ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga  termini  e
altre disposizioni urgenti), promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 13-16 marzo  2015,  depositato
in cancelleria il 19 marzo 2015 ed iscritto al  n.  45  del  registro
ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  14  giugno  2016  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio  Francesco  Franco  per  la
Regione Abruzzo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13-16 marzo 2015  e  depositato  il
successivo 19 marzo (reg. ric. n. 45 del  2015),  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ha  impugnato  l'art.  8  della  legge  della
Regione Abruzzo 8  gennaio  2015,  n.  1  (Proroga  termini  e  altre
disposizioni urgenti) per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 796,  lettera  t),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007). 
    L'art. 8 della legge della regione Abruzzo n. 1 del 2015, prevede
che «[l]e strutture di cui all'articolo 35 della legge  regionale  30
aprile 2009, n. 6 (Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo -
Legge  Finanziaria  Regionale  2009)  come  modificata  dalla   legge
regionale n. 3 del 12 gennaio 2012 e quelle che  fino  all'anno  2014
hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di  "Progetti
Obiettivo" approvati ai sensi dell'articolo 1,  commi  34  e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare  ad  erogare
le stesse prestazioni fino al 31.12.2015  in  attesa  della  puntuale
ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase  di
accreditamento delle medesime, fermo restando l'obbligo del  possesso
dei requisiti strutturali ed organizzativi». 
    La difesa dello Stato evidenzia  che  la  disposizione  impugnata
dispone a favore delle strutture sanitarie e socio sanitarie, diverse
da quelle ospedaliere  e  ambulatoriali,  una  proroga,  sino  al  31
dicembre 2015, dell'accreditamento provvisorio necessario per erogare
le prestazioni di competenza, in esecuzione di "Progetti Obiettivo". 
    Simile previsione contrasterebbe con l'art. 1, comma 796, lettera
t), della legge n. 296 del 2006,  secondo  cui,  ove  non  intervenga
l'accreditamento  definitivo  della  struttura,  l'erogazione   delle
prestazioni deve cessare entro il 31 ottobre 2014. Ritiene infatti il
ricorrente  che,  secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,   tale
termine  costituirebbe  principio  fondamentale  nella   materia   di
competenza legislativa concorrente  «tutela  della  salute»,  che  le
Regioni  sono  tenute  a  rispettare,  con  la  conseguenza  che   ne
risulterebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2.- Con memoria depositata il 23 aprile 2015, si e' costituita in
giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che il ricorso sia  dichiarato
inammissibile o infondato. 
    In  particolare,  la  resistente  osserva  che  la   disposizione
censurata, lungi  dal  disporre  una  proroga  per  le  procedure  di
accreditamento provvisorio, risponde alla necessita'  contingente  di
offrire  una  soluzione  legislativa  che   consenta   di   garantire
assistenza a categorie di pazienti per i quali l'attuale  sistema  di
offerta pubblica e privata residenziale non offre soluzioni idonee. 
    La  difesa  regionale  ricorda   che   una   precedente   analoga
disposizione regionale - l'art. 35 della legge della Regione  Abruzzo
30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la  redazione  del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo -
Legge Finanziaria Regionale  2009),  quale  modificato  dall'art.  1,
comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  della  Regione  Abruzzo  13
gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art. 35 della  legge  regionale  30
aprile  2009,  n.  6,  recante:  "Disposizioni  finanziarie  per   la
redazione del bilancio annuale 2009  e  pluriennale  2009-2011  della
Regione  Abruzzo  -  Legge  Finanziaria  Regionale  2009",  e   altre
disposizioni di  adeguamento  normativo)  -  e'  stata  ritenuta  non
illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 260 del 2012. 
    La resistente non omette di osservare  che,  a  differenza  della
legge oggi impugnata, in quel  caso  la  proroga  dell'accreditamento
provvisorio rientrava nel limite temporale previsto dal  citato  art.
1, comma 796, lettera t) della legge n. 296 del  2006,  invocato  dal
ricorrente come parametro interposto; tuttavia, la Regione reputa che
tale differenza non sia decisiva, posto che nella  motivazione  della
richiamata sentenza n. 260 del 2012, la Corte ha precisato che devono
farsi salve quelle disposizioni generali di proroga che costituiscono
un mezzo  per  consentire  e  promuovere  la  regolarizzazione  delle
posizioni dei soggetti privati ancora aperte, senza  dover  procedere
alla revoca dell'autorizzazione, in presenza di casi eccezionali  che
differenzino la situazione presa in esame  da  quella  generale  alla
quale soltanto il legislatore statale poteva fare  riferimento  nello
stabilire il termine finale di adeguamento. 
    Proprio tale caso eccezionale si verificherebbe nella specie,  in
considerazione della natura speciale delle prestazioni  esecutive  di
"Progetti Obiettivo", ai quali si riferisce la proroga prevista dalla
disposizione impugnata e per le quali, come la  Corte  costituzionale
avrebbe gia' riconosciuto con la citata sentenza n. 260 del 2012,  lo
stesso  Stato  ha  espresso  una  valutazione  di  priorita'   e   di
indispensabilita', tali da giustificare un  autonomo  ed  eccezionale
procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione  dei
risultati raggiunti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13-16 marzo 2015, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  8  della  legge  della  Regione  Abruzzo  8
gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e  altre  disposizioni  urgenti),
per violazione dell'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 1, comma 796, lettera t), della legge 27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 
    Il ricorrente osserva che la disposizione impugnata proroga  sino
al 31 dicembre 2015 la possibilita', per le strutture  sanitarie  non
ospedaliere  e  non  ambulatoriali  in   regime   di   accreditamento
provvisorio,  di  erogare  prestazioni  in  esecuzione  di  «Progetti
Obiettivo», individuati dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute, per il  perseguimento
di obiettivi di carattere prioritario e di  rilievo  nazionale,  come
tali  ammessi  a  finanziamento  utilizzando  le  quote  a  tal  fine
vincolate del Fondo sanitario nazionale, ai sensi degli  artt.  34  e
34-bis  della  legge  23   dicembre   1996,   n.   662   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica). La proroga contenuta nella
disposizione  regionale   impugnata   violerebbe,   ad   avviso   del
ricorrente, l'art.117, terzo comma, Cost. per  lesione  dei  principi
fondamentali in materia di tutela della salute,  stabiliti  dall'art.
1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del  2006,  secondo  cui
l'accreditamento  provvisorio  delle  strutture  sanitarie  e   socio
sanitarie,  diverse  da  quelle  ospedaliere  e  ambulatoriali,   che
consente l'erogazione delle prestazioni, deve  cessare  entro  il  31
ottobre 2014. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    2.1.- La disposizione regionale censurata  detta  una  norma  che
attiene alla materia dell'accreditamento delle  strutture  sanitarie,
riconducibile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex
multis, sentenze n. 132 del 2013, n. 292 e n.  260  del  2012),  alla
potesta' legislativa concorrente in materia di tutela  della  salute,
che  vincola  le  Regioni  al  rispetto  dei  principi   fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    In relazione  allo  specifico  ambito  dell'accreditamento  delle
strutture sanitarie, la  giurisprudenza  costituzionale  si  e'  gia'
espressa nel senso di ritenere che il termine finale  previsto  dalla
legislazione statale, all'art. 1, comma 796, lettera t), della  legge
n. 296 del 2006, per il passaggio dall'accreditamento  provvisorio  a
quello definitivo, costituisce principio fondamentale  della  materia
che le Regioni sono tenute a rispettare (ex multis, sentenze n. 292 e
n. 260 del 2012). Questa stessa giurisprudenza,  pero',  ha  altresi'
sempre ribadito che il rispetto del principio fondamentale menzionato
non  esclude  che  possano  essere  fatte  salve  quelle   situazioni
eccezionali che si verificano in ambito regionale, non prevedibili da
parte del legislatore statale nella determinazione del termine finale
valevole come regola  generale  in  tutto  il  territorio  nazionale,
dotate di  caratteristiche  tali  da  giustificare  una  legittima  e
ragionevole  deroga  in  determinate  regioni   e   per   particolari
strutture. 
    2.2.- Tale situazione eccezionale, che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte consente di superare il termine generale disposto dal
legislatore statale, e' ravvisabile nel caso di specie. 
    L'impugnato art. 8 della legge regionale n. 1 del 2015,  infatti,
limita  la  proroga  alle  sole  strutture,  non  ospedaliere  e  non
ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che erogano  prestazioni
inserite in «Progetti Obiettivo», per le quali lo Stato  -  ai  sensi
degli artt. 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 - ha espresso una
valutazione di priorita'  e  indispensabilita',  in  accordo  con  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nella specie,  si
tratta di prestazioni concernenti essenzialmente le cure palliative e
l'assistenza domiciliare specialistica a cio' necessaria. 
    Del resto, le prestazioni inserite nei «Progetti Obiettivo»  sono
sottoposte a un regime speciale, dettato dal legislatore statale  con
le disposizioni appena richiamate, che ha disegnato  allo  scopo  uno
specifico procedimento di erogazione di  fondi  e  di  controllo  dei
risultati raggiunti. 
    Le  peculiari  caratteristiche  delle   prestazioni   legate   ai
«Progetti Obiettivo» giustificano dunque, alla luce del principio  di
ragionevolezza,  la  proroga  prevista  dal  legislatore   regionale,
purche' essa non si estenda indefinitamente nel tempo. 
    Anche sotto questo profilo la disposizione impugnata rispetta  le
condizioni di temporaneita' stabilite dalla giurisprudenza di  questa
Corte, posto che il legislatore ha prorogato di un solo  anno  e  due
mesi il termine fissato dal legislatore statale. Ne'  e'  irrilevante
che il legislatore abbia ribadito che la proroga si  possa  applicare
alle  sole  unita'  in   possesso   dei   requisiti   strutturali   e
organizzativi,  stabiliti  a  garanzia  del   rispetto   di   livelli
essenziali di qualita' e sicurezza nell'erogazione della  prestazione
fornita. 
    La congiunta  presenza  di  tali  caratteristiche  -  eccezionale
imprescindibilita' delle prestazioni da garantire,  concordata  anche
con lo  Stato,  nonche'  ragionevole  delimitazione  temporale  della
proroga, rispetto alla scadenza del termine generale e osservanza dei
requisiti strutturali e organizzativi - consente di escludere che  la
disposizione regionale impugnata mascheri una inammissibile sanatoria
di irregolarita' e disfunzioni all'interno della Regione (sentenza n.
292 del 2012). Essa configura, invece, un'ipotesi di legittima deroga
al termine finale imposto dal legislatore statale  per  il  passaggio
dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo  delle  strutture
sanitarie, disposta dal  legislatore  regionale  nel  rispetto  delle
condizioni precisate dalla giurisprudenza di questa Corte.