ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24  del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo  unico
della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province), promosso dal Collegio arbitrale  di  Milano
con ordinanza del 7 marzo 2017 nel  procedimento  vertente  tra  Enel
Sole srl e il Comune di Calcinato, iscritta al  n.  83  del  registro
ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti l'atto di costituzione di Enel Sole srl, nonche' l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  9  maggio  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato Claudio Bonora per Enel Sole  srl  e  l'avvocato
dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Collegio  arbitrale  di  Milano,  chiamato  a  determinare
l'ammontare  dell'equa  indennita'  di  riscatto  degli  impianti  di
illuminazione pubblica, da corrispondere ad Enel Sole  srl  da  parte
del Comune di Calcinato, con ordinanza del 7 marzo 2017 ha sollevato,
in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  24,
settimo e ottavo comma, del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578
(Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province),  nella  parte
in cui prevede una forma di arbitrato obbligatorio. 
    2.- Con l'ordinanza suindicata, il rimettente ha precisato che le
parti non avevano  stipulato  alcuna  clausola  compromissoria  e  la
devoluzione della controversia in arbitri era stata determinata dalla
pronuncia  di  incompetenza  pronunciata  in  favore   del   Collegio
arbitrale, dal Tribunale ordinario di Brescia, inizialmente adito  da
Enel Sole srl, in forza della previsione dell'art.  24  del  r.d.  n.
2578 del 1925. 
    L'art. 24 del r.d. n. 2578 del  1925  devolve  la  determinazione
della indennita' di riscatto dei  servizi  pubblici  ad  un  collegio
arbitrale in  via  esclusiva,  senza  possibilita'  di  fare  ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria,  e  per  questo,  a  parere  del
rimettente, sarebbe in contrasto con gli artt.  24,  primo  comma,  e
102, primo comma, Cost., in base ai  quali  la  deroga  all'esercizio
della giurisdizione statale deve essere  espressione  di  una  libera
opzione e non puo' trovare fondamento in un obbligo di legge. 
    3.- In riferimento  alla  rilevanza,  il  Collegio  arbitrale  ha
rappresentato che la norma censurata fonda il suo potere  decisionale
e, quindi, l'eventuale accoglimento della questione  di  legittimita'
costituzionale,  retroagendo  quanto  agli   effetti,   comporterebbe
l'impossibilita' della valida prosecuzione del procedimento arbitrale
o, comunque, l'invalidita' della decisione  di  merito  eventualmente
assunta. 
    4.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  di
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha dedotto l'inammissibilita' della  questione  e  la  sua
infondatezza. 
    Secondo  la  difesa  dell'interveniente,  l'istituto  contemplato
dall'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 sarebbe un arbitraggio  ovvero
un arbitrato  irrituale  e  non  un  arbitrato  rituale,  poiche'  la
disposizione  normativa  utilizza  il  termine  "decisione",  non  ne
prevede  l'impugnabilita'  in  appello  e  in  cassazione  e  non  fa
riferimento alle regole di diritto quale criterio di decisione. 
    Conseguentemente, secondo l'Avvocatura generale dello  Stato,  la
questione di costituzionalita' promossa  dal  Collegio  arbitrale  di
Milano  sarebbe  inammissibile,  poiche'  solo  agli  arbitri  di  un
arbitrato  rituale  sarebbe   consentito   sollevare   incidente   di
legittimita' costituzionale. 
    Quale ulteriore motivo di  inammissibilita',  l'interveniente  ha
dedotto la mancata indicazione delle  ragioni  per  cui  i  parametri
costituzionali sarebbero violati, poiche' il Collegio,  nel  motivare
l'ordinanza, si sarebbe limitato a richiamare i precedenti di  questa
Corte in materia di arbitrato obbligatorio. 
    In ogni caso, l'Avvocatura generale dello Stato ha  eccepito  che
sussisterebbe la concorde volonta' delle  parti  di  addivenire  alla
decisione arbitrale. 
    5.- Nel merito, la difesa dell'interveniente ha  dedotto  che  la
natura  non  rituale  dell'arbitrato  costituirebbe  motivo  di   non
fondatezza   della   questione   e   che,   comunque,   una   lettura
costituzionalmente orientata della previsione censurata consentirebbe
di ritenere sempre possibile  il  ricorso  all'autorita'  giudiziale,
eventualmente  dopo  l'esperimento  dell'arbitrato,  che  sarebbe  da
ricondurre ad una sorta di condizione di procedibilita' dell'azione. 
    6.- Nel giudizio di costituzionalita' si e' costituita una  delle
parti del procedimento arbitrale, Enel Sole srl, deducendo la  natura
rituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata e chiedendo che
ne  venga   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale,   poiche'
l'obbligatorieta' dell'arbitrato sarebbe in contrasto con il  diritto
di accesso alla giustizia, con l'individuazione del giudice  naturale
in base a criteri predeterminati, con  il  principio  di  unitarieta'
della giurisdizione e  con  il  divieto  di  istituzione  di  giudici
straordinari. 
    Ad avviso  della  parte  costituita,  neppure  sarebbe  possibile
un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che  non
prevede la derogabilita' della  competenza  arbitrale  per  volonta',
anche unilaterale, di una delle parti. 
    7.- A sostegno delle proprie argomentazioni e  in  risposta  alle
deduzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Enel Sole srl ha
depositato memoria illustrativa in data 11 aprile 2018,  con  cui  ha
insistito in ordine alla natura rituale dell'arbitrato previsto dalla
norma censurata e ha escluso la sussistenza di  una  comune  volonta'
delle parti di addivenire all'arbitrato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Collegio arbitrale di Milano, con ordinanza  del  7  marzo
2017, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
24, settimo e ottavo comma, del regio decreto  15  ottobre  1925,  n.
2578  (Approvazione  del  testo  unico  della  legge  sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e  delle  province),
nella parte in cui demanda ad un collegio arbitrale la determinazione
dell'ammontare  dell'indennita'  di  riscatto  degli   impianti   per
l'esercizio dei  servizi  pubblici  locali,  precludendo  il  ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria e ponendosi  cosi'  in  contrasto
con l'art. 24, primo comma, e con  l'art.  102,  primo  comma,  della
Costituzione, i  quali  postulano  che  il  fondamento  di  qualsiasi
arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle parti e non puo'
ricercarsi in una legge ordinaria o in una volonta' autoritativa. 
    2.- Il rimettente ha riferito di dover determinare, in difetto di
accordo tra le parti, l'ammontare dell'equa  indennita'  di  riscatto
degli impianti di illuminazione pubblica, che il Comune di Calcinato,
che ha esercitato il diritto al riscatto, deve al proprietario  degli
impianti Enel Sole srl. 
    Il procedimento arbitrale e' stato  instaurato  a  seguito  della
dichiarazione di incompetenza del  Tribunale  ordinario  di  Brescia,
inizialmente adito da Enel Sole srl, ricorrente contro il  comune  di
Calcinato, e si fonda sulla previsione dell'art. 24 del r.d. n.  2578
del 1925. 
    3.-   L'Avvocatura   generale    dello    Stato    ha    eccepito
l'inammissibilita'  della  questione  sollevata,  stante  la   natura
irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o  la  natura
di arbitraggio. 
    L'eccezione e' infondata, poiche', come rilevato dalla  Corte  di
Cassazione (Corte di cassazione, prima sezione civile, 1° marzo 2002,
n. 3026), l'art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925  prevede  un  arbitrato
rituale, nell'ambito del quale l'art. 819-bis del codice di procedura
civile   consente   di   sollevare    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    L'Avvocatura generale ha poi  eccepito  l'inammissibilita'  della
questione sollevata, per difetto di motivazione sulla  non  manifesta
infondatezza, essendosi il collegio rimettente limitato a  richiamare
la giurisprudenza costituzionale sull'arbitrato obbligatorio. 
    L'eccezione e' infondata. 
    L'ordinanza di rimessione, infatti,  e'  adeguatamente  motivata,
poiche' da essa si evince chiaramente che la ritenuta  illegittimita'
costituzionale della norma censurata  viene  ricondotta  alla  natura
obbligatoria dell'arbitrato e al conseguente contrasto con l'art. 24,
primo comma Cost.,  che  garantisce  la  tutela  giurisdizionale  dei
diritti,  e  con  l'art.  102,  primo   comma,   Cost.,   che   vieta
l'istituzione di nuovi giudici speciali. 
    E' infine infondata  l'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata
dall'Avvocatura dello Stato in quanto sussistente la comune  volonta'
delle parti di addivenire all'arbitrato. 
    Il collegio rimettente, infatti, ha indicato, con motivazione non
implausibile, le  ragioni  dell'asserita  mancanza  di  una  concorde
volonta'  delle  parti,  poiche'   queste   hanno   dichiarato,   sia
personalmente che per mezzo dei  loro  difensori,  di  essere  tenute
all'arbitrato  per  effetto   della   sola   disposizione   normativa
censurata. 
    Il collegio rimettente, invero, ha dato atto che Enel  Sole  srl,
successivamente, ha dichiarato di voler  concludere  il  procedimento
arbitrale per giungere ad una decisione, tuttavia  ha  ritenuto  tale
manifestazione di volonta'  insufficiente  perche'  unilaterale,  non
ritenendo  di  attribuire  analogo   significato   all'eccezione   di
incompetenza, in  favore  degli  arbitri,  sollevata  dal  Comune  di
Calcinato nella fase giudiziale  che  ha  preceduto  il  procedimento
arbitrale. 
    4.- Nel merito la questione e' fondata. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le ipotesi di
arbitrato  previste  dalla  legge  sono  illegittime  solo  se  hanno
carattere obbligatorio, e  cioe'  impongono  alle  parti  il  ricorso
all'arbitrato, senza riconoscere il  diritto  di  ciascuna  parte  di
adire l'autorita' giudiziaria ordinaria (sentenze n. 221 del 2005, n.
325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996,  n.  232,  n.
206 e n. 49 del 1994, n. 488 del 1991, n. 127 del 1977). 
    In particolare, con la sentenza n. 127  del  1977,  che  ha  dato
avvio  al  predetto  orientamento,  questa  Corte  ha  affermato   il
principio secondo cui  la  "fonte"  dell'arbitrato  non  puo'  essere
individuata in una legge ordinaria o in  una  volonta'  autoritativa,
«perche' solo la scelta dei soggetti (intesa come uno  dei  possibili
modi di disporre,  anche  in  senso  negativo,  del  diritto  di  cui
all'art. 24, primo comma, Cost.) puo' derogare al precetto  contenuto
nell'art. 102, primo comma, Cost. Cio'  corrisponde  al  criterio  di
interpretazione sistematica del testo costituzionale  (nel  quale  la
portata di una norma puo' essere circoscritta soltanto da altre norme
dello  stesso  testo  o  da  altre  ancora  ad  esse  parificate);  e
corrisponde anche alla  garanzia  costituzionale  dell'autonomia  dei
soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent.  n.  2  del
1963 di questa Corte), autonomia, che, mentre ad altro  proposito  e'
tutelata dagli artt. 41 - 44 Cost., nella materia che ne occupa e per
le situazioni  di  vantaggio  compromettibili  e'  appunto  garantita
dall'art. 24, primo comma, della Costituzione». 
    Pertanto,  va  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale   del
censurato art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925,
nella parte in cui non riconosce il  diritto  di  ciascuna  parte  di
adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, in caso di  mancato  accordo
sulla  determinazione  dell'indennita'  di  riscatto  degli  impianti
afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.