Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  138  e  139,
secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale
di Nocera Inferiore nel procedimento vertente tra la D'Ed Mer  s.a.s.
di D. E. & C. e C. I. con ordinanza dell'8 luglio 2009 iscritta al n.
348 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46,_1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio  del  9  marzo  2011  il  giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che  il  Tribunale  di  Nocera  Inferiore  ha  sollevato
questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  138  e  139,
secondo comma, del codice di  procedura  civile,  in  relazione  agli
artt. 3 e 24 Cost.; 
    che, in particolare, l'art. 139, secondo comma, cod.  proc.  civ.
sarebbe illegittimo nella  parte  in  cui  «non  dispone  di  presidi
analoghi a quelli previsti per la notificazione a mezzo posta»; 
    che il giudice a quo premette di essere  stato  investito  di  un
giudizio, avente a oggetto una  domanda  di  retratto  successorio  e
divisione, nell'ambito del quale un'offerta di prelazione dei coeredi
alienanti  ex  art.  732  cod.  proc.   civ.   risultava   notificata
dall'ufficiale giudiziario a C.I., con consegna alla figlia E.A.; 
    che la destinataria C.I. ha mancato di esercitare  la  prelazione
e, tuttavia, nel  giudizio  a  quo  ha  opposto  il  suo  diritto  al
riscatto; 
    che, secondo il giudice rimettente,  pur  essendovi  «ragionevoli
dubbi  sulla  lucidita'   dell'operato   dell'ufficiale   giudiziario
notificante», sulla parte danneggiata graverebbe un onere  probatorio
di «estrema difficolta'»,  dovuta  alla  circostanza  che  «la  prova
dell'identita' del ricevente e delle formalita' adoperate e' affidata
esclusivamente all'attestazione dell'ufficiale» stesso, a  differenza
della notificazione a mezzo posta, in  cui  «sia  sulla  ricevuta  di
ritorno  sia  sui   registri   del   notificatore   e'   apposta   la
sottoscrizione del ricevente»; 
    che, pertanto, l'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., «nella
parte in cui non dispone di presidi analoghi a quelli previsti per la
notificazione  a  mezzo  posta»,  e  l'art.  138  cod.   proc.   civ.
determinerebbero un «grave vulnus per il diritto  di  difesa  nonche'
irragionevolezza  e   disparita'   di   trattamento   di   situazioni
processuali   e   sostanziali   omogenee»,   da   cui   conseguirebbe
l'illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt.  3  e  24
Cost.; 
    che, in punto di  rilevanza,  il  giudizio  non  potrebbe  essere
definito  indipendentemente  dalla  soluzione  della   questione   di
legittimita' costituzionale; 
    che e'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo il rigetto  della  questione  perche'
infondata  e,  in  riferimento  all'art.   138   cod.   proc.   civ.,
inammissibile perche' irrilevante; 
    che, nel merito, la difesa dello Stato rileva  che  il  Tribunale
non  avrebbe  tenuto  conto  della  non  comparabilita'  dei  diversi
procedimenti di notifica; 
    che l'omessa previsione, da parte dell'art. 139,  secondo  comma,
cod. proc. civ., della necessita' di una sottoscrizione di  colui  al
quale l'atto e' stato consegnato sarebbe ragionevole  in  quanto,  in
questo  caso,  l'intero  procedimento  di  notifica  e'  direttamente
eseguito dall'ufficiale giudiziario «e  trova  doverosa  ed  adeguata
garanzia nella relazione di notifica che questi sottoscrive»; 
    che la violazione dell'art. 24 Cost. sarebbe da escludere per  le
medesime ragioni e  perche'  «a  fronte  dell'operato  dell'ufficiale
giudiziario e della relazione di notificazione dallo stesso redatta e
sottoscritta, e'  ben  possibile  la  contestazione  da  parte  degli
interessati»; 
    che, in data 11 febbraio 2011, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha presentato una memoria nella quale ha  precisato  che  la
circostanza  che  l'atto  sia  stato   consegnato   a   una   persona
qualificatasi come familiare del destinatario non costituirebbe altro
che una questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice del
merito. 
    Considerato che il Tribunale di  Nocera  Inferiore  ha  sollevato
questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  138  e  139,
secondo comma, del codice di  procedura  civile,  in  relazione  agli
artt. 3 e 24 della Costituzione; 
    che l'art. 138 cod. proc. civ., concernendo la notificazione  «in
mani proprie», non e' applicabile al  caso  di  specie  che,  secondo
quanto riferito dal  rimettente,  ha  ad  oggetto  una  notificazione
effettuata «con consegna alla figlia» del destinatario, e,  pertanto,
la relativa censura e' manifestamente inammissibile  per  difetto  di
rilevanza; 
    che l'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. e'  censurato  dal
rimettente «nella parte in cui non  dispone  di  presidi  analoghi  a
quelli previsti per la notificazione a mezzo posta», circostanza  che
determinerebbe «un grave vulnus per  il  diritto  di  difesa  nonche'
irragionevolezza  e   disparita'   di   trattamento   di   situazioni
processuali e sostanziali omogenee»; 
    che, secondo la giurisprudenza di questa  Corte,  il  legislatore
gode di un'ampia discrezionalita' nella conformazione degli  istituti
processuali, con il  solo  limite  della  manifesta  irragionevolezza
delle scelte compiute (ex multis, sentenze n. 17 del 2011, n.  229  e
n. 50 del 2010); 
    che, nel caso  di  specie,  il  legislatore  ha  disciplinato  la
notificazione  a  mezzo  posta  e  quella  eseguita  con  il  tramite
dell'ufficiale giudiziario in modo diverso «nel ragionevole esercizio
della discrezionalita' che gli appartiene» (sentenza n. 17 del 2011),
trattandosi di situazioni differenti tra loro (ex multis, sentenze n.
43 del 2010 e n. 131 del 2007); 
    che,  nel  caso  della  notificazione  effettuata  dall'ufficiale
giudiziario, la «natura pubblica  dell'ufficio  cui  e'  affidato  il
compimento dell'atto e lo specifico dovere che gli e'  imposto  dalla
legge»  (sentenza  n.  17  del  2011),  nonche'  la  «responsabilita'
disciplinare, civile o penale, che sorgerebbe a suo carico in caso di
inadempimento» (sentenza n. 321 del 2009), possono  giustificare  una
disciplina differenziata rispetto a quella a mezzo posta; 
    che la lesione  del  diritto  di  difesa  lamentata  dal  giudice
rimettente puo' essere esclusa anche alla luce  della  giurisprudenza
di  legittimita'  che  riconosce  la  possibilita'  di  confutare  in
giudizio  la  sussistenza  del  rapporto   di   convivenza   tra   il
destinatario dell'atto da notificare e colui che lo  ha  ricevuto  e,
comunque,  di  proporre  querela  di  falso   contro   l'attestazione
dell'ufficiale giudiziario; 
    che,  pertanto,  a  prescindere  dai  dubbi   di   ammissibilita'
derivanti dalla  genericita'  dell'intervento  additivo  richiesto  e
dalla mancata individuazione di uno specifico tertium  comparationis,
la questione e' manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.