ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 29, commi  1
e 2, lettera a) e 3, primo periodo e prima parte  della  lettera  a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico  nazionale),  convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009,
n. 2, promossi dalla Corte di cassazione con ordinanza del 12  aprile
2013 e  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Treviso  con
ordinanza del 9 dicembre  2013,  iscritte  al  n.  150  del  registro
ordinanze 2013 ed al n. 8 del registro ordinanze  2014  e  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  26,  prima   serie
speciale, dell'anno 2013 e n.  7,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2014. 
    Visti l'atto di costituzione della Sama srl nonche' gli  atti  di
intervento della Scattolini spa e del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella  camera
di consiglio del 24 settembre  2014  il  Giudice  relatore  Giancarlo
Coraggio; 
    uditi gli avvocati Andrea Cimmino per la Scattolini spa,  Stefano
Zunarelli e Lorenzo Del Federico per la Sama srl e  l'avvocato  dello
Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- L'art. 29, comma 1 nonche' comma 2, lettera a),  e  comma  3,
primo periodo e prima parte della lettera a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare   in   funzione
anti-crisi  il  quadro   strategico   nazionale),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009,  n.
2, e' oggetto di  impugnazione,  con  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, da parte della Corte di cassazione e della  Commissione
tributaria provinciale di Treviso. 
    2.- Con ordinanza del 12 aprile 2013, la Corte di  cassazione  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  29,
comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, il quale dispone l'assoggettamento
alla disciplina sul monitoraggio  dei  crediti  d'imposta  -  dettata
dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138
(Interventi urgenti in materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche  nelle  aree  svantaggiate),  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2002, n. 178 - di tutti  i
crediti di imposta  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge, senza fare salvi i diritti e  le  aspettative
sorte, ai sensi dell'art. 1, commi da  280  a  283,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),  in
relazione  ad  attivita'  di  ricerca  industriale  e   di   sviluppo
precompetitivo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in
vigore del d.l. n. 185 del 2008). 
    La lesione dell'art. 3 Cost.  deriverebbe  dalla  violazione  del
principio di tutela dell'affidamento  del  cittadino  nella  certezza
delle situazioni giuridiche, in quanto vi sarebbe  l'abolizione,  per
esaurimento delle risorse  finanziarie,  di  crediti  d'imposta  gia'
entrati nel patrimonio del contribuente. 
    2.1.- In subordine, viene sollevata la questione di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 29, comma 2,  lettera
a), e comma 3, primo periodo e prima  parte  della  lettera  a),  che
disciplina la procedura  per  selezionare  le  imprese  concretamente
autorizzate alla fruizione del beneficio tra quelle che avevano  gia'
avviato attivita' di ricerca prima del 29 novembre 2008, basata sulla
priorita' cronologica di arrivo all'Agenzia  delle  entrate  di  atti
trasmessi per via telematica. 
    La lesione dell'art.  3  Cost.  deriverebbe  dalla  irragionevole
disparita' di trattamento fra  contribuenti  egualmente  titolari  di
crediti d'imposta derivanti da attivita' gia' avviate alla  data  del
29 novembre 2008. 
    2.2.- Il giudice a quo premette  che  la  Sama  srl  ha  proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza  con  cui  la  Commissione
tributaria  regionale  dell'Abruzzo  ha  respinto  il  ricorso  della
contribuente avverso il provvedimento con cui il Centro Operativo  di
Pescara, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 185 del  2008,  ha  negato
per  «esaurimento  delle  risorse  finanziarie»  il  nulla-osta  alla
fruizione del credito d'imposta ex art.  1,  commi  280  e  seguenti,
della  legge  n.  296  del  2006,  richiesto  dalla  contribuente  in
relazione ai costi sostenuti per  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
avviate prima del 29 novembre 2008. 
    La Corte di cassazione sostiene  la  non  manifesta  infondatezza
della questione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  29  del
d.l. n. 185 del 2008, con riferimento  all'art.  3  Cost.  sotto  due
distinti profili, collegati in via subordinata. 
    Secondo  una  prima  censura,  il  comma  1  di  detto   articolo
violerebbe il principio  di  tutela  dell'affidamento  del  cittadino
nella certezza delle situazioni giuridiche, affidamento che non  puo'
essere  leso  da  disposizioni  retroattive  che  trasmodino  in   un
regolamento irrazionale di situazioni sostanziali  fondate  su  leggi
precedenti. In  particolare,  dal  tenore  letterale  del  comma  280
dell'art. 1 della legge  n.  296  del  2006  emergerebbe  un  diritto
soggettivo perfetto, il cui fatto costitutivo e' indicato dalla legge
nel sostenimento di costi per attivita' di ricerca industriale  e  di
sviluppo precompetitivo  nei  periodi  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009. 
    Con la seconda censura si rileva che il  combinato  disposto  del
comma 2, lettera a), e del comma 3, primo periodo e prima parte della
lettera a), dell'impugnato art. 29  congegnerebbe  un  meccanismo  di
selezione dei soggetti autorizzati alla fruizione del credito  i  cui
esiti  risulterebbero  sostanzialmente  casuali.  Tale  procedura  si
compendia nell'inoltro per via telematica all'Agenzia  delle  entrate
di un formulario valevole come prenotazione  e  nell'acquisizione  ed
evasione, da parte della predetta Agenzia, dei formulari alla  stessa
pervenuti  secondo  l'ordine  cronologico  di  arrivo.   Il   giudice
rimettente osserva che - se in  linea  generale  non  puo'  ritenersi
irrazionale  il  ricorso  al  criterio  selettivo,  di   antichissima
tradizione, prior in tempore potior in jure - nel caso, quale  quello
in esame, in cui la selezione si svolge tra una platea vastissima  di
concorrenti e si fonda sul momento di arrivo al destinatario di  atti
trasmessi per via telematica, tale criterio condurrebbe  a  risultati
completamente scollegati non solo dal merito delle ragioni di credito
ma anche dalla solerzia nell'esercizio delle stesse. La risultante di
fattori quali la sproporzione  tra  risorse  disponibili  e  domande,
l'ampiezza del numero dei concorrenti, la velocita' dei meccanismi di
trasmissione  informatica  determinerebbe,   cioe',   una   selezione
sostanzialmente casuale, che si esaurisce in un  tempo  brevissimo  e
produce  risultati  dipendenti  prevalentemente   dalla   potenza   e
sofisticatezza delle apparecchiature informatiche di cui dispongono i
singoli contribuenti  o  i  professionisti  che  li  assistono.  Cio'
genererebbe, quindi, una disparita' di trattamento  (in  ordine  alla
fruizione del credito di imposta,  ad  alcuni  concessa  e  ad  altri
negata)  di  situazioni  eguali  (di  contribuenti  tutti  egualmente
titolari di crediti di imposta derivanti da  attivita'  gia'  avviate
alla data del 29 novembre 2008) in base ad un criterio  di  priorita'
cronologica che, per le sue concrete  modalita'  di  attuazione,  non
apparirebbe ragionevole. 
    2.3.- Si e' costituita la Sama srl,  ricorrente  nel  giudizio  a
quo,  chiedendo  che  la  questione  venga   accolta.   La   societa'
interveniente   richiama   i   principi   enunciati    dalla    Corte
costituzionale  in  ordine  alle  situazioni  di  affidamento   nella
sicurezza giuridica e  prospetta,  quindi,  la  lesione  dell'art.  3
Cost.,  sostanzialmente   ripercorrendo   le   argomentazioni   della
ordinanza di rimessione sotto entrambi i profili ivi prospettati. 
    2.4.- Si e' costituita la Scattolini spa,  soggetto  estraneo  al
processo principale, che, ai  fini  della  propria  legittimazione  a
partecipare al giudizio incidentale, espone  di  avere  un  interesse
qualificato in ragione della sua posizione di titolarita' del diritto
alla fruizione del credito d'imposta de quo. Dopo  aver  sottolineato
come la norma impugnata si riverbererebbe, in concreto, sulla propria
posizione  (articolatamente  ricostruita  nella   propria   memoria),
sostiene la illegittimita' costituzionale della stessa per violazione
dell'art. 3 Cost. sulla base delle medesime censure  sollevate  dalla
Corte di cassazione. 
    2.5.- E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  la   questione   sia   dichiarata   inammissibile   o
manifestamente infondata. 
    Con  riferimento  alla  prima  censura  di  presunta   violazione
dell'art. 3 Cost., viene sostenuta  la  legittimita'  costituzionale,
nel suo complesso, della disciplina del credito di imposta in  esame.
Il legislatore, da un lato, con il censurato art. 29 del d.l. n.  185
del 2008 ha posto un limite quantitativo ad un beneficio che  sarebbe
stato inizialmente concesso  senza  alcun  tetto  e  senza  copertura
finanziaria; dall'altro, in relazione alle agevolazioni in corso, con
l'art.  2,  comma  236,  della  legge  23  dicembre  2009,   n.   191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010) si sarebbe limitato  a  ridurre
in via generale l'importo alla meta' (piu' precisamente al 47,53  per
cento) e a riconoscere integralmente il diritto al  credito  per  una
parte dei beneficiari, individuati  all'esito  di  una  procedura  in
qualche modo concorsuale,  basata  sulla  priorita'  di  invio  delle
domande. Del resto, alla luce della eccezionalita'  della  situazione
economica e degli obblighi incombenti a carico del  Paese  in  ambito
europeo, le disposizioni  impugnate  non  potrebbero  in  alcun  modo
essere ritenute affette da «palese arbitrarieta' o irrazionalita'». 
    La questione relativa alla seconda censura presenterebbe un primo
profilo di inammissibilita', concernente l'omessa  motivazione  sulla
rilevanza della questione. Premesso che, come attestato dalla  difesa
dell'Agenzia delle entrate, la capienza degli stanziamenti  e'  stata
esaurita con  i  formulari  pervenuti  nei  primi  minuti  successivi
all'apertura   della   procedura    di    trasmissione    telematica,
nell'ordinanza di rimessione non si preciserebbe in quale momento  la
societa' ha presentato la sua istanza. Pertanto, poiche'  le  domande
valide si esaurirono nei primi minuti, sarebbe evidente che,  qualora
l'invio dell'istanza fosse avvenuto dopo un  significativo  lasso  di
tempo (ad esempio il giorno dopo o anche  solo  alcune  ore  dopo  il
termine iniziale), non vi sarebbe interesse alla censura dedotta. Del
resto, a detta dello stesso giudice remittente,  «in  linea  generale
non puo' ritenersi irrazionale il ricorso al criterio  selettivo,  di
antichissima tradizione, prior in tempore potior in jure». 
    La questione sarebbe inammissibile anche per un ulteriore motivo.
Posto che, come ritenuto anche dal giudice rimettente, la  previsione
di un criterio cronologico di accoglimento  delle  istanze  non  puo'
ritenersi  di  per  se'  incostituzionale,  oggetto   della   censura
sarebbero le modalita' in cui si  e'  svolta  la  procedura.  Ebbene,
l'art. 29,  comma  2  lettera  a),  del  d.l.  n.  185  del  2008  si
limiterebbe al riguardo a  prevedere  l'inoltro  per  via  telematica
all'Agenzia delle entrate di  un  apposito  formulario,  fissando  un
criterio astratto (la priorita' nell'invio  telematica  dell'apposito
formulario) che la stessa Corte di cassazione afferma essere in linea
di principio costituzionalmente legittimo.  La  censura  toccherebbe,
quindi, la realizzazione esecutiva di tale previsione,  interessando,
cioe', non la norma  primaria,  ma  il  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo  2009  che  disciplinava  nel
dettaglio le modalita', il quale avrebbe  dovuto  essere  oggetto  di
impugnazione davanti al giudice amministrativo. 
    La censura sarebbe comunque infondata, in  quanto,  dato  che  le
risorse finanziarie disponibili erano in ogni  caso  insufficienti  a
soddisfare tutte le richieste, un criterio  di  scelta  si  imponeva.
L'avere previsto l'ordine di invio  telematico  delle  richieste  non
apparirebbe irrazionale, tenuto conto della platea  dei  beneficiari,
delle esigenze di celerita' e  della  difficolta'  di  una  procedura
concorsuale  alternativa  legata  a   criteri   di   piu'   complessa
valutazione. 
    2.6.- In data 2 settembre 2014 il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ha  depositato  memoria,   sostanzialmente   ribadendo   le
argomentazioni gia' svolte. 
    2.7.- In data 9 settembre 2014 la Sama srl ha depositato  memoria
fuori termine. 
    3.- Con ordinanza del 9 dicembre 2013 la  Commissione  tributaria
provinciale  di  Treviso  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
costituzionale - avente  ad  oggetto  il  comma  1  ed  il  combinato
disposto del comma 2, lettera a), e del  comma  3,  primo  periodo  e
prima parte della lettera a), dell'art. 29 del d.l. n. 185 del 2008 -
fondata su censure dal contenuto analogo a quelle  argomentate  dalla
Corte di  cassazione  con  l'ordinanza  di  rimessione,  pur  se  non
collegate in via subordinata. 
    3.1.- Il giudice a quo premette che  la  societa'  ricorrente  La
Gioiosa spa ha impugnato l'atto di recupero del credito di imposta di
euro 40.076,00 utilizzato in compensazione  con  il  modello  F24  in
assenza  di  autorizzazione  dell'Agenzia  delle  entrate,  chiedendo
l'annullamento dello stesso e, in subordine, il riconoscimento  della
compensazione nella misura del 47,53 per cento. 
    La Commissione tributaria chiarisce  che  nella  controversia  in
esame non sarebbe in contestazione l'esistenza del credito di imposta
per l'attivita' di ricerca e sviluppo, ma la  sua  usufruibilita'.  E
cio' in quanto prima del d.l. n. 185 del 2008 l'agevolazione  avrebbe
avuto natura automatica, senza necessita'  di  alcun  adempimento  da
parte  del  soggetto  interessato,  ed  il  credito   sarebbe   stato
attribuito attraverso la  compensazione  tramite  il  modello  Unico,
mentre con la norma  censurata  si  prevedrebbe  l'attivazione  della
procedura  per  via  telematica  cui  deve  seguire  il  nulla   osta
dell'Ufficio per la copertura finanziaria e, in caso di  mancanza  di
disponibilita', la  compensazione  sarebbe  prevista  negli  esercizi
successivi. Tale decreto-legge sarebbe intervenuto  per  disciplinare
non le condizioni di  esistenza  del  credito,  ma  le  modalita'  di
fruizione di esso, con l'introduzione di una procedura di selezione. 
    Sostiene poi le medesime censure  contenute  nella  ordinanza  di
rimessione della Corte di cassazione. 
    3.2.- E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  la   questione   sia   dichiarata   inammissibile   o
manifestamente infondata, svolgendo le stesse  argomentazioni  svolte
in risposta alle considerazioni della Corte di cassazione. 
    4.- All'udienza pubblica tutte le parti costituite  nel  giudizio
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate  nelle
difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- L'art. 29, comma 1 nonche' comma 2, lettera a),  e  comma  3,
primo periodo e prima parte della lettera a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare   in   funzione
anti-crisi  il  quadro   strategico   nazionale),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009,  n.
2, e' oggetto di  impugnazione,  con  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, da parte della Corte di cassazione e della  Commissione
tributaria provinciale di Treviso. 
    2.- Con ordinanza del 12 aprile 2013, la Corte di  cassazione  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  29,
comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, il quale dispone l'assoggettamento
alla disciplina sul monitoraggio  dei  crediti  d'imposta  -  dettata
dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138
(Interventi urgenti in materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche  nelle  aree  svantaggiate),  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2002, n. 178 - di tutti  i
crediti di imposta  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge, senza fare salvi i diritti e  le  aspettative
sorte, ai sensi dell'art. 1, commi da  280  a  283,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),  in
relazione  ad  attivita'  di  ricerca  industriale  e   di   sviluppo
precompetitivo avviate prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in
vigore del d.l. n. 185  del  2008).  La  lesione  dell'art.  3  Cost.
deriverebbe dalla violazione del principio di tutela dell'affidamento
del cittadino nella certezza delle situazioni giuridiche,  in  quanto
vi sarebbe l'abolizione, per esaurimento delle  risorse  finanziarie,
di crediti d'imposta gia' entrati nel patrimonio del contribuente. 
    2.1.- In subordine, viene sollevata la questione di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 29, comma 2,  lettera
a), e comma 3, primo periodo e prima parte della lettera a), del d.l.
n. 185 del 2008, che  disciplina  la  procedura  per  selezionare  le
imprese concretamente autorizzate alla fruizione  del  beneficio  tra
quelle che avevano gia' avviato attivita' di  ricerca  prima  del  29
novembre  2008,  prevedendo  un  meccanismo  basato  sulla  priorita'
cronologica di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti trasmessi per
via telematica.  La  lesione  dell'art.  3  Cost.  deriverebbe  dalla
irragionevole disparita' di trattamento fra  contribuenti  egualmente
titolari di crediti d'imposta derivanti  da  attivita'  gia'  avviate
alla data del 29 novembre 2008. 
    2.2.-  Si  e'  costituita  la  Sama  srl,  parte   nel   giudizio
principale, rinforzando le argomentazioni  svolte  nell'ordinanza  di
rimessione.  Stesse  conclusioni  ha  sostenuto  la  Scattolini  spa,
soggetto estraneo al giudizio principale, costituitasi in giudizio. 
    3.- Censure di tenore analogo a quelle denunciate dalla Corte  di
cassazione, pur se non  collegate  in  via  subordinata,  sono  state
sollevate dalla Commissione tributaria provinciale  di  Treviso,  con
ordinanza del 9 dicembre 2013. 
    4.- In entrambi i giudizi si  e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato,  spiegando  difese  ed  eccezioni  identiche  e
chiedendo  che  le  questioni  vengano  dichiarate  inammissibili   o
infondate. 
    4.1.- Con riferimento alla prima censura di  presunta  violazione
dell'art. 3 Cost., viene sostenuta  la  legittimita'  costituzionale,
nel suo complesso, della disciplina del credito di imposta in  esame.
Il legislatore, da un lato, con il censurato art.  29,  ha  posto  un
limite quantitativo ad un beneficio che  sarebbe  stato  inizialmente
concesso senza alcun tetto e senza copertura finanziaria; dall'altro,
in relazione alle agevolazioni in corso, con  l'art.  2,  comma  236,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2010), sarebbe intervenuto riducendo in via generale  l'importo  alla
meta'  (piu'  precisamente  al  47,53  per  cento)   e   riconoscendo
integralmente il diritto al credito per una  parte  dei  beneficiari,
individuati all'esito di una procedura in qualche  modo  concorsuale,
basata sulla priorita' di invio delle domande. Del resto,  alla  luce
della eccezionalita' della  situazione  economica  e  degli  obblighi
incombenti a carico del Paese  in  ambito  europeo,  le  disposizioni
impugnate non potrebbero in alcun modo  essere  ritenute  affette  da
«palese arbitrarieta' o irrazionalita'». 
    4.2.- La questione relativa alla seconda censura presenterebbe un
primo profilo di inammissibilita', concernente  l'omessa  motivazione
sulla rilevanza della questione. Premesso che, come  attestato  dalla
difesa dell'Agenzia delle entrate, la capienza degli stanziamenti  e'
stata esaurita con i formulari pervenuti nei primi minuti  successivi
all'apertura   della   procedura    di    trasmissione    telematica,
nell'ordinanza di rimessione non si preciserebbe in quale momento  la
societa' ha presentato la sua istanza. Pertanto, poiche'  le  domande
valide si esaurirono nei primi minuti, sarebbe evidente che,  qualora
l'invio dell'istanza fosse avvenuto dopo un  significativo  lasso  di
tempo (ad esempio il giorno dopo o anche  solo  alcune  ore  dopo  il
termine iniziale), non vi sarebbe interesse alla censura dedotta. Del
resto,  viene  sottolineato  che,  a  detta  degli   stessi   giudici
rimettenti, «in linea generale  non  puo'  ritenersi  irrazionale  il
ricorso al criterio selettivo, di antichissima tradizione,  prior  in
tempore potior in jure». 
    La questione sarebbe inammissibile anche per un ulteriore motivo.
Posto che, come ritenuto anche dai giudici a quibus, la previsione di
un criterio  cronologico  di  accoglimento  delle  istanze  non  puo'
ritenersi  di  per  se'  incostituzionale,  oggetto   della   censura
sarebbero le modalita' in cui si e' svolta la procedura.  Ebbene,  al
riguardo, l'art. 29, comma 2 lettera a), del d.l. n. 185 del 2008  si
limiterebbe a prevedere l'inoltro per  via  telematica  alla  Agenzia
delle  entrate  di  un  apposito  formulario,  fissando  un  criterio
astratto   (la   priorita'   nell'invio   telematica    dell'apposito
formulario) che gli stessi giudici  rimettenti  affermano  essere  in
linea  di  principio   costituzionalmente   legittimo.   La   censura
toccherebbe, quindi, la realizzazione esecutiva di  tale  previsione,
interessando, cioe', non la norma primaria, ma il  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  24   marzo   2009   che
disciplinava nel dettaglio le  modalita',  il  quale  avrebbe  dovuto
essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo. 
    Infine, la censura sarebbe comunque infondata,  in  quanto,  dato
che  le  risorse  finanziarie  disponibili   erano   in   ogni   caso
insufficienti a soddisfare tutte le richieste, un criterio di  scelta
si imponeva. L'averlo individuato nell'ordine  cronologico  di  invio
non  apparirebbe  irrazionale,  tenuto   conto   della   platea   dei
beneficiari, delle esigenze di celerita' e della difficolta'  di  una
procedura concorsuale alternativa legata a criteri di piu'  complessa
valutazione. 
    5.- All'udienza pubblica tutte le parti costituite  nel  giudizio
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate  nelle
difese scritte. 
    6.- Con ordinanza letta nella pubblica udienza del  23  settembre
2014  e  allegata  alla  presente  sentenza,  e'   stato   dichiarato
inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dalla Scattolini spa 
    7.- Le ordinanze della Corte di cassazione  e  della  Commissione
tributaria provinciale  di  Treviso  concernono  le  stesse  norme  e
propongono questioni analoghe, percio' i relativi procedimenti  vanno
riuniti, per essere definiti con un'unica decisione. 
    8.- Prima di esaminare  le  questioni  sottoposte  all'attenzione
della Corte occorre soffermarsi su una  sintetica  ricostruzione  del
quadro normativo. 
    L'art. 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006 -  abrogato  per
il disposto dell'art. 23, comma 7, e  del  n.  42  dell'allegato  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 7 agosto 2012 n. 134,  ma  applicabile  ratione  temporis
alla fattispecie in esame - ha attribuito alle imprese,  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in  corso  alla  data
del 31 dicembre 2009, un credito d'imposta pari al 10 per  cento  dei
costi sostenuti per  attivita'  di  ricerca  industriale  e  sviluppo
precompetitivo, percentuale che e'  pari  al  40  per  cento  -  come
modificato dall'art. 1, comma 66, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008)  -  per  i  costi
riferiti a contratti stipulati con universita' ed  enti  pubblici  di
ricerca. I costi cui si rapportava il diritto al credito  di  imposta
non potevano superare, a mente del comma 281  del  medesimo  art.  1,
l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo  d'imposta  (come
da modifica operata dal gia' citato comma 66 dell'art. 1 della  legge
finanziaria 2008). 
    Successivamente, con l'art. 29 del  d.l.  n.  185  del  2008,  il
legislatore, nel primo  comma,  ha  disposto  l'assoggettamento  alla
disciplina sul monitoraggio dei crediti di imposta dettata  dall'art.
5, commi 1 e 2, del d.l. n. 138  del  2002  di  tutti  i  crediti  di
imposta  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo
decreto-legge, ivi compresi, quindi, quelli introdotti dalla legge n.
296 del 2006. Con riferimento a questi  ultimi,  conseguentemente  e'
stato previsto, nel  secondo  comma,  un  tetto  massimo  al  credito
d'imposta fruibile da  parte  delle  imprese,  definendo  i  relativi
stanziamenti nel bilancio dello Stato  (375,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2008, 533,6 milioni di euro per l'anno 2009,  654  milioni  di
euro per l'anno 2010 e 65,4 milioni di euro per l'anno 2011). 
    La predeterminazione del tetto massimo dell'ammontare del credito
d'imposta riconoscibile alle imprese comportava  la  necessita',  con
riferimento alle attivita' di ricerca avviate prima del  29  novembre
2008, dell'individuazione di una procedura di selezione delle imprese
destinate a fruire concretamente  del  credito  di  imposta  sino  al
raggiungimento del suddetto tetto. Tale  procedura  di  selezione  si
rinviene nella seconda parte del secondo  comma  e  nel  terzo  comma
dello stesso art. 29. Con  tali  disposizioni  si  e',  tra  l'altro,
stabilito che, a decorrere  dall'anno  2009,  per  la  fruizione  del
credito d'imposta le imprese dovevano inoltrare  per  via  telematica
all'Agenzia delle  entrate  un  apposito  formulario,  valevole  come
«prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito  d'imposta»,  e
che l'Agenzia  delle  entrate  provvedeva  ad  esaminare  le  domande
secondo l'ordine cronologico di arrivo, comunicando  alle  imprese  -
per  le  attivita'  gia'  avviate  prima  del  29  novembre  2008   -
«esclusivamente  un  nulla-osta  ai   soli   fini   della   copertura
finanziaria». Nel quinto comma del citato  art.  29,  infine,  si  e'
previsto  che  la  procedura  per  la  trasmissione  telematica   del
menzionato formulario fosse attivata entro 30 giorni  dalla  data  di
adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
di approvazione del formulario medesimo.  Con  provvedimento  del  21
aprile 2009, a modifica del precedente provvedimento del 24 marzo, il
direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che i formulari per
i progetti d'investimento in attivita' di  ricerca  e  sviluppo  gia'
avviati alla data del 28 novembre 2008 dovessero essere presentati, a
pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 6  maggio  2009
alle ore 24:00 del 5 giugno 2009. 
    Per i crediti d'imposta maturati negli anni 2007, 2008 e 2009, di
cui non era stata autorizzata  la  fruizione  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate per esaurimento dei fondi disponibili, l'art. 2,  comma
236, della  legge  n.  191  del  2009  ha  autorizzato  un  ulteriore
stanziamento pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2010
e 2011, la cui entita' e' stata successivamente ridotta di 50 milioni
di euro per l'anno 2010 dall'art. 4, comma 1,  del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e  finanziarie  in
materia di contrasto alle frodi fiscali  internazionali  e  nazionali
operate, tra  l'altro,  nella  forma  dei  cosiddetti  «caroselli»  e
«cartiere», di potenziamento e  razionalizzazione  della  riscossione
tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo  per
incentivi  e  sostegno  della  domanda   in   particolari   settori),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  22
maggio 2010, n. 73. 
    Le modalita' di utilizzo di tale stanziamento sono state definite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4  marzo
2011 (Modalita' di utilizzo dell'ulteriore stanziamento disposto  dal
comma 236 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per
le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185), che ha autorizzato la fruizione  dei  crediti
d'imposta relativi ad attivita'  di  ricerca  avviate  prima  del  29
novembre   2008,   quali   risultanti   dai   formulari    presentati
telematicamente che fossero  stati  denegati  per  esaurimento  delle
risorse  disponibili,  nella  misura  massima  del  20,37  per  cento
dell'importo complessivamente richiesto per  tutti  e  tre  gli  anni
2007, 2008 e  2009  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
medesimo decreto  e  dell'ulteriore  27,16  per  cento  del  predetto
importo a decorrere dall'anno 2011. 
    9.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale,  sollevate  da
entrambe le ordinanze di rimessione, sono inammissibili. 
    9.1.- E' impugnato l'art. 29 del d.l. n. 185 del 2008,  ossia  la
norma che ha esteso ai crediti di imposta di cui alla  legge  n.  296
del 2006 la disciplina  generale  sul  monitoraggio  dei  crediti  di
impresa e ha introdotto un meccanismo  di  selezione  tra  i  diversi
soggetti aspiranti al beneficio fiscale. 
    Le ordinanze,  pur  citandoli,  non  prendono  in  considerazione
l'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 e l'art. 4, comma 1,
del d.l. n. 40 del 2010. 
    Il comma 236 ha previsto, per le finalita' di  cui  all'art.  29,
comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, l'autorizzazione  di  un'ulteriore
spesa di 200 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2010  e  2011
(successivamente ridotti dall'art. 4, comma 1, del  d.l.  n.  40  del
2010, per l'anno  2010,  a  150  milioni  di  euro)  e  ha  demandato
l'individuazione delle modalita' di utilizzo dello stanziamento ad un
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
    Il decreto ministeriale e' stato  adottato  il  4  marzo  2011  -
tenendo anche  conto  della  riduzione  degli  stanziamenti  definita
dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 40 del 2010 - e ha disposto  che  i
soggetti che non avevano ottenuto il nulla-osta  alla  fruizione  del
beneficio per esaurimento delle  risorse  disponibili  utilizzino  il
credito  d'imposta  nella  misura  massima  del   47,53   per   cento
dell'importo complessivamente richiesto, distribuito in due  tranches
successive. 
    9.2.- La nuova disciplina introduce  novita'  non  marginali  nel
complesso  normativo  in  esame  e  quindi  la  prospettazione  della
questione di legittimita' costituzionale non poteva prescindere dalla
verifica del suo impatto sulle situazioni soggettive e sui valori che
venivano in gioco. 
    Cio'  tanto  piu'  ove  si  consideri  che  tale  disciplina   e'
sensibilmente piu' favorevole  al  contribuente-creditore,  cosicche'
occorreva spiegare perche' la si sia ritenuta irrilevante,  e  quindi
tale da non far venire meno il vulnus  costituzionale  denunciato,  e
cio' nonostante non meritevole di impugnazione. 
    Anche nella prospettiva dei  rimettenti,  che  in  effetti  hanno
delineato in maniera completa  il  quadro  normativo,  sarebbe  stato
dunque necessario vagliare, e non solo citare, le norme sopravvenute. 
    10.- Da tanto deriva  la  inammissibilita'  della  questione  nei
termini proposti dai giudici a quibus.