ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  comma
4, e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 5 agosto 2015,  n.
20, recante «Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza
alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche",  istituito  con  la
legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di  un  fondo  per
l'assistenza  alle   piccole   e   medie   imprese,   in   attuazione
dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  7-9
ottobre 2015,  depositato  in  cancelleria  il  13  ottobre  2015  ed
iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito nella camera di consiglio del 7 dicembre  2016  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  7-9  ottobre  2015  e
depositato in cancelleria il 13 ottobre (reg. ric. n. 92  del  2015),
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  gli  artt.  7,
comma 4, e 8 della legge della Regione  autonoma  Sardegna  5  agosto
2015, n. 20, recante «Trasformazione in  agenzia  del  Consorzio  per
l'assistenza  alle  piccole  e  medie  imprese  "Sardegna  ricerche",
istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n.  21  (Istituzione
di un fondo  per  l'assistenza  alle  piccole  e  medie  imprese,  in
attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)»,  in
relazione  all'art.  3,  primo  comma,  lettera   a),   della   legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della  Costituzione),
nonche' agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma,
e 119 della Costituzione; 
    che, in particolare, l'art. 7,  comma  4,  della  predetta  legge
regionale n. 20 del 2015  stabilisce:  «Limitatamente  all'attuazione
dei progetti di ricerca e innovazione, ai soggetti di cui al comma  1
si applicano i vincoli alla spesa previsti dalla normativa  nazionale
per gli enti di ricerca pubblici»; 
    che  l'art.  8  della  medesima  legge  regionale  dispone:   «Il
personale di ruolo del consorzio  per  l'assistenza  alle  piccole  e
medie imprese "Sardegna ricerche" e' assegnato all'agenzia  "Sardegna
ricerche" e incluso nei suoi ruoli organici, mantenendo  l'anzianita'
di  servizio  maturata  senza  soluzione  di  continuita'  ai   sensi
dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), e  il  trattamento  contrattuale  vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge»; 
    che, con atto depositato il 18 novembre 2015, si e' costituita in
giudizio la Regione  autonoma  Sardegna,  chiedendo,  sulla  base  di
diffuse argomentazioni, che  il  ricorso  introduttivo  del  presente
giudizio fosse dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato. 
    Considerato che, con atto notificato alla Regione  resistente  il
22 aprile e depositato il 26 aprile 2016, il Presidente del Consiglio
dei ministri, premesso  che  l'art.  11  della  legge  della  Regione
autonoma Sardegna 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni  urgenti  per
interventi  sul  patrimonio  culturale  e   la   valorizzazione   dei
territori, occupazione, opere pubbliche  e  rischio  idrogeologico  e
disposizioni varie), ha, tra l'altro, soppresso il comma 4  dell'art.
7 della legge reg. Sardegna n.  20  del  2015  e  che,  relativamente
all'art. 8  della  medesima  legge  regionale,  il  Presidente  della
Regione autonoma  Sardegna  ha  trasmesso  una  relazione  contenente
elementi che  consentono  di  superare  le  censure  governative,  ha
dichiarato, in conformita' alla delibera adottata dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 15 aprile 2016, di rinunciare al ricorso; 
    che, con atto in data 15 luglio 2016,  depositato  il  5  ottobre
2016, la Regione autonoma Sardegna  ha  dichiarato  di  accettare  la
rinuncia al ricorso; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al  ricorso,  accettata
dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.