ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  19
dicembre 2008, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo   comma,   della   Costituzione,   delle   opinioni    espresse
dall'onorevole Enrico La Loggia nei  confronti  dei  dottori  Claudio
Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri, promosso dalla Corte
d'appello di Milano, seconda sezione civile, con  ricorso  notificato
il 19 novembre 2013, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2013 ed
iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato  2013,
fase di merito. 
    Uditi nell'udienza pubblica del 4  novembre  2014  il  Presidente
Paolo Maria  Napolitano  e  il  giudice  relatore  Paolo  Grossi  che
constatano la assenza della parte ricorrente. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso del  12  febbraio  -  19  marzo  2013,  la  Corte
d'appello di Milano, seconda sezione civile, ha  sollevato  conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in ordine alla deliberazione del 19 dicembre  2008  con  la
quale  -  in  accoglimento  della  proposta  della  Giunta   per   le
autorizzazioni (doc. IV-ter,  n.  3-A)  -  si  e'  stabilito  che  le
dichiarazioni del deputato Enrico  La  Loggia  -  in  relazione  alle
quali, nel giudizio civile pendente davanti a detto giudice, e' stata
avanzata azione risarcitoria - concernono  opinioni  espresse  da  un
membro del Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  sono,
pertanto, insindacabili ai sensi dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione. 
    Nel ricorso si riferisce che il Tribunale di Milano  -  investito
della domanda proposta  dagli  attori  (tutti  magistrati  componenti
l'Ufficio  centrale  circoscrizionale  estero)  nei   confronti   del
deputato Enrico La Loggia, di Paolo Mieli e di R.C.S. Quotidiani spa,
per il tenore, ritenuto diffamatorio, delle  dichiarazioni  contenute
nell'articolo intitolato "La Loggia" «Brogli inenarrabili. Abbiamo le
prove. Vittoria alle elezioni», pubblicato  sul  quotidiano  Corriere
della Sera del 18 giugno 2006 [«Abbiamo le  prove  di  averle  vinte.
Controllando verbali e schede,  soprattutto  all'estero,  abbiamo  la
certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno  firmato
il verbale si sono resi colpevoli  del  reato  gravissimo,  cioe'  di
falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso.»]
-  aveva  rigettato  la  domanda  a   seguito   della   deliberazione
d'insindacabilita'  adottata  dalla  Camera   dei   deputati,   senza
sollevare conflitto di attribuzione. 
    Avverso la sentenza di primo grado gli  attori  avevano  proposto
appello per ottenerne la riforma, sollecitando  tuttavia  un  ricorso
per  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della  Camera   dei
deputati. 
    Contestando la fondatezza dell'impugnazione,  l'appellato  aveva,
invece,  ribadito  la  connessione  tra   le   questioni   affrontate
nell'articolo giornalistico e «gli specifici contenuti delle funzioni
della Camera  in  termini  di  controllo  dei  risultati  elettorali,
particolarmente complessi per la Circoscrizione Estero». 
    Dopo  aver  affermato   l'ammissibilita'   del   gravame   e   il
convincimento che «il potere  valutativo  sia  stato  dalla  Camera»,
nella   specie,   non    «legittimamente    esercitato    a    motivo
dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso
funzionale  fra  le  opinioni  espresse  e  l'esercizio  di  funzioni
parlamentari» (secondo anche gli  indirizzi  della  piu'  recente,  e
richiamata, giurisprudenza costituzionale), la  Corte  ricorrente  ha
lamentato la lesione  di  attribuzioni  costituzionalmente  garantite
(artt. 24, 101 e 102 Cost.), sul presupposto che spetti all'autorita'
giudiziaria ordinaria la cognizione sull'«effettiva idoneita'»  delle
dichiarazioni in discussione «a integrare o meno  l'illecito  dedotto
in causa». 
    A parere del ricorrente, infatti, non sarebbe «dato ravvisare  il
suddetto nesso funzionale alla stregua degli elementi  addotti  dalla
difesa dell'appellato e della  documentazione  da  questo  prodotta»,
posto che: 1) l'appellato  «richiama  nei  propri  atti  difensivi  i
lavori della Giunta delle elezioni della quale egli non faceva  parte
e produce il resoconto stenografico della seduta del 28  giugno  2006
dello stesso organo»; 2)  «l'appellato  non  menziona  ne'  documenta
alcuna sua propria attivita' parlamentare e nessuna opinione  da  lui
direttamente espressa nell'ambito dei lavori parlamentari concernenti
il dibattito relativo alla regolarita' delle operazioni di voto degli
italiani all'estero»; 3) «nessuna indicazione in proposito neppure e'
contenuta nella  relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
procedere ne' nella deliberazione della Camera dei deputati». 
    Su  questa  base,  le  dichiarazioni  in  discorso,  per   quanto
«certamente attinenti ad un generale contesto  politico»,  dovrebbero
ritenersi «prive di alcun nesso funzionale con  atti  rientranti  nel
mandato parlamentare» e dunque «rese al di  fuori  dell'esercizio  di
attivita' funzionale riconducibile  alla  qualita'  di  membro  della
Camera dei deputati». 
    Da cio' la decisione di sollevare conflitto di attribuzione,  con
la richiesta che si  «dichiari  che  non  spettava  alla  Camera  dei
deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni
rilasciate dall'on. Enrico La  Loggia  nell'intervista  giornalistica
pubblicata sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 18  giugno
2006, in  quanto  esercitato  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste
dall'art. 68, primo comma, Cost.» e che, per l'effetto,  si  «annulli
la relativa deliberazione della Camera dei deputati adottata in  data
19 dicembre 2008». 
    2.- Il ricorso, dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 262 del
2013, risulta, insieme a quest'ultima, ritualmente notificato. 
    3.- La Camera dei deputati non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Corte  d'appello  di   Milano   solleva   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della  Camera  dei
deputati, in riferimento alla deliberazione assunta dall'Assemblea il
19 dicembre 2008, con la quale e' stata affermata l'insindacabilita',
a  norma  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,   delle
dichiarazioni rese dal deputato Enrico La  Loggia  e  pubblicate  sul
quotidiano Corriere della Sera il 18 giugno  2006,  a  seguito  delle
quali e' stato promosso giudizio civile nei  confronti  dello  stesso
deputato,  attualmente   pendente   davanti   alla   medesima   Corte
territoriale che ha proposto il conflitto. 
    Sottolinea  l'atto  di  ricorso  che  l'oggetto   della   domanda
risarcitoria, promossa dagli  attori  nella  qualita'  di  magistrati
componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale  estero,  e'  connesso
alla portata  asseritamente  diffamatoria  di  quelle  dichiarazioni,
contenute  in   un   articolo   intitolato   "La   Loggia":   «Brogli
inenarrabili. Abbiamo le prove. Vittoria alle  elezioni»,  nel  corpo
del  quale  si  affermava:  «Abbiamo  le  prove  di   averle   vinte.
Controllando  verbali  e  schede,  soprattutto  all'estero,   abbiamo
certezza di brogli inenarrabili. Alcuni magistrati che hanno  firmato
il verbale si sono resi colpevoli  del  reato  gravissimo,  cioe'  di
falsare il risultato elettorale. Hanno quindi certificato il falso». 
    Assume, al riguardo, la Corte ricorrente che,  sulla  base  della
giurisprudenza  costituzionale  formatasi  in   materia,   non   puo'
ravvisarsi, nel caso  di  specie,  la  sussistenza  di  alcun  "nesso
funzionale" tra le opinioni espresse dal parlamentare e gli  atti  di
esercizio della relativa funzione: alla luce, infatti, degli elementi
addotti dalla  difesa,  l'appellato  avrebbe  omesso  di  indicare  e
documentare  una  propria  attivita'  parlamentare  ovvero   opinioni
espresse nell'ambito del dibattito relativo  alla  regolarita'  delle
operazioni di voto degli italiani all'estero. 
    Ne' elementi  in  tal  senso  sarebbero  desumibili  tanto  dalla
relazione della Giunta per le autorizzazioni quanto dalla conseguente
deliberazione della Camera dei deputati, con  la  quale  la  proposta
della Giunta e' stata approvata. 
    2.- Il ricorso e' stato dichiarato ammissibile con  ordinanza  n.
262 del 2013, ritualmente notificata, a  cura  del  ricorrente,  alla
Camera dei deputati e successivamente depositata,  entro  il  termine
assegnato, presso la cancelleria di questa Corte, con la prova  della
avvenuta notificazione. 
    Malgrado la ritualita' degli adempimenti, non  si  e'  instaurato
contraddittorio  alcuno,  non  essendosi  la  Camera  costituita  nel
giudizio davanti a questa Corte. 
    3.- Il ricorso e' fondato.  Secondo  la  costante  giurisprudenza
costituzionale, infatti, il "nesso funzionale"  che  deve  sussistere
tra le dichiarazioni divulgative rese extra moenia da un  membro  del
Parlamento e l'attivita' parlamentare propriamente intesa, «non  puo'
essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto
politico  fra  l'una  e  l'altra,  ma  come  identificabilita'  della
dichiarazione  quale  espressione   della   attivita'   parlamentare,
postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualita' tra  i
due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo "funzionale" che  le
deve, appunto, correlare» (sentenza n. 313 del 2013, con rinvio,  tra
le tante, alla sentenza n. 82 del 2011). 
    D'altra parte, poiche' la  garanzia  dell'insindacabilita'  opera
specificamente in relazione "all'esercizio" delle funzioni  medesime,
qualsiasi diversa lettura dilaterebbe il perimetro costituzionalmente
tracciato, generando un'immunita' non piu' soltanto funzionale ma, di
fatto, sostanzialmente "personale", a  vantaggio  di  chi  sia  stato
eletto membro del Parlamento. Nella stessa ottica si pone, del resto,
l'orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo  in
base al quale, in riferimento al diritto di accesso a un tribunale da
parte di privati cittadini, deve considerarsi estraneo alla  garanzia
dell'insindacabilita'  un  comportamento   che   non   sia   connesso
«all'esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu»  (sentenza  n.
313 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 221 del 2014). 
    La preclusione che, in ipotesi, puo'  generarsi  per  l'esercizio
della funzione giurisdizionale e, con essa, per la  salvaguardia  del
fondamentale diritto di agire in giudizio per la  tutela  dei  propri
diritti e interessi scaturisce, in via diretta  ed  immediata,  dalla
deliberazione della Camera  competente  che  affermi  la  sussistenza
della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma,  Cost.  Ne  deriva
che  gli  elementi  di  fatto  a  sostegno  del   richiamato   "nesso
funzionale" tra le opinioni del parlamentare  e  gli  eventuali  atti
divulgativi extra moenia non possono che derivare dalle "allegazioni"
che  la  Camera  stessa  ha  l'onere  di  indicare  o  di   produrre:
diversamente,  le  valutazioni  circa  l'applicabilita'  in  concreto
dell'art. 68, primo comma, Cost. - in riferimento a  una  prerogativa
riconosciuta proprio a presidio del pieno e  libero  esercizio  delle
attribuzioni parlamentari - finirebbero per restare  affidate  ad  un
mero enunciato assertivo o attestativo, insuscettibile, tra  l'altro,
di qualsiasi controllo "esterno", sotto il profilo della  competenza,
ad opera del Giudice dei conflitti. 
    4.- Ebbene, nella specie, la relazione  che  ha  accompagnato  la
proposta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati
si limita a ritenere  che  «le  dichiarazioni  di  Enrico  La  Loggia
possano rientrare nella prerogativa dell'insindacabilita'  in  quanto
pertinenti a un'ampia  polemica  politica  che  ha  avuto  strascichi
giornalistici assai prolungati,  relativa  all'esito  delle  elezioni
politiche del 2006», considerando cio' sufficiente «per inquadrare la
fattispecie   nell'ordinaria    dialettica    politica    e    quindi
nell'insindacabilita' parlamentare», senza operare alcun richiamo  ad
atti in qualche modo riconducibili  alle  funzioni  del  parlamentare
interessato o alla sua stessa persona; cosi' come nessun richiamo  ad
atti tipici parlamentari dello stesso e' contenuto  negli  interventi
susseguitisi in sede di discussione in Assemblea, nella seduta del 19
dicembre 2008, all'esito della quale  la  proposta  della  Giunta  e'
stata approvata. 
    Del resto, la mancata costituzione in giudizio della  Camera  dei
deputati ha obiettivamente impedito di acquisire  al  contraddittorio
processuale, in replica alla contestazione del ricorrente, le ragioni
a sostegno della deliberazione di insindacabilita' ritenute rilevanti
sul piano delle competenze costituzionali. 
    La deliberazione impugnata deve, dunque,  per  l'effetto,  essere
annullata, a seguito della correlativa dichiarazione di non spettanza
del potere, per come esercitato.