ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
224, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2015),  promosso  dalla  Regione  Campania  con   ricorso
notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4  marzo
2015 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  14  giugno  2016  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato Marcello Collevecchio per la Regione Campania  e
l'avvocato  dello  Stato  Chiarina  Aiello  per  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015  e  depositato  il
successivo 4 marzo (reg. ric. n. 32 del 2015),  la  Regione  Campania
ha, tra l'altro, impugnato il comma 224 dell'art. 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di  stabilita'  2015),  per
violazione degli artt. 117, quarto comma, 119, quinto comma, 5 e  120
della Costituzione. 
    La norma censurata dispone che: «Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione  dei  commi  da
223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i
seguenti criteri:  a)  migliore  rapporto  tra  posto/km  prodotti  e
passeggeri trasportati; b) condizioni di vetusta' nonche'  classe  di
inquinamento  degli  attuali  parchi  veicolari;   c)   entita'   del
cofinanziamento regionale e locale; d) posti/km prodotti». 
    1.1.- La Regione Campania rileva che i commi 223 (non  impugnato)
e 224 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 contengono disposizioni
in materia di trasporto pubblico locale: il primo stabilisce  che  le
risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n.
147  (Disposizione  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'  2014),  finalizzate  a
favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati  ai  servizi
di trasporto  locale,  regionale  e  interregionale,  sono  destinate
all'acquisto di materiale rotabile su gomma; il secondo prevede, come
innanzi ricordato, le modalita' di  attuazione  e  di  riparto  delle
risorse su base regionale. 
    Ad avviso della ricorrente, la disposizione del comma 224 si pone
in contrasto, da un lato, con l'art. 117, quarto comma, e con  l'art.
119, quinto comma, Cost., dall'altro, con gli artt. 5  e  120  Cost.:
sotto il primo profilo, in ragione  del  fatto  che  la  materia  del
trasporto pubblico locale, e in particolare  il  rinnovo  dei  parchi
automobilistici destinati ai servizi di  trasporto  pubblico  locale,
rientra nella competenza residuale delle Regioni, con la  conseguenza
che lo Stato non puo' prevedere propri  finanziamenti  in  ambiti  di
competenza regionale ne' istituire fondi settoriali di  finanziamento
di attivita' regionali; sotto il secondo  profilo,  perche'  comunque
risultano  inadeguate  le  procedure  concertative  previste  con  le
Regioni. 
    Con riguardo al primo profilo, la ricorrente  assume  che,  ancor
prima della riforma del Titolo V,  della  parte  seconda,  Cost.,  il
decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422  (Conferimento  alle
regioni ed agli enti locali di  funzioni  e  compiti  in  materia  di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,  comma  4,  della
legge 15 marzo 1997, n. 59), nel  ridisciplinare  il  settore,  aveva
conferito alle Regioni e agli  enti  locali  i  servizi  pubblici  di
trasporto di interesse regionale e locale,  con  qualsiasi  modalita'
effettuati e in qualsiasi forma  affidati,  prevedendo  espressamente
(art. 20, comma 5) che le risorse statali di  finanziamento  relative
all'espletamento delle funzioni cosi' conferite alle Regioni ed  enti
locali fossero individuate e ripartite tramite decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  «previa  intesa  con   la   Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano». 
    Deduce inoltre la Regione Campania che, come piu' volte  ribadito
dalla Corte costituzionale in materia di  finanziamenti  statali,  il
legislatore statale non puo' porsi  in  contrasto  con  i  criteri  e
limiti del  sistema  di  autonomia  finanziaria  regionale  delineato
dall'art. 119 Cost., che non consentono finanziamenti  di  scopo  per
finalita' non riconducibili  a  funzioni  di  spettanza  statale  (ex
multis, sentenza n. 423 del 2004). 
    Eccezioni a tale  divieto,  rileva  la  Regione,  sono  possibili
soltanto «nell'ambito e  stretti  limiti  di  quanto  previsto  dagli
articoli 118, primo comma, 119, quinto comma e  117,  secondo  comma,
lett. e), Cost.». In particolare, la Regione osserva  che  il  quinto
comma dell'art. 119 Cost. autorizza due specifiche e tipizzate  forme
di intervento finanziario nelle materie di competenza  delle  Regioni
ed  enti  locali:  l'erogazione  di   risorse   aggiuntive   rispetto
all'ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale, a  condizione
che lo Stato  abbia  previamente  attuato  le  previsioni  dei  primi
quattro  commi  del  medesimo  articolo,  cosi'  da  garantire   alle
autonomie locali che  le  loro  entrate  finanzino  integralmente  le
funzioni  pubbliche  loro  attribuite;  oppure  la  realizzazione  di
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, citta'
metropolitane e Regioni. 
    La Regione, richiamate le sentenze della Corte costituzionale  n.
16 del 2004 e n. 222 del 2005, deduce che la previsione  della  norma
impugnata non e'  riconducibile  a  tali  tipologie  giustificate  di
intervento a sostegno della finanza regionale o locale,  non  essendo
individuato alcun particolare ente destinatario, e  che  pertanto  la
norma risulta illegittima intervenendo, finanziandolo, in  un  ambito
di competenza regionale. 
    1.2.- In riferimento al secondo profilo di illegittimita', ovvero
all'eccepita violazione del principio di leale collaborazione di  cui
agli artt. 5 e 120 Cost., la Regione  Campania  rileva  che,  proprio
perche'  il  finanziamento  interviene  in   ambito   di   competenza
regionale, la necessita' di assicurare il rispetto delle attribuzioni
costituzionalmente riconosciute alle Regioni impone di prevedere  che
queste ultime siano pienamente  coinvolte  nei  processi  decisionali
concernenti il riparto dei fondi. Viceversa, osserva  la  ricorrente,
il comma 224 impugnato si limita a richiedere che  sia  "sentita"  la
Conferenza  Stato-Regioni  ai  fini   dell'emanazione   del   decreto
ministeriale per stabilire le modalita' di attuazione dei commi 223 e
227  e  la  ripartizione  delle  risorse  su  base  regionale,  cosi'
riducendo, secondo la ricorrente, gli spazi di autonomia riconosciuti
alle Regioni attraverso un insufficiente meccanismo di coinvolgimento
decisionale. A tal fine, la Regione Campania  assume  che  e'  invece
costituzionalmente  necessario  che  il  decreto   ministeriale   sia
adottato sulla base di «una vera e propria intesa con  la  Conferenza
unificata», in quanto strumento  che  «meglio  corrisponderebbe  alle
piu' intense modalita' di leale collaborazione richieste dal costante
orientamento giurisprudenziale» della Corte  costituzionale  (in  tal
senso viene menzionata la sentenza n. 222 del 2005). 
    2.- Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
concludendo  per  l'infondatezza  delle  censure  di   illegittimita'
costituzionale sollevate dalla ricorrente Regione Campania. 
    2.1.- Con riguardo alle censure riferite agli artt.  117,  quarto
comma, e 119, quinto comma, Cost., secondo l'Avvocatura  l'intervento
statale previsto dal  comma  224  della  legge  n.  190  del  2014  -
finalizzato al rinnovo del parco autobus per i servizi  di  trasporto
pubblico locale, attraverso contributi concessi alle Regioni a valere
sulle risorse del fondo per gli investimenti  destinato  all'acquisto
di veicoli adibiti  al  servizio  di  trasporto  pubblico,  istituito
presso  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   trasporti   -   e'
giustificato  da  ragioni   che   riguardano   la   sicurezza   della
circolazione dei mezzi  stessi,  materia  riservata  alla  competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. 
    Ad avviso dell'Avvocatura, il fondo, pertanto, e'  da  intendersi
«quale aiuto offerto alle Regioni perche' possano  svolgere  la  loro
azione, certamente nell'ambito delle competenze ad esse attribuite in
materia  di  trasporto  pubblico  locale,  tuttavia  nei  limiti  del
rispetto delle esigenze di sicurezza sulla quale necessariamente deve
vigilare lo  Stato,  anche  contribuendo  con  risorse  proprie  alla
realizzazione di tale finalita'». Il predetto intento sarebbe, sempre
ad  avviso  dell'Avvocatura,  confermato  dal  successivo  comma  232
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in cui si  prevede  che  dal
primo gennaio 2019 sia vietata sull'intero  territorio  nazionale  la
circolazione  di  veicoli  a  motore   categoria   M2   ed   M3   con
caratteristiche antinquinamento Euro 0. 
    Aggiunge inoltre l'Avvocatura  che  la  norma  appare  rispettosa
anche dell'art. 119, quinto comma, Cost. «in quanto  il  rinnovo  dei
parchi automobilistici destinati ai servizi di T.P.L. e regionale  e'
volto a promuovere lo sviluppo del  settore  in  conformita'  con  le
norme volte alla razionalizzazione ed all'efficienza  dello  stesso»,
consentendo  inoltre  di   perseguire   l'obiettivo   di   «garantire
sull'intero territorio nazionale un livello adeguato del servizio». A
tal fine l'Avvocatura generale richiama  l'indirizzo  espresso  dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 273 del 2013. 
    2.2.- Relativamente alla eccepita violazione degli artt. 5 e  120
Cost., ovvero in riferimento al principio  di  leale  collaborazione,
l'Avvocatura ritiene che la scelta di adottare  il  previsto  decreto
interministeriale "sentita" la Conferenza permanente Stato-Regioni  e
non "di intesa" con la  Conferenza  stessa  e'  coerente  con  quanto
innanzi sostenuto, trattandosi di ripartizione di  risorse  stanziate
dallo Stato nell'esercizio di una sua  competenza  esclusiva.  Sempre
secondo l'Avvocatura, le censure appaiono  infondate,  in  quanto  il
legislatore statale ha costantemente garantito il proprio  contributo
al finanziamento del trasporto pubblico locale al fine di  assicurare
livelli di  omogeneita'  nella  fruizione  del  servizio  sull'intero
territorio nazionale, anche mediante l'istituzione di appositi  fondi
a destinazione vincolata, cosi' da assicurare  uno  «standard»  nella
fruizione stessa del servizio e un livello uniforme di  godimento  di
diritti tutelati dalla Costituzione,  in  tal  senso  richiamando  la
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 273 del 2013).
L'Avvocatura, affermando quindi che  il  fondo  per  il  rinnovo  del
materiale rotabile in questione e' «strumentale  alla  necessita'  di
garantire,  mediante  un  adeguato  parco  veicolare,  l'esigenza  di
omogeneita' nella fruizione del servizio di trasporto pubblico locale
sull'intero territorio nazionale», conclude  per  la  coerenza  della
disposizione in oggetto con l'orientamento costituzionale  e  per  la
conseguente infondatezza delle censure regionali. 
    3.- Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la Regione
Campania insiste  per  l'accoglimento  del  ricorso,  contestando  le
argomentazioni  svolte  dalla  difesa  erariale.   Innanzitutto,   la
ricorrente esclude che la norma censurata possa in alcun modo  essere
ricondotta  alla  materia  della  "sicurezza"  non  sussistendone   i
presupposti ne' avendone i requisiti, in quanto  la  disposizione  si
limita «a regolare le modalita' di ripartizione delle risorse  di  un
Fondo destinato all'acquisto di veicoli  per  il  trasporto  pubblico
locale, stanziate al solo  fine  di  favorire  l'efficientamento  del
servizio». 
    Richiamando  poi   la   costante   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale,  relativa  agli  interventi  di   finanziamento   del
trasporto pubblico locale, la Regione ribadisce che la norma lede  le
prerogative regionali in tale  materia,  confutando  quanto  asserito
dall'Avvocatura generale dello Stato in  ordine  alla  compatibilita'
della misura  in  oggetto  con  l'art.  119  Cost.  Al  riguardo,  la
ricorrente torna, difatti, a sostenere che la misura di finanziamento
in oggetto e' priva dei requisiti e delle caratteristiche richiesti a
tal fine dal disposto della  norma  costituzionale,  non  riguardando
interventi speciali destinati esclusivamente  a  determinate  Regioni
per scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. 
    In ogni caso la Regione, nella  ipotesi  che  l'intervento  fosse
invece  ritenuto  riconducibile  nell'ambito  delle  prerogative  del
legislatore statale, ne ribadisce comunque il contrasto con gli artt.
5 e 120  Cost.,  a  motivo  della  insufficienza  del  meccanismo  di
collaborazione  previsto  dalla  norma  stessa,  che  «si  limita   a
richiedere che  sia  "sentita"  la  Conferenza  Stato-Regioni,  cosi'
riducendo gli  spazi  di  autonomia  riconosciuti  alle  Regioni  nel
complessivo sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Campania con il ricorso in epigrafe  ha  proposto,
tra l'altro, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2015),  sostenendone  la  non  conformita'   al   dettato
costituzionale per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perche'  la
disposizione si pone «in evidente contrasto  con  gli  articoli  117,
quarto  comma,  e  con  l'art.  119  Cost.»  in  quanto   interviene,
finanziandola, in  materia  di  competenza  regionale,  quale  e'  il
trasporto pubblico locale, attraverso un intervento finalizzato,  non
riconducibile alle  tipologie  di  intervento  ammissibili  ai  sensi
dell'art. 119, quinto comma, Cost.,  non  essendo  individuato  alcun
particolare ente destinatario (a sostegno sono richiamate le sentenze
di questa Corte n. 222 del 2005, n. 423 e n.  16  del  2004);  b)  in
secondo luogo perche', in ogni caso, la disposizione viola gli  artt.
5 e 120 Cost. «sotto il profilo della inadeguatezza  delle  procedure
concertative che involvono la Regione», in quanto per l'adozione  del
decreto ministeriale contemplato per la ripartizione delle risorse su
base regionale non si prevede l'intesa con la  Conferenza  unificata,
strumento che «meglio corrisponderebbe alle piu' intense modalita' di
leale   collaborazione   richieste    dal    costante    orientamento
giurisprudenziale» di questa Corte (e' richiamata la sentenza n.  222
del 2005). 
    2.- A tali censure l'Avvocatura dello Stato,  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, oppone, in sintesi, che  l'intervento  di
finanziamento statale disposto dalla norma,  finalizzato  al  rinnovo
del parco veicolare su gomma per  i  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, «e' giustificato da ragioni che riguardano la sicurezza della
circolazione dei mezzi  stessi;  e  la  materia  della  sicurezza  e'
riservata, come noto, alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione», laddove  l'intervento  finanziario
in oggetto e' da intendersi quale «aiuto offerto alle Regioni perche'
possano  svolgere  la  loro  azione,  certamente  nell'ambito   delle
competenze ad  esse  attribuite  in  materia  di  trasporto  pubblico
locale, tuttavia nei limiti del rispetto delle esigenze di  sicurezza
sulla  quale  necessariamente   deve   vigilare   lo   Stato,   anche
contribuendo  con  risorse  proprie  alla   realizzazione   di   tale
finalita'». 
    3.- Riservate a separate pronunce le  decisioni  sulle  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale proposte con il  ricorso  in
epigrafe, la presente questione e' parzialmente fondata  nei  termini
di seguito esposti. 
    La norma censurata dispone che: «Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione  dei  commi  da
223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i
seguenti criteri:  a)  migliore  rapporto  tra  posto/km  prodotti  e
passeggeri trasportati; b) condizioni di vetusta' nonche'  classe  di
inquinamento  degli  attuali  parchi  veicolari;   c)   entita'   del
cofinanziamento regionale e locale; d) posti/km prodotti». 
    Innanzitutto e' necessario evidenziare che la norma  medesima  si
inserisce nell'intervento disposto dal precedente comma  223,  che  a
sua volta si colloca e opera in un complesso quadro normativo. 
    Il comma 223 dell'art. 1 della legge  n.  190  del  2014  dispone
difatti che: «Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge
27 dicembre 2013, n. 147,  finalizzate  a  favorire  il  rinnovo  dei
parchi automobilistici destinati ai  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, regionale e interregionale, sono  destinate  all'acquisto  di
materiale rotabile su gomma secondo le modalita' di cui ai commi 224,
226 e 227». 
    Il  predetto  comma  223,  cui  le  disposizioni  del  comma  224
concorrono a dare attuazione, modifica dunque la  destinazione  delle
risorse previste dal richiamato art. 1,  comma  83,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di  stabilita'  2014),  per
orientarle  specificamente  all'acquisto  di  materiale  rotabile  su
gomma. 
    Tale ultima disposizione,  a  sua  volta,  incrementava,  per  le
finalita'  contemplate,  la  dotazione  finanziaria  del  fondo  gia'
istituito dall'art. 1, comma 1031, della legge n. 27  dicembre  2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007),  presso   il
Ministero dei trasporti, per gli investimenti destinati  all'acquisto
di veicoli adibiti a trasporto pubblico locale «al fine di realizzare
una  migliore  correlazione  tra  lo  sviluppo  economico,  l'assetto
territoriale  e  l'organizzazione  dei  trasporti   e   favorire   il
riequilibrio  modale  degli  spostamenti  quotidiani  in  favore  del
trasporto pubblico locale attraverso  il  miglioramento  dei  servizi
offerti». Il successivo comma 1032 disponeva, poi, che al riparto tra
le regioni delle risorse si provvedeva con decreto del Ministero  dei
trasporti di intesa con la Conferenza permanente. 
    3.1.- Il quadro normativo in cui  si  inserisce  la  disposizione
impugnata e' stato  modificato  dopo  la  proposizione  del  presente
ricorso. 
    Difatti la legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita' 2016), con l'art. 1, comma 866,  ha  istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il concorso dello
Stato al raggiungimento degli  «standard»  europei  del  parco  mezzi
destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in  particolare
per l'accessibilita'  per  persone  a  mobilita'  ridotta,  un  Fondo
finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite  di  societa'
specializzate, nonche' alla riqualificazione elettrica o  a  noleggio
dei mezzi adibiti a trasporto pubblico  locale  e  regionale;  ed  ha
stabilito che al predetto Fondo confluiscono, «previa intesa  con  le
regioni», le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma  83,  della
legge n. 147 del 2013 e successivi rifinanziamenti  (articolo  questo
ultimo, si ricorda, alle cui risorse e finalita' si  richiama  l'art.
1, comma 223, della legge n. 190 del  2014  e,  conseguentemente,  lo
stesso  comma  224,   oggetto   della   questione   di   legittimita'
costituzionale, in quanto ne prevede le modalita' di attuazione e  la
ripartizione delle risorse su base regionale). 
    Il giorno stesso della pubblicazione della legge n. 208 del  2015
e',  peraltro,  intervenuta  la  disposizione  dell'art.   7,   comma
11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015,  n.  210  (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative),  poi  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n.
21,  che  ha  differito  al  1°  gennaio  2017  l'applicazione  della
disposizione, appena citata, di cui all'art. 1, comma 866, stabilendo
che conseguentemente nel Fondo ivi previsto «confluiscono le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 83, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, per le annualita' 2017, 2018 e 2019». Per  le  risorse  relative
agli anni 2015 e 2016 la norma  ha  disposto  che  si  continuano  ad
applicare le modalita' e le procedure di  cui  allo  stesso  art.  1,
comma 83, della legge n. 147 del 2013 e soprattutto di  cui  all'art.
1, comma 223, della legge n. 190 del 2014. Conseguentemente, il comma
224, che detta le modalita' di attuazione  del  predetto  comma  223,
conserva la sua applicabilita' per le annualita' fino al 2016. 
    4.- La norma censurata, come si e' detto, prevede il riparto  tra
le Regioni di risorse finanziarie che l'art. 1, comma 83, della legge
n. 147  del  2013  finalizzava  a  favorire  il  rinnovo  dei  parchi
automobilistici  e  ferroviari  destinati  ai  servizi  di  trasporto
pubblico   locale,   regionale   e    interregionale,    destinandole
all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di  materiale  rotabile
ferroviario nonche' di vaporetti e ferry-boat;  risorse  che,  a  sua
volta, il comma 223 della medesima legge  n.  190  del  2014  destina
specificamente all'acquisto di materiale rotabile su gomma. 
    L'intervento incide in materia di competenza regionale residuale,
quale e' il trasporto pubblico locale, in  termini  di  concorso  non
alle spese di funzionamento, ma alle spese  di  investimento  per  il
rinnovo del parco rotabile ad esso adibito. 
    I criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni, stabiliti
dal  comma  224,  sono  ispirati  dalla   finalita'   di   migliorare
contestualmente sia l'efficienza, l'economicita' e produttivita'  del
servizio pubblico locale (criteri di cui alle lettere a e d), sia  le
condizioni di sicurezza, in relazione al criterio della vetusta', sia
quelle  ambientali,  in  funzione  del  criterio  della   classe   di
inquinamento degli attuali parchi  veicolari  (criteri  di  cui  alla
lettera b). 
    Tra i criteri  il  comma  224  contempla  peraltro  espressamente
(lettera c) «l'entita' del cofinanziamento regionale locale». 
    L'intervento prevede, dunque, risorse  aggiuntive  rispetto  alla
ordinaria capacita' finanziaria regionale  locale  finalizzate  a  un
intervento specifico e vincolato ma a carattere generale non  essendo
destinato solo a determinati ambiti territoriali. 
    4.1.- Questa Corte, in particolare  nella  sentenza  n.  273  del
2013, ha avuto modo di affermare che  il  trasporto  pubblico  locale
rientra nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni, di  cui
all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    Nel contempo, ha tuttavia  rilevato  che,  attesa  la  perdurante
parziale attuazione della legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione), e del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario), «il mancato completamento della transizione  ai  costi  e
fabbisogni  standard,  funzionale  ad  assicurare  gli  obiettivi  di
servizio e il sistema di perequazione,  non  consente,  a  tutt'oggi,
l'integrale  applicazione  degli  strumenti  di  finanziamento  delle
funzioni regionali previsti dall'art. 119 Cost.». 
    Cio' posto, questa Corte, sempre nella citata sentenza n. 273 del
2013, nell'escludere che il Fondo esaminato fosse riconducibile  alle
previsioni  dell'art.  119,  quarto  comma,  Cost.  non  avendone  le
caratteristiche, attesa la generalita' dei destinatari delle  risorse
nonche' le finalita' perseguite (ex plurimis,  sentenze  n.  451  del
2006, n. 107 del 2005 e n. 16 del 2004), ha  tuttavia  affermato  che
nel rilevato contesto di incompiuta attuazione dell'art.  119  Cost.,
l'intervento dello Stato, volto a finanziare  il  trasporto  pubblico
locale, e' ammissibile nel caso  in  cui  risponda  all'esigenza  «di
assicurare un livello uniforme  di  godimento  dei  diritti  tutelati
dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011)». 
    Relativamente poi al principio di  leale  collaborazione,  sempre
nella sentenza n. 273 del 2013, questa Corte  ha  fatto  presente  di
aver   dichiarato   costituzionalmente    illegittime    norme    che
disciplinavano i criteri  e  le  modalita'  ai  fini  del  riparto  o
riduzione di fondi o trasferimenti  destinati  ad  enti  territoriali
nella  misura  in  cui  non  prevedevano  "a  monte"   lo   strumento
dell'intesa con la Conferenza, non solo  nel  caso  di  intreccio  di
materie (sentenza n. 168 del 2008), ma  anche  in  caso  di  potesta'
legislativa regionale residuale (ex plurimis, la sentenza n.  27  del
2010 e di nuovo la n. 222  del  2005),  affermando  costantemente  la
necessita' dell'intesa (tra le tante, sentenze n. 182 e  n.  117  del
2013). 
    5.- Le indicazioni contenute nella  sentenza  n.  273  del  2013,
cosi' come nelle altre  pronunce  ricordate  da  questa  Corte  nella
medesima sentenza (in particolare, ex multis,  sentenze  n.  168  del
2008 e n. 222 del 2005), possono essere assunte a parametro anche  ai
fini dell'esame della questione  di  legittimita'  costituzionale  in
oggetto. 
    5.1.- L'intervento di finanziamento previsto dall'art.  1,  comma
224, della legge n.  190  del  2014  attiene  a  materia  sicuramente
rientrante, come piu' volte ribadito  da  questa  Corte,  nell'ambito
delle competenze regionali residuali, qual e'  quella  del  trasporto
pubblico locale. 
    Il finanziamento previsto dalla  norma  censurata  ha  portata  e
carattere generale, avendo la finalita', implicita, di contribuire ad
assicurare le esigenze di convergenza e omogeneita' negli  «standard»
del  materiale  rotabile  su  gomma  a  livello   regionale   locale,
funzionali  alla  fruizione  del  servizio  in  termini  di  migliore
efficienza,  economicita',  sicurezza   e   rispetto   dell'ambiente,
tendenzialmente unitari a livello nazionale. 
    L'intervento di finanziamento in oggetto  si  configura,  dunque,
come un  apporto  dello  Stato  volto  a  migliorare  sul  territorio
nazionale  e  in  una  prospettiva  di  convergenza,  gli  «standard»
anzidetti, tra i quali la sicurezza dei  mezzi  adibiti  al  servizio
assume, come evidente, carattere di particolare rilievo. 
    In tale ambito  e  ai  predetti  fini  l'impianto  costituzionale
relativo alla  competenza  residuale  delle  Regioni  in  materia  di
trasporto pubblico locale e di interventi statali di finanziamento in
tale settore deve conciliarsi con l'esigenza di assicurare la massima
continuita', adeguatezza e  grado  di  omogeneita'  del  servizio  di
trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale. 
    La predetta esigenza e' soddisfatta  attraverso  il  concorso  di
tutti gli apporti finanziari possibili, ivi compresi  quelli  statali
in funzione  di  sostegno  ed  integrazione  delle  limitate  risorse
regionali disponibili, siano gli  interventi  a  carattere  generale,
siano invece mirati a finalita' specifiche. 
    5.2.- Tuttavia,  proprio  perche'  tale  finanziamento  interessa
materia comunque  di  competenza  residuale  regionale  quale  e'  il
trasporto  pubblico  locale,  occorre  assicurare   il   piu'   ampio
coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto
delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si  realizza
attraverso lo strumento  della  "previa  intesa"  con  la  Conferenza
permanente Stato-Regioni (in tal senso, ex multis,  sentenza  n.  168
del 2008 ma anche, da ultimo, sentenza n. 147 del 2016). 
    La evidenziata forma di coinvolgimento "forte" risulta poi, nella
fattispecie, non solo ragionevole ma anzi resa necessaria  dal  fatto
che tra i criteri di distribuzione delle risorse vi e',  come  si  e'
detto, l'entita' del cofinanziamento regionale e locale. 
    La circostanza che  la  disposizione  in  esame  indichi  precisi
criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie non costituisce
fattore idoneo ad attenuare la predetta  esigenza  di  coinvolgimento
maggiormente  incisivo  delle  Regioni,  ovvero  a  giustificare   la
modalita' censurata di livello "debole" di  coinvolgimento.  Difatti,
non essendo prevista la specifica percentuale di incidenza di ciascun
criterio in sede di riparto, il concreto peso assegnato ad ognuno dei
criteri stessi ai fini della ripartizione delle risorse  finisce  per
essere sostanzialmente rimesso alla discrezionalita' dello Stato. 
    Occorre del resto evidenziare che dall'illustrazione  del  quadro
normativo concernente il susseguirsi degli interventi in  materia  di
finanziamento statale del trasporto pubblico locale, compresi  quelli
per l'acquisto di materiale, tra i quali si inserisce l'intervento di
cui alla presente questione di  legittimita'  costituzionale,  emerge
l'indirizzo   legislativo   che   prevede,   in   coerenza   con   la
giurisprudenza di questa Corte in materia, il ricorso  alla  "intesa"
con la Conferenza come strumento di  coinvolgimento  decisionale  del
sistema regionale. 
    Pertanto  la  disposizione   scrutinata,   attesa   la   rilevata
insufficienza del previsto meccanismo di  coinvolgimento  decisionale
delle Regioni, deve essere dichiarata illegittima limitatamente  alla
previsione  secondo  cui  il  contemplato  decreto  ministeriale   e'
adottato "sentita" la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anziche' sulla base di una "intesa" con la Conferenza medesima.