ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132  (Misure  urgenti  di
degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione
dell'arretrato  in  materia  di  processo  civile),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,  n.  162,  promosso  dal
Giudice di pace di Vietri di Potenza nel procedimento civile vertente
tra Pinto Antonio e Cattolica Assicurazioni  Societa'  cooperativa  a
responsabilita' limitata e Di Stasio Saverio, con  ordinanza  del  27
luglio 2015,  iscritta  al  n.  25  del  registro  ordinanze  2016  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima
serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 22  giugno  2016  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un procedimento  civile  avente  ad  oggetto  il
risarcimento di danni causati da circolazione stradale, richiesti dal
danneggiato nei confronti  della  propria  impresa  assicuratrice  ai
sensi dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209
(Codice delle assicurazioni private),  l'adito  Giudice  di  pace  di
Vietri di Potenza - premesso che dall'esame degli atti risultava  che
l'azione era stata introdotta senza che l'attore avesse  esperito  il
procedimento   di   «negoziazione   assistita»,   prescritto    quale
«condizione di procedibilita' della domanda giudiziale» dall'art.  3,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure  urgenti
di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per  la  definizione
dell'arretrato  in  materia  di  processo  civile),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - ha ritenuto, di
conseguenza,  rilevante,   e   non   manifestamente   infondata,   in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della  Costituzione  -  ed  ha,  per
cio',  sollevato,  con  l'ordinanza  in  epigrafe  -   questione   di
legittimita' costituzionale del suddetto art. 3, comma 1, del d.l. n.
132  del  2014,  convertito,  «relativamente  alla  parte  in  cui  -
disponendo "Chi intende esercitare in giudizio un'azione  relativa  a
una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione
di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare  l'altra
parte a  stipulare  una  convenzione  di  negoziazione  assistita"  -
sottopone la procedibilita' della domanda giudiziale  all'esperimento
del procedimento di negoziazione assistita». 
    Secondo il rimettente, la disposizione denunciata -  introducendo
una ulteriore «condizione di procedibilita'», che si sovrappone  alla
"condizione di proponibilita'" gia' prevista dagli artt. 145,  148  e
149 del d.lgs. n. 209 del 2005, in tema di  azioni  risarcitorie  del
danno  da  circolazione  di  autoveicoli   -   sarebbe   «del   tutto
irragionevole oltre che inutile» ed avrebbe «il solo fine di rinviare
sine die l'inizio del contenzioso», con cio', appunto,  violando  gli
artt. 3 e 24 Cost. 
    Gli stessi parametri risulterebbero -  sotto  duplice  profilo  -
altresi' violati, sia perche' «i pesi  della  negoziazione  assistita
vengono posti, irragionevolmente, sempre e solo sull'attore e non sul
convenuto», sia per la disparita' di trattamento  tra  i  danneggiati
che, sempre ad avviso del giudice a quo, verrebbe a determinarsi  per
essere obbligatoria, la negoziazione  assistita,  unicamente  per  le
pretese risarcitorie non eccedenti l'importo di euro 50.000,00, e non
anche per quelle di  valore  superiore  (oltre  che  per  quelle  non
eccedenti euro 1.100,00, nelle quali la parte puo' stare in  giudizio
personalmente, ex art. 82,  primo  comma,  del  codice  di  procedura
civile). 
    La lesione del diritto  all'eguaglianza,  comporterebbe,  infine,
sempre ad avviso del giudice a quo, quella, consequenziale, dell'art.
2 Cost., che riconosce  e  garantisce  i  diritti  inviolabili  della
persona. 
    2.-  E'  intervenuto,  in  questo  giudizio,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita'  della
questione, per difetto di sua attuale rilevanza e, in  subordine,  ne
ha contestato, sotto ogni profilo, la fondatezza. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza in epigrafe, e per i  profili  di  denunciata
violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione gia' in narrativa
riassunti, viene posta a questa Corte la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 132 (Misure urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, «relativamente alla parte in cui -  disponendo  "Chi  intende
esercitare in giudizio  un'azione  relativa  a  una  controversia  in
materia di risarcimento  del  danno  da  circolazione  di  veicoli  e
natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra  parte  a
stipulare una convenzione di negoziazione assistita" -  sottopone  la
procedibilita'   della   domanda   giudiziale   all'esperimento   del
procedimento di negoziazione assistita». 
    2.- La difesa dello Stato  ha  eccepito  l'inammissibilita',  per
difetto di attuale rilevanza di tale questione; ma l'eccezione  -  il
cui esame e' preliminare - non e' suscettibile di accoglimento. 
    E' pur vero, infatti, che - ai sensi  (del  quarto  periodo)  del
medesimo comma 1 del denunciato art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, come
convertito - il giudice che, come  nella  specie,  rilevi,  in  prima
udienza, il mancato previo esperimento della negoziazione  assistita,
non deve dichiarare subito l'improcedibilita' della domanda,  essendo
tenuto a fissare una successiva udienza con contestuale  assegnazione
di termine alle parti per recuperare  la  negoziazione  e,  solo  ove
questa  risulti,  anche  dopo  cio',  omessa,  la   domanda   diviene
improcedibile. 
    Ma  cio'  non  esclude  -  e  necessariamente  anzi   implica   -
l'attualita' della questione, come sollevata in  prima  udienza,  una
volta che, con l'incidente di  costituzionalita',  il  rimettente  si
propone di rimuovere in radice la negoziazione assistita, e non  gia'
di consentire  alle  parti  (che  nel  giudizio  a  quo  non  l'hanno
preventivamente esperita) di  poterla  recuperare  entro  il  termine
all'uopo loro assegnabile. 
    3.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    3.1.- Erra, in primo luogo, il giudice a quo nel ritenere che  la
negoziazione assistita sia un  "inutile  doppione"  della  cosiddetta
"messa in mora" di  cui  agli  artt.  145,  148  e  149  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), e che, di conseguenza, essa  irragionevolmente  arrechi  un
vulnus al diritto di difesa, con il «rinviare  sine  die»  la  tutela
risarcitoria di soggetti danneggiati da  circolazione  di  veicoli  e
natanti. 
    E, ben vero, le norme contenute nel «Codice  delle  assicurazioni
private»  e  la  disposizione  qui  oggetto  di  censure,  lungi  dal
sovrapporsi inutilmente, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse
e, utilmente, complementari. 
    I richiamati artt. 145, 148  e  149  di  quel  codice  prevedono,
infatti, un meccanismo (che si sostanzia,  appunto,  nella  messa  in
mora della compagnia  assicuratrice,  con  la  presentazione  di  una
circostanziata richiesta risarcitoria), la cui  ratio  e'  quella  di
rafforzare  le  possibilita'  di  difesa  offerte   al   danneggiato,
attraverso il raccordo dell'onere di diligenza,  a  suo  carico,  con
l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore «Il quale, proprio
in ragione della prescritta specificita' di contenuto  della  istanza
risarcitoria,   non    potra'    agevolmente    o    pretestuosamente
disattenderla, essendo  tenuto  alla  formulazione  di  una  proposta
adeguata nel quantum» (sentenza n. 111 del 2012). 
    E' questa, dunque,  una  fase  "stragiudiziale",  che  si  svolge
direttamente tra le parti, e che il legislatore del 2005 ha  previsto
nella prospettiva di rendere, gia'  in  tal  momento,  possibile  una
anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato. 
    Diversa, invece, e' la finalita' (e differenti sono la  natura  e
le modalita') della «negoziazione assistita» introdotta  dall'art.  2
del d.l. n. 132 del 2014, che  il  successivo  suo  art.  3  ha  reso
obbligatoria  (tra  l'altro  e  per  quel  che  qui  rileva)  per  le
controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione  di
veicoli e natanti. 
    Una  tale  "negoziazione"  presuppone  che  (nel  contesto  della
procedura di messa in mora)  l'offerta  risarcitoria  non  sia  stata
ritenuta satisfattiva dal  danneggiato,  ovvero  che  non  sia  stata
neppure formulata dall'assicuratore. 
    E' a questo  punto,  infatti,  che  si  inserisce  il  meccanismo
predisposto  dalla  normativa  denunciata,  la   quale   disegna   un
procedimento che precede, ed e' volto anche ad evitare, l'accesso  al
giudice, attraverso «un accordo mediante il quale le parti convengono
di cooperare in buona  fede  e  con  lealta'  per  risolvere  in  via
amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati  iscritti
all'albo». 
    La tutela garantita dall'art. 24 Cost. - la  quale  non  comporta
l'assoluta immediatezza  dell'esperibilita'  del  diritto  di  azione
(sentenze n. 243 del 2014 e n. 276 del 2000, per  tutte)  -  non  e',
dunque, compromessa  dal  meccanismo  della  negoziazione  assistita,
attesa la sua complementarita' rispetto  al  previo  procedimento  di
messa  in  mora  dell'assicuratore,   agli   effetti   dell'auspicata
realizzazione  anticipata,  in  via  stragiudiziale,   dell'interesse
risarcitorio del danneggiato. 
    Ne' e' sostenibile che la compresenza dei due istituti sia idonea
- come paventa il rimettente - a protrarre «sine die» l'esercizio del
diritto di azione, attesa la brevita' del termine («non  superiore  a
tre mesi», prorogabile solo «su accordo delle parti» per non piu'  di
trenta giorni) entro  il  quale  deve  essere  comunque  conclusa  la
negoziazione (art. 2, lettera a, del d.l. n. 132 del 2014). 
    Mentre,  quanto   ai   costi   di   tale   procedura   (che   non
necessariamente gravano solo sull'attore, potendo formare oggetto  di
diversa regolamentazione in sede di accordo, od essere posti a carico
del soccombente in  caso  di  successivo  giudizio),  deve  parimenti
escludersi che questi - certamente inferiori ai costi  del  giudizio,
che l'interessato ha la  possibilita',  peraltro,  di  risparmiare  -
siano tali da  limitare  o  rendere  eccessivamente  difficoltosa  la
tutela giurisdizionale. 
    Dal  che,  appunto,  la  conclusione  che  il  meccanismo   della
negoziazione  assistita  -  reso  obbligatorio   dalla   disposizione
denunciata nelle controversie risarcitorie di danno  da  circolazione
di veicoli o natanti -  riflette  un  ragionevole  bilanciamento  tra
l'esigenza  di  tutela  del  danneggiato  e  quella   (di   interesse
generale),  che  il  differimento  dell'accesso  alla   giurisdizione
intende  perseguire,  di  contenimento  del  contenzioso,  anche   in
funzione degli obiettivi del "giusto processo", per il profilo  della
ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume
eccessivo delle stesse. 
    3.2.-   Neppure   si   puo',   poi,   condividere   la   premessa
interpretativa che induce il rimettente a sospettare  una  disparita'
di trattamento tra danneggiati, cui  darebbe  luogo  la  disposizione
denunciata con  il  prescrivere  l'obbligatorieta'  della  mediazione
assistita con riferimento alle sole azioni risarcitorie di valore non
superiore ad euro 50.000,00. 
    Un tal limite di valore e' riferito, infatti, nel secondo periodo
del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 132 del  2014,  alle  domande  di
«pagamento a qualsiasi titolo di  somme»  proposte  «fuori  dei  casi
previsti nel periodo precedente». 
    Mentre,  nel  precedente  (primo)  periodo  del   comma   stesso,
l'obbligo di «invitare l'altra parte a stipulare una  convenzione  di
mediazione assistita» e' riferito, senza ulteriori specificazioni  (e
senza, quindi, quella soglia di valore) a «chi intende esercitare  in
giudizio  un'azione  relativa  a  una  controversia  in  materia   di
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti». 
    Dal che la non fondatezza, anche per tal residuo  profilo,  della
questione sollevata dal giudice a quo.