ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  15,  comma
terzo, del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
controllata  e  della  liquidazione  coatta   amministrativa),   come
sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, promosso dalla Corte d'appello di Catanzaro nel  procedimento
vertente tra  Rotundo  Antonio  nella  qualita'  di  socio  e  legale
rappresentante  della  Cooperativa  agricola  APOA  Demetra  societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e la curatela  del  Fallimento
"Cooperativa agricola APOA Demetra soc. coop. a r.l." ed  altra,  con
ordinanza del 28  aprile  2015,  iscritta  al  n.  192  del  registro
ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18  maggio  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Chiamata  a  decidere  sul  reclamo  avverso   la   sentenza
dichiarativa del fallimento di  una  societa'  cooperativa  la  quale
lamentava   di   non   aver   potuto   partecipare    all'istruttoria
prefallimentare per non aver avuto notizia della data dell'udienza di
convocazione di essa debitrice, l'adita Corte d'appello di  Catanzaro
- rilevato che il ricorso del creditore ed il pedissequo decreto  del
giudice delegato di fissazione  dell'udienza  di  comparizione,  dopo
l'esito di precedenti loro  notifiche  presso  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) e presso la  sede  di  detta  societa',
erano stati infine notificati con deposito nella casa comunale  della
sede risultante dal registro delle  imprese,  cosi'  come  prescritto
dall'art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1,  lettera  a),
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori  misure  urgenti
per la crescita del  Paese),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 dicembre  2012,  n.  221  -  ha  ritenuto,  di  conseguenza,
rilevante, al fine del decidere sul proposto reclamo, ed  ha  percio'
sollevato, con l'ordinanza in  epigrafe,  questione  di  legittimita'
costituzionale del predetto art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del
1942, nel testo come sopra modificato ed attualmente vigente. 
    Secondo il Collegio rimettente - che dichiaratamente  rivolge  le
proprie  censure  alla  sola  ipotesi  della  notifica   ad   imprese
esercitate in forma collettiva - la  possibilita',  consentita  dalla
norma denunciata, che una  siffatta  notifica,  in  caso  di  mancato
reperimento del destinatario, si  perfezioni  con  il  solo  deposito
nella casa comunale, senza le ulteriori  cautele  previste  dall'art.
145 del codice  di  procedura  civile  per  le  notifiche  a  persona
giuridica (e cioe' «senza alcuna necessita' di dare conto  e  notizia
di tale incombente» e senza la  previsione  alternativa  di  notifica
alla  persona  fisica  del  legale  rappresentante  della   societa')
comporterebbe  «una  disparita'  di  trattamento  tra  le   notifiche
"ordinarie" e quelle del processo fallimentare [...] ne'  ragionevole
ne'  motivata»,  in  violazione  del  precetto  dell'art.   3   della
Costituzione. 
    Sarebbe, inoltre, violato l'art. 24 Cost.,  per  il  profilo  del
diritto di difesa della persona giuridica debitrice, poiche' il  mero
deposito nella casa comunale  «non  costituisce  un  mezzo  idoneo  a
rendere conoscibile l'atto al suo  destinatario,  mancando  qualsiasi
altra cautela diretta a rendere edotto il notificato». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
manifestamente infondata. 
    Cio'  in  ragione  della  non  assimilabilita'  delle   notifiche
ordinarie e di quelle del processo fallimentare, e in  considerazione
della ratio della norma censurata, la quale, «in definitiva,  poggia,
senza ledere gli artt. 3 e 24 Cost., sull'insopprimibile esigenza  di
bilanciamento   nella   fase   istruttoria   tra   il   diritto    al
contraddittorio dell'imprenditore e le esigenze di celerita' a tutela
dei creditori, ai quali deve essere evitato un danno derivabile dalla
mancata sollecita instaurazione della procedura». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Nel corso del giudizio di cui si e' in  narrativa  detto,  la
Corte d'appello di Catanzaro - premessane la rilevanza, e  motivatane
la non manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - ha sollevato  questione  incidentale  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del  concordato  preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1,  lettera  a),
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori  misure  urgenti
per la crescita del  Paese),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
    2.- La disposizione denunciata stabilisce che alla  notifica  del
ricorso  per  la  dichiarazione  di  fallimento  e  del  decreto   di
fissazione dell'udienza debba procedere la  cancelleria  e  che  essa
debba  essere   effettuata   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata (PEC) del  destinatario  risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica  certificata.  Solo  nel  caso  in   cui   cio'   risulti
impossibile, o se la  notifica  abbia  avuto  esito  negativo,  della
stessa viene onerato il creditore istante  che  dovra'  procedervi  a
mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovra' accedere
di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito
nella casa comunale, ove il destinatario non sia li' reperito. 
    3.- Secondo la Corte  rimettente,  che  espressamente  limita  la
questione alla ipotesi della notifica ad imprenditore collettivo,  la
riferita disposizione violerebbe l'art. 3 Cost., per l'«irragionevole
ed immotivata disparita' di trattamento», cui darebbe luogo, rispetto
alle modalita'  richieste  per  la  notifica  "ordinaria"  a  persona
giuridica,  con  riguardo  alla  specifica  evenienza   del   mancato
reperimento del destinatario presso la sede  legale.  Atteso  che  il
procedimento notificatorio si perfeziona, nel contesto  del  processo
fallimentare, con (e nel momento stesso de)  il  «deposito  dell'atto
nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registro
delle  imprese»,  senza  le  ulteriori  cautele   previste,   invece,
dall'art. 145 del codice di procedura  civile,  per  le  notifiche  a
persona giuridica (e cioe' «senza alcuna necessita' di dare  conto  e
notizia di tale incombente» e  senza  la  previsione  alternativa  di
notifica  alla  persona  fisica  del  legale   rappresentante   della
societa'). Risultando, con cio', sempre ad avviso del rimettente,  di
conseguenza violato anche l'art. 24 Cost., in  quanto  la  disciplina
censurata prevederebbe «modalita'  di  notifica  che  non  comportano
neanche  astrattamente  la  conoscibilita'   della   pendenza   della
procedura»  a  carico  dell'impresa  collettiva,  destinataria  della
istanza di fallimento. 
    4.- La questione non  e'  fondata  in  relazione  ad  entrambi  i
parametri che si assumono violati. 
    4.1.- Non sussiste,  in  primo  luogo,  infatti,  la  prospettata
violazione dell'art. 3 Cost., attesa la diversita' delle  fattispecie
poste a confronto, che ne giustifica, in termini  di  ragionevolezza,
la diversa disciplina delle notificazioni. 
    A differenza della disposizione di cui all'evocato art. 145  cod.
proc. civ. - esclusivamente finalizzata  all'esigenza  di  assicurare
alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in
relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure  -
il riformulato art. 15 della cosi'  detta  legge  fallimentare  (come
emerge dalla relazione di accompagnamento dell'art. 17  del  d.l.  n.
179 del 2012, il cui testo, in parte qua, non  e'  stato  oggetto  di
modifiche in sede di conversione) si propone, infatti, di «coniugare»
quella  stessa  finalita'   di   tutela   del   diritto   di   difesa
dell'imprenditore  (collettivo)  «con  le  esigenze  di  celerita'  e
speditezza cui deve essere improntato il  procedimento  concorsuale».
E, a tal  fine  appunto,  prevede  che  «il  tribunale  e'  esonerato
dall'adempimento di ulteriori  formalita'  quando  la  situazione  di
irreperibilita' deve imputarsi all'imprenditore medesimo». 
    La specialita' e la complessita' degli interessi (comuni  ad  una
pluralita' di operatori economici, ed anche  di  natura  pubblica  in
ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione
oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare
con  l'introdotta  semplificazione  del  procedimento   notificatorio
nell'ambito   della   procedura   fallimentare,   segnano,    dunque,
l'innegabile  diversita'  tra  il  suddetto  procedimento  e   quello
ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ. 
    Cio', dunque, ne esclude  la  comparabilita'  in  riferimento  al
precetto dell'art. 3 Cost. 
    4.2.- Del pari  non  fondata  e'  anche  la  residua  censura  di
violazione dell'art. 24 Cost. 
    Il diritto di difesa, nella sua declinazione  di  conoscibilita',
da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare
a suo carico, e'  adeguatamente  garantito  dalla  norma  denunciata,
proprio in ragione del  predisposto  duplice  meccanismo  di  ricerca
della societa'. 
    Questa, infatti, ai fini della sua  partecipazione  al  giudizio,
viene notiziata prima presso il suo indirizzo di PEC,  del  quale  e'
obbligata a dotarsi, ex art.16 del d.l., 29  novembre  2008,  n.  185
(Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio  2009,
n. 2, ed e' tenuta a mantenere attivo durante la  vita  dell'impresa;
dunque, in forza di un sistema che  presuppone  il  corretto  operare
della disciplina complessiva che regola le comunicazioni  telematiche
da parte dell'ufficio giudiziario  e  che,  come  tale,  consente  di
giungere ad una conoscibilita' effettiva dell'atto da notificare,  in
modo  sostanzialmente  equipollente  a  quella  conseguibile  con   i
meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). 
    Solo  a  fronte  della  non  utile  attivazione  di  tale   primo
meccanismo segue la notificazione presso la sede legale  dell'impresa
collettiva:    ossia,    presso    quell'indirizzo    da     indicare
obbligatoriamente nell'apposito registro ex l. 29  dicembre  1993  n.
580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura) e successive modifiche, la  cui  funzione  e'  proprio
quella di assicurare un sistema organico di pubblicita'  legale,  si'
da  rendere  conoscibili   -   e   percio'   opponibili   ai   terzi,
nell'interesse  dello  stesso  imprenditore  -  i  dati   concernenti
l'impresa e le principali vicende che la riguardano. 
    Per cui, in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo  di
notifica,  il  deposito  dell'atto   introduttivo   della   procedura
fallimentare presso la casa comunale  ragionevolmente  si  pone  come
conseguenza  immediata  e  diretta   della   violazione,   da   parte
dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla
legge. 
    Cio' anche alla luce del principio, piu'  volte  enunciato  dalla
Corte di cassazione  (seppur  con  riferimento  al  testo  previgente
dell'art.  15  della  legge  fallimentare),  per  cui   esigenze   di
compatibilita' tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza
e operativita', ai  quali  deve  essere  improntato  il  procedimento
concorsuale,  giustificano   che   il   tribunale   resti   esonerato
dall'adempimento  di  ulteriori  formalita',  ancorche'   normalmente
previste  dal  codice  di  rito,   allorquando   la   situazione   di
irreperibilita' dell'imprenditore debba  imputarsi  alla  sua  stessa
negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza  di
un operatore economico (sezione sesta, sentenze n. 3062 del 2011,  n.
32 del 2008). 
    Va conclusivamente poi considerato che il sistema, nel  quale  si
inserisce la  disposizione  censurata,  non  e'  privo  di  ulteriori
correttivi  a  tutela  della  effettivita'  del  diritto  di   difesa
dell'imprenditore. 
    La riconosciuta natura "devolutiva" del reclamo -  come  regolato
dall'art. 18 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art.
2, comma 7,  del  decreto  legislativo  12  settembre  2007,  n.  169
(Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
nonche' al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina  del
fallimento, del concordato preventivo  e  della  liquidazione  coatta
amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e  6,  della
l. 14 maggio 2005, n. 80) - consente, infatti,  al  fallito,  benche'
non costituito innanzi al tribunale, di indicare,  comunque,  per  la
prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza  di  primo  grado
(che gli viene notificata nelle  forme  ordinarie),  i  fatti  a  sua
difesa ed i mezzi di prova  di  cui  intenda  avvalersi  al  fine  di
sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e  soggettivi  che
hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione,
sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza  n.
9174 del 2012).