ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma  8,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), promossi dal Tribunale  ordinario
di Napoli con ordinanze del 12  dicembre  e  del  13  novembre  2013,
iscritte ai nn. 36 e 37 del  registro  ordinanze  2014  e  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  14,  prima   serie
speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 giugno  2014  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con due ordinanze  di  analogo  contenuto,  del  13
novembre 2013 e del 12  dicembre  2013,  il  Tribunale  ordinario  di
Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 42  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  8,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia  di
federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevede, in  caso
di mancata registrazione del contratto di locazione per uso abitativo
entro  il  termine  di   legge,   un   meccanismo   di   sostituzione
sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto; 
    che, a parere del Tribunale rimettente, la disciplina oggetto  di
censura si porrebbe in contrasto con  l'art.  42  Cost.,  in  quanto,
nell'introdurre gravi limitazioni all'autonomia privata attraverso la
previsione di nuovi termini di durata del contratto e  di  un  canone
palesemente inferiore a quello di  mercato,  apparirebbe  sicuramente
finalizzata al perseguimento di un interesse generale - quale  quello
dell'obbligo di pagamento dei tributi - ma costituirebbe  espressione
di una compressione del diritto di proprieta'  non  corrispondente  a
quella utilita' sociale che tale diritto  e'  chiamato  a  garantire,
vale a dire la funzione sociale della cosa locata. 
    Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Napoli,  con  due
ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art.
42  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23
(Disposizioni in materia di federalismo  Fiscale  Municipale),  nella
parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del  contratto
di locazione  per  uso  abitativo  entro  il  termine  di  legge,  un
meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo  del  canone  e
della durata del contratto; 
    che, avendo le ordinanze ad  oggetto  la  medesima  questione,  i
relativi giudizi vanno  riuniti  per  essere  definiti  con  un'unica
pronuncia; 
    che,  successivamente  alla  pronuncia   dei   provvedimenti   di
rimessione, questa Corte, con sentenza n. 50 del 2014, ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del  d.lgs.
n. 23 del 2011; 
    che, peraltro, dopo la predetta dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale, la legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.  47,  recante
misure urgenti  per  l'emergenza  abitativa,  per  il  mercato  delle
costruzioni e per Expo  2015),  convertendo,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure  urgenti  per  l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni  e  per  Expo  2015),  ha
stabilito, all'art. 5, comma 1-ter, che «sono fatti salvi, fino  alla
data del 31 dicembre  2015,  gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione  registrati  ai
sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14  marzo
2011, n. 23»; 
    che, alla luce di tale nuova disposizione, palesemente  destinata
a regolare, in via  transitoria,  situazioni  giuridiche  conseguenti
alla richiamata pronuncia di questa Corte, sul piano della  validita'
e dell'efficacia di «contratti di locazione registrati ai  sensi»  di
una disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, occorre che
il giudice rimettente valuti se e in  quali  termini  il  prospettato
dubbio di costituzionalita' presenti rilevanza attuale ai fini  della
definizione dei giudizi a quibus; 
    che  occorre,  per  questo,  restituire  gli  atti   al   giudice
rimettente medesimo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.