodo. 
    D'altro canto, la  prevista  salvezza  dell'aggancio  ai  livelli
retributivi  del  biennio  precedente  -  ossia  a  quelli   previsti
dall'art. 1 della legge n.  23  del  1993  -  esclude  in  radice  un
accentuato divario tra i trattamenti del personale,  rispettivamente,
in ausiliaria e in servizio. 
    In  conclusione,  nessun  legittimo  affidamento   nel   costante
allineamento delle posizioni economiche di ausiliaria con  quelle  di
servizio effettivo si e' potuto consolidare in capo ai sottoufficiali
collocati in ausiliaria  alla  data  31  agosto  1995,  non  essendo,
comunque, precluso al legislatore d'intervenire in  tale  ambito  con
misure di equilibrato contenimento come quella in oggetto.