ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16 e 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 7 marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 106 e 107 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; che il medesimo giudice ha inoltre sollevato - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, recanti la disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei Tribunali amministrativi regionali; che, in primo luogo, il giudice rimettente denuncia l'illegittimita' dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010, il quale prevede la devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti, emessi dall'autorita' di polizia, relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; che in particolare - con due ordinanze di analogo tenore - il rimettente, richiamando le motivazioni contenute in precedenti ordinanze di rimessione del medesimo giudice, ha ritenuto che l'art. 135, comma 1, lettera q-quater), violi in primo luogo l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, poiche' - in mancanza di una valida e sufficiente ragione giustificatrice - introdurrebbe una deroga ai criteri ordinari di individuazione della competenza, legati agli indici di collegamento territoriale; che il giudice a quo ritiene inoltre che la disposizione in esame violi gli artt. 25 e 125 Cost., in quanto - vanificando l'articolazione su base regionale del sistema di giustizia amministrativa - determinerebbe l'alterazione dell'equilibrio del controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi; sarebbero inoltre violati gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto la devoluzione della competenza al TAR Lazio renderebbe piu' difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa e confliggerebbe con il canone della ragionevole durata del processo; che, infine, la norma censurata costituirebbe violazione dell'art. 77 Cost., in quanto non sarebbe ravvisabile, nella materia dei giuochi pubblici, un caso straordinario di necessita' e d'urgenza che giustifichi il ricorso allo strumento del decreto-legge; che il medesimo giudice a quo ha, altresi', sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., un'ulteriore questione di legittimita' costituzionale relativa alla complessiva disciplina della competenza prevista dagli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto eccedente l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; che il medesimo giudice ha inoltre sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost; che successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 174 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010; che, dunque, la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto la citata disposizione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto poiche', a seguito della sentenza citata, l'art. 135, comma 1, lettera q-quater), censurato dal giudice a quo e' gia' stato rimosso dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012); che, d'altra parte, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, e' identica - anche nella sua formulazione letterale - a quella sollevata dal medesimo giudice nelle tre ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 208, 209 e 210 del registro ordinanze 2013, decise da questa Corte con la stessa sentenza n. 174 del 2014, che ne ha dichiarato l'inammissibilita' per difetto di rilevanza; che l'identita' delle questioni e delle relative argomentazioni, gia' valutate da questa Corte nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilita'. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.