ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  44,  comma
4, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale  per
la Puglia - sezione distaccata di Lecce,  nel  procedimento  vertente
tra M.M.C. e il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  ed
altro, con ordinanza del 9  maggio  2013,  iscritta  al  n.  179  del
registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 15 gennaio  2014  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza depositata il 9 maggio 2013 (r.o.  n.  179  del
2013), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -  sezione
distaccata di Lecce  -  rilevata,  in  premessa,  la  nullita'  della
notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto  effettuata
presso  la  sede  dell'Amministrazione  dello  Stato,   autrice   dei
provvedimenti  impugnati,  e  non  presso   il   competente   Ufficio
dell'Avvocatura dello Stato, come prescritto dall'art. 11  del  Regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato);  e
considerato poi  che,  nella  vicenda  in  esame  l'applicazione  del
"principio generale", di cui all'art. 291, primo comma, del codice di
procedura civile, che consente la rinnovazione della  notifica  nulla
in caso di contumacia del convenuto, era impedita dall'art. 44, comma
4, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo)  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo), il quale diversamente  prevede
che la rinnovazione della notifica nulla, ove il destinatario non  si
costituisca in  giudizio,  sia  consentita  solo  quando  il  giudice
ritenga che l'esito negativo  dello  stesso  dipenda  da  «causa  non
imputabile al notificante» (il che nella specie era da escludersi)  -
ha sollevato,  in  quanto  di  conseguenza  rilevante,  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  predetto   art.   44,   comma   4,
dell'Allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell'art.
76 della Costituzione. 
    Ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata sembrerebbe,
infatti, confliggere con la normativa di «delega al  Governo  per  il
riassetto  della  disciplina  del  processo  amministrativo»,  recata
dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia  di  processo  civile),  in  particolare  con   il   criterio
direttivo, di cui al comma 1 del predetto art.  44,  che  prevede  il
coordinamento «con le norme del codice di procedura civile in  quanto
espressione di principi generali». 
    Cio' sul presupposto che tra tali  «principi  generali»,  cui  il
legislatore delegato  avrebbe  dovuto  attenersi,  rientri,  appunto,
quello di cui e' espressione la disposizione recata dal  comma  primo
del menzionato art. 291 cod. proc. civ. 
    2.- E' intervenuta nel presente  giudizio  l'Avvocatura  generale
dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri,  ed
ha   concluso   per   l'inammissibilita'   o,   in   subordine,   per
l'infondatezza della questione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione
distaccata  di  Lecce,  dubita  della   legittimita'   costituzionale
dell'art.  44,  comma  4,  dell'Allegato  1  (Codice   del   processo
amministrativo), del  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), a tenore del quale «nei casi in cui,  sia  nulla  la
notificazione e il destinatario non si costituisca  in  giudizio,  il
giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione  dipenda
da causa non  imputabile  al  notificante,  fissa  al  ricorrente  un
termine perentorio per rinnovarla.  La  rinnovazione  impedisce  ogni
decadenza». 
    La  disposizione,  cosi'  introdotta  dal  legislatore  delegato,
violerebbe, ad avviso del rimettente, l'art. 76  della  Costituzione,
per contrasto con la normativa di  delega  «per  il  riassetto  della
disciplina del processo amministrativo», di  cui  all'art.  44  della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo  economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di  processo
civile),  con  riferimento  in  particolare  al  criterio  direttivo,
fissato  nel  comma  4  del  predetto  art.  44,   che   prevede   il
coordinamento con «le norme del codice di procedura civile in  quanto
espressione di principi generali». 
    Al novero  di  tali  principi,  cui  il  Governo  avrebbe  dovuto
attenersi,  sarebbe  riconducibile,  infatti  -  sempre  secondo  del
Tribunale a quo - la disposizione di cui al primo comma dell'art. 291
del codice di procedura civile, la quale, in caso di  contumacia  del
convenuto,  consente  la  rinnovazione  della  notifica  nulla  della
citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilita' al
notificante dell'esito negativo della stessa, per contro,  introdotta
dall'art. 44, comma 4, del Codice del  processo  amministrativo,  per
cio', appunto, denunciato. 
    2.-  L'Avvocatura  dello  Stato,   per   conto   dell'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri, ha  preliminarmente  sostenuto
che la questione sarebbe inammissibile  per  irrilevanza,  in  quanto
«l'art. 291 primo comma, c.p.c. non potrebbe in  nessun  caso  essere
applicato alla  fattispecie  oggetto  del  giudizio  a  quo,  neppure
qualora dovesse essere dichiarato incostituzionale l'art. 44,  quarto
comma, c.p.a.». 
    Un tale  assunto,  non  ulteriormente  argomentato  dalla  difesa
erariale, verosimilmente si ricollega alla mancata  impugnazione,  da
parte del rimettente, della disposizione di cui all'art. 4, comma  1,
numero 42), dell'Allegato 4 (Norme di coordinamento  e  abrogazioni),
dello stesso d.lgs. n.  104  del  2010,  la  quale  ha  espressamente
abrogato l'art. 46, comma 24, della citata  legge  n.  69  del  2009,
recante «Modifiche al libro secondo del codice di procedura  civile»,
nel contesto delle quali si inseriva, appunto, la previsione che  «il
primo comma dell'articolo 291  del  codice  di  procedura  civile  si
applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi». 
    Ma l'eccezione, anche cosi' intesa, e'  comunque,  destituita  di
fondamento, in quanto  il  ripristino  della  disposizione  estensiva
dell'applicazione  dell'art.  291  cod.  proc.  civ.   nel   giudizio
amministrativo e' estraneo al petitum della ordinanza di rinvio.  Con
la quale il  rimettente,  con  riferimento  alla  denunciata  diversa
disciplina recata dall'art. 44, comma 1, del  Codice  amministrativo,
chiede che sia  propriamente  detta  ultima  disposizione  ad  essere
emendata, con espunzione della condizione  limitativa,  ivi  apposta,
alla rinnovazione della notifica nulla del ricorso: condizione che si
assume  porsi,  appunto,  in  contrasto  con  un  principio  generale
rinvenibile nel menzionato art. 291 cod. proc. civ., con il quale  il
legislatore delegato avrebbe dovuto coordinare  -  e  dal  quale  non
avrebbe potuto, quindi, differenziare - la disciplina, in parte  qua,
del processo amministrativo. 
    3.- La questione e', pero', nel merito, non fondata. 
    La  prospettazione  impugnatoria  del  Tribunale  a  quo   muove,
infatti,  da  una  premessa,  erronea  -  che  ne  vizia  in   radice
l'ulteriore svolgimento - quella, cioe', di ritenere la  disposizione
di cui al primo comma dell'art. 291 del codice  di  procedura  civile
espressiva  di  un  principio  generale  del  processo,   come   tale
compatibile anche con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi,
naturaliter riferibile. 
    Ma cosi' non e'. 
    La peculiare struttura del giudizio amministrativo e' di per  se'
ostativa all'applicabilita' della  summenzionata  regola  processuale
civilistica  nel  giudizio  amministrativo.   Atteso   che   -   come
reiteratamente,  del  resto,  chiarito   dalla   giurisprudenza   del
Consiglio di Stato (per tutte, Sezione IV, sentenza n. 319 del  2007;
Sezione VI, sentenza n. 5816 del 2004) - in  detto  ultimo  giudizio,
caratterizzato da brevi termini perentori per la sua  introduzione  e
dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio
per  cui,  ai  fini  della  regolare   instaurazione   del   rapporto
processuale,  il  ricorso  deve,  entro  il  prescritto  termine   di
decadenza,   essere   ritualmente   notificato    all'amministrazione
resistente (ed almeno a un contro interessato). 
    Tale essendo, dunque, il contesto  strutturale  e  normativo  del
processo amministrativo, legittimamente il legislatore,  delegato  al
correlativo riordino, ha introdotto la disposizione, di cui al  comma
4 dell'art. 44, a torto impugnata dal rimettente,  con  la  quale  si
esplicita l'esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in
sede di notifica del ricorso. 
    E coerentemente, lo stesso legislatore delegato,  con  l'art.  4,
comma 1, numero 42), dell'Allegato 4, del citato d.lgs.  n.  104  del
2010, ha abrogato, per incompatibilita', la  disposizione  che  aveva
precedentemente esteso al  giudizio  amministrativo  l'applicabilita'
dell'art.  291,  primo  comma,   cod.   proc.   civ.:   disposizione,
quest'ultima, che, seppur contenuta nella  stessa  legge  n.  69  del
2009, non si inseriva pero' all'interno della delega di cui  all'art.
44, bensi' nel diverso quadro normativo del processo civile,  di  cui
al successivo art. 46.