ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), promosso dal Collegio arbitrale di Milano con ordinanza del 7 marzo 2017 nel procedimento vertente tra Enel Sole srl e il Comune di Calcinato, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di Enel Sole srl, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 9 maggio 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi l'avvocato Claudio Bonora per Enel Sole srl e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Collegio arbitrale di Milano, chiamato a determinare l'ammontare dell'equa indennita' di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica, da corrispondere ad Enel Sole srl da parte del Comune di Calcinato, con ordinanza del 7 marzo 2017 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui prevede una forma di arbitrato obbligatorio. 2.- Con l'ordinanza suindicata, il rimettente ha precisato che le parti non avevano stipulato alcuna clausola compromissoria e la devoluzione della controversia in arbitri era stata determinata dalla pronuncia di incompetenza pronunciata in favore del Collegio arbitrale, dal Tribunale ordinario di Brescia, inizialmente adito da Enel Sole srl, in forza della previsione dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925. L'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 devolve la determinazione della indennita' di riscatto dei servizi pubblici ad un collegio arbitrale in via esclusiva, senza possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria, e per questo, a parere del rimettente, sarebbe in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., in base ai quali la deroga all'esercizio della giurisdizione statale deve essere espressione di una libera opzione e non puo' trovare fondamento in un obbligo di legge. 3.- In riferimento alla rilevanza, il Collegio arbitrale ha rappresentato che la norma censurata fonda il suo potere decisionale e, quindi, l'eventuale accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, retroagendo quanto agli effetti, comporterebbe l'impossibilita' della valida prosecuzione del procedimento arbitrale o, comunque, l'invalidita' della decisione di merito eventualmente assunta. 4.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio di ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto l'inammissibilita' della questione e la sua infondatezza. Secondo la difesa dell'interveniente, l'istituto contemplato dall'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 sarebbe un arbitraggio ovvero un arbitrato irrituale e non un arbitrato rituale, poiche' la disposizione normativa utilizza il termine "decisione", non ne prevede l'impugnabilita' in appello e in cassazione e non fa riferimento alle regole di diritto quale criterio di decisione. Conseguentemente, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la questione di costituzionalita' promossa dal Collegio arbitrale di Milano sarebbe inammissibile, poiche' solo agli arbitri di un arbitrato rituale sarebbe consentito sollevare incidente di legittimita' costituzionale. Quale ulteriore motivo di inammissibilita', l'interveniente ha dedotto la mancata indicazione delle ragioni per cui i parametri costituzionali sarebbero violati, poiche' il Collegio, nel motivare l'ordinanza, si sarebbe limitato a richiamare i precedenti di questa Corte in materia di arbitrato obbligatorio. In ogni caso, l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito che sussisterebbe la concorde volonta' delle parti di addivenire alla decisione arbitrale. 5.- Nel merito, la difesa dell'interveniente ha dedotto che la natura non rituale dell'arbitrato costituirebbe motivo di non fondatezza della questione e che, comunque, una lettura costituzionalmente orientata della previsione censurata consentirebbe di ritenere sempre possibile il ricorso all'autorita' giudiziale, eventualmente dopo l'esperimento dell'arbitrato, che sarebbe da ricondurre ad una sorta di condizione di procedibilita' dell'azione. 6.- Nel giudizio di costituzionalita' si e' costituita una delle parti del procedimento arbitrale, Enel Sole srl, deducendo la natura rituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata e chiedendo che ne venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale, poiche' l'obbligatorieta' dell'arbitrato sarebbe in contrasto con il diritto di accesso alla giustizia, con l'individuazione del giudice naturale in base a criteri predeterminati, con il principio di unitarieta' della giurisdizione e con il divieto di istituzione di giudici straordinari. Ad avviso della parte costituita, neppure sarebbe possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che non prevede la derogabilita' della competenza arbitrale per volonta', anche unilaterale, di una delle parti. 7.- A sostegno delle proprie argomentazioni e in risposta alle deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Enel Sole srl ha depositato memoria illustrativa in data 11 aprile 2018, con cui ha insistito in ordine alla natura rituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata e ha escluso la sussistenza di una comune volonta' delle parti di addivenire all'arbitrato. Considerato in diritto 1.- Il Collegio arbitrale di Milano, con ordinanza del 7 marzo 2017, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), nella parte in cui demanda ad un collegio arbitrale la determinazione dell'ammontare dell'indennita' di riscatto degli impianti per l'esercizio dei servizi pubblici locali, precludendo il ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria e ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 24, primo comma, e con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, i quali postulano che il fondamento di qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle parti e non puo' ricercarsi in una legge ordinaria o in una volonta' autoritativa. 2.- Il rimettente ha riferito di dover determinare, in difetto di accordo tra le parti, l'ammontare dell'equa indennita' di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica, che il Comune di Calcinato, che ha esercitato il diritto al riscatto, deve al proprietario degli impianti Enel Sole srl. Il procedimento arbitrale e' stato instaurato a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale ordinario di Brescia, inizialmente adito da Enel Sole srl, ricorrente contro il comune di Calcinato, e si fonda sulla previsione dell'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925. 3.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilita' della questione sollevata, stante la natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio. L'eccezione e' infondata, poiche', come rilevato dalla Corte di Cassazione (Corte di cassazione, prima sezione civile, 1° marzo 2002, n. 3026), l'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 prevede un arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819-bis del codice di procedura civile consente di sollevare questione di legittimita' costituzionale. L'Avvocatura generale ha poi eccepito l'inammissibilita' della questione sollevata, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, essendosi il collegio rimettente limitato a richiamare la giurisprudenza costituzionale sull'arbitrato obbligatorio. L'eccezione e' infondata. L'ordinanza di rimessione, infatti, e' adeguatamente motivata, poiche' da essa si evince chiaramente che la ritenuta illegittimita' costituzionale della norma censurata viene ricondotta alla natura obbligatoria dell'arbitrato e al conseguente contrasto con l'art. 24, primo comma Cost., che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti, e con l'art. 102, primo comma, Cost., che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali. E' infine infondata l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato in quanto sussistente la comune volonta' delle parti di addivenire all'arbitrato. Il collegio rimettente, infatti, ha indicato, con motivazione non implausibile, le ragioni dell'asserita mancanza di una concorde volonta' delle parti, poiche' queste hanno dichiarato, sia personalmente che per mezzo dei loro difensori, di essere tenute all'arbitrato per effetto della sola disposizione normativa censurata. Il collegio rimettente, invero, ha dato atto che Enel Sole srl, successivamente, ha dichiarato di voler concludere il procedimento arbitrale per giungere ad una decisione, tuttavia ha ritenuto tale manifestazione di volonta' insufficiente perche' unilaterale, non ritenendo di attribuire analogo significato all'eccezione di incompetenza, in favore degli arbitri, sollevata dal Comune di Calcinato nella fase giudiziale che ha preceduto il procedimento arbitrale. 4.- Nel merito la questione e' fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio, e cioe' impongono alle parti il ricorso all'arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria (sentenze n. 221 del 2005, n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996, n. 232, n. 206 e n. 49 del 1994, n. 488 del 1991, n. 127 del 1977). In particolare, con la sentenza n. 127 del 1977, che ha dato avvio al predetto orientamento, questa Corte ha affermato il principio secondo cui la "fonte" dell'arbitrato non puo' essere individuata in una legge ordinaria o in una volonta' autoritativa, «perche' solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) puo' derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost. Cio' corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma puo' essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate); e corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 di questa Corte), autonomia, che, mentre ad altro proposito e' tutelata dagli artt. 41 - 44 Cost., nella materia che ne occupa e per le situazioni di vantaggio compromettibili e' appunto garantita dall'art. 24, primo comma, della Costituzione». Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale del censurato art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennita' di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.