ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8-quater,
ultimo comma (recte: comma 4), della legge della Regione  Toscana  22
settembre 2003, n. 49 (Norme in  materia  di  tasse  automobilistiche
regionali), introdotto dall'art. 33 della legge della Regione Toscana
14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche  alla  legge  regionale  29
dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)
e ulteriori disposizioni  collegate.  Modifiche  alle  l.r.  59/1996,
42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009,
21/2010, 68/2011», promosso dalla Commissione tributaria  provinciale
di Napoli, sezione seconda, nel  procedimento  vertente  tra  Antonio
Errichiello e  la  Regione  Toscana,  nonche'  Equitalia  servizi  di
riscossione spa, con ordinanza del 2 maggio 2017, iscritta al  n.  10
del registro ordinanze 2018 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nella camera di consiglio del 10 ottobre  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro la Regione
Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa - Agenzia Riscossione
Napoli, per l'annullamento di una  cartella  esattoriale  emessa  per
mancato pagamento della  tassa  automobilistica,  che  il  ricorrente
assumeva  non  dovuta,  in  quanto  relativa   a   periodo   in   cui
l'autovettura di sua proprieta' era gravata da fermo  amministrativo,
l'adita  Commissione  tributaria  provinciale  di   Napoli,   sezione
seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato,  con  l'ordinanza  in
epigrafe,  questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.
8-quater, ultimo comma (recte: comma 4), della  legge  della  Regione
Toscana  22  settembre  2003,  n.  49  (Norme  in  materia  di  tasse
automobilistiche regionali), aggiunto all'originario testo  normativo
dall'art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35,
recante «Modifiche alla legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  65
(Legge finanziaria  per  l'anno  2011)  e  alla  legge  regionale  27
dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e  ulteriori
disposizioni  collegate.  Modifiche  alle  l.r.   59/1996,   42/1998,
49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010,
68/2011»,  e  per  il  quale,  con  riferimento  ai  titoli  per   la
sospensione dell'obbligo di  pagamento  della  tassa  automobilistica
regionale, «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di  fermo
derivante dalla procedura  di  riscossione  coattiva  di  crediti  di
natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e
sospensione dell'obbligo tributario»; 
    che,  secondo   la   rimettente,   la   disposizione   denunciata
contrasterebbe con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione - in relazione all'art. 5, comma 37,  del  decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),  convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 - e con l'art.
119, secondo comma, Cost. E cio' per le medesime ragioni per le quali
la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le  cui  motivazioni  il
giudice  a   quo   fa   proprie)   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale  di  altra  norma  regionale,  ritenuta   di   analogo
contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011,
n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale
2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)»; 
    che, in questo giudizio incidentale, si e' costituita la  Regione
Toscana,   eccependo   l'inammissibilita'   o   la   non   fondatezza
dell'odierna questione, in quanto identica a  quella  dichiarata  non
fondata con sentenza n. 47 del 2017. 
    Considerato che, effettivamente, con la sentenza n. 47  del  2017
(di cui  non  tiene  conto  la  rimettente),  questa  Corte  ha  gia'
dichiarato  «non  fondata  [identica]   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione
Toscana  22  settembre  2003,  n.  49  (Norme  in  materia  di  tasse
automobilistiche regionali), aggiunto dall'art. 33 della legge  della
medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)
e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per
l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle  l.r.
59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005,
32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione»; 
    che, in detta decisione, questa Corte ha, infatti, chiarito  come
il "fermo amministrativo" - al quale  e'  correlata  l'esenzione  dal
pagamento  del  tributo  prevista  dall'art.   5,   comma   37,   del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (Misure   in   materia
tributaria), come convertito, nella legge 28 febbraio 1982, n. 53,  e
cui identicamente si  riferiva,  escludendo  l'esenzione  stessa,  la
disposizione della Regione Marche caducata dalla sentenza n. 288  del
2012 - sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale". Atteso anche che a
quest'ultimo  «non  poteva  evidentemente  riferirsi  la   norma   di
esenzione del 1982, in quanto solo successivamente  il  decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a  completamento  della  manovra  di  finanza
pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge
28 febbraio 1997, n. 30,  ha  introdotto  detta  diversa  ipotesi  di
fermo, all'interno dell'art. (91-bis, poi rifluito nell'art.) 86, del
d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito  di  enti
pubblici e non come sanzione conseguente a violazione  di  norme  del
codice della strada»; 
    che l'esclusione  della  sospensione  dell'obbligo  di  pagamento
della tassa  automobilistica  nel  periodo  di  fermo  della  vettura
disposto dall'agente della riscossione - quale propriamente  prevista
dal censurato art. 8-quater della legge reg. Toscana n. 49 del 2003 -
«non si pone, dunque, in  contrasto  con  la  esenzione  dal  tributo
(nella   diversa   ipotesi   di   fermo    disposto    dall'autorita'
amministrativa  o  da  quella  giudiziaria)  prevista,  in   via   di
eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella  regola
- innovativamente introdotta dallo stesso - che  vuole  quel  tributo
correlato non piu' alla circolazione, ma alla proprieta'  del  mezzo»
(sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque,  alla  ricorrenza  di  un
titolo equipollente, idoneo a legittimare  il  possesso  del  veicolo
(usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio); 
    che, rispetto  a  tali  motivazioni,  alcuna  replica  ne'  alcun
argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame; 
    che  la  questione  sollevata  dalla  rimettente  e',   pertanto,
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo  1953,  n.
87 e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.