Sentenza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo  economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e con il Ministro per i  beni  e  le  attivita'
culturali, recante «Linee guida per l'autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili», (punti1.2.; 17.1., 17.2. e Allegato
3),  promosso  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento   con   ricorso
notificato il 17 novembre  2010,  depositato  in  cancelleria  il  23
novembre 2010 ed iscritto al n. 10 del registro  conflitti  tra  enti
2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  ottobre  2011  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Provincia  autonoma  di  Trento  e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio
Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 17 novembre 2010 e  depositato  il
successivo 23 novembre, la Provincia autonoma di Trento,  in  persona
del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in  relazione  ai
punti 1.2., 17.1., 17.2., nonche'  all'Allegato  3,  del  decreto  10
settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico  -  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali -  recante
«Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili», per violazione: a) dell'articolo 8, numeri 1), 5),  6),
«nonche' integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11),  14),  16),
17), 18), 21), 22), 24)», dell'art. 9, numeri 8) e 9), e dell'art. 16
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di trasferimento alle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e  della
Regione); c) del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente
tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare);
d) del d.P.R. 22 marzo  1974,  n.  381  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
urbanistica ed opere pubbliche); e) del d.P.R. 26 marzo 1977, n.  235
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia); f) del d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526 (Estensione alla regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616);  g)
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento); h) degli articoli 117, terzo, quinto e sesto comma, e
118 della Costituzione, in combinato disposto  con  l'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  Titolo  V
della Parte seconda della Costituzione). 
    1.1. - La ricorrente premette  di  essere  titolare  di  potesta'
legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio»,  ai  sensi
dell'art. 8, numero 6, del d.P.R. n.  670  del  1972,  nonche'  nelle
materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16,  17,  18,
21, 22, e 24 del medesimo art. 8. Premette, inoltre,  che  l'art.  9,
numeri 8) e 9), dello statuto di autonomia  le  riconosce  competenza
concorrente in materia di incremento della produzione  industriale  e
di utilizzazione delle acque pubbliche, e che l'art. 16 del  medesimo
statuto le assegna le funzioni amministrative  in  tutte  le  materie
nelle quali puo' legiferare. 
    Con  riferimento  specifico   alla   materia   dell'energia,   la
ricorrente osserva come, gia' prima della modifica del Titolo V della
Parte seconda della Costituzione, l'art. 01 del  d.P.R.  n.  235  del
1977 (aggiunto dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e  distribuzione
di energia elettrica») avesse trasferito alle  Province  autonome  le
funzioni esercitate dallo Stato, concernenti le attivita' di ricerca,
produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e  distribuzione  di
qualunque forma di energia. 
    Il novellato art. 117, terzo comma,  Cost.  ha  poi  riconosciuto
alle  Regioni  ordinarie  competenza  concorrente   in   materia   di
«produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»,  e
tale previsione, nella misura in cui  conferisce  una  potesta'  piu'
ampia di quella  connessa  all'autonomia  statutaria  delle  Province
autonome in materia di energia, si applica anche  alle  predette,  in
base all'art. 10  della  legge  costituzionale  n.  3  del  2001  (e'
richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005). 
    1.2. - La Provincia di Trento  si  sofferma  sulla  normativa  di
attuazione dello statuto speciale di autonomia,  in  particolare  gli
artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 266 del 1992, in forza dei quali e' escluso
che la potesta' legislativa provinciale possa essere limitata da atti
statali  non  legislativi  e  sono  previsti  vincoli  sostanziali  e
procedurali per gli atti di indirizzo e  coordinamento  rivolti  alle
Province autonome. E' altresi' richiamato l'art. 7 del d.P.R. n.  526
del 1987, secondo il quale, nelle materie di competenza esclusiva, la
Regione Trentino-Alto Adige  e  le  Province  autonome  possono  dare
immediata attuazione alle raccomandazioni  e  direttive  comunitarie,
salvo l'adeguamento, entro i limiti previsti dallo statuto  speciale,
alle leggi statali di attuazione degli atti comunitari. 
    Ancora in riferimento alla materia dell'energia, si osserva come,
in ambito territoriale provinciale, assumano  rilievo  le  previsioni
contenute nel piano urbanistico provinciale e, in generale, in  tutti
gli atti di pianificazione e  programmazione  provinciale  o  locale,
concernenti anche le fonti di energia rinnovabili. Sono richiamate in
proposito le disposizioni delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n.  1
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio),  e  27  maggio
2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale). 
    Quanto alle prescrizioni comunitarie in materia di produzione  di
energia da fonti rinnovabili, la Provincia di Trento segnala di avere
gia' dato attuazione all'art. 6 della direttiva 27 settembre 2001, n.
2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sulla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita').  In  particolare,
con l'art. 29 della legge prov. 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2006 e  pluriennale  2006-2008
della Provincia autonoma di Trento), che ha aggiunto l'art.  1-bis  3
nella legge prov. 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni  per  l'attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo  1977,  n.  235,
Istituzione  dell'azienda   speciale   provinciale   per   l'energia,
disciplina  dell'utilizzo  dell'energia  elettrica   spettante   alla
Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  criteri  per  la  redazione  del  piano  della
distribuzione e modificazioni  alle  leggi  provinciali  15  dicembre
1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), sono state regolate le procedure
amministrative  applicabili  agli  impianti  per  la  produzione   di
elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. 
    1.3.  -  La  difesa  provinciale  procede  poi  all'esame   della
normativa statale di riferimento, e in particolare dell'art.  12  del
decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'), rubricato  «Razionalizzazione  e  semplificazione
delle procedure autorizzative». 
    Al comma 10 la norma citata prevede che «in Conferenza unificata,
su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  [...],  si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento  di  cui
al comma 3». Lo stesso comma 10 stabilisce,  inoltre,  che  le  linee
guida  «sono  volte,  in  particolare,  ad  assicurare  un   corretto
inserimento degli impianti,  con  specifico  riguardo  agli  impianti
eolici, nel paesaggio»; che, «in attuazione di tali linee  guida,  le
regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei
alla installazione di specifiche tipologie di impianti»; che, infine,
«le regioni adeguano le rispettive discipline  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore delle linee guida». 
    La difesa provinciale pone in evidenzia che il medesimo d.lgs. n.
387 del 2003 contiene, all'art. 19, una disposizione di raccordo  con
le autonomie speciali, nella quale e' previsto che sono fatte  «salve
le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che  provvedono  alle  finalita'  del
presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti e  delle
relative norme di attuazione». 
    Diversamente, riferisce la ricorrente, il Governo ha ritenuto  di
coinvolgere le Province  autonome  nella  disciplina  in  esame,  pur
avendo essa stessa piu' volte  richiesto,  in  sede  di  approvazione
delle linee guida, emendamenti finalizzati a raccordare il  contenuto
delle predette con l'ordinamento provinciale e con la  previsione  di
cui all'art. 19 del d.lgs. n. 387 del  2003.  In  particolare,  nella
seduta dell'8 luglio  2010,  la  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome aveva espresso parere  favorevole  all'approvazione
delle linee guida  subordinatamente  all'accoglimento,  tra  l'altro,
degli emendamenti presentati dalla Provincia di Trento, con  i  quali
si chiedeva la soppressione dei riferimenti alle Province autonome  e
l'inserimento di una clausola di salvaguardia corrispondente a quella
prevista dal citato d.lgs. n. 387 del 2003. Tali richieste non  hanno
trovato accoglimento. 
    1.4. - La Provincia di Trento esamina le disposizioni oggetto del
conflitto, richiamandone il contenuto. 
    Nel punto 1.2. delle linee guida e' previsto che le Regioni e  le
Province autonome sono autorizzate a «porre limitazioni e divieti  in
atti di tipo programmatorio o pianificatorio per  l'installazione  di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti  rinnovabili»  e
che tale facolta' e' esercitabile «esclusivamente nell'ambito  e  con
le modalita' di cui al paragrafo 17» delle medesime linee guida. 
    Il richiamato punto 17.1. stabilisce che, «al fine di  accelerare
l'iter di  autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  in  attuazione   delle
disposizioni delle presenti linee guida, le  Regioni  e  le  Province
autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie  di  impianti  secondo  le
modalita' di cui al presente punto e sulla base dei  criteri  di  cui
all'Allegato 3». 
    Ancora il punto 17.1. prevede  che  «l'individuazione  della  non
idoneita' dell'area e' operata dalle Regioni  attraverso  un'apposita
istruttoria avente ad  oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni
volte  alla  tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,  del  patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni  agroalimentari  locali,  della
biodiversita' e del paesaggio rurale che  identificano  obiettivi  di
protezione non compatibili con l'insediamento, in  determinate  aree,
di  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni  di  impianti,   i   quali
determinerebbero,  pertanto,  una  elevata  probabilita'   di   esito
negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»,  e  che  «gli
esiti dell'istruttoria, da  richiamare  nell'atto  di  cui  al  punto
17.2., dovranno contenere, in relazione a  specifiche  tipologie  e/o
dimensioni  di  impianti,  la  descrizione   delle   incompatibilita'
riscontrate  con  gli  obiettivi  di  protezione  individuati   nelle
disposizioni esaminate». 
    Il punto 17.2. delle linee guida stabilisce, a sua volta, che «le
Regioni e le Province autonome  conciliano  le  politiche  di  tutela
dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione
delle  energie  rinnovabili   attraverso   atti   di   programmazione
congruenti con la quota minima di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili  loro  assegnata  (burden   sharing),   in   applicazione
dell'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 [...] assicurando
uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti», e  che  «le  aree  non
idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito  dell'atto
di programmazione con cui sono definite le misure  e  gli  interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati
in  attuazione  delle  suddette  norme.  Con  tale  atto  la  Regione
individua le aree non idonee tenendo conto  di  quanto  eventualmente
gia'  previsto  dal  piano  paesaggistico  e  in  congruenza  con  lo
specifico obiettivo assegnatole». 
    Infine, l'Allegato 3 (al paragrafo 17) detta i criteri  ai  quali
anche le Province  autonome  devono  attenersi  per  l'individuazione
delle aree non idonee. 
    1.5. - A parere della ricorrente tutte le  indicate  disposizioni
sarebbero  lesive  delle  prerogative  costituzionali  dell'autonomia
speciale, avuto riguardo sia all'ambito materiale  su  cui  incidono,
sia alla  fonte,  di  natura  regolamentare,  che  le  ha  introdotte
nell'ordinamento. 
    Sotto il primo profilo, dopo aver  nuovamente  richiamato  l'art.
12, comma 10, del d.lgs. n.  387  del  2003  -  nella  parte  in  cui
stabilisce che  le  «linee  guida  sono  volte,  in  particolare,  ad
assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,  con  specifico
riguardo agli impianti eolici,  nel  paesaggio»  e  che  «le  regioni
possono procedere alla indicazione di aree e  siti  non  idonei  alla
installazione di specifiche tipologie di impianti»  -  la  ricorrente
evidenzia come la normativa oggetto del presente conflitto attenga in
misura  prevalente  alla  materia  della  tutela  del  paesaggio,  di
competenza primaria provinciale. Vi sarebbero poi  evidenti  ricadute
sulla materia dell'urbanistica, in ragione della previsione  di  atti
programmatori, oltre alla connessione con la materia dell'«energia». 
    La difesa provinciale  sottolinea  come  la  competenza  primaria
delle Province autonome in materia di tutela del paesaggio sia  stata
confermata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), che, all'art. 8, fa  espressamente  salve  le
potesta' attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative  norme
di attuazione. 
    In senso rafforzativo la ricorrente  segnala  l'intervento  della
Corte costituzionale, attuato con la sentenza n. 226 del 2009, che ha
dichiarato l'illegittimita' dell'art.  131,  comma  3,  del  medesimo
d.lgs. n. 42 del 2004  nella  parte  in  cui  includeva  le  Province
autonome tra gli enti soggetti alla potesta' esclusiva dello Stato in
materia di tutela del paesaggio. 
    Sotto  il  secondo  profilo,  della  qualificazione  della  fonte
normativa da cui  promanano  le  disposizioni  impugnate,  la  difesa
provinciale ritiene che il d.m. 10 settembre  2010  abbia  natura  di
regolamento. Cio' si desumerebbe agevolmente dal contenuto dell'atto:
esso  infatti  introduce  una  disciplina   generale,   astratta   ed
innovativa, destinata a  trovare  diretta  applicazione  in  caso  di
mancato adeguamento da parte degli enti territoriali  (e'  richiamata
la  giurisprudenza  costituzionale   sull'applicazione   di   criteri
"sostanziali" per identificare la natura degli atti,  in  particolare
sono citate le sentenze n. 278 e n. 274  del  2010).  Convergerebbero
nella direzione della indicata  qualificazione  anche  alcuni  indici
formali, quali la previsione dell'entrata in vigore  dopo  15  giorni
dalla pubblicazione, e la rubrica del  punto  1  («Principi  generali
inerenti l'attivita' di produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili»). 
    La potesta' legislativa  provinciale  in  materie  di  competenza
primaria sarebbe dunque vincolata da un atto di natura regolamentare,
mentre l'ordinamento prevede che la suddetta  potesta'  possa  essere
condizionata soltanto con atti  di  normazione  primaria.  L'art.  2,
comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 stabilisce che nelle  materie  di
competenza provinciale  la  stessa  legislazione  statale  non  operi
direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata «ai
principi e norme costituenti limiti ai sensi degli  articoli  4  e  5
dello statuto speciale», recati «dai  nuovi  atti  legislativi  dello
Stato», entro i sei mesi  successivi  alla  pubblicazione  di  questi
ultimi nella Gazzetta Ufficiale o nel  piu'  ampio  termine  da  essi
stabilito. 
    Sul  punto  e'   richiamata   la   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, nella  quale  si  trova  ripetutamente  affermato  il
principio secondo cui  la  normazione  statale  secondaria  non  puo'
vincolare le autonomie speciali (sentenze n. 209 del 2009, n. 145 del
2005, n. 267 del 2003, n. 371 e n. 84 del 2001, n. 507 del  2000,  n.
250 del 1996 e n. 482 del 1995). 
    1.6. - Dopo aver ribadito che l'intervento statale attuato con le
disposizioni impugnate incide su materie di sua competenza  primaria,
la Provincia di Trento osserva ulteriormente che il punto  17.1.,  in
quanto fissa vincoli procedurali per la individuazione dei  siti  non
idonei e pone norme di dettaglio, sarebbe lesivo  delle  attribuzioni
provinciali  quand'anche   incidesse   su   materia   di   competenza
concorrente e fosse  contenuto  in  una  legge,  non  potendo  essere
qualificato come principio fondamentale di riforma economico-sociale,
ne' come principio fondamentale della legislazione statale. 
    Il punto 17.2. e l'Allegato  3  contengono  anch'essi,  a  parere
della ricorrente, una disciplina che  non  lascia  spazio  alcuno  al
legislatore provinciale, al punto che  ne  e'  prevista  l'attuazione
diretta in via amministrativa. In particolare,  le  disposizioni  del
punto 17.2. varrebbero a condizionare il modo attraverso il quale  le
Regioni  e  le  Province  autonome  sono  chiamate  a  conciliare  le
politiche di tutela dell'ambiente  e  del  paesaggio  con  quelle  di
sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, individuando  le
aree non idonee. E' prescritto,  infatti,  che  cio'  debba  avvenire
attraverso specifici atti di programmazione. 
    Con  riferimento   all'Allegato   3,   la   ricorrente   richiama
l'attenzione sul punto f), nel quale e' previsto che le Regioni e  le
Province autonome, con le modalita' indicate al paragrafo 17, possono
indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie  di  impianti  le  «aree  particolarmente   sensibili   e/o
vulnerabili  alle  trasformazioni  territoriali  o   del   paesaggio,
ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate». 
    Assume la difesa provinciale che  tale  previsione,  di  per  se'
ovvia, si presta ad essere interpretata come se ponesse il divieto di
sottrarre un'intera area dal  territorio  potenzialmente  disponibile
all'installazione degli impianti energetici,  cosi'  realizzando  una
grave  ingerenza   nell'attivita'   legislativa   ed   amministrativa
dell'ente territoriale, in un ambito materiale  che  appartiene  alla
competenza primaria statutaria. 
    Infatti, prosegue la ricorrente, le zone elencate al citato punto
f) coincidono con le aree di interesse naturalistico o culturale o le
aree  agricole  interessate  da  produzioni  agricolo-alimentari   di
qualita', la cui  tutela  rientra  nella  competenza  primaria  della
Provincia  autonoma,  e  precisamente  nelle  materie   «tutela   del
paesaggio» (art. 8, numero 6 del d.P.R. n. 670 del 1972),  «tutela  e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» (art.  8,
numero 3), «parchi per la protezione della flora e della fauna» (art.
8, numero 16), «agricoltura e foreste»  (art.  8,  numero  21),  come
confermato dalla  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  (sono
richiamate le sentenze n. 329 e n. 104 del 2004). 
    Quanto alle aree «caratterizzate da situazioni  di  dissesto  e/o
rischio idrogeologico», anch'esse indicate al punto f)  dell'Allegato
3, la difesa provinciale ritiene  che  la  relativa  regolamentazione
rientri nella competenza  concorrente  in  materia  di  utilizzazione
delle acque pubbliche (art. 9 dello statuto speciale). 
    Le suddette prescrizioni,  secondo  la  ricorrente,  al  pari  di
quelle esaminate in precedenza  non  presentano  contenuto  di  norma
fondamentale di riforma economico-sociale e «non concretano uno degli
altri limiti alla potesta' primaria», sicche'  risulterebbero  lesive
se anche fossero introdotte con fonte primaria. 
    Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte in  riferimento
ai punti 17.1. e 17.2.  varrebbero,  ad  avviso  della  Provincia  di
Trento, per il punto 1.2. del d.m. 10  settembre  2010:  esso,  nella
parte in  cui  rinvia  all'«ambito»  e  alle  «modalita'  di  cui  al
paragrafo 17», comprimerebbe il potere  delle  Province  autonome  di
vietare o limitare specifiche tipologie di  impianti  in  determinate
aree. 
    1.7.  -  La  ricorrente  assume,  infine,  che  le   disposizioni
impugnate risulterebbero lesive delle sue prerogative  costituzionali
anche nell'ipotesi, prospettata in via subordinata, che  il  d.m.  10
settembre  2010  sia   qualificato   come   atto   di   indirizzo   e
coordinamento. 
    La normativa di attuazione dello statuto  speciale  di  autonomia
contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992  richiede,  ai  fini
dell'adozione di tale tipologia di atti, la  delibera  del  Consiglio
dei ministri ed  il  parere  della  Provincia  autonoma  interessata,
fissando il principio secondo il quale gli atti  di  indirizzo  e  di
coordinamento «vincolano la regione e le province  autonome  solo  al
conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti». 
    Sotto il profilo formale, la Provincia di Trento rileva  come  la
sua presenza  in  sede  di  Conferenza  unificata  non  possa  essere
considerata equipollente al parere richiesto dalla norma indicata,  e
cio' perche', in seno  alla  Conferenza  unificata,  i  gruppi  delle
autonomie decidono a maggioranza. 
    Sotto  il  profilo  contenutistico,  poi,  sono   richiamate   le
considerazioni gia' svolte a proposito dei limiti e dei vincoli posti
dalle disposizioni impugnate, i quali, all'evidenza, vanno ben  oltre
la fissazione di obiettivi. 
    1.8. - Per le ragioni sopra esposte la ricorrente chiede  che  la
Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e per esso
al Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottare nei  confronti
della Provincia autonoma di Trento le disposizioni di  cui  ai  punti
1.2., 17.1., 17.2. e all'Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010,  e
conseguentemente annulli  il  predetto  decreto,  nelle  parti  sopra
indicate, in quanto esso si rivolge alla Provincia di Trento. 
    2. - Con atto depositato il 27 dicembre 2010 si e' costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed  ha  chiesto  che  il
ricorso per  conflitto  sia  dichiarato  inammissibile  o,  comunque,
rigettato, con riserva di formulare ulteriori osservazioni. 
    2.1.  -  La  difesa  statale  preliminarmente   rileva   che   il
provvedimento oggetto del conflitto e' stato approvato con il  parere
favorevole della Conferenza unificata, di cui fa parte  la  Provincia
autonoma di Trento, con la conseguenza che  il  ricorso  risulterebbe
inammissibile. La Provincia ricorrente sarebbe, infatti, «tenuta agli
atti collegialmente adottati», salva  l'adeguata  reazione  giuridica
contro di essi. 
    2.2. - Nel merito, l'Avvocatura  dello  Stato  rileva,  in  primo
luogo, che la premessa al d.m. 10 settembre 2010 da' ampio conto  sia
della normativa interna di settore, giustificativa dell'adozione  del
provvedimento,  sia  di  quella  comunitaria,   che   tale   adozione
richiedeva,  ed  inoltre  indica   la   «materia»   su   cui   incide
l'intervento. 
    Gli ambiti materiali interessati sarebbero  quelli  della  tutela
del paesaggio  e  dell'ambiente,  e  della  fissazione  dei  principi
fondamentali e generali in tema di «energia», rispetto  ai  quali  lo
Stato esercita una competenza esclusiva. 
    D'altra parte, prosegue l'Avvocatura dello Stato, la Provincia di
Trento non vanta competenze in materia di tutela dell'ambiente, e  la
competenza primaria in materia di tutela del paesaggio,  attribuitale
dallo statuto speciale di autonomia, incontra comunque il limite  dei
principi e delle norme fondamentali statali,  ai  sensi  dell'art.  4
dello stesso statuto. 
    2.3. - La difesa dello Stato contesta poi la  qualificazione  del
d.m. 10 settembre 2010 come regolamento, ritenendo che si  tratti  di
atto di indirizzo e di coordinamento, che non condiziona  l'attivita'
legislativa delle Province autonome, in quanto si  limita  a  dettare
criteri  generali  su  materie  di  competenza  esclusiva  statale  e
concorrente, allo scopo di uniformarne la disciplina  sul  territorio
nazionale. 
    2.4. - Quanto alle  specifiche  doglianze  della  ricorrente,  la
difesa dello Stato rileva che il contestato punto 1.2.  del  d.m.  10
settembre 2010 riconosce alle Province autonome il potere di  vietare
o  limitare,  in  atti  di  tipo  programmatico   o   pianificatorio,
l'installazione di specifici impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Tale potere deve essere esercitato «esclusivamente
nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17». 
    Proprio la disposizione indicata da ultimo varrebbe,  secondo  la
ricorrente,  ad  introdurre   una   illegittima   limitazione   delle
attribuzioni provinciali. In realta', prosegue la difesa statale,  se
si guarda  al  contenuto  dell'art.  17,  punti  1  e  2,  si  coglie
agevolmente che le indicate limitazioni riguardano invece settori  di
competenza esclusiva dello  Stato,  che  non  potrebbero  non  essere
rispettati, anche se non fossero stati espressamente richiamati. 
    Sarebbe poi rimasto integro il potere della Provincia autonoma di
individuare le aree non idonee  alla  installazione  degli  impianti,
all'interno di una logica di leale collaborazione,  che  tenga  conto
degli interessi generali e delle competenze statali. 
    Allo stesso modo, secondo l'Avvocatura dello Stato, la previsione
contenuta nell'Allegato 3, punto f), non risulterebbe invasiva  delle
competenze delle  Province  autonome,  posto  che  l'elencazione  ivi
contenuta riguarda siti  e  zone  particolari,  in  ordine  ai  quali
verrebbero in rilievo le competenze dello Stato in materia ambientale
e di rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
dagli obblighi internazionali. 
    3. - In data 13 settembre 2011 la Provincia autonoma  di  Bolzano
ha depositato memoria di replica. 
    3.1. - In primo luogo la ricorrente ritiene infondata l'eccezione
di inammissibilita' del ricorso,  prospettata  dalla  difesa  statale
come effetto della partecipazione  della  Provincia  di  Trento  alla
Conferenza unificata che ha approvato le linee guida. 
    La difesa provinciale richiama il verbale della  riunione  dell'8
luglio 2010 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
dal quale risulta che le stesse avevano subordinato il loro  consenso
all'approvazione delle linee guida all'accoglimento, tra  gli  altri,
degli emendamenti che prevedevano  la  soppressione  dei  riferimenti
alle autonomie speciali, e l'inserimento di una clausola in base alla
quale esse avrebbero provveduto, ai  sensi  dei  relativi  statuti  e
norme di attuazione,  alla  realizzazione  delle  finalita'  indicate
nelle linee guida. In tal senso, la premessa del  d.m.  10  settembre
2010  risulterebbe  inesatta  nella  parte   in   cui,   dando   atto
dell'avvenuta approvazione da parte della Conferenza  unificata,  non
menziona l'espressa riserva. 
    La Provincia di  Trento  richiama  sul  punto  la  giurisprudenza
costituzionale, secondo la quale una Regione o una Provincia autonoma
non puo' considerare violate le proprie prerogative, in relazione  ad
atti  sottoposti  all'esame  della  Conferenza  unificata   o   della
Conferenza  Stato-Regioni,  se  non  ha  fatto  rilevare  il  proprio
dissenso in quella sede, o in altre forme, purche' anteriormente alla
seduta della Conferenza (sono richiamate le sentenze n. 507 del  2002
e n. 206 del 2001). Tale condizione sarebbe nella specie soddisfatta,
con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilita'. 
    3.2. - Nel merito, la ricorrente ribadisce che  le  linee  guida,
per la parte impugnata, incidono su materie attribuite  alla  propria
competenza statutaria primaria, dovendosi guardare al contenuto delle
singole disposizioni asseritamente lesive, e non  all'atto  normativo
nella  sua  interezza.   In   particolare,   essendo   previsto   che
l'individuazione delle aree non idonee deve basarsi esclusivamente su
criteri tecnici oggettivi, legati ad aspetti di tutela dell'ambiente,
del paesaggio e  del  patrimonio  artistico-culturale  connessi  alle
caratteristiche intrinseche del territorio e  del  sito,  vengono  in
rilievo le materie di competenza primaria  provinciale  indicate  nel
ricorso, oltre alla tutela dell'ambiente. 
    Peraltro, osserva ancora la Provincia di Trento, se e'  vero  che
la  giurisprudenza   costituzionale   ha   ricondotto   alla   tutela
dell'ambiente il contenuto dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n.  387
del 2003, nella parte concernente  l'individuazione  delle  aree  non
idonee alla installazione degli impianti, e'  altresi'  vero  che  la
stessa Corte costituzionale ha considerato  la  tutela  dell'ambiente
come contenitore nel quale e' inserita la tutela del paesaggio  (sono
richiamate le sentenze n. 344 e n. 119 del 2010, e n. 166 del 2009). 
    3.3.  -  In  conclusione,  la   ricorrente   evidenzia   che   le
disposizioni impugnate risulterebbero ugualmente lesive  del  riparto
di competenza anche se si ritenesse  che  la  materia  in  prevalenza
incisa sia quella,  di  competenza  concorrente,  della  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (sono richiamate le
sentenze  n.  44  del  2011  e  n.   282   del   2009   della   Corte
costituzionale). In tale ambito materiale, infatti, lo Stato potrebbe
vincolare le Province autonome solo con atti legislativi, ovvero  con
atti di  indirizzo  e  coordinamento,  sottoposti  questi  ultimi  ai
requisiti sostanziali e procedurali nella specie non rispettati. 
    A tale proposito la Provincia di Trento segnala  come  la  difesa
statale, pur avendo sostenuto nell'atto di costituzione che le  linee
guida approvate con il d.m. 10 settembre 2010 costituiscano  atto  di
indirizzo e coordinamento, non abbia affrontato il  profilo  relativo
al mancato rispetto dei limiti previsti per tale tipologia di atti. 
    4. - In data 13 settembre 2011, l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato memoria nella quale svolge ulteriori  argomentazioni  a
sostegno  della  inammissibilita'  e  infondatezza  del  ricorso  per
conflitto. 
    4.1. -  Vengono  anzitutto  prospettate  ulteriori  eccezioni  di
inammissibilita' del conflitto proposto dalla Provincia  autonoma  di
Trento. 
    In primo luogo si afferma che il d.m. 10 settembre  2010  sarebbe
atto meramente consequenziale alla  disposizione  di  rango  primario
contenuta nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003,  e  che
pertanto la ricorrente  avrebbe  dovuto  impugnare  quest'ultimo  nel
termine di legge (sono richiamate, tra le molte,  le  sentenze  della
Corte costituzionale n. 369 del 2010, n. 472 e n. 206 del 1975, n. 32
del 1958 e n. 18 del 1956). 
    Inoltre, il  ricorso  risulterebbe  inammissibile  anche  per  la
carenza dell'elemento oggettivo del conflitto: l'atto  impugnato  non
sarebbe  idoneo  a  ledere  le   prerogative   costituzionali   della
ricorrente,  in  quanto,  enunciando  un  principio  fondamentale  in
materia di energia, il suo contenuto  e'  riferibile  «a  materia  di
competenza  legislativa   esclusiva   dell'ente   confliggente»   (e'
richiamata la sentenza n. 156 del 2011 della Corte costituzionale). 
    4.2.  -  Nel  merito,  la  difesa  statale  si   sofferma   sulla
individuazione dell'ambito materiale  inciso  dalle  disposizioni  in
esame. 
    L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella  parte  in
cui prevede l'approvazione delle linee guida per lo  svolgimento  del
procedimento finalizzato al rilascio della "autorizzazione unica" per
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, costituisce enunciazione di  principi
fondamentali  della   materia,   di   potesta'   concorrente,   della
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza  n.  192  del  2011  della
Corte costituzionale), pur non essendo esclusa la considerazione  del
paesaggio, da  intendersi  come  «dimensione  visiva»  dell'ambiente,
secondo la definizione contenuta nella sentenza n. 226 del 2009 della
Corte costituzionale. 
    A  tale  proposito,  prosegue  la  difesa  dello  Stato,  vengono
effettivamente in rilievo alcune delle competenze statutarie primarie
della  ricorrente,  concernenti  aspetti  particolari  della   tutela
dell'ambiente,  quali  appunto  la   tutela   del   paesaggio,   piu'
indirettamente l'urbanistica, e perfino il patrimonio  popolare,  non
essendovi  dubbio  che  il  concetto  di  ambiente  in  senso   ampio
ricomprenda tutto cio' che costituisce l'habitat nel quale si  svolge
la vita della popolazione. 
    Tuttavia,  osserva  l'Avvocatura  dello  Stato,  la  «tutela  del
paesaggio», che spetta certamente alla Provincia ricorrente,  per  un
verso non collide con le competenze statali esclusive in  materia  di
ambiente ed  ecosistema,  di  cui  lo  stesso  paesaggio  costituisce
l'aspetto visivo, e, per altro verso, non presenta alcun collegamento
con le ulteriori materie di competenza primaria provinciale, elencate
nell'art. 8 dello statuto di autonomia. 
    In ogni caso, la potesta' della Provincia autonoma di  legiferare
in materia di «tutela  del  paesaggio»  incontra  i  limiti  indicati
nell'art. 4 del medesimo statuto, tra  i  quali  «il  rispetto  delle
norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica»,
la' dove, con riguardo alle materie di competenza  concorrente,  vale
il limite generale costituito dal potere statale  di  determinarne  i
principi fondamentali. 
    La difesa statale  richiama  le  numerose  pronunce  della  Corte
costituzionale nelle quali si  trova  affermato  che  l'art.  12  del
d.lgs.  n.  387  del  2003  attiene  alla  materia  dell'energia  (ex
plurimis, sentenze n. 107 del 2011, n. 366, n. 332, n.  313,  n.  194
del 2010), sicche' spetta  allo  Stato  la  fissazione  dei  principi
generali della materia, tra i quali rientrerebbe il divieto,  per  le
Regioni e Province autonome, di "chiudere" il proprio territorio alla
installazione  degli  impianti   per   la   produzione   di   energia
rinnovabile, anteponendo in assoluto la  tutela  dell'aspetto  visivo
del territorio alle esigenze della produzione di energia. 
    4.3. - Con riguardo alle specifiche doglianze  della  ricorrente,
l'Avvocatura dello Stato osserva come in realta' il punto 1.2.  delle
linee guida non ponga vincoli di sorta,  riconoscendo  al  contrario,
alle «sole Regioni  e  Province  autonome»,  il  potere  di  disporre
limitazioni e divieti alla  installazione  degli  impianti  destinati
alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    Ma anche il paragrafo 17.1. non conterrebbe i  lamentati  vincoli
all'attivita' programmatoria della Provincia autonoma. 
    La  citata  disposizione,  infatti,   si   limita   a   prevedere
«un'apposita istruttoria» finalizzata alla ricognizione  di  tutti  i
valori coinvolti «non compatibili con l'insediamento degli impianti»,
nonche'  l'obbligo  di  descrizione  delle  incompatibilita'   e   la
valutazione delle  stesse  in  relazione  agli  obiettivi  di  burden
sharing, fissati in attuazione della previsione  contenuta  nell'art.
2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche. 
    A  ben  guardare,  si  tratterebbe  di   prescrizioni   meramente
ricognitive del  principio  che  esige,  per  tutti  i  provvedimenti
amministrativi di carattere generale, l'istruttoria e la motivazione,
al cui rispetto e' tenuta anche la Provincia autonoma di Trento. 
    Quanto alle disposizioni contenute  nell'Allegato  3,  la  difesa
statale  ritiene  inammissibile  la  relativa  impugnazione,  per  la
genericita' che la connoterebbe, contestando in ogni caso che  l'art.
17.2. e l'Allegato 3 impongano l'attivita' amministrativa in luogo di
quella legislativa. Al contrario,  tali  disposizioni  consentono  di
adottare atti amministrativi, «in vista degli interessi sottesi  alla
materia  -  prevalente  -  dell'energia»,  la'  dove   in   tema   di
raggiungimento  degli  obiettivi  di  burden   sharing,   sicuramente
rientrante nella materia dell'energia, e' concesso alla Provincia  di
tenere  conto  di  «quanto  eventualmente  gia'  previsto  dal  piano
paesaggistico». 
    Con  riferimento  alla  disposizione  contenuta  nel   punto   f)
dell'Allegato 3,  che  secondo  la  difesa  statale  sarebbe  oggetto
dell'unica  censura  specifica,  essa  non  escluderebbe  affatto  la
possibilita' per la Provincia autonoma di indicare  come  non  idonea
un'intera area tra quelle ivi elencate. In  ogni  caso,  la  predetta
disposizione sarebbe  espressione  di  principio  fondamentale  della
materia dell'energia, di competenza esclusiva dello Stato,  ai  sensi
dall'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost. 
    4.4. - L'Avvocatura dello Stato contesta  la  qualificazione  del
d.m. 10 settembre 2010 come atto  regolamentare  e  non  legislativo,
richiamando sia l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003,  sia
il recente decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE),  che  avrebbe  «ratificato  le
disposizioni delle linee guida», come  affermato  anche  dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 192 del 2011. 
    Quanto, infine, alle  censure  svolte  dalla  ricorrente  in  via
subordinata, sul presupposto che il d.m. citato costituisca  un  atto
di indirizzo e coordinamento, la difesa dello Stato  evidenzia  come,
per un verso, l'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 non contenga  alcun
riferimento alla delibera del Consiglio dei  ministri  e,  per  altro
verso, come la forma del d.m. 10 settembre 2010 sia  quella  indicata
dalla legge che l'ha  previsto.  Nella  specie,  del  resto,  non  vi
sarebbe stato bisogno di acquisire  il  parere  della  Provincia  dal
momento che questa era presente in sede di  Conferenza  unificata  ed
aveva svolto specifiche osservazioni, pure non recepite. 
    E' richiamato, in  conclusione,  il  documento  consegnato  nella
seduta dell'8 luglio 2010 dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome alla Conferenza unificata, nel  quale  non  risulta
contestato l'Allegato 3. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Provincia autonoma di Trento  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2., nonche' all'Allegato 3  del
decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,
recante «Linee guida per l'autorizzazione degli  impianti  alimentati
da fonti rinnovabili», per violazione: a) dell'articolo 8, numeri 1),
5), 6), «nonche' integrativamente numeri 2), 3),  4),  7),  8),  11),
14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», dell'art. 9, numeri 8)  e  9),  e
dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 20 gennaio  1973,
n. 115 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  trasferimento  alle   province
autonome di Trento e di Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali
dello Stato e della Regione), c) del d.P.R. 22  marzo  1974,  n.  381
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d)
del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione  Trentino-Alto  Adige  concernente  tutela  e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare);  e)  del
d.P.R. 26 marzo 1977, n.  235  (Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia  di  energia);
f) del d.P.R. 19 novembre  1987,  n.  526  (Estensione  alla  regione
Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di  Bolzano
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616); g) del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); h) degli articoli 117, terzo, quinto e sesto comma, e
118 della Costituzione, in combinato disposto  con  l'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  Titolo  V
della Parte seconda della Costituzione). 
    2. - Preliminarmente devono  essere  esaminate  le  eccezioni  di
inammissibilita' del ricorso. 
    2.1. - Si assume  dalla  difesa  statale,  innanzitutto,  che  la
partecipazione della Provincia autonoma  di  Trento  alla  Conferenza
unificata che ha approvato il d.m. 10 settembre 2010 vincolerebbe  la
ricorrente all'esito maturato in quella sede. 
    L'eccezione e' infondata, essendo ampiamente documentato,  e  non
contestato, il dissenso della ricorrente all'approvazione  del  testo
nella  formulazione  poi  diventata  definitiva,  accompagnato  dalla
richiesta di introdurre emendamenti. 
    Per  giurisprudenza  costante  di  questa  Corte,   il   dissenso
manifestato anteriormente all'approvazione di  normativa  oggetto  di
concertazione implica la perdurante ammissibilita'  del  ricorso  per
conflitto ad opera della parte dissenziente (ex plurimis, sentenze n.
507 del 2002 e n. 206 del 2001). 
    Piu' in generale, va poi ribadito che nei giudizi  per  conflitto
di attribuzione non trova applicazione l'istituto  dell'acquiescenza,
data l'indisponibilita' delle competenze di  cui  si  controverte  in
tali giudizi (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2003, n. 511 del  2002,
n. 389 e n. 163 del 1995, n. 191  del  1994;  ordinanza  n.  195  del
2004). 
    2.2.  -  Ulteriore  ragione  di  inammissibilita'   del   ricorso
risiederebbe nella natura meramente attuativa del d.m.  10  settembre
2010 rispetto alla previsione contenuta nell'art. 12, comma  10,  del
decreto  legislativo  29  dicembre  2003  n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'),  alla  quale  sarebbe  riconducibile   l'asserita
lesione delle prerogative della  ricorrente,  e  che  dunque  avrebbe
dovuto essere oggetto del ricorso in via principale  da  parte  della
ricorrente. 
    Anche questa eccezione e' infondata, giacche' il  d.m.  impugnato
non costituisce pedissequa attuazione della  norma  primaria  ma,  al
contrario, si pone con essa in  contrasto,  come  sara'  chiarito  in
prosieguo. 
    3. - Il ricorso e' parzialmente fondato, nei termini  di  seguito
specificati. 
    3.1. - L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387  del  2003  dispone
che le linee guida per  lo  svolgimento  del  procedimento  volto  al
rilascio dell'autorizzazione unica, di cui al comma  3  del  medesimo
articolo, siano approvate in Conferenza unificata,  su  proposta  del
Ministro delle attivita' produttive (oggi Ministro  per  lo  sviluppo
economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e del Ministro per i beni  e  le  attivita'
culturali. 
    L'obiettivo  delle  suddette   linee   guida   e'   espressamente
individuato dalla disposizione citata nella finalita' di  «assicurare
un corretto inserimento degli impianti, con specifico  riguardo  agli
impianti eolici, nel paesaggio». 
    A sua volta, l'art. 19 del  medesimo  atto  con  forza  di  legge
stabilisce: «sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto
speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo  ai  sensi
dei  rispettivi  statuti  speciali  e   delle   relative   norme   di
attuazione». 
    3.2. - Nel dettare la normativa di base  per  l'emanazione  delle
linee guida, oggetto del presente conflitto, il legislatore ha inteso
trovare  modalita'  di  equilibrio  tra  la  competenza   legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  ambiente,   la   competenza
legislativa primaria delle Province autonome in materia di  paesaggio
e la competenza legislativa concorrente, in materia di energia. 
    Questa Corte ha precisato che il citato art. 12,  comma  10,  del
d.lgs. n. 387 del 2003 enuncia i principi fondamentali della  materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»  (art.
117, terzo comma, Cost.) ed ha statuito che «il bilanciamento tra  le
esigenze  connesse  alla  produzione  di  energia  e  gli   interessi
ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in  ossequio
al principio di leale cooperazione» (sentenza n. 192  del  2011).  Di
qui l'attribuzione alla  Conferenza  unificata  della  competenza  ad
approvare le linee guida in materia di fonti energetiche rinnovabili. 
    Il legislatore nazionale ha avuto cura altresi' di inserire nella
norma-base la cosiddetta  «clausola  di  salvezza»  delle  competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. 
    Tali  competenze,  per  quanto   riguarda   la   ricorrente,   si
concretizzano nell'art. 8, numero 6), dello statuto speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  che  attribuisce  alla  potesta'   legislativa
primaria delle Province la «tutela del paesaggio». 
    3.3. - Sul piano concettuale, questa Corte ha  precisato  che  il
paesaggio deve essere considerato «l'ambiente nel suo aspetto visivo»
(sentenza n. 226 del 2009, in relazione  alle  sentenze  n.  180  del
2008, n. 367 del 2007, n. 183 e n. 182 del 2006). L'art.  9,  secondo
comma, Cost. ha sancito un principio fondamentale, che vale  sia  per
lo Stato che per le Regioni, ordinarie  e  speciali.  Il  riferimento
testuale della norma costituzionale e' alla  «Repubblica»,  con  cio'
affermandosi la natura di valore costituzionale  in  se'  e  per  se'
(citata sentenza n. 367 del 2007), la cui  disciplina  unitaria  deve
tuttavia «tener conto degli statuti speciali di autonomia»  (sentenza
n. 378 del 2007). 
    Alla luce di tale quadro normativo di  rango  costituzionale,  si
deve osservare che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 fa
esclusivo riferimento al «corretto inserimento  degli  impianti,  con
specifico riguardo agli impianti  eolici,  nel  paesaggio».  Si  deve
notare, in proposito, che l'intento  del  legislatore  e'  quello  di
rendere  compatibili  le  ragioni  di  tutela  dell'ambiente  e   del
paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in  collisione,
giacche' una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili  e',
di per se', funzionale alla tutela ambientale,  nel  suo  aspetto  di
garanzia dall'inquinamento, ma potrebbe  incidere  negativamente  sul
paesaggio:  il   moltiplicarsi   di   impianti,   infatti,   potrebbe
compromettere i valori estetici del territorio, ugualmente  rilevanti
dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico,  per  le
potenzialita' del suo sfruttamento turistico. 
    Poiche'  la  materia  «paesaggio»,  a  differenza  della   tutela
dell'ambiente, e' compresa tra quelle di competenza  esclusiva  delle
Province autonome, nessun riferimento alle  stesse  si  rinviene  nel
d.lgs. n. 387 del 2003, che si  rivolge  alle  Regioni  ordinarie  ed
esplicitamente fa salve le competenze, per quel  che  qui  interessa,
delle  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano.   La   competenza
legislativa delle suddette Province deve tuttavia coesistere  con  la
competenza statale in materia di tutela dell'ambiente  e  con  quella
concorrente in materia di energia. Resta  inteso,  peraltro,  che  le
competenze  primarie  delle  Province  in   materia   devono   essere
esercitate sia  nell'ambito  degli  obiettivi  nazionali  di  consumo
futuro di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia
nell'ambito fissato dall'art. 2, comma 167, della legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che stabilisce  la
«ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di  Bolzano
della quota minima di  incremento  dell'energia  prodotta  con  fonti
rinnovabili». 
    Ponendo in rapporto la norma statale che si trova alla base delle
linee guida, e quella, appena indicata, che precisa in  dettaglio  le
finalita' dell'intero  processo  di  attuazione  della  direttiva  27
settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili nel mercato  interno  dell'elettricita'),  si
giunge alla conclusione che l'armonizzazione, profilata nell'art.  12
del d.lgs. n. 387 del  2003,  tra  competenze  statali,  regionali  e
provinciali costituisce una modalita' di equilibrio rispettosa  delle
competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione  e  nella
realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. 
    4. - Esaminato il quadro normativo in cui si inserisce il decreto
impugnato, occorre preliminarmente chiarire la natura di tale atto. 
    Ricorrono,  nella  specie,  gli   indici   sostanziali   che   la
giurisprudenza  costante  di  questa  Corte  assume  a   base   della
qualificazione degli atti come regolamenti (da  ultimo,  sentenze  n.
278 e n. 274 del 2010). Il d.m.  10  settembre  2010  contiene  norme
finalizzate  a  disciplinare,  in  via  generale  ed   astratta,   il
procedimento di  autorizzazione  alla  installazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono  vincolati  tutti  i
soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attivita' in questione. 
    4.1. - Accertata la natura regolamentare dell'atto impugnato,  si
deve rilevare come le disposizioni censurate nel  presente  conflitto
presentino  aspetti  di  difformita'  rispetto  alla   modalita'   di
equilibrio, ricavabile dalla  normativa  statale,  e  di  conseguenza
ledano parzialmente le competenze costituzionalmente garantite  della
ricorrente. 
    4.2. - Il punto 1.2. vincola le Regioni e le Province autonome  a
porre  limitazioni  e  divieti  in  atti  di  tipo  programmatorio  o
pianificatorio  per  l'installazione  di  specifiche   tipologie   di
impianti alimentati da fonti rinnovabili «esclusivamente  nell'ambito
e con le modalita' di cui al paragrafo 17». 
    Sulla  scorta  della   precedente   ricostruzione   del   riparto
costituzionale delle competenze  in  materia,  il  vincolo  contenuto
nella suddetta norma non trova giustificazione ne'  nell'esigenza  di
mantenere integra la tutela ambientale, ne' nella necessita'  che  la
normativa  legislativa  e  regolamentare  provinciale  si   inserisca
nell'ambito delle finalita'  stabilite  nella  disciplina  europea  e
statale. D'altra parte, la stessa legge statale  -  come  s'e'  visto
sopra - eccettua espressamente le Province autonome  dai  destinatari
delle linee guida. Si deve pertanto concludere nel senso che la norma
di cui al punto 1.2. viola la competenza provinciale  in  materia  di
tutela del paesaggio. 
    4.3. - Il punto 17.1. stabilisce che «le Regioni  e  le  Province
autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non  idonei
alla istallazione di specifiche  tipologie  di  impianti  secondo  le
modalita' di cui al presente punto e sulla base dei  criteri  di  cui
all'Allegato 3». 
    Anche questa disposizione - nella parte in cui si riferisce  alle
Province autonome - non trova giustificazione ne' in norme  di  rango
costituzionale, ne' nell'art. 12, comma 10, del  d.lgs.  n.  387  del
2003  e  lede   pertanto,   per   questo   aspetto,   le   competenze
costituzionalmente garantite della ricorrente, a prescindere da  ogni
considerazione sulla legittimita' del decreto ministeriale  impugnato
rispetto alle  leggi  statali  vigenti,  di  competenza  dei  giudici
comuni. 
    4.4. - Il punto 17.2., pur riferendosi  anch'esso  alle  Province
autonome, contiene una serie di obiettivi  e  finalita'  a  carattere
generale: conciliare «le politiche  di  tutela  dell'ambiente  e  del
paesaggio con quelle  di  sviluppo  e  valorizzazione  delle  energie
rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota
minima di produzione di energia da fonti rinnovabili  loro  assegnata
(burden sharing), in applicazione dell'art. 2, comma 167, della legge
n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 8-bis della  legge  27
febbraio 2009 n. 13, di conversione  del  decreto-legge  30  dicembre
2008 n. 208,  assicurando  uno  sviluppo  equilibrato  delle  diverse
fonti. Le aree non idonee sono,  dunque,  individuate  dalle  Regioni
nell'ambito dell'atto di programmazione  con  cui  sono  definite  le
misure e gli interventi necessari al raggiungimento  degli  obiettivi
di burden sharing fissati in attuazione  delle  suddette  norme.  Con
tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo  conto  di
quanto eventualmente gia'  previsto  dal  piano  paesaggistico  e  in
congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole». 
    La disposizione prima riportata, da una parte  non  pone  vincoli
puntuali e concreti alla ricorrente, dall'altra  ribadisce  l'obbligo
di tutti gli enti - comprese le Province autonome - di rispettare  le
quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite
dal  piano  nazionale  di  riparto,  in  attuazione  della  direttiva
europea.  Essa  e'  priva  pertanto  di  lesivita'  delle  competenze
costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento. 
    4.5. - L'Allegato 3 delle linee guida, anch'esso  impugnato,  non
contiene alcun riferimento espresso alle Province autonome e  sarebbe
applicabile alle stesse solo per effetto  del  richiamo,  di  cui  ai
punti 1.2. e 17.1., la cui  illegittimita'  costituzionale  e'  stata
motivata nel paragrafo precedente. 
    Il venir meno, per effetto della presente sentenza, del  richiamo
di  cui  sopra,  rende  automaticamente  inapplicabile  il   predetto
Allegato 3 alla ricorrente. Il ricorso, per questo aspetto,  diviene,
di conseguenza, privo di fondamento. 
    5. - In considerazione della piena equiparazione statutaria delle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   relativamente   alle
attribuzioni di cui trattasi,  l'efficacia  della  presente  sentenza
deve essere estesa anche nei confronti della  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    6. - In conclusione, il conflitto va accolto  limitatamente  alle
disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. delle linee guida di cui al
d.m. 10 settembre  2010,  nella  parte  in  cui  vincolano  anche  le
Province autonome.