ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), 6, 9 e 10 della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1 recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11 giugno 2012, depositato in cancelleria il 19 giugno 2012 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Lazio. Ritenuto in fatto Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni», e segnatamente dei suoi articoli 1, commi 1 e 2 sia nella sua totalita' che con riferimento alla lettera c), 2, 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 6, 9 e 10. Dette disposizioni - istitutive e disciplinatorie (come, del resto, l'intero articolato della sopra citata legge) di un «marchio regionale collettivo di qualita', per garantire l'origine, la natura e la qualita' nonche' la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari» - si porrebbero, infatti, secondo il ricorrente, in conflitto con il diritto dell'Unione europea e particolarmente con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vengono evocati con riferimenti alla giurisprudenza comunitaria, e, quindi, violerebbero l'articolo 117, primo comma, Costituzione, oltreche' in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione. Costituitasi, la Regione Lazio ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo che la legge impugnata non introdurrebbe alcuna discriminazione tra i prodotti laziali e quelli provenienti da altre Regioni o da altri Stati membri «non istituendo alcun legame tra marchio e territorio». Sia il Presidente del Consiglio che la Regione Lazio hanno anche depositato memoria ad ulteriore illustrazione dei rispettivi assunti. Considerato in diritto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna una serie di disposizioni della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualita' e tracciabilita' dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995 n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni», e ne denuncia il contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'articolo 120, primo comma, della Costituzione. Nei suoi articoli 1, commi 1 e 2, lettera c), 2, 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) 6, 9 e 10 - cui il ricorrente, in particolare, riferisce il dubbio di illegittimita' costituzionale - la citata legge regionale, al fine (dichiarato sub art. 1) di «assicurare ai consumatori la qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari» e di incentivare «la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale», rispettivamente, disciplina: - l'istituzione di un «marchio regionale collettivo di qualita'», demandando alla Giunta regionale di individuare, con propria deliberazione, le tipologie di prodotti da ammettere all'uso del marchio e l'adozione dei rispettivi disciplinari di produzione (artt. 1, commi 1 e 2, 2); - i criteri e le modalita' di concessione del marchio ed i casi di sua sospensione, decadenza e revoca, e le modalita' d'uso (artt. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e); 9 ); - la concessione di contributi in relazione all'istituendo marchio regionale (artt. 1, comma 2, lettera c), 6 e 10). 2.- L'istituzione e la conseguente disciplina di un siffatto marchio collettivo di qualita', da parte della Regione Lazio, si porrebbe, appunto, secondo il ricorrente, in conflitto con il diritto dell'Unione europea - in relazione a quanto disposto, fra l'altro, dagli artt. 34 e 35 del TFUE, che fanno divieto agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente - e, quindi, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiede, nell'esercizio della potesta' legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. E contrasterebbe, altresi', con l'art. 120, primo comma, Cost., «in quanto la misura adottata dalla Regione Lazio potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci, anche all'interno del mercato nazionale, inducendo i consumatori a preferire i prodotti laziali rispetto a quelli provenienti da altre Regioni». Nessuno specifico riferimento argomentativo e', invece, svolto rispetto all'art. 36 del TFUE. 3.- Sostiene, in contrario, la Regione resistente che il marchio in questione, da essa adottato per precipue finalita' di tutela del consumatore, non incorra nella violazione degli evocati parametri costituzionali e delle correlate norme comunitarie, non essendo esso idoneo ad orientare l'interesse generale dei consumatori in direzione preferenziale di prodotti del territorio laziale. E cio' per la sua «natura del tutto neutra», rispetto alla provenienza geografica del prodotto, posto che ne «possono fruire tutti gli operatori del settore, sia che abbiano stabilimento nella Regione Lazio, sia che svolgano la propria attivita' economica in altra Regione italiana o, piu' in generale, nel territorio degli Stati membri». 4.- La questione e' fondata. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia - che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalita' in relazione al parametro dell'art. 117 Cost. (sentenza n. 191 del 2012) - la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) e' costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunita' europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunita' europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio). Orbene, la legge della Regione Lazio qui impugnata -introducendo un marchio «regionale» di qualita' destinato a contrassegnare, sulla base di disciplinari, ed in conformita' a criteri, dalla stessa stabiliti, determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - e' innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale e' inibito perseguire per vincolo comunitario. In contrario, non rilevano ne' la finalita' di tutela del consumatore ne' il carattere (per altro solo virtuale) di ultraterritorialita' del marchio - su cui fa leva la difesa della resistente - poiche', in relazione ad entrambi tali profili, la Regione non indica, e neppure ha, alcun suo titolo competenziale. Quanto al primo profilo, infatti, la tutela del consumatore attiene alla materia del diritto civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 191 del 2012, cit.); e, quanto al secondo, non spetta alla Regione Lazio di certificare, come pretende, la "qualita'" di prodotti sull'intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei. E cio' a prescindere dalla considerazione che l'istituzione, da parte di un soggetto pubblico, di un marchio in funzione del perseguimento di una politica di qualita' non lo esclude dal campo di applicazione della normativa di tutela degli scambi (Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, cit.). In riferimento al precetto dell'art. 117, primo comma, Cost. (sui vincoli, all'esercizio della potesta' legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall'ordinamento comunitario) la questione e', dunque, fondata, con riferimento a tutte le norme specificamente censurate, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120, primo comma, Cost. 5.- La declaratoria di illegittimita' va estesa a tutte le disposizioni della legge impugnata avuto riguardo alla loro stretta interconnessione.