ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6,  commi
1  e  10,  e  6-ter,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016, n. 225, promosso dalla Regione Toscana con  ricorso
notificato il 30 gennaio-3 febbraio 2017, depositato  in  cancelleria
il 9 febbraio 2017 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica  del  23  gennaio  2018  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Marcello Cecchetti  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato dello  Stato  Gianni  De  Bellis  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Toscana, giusta delibera della Giunta regionale n.
38 del 24 gennaio  2017,  con  ricorso  notificato  il  30  gennaio-3
febbraio 2017,  depositato  nella  cancelleria  di  questa  Corte  il
successivo 9 febbraio, ha impugnato l'art. 6, commi 1 e 10, e  l'art.
6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma,
119, primo e secondo comma,  e  3  (per  disparita'  di  trattamento,
illogicita' e irrazionalita'), della Costituzione. 
    2.-  L'art.  6  del  d.l.  n.  193  del  2016,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 225 del  2016,  al  comma  1,  prevede:
«Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione  dal
2000  al  2016,  i  debitori  possono  estinguere  il  debito   senza
corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi  di
mora di cui all'articolo 30, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e  le
somme aggiuntive  di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  provvedendo  al  pagamento
integrale delle somme di cui alle lettere a)  e  b),  dilazionato  in
rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal  1º  agosto  2017,  gli
interessi nella misura di  cui  all'articolo  21,  primo  comma,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  602  del  1973.  Fermo
restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve
essere versato nell'anno 2017 e il restante 30  per  cento  nell'anno
2018,  e'  effettuato  il  pagamento,  per   l'importo   da   versare
distintamente in ciascuno dei due anni, in rate  di  pari  ammontare,
nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: 
    a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo  di
capitale e interessi; 
    b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112, a titolo di aggio sulle somme  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di  rimborso
delle spese di notifica della cartella di pagamento». 
    L'articolo, al comma 10, prevede alcune esclusioni. 
    3.- L'art. 6-ter dello stesso decreto-legge, stabilisce al  comma
1: «Con riferimento alle entrate, anche  tributarie,  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile
1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000  al  2016,  dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire [...]  con  le  forme  previste  dalla
legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni,
danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale». 
    4.-  La  ricorrente  prospetta  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 6, comma 1, del d.l.  n.  193  del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  225  del  2016,  nella  parte  in  cui
consente, relativamente a tutti i carichi affidati agli agenti  della
riscossione dal 2000 al 2016, senza distinzione tra tributi statali e
tributi  regionali,  di  estinguere  il  debito  senza  corrispondere
sanzioni e interessi di mora, e dell'art. 6, comma 10, nella parte in
cui non prevede l'esclusione, dalla definizione agevolata di  cui  al
comma 1, dei carichi affidati agli agenti  della  riscossione  per  i
tributi di competenza regionale, in violazione degli art. 117,  terzo
e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. 
    4.1.- La Regione Toscana afferma di avvalersi di Equitalia per la
riscossione coattiva dei tributi di propria spettanza, e che  percio'
la disposizione impugnata, laddove prevede  obbligatoriamente,  anche
per i tributi di  competenza  regionale,  la  definizione  agevolata,
senza escludere le entrate tributarie regionali, e' lesiva delle  sue
competenze   in   quanto   contrasta   con   l'autonomia   tributaria
costituzionalmente  riconosciuta   dall'art.   119   Cost.,   nonche'
determina un'incisiva riduzione dell'incasso tributario della Regione
Toscana. 
    Osserva la Regione che l'attuale testo  dell'art.  119  Cost.  ha
affermato il passaggio da un sistema accentrato di  finanza  derivata
ad un sistema fondato sull'autonomia di entrata e di  spesa  in  cui,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci  e  concorrendo  ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari  derivanti
dall'ordinamento dell'Unione  europea,  i  Comuni,  le  Province,  le
Citta' metropolitane  e  le  Regioni,  che  hanno  risorse  autonome,
stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. 
    Per l'attuazione dell'art. 119 Cost. e' stata emanata la legge  5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), il  cui
art. 7 definisce quali tributi delle Regioni: 
    1) i tributi propri  derivati,  istituiti  e  regolati  da  leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni; 
    2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 
    3) i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi  in
relazione  ai  presupposti  non  gia'  assoggettati  ad   imposizione
erariale. 
    I principi e i criteri della legge n.  42  del  2009  sono  stati
attuati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario). L'art. 8 del suddetto d.lgs., la cui
rubrica reca "Ulteriori tributi regionali", prevede, al comma 1, che:
«Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal  1°
gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri  regionali  la  tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale,  l'imposta  regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio  marittimo,  l'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del patrimonio indisponibile,  la  tassa  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  regionali,  le  tasse  sulle  concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili [...]». 
    Il comma 2 sancisce che: «Fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale,  le   regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale». 
    Il comma 3 stabilisce che:  «Alle  regioni  a  statuto  ordinario
spettano gli altri tributi ad esse  riconosciuti  dalla  legislazione
vigente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  I
predetti tributi costituiscono tributi propri derivati». 
    Il  comma  5  prevede  che:  «Fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, spettano altresi' alle regioni a  statuto  ordinario
le altre compartecipazioni al gettito di  tributi  erariali,  secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto». 
    Secondo la Regione, alla stregua di  tale  disciplina  i  tributi
statali di cui  al  comma  1  del  citato  art.  8  diventano  propri
regionali; si richiama in proposito la sentenza n. 288 del 2012. 
    Per quanto attiene alla dimensione dinamica la ricorrente segnala
che l'art. 9 del d.lgs. n.  68  del  2011  assicura  il  riversamento
diretto alle Regioni dell'intero gettito derivante dall'attivita'  di
recupero riferita ai tributi regionali propri di tipo derivato e alle
addizionali alle basi imponibili dei  tributi  erariali  disciplinati
dal predetto decreto. 
    4.2.- La Regione  Toscana  deduce  di  essere  consapevole  della
giurisprudenza costituzionale che ha affermato che la disciplina  dei
tributi regionali in quanto istituiti e regolati dalla legge statale,
rientrano nella materia «ordinamento tributario dello Stato», rimessa
alla potesta' legislativa esclusiva dello  Stato,  non  rilevando  la
destinazione del gettito alla Regione. 
    Tuttavia insiste nel sospetto di  illegittimita'  costituzionale,
in quanto  la  disciplina  impugnata  si  applica  anche  ai  tributi
regionali di cui al citato art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e  spetta
al  legislatore  regionale  la  competenza  legislativa  rispetto  ai
tributi propri o autonomi. 
    Gia' con la sentenza n. 102 del  2008,  il  Giudice  delle  leggi
riconosceva alle Regioni la  «potesta'  legislativa  esclusiva  nella
materia tributaria  non  espressamente  riservata  alla  legislazione
dello  Stato,  con  riguardo,  beninteso,  ai  presupposti  d'imposta
collegati al territorio di ciascuna Regione e sempre che  l'esercizio
di tale facolta' non si traduca in un dazio o  in  un  ostacolo  alla
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni  (artt.
117, quarto comma, e 120, primo comma, Cost.». 
    Pertanto la disciplina impugnata, nel prevedere  la  rottamazione
delle cartelle esattoriali anche dei tributi regionali, contrasta con
l'art. 119 Cost.  e  con  il  riparto  della  competenza  legislativa
stabilito dall'art. 117 Cost. 
    4.3.- Il sospetto sussisterebbe, tuttavia, anche con  riferimento
ai  tributi  regionali  derivati   e   addizionali   in   quanto   le
amministrazioni regionali sono private di una fonte di entrata  senza
prevedere alcuna compensazione per quelle che si dimostrino  virtuose
nel recupero dei crediti tributari. 
    La stima delle entrate conseguente all'applicazione  della  norma
impugnata  non  appare  sufficiente  a  coprire  la   perdita   della
riscossione della Regione Toscana, in quanto il dato storico relativo
alla  percentuale  di  riscossione   dell'amministrazione   regionale
toscana e' sensibilmente superiore rispetto ai valori medi utilizzati
per la stima degli importi del decreto in questione. 
    Detto  effetto  negativo,  ancora   piu'   dannoso   in   ragione
dell'incisione su anni di imposta recenti a fronte  di  un'azione  di
recupero tempestiva, consegue ad un fatto causale e  cioe'  l'essersi
avvalsi di Equitalia. 
    La definizione agevolata non  incrementerebbe  il  gettito  delle
entrate  regionali,  cosi'  come  viene   prospettato   dal   Governo
nazionale, ma ridurrebbe il gettito dei tributi  regionali  propri  e
derivati di un importo tale da impedire il corretto  esercizio  delle
attribuzioni  della  Regione,  cosi'  ledendo  l'art.  119  Cost.,  e
l'autonomia finanziaria della Regione, nonche' l'art.  117,  terzo  e
quarto comma, Cost., punendo in  tal  modo  le  amministrazioni  piu'
tempestive ed efficienti. 
    Non  sono  stati  previsti,  infatti,  meccanismi  di  ristoro  e
compensazione come per l'imposta municipale  unica  (IMU)  e  per  il
tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art.  1,  comma
380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.
(Legge di stabilita' 2013)», ovvero  per  l'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  (art.  8,  comma   13-duodecis,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in
materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni   per   garantire   la
continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di   controllo   del
territorio. Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali», convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 6 agosto 2015, n. 125). 
    5.-  La  Regione   Toscana   prospetta,   poi,   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6-ter,  del  d.l.  n.  193  del  2016,  come
convertito dalla legge n. 225 del 2016, nella parte in  cui  consente
alle Regioni, alle Province, alle Citta' metropolitane  e  ai  Comuni
che utilizzano, per la riscossione coattiva,  l'ingiunzione  fiscale,
ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni di  legge  relative  alla  riscossione
delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato),  di  non  aderire   alla
definizione agevolata, mentre non consente la  medesima  facolta'  di
scelta  agli  enti  che  utilizzano  il  ruolo  esattoriale  per   la
riscossione coattiva, e cio' in violazione degli artt. 117,  terzo  e
quarto comma, 119, primo e secondo comma, Cost., nonche' dell'art.  3
Cost. 
    5.1.-  In   particolare   la   disposizione   introdurrebbe   una
ingiustificata e  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  le
Regioni e gli enti  locali  che  hanno  affidato,  a  suo  tempo,  la
riscossione coattiva all'Agente della riscossione Equitalia, rispetto
agli enti che hanno scelto di  avvalersi  di  concessionari  privati:
mentre  i  primi  sono  obbligati  a   sottostare   alla   cosiddetta
"rottamazione delle cartelle", ledendosi l'autonomia garantita  dagli
artt.  117  e  119  Cost.,  gli  altri  hanno  la   possibilita'   di
regolamentare  la  suddetta  definizione   agevolata,   compresa   la
possibilita' di non prevederla. 
    6.- Con atto depositato il 14 marzo  2017  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  il  rigetto  del
ricorso   della   Regione   Toscana,   prospettando    le    seguenti
argomentazioni. 
    Poiche' il ruolo costituisce titolo  esecutivo,  utilizzabile  ai
fini della riscossione coattiva di crediti  afferenti  a  prestazioni
patrimoniali  imposte  coperte  da  riserva  di  legge,   di   natura
prevalentemente contributiva e tributaria, sarebbe ragionevole che la
relativa   disciplina   fosse   dettata   dal   legislatore   statale
nell'esercizio della competenza esclusiva spettante  allo  stesso  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia  di
"sistema tributario dello Stato". 
    Le disposizioni impugnate atterrebbero a scelte  di  fondo  e  ad
obiettivi  di   risanamento   finanziario   che   legittimamente   il
legislatore  persegue  nell'esercizio  della  competenza  legislativa
esclusiva in materia di "sistema tributario e contabile dello  Stato,
e perequazione delle risorse finanziarie", ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    Comunque lo Stato conserverebbe la potesta' legislativa esclusiva
in relazione ai tributi propri derivati delle Regioni (e'  citata  la
sentenza  n.  199  del  2016).  Ma  anche  in  relazione  ai  tributi
regionali, occorre considerare che  le  Regioni  possono  liberamente
scegliere di avvalersi del servizio di riscossione a mezzo ruolo, che
utilizza procedure necessariamente uniformi su  tutto  il  territorio
nazionale, con la conseguente possibilita' per lo  Stato  di  dettare
norme per la  definizione  di  tutti  i  tributi  riscossi  con  tale
modalita'. 
    Si osserva poi che gli oneri connessi al servizio di  riscossione
coattiva a mezzo ruolo sono sempre stati posti a carico della finanza
statale, con conseguente competenza a disciplinare il sistema; e  che
la definizione dei carichi pregressi e' prevista non  solo  a  favore
del contribuente ma anche degli stessi enti creditori che beneficiano
di introiti certi ed immediati. 
    6.1.- Non sussisterebbe, infine, la disparita' di trattamento  in
quanto si tratta  di  situazioni  non  comparabili,  in  ragione  dei
diversi sistemi di riscossione che vengono in rilievo: per il sistema
di cui al regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni di  legge  relative  alla  riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato) non vi e' quella esigenza  di
uniformita' sul  territorio  nazionale  a  cui  e'  riconducibile  la
potesta' legislativa esclusiva di cui all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., essendo, quindi, ragionevole  che  la  definizione
sia rimessa alle Regioni medesime. 
    7.- In data 29 dicembre 2017, la Regione  Toscana  ha  depositato
memoria con la quale ha insistito  nelle  richieste  gia'  formulate,
contestando le deduzioni della difesa dello Stato, e  osservando,  in
particolare, quanto segue. 
    A suo avviso, nella specie, non  viene  in  rilievo  la  potesta'
spettante allo Stato  di  istituire  i  tributi  e  disciplinare  gli
stessi,  ma  si   incide   sulla   quantificazione   degli   introiti
riducendoli.  Inoltre  una  tale  potesta'  non  potrebbe   prevedere
situazioni diverse a secondo che si sia ricorsi o meno ad Equitalia. 
    In ogni caso l'esercizio di una competenza non potrebbe non tener
conto di quanto previsto dagli artt. 119 e 117, terzo e quarto comma,
Cost.: la riduzione delle risorse  in  questione  non  consente  alle
Regioni di esercitare correttamente le proprie funzioni e competenze.
La definizione agevolata, infatti,  non  determina  entrate  certe  e
immediate per le Regioni; e anzi, con riguardo alla  Regione  Toscana
l'analisi della riscossione delle cartelle dimostra  che  il  condono
non ha avuto quegli effetti positivi annunciati. 
    Non troverebbe riscontro, inoltre, quanto  dedotto  dalla  difesa
erariale circa la copertura da parte  dello  Stato  delle  spese  del
ruolo,  atteso  che  l'aggio  ricade  sul   cittadino   o   sull'ente
beneficiario. 
    La violazione dell'autonomia riconosciuta  dall'art.  119  Cost.,
primo e secondo comma, in  relazione  ai  tributi  regionali  di  cui
all'art. 8 del d.lgs.  n.  68  del  2011,  sussisterebbe  perche'  la
disciplina regionale  degli  stessi  e'  assoggettata  unicamente  al
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    La violazione sussisterebbe anche per gli  altri  tributi  propri
derivati e addizionali in  quanto  non  sono  state  previste  misure
compensative. 
    D'altro canto, la  necessita'  di  una  disciplina  uniforme  non
impedirebbe di escluderne l'applicazione per determinate tipologie di
entrate, ne' l'utilizzo delle procedure di riscossione a mezzo  ruolo
implica l'applicazione della disciplina di definizione. 
    Infine, rileva che la diversita' prospettata dalla  difesa  dello
Stato, al fine di escludere la disparita'  di  trattamento,  ha  come
presupposto una scelta casuale,  circostanza  che  rende  illogico  e
irrazionale il trattamento differenziato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La prima questione di legittimita' costituzionale prospettata
dalla Regione Toscana in relazione all'art. 6,  commi  1  e  10,  del
decreto-legge 22  ottobre  2016,  n.  193  (Disposizioni  urgenti  in
materia fiscale e per il finanziamento  di  esigenze  indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
verte sulla violazione della potesta' legislativa  concorrente  nella
materia  «coordinamento  della  finanza  pubblica   e   del   sistema
tributario» e di quella residuale (art. 117, terzo  e  quarto  comma,
della Costituzione), in  quanto  la  definizione  agevolata,  oggetto
delle norme impugnate,  sarebbe  stata  prevista  anche  per  tributi
regionali rispetto ai quali  sussisterebbe  la  potesta'  legislativa
della Regione. 
    1.1.- La  ricorrente  richiama,  in  particolare,  l'art.  8  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario), che  nel  trasferire  una  serie  di
tributi statali alle Regioni precisa che: «ferma la facolta'  per  le
Regioni di sopprimerli  [...]  sono  trasformati  in  tributi  propri
regionali», con cio' modificando questi tributi in "propri regionali"
dal 1° gennaio 2013. 
    2.- Le  disposizioni  impugnate  violerebbero  anche  l'art.  119
Cost., primo e secondo comma, come attuato dal d.lgs. n. 168  (recte:
n. 68) del 2011 in quanto priverebbero le  Regioni  di  una  entrata,
senza prevedere meccanismi di ristoro o di compensazione, almeno  per
quelle virtuose nel recupero  dei  propri  crediti  tributari,  cosi'
impedendo il corretto esercizio delle attribuzioni regionali, con  la
conseguente violazione della loro autonomia finanziaria. 
    3.- Entrambe le questioni non sono fondate. 
    4.- Occorre a tal fine individuare l'ambito  materiale  entro  il
quale  inquadrare   la   disciplina   contestata,   avendo   riguardo
all'oggetto e alle finalita' perseguite dal  legislatore,  alla  luce
del quadro normativo di riferimento (sentenza n. 52 del 2010). 
    L'art. 6, comma 1, prevede la definizione agevolata  dei  carichi
affidati agli agenti della riscossione negli  anni  compresi  tra  il
2000 e il 2016: aderendo alla procedura, i contribuenti  pagano  solo
le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e
di remunerazione del servizio di riscossione, venendo cosi'  esentati
dal pagamento di  sanzioni,  interessi  di  mora  e  di  altre  somme
aggiuntive dovute sui contributi e premi di natura previdenziale. 
    La  materia  che  viene  in  rilievo  e'  dunque   quella   della
riscossione, e piu' precisamente della  riscossione  mediante  ruoli.
Difatti l'intervento del legislatore statale  non  e'  principalmente
diretto a disciplinare i tributi e le relative sanzioni, e la  stessa
incidenza  su  queste  ultime  costituisce  un   passaggio   ritenuto
necessario in vista della finalita' perseguita, che e'  quella  della
riorganizzazione della procedura esecutiva in questione. 
    5.- Le disposizioni impugnate si inseriscono  in  un  piu'  ampio
contesto normativo (art. 1 del d.l. n. 193 del  2016)  caratterizzato
dallo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio  2017,  delle  societa'
del Gruppo Equitalia (ad eccezione di  Equitalia  giustizia  spa  che
continua a occuparsi della gestione del Fondo unico  giustizia),  con
la conseguente attribuzione delle relative funzioni  ad  un  apposito
ente  pubblico   economico   (Agenzia   delle   entrate-Riscossione),
sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro  dell'economia
e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia. 
    Il  nuovo  ente  subentra,  a  titolo  universale,  nei  rapporti
giuridici attivi e passivi delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  e
assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare
con le procedure della riscossione tramite ruolo. 
    Come si legge nelle premesse del d.l. n. 193 del 2016, la riforma
conseguiva alla rilevata necessita', per esigenze di finanza pubblica
e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, «di  ottimizzare
l'attivita' di riscossione adottando disposizioni per la soppressione
di Equitalia  e  per  adeguare  l'organizzazione  dell'Agenzia  delle
entrate anche al fine di garantire l'effettivita' del  gettito  delle
entrate e l'incremento del livello  di  adempimento  spontaneo  degli
obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4,  paragrafo  3,
del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea   (TFUE),   e
all'articolo 81, comma 1, della Costituzione». 
    In sostanza la finalita' principale della  definizione  agevolata
e' quella di evitare che l'ente subentrante  ad  Equitalia  si  trovi
gia' ad avere un pesante arretrato tale  da  condizionare  l'avvio  e
l'attuazione della riforma strutturale (questo aspetto e' evidenziato
in particolare nel dossier dell'Ufficio Studi del Senato, XVII,  A.S.
n. 2595-d.l. 193/2016). 
    6.- Si e' in presenza, pertanto, di una riforma di  sistema,  sia
pure  limitata  nel  tempo,  avente  ad  oggetto  specificamente   la
riscossione mediante ruoli; una procedura caratterizzata da  esigenze
unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed  omogenea  per
tutte le Regioni e gli enti interessati. 
    6.1.- In questa prospettiva, in particolare,  non  puo'  assumere
rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte "proprie" delle
Regioni, come lamenta la ricorrente, atteso che, sul  piano  formale,
non  si  giustificherebbero  modalita'  diverse  di   una   procedura
naturalmente unitaria, e, sul piano sostanziale,  ne  deriverebbe  la
necessita' di moltiplicare l'emissione  dei  ruoli  in  relazione  ai
differenti  tipi  di  imposte,  con   un   appesantimento   operativo
incompatibile  con  la  finalita'   perseguita   di   migliorare   la
razionalita' e la efficienza del sistema. 
    7.- Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano  l'esercizio
della potesta' legislativa concorrente dello Stato del «coordinamento
[...] del sistema tributario» ai sensi dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost. nonche' dell'art. 119, secondo comma, Cost., e  in  conseguenza
non sussiste la  lamentata  lesione  delle  competenze  regionali  in
materia di autonomia finanziaria. 
    8.- La questione non e' fondata neppure con riguardo alla lesione
dell'autonomia finanziaria "sostanziale" della  Regione,  prospettata
sempre in relazione all'art. 119, primo e secondo comma, Cost. 
    La ricorrente, nel dedurre una ricaduta lesiva sullo  svolgimento
delle proprie attribuzioni e nell'invocare misure  compensative,  non
ha  fornito  la  prova  del  fatto  che  l'applicazione  della  norma
impugnata determinerebbe una  diminuzione  del  gettito  dei  tributi
regionali, e in misura tale da comprometterne la  funzionalita'.  Non
e' infatti indicata l'entita' della perdita conseguente alla  mancata
riscossione delle sanzioni  e  manca  la  stessa  stima  del  gettito
tributario negli anni in  questione,  gettito  che  nella  previsione
dello Stato dovrebbe, al contrario, subire un aumento; ne', a  questo
ultimo fine,  puo'  ritenersi  sufficiente  l'attestazione  dei  soli
incassi da ruolo degli anni 2016 e 2017, prodotta in udienza. 
    9.- L'art. 6-ter del  d.l.  n.  193  del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° dicembre 2016, n.
225, e' impugnato nella parte in  cui  consente  alle  Regioni,  alle
Province, alle Citta' metropolitane e ai Comuni, che  utilizzano  per
la riscossione coattiva l'ingiunzione fiscale,  ai  sensi  del  regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del  testo  unico  delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
patrimoniali dello Stato), di non aderire alla definizione agevolata,
mentre non riconosce la stessa facolta' agli enti che  utilizzano  lo
strumento  del   ruolo   esattoriale,   attraverso   l'agente   della
riscossione. 
    E' dedotta la lesione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 119,
primo  e  secondo  comma,  Cost.,  nonche'  dell'art.  3  Cost.  (per
disparita' di trattamento, illogicita' e irragionevolezza). 
    10.- Quanto ai primi due profili, la  loro  infondatezza  risulta
evidente alla  luce  delle  considerazioni  svolte  a  proposito  del
precedente art. 6, non essendo prospettate al riguardo argomentazioni
ulteriori. 
    11.- Quanto alla lesione dell'art. 3  Cost.,  per  disparita'  di
trattamento, illogicita' e irrazionalita', va ricordato che,  secondo
la giurisprudenza costituzionale, le Regioni  possono  denunciare  la
violazione di  parametri  diversi  da  quelli  che  sovrintendono  al
riparto di competenze soltanto  se  vi  sia  un'adeguata  motivazione
circa la ridondanza della violazione sul riparto stesso (tra le  piu'
recenti, sentenze n. 261 e n. 169 del 2017). 
    Nella specie, la  questione  proposta  in  relazione  all'art.  3
Cost., sotto gli  indicati  profili,  e'  ammissibile  poiche'  viene
adeguatamente correlata ai parametri di cui  all'art.  117,  terzo  e
quarto comma, Cost., in relazione all'art. 119 Cost. 
    12.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    13.- Come si e' gia' chiarito, la riforma ha un ambito  specifico
e limitato, che trova la sua ratio  giustificatrice  nell'affidamento
della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima,  e  all'ente  ad
essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli. Da questo  ambito
rimane dunque estraneo il sistema dell'ingiunzione,  che  e'  gestito
dagli enti impositori,  direttamente  ovvero  tramite  affidamento  a
terzi, ai sensi dell'art. 52  del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una  addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali). 
    Se cio' nonostante il legislatore statale ha ritenuto di prendere
in considerazione anche questa procedura esecutiva,  appare  corretto
che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della  estensione  o
meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel
rispetto dell'ordinario riparto di competenze. 
    Il diverso trattamento tra i due metodi di  riscossione,  dunque,
non comporta la violazione dell'art. 3 Cost., ne'  sotto  il  profilo
della  disparita'  di  trattamento,   attesa   la   loro   differenza
strutturale   proprio   sul   punto   qualificante    dell'intervento
legislativo, ne' sotto quello della ragionevolezza.