ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da
312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria  2005),  promosso   dalla   Corte   di   cassazione   nel
procedimento vertente tra F.lli Varani di Varani Romano & Primo snc e
il Ministero della giustizia e altra, con ordinanza del 21  settembre
2016, iscritta al n. 274 del registro  ordinanze  2016  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della F.lli Varani di Varani  Romano
& Primo snc; 
    udito nella udienza pubblica  del  5  dicembre  2017  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    udito l'avvocato Orlando  Sivieri  per  F.lli  Varani  di  Varani
Romano & Primo snc. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Nel corso di un procedimento civile in tema  di  liquidazione
del compenso per la custodia di  veicoli  sequestrati  dall'autorita'
giudiziaria, la Corte di  cassazione  -  adita  in  sede  di  ricorso
straordinario avverso ordinanza del Tribunale di Piacenza, favorevole
al resistente Ministero della giustizia  -  premessane  la  rilevanza
(trattandosi di normativa che veniva nella specie  in  applicazione),
ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione  incidentale  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 312  a  321,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). 
    Secondo  la  Corte  rimettente,  dette  disposizioni  -  con   il
prevedere che,  nei  confronti  di  custodi  di  veicoli  sequestrati
dall'autorita'  giudiziaria,  soggetti  ad  alienazione  forzosa   se
giacenti da piu' di due anni (a decorrere dal 2002), sia liquidato un
«importo complessivo forfettario», da calcolarsi secondo i  nuovi  (e
riduttivi) criteri da esse stabiliti, dichiaratamente «in deroga alle
tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.  115»  e,
quindi, con efficacia retroattiva -  violerebbero,  conseguentemente,
gli  articoli  3,  41  e  117,  primo   comma,   della   Costituzione
(quest'ultimo in relazione in relazione  all'art.  1  del  Protocollo
addizionale n. 1 alla Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo
1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848). 
    Cio' in ragione del vulnus, che ne deriverebbe, al  principio  di
garanzia dell'affidamento ed a quello di ragionevolezza -  anche  con
riguardo  alla  tutela  del  diritto  di  proprieta',  nell'accezione
individuata dalla giurisprudenza della Corte EDU - stante l'incidenza
pregiudizievole delle censurate disposizioni sui  diritti  soggettivi
perfetti di cui, sulla base di  pregressi  rapporti  contrattuali  di
durata,  erano  gia'  titolari  i  suddetti  custodi,  i  quali,   in
conseguenza dell'applicazione delle disposizioni normative censurate,
si  sarebbero  visti,  invece,  imporre  oneri   non   previsti   ne'
prevedibili, ne' all'origine ne' in costanza dei rapporti medesimi. 
    2.- Si e' costituita, nel giudizio innanzi  a  questa  Corte,  la
societa'   ricorrente   nel   procedimento   principale,    svolgendo
argomentazioni, illustrate anche con successiva memoria,  a  sostegno
della  questione  sollevata,  della  quale  ha  richiesto,  pertanto,
l'accoglimento, anche in ragione del  «precedente»  costituito  dalla
sentenza   n.   92   del   2013,   dichiarativa   dell'illegittimita'
costituzionale  di  normativa  di  contenuto  analogo  a  quella  ora
denunciata relativa a veicoli oggetto di sequestro amministrativo. 
    3.- Non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 41  e  117,
primo  comma,  della  Costituzione  (quest'ultimo  in  relazione   in
relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,  ratificato  e  reso
esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848), la Corte  di  cassazione,
con l'ordinanza di cui si e' in narrativa detto, solleva questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 312  a  321,  della
legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2005),  «nella  parte  in  cui  riconosce  ai  custodi  dei   veicoli
sottoposti a sequestro, con effetto retroattivo, compensi inferiori a
quelli previgenti». 
    2.- Il denunciato art. 1 della legge n.  311  del  2004,  al  suo
comma 312, testualmente dispone che  «I  veicoli  giacenti  presso  i
custodi a seguito dell'applicazione  di  provvedimenti  di  sequestro
dell'autorita' giudiziaria, anche se non confiscati,  sono  alienati,
anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al  soggetto
titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni: a)  siano
ritenute  cessate,  con  ordinanza  dell'autorita'   giudiziaria   da
comunicare all'avente diritto  alla  restituzione,  le  esigenze  che
avevano motivato l'azione del provvedimento di  sequestro;  b)  siano
immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e  siano  privi
di interesse storico e collezionistico; c) siano  comunque  custoditi
da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;  d)  siano  trascorsi
sessanta  giorni  dalla   comunicazione   all'avente   diritto   alla
restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza  che  questi
abbia provveduto al ritiro». 
    Nei commi da 313 a 317, lo stesso articolo 1 prevede e disciplina
partitamente le  attivita'  «funzionali  e  connesse»  alla  suddetta
"alienazione" dei veicoli in  custodia.  E,  nei  successivi  quattro
commi, rispettivamente, dispone che «[a]l custode e' riconosciuto, in
deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
115, un importo complessivo forfettario, comprensivo  del  trasporto,
determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo  seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso  per  i  motoveicoli  e  i
ciclomotori; b) euro 24 per ogni mese o  frazione  di  esso  per  gli
autoveicoli e  i  rimorchi  di  massa  complessiva  inferiore  a  3,5
tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;  c)  euro  30  per
ogni mese o frazione di esso per gli  autoveicoli  e  i  rimorchi  di
massa complessiva superiore a 3,5  tonnellate»  [comma  318];  «[g]li
importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20  per
cento per ogni anno  o  frazione  di  esso  successivo  al  primo  di
custodia del  veicolo,  salva  l'eventuale  intervenuta  prescrizione
delle somme dovute» [comma 319]; «[l]e somme complessivamente  dovute
sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno
2006» [comma 320]; «[a]lle procedure di  alienazione  o  rottamazione
gia' avviate e  non  ancora  concluse  e  alle  relative  istanze  di
liquidazione  dei  compensi,  comunque  presentate  dai  custodi,  si
applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei  requisiti
di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da  312  a  320»
[comma 321]. 
    3.- Come chiaramente emerge dalla motivazione  dell'ordinanza  di
rimessione, le disposizioni effettivamente  sospettate  di  contrasto
con i parametri evocati sono, pero', propriamente, ed esclusivamente,
quelle di cui ai commi 318 e (per connessione) 319, 320 e 321 del  su
menzionato art. 1 della legge n. 311 del 2004. 
    Nessuna censura la  Corte  di  cassazione  rivolge,  infatti,  al
meccanismo di cui ai precedenti commi da 312 a  317,  in  virtu'  del
quale il custode  diviene  acquirente  ex  lege  di  veicoli  in  sua
custodia: meccanismo  la  cui  ratio  la  rimettente  ritiene,  anzi,
rispondente, alla «esigenza di  risolvere  il  problema  della  lunga
giacenza dei veicoli sequestrati (confiscati o non) presso i custodi,
con conseguente accumulo di un numero abnorme di veicoli, per lo piu'
da rottamare o comunque di irrisorio valore, e  produzione  di  costi
esorbitanti per l'Amministrazione, tenuta a remunerare l'attivita' di
custodie inutilmente protratte». 
    In coerenza al petitum della  societa'  ricorrente  nel  processo
principale e, quindi, nei limiti della  rilevanza,  cio'  che  quella
Corte sottopone al vaglio di legittimita' e', appunto, unicamente  il
profilo,  della   disciplina   in   esame,   attinente   all'«effetto
retroattivo» della rideterminazione, in senso riduttivo, del compenso
dovuto al custode, ora acquirente ex lege,  dei  veicoli  rispondenti
alle caratteristiche di cui al comma 312.  Poiche'  e'  proprio  tale
retroattiva definizione in via  forfettaria  di  rapporti  negoziali,
sorti nella vigenza di un sistema diverso, che la  rimettente  reputa
«irragionevole  e  non  compatibile  con  i  principi  di  tutela   e
dell'affidamento  e  del  diritto  di  proprieta',   in   particolare
nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza della  Corte  EDU»,
imponendo «un sacrificio  alla  (sola)  categoria  dei  custodi,  che
vedono pregiudicato il loro diritto al compenso per prestazioni  gia'
effettuate all'interno  dei  rapporti  di  durata,  senza  che  possa
ritenersi ad essi imputabile la grave situazione di disfunzione». 
    4.- Con riguardo alle disposizioni di cui ai commi da 312  a  317
dell'art. 1 della  legge  n.  311  del  2004  non  vi  e',  pertanto,
questione sulla quale questa Corte debba pronunciarsi (sentenza n. 47
del 2017). 
    5.-   La   questione   di   legittimita'   costituzionale   delle
disposizioni di cui ai successivi commi da 318  a  321  dello  stesso
art. 1 della legge n. 311 del 2004 (che esaurisce, dunque,  il  thema
decidendum del presente giudizio) e' fondata. E cio'  per  violazione
dell'art. 3 Cost.,  che  assorbe  gli  altri  denunciati  profili  di
illegittimita' costituzionale. 
    5.1. - E', infatti, nell'art. 3  Cost.  che  trova  copertura  il
valore del legittimo affidamento riposto nella  sicurezza  giuridica,
che si atteggia come limite generale alla retroattivita' della legge. 
    E se - come chiarito  dalla  costante  giurisprudenza  di  questa
Corte (in consonanza anche con quella della Corte EDU)  -  la  tutela
dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale,
sia assolutamente interdetto al legislatore di  emanare  disposizioni
le quali modifichino sfavorevolmente la  disciplina  di  rapporti  di
durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi
perfetti, resta fermo tuttavia che dette disposizioni,  «al  pari  di
qualsiasi  precetto  legislativo,  non  possono  trasmodare   in   un
regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere  sulle  situazioni
sostanziali poste in essere da  leggi  precedenti,  frustrando  cosi'
anche l'affidamento del cittadino nella  sicurezza  pubblica  [recte:
giuridica]» (sentenza  n.  822  del  1988;  nello  stesso  senso,  ex
plurimis, sentenze n. 16 del 2017, n. 108 del 2016, nn. 216, 56 e  34
del 2015, n. 166 del 2012). 
    5.2.- In applicazione dei riferiti principi, con la  sentenza  n.
92 del 2013, questa Corte - chiamata a scrutinare l'art. 38, commi 2,
4, 6 e 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269  (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento
dei conti pubblici), come convertito, prevedente  analogo  meccanismo
di alienazione ex lege al custode di veicoli oggetto di sequestro (in
quel caso) amministrativo (specificamente correlato a  violazione  di
norme del codice della strada) e censurato, a sua volta, «nella parte
in cui riconosce[va] al custode, con  effetto  retroattivo,  compensi
inferiori rispetto  a  quelli  previgenti»  -  ne  ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale  per  violazione  appunto  dell'art.  3
Cost. E cio' in quanto, nel contesto di  un  rapporto  «stravolto  in
alcuni  dei  suoi  elementi  essenziali»,  la  prevista   retroattiva
liquidazione,  in  via  "forfettaria",  dei   compensi   al   custode
acquirente, «in deroga» alle piu' favorevoli tariffe previgenti  (che
avrebbero dovuto  applicarsi  ratione  temporis),  comprometteva  gli
interessi dei custodi in favore  della  controparte  pubblica,  senza
«contropartite  intrinseche  allo  stesso  disegno  normativo»,   che
valessero a bilanciare le posizioni delle parti. 
    5.3.  -  Identiche  considerazioni  inducono   a   ravvisare   il
contrasto, con l'art. 3 Cost., anche delle disposizioni ora in esame.
Le quali, del pari oltre il limite della ragionevolezza, penalizzano,
senza alcun meccanismo di riequilibrio, l'interesse  dei  custodi  di
veicoli in sequestro su disposizione dell'autorita' giudiziaria,  per
il profilo della non prevista, ne'  prevedibile,  incisiva  riduzione
del compenso che confidavano loro spettante in relazione a  pregressi
rapporti di custodia, essendo, per di piu', essi onerati,  a  seguito
dell'acquisto forzoso, di provvedere alla  conseguente  attivita'  di
smaltimento dei veicoli gia' oggetto di deposito.