ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  della
legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26  (Assestamento  al
bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni  finanziari
2016-2018), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 7-11 gennaio 2017, depositato in cancelleria il
10 gennaio 2017 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  novembre  2017  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luca Antonini per la  Regione
Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 7-11 gennaio 2017 e depositato il 10 gennaio 2017 (reg.
ric.  n.  2  del  2017),  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  6  della  legge  della  Regione  Liguria  2
novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio  di  previsione  della
Regione Liguria per gli anni finanziari  2016-2018),  in  riferimento
all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    Espone il ricorrente che l'art. 6 della legge reg. Liguria n.  26
del 2016 prevede l'applicazione al bilancio di una  quota  libera  di
avanzo di amministrazione pari ad euro  3.509.506,73,  riferita  alla
missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 2 (Fondo  crediti
di dubbia esigibilita'), impiegata per incrementare  l'accantonamento
al Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  per  l'anno  2016,  come
indicato nella  Nota  integrativa  all'assestamento  al  bilancio  di
previsione 2016-2018 (pag. 74 degli allegati al bilancio). 
    Secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la  suddetta
quota  di  avanzo  libero  sarebbe  stata   tuttavia   impropriamente
determinata in quanto il risultato di amministrazione disponibile  al
31  dicembre  2015  risulterebbe  negativo,  essendo  pari  ad   euro
-254.607.931,79, come risulterebbe  dal  Prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015,  a  pag.  36  degli
allegati al bilancio. 
    A  tale  proposito  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
rammenta  che  l'art.  42,  comma  1,  terzo  periodo,  del   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti  locali  e  dei  loro  organismi  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42)  prevede  che,  nel
caso in cui il risultato di amministrazione non presenti  un  importo
sufficiente  a  comprendere  le   quote   vincolate,   destinate   ed
accantonate,  la  differenza  e'   iscritta   nel   primo   esercizio
considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come
disavanzo da recuperare. 
    Piu'   precisamente,   l'anzidetta   quota   "libera"   di   euro
3.509.506,73 -  da  ritenersi,  secondo  il  ricorrente,  in  realta'
inesistente,  stante  il  risultato  di  amministrazione  negativo  -
sarebbe stata  fittiziamente  creata  e  contabilmente  ricavata  per
detrazione dal maggior importo di euro 117.666.638,03 indicato, quale
disavanzo da mutuo autorizzato e non  contratto,  nella  gia'  citata
nota integrativa (pag. 72 degli allegati al bilancio). 
    Ed infatti, si prosegue, il risultato negativo di amministrazione
della  Regione   Liguria   -   pari   ad   euro   -254.607.931,79   -
corrisponderebbe esattamente  alla  somma  dell'importo  residuo  del
disavanzo  da  mutuo  autorizzato  e  non  contratto  -pari  ad  euro
114.157.131,30, importo  risultante  dalla  sottrazione  dall'importo
originario di euro 117.666.638,03 della somma di euro 3.509.506,73  -
e degli importi delle ulteriori componenti  negative,  ammontanti  ad
euro   140.450.800,49,   per   un   totale   complessivo   di    euro
254.607.931,79. 
    Osserva al riguardo che, se e'  vero  che  le  Regioni  hanno  la
facolta'  di   impiegare   l'eventuale   quota   del   risultato   di
amministrazione "svincolata" dopo l'approvazione del  rendiconto  per
finanziare lo stanziamento del Fondo crediti di  dubbia  esigibilita'
dell'esercizio successivo a quello cui il  rendiconto  si  riferisce,
sulla base di quanto al riguardo  previsto  dal  principio  contabile
applicato concernente  la  contabilita'  finanziaria  (e'  richiamato
l'allegato n. 4/2, punto 3.3, del d.lgs. n. 118  del  2011),  sarebbe
tuttavia  altrettanto  vero  che  la  Regione  Liguria  non   avrebbe
dimostrato ne' l'esistenza ne' l'ammontare delle  risorse  svincolate
dopo l'approvazione del rendiconto e, come tali, disponibili  per  il
finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
    Da tanto, secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
conseguirebbe il contrasto della norma  impugnata  con  l'obbligo  di
copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma,  Cost.,  nella
misura in cui, da un lato,  si  prevede  una  variazione  in  aumento
dell'avanzo    di    amministrazione,    specificamente     destinata
all'incremento  dell'accantonamento  al  Fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita',  cui  non  corrisponderebbe  in  realta'  un  correlato
risultato positivo di amministrazione e, dall'altro, si  finanzia  lo
stanziamento del suddetto Fondo senza dare evidenza  contabile  delle
risorse economiche svincolate dopo l'approvazione del  rendiconto  e,
come tali, a quel fine disponibili. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria,  in  persona
del  Presidente  pro  tempore  della  Giunta   regionale,   deducendo
l'inammissibilita'  e  comunque  l'infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale promossa dallo Stato. 
    Preliminarmente, precisa la Regione che la quota di avanzo libero
di euro 3.509.506,73,  non  sarebbe  stata  "inventata"  dalla  legge
regionale di assestamento  al  bilancio  di  previsione,  ma  sarebbe
frutto del definitivo  accertamento  dell'avanzo  di  amministrazione
operato con la legge della Regione  Liguria  9  agosto  2016,  n.  20
(Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione  Liguria  per
l'esercizio finanziario 2015), con la quale e' stato accertato  dalla
Regione un risultato positivo  di  amministrazione,  al  31  dicembre
2015, pari ad euro 124.704.879,50 e che avrebbe  anche  accertato  la
quota  di  avanzo  libero,  di  euro  3.509.506,73,  derivante  dalla
capienza  dell'avanzo   di   amministrazione,   dopo   la   specifica
considerazione  contabile  della  componente   negativa   per   mutui
autorizzati e non contratti  e  del  Fondo  anticipazioni  liquidita'
previsto dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 novembre 2015, n.
179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilita'  e  di  concorso
all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni). 
    La  Regione  in  tal  modo  avrebbe  fatto   applicazione   delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 698 e seguenti, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», per quanto riguarda  il  Fondo  anticipazioni  liquidita';  e
degli artt. 40, comma 2, del d.lgs. 118 del 2011 e l, comma  688-bis,
della medesima legge n. 208 del 2015, per quanto  riguarda  il  mutuo
autorizzato e non contratto, rispetto alle quote vincolate, destinate
e accantonate. Tanto si ricaverebbe dalla nota 6 posta  in  calce  al
Prospetto dimostrativo del risultato di  amministrazione,  pubblicato
alle pagg. 464 e 465 del Bollettino ufficiale della  Regione  Liguria
11 agosto 2016, n. 16, dove risulta: 
    Componente  negativa  per  mutuo  autorizzato  e  non   contratto
117.666.638,03 
    Fondo  anticipazioni  liquidita'  di   cui   al   D.L.   179/2015
140.450.800,49 
    Disavanzo autorizzato 258.117.438,52 
    Risultato "Totale parte disponibile" -254.607.931,79 
    Avanzo libero disponibile 3.509.506,73 
    Evidenzia la Regione  resistente  che  tale  legge  regionale  di
approvazione  del  rendiconto  generale  della  Regione  Liguria  per
l'esercizio 2015, debitamente corredata dal parere del  Collegio  dei
revisori, non sarebbe stata oggetto di  impugnativa  da  parte  dello
Stato, come deliberato in data  4  ottobre  2016  dal  Consiglio  dei
Ministri e pertanto la Regione Liguria con l'art. 6 della legge  reg.
n. 26 del 2016  avrebbe  legittimamente  fatto  riferimento  al  dato
accertato in sede di rendiconto. 
    Contesta inoltre la genericita' del riferimento fatto dallo Stato
all'allegato n. 4/2, punto 3.3, o ad altra disposizione  normativa  o
principio contabile del d.lgs.  n.  118  del  2011,  rendendo  quindi
impossibile intendere da quali norme il ricorrente faccia desumere il
rispetto dei principi evocati. 
    Secondo la Regione Liguria, anche la  stessa  pretesa  violazione
dell'art. 81, terzo comma,  Cost.,  esposta  alla  fine  del  ricorso
statale, sarebbe motivata in modo del tutto generico  e  inconferente
in quanto, contrariamente all'assunto dello Stato, la Regione avrebbe
fornito l'evidenza contabile nella sede a cio' deputata, ovvero nella
propria legge n. 20 del 2016, e in particolare alla nota 6  posta  in
calce al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. 
    Da quanto sopra ne  deriverebbe  innanzitutto  l'inammissibilita'
del  ricorso  statale  per  insufficiente  motivazione,  nonche'  per
assoluta genericita' e apoditticita' della stessa. 
    In ogni caso, secondo la Regione Liguria,  tale  censura  sarebbe
comunque infondata. 
    La Regione richiama quanto affermato dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 184 del 2016, secondo la  quale  «una  tipizzazione
della struttura  del  bilancio  regionale,  che  sia  conciliabile  e
rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard
provenienti dall'armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto  dei
vincoli europei e degli equilibri di bilancio  e'  funzionale  dunque
alla valorizzazione  della  democrazia  rappresentativa,  nell'ambito
della quale deve essere assicurata ai membri della  collettivita'  la
cognizione delle modalita' con le quali le risorse vengono prelevate,
chieste in prestito, destinate, autorizzate  in  bilancio  ed  infine
spese». 
    3.-  Con  ulteriore  memoria  depositata  in  vista  dell'udienza
pubblica, la  Regione  Liguria  ha  ulteriormente  insistito  per  la
declaratoria di inammissibilita' o infondatezza del ricorso. 
    Evidenzia che il  risultato  di  amministrazione,  pari  ad  euro
124.704.879,50, e' stato cosi' determinato dall'art. 10  della  legge
regionale n. 20 del 2016 e sarebbe quindi un risultato positivo,  dal
quale devono essere dedotte le quote accantonate e  vincolate,  cosi'
come previsto dal citato art. 42 del d.lgs. n. 118 del  2011  e  come
riportato  nella  seconda  parte  del  prospetto   dimostrativo   del
risultato di amministrazione al rendiconto regionale per  l'esercizio
2015. 
    La quota delle risorse accantonate e  vincolate  per  l'esercizio
2015 ammonta ad un totale di 238.862.010,80 euro (al netto del  Fondo
anticipazioni liquidita' di cui al d.l.  n.  179  del  2015,  la  cui
consistenza al 31 dicembre 2015 e' pari ad euro 140.450.800,49). 
    Se al risultato di  amministrazione  di  euro  124.704.879,50  si
sommano le entrate non accertate per la mancata contrazione del mutuo
autorizzato con il bilancio 2015 (e pari ad euro  117.666.638,03)  si
ottiene l'importo  di  euro  242.371.517,53,  che  sarebbe  piu'  che
sufficiente alla copertura degli accantonamenti al  netto  del  Fondo
anticipazioni liquidita'. E, prosegue la Regione Liguria, proprio dal
confronto  tra  il  risultato  di  amministrazione  (pari   ad   euro
242.371.517,53) e la quota delle risorse accantonate e vincolate  per
l'esercizio 2015, ammontante ad un  totale  di  238.862.010,80  euro,
deriverebbe l'avanzo esposto a  rendiconto  per  un  totale  di  euro
3.509.506,73. 
    Evidenzia   che   al   risultato    negativo    complessivo    di
amministrazione pari a euro 254.607.931,79, concorrono sia il  citato
accantonamento   di   euro   140.450.800,49,   relativo   al    Fondo
anticipazioni liquidita' di cui al d.l.  n.  179  del  2015,  che  il
disavanzo derivante dal debito autorizzato e  non  contratto  di  cui
all'art 40, comma 2, del  d.lgs.  n.  118  del  2011,  pari  ad  euro
117.666.638,03. 
    Osserva in proposito  la  Regione  Liguria  che  entrambe  queste
componenti costituirebbero voci "speciali" contenute all'interno  del
risultato complessivo di amministrazione e sarebbero regolate, per le
Regioni, da specifiche disposizioni (rispettivamente: art.  1,  commi
698 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 ed art. 40, comma 2,  del
d.lgs. n. 118 del 2011) inerenti, rispettivamente, alle modalita'  di
ripiano per il primo e  la  copertura  del  relativo  debito  per  il
secondo. Si tratterebbe, quindi, di "disavanzi autorizzati per legge"
e non derivanti dalla gestione del bilancio di previsione. 
    In particolare, il mancato accertamento del mutuo  autorizzato  e
non contratto sarebbe del tutto temporaneo e reversibile,  in  quanto
attraverso l'effettiva contrazione del prestito, che puo' avvenire in
momenti  successivi  all'autorizzazione,  il  relativo  disavanzo  e'
assorbito dal bilancio a seguito della contabilizzazione delle  poste
di entrata. 
    Evidenzia inoltre che tale  componente  costituirebbe  una  posta
specifica  e  speciale   del   sistema   contabile   delle   Regioni,
disciplinata gia' dall'art. 10 della legge 16  maggio  1970,  n.  281
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  Regioni  a  statuto
ordinario), nel tempo confermata con  continuita'  dall'art.  23  del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n.  76  (Principi  fondamentali  e
norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle
regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999,
n. 208), ed infine dall'art. 62 del d.lgs.  n.  118  del  2011,  fino
all'ultima proroga intervenuta con l'art. 688-bis della legge n.  208
del 2015. 
    Precisa ulteriormente la Regione Liguria che la  possibilita'  di
stanziare spesa di investimento coperta da autorizzazione  di  mutuo,
rinviandone  ad  esercizi  successivi  l'effettiva   contrazione   in
relazione alle effettive esigenze di cassa nel limite  degli  impegni
assunti, sarebbe pienamente conforme all'art. 40, comma 2, del d.lgs.
n. 118 del 2011, secondo il quale «A decorrere dal 2016, il disavanzo
di amministrazione derivante dal debito autorizzato e  non  contratto
per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015,
puo' essere  coperto  con  il  ricorso  al  debito  che  puo'  essere
contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa». 
    Stante quanto sopra, il  risultato  di  amministrazione  di  euro
124.704.879,50 si appaleserebbe pienamente sufficiente alla copertura
del totale degli accantonamenti sopra calcolati, in quanto lo  stesso
sarebbe stato determinato al netto delle entrate non accertate per la
mancata contrazione del  mutuo  autorizzato  con  il  bilancio  2015,
ricalcolato nel limite degli importi effettivamente impegnati  al  31
dicembre 2015, sui capitoli di spesa di  investimento  finanziati  da
detta entrata, ai sensi dell'art 40, comma 2, del d.lgs. n.  118  del
2011. 
    4.- Ha depositato memoria anche il Presidente del  Consiglio  dei
ministri. 
    Il ricorrente, richiamato il dettato dell'art. 42, commi 1, 3, 4,
e 5, del d.lgs. n.  118  del  2011,  evidenzia  che  la  facolta'  di
impiegare una quota del risultato di amministrazione  per  finanziare
lo stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilita'  del
bilancio di previsione dell'esercizio  successivo  a  quello  cui  il
rendiconto si riferisce, potrebbe riguardare  unicamente  l'eventuale
quota del risultato  di  amministrazione  "svincolata".  Tale  quota,
dunque, dovrebbe afferire a fondi liberi da vincoli di bilancio, vale
a dire a fondi "svincolati" e, come  tali,  liberamente  disponibili,
diversi percio' dai  fondi  accantonati,  da  quelli  destinati  agli
investimenti e da quelli vincolati; ma,  ancor  prima,  si  prosegue,
l'esercizio  di  quella  facolta'   presupporrebbe   un   avanzo   di
amministrazione, vale  a  dire  un  risultato  positivo  di  gestione
suscettibile di essere impiegato per finanziare, incrementandolo,  lo
stanziamento (originario) del Fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
    Secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   sarebbe
pertanto evidente che in presenza di un disavanzo di amministrazione,
vale a dire di un risultato negativo di  gestione,  la  facolta'  «di
impiegare  l'eventuale  quota  del   risultato   di   amministrazione
"svincolata"» prevista dall'art. 42, comma 7, del d.lgs. n.  118  del
2011 non sia in concreto esercitabile, non esistendo fondi liberi  e,
quindi, risorse "svincolate", da destinare al finanziamento del Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. Si osserva inoltre che, in tal  caso,
tra  l'altro,  laddove   l'amministrazione   intendesse   mutare   la
destinazione di  risorse  destinate  ad  altri  fini  ma  non  ancora
impegnate - come appunto quelle afferenti a mutui autorizzati ma  non
contratti - esse dovrebbero  essere  prioritariamente  destinate,  in
ossequio a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 42 citato e comunque
in vista del pareggio di bilancio imposto dall'art. 81, primo  comma,
Cost., al ripiano del "disavanzo da recuperare". 
    In definitiva,  la  contestuale  esistenza  di  un  disavanzo  di
amministrazione e di un avanzo (libero)  di  amministrazione  sarebbe
una vera e propria contraddizione in termini. 
    Tanto  premesso,  evidenzia  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri che dai documenti di bilancio emergerebbe chiaramente che al
31 dicembre 2015 la Regione Liguria non disponeva di alcuna quota  di
risultato di  amministrazione  "svincolata",  libera  e  disponibile,
destinabile, come tale, al finanziamento dello stanziamento del Fondo
crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2016. 
    Infatti,   dal   prospetto   dimostrativo   del   risultato    di
amministrazione e relativa composizione, alla data  del  31  dicembre
2015 risulterebbe che il risultato di amministrazione  della  Regione
Liguria era, al netto delle quote accantonate e  vincolate,  negativo
per euro 254.607.931,79. 
    Tale risultato, se da un lato costituiva disavanzo da  ripianare,
da iscrivere, come tale, tra le spese del bilancio  di  previsione  a
mente dell'art. 42, comma 1, terzo periodo, del  d.lgs.  n.  118  del
2011, dall'altro escluderebbe di per se'  l'esistenza  di  un  avanzo
libero disponibile suscettibile di  essere  destinato  all'incremento
dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'anno
successivo. 
    Osserva, piuttosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, che
il richiamo  alla  legge  di  approvazione  del  rendiconto  generale
avrebbe contribuito a chiarire il percorso  attraverso  il  quale  la
Regione Liguria era pervenuta alla  creazione  del  fittizio  "avanzo
libero disponibile" di euro 3.509.506,73 destinato all'incremento del
finanziamento  dello  stanziamento  del  Fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita'. 
    Infatti, come risulta dagli allegati alla legge  di  approvazione
del rendiconto (pag. 465 del B.U.R.L. n. 16 del 2016), per provvedere
a cio' la Regione Liguria avrebbe reperito le relative  risorse,  per
complessivi   euro   3.509.506,73,   stornandole    dal    "disavanzo
autorizzato", di ammontare pari a complessivi euro  258.117.438,52  e
costituito dalla "componente negativa per  mutuo  autorizzato  e  non
contratto" (euro 117.666.638,03)  nonche'  dal  "Fondo  anticipazioni
liquidita' di cui al D.L. 119/2015" (euro 140.450.800,49). 
    Piu'  precisamente,  si  prosegue,  la  "creazione"  dell'"avanzo
libero disponibile" di euro 3.509.506,73 sarebbe  avvenuta  detraendo
dal  "disavanzo   autorizzato"   di   cui   sopra   (pari   ad   euro
258.117.438,52)  il  "disavanzo   da   ripianare",   risultante   dal
rendiconto  generale  ed  iscritto  nel   bilancio   di   previsione,
corrispondente ad euro 254.607.931,79. 
    In definitiva, si evidenzia che  il  reperimento  di  risorse  da
destinare all'incremento del Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
sarebbe  stato  realizzato  non  gia'  mediante  l'impiego  di  fondi
effettivamente liberi e disponibili - come previsto e consentito  dal
comma 7 dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 -, bensi'  attraverso
lo storno di risorse gia' destinate ad altri fini, quali il  rimborso
di mutui o di anticipazioni di liquidita'. 
    In ogni caso, il Presidente del Consiglio dei ministri  evidenzia
che, anche in ossequio al principio costituzionale  del  pareggio  di
bilancio di cui all'art. 81, primo comma, Cost.,  l'importo  di  euro
3.509.506,73  -  risultante  dalla  differenza  tra   il   "disavanzo
autorizzato" e il "disavanzo da ripianare" -  avrebbe  dovuto  essere
correttamente impiegato per la riduzione del disavanzo da  recuperare
accertato  con   l'approvazione   del   rendiconto   della   gestione
dell'esercizio  2015,  disavanzo  comprensivo   anche   della   quota
riferibile al "disavanzo da debito autorizzato e non  contratto":  se
cio' fosse avvenuto, l'ammontare di  tale  componente  del  disavanzo
complessivo della Regione Liguria  si  sarebbe  ridotto  di  un  pari
importo, contribuendo di conseguenza ad un piu'  celere  ripiano  del
disavanzo accertato dell'ente territoriale. 
    Osserva, inoltre, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
la mancata impugnazione della legge  regionale  di  approvazione  del
rendiconto  non  potrebbe  comportare  la  preclusione   dell'odierna
contestazione  della  legittimita'  costituzionale  della  legge   di
assestamento  del  bilancio  di  previsione,   sia   in   quanto   la
determinazione del cosiddetto  "avanzo  libero  disponibile"  sarebbe
estranea al contenuto precettivo e vincolante di  quella  legge,  sia
perche' tra atti aventi forza di legge non sarebbe configurabile quel
rapporto di giuridica presupposizione  ravvisabile  invece  tra  atti
amministrativi,  sia   infine   perche'   il   potere   della   Corte
costituzionale  di  dichiarare  quali  sono  le  altre   disposizioni
legislative la  cui  illegittimita'  deriva  come  conseguenza  dalla
decisione adottata in ordine a quelle direttamente impugnate (art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale»), dimostrerebbe che  la
mancata impugnazione  della  legge  "presupposta"  non  esplicherebbe
alcun effetto preclusivo della successiva  impugnazione  della  legge
emanata sul "presupposto" di quella. 
    Pertanto, in applicazione della disposizione  teste'  citata,  il
ricorrente ritiene  che  la  Corte  costituzionale,  qualora  dovesse
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.  6  della  legge
reg. Liguria  n.  26  del  2016,  ben  potrebbe  altresi'  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale derivata della legge reg. Liguria  n.
20 del 2016, nella parte in cui essa determina, nei modi indicati, il
(presunto) avanzo libero disponibile di amministrazione,  in  seguito
assunto dall'art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del  2016  a  base
dell'incremento dello stanziamento  destinato  al  finanziamento  del
Fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato l'art. 6 della legge della  Regione  Liguria  2
novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio  di  previsione  della
Regione Liguria per gli anni finanziari  2016-2018),  in  riferimento
all'art. 81, terzo comma, Cost. 
    1.1.- Il ricorrente espone che l'art. 6 prevede l'applicazione al
bilancio di una quota libera di avanzo  di  amministrazione,  pari  a
euro 3.509.506,73, impiegata per  incrementare  l'accantonamento  nel
Fondo crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2016,  come  indicato
nella nota integrativa all'assestamento del  bilancio  di  previsione
2016-2018. Tale previsione pertanto sarebbe in contrasto  con  l'art.
81, terzo comma, Cost., trattandosi di posta fittiziamente creata, in
realta' inesistente, alla quale  non  corrisponderebbe  un  correlato
risultato  positivo   di   amministrazione   riferito   all'esercizio
finanziario 2015. 
    Secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la  suddetta
quota di avanzo libero sarebbe stata  impropriamente  determinata  in
quanto il risultato di amministrazione  disponibile  al  31  dicembre
2015 risulterebbe negativo per euro 254.607.931,79, come risulterebbe
aggregando  correttamente  i  dati  del  prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione. 
    Piu'   precisamente,   l'anzidetta   quota   "libera"   di   euro
3.509.506,73 sarebbe stata fittiziamente creata  per  detrazione  dal
maggior importo di euro  117.666.638,03,  quale  disavanzo  da  mutuo
autorizzato e non contratto, indicato nella citata nota integrativa. 
    Vi sarebbe al contrario un risultato negativo di  amministrazione
della   Regione   Liguria   pari   a   euro    254.607.931,79,    che
corrisponderebbe alla somma dell'ammontare residuo del  disavanzo  da
mutuo autorizzato e non contratto - euro  114.157.131,30,  risultante
dalla sottrazione  dall'importo  originario  di  euro  117.666.638,03
della  somma  di  euro  3.509.506,73  -  e  dell'importo  del  "Fondo
anticipazioni  liquidita'  di   cui   al   D.L   119/2015"   -   euro
140.450.800,49. 
    Il ricorrente osserva che, se e' vero che  le  Regioni  hanno  la
facolta'  di   impiegare   l'eventuale   quota   del   risultato   di
amministrazione "svincolata" dopo l'approvazione del  rendiconto  per
finanziare lo stanziamento del Fondo crediti di  dubbia  esigibilita'
dell'esercizio successivo a quello cui il  rendiconto  si  riferisce,
sulla base di quanto al riguardo  previsto  dal  principio  contabile
applicato, concernente la contabilita' finanziaria (art. 42, comma 7,
e allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42»), la Regione Liguria non avrebbe tuttavia
dimostrato ne' l'esistenza, ne' l'ammontare delle risorse  svincolate
dopo l'approvazione del rendiconto e, come tali, disponibili  per  il
finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
    Secondo il ricorrente, sarebbe pertanto evidente che, in presenza
di un disavanzo di amministrazione,  vale  a  dire  di  un  risultato
negativo di gestione, la facolta' prevista dal comma 7  dell'art.  42
del d.lgs. n. 118 del 2011 non  sia  in  concreto  esercitabile,  non
esistendo fondi liberi e, quindi, risorse "svincolate", da  destinare
al finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Le risorse
destinate ad altri fini ma non  ancora  impegnate  -  come,  appunto,
quelle  afferenti  a  mutui  autorizzati  ma  non  contratti  -   ove
l'amministrazione  intendesse  mutarne  la  destinazione,  dovrebbero
essere prioritariamente destinate, in ossequio a quanto disposto  dal
comma 1  dell'art.  42  citato,  e  comunque  nella  prospettiva  del
pareggio di bilancio imposto dall'art. 81,  primo  comma,  Cost.,  al
ripiano del "disavanzo da recuperare". 
    In definitiva,  la  contestuale  esistenza  di  un  disavanzo  di
amministrazione e di un avanzo (libero)  di  amministrazione  sarebbe
una vera e propria contraddizione in termini. 
    Tanto  premesso,  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri
evidenzia che dai  documenti  di  bilancio  risulterebbe  che  al  31
dicembre 2015 la Regione Liguria non disponeva  di  alcuna  quota  di
risultato di  amministrazione  "svincolata",  libera  e  disponibile,
destinabile, come tale, al finanziamento dello stanziamento del Fondo
crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2016. 
    Infatti,   dal   «prospetto   dimostrativo   del   risultato   di
amministrazione e relativa composizione» al 31 dicembre 2015 (di  cui
a pag. 36 delle Tabelle allegate  alla  legge  impugnata,  pubblicata
alla pag. 64 del Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del
2016) - prospetto peraltro identico a quello allegato alla  legge  di
approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015
(pag. 68 delle relative Tabelle pubblicate  alle  pagg.  464-465  del
B.U.R.L.  n.  16  del  2016)  -  deriverebbe  che  il  risultato   di
amministrazione al 31 dicembre 2015 della  Regione  Liguria  era,  al
netto  delle  quote  accantonate  e  vincolate,  negativo  per   euro
254.607.931,79. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  osserva  che,  come  si
evincerebbe dagli allegati alla legge di approvazione del  rendiconto
(pag. 465 del B.U.R.L. n. 16 del 2016), la  Regione  Liguria  avrebbe
reperito le relative risorse - per complessivi  euro  3.509.506,73  -
stornandole  dal  «disavanzo  autorizzato»,  di  ammontare   pari   a
complessivi  euro  258.117.438,52  e  costituito  dalla   «componente
negativa   per   mutuo   autorizzato   e   non    contratto»    (euro
117.666.638,03), nonche' dal «Fondo anticipazioni liquidita'  di  cui
al D.L. 179/2015» (euro 140.450.800,49). 
    Piu'   precisamente,   la   "creazione"    dell'«avanzo    libero
disponibile» di euro  3.509.506,73  sarebbe  avvenuta  detraendo  dal
«disavanzo autorizzato» di cui  sopra  -  euro  258.117.438,52  -  il
«disavanzo  da  ripianare»  risultante  dal  rendiconto  generale   e
iscritto nel bilancio di previsione -  euro  254.607.931,79  -  (euro
258.117.438,52 - euro 254.607.931,79 = euro 3.509.506,73). 
    In  definitiva,  il   reperimento   di   risorse   da   destinare
all'incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilita' sarebbe stato
realizzato non gia' mediante l'impiego di fondi  -  effettivamente  -
liberi e disponibili, come previsto e consentito dall'art. 42,  comma
7, del d.lgs. n. 118 del 2011, bensi' attraverso lo storno di risorse
gia' destinate ad altri  fini,  quali  il  rimborso  di  mutui  o  di
anticipazioni di liquidita'. 
    In altri termini, l'importo di  euro  3.509.506,73  -  risultante
dalla differenza tra il «disavanzo autorizzato» e  il  «disavanzo  da
ripianare» - avrebbe dovuto essere  correttamente  impiegato  per  la
riduzione del disavanzo da recuperare  accertato  con  l'approvazione
del  rendiconto  della  gestione   dell'esercizio   2015,   disavanzo
comprensivo anche della quota  riferibile  al  «disavanzo  da  debito
autorizzato e non contratto»: se cio' fosse avvenuto, l'ammontare  di
tale componente del disavanzo complessivo della  Regione  Liguria  si
sarebbe ridotto di un pari importo - scendendo da euro 117.666.638,03
a euro 114.157.131,30 - contribuendo di conseguenza a un piu'  celere
rientro dal disavanzo accertato dell'ente territoriale. 
    Infine, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  osserva,  con
successiva memoria, che la  mancata  impugnazione  della  legge  reg.
Liguria   9    agosto    2016,    n.    20    (Rendiconto    generale
dell'amministrazione   della   regione   Liguria   per    l'esercizio
finanziario 2015),  di  approvazione  del  rendiconto,  non  potrebbe
comportare   la   preclusione   dell'odierna   contestazione    della
legittimita' costituzionale della legge di assestamento del  bilancio
di previsione, sia perche' la determinazione del  cosiddetto  "avanzo
libero  disponibile"  sarebbe  estranea  al  contenuto  precettivo  e
vincolante di quella legge, sia perche' la mancata impugnazione della
legge "presupposta" non esplicherebbe alcun effetto preclusivo  della
successiva impugnazione della  legge  emanata  sul  "presupposto"  di
quella. 
    Il  ricorrente  ritiene  pertanto  che  questa   Corte,   qualora
dichiarasse l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6  della  legge
reg. Liguria  n.  26  del  2016,  ben  potrebbe  altresi'  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale derivata della legge reg. Liguria  n.
20 del 2016, nella parte in cui determina, nei modi ivi indicati,  il
(presunto)   avanzo    libero    disponibile    di    amministrazione
successivamente assunto dall'impugnato art. 6 a base  dell'incremento
dello stanziamento destinato al finanziamento del  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'. 
    1.2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria,  deducendo
l'inammissibilita'  e,  comunque,  l'infondatezza   della   questione
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Secondo la Regione Liguria la quota  di  avanzo  libero  di  euro
3.509.506,73 non sarebbe stata "inventata" dalla legge  regionale  di
assestamento del  bilancio  di  previsione,  ma  sarebbe  frutto  del
definitivo accertamento dell'avanzo di amministrazione attraverso  la
legge reg. n. 20 del 2016 di  approvazione  del  rendiconto,  con  la
quale sarebbe stato accertato dalla Regione un risultato positivo  di
amministrazione al 31 dicembre 2015, pari a euro  124.704.879,50.  La
suddetta quota di avanzo libero, di  euro  3.509.506,73,  deriverebbe
quindi  dalla  capienza  dell'avanzo  di  amministrazione,  dopo   la
specifica  considerazione  contabile  delle  suddette   voci   e   si
ricaverebbe dalla nota 6 posta in calce  al  «prospetto  dimostrativo
del  risultato  di   amministrazione   alla   fine   dell'esercizio»,
pubblicato alle pagg. 464-465 del B.U.R.L. n. 16 del 2016. 
    La  Regione  Liguria  evidenzia  che  la   legge   regionale   di
approvazione  del  rendiconto  per  l'esercizio   2015,   debitamente
corredata dal parere del Collegio dei  revisori,  non  sarebbe  stata
oggetto di impugnativa da parte dello Stato, come deliberato in  data
4 ottobre 2016 dal Consiglio dei ministri.  Pertanto,  con  l'art.  6
della legge reg. n. 26  del  2016  si  sarebbe  legittimamente  fatto
riferimento al dato accertato in sede di rendiconto. 
    Al risultato negativo complessivo di amministrazione pari a  euro
254.607.931,79, concorrerebbero: a) il citato accantonamento di  euro
140.450.800,49, relativo al Fondo anticipazioni liquidita' di cui  al
decreto-legge 13 novembre  2015,  n.  179  (Disposizioni  urgenti  in
materia di contabilita' e di concorso  all'equilibrio  della  finanza
pubblica delle  Regioni);  b)  il  «disavanzo  derivante  dal  debito
autorizzato e non contratto di cui all'art 40 comma 2 del  d.lgs.  n.
118 del 2011», pari a euro 117.666.638,03. 
    La  Regione  Liguria  osserva  che  entrambe  queste   componenti
costituirebbero voci "speciali" contenute all'interno  del  risultato
complessivo di amministrazione e sarebbero regolate, per le  Regioni,
da specifiche norme - art. 1, commi 698 e seguenti,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)» e art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118  del  2011  -  inerenti,
rispettivamente, alle modalita'  di  ripiano  per  il  primo  e  alla
copertura del relativo debito per il secondo. Si tratterebbe, quindi,
di "disavanzi autorizzati per legge" e non derivanti  dalla  gestione
del bilancio di previsione. 
    In particolare, il mancato accertamento del mutuo  autorizzato  e
non contratto sarebbe del tutto temporaneo e reversibile,  in  quanto
attraverso l'effettiva contrazione del prestito, che puo' avvenire in
momenti successivi all'autorizzazione, il relativo disavanzo  sarebbe
assorbito dal bilancio a seguito della contabilizzazione delle  poste
di entrata. 
    La Regione evidenzia inoltre che  tale  componente  costituirebbe
una posta specifica e speciale del sistema contabile  delle  Regioni,
disciplinata gia' dall'art. 10 della legge 16  maggio  1970,  n.  281
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  Regioni  a  statuto
ordinario), e, nel tempo, confermata con continuita' dall'art. 23 del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n.  76  (Principi  fondamentali  e
norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle
regioni, in attuazione dell'articolo  1,  comma  4,  della  legge  25
giugno 1999, n. 208), e, infine, dall'art. 62 del d.lgs. n.  118  del
2011, fino all'ultima proroga intervenuta con  l'art.  688-bis  della
legge n. 208 del 2015. 
    Stante quanto sopra, il  risultato  di  amministrazione  di  euro
124.704.879,50 risulterebbe sufficiente  alla  copertura  del  totale
degli accantonamenti sopra calcolati, in  quanto  lo  stesso  sarebbe
stato determinato al netto delle entrate non accertate per la mancata
contrazione del mutuo autorizzato con il bilancio  2015,  ricalcolato
nel limite degli importi  effettivamente  impegnati  al  31  dicembre
2015, sui capitoli di  spesa  di  investimento  finanziati  da  detta
entrata ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011. 
    La resistente precisa che il  risultato  apparentemente  negativo
rilevabile   dal   prospetto   dimostrativo    del    risultato    di
amministrazione deriverebbe dalla modalita'  di  esposizione  imposta
dal modello di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, modello
standard per tutti gli enti territoriali, che, in ogni caso, prevede,
laddove la voce  «totale  parte  disponibile»  sia  negativa,  questa
specifica annotazione per le Regioni: «in caso di risultato negativo,
le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente  al
debito autorizzato e non contratto distintamente da quella  derivante
dalla gestione ordinaria». 
    Con successiva memoria la Regione  Liguria  ha  ribadito  che  il
risultato di amministrazione del proprio rendiconto  al  31  dicembre
2015 sarebbe pari a euro 124.704.879,50, e sarebbe cosi'  determinato
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 42, comma 1,  del  d.lgs.
n. 118 del 2011. 
    Tale risultato di amministrazione sarebbe quindi positivo,  e  da
esso dovrebbero essere dedotte le quote accantonate e vincolate cosi'
come previsto dal citato art. 42 del d.lgs. n. 118 del  2011  e  come
riportato  nella  seconda  parte  del  prospetto   dimostrativo   del
risultato di amministrazione al rendiconto regionale per  l'esercizio
2015. 
    La  Regione  Liguria  evidenzia  che  la  quota   delle   risorse
accantonate e vincolate per l'esercizio 2015 ammonterebbe a un totale
di euro 238.862.010,80 (al netto del Fondo  anticipazioni  liquidita'
di cui al d.l. n. 179 del 2015, la cui  consistenza  al  31  dicembre
2015 e' pari a euro 140.450.800,49). 
    Se  al  risultato  di  amministrazione  di  euro   124.704.879,50
venissero sommate le entrate non accertate per la mancata contrazione
del  mutuo  autorizzato  con  il  bilancio  2015  (e  pari   a   euro
117.666.638,03)  si  otterrebbe  l'importo  di  euro  242.371.517,53,
sufficiente alla copertura degli accantonamenti al  netto  del  Fondo
anticipazioni liquidita'. 
    2.-  Preliminarmente  devono  essere  respinte  le  eccezioni  di
inammissibilita'  sollevate  dalla  Regione   Liguria.   Il   ricorso
individua con chiarezza le  disposizioni  impugnate  e  il  parametro
costituzionale di cui si assume la  violazione  e  contiene  adeguate
argomentazioni in merito al dedotto vizio  di  legittimita'  inerente
alle poste considerate dalla legge di assestamento del bilancio 2016,
nonche' alla disciplina statale ad esse applicabile, con  particolare
riferimento anche al d.lgs. n. 118 del 2011. 
    3.- Occorre  premettere  che  la  questione  sorge  in  occasione
dell'applicazione delle nuove regole contabili introdotte dal  d.lgs.
n.  118  del  2011  nella  fase  di  transizione  dalle  disposizioni
previgenti  a  quelle  nuove.  Cio'  per  effetto  della  particolare
interpretazione che la Regione Liguria ha inteso dare  ad  alcune  di
tali regole. 
    A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi  dell'art.  1,  secondo
periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011, e' entrata in  vigore  la  nuova
disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi
di bilancio delle Regioni, con conseguente  cessazione  di  efficacia
delle disposizioni legislative regionali incompatibili con il decreto
medesimo. Per quanto concerne il  risultato  di  amministrazione,  la
nuova disciplina prevede una separata evidenza per le quote vincolate
e accantonate (art. 42 del d.lgs. n. 118  del  2011):  tali  partite,
infatti, necessitano di essere garantite  da  adeguate  risorse  loro
specificamente destinate in conformita' ai principi  della  copertura
economica. Si tratta, in altre parole, di  risorse  che  non  possono
essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate;  da
tanto  deriva  l'indisponibilita'  delle  corrispondenti   fonti   di
finanziamento. 
    Il  risultato  finale  ottenuto  dalla  Regione  Liguria  per  il
rendiconto 2015 e' il frutto di un procedimento complesso compiuto in
piu' fasi ed esposto nella legge reg.  Liguria  n.  20  del  2016  di
approvazione del rendiconto generale. 
    La   tabella   riassuntiva,   dimostrativa   del   risultato   di
amministrazione,  evidenziava  -  a  fronte  di   un   risultato   di
amministrazione "positivo" di euro 124.704.879,50 (prima parte  della
tabella) - la presenza di quote accantonate pari  complessivamente  a
euro 243.288.570,21 (delle quali euro 140.450.800,49 erano dovuti  al
Fondo per anticipazioni di liquidita' di  cui  al  d.l.  n.  179  del
2015), nonche'  di  quote  vincolate  pari  complessivamente  a  euro
132.024.241,08: tanto conduceva quindi a  un  risultato  negativo  di
euro 254.607.931,79 (seconda parte della tabella). 
    Una parte di questo disavanzo era rappresentato dalla  componente
negativa per «mutui autorizzati e non contratti» per un ammontare  di
euro 117.666.638,03. 
    Proprio su queste  due  componenti  (il  Fondo  anticipazioni  di
liquidita' e i mutui autorizzati e non contratti) si fronteggiano  le
argomentazioni e le repliche delle parti. 
    E'  necessario  quindi  valutare  se  effettivamente  la  Regione
Liguria possa vantare una differenza "positiva" e disponibile di euro
3.509.506,73  rispetto  al  predetto  risultato  di   amministrazione
(negativo) - e, in quanto tale, applicabile al  bilancio  d'esercizio
come  voce  d'entrata,  come  poi  avvenuto  con  la  legge  reg.  di
assestamento al bilancio n. 26 del 2016, oggetto  di  impugnazione  -
oppure se tale soluzione normativa sia costituzionalmente illegittima
perche' lesiva dell'equilibrio di bilancio. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che a fronte  di
un risultato di amministrazione negativo per  oltre  254  milioni  di
euro non sarebbe possibile riscontrare  alcun  avanzo  disponibile  e
tale da poter essere utilizzato come fonte  di  copertura  per  altri
impieghi, come  invece  avrebbe  fatto  la  Regione  Liguria  con  la
censurata legge di assestamento del bilancio n. 26 del 2016. 
    La resistente eccepisce che dal predetto  risultato  negativo  di
amministrazione  debba  essere  considerato  a  parte  il  cosiddetto
"debito  autorizzato",  che  sarebbe   costituito   dal   Fondo   per
anticipazioni di liquidita' e dai mutui autorizzati e non  contratti.
Tale operazione sarebbe conforme a specifiche previsioni legislative.
La  somma  delle  suddette   voci   (euro   117.666.638,03   e   euro
140.450.800,49)  -  ammontante  a  euro  258.117.438,52   -   sarebbe
superiore al risultato  negativo  di  amministrazione  (pari  a  euro
254.607.931,79) e, secondo la Regione Liguria, la differenza (di euro
3.509.506,73)   sarebbe   liberamente   impiegabile    come    "parte
disponibile" (e nella specie utilizzabile, come avvenuto con l'art. 6
della legge reg. Liguria n. 26 del  2016)  per  alimentare  il  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. Nella memoria la Regione offre  anche
un diverso  metodo  di  calcolo  che  conduce  peraltro  al  medesimo
risultato. 
    In  merito  all'avanzo  di  amministrazione,  questa   Corte   ha
affermato piu' volte che esso puo'  essere  utilizzato  solamente  in
seguito  al  definitivo  accertamento   mediante   approvazione   del
rendiconto e che tale risultato deve essere coerente  con  i  profili
giuridici inerenti alle partite creditorie e  debitorie.  Sotto  tale
profilo la complessa articolazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del
2011, introducendo nella definizione dell'avanzo  la  distinzione  in
fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti  e  vincolati,
non fa altro che conferire  codificazione  a  principi  enunciati  da
questa Corte (ex multis, sentenza n. 70 del 2012), senza intaccare la
natura  "mista",  finanziaria  e  giuridica,  delle  componenti   del
risultato di amministrazione. 
    Tale   natura   non   viene   scalfita   ma   semmai    raffinata
dall'introduzione  di  alcuni  istituti  come  il  Fondo  pluriennale
vincolato e il Fondo dei crediti di dubbia esigibilita',  finalizzati
ad assicurare appropriate garanzie - sotto il profilo della  prudenza
- al perseguimento e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
    4.-  Alla  luce  di  tali  premesse  le  censure  formulate   dal
Presidente del Consiglio dei ministri  in  riferimento  all'art.  81,
terzo comma, Cost., sono fondate. 
    L'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce, infatti, che «Il
risultato  di  amministrazione,  distinto  in  fondi  liberi,   fondi
accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati,  e'
accertato  con   l'approvazione   del   rendiconto   della   gestione
dell'ultimo esercizio chiuso, ed e' pari al fondo di cassa  aumentato
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi». 
    In tale contesto i calcoli prodotti  dalla  Regione  appaiono  un
errato  rimaneggiamento  di  grandezze  negative,   le   quali   sono
completamente diverse  dalle  componenti  previste  dalla  richiamata
disposizione per il calcolo del risultato di amministrazione. 
    Tutte le operazioni contabili  proposte  dalla  Regione  scontano
l'evidente  errore  di  considerare  quali  componenti   attive   del
risultato di amministrazione due voci, il Fondo di  anticipazione  di
liquidita' e il complesso dei mutui autorizzati e non  contratti  per
investimenti che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura
si  concretano  in  cespiti  inesistenti.  A  quest'ultima  categoria
appartengono  i  mutui  autorizzati  e  non  stipulati,   mentre   le
anticipazioni di liquidita' costituiscono  elemento  influente  sulla
sola cassa e non un  cespite  utilizzabile  nella  parte  attiva  del
bilancio. 
    La loro contabilizzazione in entrata amplia  artificiosamente  le
risorse disponibili consentendo spese oltre il  limite  del  naturale
equilibrio ed esonera,  per  di  piu',  l'amministrazione  dal  porre
doveroso rimedio  al  disavanzo  effettivo  oscurato  dall'eccentrica
operazione contabile. Ne deriva, tra l'altro,  la  mancata  copertura
delle  spese  per  l'insussistenza  dei  cespiti  in  entrata  e   il
conseguente squilibrio del bilancio di  competenza,  con  conseguente
aggravio per i risultati di amministrazione negativi provenienti  dai
precedenti esercizi. 
    E' bene ricordare, infatti, che copertura economica  delle  spese
ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia,  dal
momento che l'equilibrio presuppone che ogni  intervento  programmato
sia sorretto dalla previa individuazione  delle  pertinenti  risorse:
nel  sindacato  di   costituzionalita'   copertura   finanziaria   ed
equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare  pure
in  assenza  di  norme  interposte   quando   l'antinomia   [con   le
disposizioni   impugnate]   coinvolga   direttamente   il    precetto
costituzionale: infatti "la  forza  espansiva  dell'art.  81,  quarto
[oggi terzo]  comma,  Cost.,  presidio  degli  equilibri  di  finanza
pubblica, si sostanzia in una vera e  propria  clausola  generale  in
grado di colpire tutti  gli  enunciati  normativi  causa  di  effetti
perturbanti la sana gestione finanziaria e  contabile"  (sentenza  n.
192 del 2012)» (sentenza n. 184 del 2016). 
    La  complessita'  della  legislazione  in  materia  contabile   e
finanziaria esige tuttavia un analitico esame delle  eccezioni  poste
dalla Regione convenuta. 
    4.1.- La prima riguarda il preteso consolidamento  del  risultato
di  amministrazione  dell'esercizio  2015   a   seguito   della   sua
intervenuta approvazione mediante la legge reg.  Liguria  n.  20  del
2016. In realta' detta legge presenta - come precedentemente rilevato
- risultanze  finanziarie  alquanto  contraddittorie,  le  quali  non
consentono la lettura offerta dalla Regione resistente. 
    In ogni caso una  situazione  finanziaria  cosi'  matematicamente
anomala non potrebbe comunque costituire un fermo punto  di  partenza
degli esercizi successivi perche' sarebbe in patente contrasto con il
principio di continuita' degli esercizi finanziari «per  effetto  del
quale ogni determinazione infedele del risultato  di  amministrazione
si riverbera a cascata sugli esercizi successivi.  Ne  risulta  cosi'
coinvolto in modo durevole l'equilibrio del  bilancio:  quest'ultimo,
considerato nella sua prospettiva dinamica, la quale "consiste  nella
continua ricerca  di  un  armonico  e  simmetrico  bilanciamento  tra
risorse disponibili e spese necessarie  per  il  perseguimento  delle
finalita' pubbliche" (sentenza n. 266 del 2013;  in  senso  conforme,
sentenza n. 250 del 2013), esige che la  base  di  tale  ricerca  sia
salda  e   non   condizionata   da   perturbanti   potenzialita'   di
indeterminazione [derivanti nel caso in esame  dalle  contraddittorie
risultanze della legge reg. Liguria  n.  20  del  2016].  Proprio  la
costanza e la continuita' di tale ricerca ne spiegano  l'operativita'
nell'arco di piu' esercizi  finanziari;  al  contrario,  prendere  le
mosse da infedeli  rappresentazioni  delle  risultanze  economiche  e
patrimoniali provoca un effetto "domino" nei sopravvenienti esercizi,
pregiudicando  irrimediabilmente  ogni  operazione  di   risanamento»
(sentenza n. 89 del 2017),  come  quella  rivendicata  dalla  Regione
Liguria attraverso la legge di variazione del bilancio. 
    In proposito, non puo' essere sottaciuto  che  gia'  in  sede  di
parifica del rendiconto 2015 la Corte dei conti, sezione di controllo
della Regione Liguria, con delibera n.  74/2016/PARIFICA,  non  aveva
validato alcune partite di bilancio del  rendiconto  regionale  senza
che la successiva legge di  approvazione  del  rendiconto  ne  avesse
preso  atto  ai  fini  della  rideterminazione   del   risultato   di
amministrazione. Ulteriore sintomo dell'illegittima contabilizzazione
della posta relativa al «debito autorizzato e non contratto» - di cui
si dira' piu' analiticamente in prosieguo - si rinviene  nell'analisi
condotta dalla Corte dei conti, sezione di  controllo  della  Regione
Liguria, nella relazione allegata  alla  decisione  di  parifica  del
rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio finanziario
2016 (udienza 21 luglio 2017). La Corte dei conti in  quella  sede  -
successiva alla  contestata  legge  di  variazione  di  bilancio,  ma
inerente  a  operazioni  finanziarie  a  essa  antecedenti  e  quindi
pertinenti - ha verificato le spese  sostenute  dalla  Regione  negli
esercizi 2009-2014-2015-2016, finanziate da mutui autorizzati  e  non
contratti rilevando che «[...] l'esame degli  impegni  finanziati  da
mutui autorizzati e  non  contratti  ha  evidenziato  come  le  spese
[soggette ad analisi a campione] non possano essere qualificate  come
spese di investimento, bensi' come spese  correnti.  Motivo  per  cui
l'autorizzazione  a  contrarre  mutui,  per  ciascun   esercizio   di
riferimento, deve essere ridotta per un  ammontare  pari  alle  spese
correnti che hanno contribuito a determinare il disavanzo finanziario
di ciascun esercizio finanziario (2014-2015-2016).  Diversamente,  la
copertura fornita a tali spese si porrebbe in  contrasto  con  l'art.
119 della Costituzione. La Regione, nel corso del contraddittorio  ha
condiviso le osservazioni della  Sezione  relativamente  alla  natura
corrente  di  determinate  spese  ed  ha  ritenuto  le   stesse   non
finanziabili con ricorso all'indebitamento». 
    In sostanza, non puo' essere condiviso  l'assunto  della  Regione
secondo  cui  un  incongruo  risultato   di   amministrazione   possa
costituire solida base di partenza per i successivi esercizi poiche',
a esso sovrapponendosi,  le  norme  censurate  ripetono  e  aggravano
fenomeni distorsivi della finanza regionale gia' parzialmente oggetto
di sindacato negativo da parte della  Corte  dei  conti  in  sede  di
parifica. In tal modo le disposizioni impugnate inerenti  alla  legge
di assestamento del bilancio finiscono  per  alterare  le  risultanze
degli esercizi precedenti attraverso l'applicazione di partite attive
inappropriate o inesistenti. 
    4.2.- Non puo' essere condivisa neppure  la  tesi  della  Regione
secondo  cui  costituirebbe  valida  forma  di  copertura   economica
l'impiego di mutui autorizzati in sede di bilancio di  previsione  ma
non contratti. 
    4.2.1.- L'istituto dei "mutui autorizzati e non contratti" e' una
peculiarita'  originata  da  un'eccentrica  prassi   della   gestione
finanziaria delle Regioni, che erroneamente la convenuta fa  risalire
all'art. 10 della legge n. 281 del 1970, il quale non la  contemplava
affatto:   detta    prassi    consisteva    nell'autorizzare    spese
d'investimento determinandone  la  copertura  con  prestiti  inseriti
nella  legge  di  bilancio  regionale,  senza   vincoli   di   previo
perfezionamento degli stessi. 
    Il perfezionamento avveniva solo nel caso  di  impossibilita'  di
finanziare gli investimenti con la liquidita' presente in  tesoreria.
Tanto veniva giustificato con la finalita' di risparmiare in  termini
di interessi sui prestiti, finalita' che peraltro si  sarebbe  potuta
raggiungere in modo piu' corretto  attraverso  l'accertamento  -  ove
sussistente - dell'avanzo di amministrazione, unico  strumento  certo
di "copertura giuridica", dal momento che la mera  disponibilita'  di
cassa non costituisce cespite di sicuro affidamento. 
    A lungo andare - e tenuto conto delle congiunture economiche  non
favorevoli alle Regioni -  un  simile  modo  di  sostenere  spese  di
investimento, senza una copertura reale ma  mediante  il  ricorso  al
fondo cassa regionale, si e' rivelato fonte di progressivi incrementi
del disavanzo finanziario. 
    E' di palmare evidenza, poi, come un simile meccanismo  giuridico
fosse in problematico rapporto con il principio  dell'equilibrio  del
bilancio di cui all'art. 81 Cost. e con lo  stesso  art.  119,  sesto
comma, Cost., il  quale  contempla  la  "regola  aurea"  secondo  cui
l'indebitamento puo' servire solo alla promozione di  investimenti  e
non alla sanatoria di spese per investimenti non coperti. 
    Il progressivo peggioramento dei  risultati  di  esercizio  delle
Regioni  ha  comportato  uno   stillicidio   di   "autorizzazioni   a
consuntivo"  per  mutui,  sovente  disallineati  dallo  stesso  costo
dell'investimento in ragione della stipulazione parziale (rispetto al
preventivato) e  dell'anomala  diacronia  rispetto  alle  spese  gia'
erogate. In sostanza, l'uso distorto  di  tali  prestiti  finiva  per
trasformarli in una sorta di "mutui a  pareggio  bilancio",  istituti
proibiti agli enti locali fin dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2
(Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di  comuni
e  province)  -  cosiddetto  decreto  "Stammati"  -  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62. 
    L'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1 (Introduzione del principio del pareggio di  bilancio  nella  Carta
costituzionale),  l'inasprirsi   della   crisi   finanziaria   e   il
peggioramento della  situazione  economica  degli  enti  territoriali
hanno indotto il legislatore statale a  interdire  inequivocabilmente
tale pratica. Attualmente i mutui autorizzati devono essere stipulati
nell'anno di autorizzazione e tale stipulazione deve  necessariamente
precedere,  secondo  i  principi  generali,  l'avvio   di   qualsiasi
procedura di spesa con essi finanziata. 
    Si e' dovuto  tuttavia  prendere  atto  dei  dissesti  pregressi,
consentendo il recupero dei prestiti gia' autorizzati in  passato  ma
non perfezionati e cio' solo fino alla fine dell'esercizio  2016.  In
questo senso e' intervenuto l'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del
2011 - comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera aa)  del  decreto
legislativo 10  agosto  2014,  n.  126  (Disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) - il quale dispone: «2. A decorrere dal  2016,  il  disavanzo  di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto  per
finanziare spesa di investimento,  risultante  dal  rendiconto  2015,
puo' essere  coperto  con  il  ricorso  al  debito  che  puo'  essere
contratto solo per  far  fronte  ad  effettive  esigenze  di  cassa».
Successivamente, tale facolta', con ulteriori limitazioni,  e'  stata
prorogata a tutto il 2016 dall'art. 1, comma 688-bis, della legge  n.
208 del 2015, introdotto dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge  24
giugno  2016,  n.  113  (Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti
territoriali e il territorio), convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160. 
    Si  tratta  di  un  intervento  straordinario  per  la  messa  in
sicurezza dei conti regionali gravemente pregiudicati dalla descritta
prassi: in definitiva l'eccezionale misura legislativa  denota,  come
in analoghe occasioni, «l'esigenza dello  Stato  di  fronteggiare  un
problema non circoscritto alla sola Regione [...]. L'indirizzo  della
subentrata legislazione statale [...] prende in sostanza le mosse dal
presupposto  che   in   una   fase   di   complesse   operazioni   di
riaccertamento» della reale situazione finanziaria delle Regioni,  «i
disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo  ciclo  di
bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di piu'  ampio  respiro
temporale» (sentenza n.  107  del  2016).  Cio'  ha  consentito,  ove
possibile,  associare  a  spese  di  investimento  non  adeguatamente
coperte nel passato la stipulazione dei mutui nei casi in cui la  non
corretta prassi regionale perpetuatasi oltre la legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al  titolo  V  della  parte  seconda
della Costituzione), avesse contemporaneamente prodotto un  disavanzo
economico  e  un  deficit  di  liquidita'.  La  normativa,   infatti,
contempla un duplice vincolo: a) quello del  previo  riscontro  delle
esigenze effettive di cassa; b) quello secondo il quale  deve  essere
rigorosamente mantenuta la destinazione a programmi  di  investimento
gia' autorizzati ma non finanziati negli esercizi precedenti. 
    4.2.2.- Nel caso della  Regione  Liguria  l'ammontare  dei  mutui
autorizzati e non contratti risulta pari ad oltre 117 milioni di euro
e riguarda la somma dei mutui  autorizzati  risalenti  agli  esercizi
finanziari 2008, 2009, 2014 e 2015. 
    Non puo' essere condivisa  la  tesi  della  Regione  secondo  cui
sarebbe stato possibile avvalersi della facolta' di autorizzare nuovi
mutui senza contrarli anche nel 2016, in virtu'  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208 del 2015.  La  Regione
Liguria  legge  tale  disposizione  come  una  generale  proroga  del
predetto istituto. Essa afferma che «[...]  il  mancato  accertamento
del mutuo autorizzato e non contratto,  e'  del  tutto  temporaneo  e
reversibile,  in  quanto  attraverso  l'effettiva   contrazione   del
prestito, che puo' avvenire in momenti successivi all'autorizzazione,
il relativo disavanzo e'  assorbito  dal  bilancio  a  seguito  della
contabilizzazione delle poste di entrata». 
    L'art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208 del  2015  stabilisce
che «anche per l'esercizio 2016, per le sole  regioni  che  nell'anno
2015 abbiano  registrato  indicatori  annuali  di  tempestivita'  dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14  novembre  2014,
tenendo conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  4,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore  inferiore  rispetto
ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
disposizioni di  cui  al  comma  2,  dell'articolo  40,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con  riferimento  alla  copertura
degli investimenti autorizzati». 
    La formulazione letterale della norma e il suo  collegamento  con
le disposizioni a  regime  contenute  nel  d.lgs.  n.  118  del  2011
consentono di smentire la  tesi  regionale  secondo  cui  il  mancato
accertamento dei mutui negli esercizi precedenti sarebbe temporaneo e
reversibile. Infatti, l'ulteriore  ricorso  all'indebitamento  -  sia
pure nell'ambito delle precedenti autorizzazioni  -  e'  strettamente
limitato, anche dalle disposizioni  richiamate  dalla  Regione,  alla
ricorrenza delle situazioni previste dal citato art. 40, comma 2, del
d.lgs. n. 118 del 2011, e non potrebbe essere attivato ad  nutum  per
altre finalita'. Se tali  particolari  situazioni  non  ricorrono,  e
soprattutto  se  non  riguardano  fattispecie  antecedenti  al  2016,
trovano  pienamente  applicazione  le  nuove   previsioni   contenute
nell'art. 62 del d.lgs. n. 118 del 2011, che limitano il  ricorso  al
debito e lo vincolano strettamente alla soddisfazione di esigenze per
spese di investimento. 
    In  proposito  l'esplicita  formulazione  del  comma  4  di  tale
articolo  -  il  quale  stabilisce  che  «Le  entrate  derivanti   da
operazioni di debito sono  immediatamente  accertate  a  seguito  del
perfezionamento  delle  relative  obbligazioni,  anche  se  non  sono
riscosse,  e  sono  imputate  agli  esercizi  in  cui   e'   prevista
l'effettiva  erogazione   del   finanziamento.   Contestualmente   e'
impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei  prestiti,
con imputazione agli  esercizi  secondo  il  piano  di  ammortamento,
distintamente per la quota interessi e la quota capitale»  -  esclude
tassativamente  che  si  possa  avviare   qualsiasi   operazione   di
investimento prima del perfezionamento del contratto di prestito. 
    La possibilita' - prorogata al 2016 - di ricorrere effettivamente
al debito, nei limiti di quello gia'  autorizzato,  e'  espressamente
ristretta dalla norma alla sola necessita' di fronteggiare  effettive
esigenze di cassa, e tali esigenze debbono essere altresi'  correlate
al sostegno di spese per investimenti gia' in precedenza realizzati. 
    L'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, quindi,  tende  a
rendere  possibile  l'ulteriore  ricorso  al  debito  solamente   per
"sanare"  e  sorreggere  quelle  situazioni  pregresse  di  spese  di
investimento gia' deliberate (o in alcuni casi  ancora  in  corso  di
esecuzione) finanziate con mutui mai in concreto contratti (in  tutto
o in parte) anteriormente  a  tale  sanatoria.  Peraltro  il  sistema
finanziario delle autonomie territoriali ha sempre imposto  di  farsi
carico  nell'esercizio  successivo  dei  disavanzi  derivanti   dagli
esercizi precedenti, provvedendo immediatamente al loro  ripiano.  Ne
consegue che la tesi proposta dalla Regione e' priva di  addentellato
positivo e contrasta anzi sia con  la  lettera  che  con  lo  spirito
complessivo del sistema. 
    4.2.3.-  In  definitiva,  la  normativa  statale   di   carattere
temporaneo, originata  dall'esigenza  di  mettere  ordine  in  prassi
regionali risalenti  ma  non  piu'  in  linea  con  la  regola  aurea
precedentemente menzionata con gli altri precetti  costituzionali  di
natura finanziaria, costituisce un intervento eccezionale. 
    Priva di pregio e' la  tesi  regionale  secondo  cui  il  mancato
accertamento (recte: perfezionamento) del  mutuo  autorizzato  e  non
contratto  sarebbe  temporaneo  e  reversibile.  Al  contrario,  tale
operazione  e'  temporalmente   circoscritta,   nei   termini   sopra
specificati, e subordinata alla precisa e  analitica  indicazione  di
tutte le spese di  investimento  -  e  della  loro  collocazione  nei
bilanci precedenti - realizzate negli esercizi anteriori al 2015.  Il
perfezionamento  di  tale  sanatoria  puo'  avvenire  solo   con   la
contrazione dei relativi mutui e alle tassative  condizioni  previste
dall'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118  del  2011.  Ogni  ulteriore
ipotesi di sanatoria normativa sarebbe in evidente contrasto - per  i
motivi gia' esposti - sia con l'art. 81 Cost., sia  con  l'art.  119,
sesto comma, Cost., il quale consente l'indebitamento di scopo per lo
sviluppo e non per sanare spese a suo tempo non conformi al principio
della previa copertura economica. 
    4.3.- Neppure il Fondo anticipazioni di  liquidita'  puo'  essere
inserito - al contrario di quanto ritenuto dalla  Regione  Liguria  -
tra le partite attive ai fini della determinazione del  risultato  di
amministrazione. 
    Tale Fondo, da restituire in un  arco  temporale  esteso  sino  a
trenta anni, e' stato  istituito  in  base  agli  artt.  2  e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di versamento di tributi degli enti locali),  che  consentivano  alle
Regioni di ottenere  dallo  Stato  anticipazioni  per  pagare  debiti
scaduti e non onorati. 
    A seguito della sentenza di questa Corte n. 181 del 2015, il d.l.
n. 179 del 2015 stabiliva, all'art. 1, le modalita' per rappresentare
correttamente in bilancio le anticipazioni incassate nel 2013 e  2014
e a decorrere dal 2015, in modo da  sterilizzarne  completamente  gli
effetti economici. Infine, la disciplina recata dal d.l. n.  179  del
2015, vigente pro tempore (cioe' relativa  all'esercizio  finanziario
2015, oggetto del rendiconto approvato con la legge reg.  Liguria  n.
20 del 2016), e' stata abrogata dall'art. 1, comma 705,  della  legge
n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio  2016  e  sostituita  con
quella dettata dall'art. 1, commi da 692 a 701, della medesima  legge
n. 208 del 2015. 
    Questa Corte con la sentenza  n.  181  del  2015  nel  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale di analoghe  disposizioni  regionali,
aveva posto in evidenza come le anticipazioni di liquidita' dovessero
essere neutralizzate sul piano della competenza, dovendosene limitare
l'impiego per il pagamento di debiti, gia' presenti  in  bilancio  ma
scaduti e non onorati. In sostanza esse devono operare in termini  di
sola  cassa  per  fronteggiare  la  carenza  di  liquidita'   e   gli
adempimenti conseguenti alla normativa nazionale ed europea. 
    Ne  consegue  che  l'anticipazione  di  liquidita',  per  il  suo
carattere neutrale rispetto alla capacita' di spesa  dell'ente,  deve
essere finalizzata esclusivamente al  pagamento  dei  debiti  scaduti
relativi  a  partite  gia'  presenti  nelle  scritture  contabili  di
precedenti  esercizi  e  non  figurare  come  componente  attiva  del
risultato di amministrazione. 
    4.4.-  Un'ulteriore  eccezione  della  resistente   riguarda   la
complessita' e l'articolazione degli allegati dai  quali  deriverebbe
il calcolo contestato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Questa Corte non ignora la complessita' tecnica delle  regole  di
redazione dei bilanci degli enti territoriali e in particolare  della
redazione degli allegati schemi, caratterizzati da un alto  grado  di
analiticita' e, talvolta, da un rilevante deficit  di  chiarezza.  In
proposito e' stato gia'  affermato  che  tali  regole  devono  essere
assoggettate a interpretazione adeguatrice quando un loro  potenziale
significato possa entrare in collisione con i  fondamentali  principi
di copertura della spesa  e  di  equilibrio  del  bilancio  contenuti
nell'art. 81 Cost. e con  gli  altri  precetti  finanziari  di  rango
costituzionale. 
    Ove  cio'  non  sia  possibile  siffatte  regole   risulterebbero
costituzionalmente illegittime. 
    Nel caso in esame, le pur  complesse  regole  della  legislazione
statale, di cui e' stata precedentemente richiamata la ratio,  e  gli
allegati schemi dimostrativi non  superano  -  alla  luce  di  quanto
rappresentato dalle parti in giudizio  -  il  perimetro  fissato  dai
precetti finanziari di rango costituzionale, mentre cio' avviene  per
il collegamento tra gli allegati di bilancio e la norma  impugnata  e
tra i suddetti allegati e la precedente  legge  di  approvazione  del
rendiconto 2015. 
    E' bene comunque ribadire, con particolare  riguardo  all'elevata
tecnicita' degli allegati di bilancio e  al  conseguente  deficit  in
termini di chiarezza, che  la  loro  sofisticata  articolazione  deve
essere  necessariamente  compensata  -  nel  testo  della  legge   di
approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta,  univoca,
sintetica   e   inequivocabile   indicazione   del    risultato    di
amministrazione e delle relative componenti di legge. 
    Tali caratteri non  si  riscontrano  nella  legge  della  Regione
Liguria di approvazione del  rendiconto  2015  -  in  ordine  al  cui
rapporto di connessione e consequenzialita' con la norma impugnata si
disporra' in prosieguo - che presenta una struttura normativamente  e
logicamente incongrua. 
    5.-  Deve  essere  peraltro  precisato  che  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Liguria n.
26 del 2016 non produce effetti invalidanti nei confronti  del  Fondo
crediti di dubbia esigibilita', il quale - come e' noto - e' un fondo
rischi finalizzato a  evitare  l'utilizzo  di  entrate  di  dubbia  e
difficile esazione, in ragione del fatto che alla sua  determinazione
non sono intrinsecamente collegate la dimensione delle  anticipazioni
di liquidita' e quella dei mutui autorizzati e non perfezionati. 
    Non di meno, tale Fondo - per effetto della presente declaratoria
di  illegittimita'  costituzionale   -   dovra'   essere   alimentato
attraverso risorse alternative. Viene in questo caso  in  rilievo  il
principio  dell'equilibrio  tendenziale   del   bilancio,   «precetto
dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del
2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966),  [il  quale]  consiste  nella
continua ricerca  di  un  armonico  e  simmetrico  bilanciamento  tra
risorse disponibili e spese necessarie  per  il  perseguimento  delle
finalita' pubbliche» (sentenza n. 250 del 2013). Anche per la Regione
Liguria vale  dunque  -  considerato  il  difetto  genetico  relativo
all'impostazione della  legge  di  assestamento  del  bilancio  -  la
doverosita' «dell'adozione di [ulteriori] appropriate variazioni  del
bilancio di previsione, in ordine alla  cui  concreta  configurazione
permane la discrezionalita' dell'amministrazione  [ma]  nel  rispetto
del principio di priorita' dell'impiego delle risorse disponibili per
le  spese  obbligatorie  [e,  comunque,  per  le  partite  di   spesa
finanziariamente  necessarie  come  il  Fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita']» (sentenza n. 250 del 2013; in senso conforme, sentenza
n. 266 del 2013). 
    6.-  In  considerazione  dell'inscindibile  connessione  genetica
esistente con la norma impugnata e  dell'indefettibile  principio  di
continuita' tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge reg.  Liguria
n. 26 del 2016  deve  estendersi  in  via  consequenziale,  ai  sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
all'intera legge reg. Liguria n. 20  del  2016  di  approvazione  del
rendiconto 2015. 
    L'evidente correlazione con la norma impugnata  comporta  infatti
un rapporto di chiara consequenzialita' con la decisione  assunta  in
ordine alla stessa (in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 266 e
n. 250 del 2013). Infatti,  l'assenza  di  un  risultato  univoco  di
amministrazione, l'incongruita' degli elementi aggregati per  il  suo
calcolo e l'inderogabile principio di continuita'  tra  gli  esercizi
finanziari - che richiede il  collegamento  genetico  tra  i  bilanci
secondo  la  loro  sequenza  temporale  -  coinvolgono  la  legge  di
approvazione del rendiconto 2015 nella  sua  interezza,  non  essendo
utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura. 
    L'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto  riveste  in
riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria
successiva e l'invalidita' delle  partite  destinate,  attraverso  la
necessaria aggregazione, a determinarne le  risultanze,  pregiudicano
irrimediabilmente l'armonia  logica  e  matematica  che  caratterizza
funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio.