ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  4-bis  e
4-vicies ter del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, promosso dal  Tribunale  ordinario  di  Milano,
undicesima sezione penale, nel procedimento  a  carico  di  T.M.  con
ordinanza dell'11 dicembre 2013,  iscritta  al  n.  43  del  registro
ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 23  giugno  2014  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ordinanza dell'11 dicembre 2013 (r.o. n. 43 del
2014), il Tribunale ordinario di Milano, undicesima  sezione  penale,
ha dubitato della legittimita' costituzionale  degli  artt.  4-bis  e
4-vicies ter del decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,
della Costituzione; 
    che,  piu'  precisamente,   il   Tribunale,   riportandosi   alle
motivazioni contenute in precedente  ordinanza  di  rimessione  della
Corte di cassazione, sezione terza  penale  (ordinanza  n.  1426  del
2013), ha ritenuto che il citato art. 4-bis - con il quale  e'  stato
riformato il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  (Testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza), senza attribuire  rilievo  alla  tipologia  delle
sostanze stupefacenti - avrebbe un contenuto  totalmente  disomogeneo
rispetto a quello dell'originario  decreto-legge,  cosi'  da  violare
l'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che,  ad  avviso  del  rimettente,  analoga  violazione  dovrebbe
ravvisarsi nell'art. 4-vicies ter, con il quale sono state  unificate
le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti; 
    che, in via subordinata, il Tribunale ha altresi'  lamentato  che
le disposizioni censurate violerebbero il predetto art.  77,  secondo
comma,  Cost.,  per  difetto  dei  presupposti  della  necessita'  ed
urgenza. 
    Considerato che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  32  del  2014,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; 
    che, dunque, le questioni di  legittimita'  costituzionale  sopra
indicate debbono essere dichiarate manifestamente  inammissibili  per
sopravvenuta carenza di oggetto, giacche', a seguito  della  sentenza
citata, le disposizioni censurate dal giudice a quo sono  gia'  state
rimosse  dall'ordinamento  con  efficacia  ex  tunc   (ex   plurimis,
ordinanze n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.