ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  19,  primo
comma, numero 3, della legge 27  aprile  1982,  n.  186  (Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali), promosso dal Tribunale amministrativo  regionale  per  il
Lazio, nel procedimento vertente tra P.P.A.A. e altri e la Presidenza
del Consiglio dei ministri e altri, con  ordinanza  del  21  febbraio
2017, iscritta al n. 75 del  registro  ordinanze  2017  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
speciale, dell'anno 2017. 
    Visti l'atto di costituzione di R.P. e altri, nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  dicembre  2017  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato Mario Sanino per R.P. e altri e l'avvocato dello
Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ordinanza  del   21   febbraio   2017,   il   Tribunale
amministrativo regionale per  il  Lazio  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale, dell'art. 19,  primo  comma,  numero  3,
della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento  della  giurisdizione
amministrativa e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario  del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi  regionali),  nella
parte in cui dispone che «i  vincitori  del  concorso  conseguono  la
nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente  a  quello
in cui e' indetto il concorso stesso», in riferimento agli artt. 3  e
97 della Costituzione. 
    1.1.- Il TAR premette di essere stato adito da alcuni consiglieri
di Stato, appartenenti al medesimo concorso per referendario di  TAR,
transitati al Consiglio di Stato (quattro dal 1°  ottobre  2011,  due
dal 3 agosto 2012) a domanda, ai sensi  dell'art.  19,  primo  comma,
numero 1, della legge n. 186 del  1982,  e  collocati  in  ruolo  con
anzianita' decorrente  dalla  data  di  nomina.  I  ricorrenti  hanno
impugnato il provvedimento con il quale era stata determinata nel  31
dicembre 2010 la data della nomina a  consiglieri  di  Stato  di  due
colleghi che erano risultati vincitori di  concorso,  nonostante  che
l'assunzione in servizio di questi ultimi fosse avvenuta  al  termine
dell'inverno  2013  e  quindi  dopo  la  collocazione  in  ruolo  dei
ricorrenti medesimi. Il giudice a quo ricorda che  i  ricorrenti  nel
giudizio   principale   chiedono    l'annullamento    del    predetto
provvedimento,  nonche'  di  ogni  altro  atto   annesso,   connesso,
presupposto e/o consequenziale, contestualmente all'accertamento  del
diritto di vedersi collocati in ruolo in posizione anteriore rispetto
ai  controinteressati,  in  ragione  del  momento   dell'acquisizione
dell'effettiva qualifica di consigliere di Stato. 
    1.2.-  In  linea  preliminare,  il  collegio  rimettente  rigetta
l'eccezione di inammissibilita'  del  ricorso  per  mancanza  di  una
lesione concreta  e  attuale  e  quindi  per  carenza  di  interesse,
proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Consiglio di
Stato alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale  nella
sentenza n. 272 del 2008. In quest'ultima - ricorda il TAR - la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile la medesima  questione  di
legittimita' costituzionale perche' «non attuale ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] non  avendo  il  ricorrente
subito alcun concreto pregiudizio per effetto dell'applicazione della
disposizione censurata». Tuttavia il collegio rimettente ritiene  che
l'eccezione  sia  infondata,  in  quanto,  a  causa   del   descritto
meccanismo di nomina dei consiglieri di Stato vincitori di concorso e
della retrodatazione del loro  ingresso  in  servizio,  i  ricorrenti
subirebbero  un  duplice   pregiudizio   concreto   derivante   dalla
circostanza che sono posposti in ruolo ai controinteressati e che, in
sede di avanzamento  di  carriera,  in  cui  rileva  l'anzianita'  di
servizio dei singoli scrutinandi, quella  fittiziamente  riconosciuta
ai   consiglieri   di   Stato   "concorsuali"   con   la   contestata
retrodatazione  di  anzianita'  finirebbe  inevitabilmente   con   il
sacrificare i consiglieri di Stato provenienti dai ruoli Tar. 
    Nel merito, il TAR Lazio ritiene  che  l'art.  19,  primo  comma,
numero 3, della legge n. 186 del 1982, nella parte in cui prevede  la
retrodatazione della nomina dei vincitori di concorso  a  consigliere
di Stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' stato
indetto  il  concorso,  violi  il  principio  di  eguaglianza  e   di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. 
    Esso, infatti, riconoscerebbe, senza una  comprensibile  ragione,
ai  consiglieri  di  Stato  vincitori  di  concorso  una   decorrenza
giuridica della nomina diversa e piu' favorevole  rispetto  a  quella
riconosciuta ai magistrati dei TAR, il cui  ingresso  nei  ruoli  dei
consiglieri di Stato decorre dalla data del provvedimento di  nomina,
con la conseguenza che questi ultimi vengono posposti ai primi, anche
nell'ipotesi in cui la  data  del  conferimento  delle  funzioni  sia
anteriore rispetto a quella dei vincitori di concorso. 
    Una simile previsione non avrebbe eguali per le nomine  di  primo
accesso nell'ambito dei rapporti di  impiego  presso  amministrazioni
pubbliche, considerato che  la  regola,  in  tale  contesto,  sarebbe
quella che le nomine abbiano decorrenza successiva  alla  conclusione
della procedura selettiva, anche se precedente alla  presa  effettiva
di servizio, in  linea  con  l'art.  97  Cost.,  che  stabilisce  che
l'accesso  «agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni»   deve
avvenire, di norma, «mediante concorso». 
    Pertanto, il collegio  rimettente  denuncia  il  contrasto  della
norma censurata con il  principio  di  eguaglianza  e  ragionevolezza
fissato dall'art. 3 Cost., anche in relazione ai principi  desumibili
dagli artt. 199 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato) e con l'art. 97 Cost. in tema di buon andamento e
imparzialita' dell'amministrazione. 
    2.-  Si  sono  costituiti  in   giudizio   dinanzi   alla   Corte
costituzionale i ricorrenti del giudizio principale e hanno  chiesto,
sulla base di argomenti analoghi a quelli  svolti  nell'ordinanza  di
rimessione,  che  venga  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 19, primo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982, per
violazione degli artt. 3 e 97 Cost. 
    In particolare, i ricorrenti ribadiscono che la  piu'  favorevole
decorrenza  della  nomina  dei  consiglieri  di  Stato  vincitori  di
concorso costituirebbe una fictio  iuris  priva  di  giustificazione.
Infatti la previsione censurata non potrebbe essere giustificata come
un  "premio"  a  favore   dei   consiglieri   di   Stato   cosiddetti
"concorsuali", considerato che costoro godrebbero gia'  di  un  ampio
favor  del  legislatore.   Quest'ultimo   sarebbe   evidenziato   dal
«rilevante squilibrio di carriera», poiche' il  sistema  prevede,  al
fine di ottenere la  qualifica  di  consigliere  presso  il  TAR,  un
percorso temporale di otto anni per  coloro  che  hanno  superato  il
concorso  di  referendario  TAR,  peraltro  identico  a   quello   di
consigliere di Stato tranne che per  la  mancata  previsione  di  una
quinta prova scritta in diritto internazionale  e/o  comunitario.  Lo
squilibrio   deriverebbe   inoltre   dall'esclusione   di   qualsiasi
riconoscimento di anzianita'  pregresse  relative  alla  carriera  di
magistrati del TAR, al momento della nomina a consigliere di Stato ex
art. 19, primo comma, numero 1 della legge n.186 del 1982. 
    3.- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che, nell'atto di intervento  e
nella memoria depositata  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica,  ha
chiesto che la questione  di  legittimita'  costituzionale  in  esame
venga  dichiarata  inammissibile  e,  in  subordine,   manifestamente
infondata. 
    In  primo  luogo,  la  questione  sarebbe  inammissibile  per  le
medesime ragioni gia' illustrate  dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 272 del 2008. L'asserita deteriore collocazione nel ruolo
non rileverebbe di per se', ma solo in quanto incida su provvedimenti
che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano in ruolo. 
    In subordine, la questione sarebbe manifestamente infondata. 
    La difesa statale ritiene che la retrodatazione della nomina  dei
consiglieri di Stato vincitori di concorso non violi l'art. 3  Cost.,
poiche' non configurerebbe un trattamento  differente  di  situazioni
eguali. Considerato che il reclutamento dei magistrati del  Consiglio
di  Stato  avviene  per  canali  differenti  e   cioe'   per   nomina
governativa, per concorso e per anzianita' nel  ruolo  del  TAR,  ben
potrebbe  giustificarsi  una  disciplina  in   tutto   o   in   parte
differenziata, «anche alla  luce  del  principio  costituzionale  del
favor per l'accesso concorsuale». 
    4.-  All'udienza  pubblica,  le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
primo  comma,  numero  3,  della  legge  27  aprile  1982,   n.   186
(Ordinamento della giurisdizione amministrativa e  del  personale  di
segreteria ed ausiliario del  Consiglio  di  stato  e  dei  tribunali
amministrativi  regionali),  nella  parte  in  cui  dispone  che   «i
vincitori del concorso conseguono la nomina  con  decorrenza  dal  31
dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il  concorso
stesso», in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
    Secondo il rimettente la citata disposizione sarebbe  illogica  e
irragionevole, la' dove riconosce, senza una  comprensibile  ragione,
ai  consiglieri  di  Stato  vincitori  di  concorso  una   decorrenza
giuridica  della  nomina  diversa  e  piu'  favorevole   (in   quanto
anticipata) rispetto a quella riconosciuta ai  consiglieri  di  Stato
transitati per anzianita' dai tribunali amministrativi regionali,  il
cui ingresso nei  ruoli  decorre  dalla  data  del  provvedimento  di
nomina.  Per  effetto  di  tale  previsione,  i  magistrati  del  TAR
transitati per  anzianita'  al  Consiglio  di  Stato,  anche  qualora
abbiano nel frattempo svolto in  concreto  funzioni  d'appello,  sono
posposti ai consiglieri di Stato vincitori di concorso. Questi ultimi
maturerebbero un'anzianita'  fittizia,  in  virtu'  della  contestata
retrodatazione della nomina, in contrasto con la regola generale  per
le nomine di primo accesso al lavoro pubblico. Cio' in violazione del
principio   dell'accesso    mediante    concorso    alle    pubbliche
amministrazioni,  nonche'  dei   principi   di   buon   andamento   e
imparzialita' dell'amministrazione. 
    2.-  In  linea   preliminare,   va   esaminata   l'eccezione   di
inammissibilita' della questione, sollevata dall'Avvocatura  generale
dello Stato. 
    Secondo  la  difesa  dell'interveniente,  la  questione   sarebbe
inammissibile per le medesime ragioni gia' illustrate da questa Corte
nella sentenza n. 272 del 2008 e  cioe'  per  difetto  di  attualita'
della stessa, giacche' i ricorrenti non  subirebbero  alcun  concreto
pregiudizio  per   effetto   dell'applicazione   della   disposizione
censurata.  L'asserita   deteriore   collocazione   nel   ruolo   non
rileverebbe di per se', ma solo in  quanto  incida  su  provvedimenti
fondati sulla posizione in ruolo dei magistrati. 
    2.1.- L'eccezione e' fondata. 
    Analoga  questione  di   legittimita'   costituzionale   inerente
all'art. 19, primo comma, numero 3, della legge n. 186  del  1982  e'
stata proposta all'attenzione  di  questa  Corte  in  una  precedente
occasione. Il collegio rimettente era stato adito con ricorso  da  un
magistrato del TAR con  qualifica  di  consigliere  (nelle  more  del
giudizio, nominato consigliere di  Stato  nella  quota  riservata  ai
magistrati del TAR), per ottenere l'annullamento del decreto con  cui
era stato indetto un concorso per titoli ed  esami  a  due  posti  di
consigliere di Stato, al fine di non essere  posposto  nel  ruolo  ai
vincitori del concorso indetto con il bando impugnato. 
    Con la gia'  citata  sentenza  n.  272  del  2008  (punto  4  del
Considerato in diritto), questa Corte ha affermato che  la  questione
prospettata dal ricorrente era «irrilevante nel  giudizio  principale
per  difetto  di  attualita'  della  lamentata  lesione»,  posto  che
«l'asserita   deteriore   collocazione    nel    ruolo»,    derivante
dall'applicazione della norma censurata, «non rileva di per  se',  ma
solo in quanto  incida  su  provvedimenti  che  siano  fondati  sulla
posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo». 
    Nel caso ora in esame,  il  collegio  rimettente  e'  chiamato  a
pronunciarsi sul ricorso proposto  da  alcuni  consiglieri  di  Stato
proveniente dai TAR avverso il provvedimento di  nomina,  retrodatato
in applicazione della norma censurata, di due  consiglieri  di  Stato
vincitori di  concorso,  assunti  in  servizio  ben  piu'  tardi  dei
ricorrenti. Non e' impugnato alcun provvedimento da cui, per  effetto
della norma censurata, tragga origine la migliore posizione  occupata
nel ruolo dai consiglieri di Stato  vincitori  di  concorso,  ne'  si
prendono in considerazione  provvedimenti  applicativi,  inerenti  al
conferimento di incarichi direttivi o al ruolo  e  alla  composizione
del collegio dell'udienza, occasione quest'ultima in cui i ricorrenti
hanno dichiarato di aver appreso della loro posposizione in ruolo. 
    E' dunque solo eventuale la lesione  prospettata,  da  intendersi
funzionalmente connessa alla  asserita  posposizione  nel  ruolo  dei
consiglieri di Stato provenienti  dai  TAR  rispetto  ai  consiglieri
vincitori di concorso, a seguito della nomina "retrodatata" di questi
ultimi.  Tanto  si  puo'  desumere  dalla   peculiare   e   complessa
organizzazione della giurisdizione amministrativa e, in  particolare,
del Consiglio di Stato, delineata con la legge n. 186 del 1982. 
    Nell'intento di superare la precedente disciplina (regio  decreto
26 giugno 1924, n. 1054, recante «Approvazione del testo unico  delle
leggi sul Consiglio di Stato», e legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,
recante «Istituzione dei  tribunali  amministrativi  regionali»),  in
vista  della  «necessita'  di  unificare  i  ruoli   dei   magistrati
amministrativi  [...]  anche  al  fine  di  uniformare  ai   principi
costituzionali l'assetto organizzativo e lo stesso  status  giuridico
dei  nuovi  giudici  regionali»   (come   risulta   dalla   relazione
illustrativa al disegno di legge n.  20  del  1979,  comunicato  alla
Presidenza del Senato il 20 giugno 1979), il  legislatore  ha  tenuto
conto della diversa provenienza delle  componenti  del  Consiglio  di
Stato. Per questo motivo ha stabilito una diversa ripartizione fra le
componenti delle quote di posti vacanti,  come  emerge  dallo  stesso
art. 19, e ha operato una diversa valutazione  dell'anzianita'  anche
ai fini del conferimento delle qualifiche direttive, tra  consiglieri
di TAR e consiglieri di Stato (art. 21, quarto comma, della legge  n.
186 del 1982, per il conferimento della qualifica  di  presidente  di
tribunale amministrativo regionale). Tali diversita' -  questa  Corte
ha sostenuto - si basano su presupposti non  irragionevoli,  data  la
disomogeneita' delle funzioni (sentenza n. 273 del 2011). 
    A  fronte  di  un  simile  eterogeneo  sistema  di   regole   sul
reclutamento e sulle carriere dei consiglieri di  Stato,  il  giudice
rimettente, nel richiamare la sentenza n. 272 del  2008,  non  svolge
argomenti volti a dimostrare il concreto pregiudizio derivante  dalla
posposizione nel  ruolo,  ma  si  limita  a  sostenerne,  in  maniera
apodittica, l'autonoma lesivita'. 
    In questa prospettiva, e'  carente  la  motivazione  addotta  dal
collegio rimettente in ordine all'interesse a ricorrere. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  19,  primo  comma,  numero  3,
della legge n. 186 del 1982.