ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e  6  della  legge  della  Regione
Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell'impresa
balneare), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso spedito per la notifica il 15  gennaio  2018,  depositato  in
cancelleria il 23 gennaio 2018, iscritto al n. 6 del registro ricorsi
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,
prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nella udienza pubblica  del  6  novembre  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Lorenzo  Cuocolo  per  la
Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato  gli  artt.
1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e  6  della  legge  della
Regione Liguria 10 novembre 2017,  n.  25  (Qualificazione  e  tutela
dell'impresa balneare), denunciandone  il  contrasto  con  l'articolo
117, commi primo e secondo, lettere e) e s), della Costituzione. 
    1.1.- In particolare, l'art. 1, comma 2,  della  legge  regionale
impugnata - per il quale «[...] le  imprese  balneari  liguri,  cosi'
come definite all'art. 2, in quanto connotanti il paesaggio  costiero
costituiscono un elemento del  patrimonio  storico  culturale  e  del
tessuto sociale della Regione» - violerebbe, secondo il ricorrente: 
    a) l'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,  per  invasione
della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  della
concorrenza, in quanto volto a «precostituire un titolo preferenziale
alle (esistenti) imprese balneari liguri nelle  future  procedure  di
selezione dei  concessionari  del  demanio  marittimo  per  finalita'
turistico ricreative»; 
    b) l'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  per  invasione
anche della competenza esclusiva statale in  materia  di  tutela  dei
beni culturali, in ragione della  «attribuzione  in  via  astratta  e
aspecifica a tutte le imprese liguri della qualifica di "elemento del
patrimonio storico culturale"»; 
    c)  l'art.  117,  primo   comma,   Cost.,   poiche'   il   titolo
preferenziale, nei successivi affidamenti, riconosciuto alle  imprese
balneari  gia'  attive  nel  territorio  ligure,   innescherebbe   un
contrasto con l'art. 12, paragrafo 2,  della  direttiva  12  dicembre
2006,  n.  2006/123/CE  (direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  relativa  ai  servizi  del  mercato   interno),   recepita
dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.  59
(Attuazione della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno). 
    1.2.- L'art. 3 della legge regionale stessa -  con  lo  stabilire
che «[l]a Regione [...]  prevede  una  specifica  disciplina  per  il
rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri [...]», e che
i comuni individuino «le aree destinate alle imprese che soddisfano i
requisiti di cui all'art. 2» - violerebbe, a sua volta,  l'art.  117,
primo e secondo comma, lettera e),  Cost.,  per  ragioni  analoghe  a
quelle individuate in relazione al precedente art. 1, comma 2. 
    1.3.- L'art. 4, commi 1, lettera b), e 2 - per il  quale  «1.  La
Regione,  in  ambito  turistico  promozionale,   attiva   azioni   ed
iniziative tese a [...]  realizzare  un  marchio  di  qualita'  quale
elemento distintivo per  promuovere  e  tutelare  l'impresa  balneare
ligure in  quanto  attivita'  radicata  nel  territorio  regionale  e
rappresentante parte della cultura e storia locale. 2. Con atto della
Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalita' di  rilascio  del
marchio di cui al comma 1» - vulnererebbe, sotto altro profilo: 
    a) l'art. 117, secondo  comma,  lett.  e),  Cost.,  invadendo  la
competenza  riservata  allo  Stato  in  materia   di   tutela   della
concorrenza,  giacche',  pur  riferendosi  a  "servizi"   e   non   a
"prodotti",  tale  disciplina  sarebbe  diretta  «ad   orientare   la
preferenza del mercato verso una determinata categoria [di prodotti],
qualificata dal mero territorio di provenienza»; 
    b) l'art. 117, primo comma, Cost.,  essendo,  quella  introdotta,
una misura «istitutiva di un segno distintivo riservata a prodotti (o
a  servizi)  di  origine   locale»,   suscettibile   di   «ostacolare
direttamente o indirettamente, in  atto  o  in  potenza,  gli  scambi
intracomunitari» e, quindi, in contrasto con  i  Trattati,  «per  gli
effetti restrittivi sulla  libera  circolazione  delle  merci  o  dei
servizi tra Stati membri che essa determina». 
    1.4.- Infine, il censurato art. 6 - con  il  disporre  che  «[i]n
qualsiasi caso e' riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale,  il
titolare dell'impresa balneare ligure puo' a sua cura e spese dotarsi
di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con  la  quale
viene individuato il  valore  complessivo  dell'azienda,  costituito,
oltre che dal patrimonio  aziendale,  dall'avviamento»  -  violerebbe
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiche',  presupponendo
il «successivo riconoscimento di tale valore nei confronti dei terzi,
ivi  comprese  le  amministrazioni  pubbliche»,  contrasterebbe   con
l'esigenza di garantire la parita'  di  trattamento  e  l'uniformita'
delle condizioni del mercato sull'intero territorio nazionale. 
    2.- Si e' costituita la Regione Liguria, che  ha  preliminarmente
eccepito  l'inammissibilita'  delle  censure  rivolte  al   comma   2
dell'art. 3 della legge in esame - per asserita eccedenza dal mandato
conferito dal Presidente del Consiglio dei ministri, circoscritto  al
solo comma 1 di detta norma - e l'inammissibilita' di quelle relative
al successivo art. 4,  per  ritenuta  genericita'  della  correlativa
formulazione. 
    Nel merito, la Regione ha contestato, comunque, la fondatezza  di
tutte le questioni prospettate dal ricorrente. 
    All'uopo ha sostenuto che: 
    la disciplina recata dalla propria  legge  n.  25  del  2017  non
sarebbe «affatto volta a tutelare i  concessionari  gia'  operanti  a
scapito degli altri», ne'  sarebbe  «suscettibile  di  ostacolare  in
alcun modo la partecipazione alle procedure  per  il  rilascio  delle
concessioni in parola da parte di soggetti  che  abbiano  sede  fuori
dalla Liguria o all'estero»; 
    detta normativa, diretta invece a tutelare  le  imprese  balneari
liguri «in quanto elemento del patrimonio  storico  culturale  e  del
tessuto sociale della Regione», sarebbe, inoltre,  «perfettamente  (e
pacificamente) conforme all'art.  12,  par.  3,  della  Direttiva  n.
2006/123 (c.d. Direttiva Servizi [...]), a  mente  del  quale  "Stati
membri  possono  tenere  conto,  nello  stabilire  le  regole   della
procedura di selezione, di [...] obiettivi di [...] salvaguardia  del
patrimonio culturale [...]»; 
    quanto al «marchio» istituito dall'art.  4,  questo  non  sarebbe
volto a «fornire un vantaggio competitivo  alle  imprese  attualmente
operanti sul territorio ligure, erigendo un ostacolo all'ingresso nel
mercato degli operatori non  liguri»,  poiche',  ai  fini  della  sua
attribuzione, non verrebbe dato alcun rilievo  alla  provenienza  dei
concessionari, avendo quel marchio come unico obiettivo quello  della
«promozione del modello ligure di insediamento balneare»; 
    infine, la disposizione di  cui  all'art.  6,  «secondo  una  sua
corretta ermeneutica», non si proporrebbe di disciplinare i  casi  in
cui  il  titolare  dell'impresa  balneare  ha   titolo   a   ricevere
l'indennizzo, ma intenderebbe «delineare le modalita'  procedimentali
attraverso  le  quali   pervenire   alla   commisurazione   di   tale
indennizzo». 
    3.- Sia il ricorrente Presidente del Consiglio che la  resistente
Regione  Liguria  hanno  anche  depositato   memoria   ad   ulteriore
illustrazione dei rispettivi assunti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha proposto, questioni di legittimita' costituzionale  degli
artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2,  e  6  della  legge
della Regione Liguria 10  novembre  2017,  n.  25  (Qualificazione  e
tutela dell'impresa balneare), per contrasto con  gli  articoli  117,
primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. 
    1.1.- L'art. 1, comma 2, della cosi' impugnata  legge  regionale,
stabilisce che «[a]i sensi e per gli effetti dell'art. 16 del decreto
legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  della   Direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato  interno)  e  successive
modificazioni e integrazioni le imprese balneari liguri,  cosi'  come
definite dall'art. 2, in  quanto  connotanti  il  paesaggio  costiero
costituiscono un elemento del  patrimonio  storico  culturale  e  del
tessuto sociale della Regione». 
    1.2.- L'art. 3 della stessa legge regionale, a sua volta, dispone
che «1. La Regione, nel  riconoscere  il  ruolo  sociale,  economico,
turistico storico e culturale delle imprese balneari,  nel  Piano  di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui  all'art.
11 della legge regionale 28 aprile  1999,  n.  13  (Disciplina  delle
funzioni  in  materia  di  difesa  della  costa,  ripascimento  degli
arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino  e  costiero,
demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e  integrazioni
prevede una specifica disciplina per il  rilascio  delle  concessioni
alle imprese  balneari  liguri.  2.  I  comuni  nella  redazione  del
Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di  cui  all'art.
11-bis della L.R. 13/1999 e successive modificazioni  e  integrazioni
individuano  le  aree  destinate  alle  imprese  che  soddisfano   ai
requisiti di cui all'art. 2». 
    1.3.- Il successivo art. 4, negli impugnati suoi commi 1, lettera
b), e 2, prevede poi che «1. La  Regione  [...]  attiv[i]  azioni  ed
iniziative tese a [...]  realizzare  un  marchio  di  qualita'  quale
elemento distintivo per  promuovere  e  tutelare  l'impresa  balneare
ligure in  quanto  attivita'  radicata  nel  territorio  regionale  e
rappresentante parte della cultura e storia locale», e  che  «2.  Con
atto della Giunta regionale [siano] stabiliti criteri e modalita'  di
rilascio del marchio di cui al comma 1». 
    1.4.- L'art. 6, infine,  dispone  che  «[i]n  qualsiasi  caso  e'
riconosciuto  l'indennizzo  del   valore   aziendale,   il   titolare
dell'impresa balneare ligure puo' a sue spese dotarsi di una  perizia
giurata  redatta  da  un  tecnico  abilitato  con  la   quale   viene
individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che
dal patrimonio aziendale, dall'avviamento». 
    1.5.- Tutte le riferite  disposizioni  violerebbero,  secondo  il
ricorrente,  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  per
invasione  della  competenza  esclusiva  dello  Stato  nella  materia
«tutela della concorrenza», per esserne obiettivo  comune  quello  di
costituire un titolo preferenziale alle (esistenti) «imprese balneari
liguri», nelle future procedure di selezione  dei  concessionari  del
demanio marittimo per finalita' turistico ricreative. 
    Gli artt. 1, comma 2, e 3, contrasterebbero, altresi', con l'art.
117, primo comma,  in  relazione  all'art.  12,  paragrafo  2,  della
direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (direttiva del  Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa ai  servizi  nel  mercato  interno),
trasposto nell'ordinamento interno dall'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  della   direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 
    Il  solo  art.  1,  comma  2,  della  legge  regionale  in  esame
violerebbe, ad avviso  del  ricorrente,  anche  l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., per invasione  della  competenza  esclusiva
statale in materia di tutela dei beni  culturali,  in  ragione  della
«attribuzione in via astratta e aspecifica a tutte le imprese  liguri
della qualifica di "elemento del patrimonio storico culturale"». 
    2.- Di ciascuna  di  tali  questioni  la  Regione  resistente  ha
contestato, nel  merito,  la  fondatezza,  preliminarmente  eccependo
l'inammissibilita' di quelle concernenti l'art. 3, comma 2, e  l'art.
4 della legge regionale stessa. 
    3.- Al fine di definire il perimetro delle  questioni  sottoposte
alla   verifica    di    compatibilita'    costituzionale,    vengono
preliminarmente in esame le eccezioni di  inammissibilita'  formulate
dalla resistente con riguardo alle questioni relative agli  artt.  3,
comma 2, e 4 della legge reg. Liguria n. 25 del 2017. 
    3.1.- La prima eccezione non e' fondata. 
    E' bensi' vero,  infatti,  che  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri, autorizzativa dell'impugnazione, menzioni esplicitamente  -
come appunto dedotto dalla Regione - il solo  comma  1  del  suddetto
art. 3. Ma vero e' altresi' che la correlativa  motivazione  richiama
anche la disciplina dettata dal  comma  2  (il  Progetto,  cioe',  di
utilizzo  comunale  delle  aree   demaniali),   per   poi   investire
d'impugnazione  tale  norma,  che  «riserva  delle   aree   demaniali
marittime in  favore  delle  sole  imprese  balneari  liguri»,  cosi'
palesando di aver inteso come esistente una complessiva norma rivolta
a creare una posizione favorevolmente differenziata  per  le  imprese
balneari liguri. 
    3.2.- Del pari destituita di fondamento e'  anche  la  successiva
eccezione di inammissibilita'  relativa  alla  questione  che  ha  ad
oggetto l'art. 4 della legge regionale impugnata. 
    Contrariamente a quanto asserito ex adverso, detta  questione  e'
formulata, infatti, in modo che ne rende chiaramente intellegibile il
contenuto ed adeguato il supporto motivazionale. 
    4.- Nel merito, le quattro sollevate  questioni  di  legittimita'
costituzionale risultano  fondate,  per  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera  e),  Cost.,  restando  assorbita  ogni  altra
censura. 
    4.1.- L'assetto normativo che fa da sfondo a  tali  questioni  e'
gia' stato ampiamente delineato in recenti sentenze di  questa  Corte
in tema di concessioni su beni in uso del demanio marittimo (sentenze
n. 118 del 2018 e n. 157 del 2017). 
    E' stato chiarito che  le  competenze  relative  al  rilascio  di
siffatte concessioni sono state «conferite alle Regioni in virtu'  di
quanto previsto dall'art. 105,  comma  2,  lettera  l),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)». E che «[l]e
funzioni relative sono esercitate, di regola,  dai  Comuni  in  forza
dell'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento
sostitutivo   del   Governo   per   la   ripartizione   di   funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali a  norma  dell'articolo  4,
comma  5,  della  legge  15  marzo  1997,   n.   59,   e   successive
modificazioni), rispetto ai quali le  Regioni  mantengono  poteri  di
indirizzo» (sentenza n. 118  del  2018,  che,  con  riferimento  alle
attivita'  di  impresa  turistico-balneare,  richiama  il   comma   6
dell'art.  11  della  legge  15  novembre  2011,  n.   217,   recante
«Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2010»). 
    E' stato, per altro, anche gia' sottolineato  e  ribadito,  dalla
richiamata (e da precedente)  giurisprudenza,  che  i  criteri  e  le
modalita' di affidamento  delle  concessioni  sui  beni  del  demanio
marittimo  devono,  comunque,  essere  stabiliti  nel  rispetto   dei
principi della libera concorrenza e della liberta'  di  stabilimento,
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad
ambiti riservati alla competenza  esclusiva  statale  dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. (sentenze n. 118 e 109 del 2018,  n.
157 e n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011);  competenza
esclusiva, quest'ultima, nella quale le  pur  concorrenti  competenze
regionali trovano «un  limite  insuperabile»  (sentenza  n.  109  del
2018). 
    Dal  che  consegue  che,  nel   disciplinare   l'affidamento   in
concessione di detti beni demaniali, la legislazione regionale, anche
se espressione di una correlata competenza primaria, e'  destinata  a
cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato  in
materia di tutela della concorrenza ogni  qualvolta  l'oggetto  della
regolazione finisca  per  influire  sulle  modalita'  di  scelta  del
contraente, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati  in
termini tali da restringere il  libero  esplicarsi  delle  iniziative
imprenditoriali. 
    4.2.- La resistente esclude, come gia' riferito, che le censurate
disposizioni invadano la competenza statuale  nella  materia  «tutela
della concorrenza». 
    E cio' per la ragione, ribadita anche in memoria, che la  nozione
di «impresa balneare  ligure»,  cui  queste  fanno  riferimento,  non
presupporrebbe  necessariamente  il  requisito  di   una   precedente
attivita' in Liguria, ma  definirebbe  solo  un  «modello  tipico  di
insediamento  balneare»,  al  quale  potrebbero  corrispondere  anche
operatori di altre Regioni o di  Stati  membri  dell'Unione,  ove  si
insediassero in Liguria. 
    4.3.- Sta di fatto, pero', che, nel contesto  della  disposizione
di cui al comma 2 dell'art. 1 della  legge  regionale  impugnata,  la
nozione di impresa balneare ligure viene espressamente in rilievo  ai
dichiarati «effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59» e, cioe', in funzione di una  «procedura  di  selezione»
tra i potenziali  concessionari;  e  che,  proprio  a  tali  effetti,
vengono considerate "imprese balneari liguri" quelle che  «in  quanto
connotanti  il  paesaggio  costiero  costituiscono  un  elemento  del
patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione». 
    Per cui e' inevitabile che le procedure di aggiudicazione di  cui
al richiamato art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010 vedano, se non uniche
legittimate,  quantomeno  innegabilmente  favorite  le  imprese  gia'
presenti sulla costa ligure. Le quali - in sede di prima applicazione
della legge regionale in esame, e con effetti pro futuro  -  sono  le
sole imprese balneari «connotanti il paesaggio  costiero»,  e  (gia')
ascrivibili al «patrimonio storico» ed  al  «tessuto  sociale»  della
Liguria. Mentre l'operatore di altra Regione o di altro Stato membro,
ove eventualmente partecipasse a  una  procedura  di  selezione,  non
potrebbe certo possedere la qualifica di impresa balneare ligure. 
    E cio' a  prescindere  dalla  considerazione  che  alle  «imprese
balneari titolari di concessioni [...] in essere», con l'art. 2 della
legge della Regione Liguria, n. 26, approvata  in  pari  data  il  10
novembre  2017,  recante  «Disciplina  delle  concessioni   demaniali
marittime per finalita' turistico ricreative»  (in  questa  sede  non
all'esame della Corte), la resistente ha  riconosciuto  «l'estensione
della durata della concessione di trenta anni dalla data  di  entrata
in vigore» della legge stessa. 
    4.4.- Il successivo  art.  3  della  legge  impugnata  -  con  il
prevedere «una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni
alle imprese balneari liguri» e con l'individuare  un'area  demaniale
di riserva in favore delle stesse,  in  ragione  e  in  funzione  del
riconoscimento del loro «ruolo sociale, economico, turistico, storico
e culturale» - vulnera, a sua volta, la concorrenza tra imprese,  per
la situazione di privilegio che tende, anche sotto  tale  profilo,  a
consolidare nei confronti delle imprese balneari gia' presenti  nella
costiera ligure, che sole possono aver acquisito quel ruolo  sociale,
storico e culturale, cui la norma intende dare riconoscimento. 
    4.5.- Quanto all'impugnato art. 4, l'«obiettivo di promozione del
modello ligure di insediamento balneare»  -  quale  esplicitamente  a
detta norma attribuito dalla  resistente  e  quale  la  norma  stessa
evidenzia con il riservare direttamene alla Giunta la  determinazione
dei «criteri» per il rilascio del marchio in questione -  ne  innesca
per cio' stesso il contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera
e), Cost. 
    E' riferibile, infatti, anche  ai  "servizi"  il  principio  piu'
volte ribadito con riguardo ai "prodotti", per cui e'  preclusa  alla
legge  regionale   l'istituzione   di   marchi   che   ne   attestino
contestualmente la qualita' e l'origine geografica (sentenze  n.  242
del 2016, n. 66 del 2013, n. 191 e n. 86 del 2012, n. 213 del 2006). 
    L'istituzione e la disciplina delle modalita' di rilascio  di  un
«marchio  di  qualita'»,  per  distinguere  il  servizio  reso  dallo
stabilimento  balneare  ligure,  in  quanto  volte  ad  orientare  il
consumatore verso siffatta  tipologia  di  servizio,  particolarmente
qualificata  «dal   mero   territorio   di   provenienza»,   incidono
inevitabilmente, dunque, anche in questo caso, sulla materia  «tutela
della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato. 
    4.6.- Viene, infine, in esame  l'art.  6  della  impugnata  legge
regionale  ligure,  a  tenore  del  quale  «in  qualsiasi   caso   e'
riconosciuto  l'indennizzo  del   valore   aziendale,   il   titolare
dell'impresa balneare ligure puo' a sue spese dotarsi di una  perizia
giurata [...] con la quale viene individuato  il  valore  complessivo
dell'azienda». 
    Secondo la resistente, le intenzioni  del  legislatore  regionale
non  sarebbero  rivolte  al   riconoscimento   dell'indennizzo,   «ma
unicamente alla determinazione (di una) delle  (possibili)  modalita'
procedimentali per la documentazione del suo ammontare». 
    E' evidente, pero', che se la previsione di una  tale  «modalita'
procedimentale» di  determinazione  dell'indennizzo,  attraverso  una
«perizia  giurata»  predisposta  a  cura  del  titolare  dell'impresa
balneare, non fosse destinata ad avere - come non a torto denuncia il
ricorrente - anche «valore nei confronti dei terzi, ivi  comprese  le
amministrazioni  pubbliche»,  la  disposizione  non  avrebbe   ragion
d'essere nel prevedere cio'  che  e'  gia'  in  facolta'  dell'avente
diritto all'indennizzo (la possibilita', cioe', di far valutare,  con
perizia giurata, la consistenza economica dei propri beni). 
    Anche questa disposizione contrasta, dunque,  con  l'esigenza  di
garantire la parita' di trattamento e l'uniformita' delle  condizioni
del mercato sull'intero territorio nazionale. Esigenza  che  solo  la
legge  statale  puo'  assicurare  nell'esercizio   della   competenza
esclusiva nella materia «tutela della concorrenza». 
    5.-  Da  qui,  appunto,  l'illegittimita'  costituzionale   delle
disposizioni scrutinate.