ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in
favore delle vittime della criminalita'), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con  ricorso  notificato  il  9-14  settembre
2016, depositato in cancelleria il 15 settembre 2016 e iscritto al n.
53 del registro ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore
Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini  per
la Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 9-14 settembre 2016, depositato  il
15 settembre 2016 e iscritto al n. 53 del registro ricorsi  2016,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge Regione
Liguria 5 luglio 2016, n. 11  (Interventi  in  favore  delle  vittime
della criminalita'), per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettere l)  e  h),  della  Costituzione.  La  disposizione  impugnata
stabilisce che «[l]a Regione prevede il patrocinio  a  proprie  spese
nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che,  vittime  di
un delitto contro il patrimonio o contro la persona,  siano  indagati
per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa,
ovvero assolti  per  la  sussistenza  dell'esimente  della  legittima
difesa». E' inoltre stabilito che  tale  previsione  «si  applica  ai
cittadini nei cui confronti l'azione penale e' esercitata a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge». 
    1.1.- Osserva,  anzitutto,  il  ricorrente  che  la  disposizione
impugnata - peraltro «connotata da assoluta  indeterminatezza  quanto
ad oggetto ed ambito dei  soggetti  tutelati»  -  riconosce  in  modo
generale il beneficio economico  «sempre  e  comunque»  a  colui  che
commette  un  fatto  di  reato  in  conseguenza  di   una   paventata
aggressione. Tale generalizzata erogazione del beneficio, senza alcun
limite,   inciderebbe   «sull'equilibrio   dei   rapporti   sociali»,
configurandosi quale intervento di favore nei  confronti  di  chi  e'
autore  di  una  condotta  illecita  commessa  al  di   fuori   della
scriminante della legittima difesa e, quindi, sia  stato  condannato.
Cio'  determinerebbe  -  ad  avviso  del  ricorrente  -  una  lesione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  che  riserva  allo
Stato la materia «ordinamento penale» (sono richiamate le sentenze n.
183 del 2006 e n. 185 del 2004). 
    1.2.- La disposizione censurata si porrebbe  anche  in  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Richiamando numerose
decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 33 del 2015, n. 118
del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del 2008, n. 105 del
2006, n. 313 del 2003,  n.  290  del  2001,  n.  218  del  1988),  il
Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che la materia  «ordine
pubblico e sicurezza» comprende il settore dell'ordinamento  riferito
all'«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati  o  al
mantenimento  dell'ordine  pubblico».  Osserva,  inoltre,  come  tale
materia sia stata intesa «in termini ampi», rientrandovi «le misure e
le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e  ogni
altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento  giuridico
sociale». 
    Rileva, infine,  il  ricorrente  che  la  competenza  statale  in
materia «ordine pubblico e sicurezza» e' strettamente legata a quella
in materia di «ordinamento penale», alla quale e' sottesa  l'esigenza
che sia prevista una disciplina totalmente  uniforme  sul  territorio
nazionale. 
    2.- Con atto depositato il 18 ottobre 2016 si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Liguria,  chiedendo  che   le   questioni   di
legittimita' costituzionale siano dichiarate non fondate. 
    La difesa regionale premette che la legge reg. Liguria n. 11  del
2016 configura un insieme  di  strumenti  assistenziali,  consistenti
nell'erogazione di misure economiche e nella garanzia del  patrocinio
legale per le vittime (dirette o indirette) di reati  di  particolare
impatto fisico e psicologico,  al  fine  di  alleviare,  «tramite  la
vicinanza  delle  istituzioni  e   la   configurazione   di   diritti
ulteriori», la situazione di disagio nella quale esse sono costrette. 
    Rispetto alla ricostruzione del ricorrente, secondo il  quale  le
disposizioni impugnate promuoverebbero eccessi di legittima difesa  o
diffonderebbero una sorta di aura di impunita' che  indebolirebbe  la
tenuta del sistema penale e l'ordine pubblico,  la  difesa  regionale
osserva che la disposizione impugnata non beneficia, ne'  premia,  «i
condannati», bensi' prevede un patrocinio a spese della Regione  solo
a favore dei soggetti che siano  stati  sottoposti  ad  indagine,  in
piena coerenza con il principio di non colpevolezza di  cui  all'art.
27, secondo comma, Cost., e a quanti siano stati assolti. 
    Chiede, quindi, che le questioni di  legittimita'  costituzionale
sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri siano  rigettate,
poiche' fondate su un errato  inquadramento  della  materia  relativa
alle disposizioni impugnate. 
    Non vi sarebbe -  ad  avviso  della  difesa  regionale  -  alcuna
lesione  della  competenza  riservata  allo  Stato  in   materia   di
«ordinamento penale», in  quanto  la  mera  previsione  del  gratuito
patrocinio  a  beneficio  degli  indagati   e   degli   assolti   non
pregiudicherebbe la prevenzione dei reati e non metterebbe a  rischio
l'ordine pubblico. Cio' sarebbe peraltro  confermato  dal  fatto  che
l'art. 1, comma 3, della legge reg. Liguria n. 11  del  2016  dispone
che spetta alla Giunta regionale definire i criteri  e  le  modalita'
per l'applicazione della disposizione impugnata «dando  priorita'  ai
soggetti di eta'  superiore  ai  sessantacinque  anni»:  non  sarebbe
plausibile che la Regione intenda incentivare la criminalita' tra gli
ultrasessantacinquenni. 
    Pur  riconoscendo  che,  rispetto  alla  disposizione  impugnata,
«potrebbero  rilevarsi  tenui  profili   di   riconducibilita'   alla
disciplina processuale»,  la  difesa  regionale  sottolinea  come  il
ricorso statale lamenti la  lesione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., limitatamente all'«ordinamento penale» e non anche
alle «norme processuali». 
    La difesa regionale assume, quindi, che la disposizione censurata
debba essere ascritta  ad  «(almeno)  due  potesta'  residuali  della
Regione», ossia l'assistenza sociale  e  l'integrazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
per la parte «non essenziale». 
    Essa rientrerebbe nella materia assistenza sociale, in  quanto  i
suoi  destinatari  versano  in  una  situazione  di  bisogno   e   di
difficolta' a cui la Regione pone rimedio predisponendo  ed  erogando
servizi. In particolare, la difesa regionale ritiene che  la  Regione
ben possa intervenire per  alleviare  almeno  alcuni  dei  pregiudizi
patrimoniali gravanti sui  soggetti  indagati  o  assolti  «per  aver
provveduto da se' alle funzioni che  invece  dovrebbero  espletare  i
pubblici poteri». 
    La disposizione impugnata costituirebbe, inoltre,  una  forma  di
integrazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  dei  diritti
civili  e   sociali.   Dopo   aver   richiamato   la   giurisprudenza
costituzionale sull'art. 117, secondo comma, lettera  m),  Cost.,  la
difesa regionale rileva come le Regioni  ben  possano  -  nei  limiti
garantiti dalla Costituzione e dettati dalla legislazione  statale  -
garantire prestazioni ulteriori. Cio' varrebbe anche per  il  diritto
inviolabile e fondamentale di agire e difendersi in giudizio  di  cui
all'art. 24 Cost.: l'art. 1, comma 2, della legge reg. Liguria n.  11
del 2016 non farebbe  altro  che  ampliare  la  regola  del  gratuito
patrocinio, che la Costituzione e lo Stato garantiscono «come minimo»
ai non abbienti, anche ad un'altra  categoria  di  soggetti  ritenuti
meritevoli di particolare considerazione. 
    3.- In prossimita' dell'udienza pubblica,  l'Avvocatura  generale
dello Stato ha depositato una memoria in cui ribadisce gli  argomenti
illustrati nel ricorso. Nel  confutare  l'osservazione  della  difesa
della Regione Liguria, secondo la quale la disposizione censurata non
farebbe altro che aumentare il  livello  di  tutela  del  diritto  di
difesa, l'Avvocatura generale osserva come la  Corte  costituzionale,
con la sentenza n. 81  del  2017,  abbia  ricondotto  le  regole  del
gratuito patrocinio alla disciplina del processo  e,  dunque,  ad  un
ambito materiale riservato, dall'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., alla legislazione statale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,  della
legge Regione Liguria 5 luglio 2016,  n.  11  (Interventi  in  favore
delle vittime della  criminalita'),  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione.  La  disposizione
impugnata stabilisce  che  «[l]a  Regione  prevede  il  patrocinio  a
proprie spese nei procedimenti penali per  la  difesa  dei  cittadini
che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la  persona,
siano indagati per aver commesso un delitto per  eccesso  colposo  in
legittima difesa, ovvero assolti  per  la  sussistenza  dell'esimente
della legittima difesa». E' inoltre stabilito che tale previsione «si
applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale e'  esercitata
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge». 
    Secondo  il  ricorrente,  la  norma  regionale  si  porrebbe   in
contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che
attribuisce allo Stato potesta' legislativa esclusiva in  materia  di
«ordinamento penale», e con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  h),
Cost., che a tale potesta' assegna  la  materia  «ordine  pubblico  e
sicurezza». Cio'  in  quanto,  riconoscendo  il  beneficio  economico
«sempre e comunque» a  colui  che  commette  un  fatto  di  reato  in
conseguenza    di    una    paventata    aggressione,     inciderebbe
«sull'equilibrio  dei   rapporti   sociali»,   configurandosi   quale
intervento di favore nei confronti di chi e' autore di  una  condotta
illecita commessa al  di  fuori  della  scriminante  della  legittima
difesa e, quindi, sia stato condannato. 
    Il ricorrente, in particolare, precisa che nella materia  «ordine
pubblico e sicurezza» rientrerebbero tutte «le misure e  le  funzioni
pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni  altro  bene
che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico statale». 
    2.- La questione e' fondata per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera h),  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  competenza
esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza». 
    3.- Va innanzitutto  chiarito  che  non  convince  l'osservazione
della  difesa  regionale  secondo  cui  la   disposizione   censurata
prevederebbe il beneficio economico soltanto a favore di  coloro  che
risultano assolti nel processo intentato a loro carico. 
    Il rilievo mira a  contrastare  l'obiezione  del  ricorrente,  ad
avviso del quale la concessione  del  sostegno  economico  «sempre  e
comunque», a favore di chi  e'  accusato  di  una  condotta  illecita
commessa al  di  fuori  della  scriminante  della  legittima  difesa,
configurerebbe un intervento  potenzialmente  criminogeno,  generante
insicurezza. 
    Invero, il  testo  della  disposizione  impugnata  mostra,  sotto
questo  profilo,  aspetti  di  ambiguita'.  In  principio,  la  norma
parrebbe  non  ricomprendere  i  condannati  tra  i  beneficiari  del
patrocinio, poiche' si riferisce  espressamente  a  coloro  che  sono
«indagati» per aver commesso un reato eccedendo colposamente i limiti
della legittima difesa, «ovvero assolti» per la sussistenza  di  tale
causa  di  giustificazione.  L'ultimo  periodo   della   disposizione
stabilisce, tuttavia, che «il presente comma si applica ai  cittadini
nei  cui  confronti  l'azione  penale  e'  esercitata   a   decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge». 
    In disparte i dubbi che tale ultimo  periodo  ingenera  circa  la
stessa concessione del beneficio a coloro  il  cui  procedimento  sia
archiviato al termine delle indagini preliminari, nulla  esclude  che
l'intero comma venga interpretato ed applicato nel senso che,  per  i
condannati all'esito del processo, sia comunque possibile il rimborso
delle spese legali sostenute  non  gia'  in  giudizio  -  il  che  e'
testualmente escluso - ma, appunto,  nella  fase  delle  indagini.  E
nulla esclude che il  regolamento  di  Giunta,  chiamato  a  definire
criteri e modalita' di applicazione della legge anche in  riferimento
al comma impugnato, si orienti in questa direzione. 
    Pertanto, e' plausibile l'interpretazione che della  disposizione
impugnata offre l'Avvocatura generale dello  Stato,  lamentandone  il
potenziale effetto criminogeno. 
    4.- Nella sentenza n. 81 del 2017,  scrutinando  su  ricorso  del
Presidente del Consiglio dei ministri una disposizione legislativa di
altra Regione,  di  tenore  analogo,  questa  Corte  ne  ha  ritenuta
l'illegittimita' costituzionale, poiche' le  norme  che  intervengono
sulla disciplina del patrocinio legale nel  processo,  e  quindi  sul
diritto di difesa, appartengono alla competenza legislativa esclusiva
statale in tema di «giurisdizione  e  norme  processuali»,  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    In tale sentenza, questa Corte non si e'  invece  pronunciata  in
merito al contrasto della norma regionale con le competenze esclusive
statali previste nella lettera h) e nella  medesima  lettera  l)  del
citato  parametro  costituzionale,  rispettivamente  in  materia   di
«ordine pubblico e sicurezza» e di «ordinamento penale». 
    5.- Il ricorrente, nel caso in esame, ritiene che la disposizione
regionale interferisca con le due materie  da  ultimo  citate  e  non
evoca a parametro l'art. 117, secondo comma,  lettera  l),  Cost.  in
tema  di  ordinamento  processuale,  a  prescindere  da  un   accenno
contenuto nella sola memoria presentata in prossimita'  dell'udienza,
in risposta ad un'osservazione della difesa della Regione Liguria. 
    La qualificazione materiale operata nella sentenza ricordata,  da
ribadirsi  in  questa  sede,  non  impedisce  di  verificare  se   la
disciplina regionale impugnata invada altresi' le competenze  statali
nelle materie «ordinamento penale» e «ordine pubblico  e  sicurezza»,
che l'Avvocatura generale dello Stato, su  mandato  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimamente incise. 
    Ritiene questa Corte che, mentre la disposizione in questione non
presenta profili di interferenza con la materia «ordinamento  penale»
(la disposizione non incide su fattispecie  penali,  non  modifica  i
presupposti per l'applicazione di norme penali, non  introduce  nuove
cause di esenzione dalla responsabilita' penale, ne' produce  effetti
sanzionatori ulteriori conseguenti  alla  commissione  di  un  reato:
sentenze n. 19 del 2014, n. 63 del 2012, n. 122 del 2010, n. 259  del
2009, n. 387 del 2008, n. 183 del 2006, n. 172 del 2005 e n. 185  del
2004), essa si ripercuota anche  sulla  materia  «ordine  pubblico  e
sicurezza».  Attraverso  regole  che  incidono  sul  patrocinio   nel
processo penale, la norma risulta, infatti,  funzionalmente  servente
rispetto a scelte in tema di sicurezza, per le quali le  Regioni  non
hanno competenza. 
    Anche  a  prescindere  dalla   correttezza   dell'interpretazione
prospettata  dal  ricorrente  (secondo  cui  il  beneficio   verrebbe
accordato anche ai condannati), e' qui in questione la concessione di
un sostegno economico ai cittadini che, vittime di un delitto  contro
il patrimonio o contro la persona, affrontano un procedimento  penale
con l'accusa di aver colposamente ecceduto i limiti  della  legittima
difesa. Tale concessione e' manifestazione di un indirizzo  regionale
in tema di prevenzione dei reati e di  contrasto  alla  criminalita',
materia che la costante giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  sempre
considerato riservata allo Stato (sentenze n. 63 del 2016, n. 33  del
2015, n. 35 e n. 34 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167  e  n.  72  del
2010, n. 237 del 2006 e n. 313 del 2003): un indirizzo regionale  che
necessariamente  incide  sulla  percezione   dei   consociati   circa
l'atteggiamento, in questa materia, delle autorita' pubbliche. 
    E',  dunque,  la  ratio   ispiratrice   della   disposizione   ad
interferire anche con  la  materia  «ordine  pubblico  e  sicurezza».
Attraverso il sostegno economico nel procedimento e nel processo  e',
infatti, incoraggiato (o non scoraggiato), in  ambito  regionale,  il
ricorso alla "ragion fattasi". 
    In definitiva, le considerazioni  appena  esposte  dimostrano  la
pertinenza della disposizione anche alla materia «ordine  pubblico  e
sicurezza», e ne comportano l'illegittimita' costituzionale.