ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 35, commi  4
e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 24 marzo 2012, n. 27,  promossi  dalla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,
dalla Regione  siciliana  e  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
notificati il 23-25, il 25  ed  il  23  maggio  2012,  depositati  in
cancelleria il 28, il  29  ed  il  31  maggio  2012,  rispettivamente
iscritti ai nn. 81, 84, 85 e 86 del registro ricorsi 2012. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 25 marzo 2015 il Giudice relatore
Mario Rosario Morelli; 
    uditi gli  avvocati  Francesco  Saverio  Marini  per  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Marina Valli  per  la  Regione
siciliana,  Luigi  Manzi  per  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e
l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con i quattro ricorsi in epigrafe - resistiti dal  costituito
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   che,   per   il   tramite
dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ne  ha  eccepito   la   non
fondatezza - le Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Sicilia  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sia  pur  con   distinto
riferimento a plurimi parametri dei rispettivi statuti di  autonomia,
hanno tutte impugnato (per i motivi di cui si dira'  nel  Considerato
in diritto), l'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1 (Disposizioni urgenti per  la  concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27,  nella  parte
in cui detta norma prevede che «In relazione  alle  maggiori  entrate
rivenienti nei territori delle autonomie  speciali  dagli  incrementi
delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica [...]  il  concorso
alla finanza pubblica  delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento  e  Bolzano  previsto  dall'articolo  28,
comma 3, primo periodo del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' incrementato di 235 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2012 [...] ». 
    La sola Regione siciliana ha  esteso  l'impugnazione  anche  alla
disposizione (accessoria) di cui al successivo comma 5  del  medesimo
art. 35, con la quale si stabilisce che  «Con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti  variazioni
di bilancio». 
    La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha   anche
depositato memoria. 
    2.-  I  quattro  giudizi,  per  la  sostanziale  identita'  della
questione  sollevata,  possono  riunirsi  per  essere  congiuntamente
decisi. 
    3.- Le due Province autonome hanno successivamente rinunciato  ai
rispettivi ricorsi, e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ha
accettato entrambe le rinunzie. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 24 marzo 2012, n. 27 tra l'altro, prevede,  sub  comma  4
del suo art. 35, che «In relazione alle maggiori  entrate  rivenienti
nei  territori  delle  autonomie  speciali  dagli  incrementi   delle
aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre  2011,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del  31  dicembre  2011,  concernenti
l'aumento  dell'accisa  sull'energia  elettrica   a   seguito   della
cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e  provinciale
all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza  pubblica
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di  Trento
e Bolzano previsto dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235  milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2012»,   con   conseguente
accantonamento,  dell'importo  complessivo   del   contributo   delle
autonomie  alla  finanza  pubblica,   a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali. 
    Dispone, inoltre, la norma  stessa,  che  «La  quota  di  maggior
gettito pari a 6,4 milioni  annui  a  decorrere  dal  2012  derivante
all'Erario dai decreti di cui al presente comma [4]  resta  acquisita
al bilancio dello Stato». A tali effetti precisandosi,  sub  comma  5
del medesimo art. 35, che «Con decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio». 
    2.- La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 35  del  suddetto
d.l. n. 1 del 2012 e' stata  impugnata  dalle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, dalla Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e
dalla  Regione  siciliana.  Solo  quest'ultima  Regione   ha   esteso
l'impugnativa anche al comma 5 del medesimo art. 35. 
    3.- La Provincia autonoma di Bolzano (con atto depositato  il  21
gennaio 2015), e la Provincia autonoma di Trento (con atto depositato
il 27 gennaio successivo) hanno poi rinunciato ai rispettivi ricorsi,
a seguito  e  in  conseguenza  dell'Accordo  in  materia  di  finanza
pubblica concluso il 15 ottobre  2014  tra  il  Governo,  la  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed esse Province, e  della  sua
intervenuta attuazione con legge 23 dicembre  2014  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)». 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato entrambe le
rinunzie. 
    I  giudizi  instaurati  dalle  due  Province   autonome   devono,
pertanto, dichiararsi estinti, per rinunzia, ai  sensi  dell'art.  23
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale. 
    4.- Restano quindi da esaminare le  sole  impugnative  delle  due
Regioni a statuto speciale. 
    4.1.- La Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha,  in
particolare, denunciato il contrasto della disposizione censurata con
gli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3,  primo  comma,  lettera
f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e la  relativa  normativa  di
attuazione (art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690), nonche' con
gli artt. 117, terzo comma,  della  Costituzione  e  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione),  oltre  che  con   i   principi
costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza. 
    4.1.1.- La questione cosi' sollevata e' fondata in  relazione  al
profilo,  assorbente,  del  vulnus,   effettivamente   arrecato   dal
censurato art. 35, comma 4, del d.l. n.  1  del  2012,  agli  evocati
parametri statutari, per contrasto, in particolare, con gli artt.  4,
comma 1, lettera a)  e  8  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta). 
    Non   rileva,   infatti,   in    contrario,    quanto    eccepito
dall'Avvocatura dello  Stato,  in  ordine  alla  natura  di  "tributo
statale" dell'accisa sull'energia elettrica, e sulla incidenza  della
norma impugnata sull'aliquota dell'accisa e non sull'accisa stessa. 
    E cio' in quanto, ai sensi del citato art. 4,  comma  1,  lettera
a), della legge n. 690 del  1981,  e'  devoluta  alla  Regione  Valle
d'Aosta  «l'intero  gettito  dell'accisa   sull'energia   elettrica»,
percetta nel territorio regionale. 
    Il che, appunto, comporta che solo alle condizioni  previste  dal
successivo art. 8 della medesima normativa di  attuazione  statutaria
possa essere riversata, in tutto o in parte, allo Stato  la  maggiore
entrata determinata dall'eventuale aumento dell'accisa. Vale  a  dire
che, a tal fine, occorre - come da questa Corte gia' precisato con la
sentenza n. 241 del 2012 - non solo la  destinazione  del  gettito  a
«copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a  carico
del  bilancio  statale»,  ma  anche  una   specifica   determinazione
ministeriale  sulla  misura  del  "riversamento",  che  deve   essere
adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale. 
    La  norma  denunciata  prevede,   in   termini   espliciti,   una
correlazione diretta tra l'incremento del gettito  dell'accisa  e  la
maggiorazione  del  contributo  richiesto  alle  Regioni  a   statuto
speciale. Pertanto, nella  sostanza,  essa  equivale  a  una  riserva
all'Erario dell'anzidetto incremento di gettito, la quale  pero'  non
soddisfa le condizioni di cui al citato art. 8 della legge n. 690 del
1981, per di piu' senza la  necessaria  preventiva  enunciazione  dei
criteri sulla base dei quali detto incremento e'  stato  quantificato
(sentenza n. 19 del 2015). 
    Ne consegue la declaratoria di illegittimita' costituzionale  del
suddetto comma 4 - e, per  connessione,  dell'accessorio  comma  5  -
dell'art. 35 del d.l. n. 1 del 2012, per il profilo,  appunto,  della
denunciata lesione dell'autonomia  finanziaria  della  Regione  Valle
d'Aosta. 
    4.2.- Nell'impugnare il medesimo comma 4, ed il connesso comma 5,
dell'art.  35  del  d.l.  n.  1  del  2012,  Regione  Siciliana,   ha
denunciato, a sua volta, la lesione degli artt. 36 e 43  del  proprio
Statuto (Legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2)  e  delle
correlative  norme  di  attuazione  in   materia   finanziaria,   con
particolare riguardo all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074. 
    4.2.1.- La questione cosi' prospettata e' pure essa fondata. 
    In questo caso viene specificamente in rilievo la disposizione di
cui all'art. 2 del d.P.R. 20 luglio 1965 n. 1074 (Norme di attuazione
dello Statuto della Regione  siciliana  in  materia  finanziaria),  a
tenore del quale «Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto
della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana [...]  tutte
le  entrate  tributarie  erariali  riscosse   nell'ambito   del   suo
territorio, dirette o indirette, comunque  denominate,  ad  eccezione
delle nuove entrate tributarie  il  cui  gettito  sia  destinato  con
apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti   a   soddisfare
particolari  finalita'  contingenti  o   continuative   dello   Stato
specificate nelle leggi medesime». 
    Le prescrizioni che condizionano, anche con riguardo alla Regione
siciliana, la deroga all'effetto (ad essa) devolutivo  delle  entrate
tributarie riscosse nel suo territorio, risultano, infatti, del  pari
inosservate dalla impugnata normativa statale. 
    La  quale  -  anche  con  riguardo  all'aumento  del   contributo
finanziario unilateralmente imposto alla Regione siciliana -  incorre
nell'ulteriore profilo di illegittimita'  costituzionale  determinato
dalla pretermissione dei criteri individuativi della misura  di  tale
incremento. 
    L'art. 35, commi 4 e 5, del d.l. n.  1  del  2012  va,  pertanto,
dichiarato costituzionalmente illegittimo, anche per il profilo della
violazione dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana.