ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento penale a carico di V. B., con ordinanza del 21 giugno 2016, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione della Curia generale dei Padri Somaschi, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l'avvocato Roberto Borgogno per la Curia generale dei Padri Somaschi e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 21 giugno 2016, il Tribunale ordinario di Roma, sezione ottava penale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. 1.1.- Il rimettente e' investito del giudizio nei confronti di V. B., imputato di reati di violenza sessuale ai danni di un minore (nato nel 1986), commessi in un arco temporale che va dall'anno 1995 al 17 ottobre 2004. Il Tribunale ritiene che, in conformita' alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, l'istituto della prescrizione abbia natura sostanziale e che, per tale ragione, si applichi la norma di cui all'art. 2, quarto comma, del codice penale, secondo cui, in caso di successione di leggi nel tempo, deve applicarsi la disciplina piu' favorevole all'imputato. Cio' imporrebbe al Tribunale di ritenere prescritti i reati commessi fino al 21 dicembre 2003, in forza delle previsioni piu' favorevoli introdotte dall'art. 6 legge n. 251 del 2005 (cosiddetta "ex Cirielli"). Tale disposizione si porrebbe tuttavia in contrasto con la citata decisione quadro 2004/68/GAI, il cui contenuto e' stato confermato e rafforzato dal cosiddetto Trattato di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007) e dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. In particolare, le disposizioni censurate non consentirebbero di raggiungere l'obiettivo indicato dalla normativa europea, che richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinche' sia reso possibile il perseguimento dei reati sessuali in danno di minori dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta'. Un tale obiettivo, secondo il rimettente, sarebbe assicurato se si applicassero i piu' ampi termini di prescrizione previsti sia anteriormente alla legge n. 251 del 2005, sia dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012, mentre sarebbe frustrato dall'applicazione della legge n. 251 del 2005, in quanto normativa piu' favorevole. 1.2.- Il rimettente ricorda che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, il contrasto tra la normativa interna e una decisione quadro dell'Unione europea non comporta la «disapplicazione» della disciplina nazionale, ma la sua illegittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. Infatti, in questi casi, il controllo spetta alla Corte costituzionale che, all'uopo, deve essere investita di questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (vengono citate, a conforto di questa conclusione, le sentenze della Corte costituzionale n. 28 del 2010, n. 284 del 2007, n. 317 del 1996 e n. 170 del 1984). Secondo il giudice a quo, inoltre, dovrebbe escludersi la necessita' di investire la Corte di giustizia dell'Unione europea tramite rinvio pregiudiziale, poiche' non vi sarebbe alcun dubbio interpretativo da risolvere per chiarire il significato della norma comunitaria (in proposito vengono citate la sentenza 27 marzo 1963, in causa C-28-30/62, Da Costa e altri, della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'ordinanza n. 103 del 2008 della Corte costituzionale). Inoltre, il Tribunale ordinario di Roma ritiene che non sia percorribile alcuna interpretazione della disposizione nazionale che consenta di assicurarne la conformita' alla norma comunitaria. Tutto cio' induce il rimettente a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6, commi 1, 4 e 5, legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI, «nella parte in cui non esclude dalla sua disciplina i reati sessuali nei confronti di minori». 1.3.- Il giudice a quo ritiene che la sollevata questione di legittimita' costituzionale sia rilevante, in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe la possibilita' di applicare, nella fattispecie in esame, la disciplina sulla prescrizione previgente, che consentirebbe di ritenere non prescritto alcuno dei fatti contestati, cosi' da permettere una piena pronuncia di merito, anche in relazione alle domande avanzate dalla parte civile. Il rimettente osserva che non si incorrerebbe nel divieto di applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli al reo, dato che la normativa previgente era coeva ai fatti per cui si procede. 2.- Con atto depositato il 22 novembre 2016, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata «inammissibile ovvero infondata». In primo luogo, l'interveniente ritiene che il giudice rimettente non abbia tentato una interpretazione adeguatrice volta ad escludere il lamentato contrasto con la norma comunitaria. In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che le scelte sul tempo necessario a prescrivere determinati reati rientrano nella sfera riservata alle valutazioni del legislatore e, pertanto, devono ritenersi sottratte al sindacato della Corte costituzionale, salvo il caso in cui siano manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Inoltre, la difesa ritiene che una pronuncia della Corte costituzionale sarebbe preclusa da una costante giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006, e l'ordinanza n. 65 del 2008), secondo cui il principio della riserva di legge, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., inibisce pronunce che abbiano l'effetto di incidere in pejus sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti la punibilita', tra i quali rientrano quelli riguardanti la disciplina sulla prescrizione e sui relativi atti interruttivi o sospensivi. 3.- Con atto depositato il 22 novembre 2016, si e' costituito l'ente ecclesiastico «Curia Generale dei Padri Somaschi», citato come responsabile civile nel giudizio a quo. 3.1.- In primo luogo, la parte ritiene che la sollevata questione di legittimita' costituzionale non sia rilevante nel giudizio a quo, in quanto una decisione quadro dell'Unione europea non potrebbe mai avere come effetto, di per se' e indipendentemente da una legge interna adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilita' penale di un imputato, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (vengono citate le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 28 aprile 2011, in causa C-61/11 PPU, El Dridi; 16 giugno 2005, in causa C-105/03, Pupino; 3 maggio 2005, in cause C-387, 391, 403/02, Berlusconi e altri; 8 ottobre 1987, in causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen). Conseguentemente, secondo la parte, la pronuncia della Corte costituzionale non potrebbe mai incidere sulla posizione dell'attuale imputato. 3.2.- In secondo luogo, il responsabile civile contesta che la decisione quadro dell'Unione europea invocata dal rimettente imponga al legislatore nazionale di aumentare i termini di prescrizione per i reati sessuali nei confronti dei minori. Rimarca, inoltre, che anche la successiva direttiva 2011/93/UE - che sostituisce la citata decisione quadro del Consiglio - sul punto si limita a ribadire che «[l]a durata del congruo periodo di tempo di perseguibilita' dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale» in modo tale che i reati in parola «possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore eta', in misura proporzionata alla gravita' del reato in questione». Solo il 1° ottobre 2012, con la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, l'Italia ha raddoppiato il termine di prescrizione per alcuni delitti sessuali, con una disciplina non applicabile ai fatti in esame, in quanto successiva ai medesimi. Conseguentemente, ad avviso della parte, non si potrebbe fondatamente sostenere, come fa invece il giudice a quo, che la normativa europea sia chiara e che non sia necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3.3.- Sarebbe poi inesatta l'affermazione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui il censurato art. 6 legge n. 251 del 2005 avrebbe mitigato il regime della prescrizione, cio' dipendendo dal giudizio sulla concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e dalla prevalenza da accordare eventualmente alle medesime. Il Tribunale rimettente avrebbe omesso qualsiasi considerazione sul punto e, quindi, la questione sarebbe inammissibile, giacche' la rilevanza nel giudizio a quo sarebbe soltanto eventuale. 3.4.- Nel complesso, il regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 251 del 2005 per i reati di sfruttamento sessuale dei minori non sarebbe affatto irragionevole e si adeguerebbe all'esigenza, indicata dalla normativa europea, di prevedere termini prescrizionali piu' lunghi, non derogabili in base al giudizio di bilanciamento delle circostanze, per i reati commessi quando la vittima non aveva ancora compiuto i dieci e i quattordici anni, proprio nella prospettiva di assicurare la loro perseguibilita' dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta', in perfetta aderenza con l'obiettivo indicato dalla decisione quadro citata dal rimettente. La disciplina impugnata sarebbe percio' del tutto ragionevole e tale da assicurare la perseguibilita' dei reati sessuali contro i minori per un tempo ragionevole dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore eta' (nel 2004). D'altra parte, si sottolinea che l'applicazione del termine ordinario di prescrizione costituisce la regola, mentre la previsione di un termine speciale rappresenterebbe la deroga, che dovrebbe essere giustificata dal legislatore in termini di ragionevolezza, mentre in nessun caso debbono farsi ricadere sull'imputato i ritardi dovuti a disfunzioni del sistema giudiziario, relativamente alle quali sussiste appunto il presidio della prescrizione, che attua l'art. 27, secondo comma, Cost. In conclusione, la parte ritiene che la questione sollevata sia inammissibile e infondata. 4.- Con atto depositato il 30 maggio 2017, la parte ha ribadito le considerazioni e le conclusioni di cui all'atto di costituzione. A sostegno delle precedenti considerazioni, la parte ha ricordato che, nella recente ordinanza n. 24 del 2017, la Corte costituzionale ha confermato la natura penale sostanziale dell'istituto della prescrizione, che e' pertanto soggetta al principio di stretta legalita'. 5.- Con ulteriore memoria depositata il 20 marzo 2018, la parte ha ribadito le precedenti conclusioni, aggiungendo ulteriori considerazioni. In particolare, ha osservato che la Corte di giustizia UE, con la sentenza 5 dicembre 2017, C-42/17, M. A. S. e M. B., ha escluso che il giudice nazionale possa disapplicare le disposizioni interne sulla prescrizione, quando una siffatta disapplicazione comporti una violazione del principio di legalita' dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilita' piu' severo di quello vigente al momento della commissione del reato. Da cio' si dovrebbe desumere che, nel caso di specie, nel rispetto del principio di irretroattivita' della legge penale e di quello, ad esso connesso, dell'applicazione retroattiva della legge piu' mite, la sindacabilita' delle norme interne per contrasto con uno strumento normativo di diritto europeo non potrebbe mai condurre all'applicazione di un trattamento deteriore nei confronti dell'imputato, in quanto, diversamente opinando, si incorrerebbe in una violazione dei principi costituzionali dell'ordinamento italiano che la stessa Corte di giustizia UE ritiene debbano essere salvaguardati. In conclusione, la parte ha insistito perche' la questione sia dichiarata inammissibile e, in via subordinata, ha chiesto che venga sollevata questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinche' chiarisca se la decisione quadro citata obblighi a prevedere termini prescrizionali piu' estesi rispetto a quelli di cui alla legge n. 251 del 2005, nel caso di reati sessuali commessi nei confronti di minori. Considerato in diritto 1.- Con ordinanza del 21 giugno 2016, il Tribunale ordinario di Roma, sezione ottava penale, ha sollevato, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno). Il rimettente dubita che le disposizioni censurate - nella parte in cui non escludono i reati sessuali nei confronti di minori dalla piu' favorevole disciplina in materia di prescrizione da esse introdotta - violino gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, in quanto esse non consentirebbero di raggiungere l'obiettivo indicato dalla normativa europea, che richiede di rendere possibile il perseguimento dei reati sessuali in danno di minori dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta'. 2.- In particolare, la questione di legittimita' costituzionale portata all'esame della Corte si fonda sull'assunto che il censurato art. 6, commi 1, 4 e 5, legge n. 251 del 2005 abbia modificato il regime della prescrizione in senso piu' favorevole all'imputato, al punto da non permettere il perseguimento dei reati di abuso nei confronti dei minori dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta', come richiesto dalla decisione quadro dell'Unione europea del 2003. A sostegno di tale impostazione, il rimettente espone con una analisi dettagliata il mutamento dei criteri di calcolo del termine della prescrizione intervenuti con la legge n. 251 del 2005 e ritiene che, con riferimento ai reati sessuali, tale cambiamento abbia determinato una significativa compressione del termine, che si sarebbe ridotto dai quindici anni - estensibili sino al massimo di ventidue anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi - della disciplina previgente, ai dieci anni - estensibili sino al massimo di dodici anni e sei mesi in caso di atti interruttivi - di cui alla legge appena citata. Il rimettente prosegue considerando che, in base alla giurisprudenza costituzionale e a quella della Corte di cassazione, la prescrizione costituisce un istituto di diritto penale sostanziale; essa quindi rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 2, quarto comma, del codice penale, secondo cui, in caso di successione di leggi nel tempo, deve applicarsi quella piu' favorevole. Pertanto, ad avviso del giudice a quo, bisognerebbe applicare ai fatti di reato ascritti all'imputato la piu' favorevole disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del 2005 e, per l'effetto, ritenere gia' coperti da prescrizione la maggior parte di essi, vale a dire quelli che si reputano consumati fino al 21 dicembre 2003, salvo un breve periodo di sospensione della prescrizione pari a 21 giorni. A nulla rileverebbe il fatto che, con la successiva legge n. 172 del 2012, all'art. 4, comma 1, lettera a), si e' stabilito che i termini della prescrizione per i «reati» (tali ritenuti dal rimettente) di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, cod. pen. sono raddoppiati e sono estesi percio' ad anni venti, con aumento di un quarto in presenza di atti interruttivi. Infatti per il principio di non retroattivita' della norma penale piu' sfavorevole, di cui all'art. 25 Cost., la novella del 2012 non sarebbe applicabile al caso di specie. 3.- In via preliminare, deve osservarsi che si e' costituito nel giudizio costituzionale l'ente ecclesiastico «Curia Generale dei Padri Somaschi» cui appartiene l'imputato. Poiche' l'ente ecclesiastico e' stato citato come responsabile civile nel procedimento penale a quo, deve considerarsi parte nello stesso e, come tale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 e n. 37 del 2015, n. 162 del 2014; ordinanze n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012) e' ammissibile la sua costituzione nel corrispondente giudizio costituzionale incidentale. 4.- Quanto all'ammissibilita' della questione sollevata, questa Corte osserva che la legge n. 251 del 2005 (cosiddetta "ex Cirielli") costituisce un intervento normativo complesso che ha profondamente inciso sul regime della prescrizione, innovando l'impianto delle regole precedentemente in vigore e ponendosi in un rapporto variamente articolato rispetto alla disciplina previgente: per alcuni aspetti la legge denunciata modifica l'ordinamento in senso senz'altro piu' favorevole, mentre per altri profili e' suscettibile di sortire effetti meno favorevoli nel singolo caso, specialmente per la diversa incidenza del bilanciamento delle circostanze, di cui si dira' tra breve. 4.1.- Per quanto rileva in questa sede, occorre osservare che, prima della legge n. 251 del 2005, il termine della prescrizione era stabilito per scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima del reato contestato: cosi', se il fatto era punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, il termine della prescrizione era di anni quindici, mentre se il reato era punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la prescrizione era di anni dieci. Inoltre, per la determinazione della pena ai fini del computo della prescrizione si teneva conto delle circostanze attenuanti e aggravanti e del bilanciamento fra le medesime, vale a dire del giudizio di equivalenza, prevalenza o soccombenza tra aggravanti e attenuanti. In caso, poi, di atti interruttivi, i termini non potevano essere prolungati oltre la meta'. Ancora, nell'ipotesi di reato continuato (come nella specie), il termine di prescrizione decorreva a partire dalla fine della continuazione. 4.2.- Con la riforma introdotta dalla legge n. 251 del 2005 si e' modificato il criterio di calcolo del termine prescrizionale, commisurandolo al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ciascun reato, fermo restando il limite della soglia minima di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria (art. 157, comma 1, cod. pen.). Per calcolare il termine di prescrizione di un determinato reato si ha riguardo al massimo edittale della pena, senza tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, ad eccezione delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale, nel qual caso si considera l'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante (art. 157, comma 2, cod. pen.). Per cio' che concerne l'interruzione della prescrizione, di regola essa non puo' comportare l'aumento di piu' di un quarto del tempo necessario a prescrivere (salvo quanto si dira' tra breve), secondo quanto previsto dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. Quanto alla decorrenza del termine, in base all'art. 158 cod. pen., esso deve essere computato a partire dalla consumazione di ciascun singolo reato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 4.3.- Accanto a cio' - e il dato non puo' considerarsi trascurabile - deve osservarsi che, mentre l'originario impianto della prescrizione era articolato esclusivamente su base quantitativa, calibrato, cioe', soltanto in funzione della pena stabilita dalla legge per ciascun reato tentato o consumato, il legislatore ha poi invece introdotto, e via via incrementato, un criterio "misto", nel quale accanto al parametro quantitativo e' stata affiancata una disciplina speciale in rapporto a una serie di reati nominativamente indicati. Tra tali reati sono stati inseriti - dalla citata legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote - i reati a sfondo sessuale, per i quali i termini di prescrizione sono, di regola, raddoppiati. Infatti, l'attuale sesto comma dell'art. 157 cod. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 172 del 2012, prevede che siano raddoppiati i termini di prescrizione in riferimento, tra l'altro, ai reati di cui agli artt. 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo), cod. pen., «salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater». Nella stessa logica sono state introdotte deroghe di tipo "qualitativo" anche per cio' che attiene al regime dei termini massimi di prescrizione in caso di atti interruttivi (art. 160, ultimo comma, cod. pen.), nonche' in tema di effetti della interruzione (art. 161, secondo comma, cod. pen.). 4.4.- Le leggi susseguitesi nel tempo, dunque, differiscono fra loro sotto molti profili, sicche' su un piano astratto non si puo' del tutto predeterminare quale di esse possa produrre nei singoli casi effetti piu' favorevoli o meno favorevoli all'imputato. La normativa oggi vigente si e' venuta a stratificare secondo connotazioni assai diversificate, sia per la molteplicita' delle esigenze che la prescrizione mira a soddisfare (quali evidenziate dalla Corte costituzionale, ad esempio, nelle sentenze n. 115 del 2018, n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999), sia per la variabile dinamica a cui tale istituto, pur afferendo alla sfera del diritto penale sostanziale (come ribadito da questa Corte, da ultimo, nella sentenza n. 115 del 2018), e' in concreto esposto nelle singole vicende processuali, ciascuna contrassegnata da uno specifico andamento in sede giurisdizionale. Pertanto, l'applicazione delle regole sulla prescrizione richiede una valutazione in concreto, alla luce delle caratteristiche del singolo caso, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (ad esempio, e da ultimo, proprio con riferimento a reati sessuali, la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 17 novembre 2016 -24 gennaio 2017, n. 3385). 5.- Il rimettente trascura la complessita' dei dati sopra evidenziati, si concentra essenzialmente sul mutamento dei criteri di calcolo del termine della prescrizione e si limita a chiedere a questa Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 nella parte in cui non esclude i reati sessuali nei confronti di minori dall'ambito della sua applicazione. Tale semplificazione si rivela inadeguata specie a fronte di un parametro interposto, come l'art. 8, punto 6, della citata decisione quadro 2004/68/GAI, ampio e indeterminato quanto alla individuazione dei reati a cui si riferisce e alla durata minima necessaria della prescrizione da applicarsi in tali casi, posto che esso si limita a richiedere, senza ulteriori specificazioni, che ciascuno Stato membro adotti «le misure necessarie affinche' sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei piu' gravi dei reati» relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini, indicati all'art. 2 della medesima decisione quadro, «dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore eta'». Oltretutto, il rimettente omette di illustrare se, nel caso concreto sottoposto al suo giudizio, i reati contestati fossero in tutto o in parte prescritti quando la vittima aveva raggiunto la maggiore eta'. Del resto, trascurando la complessita' delle riforme introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e i suoi articolati effetti nei singoli casi, evidenziati nei paragrafi precedenti, anche la formulazione del petitum risente di una incertezza, rinvenibile nella stessa impostazione della questione di legittimita' costituzionale e presenta risvolti di contraddittorieta'. Da un lato, infatti, con la questione sollevata si lamenta un vizio di carattere omissivo: la disciplina censurata sarebbe incostituzionale, in quanto avrebbe illegittimamente mancato di assicurare un adeguato risalto ai reati a sfondo sessuale commessi in danno di minori, mentre ad avviso del giudice rimettente il legislatore avrebbe dovuto escludere tali reati dal campo di applicazione della nuova normativa generale, per riservare ad essi un piu' severo regime, distinto e specifico, capace di assicurare il conseguimento degli obiettivi richiesti dalla decisione quadro piu' volte citata. A tale omissione, osserva il citato rimettente, il legislatore avrebbe posto rimedio solo tardivamente con la legge n. 172 del 2012 di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lanzarote. D'altro lato, pero', il petitum rivolto a questa Corte - la quale in nessun caso sarebbe dotata del potere di disegnare ex novo un apposito regime ad hoc per la prescrizione dei reati sessuali nei confronti dei minori che non sia gia' presente nell'ordinamento (sentenze n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016), a cio' ostando il principio di legalita' di cui all'art. 25 Cost. - sembra implicitamente chiedere la reviviscenza della previgente e asseritamente piu' severa legislazione, da applicarsi limitatamente ai suddetti reati di abuso sessuale sui minori. D'altra parte l'ottemperanza ai principi della decisione quadro assunta a parametro interposto avrebbe potuto realizzarsi in modi diversi e alternativi alla dilatazione della prescrizione richiesta dal rimettente. 6.- Per le carenze della prospettazione sopra esposte deve essere dichiarata l'inammissibilita' della questione sollevata. Resta impregiudicata ogni ulteriore considerazione - sollecitata in una eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura generale dello Stato - circa l'ampiezza e i limiti degli interventi manipolativi di questa Corte in materia penale in malam partem, che pure sono oggetto di una significativa evoluzione giurisprudenziale (sentenze n. 5 e n. 32 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006), anche alla luce del fatto che, nella giurisprudenza costituzionale, al principio della retroattivita' della lex mitior non e' riconosciuto lo stesso statuto costituzionale del principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole (sentenza n. 236 del 2011) e che il principio di retroattivita' della legge penale piu' favorevole, in ogni caso, puo' trovare applicazione solo se tale legge sia esente da vizi di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 394 del 2006).