ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  37,
commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure
urgenti per la crescita del Paese),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto  2012,  n.  134,  promossi
dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati
il 9 e il 10 ottobre 2012, depositati in cancelleria  il  17  ottobre
2012 ed iscritti ai nn. 150 e  152  del  registro  ricorsi  dell'anno
2012. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del  24  settembre  2013  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo,  sostituito  per  la  redazione  della
decisione dal Giudice Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati Renate Von Guggenberg e Michele Costa  per  la
Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi  per
la Provincia autonoma di Trento e  l'avvocato  dello  Stato  Giovanni
Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorsi notificati il 9 e il 10 ottobre 2012,  depositati
in cancelleria il 17 ottobre 2012 e iscritti ai nn.  150  e  152  del
registro ricorsi dell'anno 2012, la Provincia autonoma di  Bolzano  e
la  Provincia  autonoma  di  Trento  hanno  impugnato,  fra  l'altro,
l'articolo 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita  del  Paese),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
134. 
    Entrambe le Province autonome lamentano la violazione degli artt.
116, primo e secondo comma, 117, terzo comma, della Costituzione - in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione) - degli artt. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15), 17),  21)
e 24), 9, numeri 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107  del  d.P.R.  31
agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto   Adige   in   materia   di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei  beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), del d.P.R.  22
marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche), del d.P.R. 26 marzo 1977, n.  235  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di energia), degli artt. 2, 3 e 4 del decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di  indirizzo  e  coordinamento),  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione e dell'art. 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443
(Delega al Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita'  produttive).  La  Provincia  autonoma  di  Trento  lamenta
altresi' la violazione degli artt. 117 e 118 Cost.,  degli  artt.  8,
numero 18), 79, 80, 81 e 103, dello statuto  speciale  di  autonomia,
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
finanza regionale e provinciale), del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616),  nonche'  dei
principi di ragionevolezza e di certezza del diritto. 
    2 - L'art. 37 del decreto-legge n. 83 del 2012  e'  inserito  nel
Capo IV, intitolato «Misure per lo sviluppo e  il  rafforzamento  del
settore energetico», del Titolo III. I commi  impugnati  disciplinano
le gare per il servizio idroelettrico. 
    2.1 - Il comma 4 ha introdotto modifiche all'art. 12, commi  1  e
2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  (Attuazione  della
direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica), in relazione alla disciplina delle procedure
di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni  a
scopo idroelettrico, prevedendo  che  «[l]e  regioni  e  le  province
autonome, cinque anni prima  dello  scadere  di  una  concessione  di
grande derivazione d'acqua  per  uso  idroelettrico  e  nei  casi  di
decadenza, rinuncia e revoca, [...] ove non ritengano  sussistere  un
prevalente  interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle   acque,
incompatibile con il  mantenimento  dell'uso  a  fine  idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della  normativa
vigente e dei principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e  assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso  della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita'  degli  investimenti  ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,  alle  misure  di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano  di
interventi per assicurare la conservazione della capacita'  utile  di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica  per  l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia  prodotta  o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione  e  per  quelle  in
scadenza successivamente a tale data ed entro il  31  dicembre  2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile  il  periodo  di  cinque
anni di cui al primo periodo del presente  comma,  le  regioni  e  le
province autonome indicono la gara  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» del medesimo art. 12
«e  la  nuova  concessione  decorre  dal  termine  del  quinto   anno
successivo alla scadenza  originaria  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2017.  Nel  bando  di  gara  sono  specificate  altresi'  le
eventuali condizioni  di  esercizio  della  derivazione  al  fine  di
assicurare  il  necessario  coordinamento   con   gli   usi   primari
riconosciuti dalla legge,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla
pianificazione idrica. La gara e' indetta anche per l'attribuzione di
una  nuova  concessione  di  grande  derivazione  d'acqua   per   uso
idroelettrico, con le medesime modalita' e durata». 
    Inoltre, l'art. 37, comma 4, del d.l. n. 83 del 2012 aggiunge  un
periodo al comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, stabilendo
che, con lo stesso decreto interministeriale di cui al medesimo comma
2, «sono stabiliti i criteri e i parametri  per  definire  la  durata
della  concessione  in  rapporto  all'entita'   degli   investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma  1,  presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da  destinare  alla  riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto». 
    2.2.- L'art. 37, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012 prevede poi che
«[f]ermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o
termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma,  del
testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre  1933,  n.  1775,  il
bando di  gara  per  l'attribuzione  di  una  concessione  di  grande
derivazione  ad  uso  idroelettrico   prevede,   per   garantire   la
continuita' gestionale, il trasferimento dal  concessionario  uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione,  comprensivo  di  tutti  i  rapporti
giuridici afferenti alla concessione». 
    2.3.- Il successivo comma 6 stabilisce che  «[a]l  concessionario
uscente  spetta  un  corrispettivo  per  il  trasferimento  del  ramo
d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione
concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara.
Con  riferimento  ai  beni  materiali  compresi  nel  ramo  d'azienda
relativo all'esercizio della concessione diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo e' determinato sulla base
del valore di mercato, inteso come valore di  ricostruzione  a  nuovo
diminuito nella misura dell'ordinario  degrado.  Con  riferimento  ai
beni di cui al citato articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto  un
importo  determinato  sulla  base  del  metodo  del   costo   storico
rivalutato, calcolato al  netto  dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal  concessionario  per  la
realizzazione di tali opere, diminuito  nella  misura  dell'ordinario
degrado. In caso di  mancato  accordo,  si  provvede  attraverso  tre
qualificati e  indipendenti  soggetti  terzi,  di  cui  due  indicati
rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi
oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque  pubbliche
territorialmente competente, i  quali  operano  secondo  sperimentate
metodologie  e  rendono  la  pronuncia  entro  novanta  giorni  dalla
nomina». 
    2.4.- L'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del  2012  prevede  che,
«al  fine  di  assicurare  un'omogenea  disciplina   sul   territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e  parita'  di
trattamento tra gli operatori economici,  con  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri  generali
per  la  determinazione,   secondo   principi   di   economicita'   e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei  canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo  stesso  decreto  sono
fissate le modalita' tramite  le  quali  le  regioni  e  le  province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito  alla  riduzione  dei
costi dell'energia elettrica a  beneficio  dei  clienti  finali,  con
riferimento ai punti di fornitura localizzati  nel  territorio  della
provincia o dell'unione dei comuni o  dei  bacini  imbriferi  montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere  afferenti
alle concessioni di cui al presente comma». 
    2.5.- Infine, l'art. 37, comma 8, del d.l. n. 83 del 2012  abroga
i commi 489 e 490 dell'art. 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2006), riguardanti  le  gare  per  le
concessioni idroelettriche. 
    3.- La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 150 del  2012)
sostiene che l'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del d.l. n. 83 del  2012
sia in contrasto con diversi parametri costituzionali. 
    3.1.- In primo luogo, la ricorrente  osserva  che  la  disciplina
statale - espressamente indirizzata anche alle  Province  autonome  e
contenente disposizioni  di  dettaglio  -  interferisce  sia  con  la
potesta' legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in
materia di difesa del suolo e dell'ecosistema, di opere idrauliche  e
di demanio idrico (art. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15),  17),  21)  e
24), dello statuto  speciale  di  autonomia),  sia  con  la  potesta'
legislativa concorrente  in  materia  di  utilizzazione  delle  acque
pubbliche e di igiene e sanita' (art.  9,  numeri  9)  e  10),  dello
statuto). Parimenti lesi sarebbero gli artt. 12, 13, 14  e  16  dello
statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione. 
    3.2.- In secondo luogo, la ricorrente  sottolinea  che  l'assetto
delle competenze  statutarie  sarebbe  ampliato,  per  effetto  della
riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione,  con  la
competenza  concorrente  in  materia  di  «produzione,  trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia elettrica»  ai  sensi  dell'art.
117, terzo comma, Cost. in combinato disposto  con  l'art.  10  della
legge costituzionale n. 3 del 2001. 
    A cio' vanno aggiunte, rileva la ricorrente, le specifiche  norme
di attuazione dello statuto speciale di autonomia: il d.P.R.  n.  115
del 1973; il d.P.R. n. 381 del 1974; il d.P.R. n. 235  del  1977;  il
decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  che  integrano  e
modificano  disposizioni  in  materia  di   concessioni   di   grandi
derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico); il decreto legislativo  7
novembre 2006, n. 289 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della  regione   autonoma   Trentino-Alto   Adige/Südtirol,   recanti
modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di  concessioni
di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico). 
    In particolare, l'art. 1-bis, commi 2 e 16, del d.P.R. n. 235 del
1977 riconosce la potesta'  legislativa  provinciale  in  materia  di
grandi derivazioni di acque pubbliche a  scopo  idroelettrico,  delle
relative concessioni e dei relativi proventi, ivi compresi  i  canoni
demaniali  di  concessione,  demandando  alla  legge  provinciale  la
disciplina.  Inoltre,  l'art.  15   del   medesimo   d.P.R.   prevede
l'inapplicabilita' nel territorio  delle  Province  di  Trento  e  di
Bolzano delle disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto
dalla norma di attuazione. L'art. 1-bis del d.P.R. n. 235  del  1977,
come modificato dal decreto legislativo  n.  289  del  2006,  avrebbe
dunque realizzato la piena devoluzione alle Province  autonome  delle
competenze legislative ed amministrative in materia di rilascio delle
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. 
    Ad avviso della Provincia autonoma, percio', sarebbe evidente che
lo Stato non puo' modificare, con legge  ordinaria,  le  attribuzioni
riconosciute  alla  Provincia  stessa  dallo  statuto   speciale   di
autonomia (norma di rango costituzionale) e dalle relative  norme  di
attuazione. 
    3.3.- La Provincia autonoma di Bolzano rileva poi  che  essa,  in
esecuzione delle norme di attuazione di cui al decreto legislativo 11
novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale,
della regione Trentino-Alto Adige in materia di  demanio  idrico,  di
opere idrauliche e di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo
idroelettrico, produzione e distribuzione di energia  elettrica),  ha
definito il regime normativo di concessione delle grandi  derivazioni
di acque pubbliche a scopo idroelettrico con la legge provinciale  11
aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), modificata dall'art. 19
della legge  provinciale  20  luglio  2006,  n.  7  (Disposizioni  in
connessione con  l'assestamento  del  bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006  e  per  il
triennio 2006-2008). 
    Tale disciplina  provinciale  prevede  per  l'attribuzione  delle
concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - sia
quelle nuove che quelle gia' esistenti - l'espletamento di una gara a
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali  di  tutela
della  concorrenza,  liberta'  di  stabilimento,  trasparenza  e  non
discriminazione.  Questa  soluzione  legislativa,  ad  avviso   della
ricorrente, ha consentito di perseguire  fin  dalla  sua  entrata  in
vigore gli interessi pubblici relativi alla tutela ambientale  e  del
territorio e di fissare,  al  contempo,  i  presupposti  temporali  e
organizzativi,  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di   evidenza
pubblica  per  il  rinnovo  delle  concessioni.  Di  conseguenza,  la
normativa statale impugnata,  «in  quanto  espressamente  riferita  o
riferibile anche al territorio provinciale (commi 4 e 7), e,  quindi,
in quanto intende  applicarsi  direttamente  alle  province  autonome
ponendo norme di dettaglio ed in quanto  legittima  atti  statali  di
natura regolamentare vincolanti per  la  medesima,  evidentemente  si
pone in netto contrasto con il predetto quadro statutario e normativo
provinciale  e  con  l'articolo  117,  comma  terzo  e  sesto,  della
Costituzione». 
    3.4.- La ricorrente  rileva  inoltre  che,  avendo  la  Provincia
autonoma disciplinato con legge, in applicazione della  normativa  di
attuazione  statutaria,  sia  i  procedimenti,  anche   di   evidenza
pubblica, per il rilascio delle concessioni di grande  derivazione  a
scopo idroelettrico, sia i  proventi  derivanti  dall'utilizzo  delle
acque pubbliche, le disposizioni statali impugnate violerebbero anche
gli artt. 2, 3 e 4 del d.  lgs.  n.  266  del  1992.  La  ricorrente,
infine, ritiene che la disciplina censurata sia  in  contrasto  anche
con l'art. 116, primo e secondo comma, Cost., e gli artt. 104,  primo
comma, e 107  dello  statuto  speciale  di  autonomia,  i  quali  non
consentono al legislatore statale  di  incidere  unilateralmente  con
legge ordinaria sulle norme statutarie e di attuazione. 
    4.- La Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 152  del  2012)
innanzitutto sostiene - al pari della Provincia autonoma  di  Bolzano
nel ricorso di cui al reg. ric. n. 150 del 2012 - che le disposizioni
statutarie e di attuazione, tra le quali l'art. 1-bis del  d.P.R.  n.
235 del 1977, attribuirebbero alla Provincia una  speciale  autonomia
in  materia  di   concessioni   di   grandi   derivazioni   a   scopo
idroelettrico. 
    4.1.- La ricorrente osserva inoltre che il  regime  normativo  di
concessione delle grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche  a  scopo
idroelettrico e' fissato dalla legge provinciale 6 marzo 1998,  n.  4
(Disposizioni per l'attuazione del d.P.R.  26  marzo  1977,  n.  235.
Istituzione  dell'azienda   speciale   provinciale   per   l'energia,
disciplina  dell'utilizzo  dell'energia  elettrica   spettante   alla
Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  criteri  per  la  redazione  del  piano  della
distribuzione e modificazioni  alle  leggi  provinciali  15  dicembre
1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), modificata  dall'art.  44  della
legge provinciale 21  dicembre  2007,  n.  23  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2008 e  pluriennale  2008-2010  della
Provincia autonoma di Trento - legge  finanziaria  2008).  Ad  avviso
della  ricorrente,  le  disposizioni  legislative  statali  impugnate
interverrebbero proprio su questa disciplina, invadendo la  sfera  di
competenza provinciale. 
    4.2.- La Provincia autonoma di Trento,  inoltre,  rileva  che  la
materia dell'affidamento delle concessioni di acque pubbliche a scopo
idroelettrico rientra prevalentemente  nella  materia  «energia»,  di
competenza provinciale, in  virtu'  delle  fonti  statutarie,  ed  in
particolare ai sensi dell'art. 1-bis, commi 2 e 16, del d.P.R. n. 235
del 1977. 
    Sarebbe evidente, dunque, che «il legislatore statale  -  che  ha
espressamente affidato la competenza alla Provincia stessa - non puo'
dettare in tale materia una disciplina direttamente  applicabile,  in
quanto lo vietano sia la stessa competenza espressamente  attribuita,
sia l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992: il quale  [...]
stabilisce  che  nelle   materie   di   competenza   provinciale   la
legislazione provinciale deve essere adeguata  ai  principi  e  norme
costituenti limiti ai sensi  degli  articoli  4  e  5  dello  Statuto
speciale e recati da atto legislativo dello Stato, entro i  sei  mesi
successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  legislativo,  e  che  nel
frattempo restano applicabili le disposizioni legislative regionali e
provinciali preesistenti».  Le  disposizioni  censurate,  invece,  ad
avviso della ricorrente, disciplinano l'affidamento delle concessioni
di grandi derivazioni di acque pubbliche a  scopo  idroelettrico  con
norme direttamente applicabili, che si rivolgono espressamente  anche
alle Province autonome. 
    4.3.- Infine, la Provincia autonoma  di  Trento  sostiene  che  i
commi 4, lettera b), e 7 dell'art.  37  del  d.l.  n.  83  del  2012,
prevedono  atti  statali  di  natura  regolamentare  in  materia   di
competenza provinciale e sono in contrasto anche  con  l'art.  2  del
d.lgs. n. 266 del 1992 (che  non  ammette  atti  regolamentari  nelle
materie provinciali) e con l'art. 117, sesto  comma,  Cost.  Qualora,
poi, i decreti ministeriali in questione fossero considerati atti  di
indirizzo e coordinamento o atti  amministrativi  generali,  la  loro
previsione sarebbe comunque illegittima in riferimento agli artt. 3 e
4 del d.lgs. n. 266 del 1992. 
    5.-  Con  atti  depositati  in  data  15  novembre  2012,  si  e'
costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto che le questioni di  legittimita'  costituzionale
promosse dalle Province autonome siano dichiarate non fondate. 
    In  via  preliminare,  la  difesa  dello  Stato  afferma  che  la
disposizione censurata disciplina  la  tempistica  ed  i  criteri  di
aggiudicazione  delle  gare  per  l'affidamento   delle   concessioni
idroelettriche,  nonche'  le   modalita'   di   realizzazione   della
continuita' gestionale della concessione, oltre ai  criteri  generali
per la determinazione dei valori massimi dei canoni accessori. 
    5.1.- L'art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, ad avviso del Presidente
del Consiglio dei  ministri,  detterebbe  «regole  di  competitivita'
essenziali,  per  l'accesso  a  una  risorsa  pubblica   limitata   e
funzionale ad una attivita' di impresa  ed  e'  pertanto  legittimato
dalla riserva costituzionale,  in  favore  del  legislatore  statale,
della tutela della  concorrenza».  In  tale  ambito  materiale,  come
chiarito dalla sentenza  n.  339  del  2011,  rientrerebbe  anche  la
determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi dei  soggetti  che
partecipano alla gara, trattandosi di osservanza  degli  obblighi  di
libera circolazione  delle  merci,  delle  persone  e  dei  capitali,
derivanti   dall'appartenenza   all'Unione   europea.   Inoltre,   le
disposizioni concernenti la fissazione dei requisiti  minimi  per  la
partecipazione alle  gare  ricadrebbero  nella  materia  «ordinamento
civile». A questo ambito  andrebbero  ricondotte  sia  la  norma  che
garantisce  la  continuita'   gestionale   attraverso   il   subentro
dell'aggiudicatario e del trasferimento a questi del ramo  d'azienda,
sia le disposizioni che prevedono i metodi di  valutazione  dei  beni
materiali compresi nel ramo d'azienda, ovvero dei beni  gratuitamente
devolvibili alla scadenza della concessione di cui all'art. 25, comma
1, del regio decreto n. 1775 del 1933 (art. 37, commi 5 e 6), perche'
mirano ad assicurare «l'uniformita' sul  territorio  nazionale  delle
regole fondamentali che disciplinano i rapporti tra privati». 
    Secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  dunque,  le
disposizioni impugnate non avrebbero natura di norme di dettaglio, ma
di principi fondamentali e  troverebbero  fondamento  nella  potesta'
dello  Stato  di  regolare  il  mercato  e   di   favorire   rapporti
concorrenziali nell'ambito dello stesso. Ad avviso della difesa dello
Stato, quindi, e' «tutta l'impalcatura della norma  che  comporta  un
disegno ordinamentale unitario da parte del legislatore nazionale che
verrebbe del tutto compromesso ad opera delle normative  regionali  o
delle Province autonome». 
    5.2.- La difesa dello Stato,  infine,  rileva  che  la  Corte  ha
affermato,  circa  la  determinazione  dei  criteri  concernenti   le
procedure  di  gara,  che  pur  rimanendo  ferma  la  necessita'  del
coinvolgimento delle  competenti  Regioni,  considerati  gli  aspetti
organizzativi, programmatori  e  gestori  di  competenza  concorrente
investiti, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore nazionale
la predisposizione delle regole  disciplinanti  detta  partecipazione
regionale  (sentenza  n.  1  del  2008).  Nel  caso  di  specie,   il
«necessario  coinvolgimento  delle   regioni   e   delle   autonomie»
risulterebbe garantito dall'art. 37, comma 7,  del  d.l.  n.  83  del
2012,  che  demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, la definizione dei criteri generali per  la  determinazione,
secondo principi di economicita' e  ragionevolezza,  da  parte  delle
Regioni, dei valori massimi  dei  canoni  delle  concessioni  ad  uso
idroelettrico, nonche' le modalita' con cui le Regioni e le  Province
autonome possono  destinare  una  quota  del  canone  di  concessione
pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a  beneficio
dei clienti finali. 
    6.- In data 3 settembre 2013, le Province autonome di  Bolzano  e
di  Trento  hanno  depositato  memorie  in  cui  sono   ribadite   le
argomentazioni  gia'  svolte   in   relazione   alla   illegittimita'
costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del  decreto-legge
n. 83 del 2012. 
    6.1.- La Provincia autonoma di Bolzano respinge la tesi sostenuta
dalla  difesa  dello  Stato,  ossia  che  le  disposizioni  impugnate
rientrerebbero nelle  materie  di  competenza  legislativa  esclusiva
statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  l),  Cost.
Tale tesi contrasterebbe con quanto previsto dal decreto  legislativo
n. 289 del 2006, il quale ha sostituito l'art. 1-bis  del  d.P.R.  n.
235 del 1977 prevedendo che «spetta alle province autonome di  Trento
e Bolzano [...] l'esercizio  delle  funzioni  gia'  esercitate  dallo
Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico»  (comma
1), che «con legge provinciale  [...]  sono  disciplinate  le  grandi
derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico»  (comma  2),  e
che «le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico,  ivi
compresi i canoni demaniali di  concessione,  sono  disciplinati  con
legge provinciale» (comma 16). Con tali  disposizioni  sarebbe  stato
realizzato il completo trasferimento alle Province autonome di Trento
e di Bolzano delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sia pure nel rispetto degli
obblighi comunitari, degli  accordi  internazionali  e  dei  principi
fondamentali dello Stato. 
    Resterebbe soltanto, dunque, per la Provincia autonoma  stessa  -
osserva  la  ricorrente  -  l'obbligo  di  armonizzare   il   proprio
ordinamento con la nuova disciplina, in forza dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 266 del 1992. Non a caso,  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano riferisce che, nelle more del giudizio  l'articolo  19  della
legge provinciale n. 7 del 2006 e' stato abrogato dall'art. 38, comma
1, lettera b), della  legge  provinciale  20  dicembre  2012,  n.  22
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2013 e per il  triennio  2013-2015  -  legge  finanziaria
2013). Cio' pero' - conclude  la  ricorrente  -  non  avrebbe  alcuna
conseguenza  in  merito  alla  illegittimita'  costituzionale   della
diretta  applicazione  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano   della
normativa censurata perche' in contrasto con l'art. 105 dello statuto
di autonomia per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale  -  nelle
materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia  -
le leggi dello Stato si applicano fino a quando non sia  diversamente
disposto con legge regionali o provinciali. 
    6.2.-  Anche  la  Provincia  autonoma  di   Trento   censura   le
argomentazioni  svolte  dalla  difesa  dello  Stato  in  ordine  alla
riconducibilita'  delle  diposizioni  censurate   alle   materie   di
competenza   esclusiva   statale   «tutela   della   concorrenza»   e
«ordinamento civile», ponendo in rilievo  come  tale  tesi  contrasti
espressamente con il d.P.R. n. 235 del 1977. 
    La Provincia autonoma di Trento, in primo luogo, osserva  che  se
la previsione della gara pubblica  puo'  essere  ritenuta  una  norma
vincolante posta a tutela della  concorrenza,  non  altrettanto  puo'
dirsi per le altre disposizioni, quali quelle  relative  alla  durata
della concessione o al momento della gara, ne' sarebbe legittimo,  in
una materia concorrente, affidare a decreti ministeriali  il  compito
di  dettare  ulteriori  norme  non  attinenti   alla   tutela   della
concorrenza. In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che sarebbero
estranei alla materia  «ordinamento  civile»  non  solo  i  requisiti
minimi per la partecipazione alle  gare  dettati  dalle  disposizioni
impugnate,  ma  anche  le  misure  relative  al  trasferimento  della
titolarita'  del  ramo  d'azienda.  Tali  norme,  infatti,  sarebbero
riconducibili  non  alle  «regole  fondamentali  che  disciplinano  i
rapporti tra privati», bensi', trattandosi di una  misura  diretta  a
garantire la «continuita' gestionale», alla materia «energia».  Cosi'
come ancora piu' evidente, ad  avviso  della  Provincia  autonoma  di
Trento, sarebbe l'estraneita' all'ordinamento civile delle norme  sui
metodi di valutazione dei beni previste dal  comma  6  dell'impugnato
articolo 37. 
    Infine, la ricorrente ritiene non pertinente il richiamo  operato
dalla difesa dello Stato  alla  sentenza  n.  339  del  2011.  Questa
pronuncia, secondo la Provincia autonoma, oltre a  riferirsi  ad  una
Regione  ordinaria  (per  cui  le  affermazioni  ivi  contenute   non
sarebbero trasferibili ai rapporti tra Stato e Provincia autonoma  di
Trento), ricondurrebbe  alla  competenza  statale  «le  procedure  di
evidenza pubblica», mentre le  disposizioni  impugnate  regolerebbero
profili estranei a tali procedure. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorsi notificati il 9 e il 10 ottobre 2012,  depositati
in cancelleria il 17 ottobre 2012 e iscritti ai nn.  150  e  152  del
registro ricorsi dell'anno 2012, la Provincia autonoma di  Bolzano  e
la  Provincia  autonoma  di  Trento  hanno  impugnato,  fra  l'altro,
l'articolo 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita  del  Paese),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
134. 
    1.1.- Entrambe le Province autonome lamentano la violazione degli
articoli  116,  primo  e  secondo  comma,  117,  terzo  comma,  della
Costituzione - in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) - degli artt. 8, numeri 3), 5), 6),
13), 15), 17), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 12, 13, 14, 16,  104  e
107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n.  115  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di trasferimento  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e  della
Regione), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
urbanistica ed opere pubbliche), del d.P.R. 26  marzo  1977,  n.  235
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia), degli artt. 2, 3 e 4  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta'  statale  di  indirizzo  e  coordinamento),  nonche'  del
principio di leale  collaborazione  e  dell'art.  1  della  legge  21
dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio delle attivita' produttive). La Provincia autonoma di Trento
lamenta altresi' la violazione degli artt. 117  e  118  Cost.,  degli
artt. 8, numero 18), 79, 80, 81 e  103,  dello  statuto  speciale  di
autonomia, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  268  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale), del d.P.R.  19  novembre
1987, n. 526 (Estensione alla regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonche'  dei
principi di ragionevolezza e di certezza del diritto. 
    1.2.- L'art. 37 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, disciplina le  «gare  per
la distribuzione di gas naturale e  nel  settore  idroelettrico».  Di
tale articolo, le Province  autonome  censurano,  in  particolare,  i
commi 4, 5, 6, 7 e 8 perche' invaderebbero la competenza  legislativa
provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni  a  scopo
idroelettrico, prevista dal d.P.R. n. 235 del 1977,  come  modificato
dal decreto legislativo 7 novembre 2006 n. 289 (Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale   della   regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in
materia  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  d'acqua  a   scopo
idroelettrico). 
    2.- La trattazione delle questioni di legittimita' costituzionale
relative alle suddette disposizioni  viene  qui  separata  da  quella
delle altre questioni, promosse con i medesimi  ricorsi,  che  devono
essere riservate ad altre pronunce. 
    I giudizi, cosi' separati e delimitati, in  considerazione  della
loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere  decisi
con un'unica pronuncia. 
    3.- Va preliminarmente dichiarata la  manifesta  inammissibilita'
per assoluto difetto di motivazione delle censure formulate dalle due
ricorrenti  in  relazione  ai  principi  di  leale  collaborazione  e
all'art. 1 della legge n. 443 del 2001 e di quelle prospettate  dalla
sola Provincia autonoma di  Trento  in  riferimento  ai  principi  di
ragionevolezza e di certezza del diritto. 
    Tali censure sono manifestamente inammissibili perche' del  tutto
prive di un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme
impugnate ai parametri invocati (sentenze n. 250 e n. 221 del 2013). 
    4.- Nel merito, le questioni non sono fondate. 
    4.1.- L'art 1-bis, comma 2, del d.P.R. n.  235  del  1977,  cosi'
come modificato nel 2006, stabilisce che  le  grandi  derivazioni  di
acque pubbliche a scopo idroelettrico  sono  disciplinate  con  legge
provinciale «nel rispetto degli obblighi  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  degli  accordi  internazionali,  dell'articolo   117,
secondo comma, della Costituzione, nonche' dei principi  fondamentali
delle leggi dello Stato». Il successivo comma 16  ribadisce  che  «le
concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi
i canoni  demaniali  di  concessione,  sono  disciplinati  con  legge
provinciale  nel  rispetto  dell'art.  117,   secondo   comma   della
Costituzione, nonche' dei principi  fondamentali  delle  leggi  dello
Stato e degli obblighi comunitari». 
    Da una interpretazione  sistematica  delle  norme  di  attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige  sulla  disciplina
delle grandi derivazioni di acque pubbliche  a  scopo  idroelettrico,
dunque, discende che in tale materia, da un lato, spetta  allo  Stato
intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli  ambiti
di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (come per le  procedure  di
assegnazione delle concessioni,  che  rientrano  nella  tutela  della
concorrenza: sentenza n. 1 del 2008), nonche'  stabilire  i  principi
fondamentali (come per la produzione, il trasporto e la distribuzione
nazionale dell'energia: sentenza 383 del 2005);  dall'altro,  compete
alle Province autonome regolare tutti gli altri  profili,  quali,  ad
esempio, l'uso delle acque, la trasparenza  delle  concessioni  e  la
disciplina delle funzioni amministrative. 
    4.2.- In base alla ricostruzione del quadro  normativo,  percio',
assume rilievo decisivo stabilire se i censurati commi 4, 5, 6, 7 e 8
dell'art. 37 del d.l. n. 83 del  2012,  siano  riconducibili  ad  una
materia spettante alla potesta' legislativa statale. 
    Tali disposizioni, nel regolare  le  gare  per  l'affidamento  di
concessioni  nel  settore  idroelettrico,  disciplinano  i  tempi  di
indizione delle procedure  di  evidenza  pubblica,  la  durata  delle
concessioni, le condizioni e i criteri di ammissione  alla  gara,  le
procedure di affidamento e  i  criteri  di  valutazione  dell'offerta
(comma 4). Inoltre, esse stabiliscono che il «bando  di  gara»  debba
prevedere, per garantire la continuita' gestionale, il  trasferimento
dal concessionario uscente al nuovo concessionario della  titolarita'
del  ramo  d'azienda  relativo   all'esercizio   della   concessione,
comprensivo di tutti i relativi rapporti giuridici (comma 5); che  al
concessionario  uscente  spetti,  per  il  trasferimento   del   ramo
d'azienda, un «corrispettivo [...]  reso  noto  nel  bando  di  gara»
(comma 6); e che «[a]l fine di assicurare un'omogenea disciplina  sul
territorio nazionale delle attivita' di generazione  idroelettrica  e
parita' di trattamento tra gli operatori economici»,  siano  definiti
con decreto interministeriale - peraltro coinvolgendo le Regioni e le
Province  autonome  tramite  apposita  intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  -  «i  criteri  generali  per  la
determinazione secondo criteri di economicita' e  ragionevolezza,  da
parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di  concessione  ad
uso idroelettrico» (comma 7). Infine, il comma 8 abroga la previgente
disciplina in materia di trasferimento  della  titolarita'  del  ramo
d'azienda. 
    Queste disposizioni mirano ad agevolare l'accesso degli operatori
economici al mercato dell'energia  secondo  condizioni  uniformi  sul
territorio nazionale, regolando le  relative  procedure  di  evidenza
pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al  contenuto  dei
relativi bandi (commi 4, 5, 6  e  8),  nonche'  all'onerosita'  delle
concessioni messe a gara (comma 7). Tali norme - al  pari  di  quelle
che disciplinano «l'espletamento della gara ad evidenza pubblica» per
i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca  di  concessione  di
grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (sentenza n.  1  del
2008) -  rientrano  nella  materia  «tutela  della  concorrenza»,  di
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e,
Cost.): a  detto  ambito  va  ricondotta  l'intera  disciplina  delle
procedure di gara pubblica (sentenze n. 46 e n. 28 del 2013,  n.  339
del 2011 e n 283 del 2009), in quanto  quest'ultima  costituisce  uno
strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza  in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenze n.  339  del
2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007). 
    4.3 - In conclusione, le disposizioni impugnate  intervengono  in
una materia di esclusiva competenza statale ai sensi  dell'art.  117,
secondo comma, Cost.,  ossia  in  uno  degli  ambiti  che  la  stessa
normativa di attuazione dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige  indica   espressamente   quale   limite   della   legislazione
provinciale sulle grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche  a  scopo
idroelettrico e sulle relative concessioni (art. 1-bis, commi 2 e 16,
del d.P.R. n. 235 del 1977). 
    L'art. 37, commi 4, 5, 6, 7  e  8,  del  d.l.  n.  83  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del  2012,  dunque,
non produce alcuna lesione delle competenze provinciali. Ne  discende
la non fondatezza delle censure prospettate dalle  Province  autonome
in relazione sia all'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del  1992,
il quale non trova applicazione nelle ipotesi in cui venga in rilievo
una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze
n. 183 del 2012, n. 112 del 2011, n. 45 del 2010 e n. 308 del  2003),
sia a tutti gli altri parametri costituzionali e interposti invocati.