LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
21779-2009 proposto da: 
        Di   Donna   Giovanna   DDNGNN67P50F839S,   D'Auria    Donato
DRADNT64R30F839Q, Cariello Gian Paolo CRLGPL38R09I862Y, elettivamente
domiciliati  in  Roma,  viale  G.  Mazzini  142,  presso  lo   studio
dell'avvocato Misiani Claudio, che li rappresenta  e  difende  giusta
delega in atti; ricorrenti; 
    Contro Il Mattino  SPA  053117851003,  (gia'  EDI.ME  S.p.A.)  in
persona del procuratore speciale il Dr. Massimo  Garzilli,  Gambescia
Paolo, elettivamente domiciliati in Roma, viale Castro Pretorio  124,
presso lo studio dell'avvocato  Savini  Alessandro,  rappresentati  e
difesi dall'avvocato Barra  Caracciolo  Francesco  giusta  delega  in
atti; controricorrente; 
    Contro Gasparri Maurizio, intimato, 
    Avverso la sentenza n. 3481/2008 della Corte d'appello  di  Roma,
depositata l'8 settembre 2008, R.G.N. 3292/2005; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
7 ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Paolo D'Alessandro; 
    Udito l'Avvocato Claudio Misiani; 
    Udito l'Avvocato Alessandro Savini per delega; 
    Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Domenico Iannelli che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    che Gian Paolo Cariello,  Donato  D'Auria  e  Giovanna  Di  Donna
propongono ricorso  per  cassazione,  affidato  a  cinque  motivi  ed
illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte  di
appello di Roma, che ha  rigettato  il  gravame  proposto  contro  la
sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato improcedibile la
domanda di risarcimento del danno per  diffamazione  a  mezzo  stampa
proposta nei confronti dell'on.  Maurizio  Gasparri  e  rigettato  la
stessa domanda proposta nei confronti  de  Il  Mattino  S.p.A.  (gia'
EDI.ME S.p.A.) e di Paolo Gambescia, in relazione alla  pubblicazione
su Il Mattino di due articoli nei giorni 18 e 19 marzo 2000,  recanti
interviste  all'on.  Gasparri,  ritenuti  diffamatori  dagli  attori,
componenti del Tribunale  del  Riesame  di  Napoli  che,  accogliendo
l'appello di Carmine Giuliano, imputato di gravi  fatti  di  camorra,
aveva disposto che questi, in luogo di essere custodito  in  carcere,
proseguisse la custodia cautelare presso la casa di cura S.  Anna  di
Cassino, da cui una settimana piu' tardi era evaso; 
    che nell'articolo del 18 marzo erano riportate  le  dichiarazioni
dell'on. Gasparri che commentava in tono aspro e  fortemente  critico
la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, affermando di avere
dubbi sulla legittimita' dell'operato dei magistrati -  che  definiva
irresponsabili - e sollecitando un intervento del ministro competente
per l'accertamento di eventuali responsabilita', mentre nell'articolo
pubblicato   il   giorno   successivo   erano   riportate   ulteriori
dichiarazioni  dell'On.  Gasparri  che,  sempre  esprimendosi   sulla
vicenda, aveva aggiunto di avere sospetti non di  «dabbenaggine»  dei
giudici ma di comportamento illecito e precisava che avrebbe riferito
alla Procura della Repubblica, oltre a sollecitare  indagini  tramite
Interrogazioni parlamentari; 
    che  resistono  con  controricorso  Il  Mattino  S.p.A.  e  Paolo
Gambescia mentre Maurizio Gasparri non si e' costituito. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    che - preliminarmente separato, ai sensi dell'art.  103,  secondo
comma, cod. proc. civ., il ricorso proposto  contro  il  Gasparri  da
quello proposto nei  confronti  de  Il  Mattino  S.p.A.  e  di  Paolo
Gambescia - con i  primi  due  motivi,  esclusivamente  attinenti  la
pronuncia  di  improcedibilita'  nei  confronti   del   Gasparri,   i
ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e dei vizio  di
motivazione, censurano la  dichiarazione  di  improcedibilita'  della
domanda nei confronti del deputato Maurizio Gasparri, sostanzialmente
assumendo che la delibera della Camera dei Deputati del  27  febbraio
2001, secondo cui le  dichiarazioni  dell'on.  Gasparri  concernevano
opinioni espresse da un membro del  parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni, non  e'  conforme  alla  giurisprudenza  costituzionale
formatasi sull'art. 68 Cost.; 
    che i due motivi appaiono fondati; 
    che infatti, secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte
costituzionale,  per  l'esistenza  di  un  nesso  funzionale  tra  le
dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare  e  l'espletamento
delle sue funzioni di membro del Parlamento - al quale e' subordinata
la prerogativa dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma,
Cost.  -  e'  necessario  che  tali  dichiarazioni   possano   essere
identificate   come   espressione   dell'esercizio    di    attivita'
parlamentare (tra le ultime, sentenze della Corte  costituzionale  n.
301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10
del 2000, nonche',  della  Corte  di  cassazione,  n.  29859  del  19
dicembre 2008, n. 18687 del 6 settembre 2007); 
    che la delibera di Insindacabilita' della Camera dei deputati non
indica atti parlamentari tipici dei deputato anteriori o  contestuali
alle dichiarazioni dell'on. Gasparri, limitandosi ad affermare che le
dichiarazioni del parlamentare «si  inseriscono  nel  contesto  della
perdurante polemica politica nel nostro paese  inerente  ai  problemi
della giustizia (e in  tale  contesto  al  modo  di  procedere  della
magistratura) ed alle tematiche della sicurezza» e che  la  fuga  del
boss «fu  oggetto  anche  di  iniziative  parlamentari  di  sindacato
ispettivo,  iniziative  che  lo  stesso   deputato   Gasparri   aveva
preannunziato», senza indicare chi avesse intrapreso tali  iniziative
(peraltro  negate  dai  ricorrenti)  e  quando  esse  fossero   state
richieste; 
    che, dunque, la delibera in esame sembra obliterare completamente
il diritto vivente; 
    che sussistono pertanto i presupposti per sollevare conflitto  di
attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.