ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 271,  comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dal Consiglio  di
Stato, quinta sezione, nel procedimento vertente tra la Lega  Toscana
delle autonomie locali e altra e il Comune di  Lastra  a  Signa,  con
ordinanza del 22  maggio  2015,  iscritta  al  n.  249  del  registro
ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visti gli atti di costituzione della Lega Toscana delle autonomie
locali e della Lega delle autonomie  locali  (Legautonomie),  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo; 
    uditi gli avvocati  Roberto  Righi  per  la  Lega  Toscana  delle
autonomie locali,  Mariangela  Di  Giandomenico  per  la  Lega  delle
Autonomie Locali (Legautonomie), e l'avvocato  dello  Stato  Giustina
Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, quinta sezione, con ordinanza  del  22
maggio 2015 (r.o. n. 249 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 18, 97, 114, 118 e  119  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  271,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali» (d'ora in avanti, anche: TUEL). 
    L'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, rubricato  «Sedi
associative», prevede che:  «Gli  enti  locali,  le  loro  aziende  e
associazioni dei comuni possono disporre il  distacco  temporaneo,  a
tempo pieno o parziale, di propri  dipendenti  presso  gli  organismi
nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,
della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a  prestare  la  loro
collaborazione  in  favore  di  tali   associazioni.   I   dipendenti
distaccati mantengono la posizione  giuridica  ed  il  corrispondente
trattamento economico, a cui provvede  l'ente  di  appartenenza.  Gli
enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a  proprie  spese,  la
partecipazione di propri dipendenti  a  riunioni  delle  associazioni
sopra accennate». 
    Ad avviso del Collegio rimettente, la norma contrasterebbe con  i
citati parametri costituzionali «nella parte in cui prevede, ai  fini
dell'individuazione degli organismi presso i quali  enti  locali,  le
loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre  il  distacco
temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti di legge, un  elenco
nominativo di associazioni e  non  l'indicazione  delle  associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali». 
    1.1.- Il giudizio principale ha ad oggetto  il  ricorso  proposto
dalla Lega Toscana delle autonomie locali contro il Comune di  Lastra
a Signa per la riforma della sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Toscana, seconda sezione, 14 ottobre 2009, n. 1542. 
    Con la sentenza appellata era stato respinto il ricorso  proposto
dalla Lega Toscana delle autonomie locali, associazione regionale  di
enti   locali,   aderente   alla   Lega   delle   autonomie    locali
(Legautonomie), avverso il provvedimento del Comune di Lastra a Signa
di rigetto  della  richiesta  finalizzata  ad  ottenere  il  distacco
temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell'associazione
ai sensi dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. 
    Nel  giudizio  a  quo   ha   spiegato   intervento   adesivo   la
Legautonomie. 
    Il Collegio rimettente ricorda che, previa reiezione parziale del
gravame (sentenza 3 luglio 2012, n. 3883), con  ordinanza  25  luglio
2012,  n.  4217,  aveva  gia'  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n.  267  del  2000,
«nella parte in cui esclude la possibilita' per gli  enti  locali  di
distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse  da
quelle  tassativamente  indicate»,  dichiarata  inammissibile,   «per
difetto di motivazione», con sentenza n. 241 del 2014. 
    In particolare - prosegue il Collegio - con la sentenza  n.  3883
del 2012 erano stati respinti i primi  due  motivi  di  gravame.  Con
riguardo al  secondo  di  essi,  in  base  al  quale  l'elenco  delle
associazioni contenuto nell'art. 271, comma 2, del TUEL  non  avrebbe
carattere tassativo, il giudice a quo ha osservato che: 1) sul  piano
letterale il riferimento recato dalla norma  alla  possibilita',  per
gli enti locali, di disporre il distacco dei propri dipendenti presso
le  associazioni  specificamente  indicate  («organismi  nazionali  e
regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della  Cispel
e sue federazioni») non contiene alcuna locuzione volta a chiarire la
caratterizzazione esemplificativa dell'elencazione e la  possibilita'
di estendere la sfera di operativita'  di  tale  normativa  anche  ad
altre associazioni di enti  locali;  2)  sul  piano  sistematico,  il
precedente  art.  270,  dedicato  alla  riscossione  dei   contributi
associativi, fa riferimento, al primo comma, alla categoria residuale
delle altre associazioni di enti locali, diverse da quelle enumerate,
evidenziando quella volonta' di  estendere  la  sfera  soggettiva  di
applicazione, mancante, a contrario, nella successiva norma  in  tema
di distacco del personale. 
    All'esito della restituzione degli  atti  da  parte  del  giudice
delle leggi,  fissata  la  nuova  udienza  del  17  febbraio  2015  e
acquisite le produzioni difensive delle  parti,  la  causa  e'  stata
nuovamente trattenuta in decisione. 
    In ordine al terzo motivo di  gravame  con  cui  l'appellante  ha
dedotto,  in   via   subordinata,   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art.  271,  comma  2,  del  TUEL,   ove   interpretato   secondo
l'accezione restrittiva di cui sopra, il Collegio rimettente  ritiene
di rinnovare il giudizio di rilevanza e  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale  con  le  integrazioni
motivazionali relative ai punti su cui si e' soffermata la richiamata
sentenza della Corte costituzionale. 
    1.2.- In punto di  rilevanza,  il  rimettente  ribadisce  che  il
diniego impugnato  e'  basato  proprio  sulla  ritenuta  tassativita'
dell'elenco delle associazioni contemplate dalla norma censurata. 
    1.3.- In punto di non manifesta infondatezza, il  giudice  a  quo
dubita, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118  e  119  Cost.,
della legittimita' costituzionale dell'art. 271, comma  2,  del  TUEL
«nella parte in cui in cui prevede, ai fini dell'individuazione degli
organismi presso i quali enti locali, le loro aziende e  associazioni
dei  comuni  possono  disporre  il  distacco  temporaneo  dei  propri
dipendenti  con  gli  effetti  di  legge,  un  elenco  nominativo  di
associazioni e  non  l'indicazione  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative degli enti locali». 
    Il Collegio rimettente ritiene, in primo luogo, che la previsione
di un elenco tassativo di  associazioni  potenzialmente  destinatarie
del distacco di personale violi l'art. 3 Cost., sotto il profilo  del
principio di eguaglianza,  in  quanto  «consacra  una  disparita'  di
trattamento» in danno delle associazioni diverse da quelle  tipizzate
che non possono beneficiare dei distacchi, e degli  enti  locali  che
aderiscono a tali associazioni, i  quali  non  possono  giovarsi  del
meccanismo normativamente enucleato. Detta disparita' -  prosegue  il
giudice a quo - e' accentuata dalla circostanza che la previsione  di
un elenco rigido produce  una  cristallizzazione  delle  associazioni
beneficiarie  avulsa  dalla   verifica   del   dato,   potenzialmente
variabile,  dell'effettiva  assunzione  di  un  altrettanto  o   piu'
rilevante grado di rappresentativita' e meritevolezza anche da  parte
di associazioni diverse (sono  richiamate  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 492 del 1995, n. 975 del 1988 e n. 2 del 1969,  che
hanno sottolineato la necessita' di una verifica periodica, ad  opera
di appositi organi  amministrativi,  della  rappresentativita'  delle
associazioni sindacali, escludendone l'individuazione aprioristica). 
    Ad avviso del giudice a  quo,  l'art.  271,  comma  2,  del  TUEL
contrasta con l'art. 3 Cost., anche sotto il profilo del principio di
ragionevolezza,   in    quanto    la    norma    censurata    esclude
aprioristicamente  la   possibilita'   di   distacco   presso   altre
associazioni che - come quella ricorrente  -  assumano  un  rilevante
grado di rappresentativita' e siano  finalizzate  al  soddisfacimento
dei compiti istituzionali degli enti rappresentati,  tanto  piu'  che
l'art. 270, comma 1, del TUEL, in tema di riscossione dei contributi,
fa riferimento alla categoria residuale delle altre  associazioni  di
enti locali, diverse da quelle elencate dal legislatore. 
    Il Collegio rimettente ricorda che, con la sentenza  n.  241  del
2014, la Corte costituzionale ha ritenuto l'ordinanza  di  rimessione
del 25 luglio 2012 carente di un'adeguata motivazione sia  in  ordine
alle ragioni sottese alla formulazione della regola  contenuta  nella
norma censurata  (di  cui  era  stato  denunciato  esclusivamente  il
carattere tassativo) che ai motivi della ritenuta  omogeneita'  delle
associazioni ricorrenti rispetto a quelle contemplate dalla norma. Ad
avviso del giudice a quo, la citata  ordinanza  non  aveva  preso  in
considerazione l'appellata sentenza del TAR Toscana, seconda sezione,
14 ottobre 2009, n. 1542, dichiarativa della  manifesta  infondatezza
di analoga questione di legittimita' costituzionale,  per  esclusione
del dedotto carattere immotivato e discriminatorio della formulazione
dell'elenco di  cui  alla  norma  censurata,  sull'assunto  che  esso
«comprende  tipologie  precise  di  associazioni  di   Enti   locali,
individuandone una per ogni tipologia». Nella  sentenza  n.  241  del
2014 - riferisce il Collegio  -  la  Corte  costituzionale  ha  anche
rimarcato che l'ordinanza di rimessione del 25 luglio 2012  difettava
di un'adeguata motivazione in merito alla configurabilita' di  quella
eadem ratio della  disciplina  impugnata  con  quella  degli  evocati
tertia comparationis che sola porterebbe a ritenere irragionevole  la
scelta del legislatore di differenziare il trattamento di  situazioni
di  comprovata  omogeneita'.  Ha  poi   rilevato   la   mancanza   di
giustificazione dell'auspicata estensione del criterio  di  «maggiore
rappresentativita'» (enucleato  dalla  giurisprudenza  costituzionale
con riferimento alle organizzazioni  sindacali)  per  individuare  le
associazioni di enti locali destinatarie del beneficio in esame. 
    In considerazione  del  «doveroso  approfondimento  motivazionale
sollecitato dalla sentenza della Consulta»,  il  Collegio  rimettente
integra, come di seguito, l'originario impianto motivazionale. 
    Quanto alla ratio della norma censurata, il giudice a quo precisa
che la disposizione, inserita nella Parte III del Testo  unico  degli
enti locali (artt.  270-272),  intitolata  «Associazioni  degli  enti
locali», e' espressione di un favor per le  forme  associative  degli
enti  locali.  In  quest'ambito,  si  iscrive  il  riconoscimento  di
benefici (nella specie, il distacco del personale dell'ente locale  a
spese di  quest'ultimo)  alle  associazioni  di  enti  locali  aventi
dimensione nazionale e  articolazione  regionale,  in  ragione  delle
attivita' strumentali poste in essere da tali organismi  esponenziali
a vantaggio dei compiti istituzionali degli enti locali medesimi. 
    Si tratterebbe - continua il Collegio rimettente - della medesima
ratio sottesa all'art. 270, ugualmente inserito nella Parte  III  del
TUEL,  che  prevede  un  regime  speciale  per  la  riscossione   dei
contributi associativi in favore delle associazioni di  enti  locali,
indicando,  diversamente  dalla  norma  censurata,  anche  «le  altre
associazioni  degli  enti  locali»  in  aggiunta  a  quelle  elencate
specificamente dal legislatore. 
    Il giudice a quo ritiene, pertanto, che, se la ratio che sorregge
la norma  censurata  e'  il  favor  per  le  forme  associative,  una
discriminazione  ingiustificata  tra  associazioni  con  le  medesime
caratteristiche sia in «potenziale  conflitto  con  il  principio  di
eguaglianza». 
    Ne' l'esigenza di contenimento della spesa pubblica puo'  essere,
ad avviso del Collegio rimettente, compatibile con  il  potere  dello
Stato  di   procedere   all'individuazione   ex   auctoritate   delle
associazioni ammesse al beneficio, comprimendo la liberta' di  scelta
da parte degli enti locali delle associazioni con un certo  grado  di
rappresentativita' e omogeneita'. 
    Quanto al profilo dell'omogeneita' tra l'associazione  ricorrente
e quelle contemplate dalla norma,  il  Collegio  osserva  che,  dallo
statuto e dalla  documentazione  in  atti,  si  ricava  trattarsi  di
un'associazione del tutto analoga a quelle elencate dalla legge,  sia
per organizzazione (diffusione nazionale e articolazione  regionale),
che per attivita' svolta e  scopi  associativi  (sostegno  agli  enti
locali  nello  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   e   nel
perseguimento degli «interessi esponenziali»). 
    Inoltre,  la   capacita'   rappresentativa   della   associazione
ricorrente  sarebbe  dimostrata  dall'adesione  dei  maggiori  comuni
italiani, dalla rappresentanza di enti che  esprimono  oltre  ventuno
milioni di abitanti e dalla legittimazione a partecipare  attivamente
alle  sedute  del  Consiglio  per   le   autonomie   locali,   organo
rappresentativo, a livello regionale, delle autonomie locali. 
    Peraltro - continua il Collegio - la norma censurata «preferisce»
alla associazione ricorrente l'Aiccre (Associazione italiana  per  il
Consiglio dei comuni e delle Regioni d'Europa) e «la sua  federazione
toscana», nonostante  si  tratti  di  soggetti  che,  al  pari  della
Legautonomie e della Lega Toscana delle autonomie  locali,  associano
enti territoriali  disomogenei  (comuni,  province,  regioni,  citta'
metropolitane e unioni di comuni), non risultando elemento  idoneo  a
giustificare la diversita' di disciplina il collegamento  dell'Aiccre
con organismi di enti locali della comunita' europea. 
    Quanto alla sussistenza di una eadem ratio tra la  disciplina  di
cui all'art. 271 del TUEL e quella delle associazioni  sindacali,  il
Collegio sottolinea come venga ugualmente in  rilievo  una  normativa
volta a favorire lo sviluppo dell'associazionismo in una  prospettiva
di  valore  che  non  tollera  discriminazioni   ingiustificate,   in
contrasto con il principio di associazione e  di  liberta'  sindacale
(e' richiamata la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  492  del
1995). 
    Sulla base di tali argomentazioni, il rimettente  denuncia  anche
un vulnus al  principio  della  liberta'  di  associazione,  tutelato
dall'art.   18   Cost.,   in   quanto   l'irragionevole   preclusione
dell'operativita' del  beneficio  in  favore  di  altre  associazioni
produce  un  deterrente  all'adesione   dell'ente   locale   a   tali
associazioni (incidendo negativamente sul  valore  del  pluralismo  e
sulla liberta' di scegliere le associazioni a cui  aderire),  nonche'
«una   discriminazione,   non   ancorata   a    concreti    parametri
giustificativi,    delle     associazioni     costituite     mediante
l'estrinsecazione della liberta'  cristallizzata  da  detto  precetto
costituzionale». 
    Ad  avviso  del  Collegio,  non  assume,  peraltro,  rilievo   la
circostanza che  il  distacco  temporaneo  di  personale  degli  enti
pubblici presso gli organismi  delle  associazioni  menzionate  dalla
norma  censurata  rappresenti  una  mera  facolta'  attribuita   alla
discrezionalita' degli enti stessi, dato che  «l'assoluta  inibizione
dell'esercizio  di  tale  facolta'  impedisce  all'ente   locale   di
indirizzarsi verso associazioni non nominate, comprimendo la liberta'
associativa dell'ente e, al tempo stesso, affievolendo la pretesa  di
ogni  associazione  rappresentativa  a  vedere  valutato  il  proprio
interesse in una logica pluralistica e non discriminatoria». 
    Secondo il giudice a quo, la differenziazione di regime giuridico
tra  le  associazioni  in  esame  non   trova   adeguato   fondamento
nell'esigenza di contenere la spesa pubblica, ne' nel  piu'  generale
principio di buon andamento dell'azione amministrativa, visto che, in
una prospettiva costituzionalmente orientata che armonizzi  i  valori
in gioco, dette finalita'  vanno  perseguite  con  la  previsione  di
limiti  al  personale  distaccabile  e   non   con   la   limitazione
irragionevole delle associazioni beneficiarie del distacco. 
    Sempre in una prospettiva costituzionalmente orientata, ad avviso
del Collegio, l'esigenza di contenimento della spesa  pubblica  e  di
tutela dell'efficienza amministrativa non  puo'  essere  fronteggiata
con «l'imposizione statale del novero delle associazioni  presso  cui
gli enti locali possono  distaccare  il  proprio  personale  ma  deve
transitare attraverso la valorizzazione  della  facolta'  degli  enti
locali, espressione dell'autonomia  costituzionalmente  protetta,  di
scegliere a quali organismi destinare il proprio personale». 
    E, in ragione di cio', il rimettente  censura  la  norma  statale
anche per violazione degli artt. 114, 118 e 119 Cost.,  nella  misura
in cui  lede  l'autonomia  costituzionalmente  garantita  degli  enti
locali «impedendo, in assenza di ragioni  giustificative  del  limite
posto   alla   sfera   di   liberta',   la    scelta    discrezionale
dell'associazione di riferimento e imponendo  un  elenco  fissato  in
modo verticistico a livello statale». 
    Infine, secondo il Collegio a quo, la previsione dell'elencazione
tassativa delle associazioni di enti locali beneficiarie del distacco
viola, altresi', il principio di imparzialita', tutelato dall'art. 97
Cost., «nella misura in cui discrimina  i  soggetti  che  entrano  in
contatto con gli enti locali, obbligando  questi  ultimi  a  condotte
amministrative non rispettose del principio di eguaglianza». 
    2.- Con memoria depositata  in  data  11  dicembre  2015,  si  e'
costituita in  giudizio  la  Lega  Toscana  delle  autonomie  locali,
chiedendo l'accoglimento della sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    La Lega  Toscana  delle  autonomie  locali,  concordando  con  le
argomentazioni  svolte  dal  Collegio  rimettente,  ritiene  che   la
previsione tassativa delle associazioni di enti  locali  beneficiarie
del distacco di personale contrasti, in primo luogo, con il principio
di eguaglianza  (art.  3  Cost.),  «consacrando»  una  disparita'  di
trattamento in danno delle associazioni non indicate  dalla  norma  e
degli enti locali aderenti a tali associazioni.  Tanto  piu'  che  la
cristallizzazione delle associazioni  destinatarie  del  distacco  di
personale  opererebbe  in  modo  avulso  dalla  verifica  del   dato,
potenzialmente variabile, dell'effettiva assunzione di un altrettanto
o piu' rilevante grado di rappresentativita' e meritevolezza da parte
di  associazioni  diverse  da  quelle  specificamente  enumerate  (e'
richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del  1969,  in
tema  di  necessaria  verifica  periodica,  ad  opera  dell'autorita'
amministrativa,   della   rappresentativita'   delle   organizzazioni
sindacali). 
    L'elenco tassativo  di  associazioni  beneficiarie  del  distacco
contrasterebbe, in particolare, anche con il principio di liberta' di
associazione (art.  18  Cost.),  comprimendo  la  liberta'  dell'ente
locale  di  scegliere  l'associazione  a  cui  aderire  e   incidendo
negativamente sul valore del pluralismo, nonche' con il principio  di
imparzialita' (art. 97 Cost.), essendo gli enti  locali  costretti  a
disporre distacchi solo in favore delle  associazioni  tipizzate  dal
legislatore. 
    3.- Con memoria depositata  in  data  15  dicembre  2015,  si  e'
costituita in giudizio la Lega delle autonomie locali (Legautonomie),
chiedendo l'accoglimento della sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Nel riportarsi alle medesime argomentazioni sottese all'ordinanza
di  rimessione,  la  Lega  delle  autonomie  locali   sottolinea   il
superamento  delle  ragioni  di  inammissibilita'  riscontrate  nella
sentenza n. 241 del 2014, sia  sotto  il  profilo  motivazionale  che
della formulazione del petitum. In particolare, rileva  come  tra  le
associazioni  «maggiormente  rappresentative»  degli   enti   locali,
meritevoli del beneficio del distacco di personale, rientri anche  la
Legautonomie  e  le  sue  articolazioni  regionali,  avuto   riguardo
all'elevato grado di rappresentativita' e alle finalita' dalla stessa
perseguite. 
    4. - Con atto depositato in data 15 dicembre 2015, e' intervenuto
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  la  sollevata
questione di legittimita' costituzionale sia dichiarata non fondata. 
    Ad avviso  della  difesa  dell'interveniente,  anche  attribuendo
carattere tassativo all'elenco di  associazioni  contenuto  nell'art.
271, comma 2, del TUEL, l'esclusione della possibilita' di distaccare
i dipendenti degli enti locali presso associazioni diverse da  quelle
nominate non contrasterebbe con i  parametri  costituzionali  evocati
dal Collegio rimettente. 
    L'Avvocatura generale sottolinea, in primo  luogo,  il  carattere
eccezionale dell'istituto del distacco che comporta la sottrazione di
risorse umane normalmente in forza all'organico dell'ente distaccante
e l'impiego delle stesse presso quelle associazioni  di  enti  locali
individuate dal legislatore, nel rispetto di un  canone  generale  di
buona  amministrazione,  in  base  ad   un   vaglio   preventivo   di
«meritevolezza» degli scopi da queste perseguiti in relazione ai fini
istituzionali dell'ente locale di appartenenza. 
    La difesa dell'interveniente osserva  che  l'obiettivo  del  buon
andamento dell'amministrazione non si realizza soltanto attraverso la
limitazione numerica dei dipendenti distaccabili, ma  anche  con  una
selezione  qualitativa  dei  beneficiari  del  distacco,   cosi'   da
assicurare che il personale  momentaneamente  sottratto  al  servizio
presso l'ente locale di appartenenza  continui  ad  operare  in  modo
effettivamente utile ai fini istituzionali di quest'ultimo. 
    Quanto alla diversita' di disciplina dell'istituto del  distacco,
rigidamente  circoscritto  alle   sole   associazioni   espressamente
nominate, rispetto a quella del regime  agevolato  della  riscossione
dei contributi, estesa a tutte le altre associazioni di enti  locali,
l'Avvocatura generale rileva che, sebbene la ratio comune  delle  due
norme (artt. 270 e 271, comma 2, del TUEL) possa essere ravvisata nel
favor del legislatore nei confronti  del  fenomeno  associativo,  una
diversa gradazione del suddetto favor e' giustificata avuto  riguardo
alla diversita' degli interessi coinvolti,  che  solo  nel  caso  del
distacco  di  personale  comporta  un   contemperamento   di   valori
contrapposti, in quanto al vantaggio per le associazioni beneficiarie
del distacco di dipendenti corrisponde uno svantaggio  per  gli  enti
locali in  termini  di  sottrazione  di  personale,  con  conseguente
compressione degli interessi presidiati dall'art. 97 Cost. 
    L'interveniente  evidenzia,  inoltre,  il  rilievo  nazionale   e
sovranazionale delle associazioni elencate nell'art.  271,  comma  2,
del TUEL che rappresentano i propri associati dinanzi al  Parlamento,
al  Governo  e  alle   istituzioni   dell'Unione   europea,   nonche'
l'individuazione delle stesse una  per  ciascuna  categoria  di  enti
locali (l'Anci per i comuni; l'Upi per le  province;  l'Uncem  per  i
comuni e le comunita' montane; il Cispel per  i  gestori  di  servizi
pubblici locali, l'Aiccre in quanto collegata agli organismi di  enti
locali a livello europeo). 
    Ad avviso dell'Avvocatura  generale,  l'ordinanza  di  rimessione
negherebbe  in  modo  apodittico  e  immotivato  la   rilevanza   del
collegamento delle associazioni elencate nell'art. 271, comma 2,  del
TUEL, con organismi di enti locali dell'Unione europea. 
    Al riguardo, la difesa del Presidente dei Consiglio dei  ministri
sottolinea  come  la  predeterminazione  di  un  numero   chiuso   di
associazioni   ammesse   al   beneficio   del   distacco   garantisca
l'obiettivita' e la certezza  della  selezione,  sottraendola  ad  un
opinabile vaglio, caso  per  caso,  in  contrasto  con  il  carattere
eccezionale dell'istituto del distacco di pubblici dipendenti. 
    In particolare, l'Avvocatura generale evidenzia l'inesistenza per
le associazioni di enti locali di un criterio generale e obiettivo  -
come quello, ancorato a precisi  criteri  numerici,  della  «maggiore
rappresentativita'» valevole per  le  associazioni  sindacali  -  che
possa consentirne l'individuazione. 
    Alla luce di tali argomentazioni, la difesa statale  ritiene  che
la norma censurata non contrasti con i principi di eguaglianza  e  di
ragionevolezza di cui all'art.  3  Cost.,  ne'  con  quelli  di  buon
andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione ai  sensi
dell'art.  97  Cost.;  non   violi   l'autonomia   amministrativa   e
finanziaria degli enti locali di cui agli artt. 114, 118 e 119 Cost.,
ne' comprima la liberta' associativa ai sensi dell'art. 18 Cost., non
essendo intaccata  la  facolta'  degli  enti  locali  di  aderire  ad
associazioni diverse da quelle indicate dall'art. 271, comma  2,  del
TUEL, ma soltanto «giustificatamente» ad esse precluso  il  beneficio
del distacco di personale. 
    5.- In data 31 ottobre 2016,  la  Lega  Toscana  delle  autonomie
locali e la Lega delle  autonomie  locali  hanno  depositato  memorie
illustrative, con le quali hanno  insistito  nelle  conclusioni  gia'
formulate, ribadendo e  sviluppando  gli  argomenti  addotti  a  loro
sostegno. 
    In particolare, la Lega Toscana  delle  autonomie  locali  deduce
l'irrilevanza del carattere «eccezionale» dell'istituto del  distacco
di personale evidenziato dall'Avvocatura  generale  e  sottolinea  la
necessaria individuazione, caso per caso, delle associazioni di  enti
locali potenziali beneficiarie del  distacco,  in  base  al  criterio
selettivo della «maggiore rappresentativita'». 
    Anche la Lega delle autonomie locali evidenzia la  illegittimita'
della individuazione  ex  lege,  aprioristica  e  cristallizzata  nel
tempo, delle associazioni di enti locali potenziali beneficiarie  del
distacco e la necessaria applicazione del  criterio  selettivo  della
«maggiore  rappresentativita'»  al   fine   di   includere   tra   le
associazioni meritevoli del beneficio anche  quelle  che  -  come  la
Legautonomie e le sue articolazioni regionali - siano espressione  di
un altrettanto o piu' rilevante  grado  di  rappresentativita'.  Cio'
garantirebbe,   ad   avviso   della   Legautonomie,    il    rispetto
dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'ente locale che,  in
tal modo,  potrebbe  scegliere,  «tra  le  associazioni  maggiormente
rappresentative e parimenti titolate  a  ricevere  il  beneficio  del
distacco, quella piu' vicina  alle  proprie  esigenze».  Inoltre,  la
scelta delle associazioni di enti locali, potenziali beneficiarie del
distacco, in base ad una verifica periodica dell'effettivo  grado  di
rappresentativita' e meritevolezza  delle  stesse,  assicurerebbe  la
tutela dei principi di eguaglianza, di liberta' di associazione e  di
buon andamento della pubblica amministrazione, rispondendo alla ratio
della norma censurata che  e'  quella  di  favorire  e  sostenere  le
associazioni di enti locali «maggiormente rappresentative». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, quinta sezione, con ordinanza  del  22
maggio 2015  (r.o.  n.  249  del  2015),  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 271, comma 2,  del  decreto  legislativo  18
agosto   2000,   n.   267,   recante   «Testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti  locali»  (TUEL),  «nella  parte  in  cui
prevede, ai fini dell'individuazione degli organismi presso  i  quali
enti locali, le  loro  aziende  e  associazioni  dei  comuni  possono
disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti
di legge, un elenco nominativo di associazioni  e  non  l'indicazione
delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali». 
    L'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, rubricato  «Sedi
associative», prevede che:  «Gli  enti  locali,  le  loro  aziende  e
associazioni dei comuni possono disporre il  distacco  temporaneo,  a
tempo pieno o parziale, di propri  dipendenti  presso  gli  organismi
nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,
della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a  prestare  la  loro
collaborazione  in  favore  di  tali   associazioni.   I   dipendenti
distaccati mantengono la posizione  giuridica  ed  il  corrispondente
trattamento economico, a cui provvede  l'ente  di  appartenenza.  Gli
enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a  proprie  spese,  la
partecipazione di propri dipendenti  a  riunioni  delle  associazioni
sopra accennate». 
    Ad avviso del rimettente, la previsione di un elenco tassativo di
associazioni  di  enti   locali   potenzialmente   beneficiarie   dei
distacchi,  si  porrebbe  in  contrasto:  a)  con  l'art.   3   della
Costituzione, per ingiustificata disparita' di trattamento  in  danno
delle associazioni diverse da quelle tipizzate e  degli  enti  locali
aderenti  a  tali  associazioni,  che  non  potrebbero  giovarsi  del
meccanismo   normativamente   enucleato,    e    per    irragionevole
cristallizzazione  delle  associazioni  beneficiarie,  avulsa   dalla
verifica   del   dato,   potenzialmente   variabile,   dell'effettiva
assunzione  di   un   altrettanto   o   piu'   rilevante   grado   di
rappresentativita' e meritevolezza anche  da  parte  di  associazioni
diverse, come nel caso dell'associazione  ricorrente,  caratterizzata
da un rilevante grado di rappresentativita' e dal  perseguimento  dei
fini istituzionali degli enti rappresentati; b) con l'art. 18  Cost.,
in quanto l'irragionevole preclusione dell'operativita' del beneficio
in favore di altre associazioni produrrebbe  un  deterrente  rispetto
all'adesione  dell'ente  locale  a   tali   associazioni   (incidendo
negativamente sul valore del pluralismo e sulla liberta' di scegliere
le associazioni a cui aderire) ed «una discriminazione, non  ancorata
a concreti parametri giustificativi,  delle  associazioni  costituite
mediante l'estrinsecazione della  liberta'  cristallizzata  da  detto
precetto costituzionale»; c) con l'art. 97 Cost.,  sotto  il  profilo
dell'efficienza amministrativa in quanto l'esigenza  di  contenimento
della spesa pubblica «deve transitare  attraverso  la  valorizzazione
della  facolta'  degli  enti   locali,   espressione   dell'autonomia
organizzativa  costituzionalmente  protetta,  di  scegliere  a  quali
organismi destinare il proprio personale» nonche', sotto  il  profilo
del principio di imparzialita', «nella misura  in  cui  discrimina  i
soggetti che entrano in contatto  con  gli  enti  locali,  obbligando
questi ultimi a condotte amministrative non rispettose del  principio
di eguaglianza»; d) con gli artt. 114, 118 e 119 Cost., «nella misura
in cui  lede  l'autonomia  costituzionalmente  garantita  degli  enti
locali», impedendo, in assenza di ragioni giustificative,  la  scelta
discrezionale dell'associazione di riferimento. 
    2.- In via preliminare, deve osservarsi che la costituzione della
Lega delle autonomie locali (Legautonomie) e' ammissibile, in  quanto
associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo. 
    3.-  Non  sono  state  eccepite,   ne'   sussistono,   cause   di
inammissibilita' della sollevata questione, dovendosi  escludere  che
l'ordinanza introduttiva del presente giudizio soffra delle  medesime
carenze che hanno indotto questa Corte, con la sentenza  n.  241  del
2014, a dichiarare inammissibile analoga questione. 
    4.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  271,
comma 2, del TUEL in riferimento all'art. 3 Cost. non e' fondata. 
    La censura si incentra sulla prospettata lesione dei principi  di
eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto la previsione di un elenco
tassativo di associazioni di enti locali beneficiarie del distacco di
personale creerebbe un'ingiustificata disparita'  di  trattamento  in
danno delle altre associazioni e degli enti locali aderenti, che  non
potrebbero  giovarsi  del  meccanismo  normativamente  previsto,  pur
potendo queste ultime effettivamente assumere - come nel  caso  della
ricorrente   -   un   altrettanto   o   piu'   rilevante   grado   di
rappresentativita'. 
    I tertia comparationis evocati sono, da un  lato,  la  disciplina
delle associazioni sindacali  -  atteso  che  il  rimettente  auspica
l'estensione   del   criterio   di    selezione    della    «maggiore
rappresentativita'» per individuare le associazioni  di  enti  locali
destinatarie del regime in esame -  e,  dall'altro,  l'art.  270  del
TUEL, che,  quanto  alle  modalita'  di  riscossione  dei  contributi
associativi, assimila indistintamente tutte le associazioni  di  enti
locali. 
    La censura non merita accoglimento in  quanto,  da  un  lato,  la
norma in esame e' espressione di un non irragionevole esercizio della
discrezionalita' del legislatore, al fine di garantire, attraverso la
messa a disposizione di personale a spese dell'ente  distaccante,  un
sostegno  all'attivita'   delle   indicate   associazioni,   ritenute
particolarmente  rappresentative;  dall'altro,   l'estensione   della
possibilita' di distacco di personale  a  favore  delle  associazioni
«maggiormente rappresentative»  degli  enti  locali  non  contemplate
dalla   norma   censurata   potrebbe   ritenersi   costituzionalmente
necessitata solo ove, accertata la piena omogeneita' delle situazioni
poste a raffronto, lo esigesse la  ratio  della  disciplina  invocata
quale tertium comparationis (ex plurimis, sentenze n. 290 del 2010  e
n. 431 del 1997; ordinanza n. 398 del 2001). 
    Nella specie, non puo' essere disconosciuta l'eterogeneita' delle
discipline addotte quali tertia comparationis, attinenti, l'una, alla
materia sindacale ed, in particolare, al criterio di selezione  della
«maggiore  rappresentativita'»,  enucleato  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte in rapporto  alla  specificita'  -  di  diretta  matrice
costituzionale  -   della   regolamentazione   delle   organizzazioni
sindacali (da ultimo, sentenza n. 231  del  2013)  e,  l'altra,  alla
particolare materia della riscossione dei contributi  associativi  da
parte delle associazioni degli enti locali. 
    5.- Le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  271,
comma 2, del  TUEL,  sollevate  in  riferimento  all'art.  18  Cost.,
nonche' agli artt. 114, 118 e 119 Cost., non sono fondate. 
    L'impossibilita' di fruizione del beneficio del distacco da parte
di associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma
censurata non lede la liberta'  di  associazione  degli  enti  locali
(art. 18 Cost.), ne' la loro autonomia organizzativa,  amministrativa
e finanziaria (artt. 114, 118 e 119 Cost.). 
    La norma, infatti, non ne comprime la liberta' di associazione  e
di   scelta    dell'associazione    di    riferimento.    L'eventuale
condizionamento che, secondo il rimettente,  ne  deriverebbe  non  e'
direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma  costituisce  un
mero inconveniente di fatto, anche considerando che il  distacco  non
puo' essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate
ed assurge a mera facolta' per gli enti locali che vi aderiscono. 
    6.- Parimenti infondata, infine, e' la questione di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  271,  comma  2,  del  TUEL,  sollevata  in
riferimento ai  principi  del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    La norma censurata, difatti, limitando l'ambito  di  applicazione
dell'istituto del distacco di  personale  -  i  cui  oneri  di  spesa
rimangono,  peraltro,  a  carico  degli  enti  locali  distaccanti  -
asseconda  la  funzionalita'  dell'azione  amministrativa  di  questi
ultimi; inoltre, poiche', come dianzi illustrato, la possibilita'  di
essere destinatarie del beneficio in questione non fonda  pretese  da
parte delle associazioni (neanche di quelle menzionate dalla  norma),
ne' determina conseguenti obblighi degli enti locali,  questi  ultimi
non sono tenuti,  nei  confronti  dei  soggetti  che  vi  entrino  in
contatto, a «condotte amministrative non rispettose del principio  di
uguaglianza» ed, in definitiva, del principio di imparzialita'.