ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 2,
5, e 12, della legge della Regione  Puglia  13  luglio  2017,  n.  28
(Legge sulla partecipazione), promosso dal Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  con  ricorso  notificato  il  14-19  settembre   2017,
depositato in cancelleria il 20 settembre 2017, iscritto al n. 74 del
registro ricorsi 2017 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nella udienza  pubblica  del  9  ottobre  2018  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Marina  Altamura  per  la
Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso n. 74 del 2017, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale  avente
ad oggetto l'art. 7, commi 2, 5  e  12,  della  legge  della  Regione
Puglia 13 luglio  2017,  n.  28  (Legge  sulla  partecipazione),  per
violazione degli artt. 97, primo comma, 117, secondo  comma,  lettera
m), e terzo comma, e 118 della Costituzione. 
    La legge censurata disciplina le modalita'  e  gli  strumenti  di
partecipazione alla elaborazione delle politiche pubbliche  regionali
e locali. 
    Il ricorrente rileva che l'impugnato art. 7 - avente  ad  oggetto
il dibattito pubblico su opere, progetti o interventi di  particolare
rilevanza  per  la  comunita'  regionale   in   materia   ambientale,
paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed  economica  -,  ai
commi 2, 5 e 12, prevede strumenti di partecipazione  anche  riguardo
ad  opere  statali  che,  invece,   esulerebbero   dalla   competenza
regionale, stabilendo, anche con riferimento ad esse, che sia  svolto
un dibattito pubblico a livello regionale. In tal modo interferirebbe
con l'ulteriore e distinto dibattito previsto, per le opere pubbliche
nazionali, dalla legislazione statale di riferimento, cosi'  violando
l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., «atteso  che  le  norme
regionali  (cosi'  come  formulate)   interve[rrebbero]   in   ambiti
regolatori  espressamente  riservati  alla   competenza   legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  punto  di  determinazione  dei   livelli
essenziali concernenti i diritti civili e sociali»; l'art. 117, terzo
comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia  di
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»,
dettati dalla legge 23 agosto 2004,  n.  239  (Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia); l'art. 118,  Cost.,  «in
quanto    le    menzionate    norme    regionali    comport[erebbero]
un'interferenza con l'attivita' amministrativa  di  competenza  dello
Stato, ed in particolare con i procedimenti riguardanti il  dibattito
pubblico per i progetti di  competenza  statale»;  l'art.  97,  primo
comma,  Cost.,  in  quanto   verrebbero   introdotti   ingiustificati
aggravamenti procedimentali  in  violazione  del  principio  di  buon
andamento dell'azione amministrativa. 
    2.- Tanto premesso, vengono sviluppate singole argomentazioni con
riferimento alle specifiche disposizioni. 
    Innanzitutto, relativamente al comma 2 del censurato art. 7 -  il
quale prevede che venga disposto  il  dibattito  pubblico  regionale,
per: «a) le opere di iniziativa pubblica che comportano  investimenti
complessivi superiori a  euro  50  milioni;  b)  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 9, le previsioni di  localizzazione  contenute
in piani regionali in relazione  a  opere  nazionali  che  comportano
investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; c) per le opere
pubbliche e private che comportano investimenti  complessivi  fino  a
euro 50  milioni,  che  presentino  rilevanti  profili  di  interesse
regionale», e  quindi  anche  per  opere  che  possono  risultare  di
competenza statale -, il ricorrente rileva un  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera m),  Cost.  Tale  disposizione,  infatti,
interverrebbe in un  ambito  (quello  della  realizzazione  di  opere
pubbliche di competenza statale) in cui viene in gioco la regolazione
delle prestazioni minime concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,
prestazioni che, nel caso di specie, risulterebbero  sussumibili  nel
paradigma della concertazione di  cui  all'art.  24-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in  materia  ambientale)  ed
all'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici). 
    Nello specifico, viene segnalato che strumenti di  partecipazione
analoghi  a  quelli  disciplinati  dalla  normativa  regionale   sono
previsti in materia ambientale  dal  citato  art.  24-bis,  il  quale
dispone che l'autorita' competente puo' disporre che la consultazione
del pubblico di cui all'art. 24, comma 3, primo  periodo,  si  svolga
nelle  forme  dell'inchiesta  pubblica.  Posto  che  per   «autorita'
competente» deve intendersi (ai sensi dell'art. 5, lettera  p,  dello
stesso d.lgs. n. 152  del  2006)  «la  pubblica  amministrazione  cui
compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'
a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale
o del provvedimento comunque denominato che  autorizza  l'esercizio»,
solo per i progetti di competenza regionale essa coinciderebbe con la
Regione, mentre per i progetti di competenza statale e per i progetti
di fattibilita' relativi alle  grandi  opere  infrastrutturali  e  di
architettura di rilevanza sociale,  aventi  impatto  sulle  citta'  e
sull'assetto del territorio (di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 50  del
2016), essa andrebbe individuata nell'autorita' nazionale  competente
a disporre e gestire il dibattito pubblico. 
    Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo art.  7  -  il  quale
dispone che il dibattito pubblico regionale si svolga per determinate
opere nazionali per le quali la Regione e' chiamata ad  esprimersi  -
ed, in particolare, la previsione relativa alle  opere  di  cui  alle
lettere b), c) e g) (elettrodotti, impianti per  il  trasporto  o  lo
stoccaggio di combustibili, trivellazioni a terra e  a  mare  per  la
ricerca e produzione  di  idrocarburi),  il  ricorrente  segnala  che
verrebbero dettate disposizioni preliminari al  rilascio  dell'intesa
prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della  legge  n.  239  del
2004,  mentre  ogni  provvedimento  finalizzato  alla  costruzione  e
all'esercizio delle  opere  individuate  dalle  predette  lettere  e'
demandato alla competenza statale, secondo quanto disposto dal  sopra
citato comma 7. In particolare, l'art.  7,  comma  5,  seconda  parte
della lettera g), della legge reg. Puglia n. 28 del 2017  eccederebbe
dalle proprie competenze relativamente alle  trivellazioni  «a  mare»
per  la  ricerca  e  la   produzione   di   idrocarburi,   le   quali
rientrerebbero in ambito di competenza statale, come  ribadito  dalla
Corte costituzionale da ultimo con sentenza n. 39 del 2017. La  legge
regionale  impugnata  si  porrebbe  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale dettato dal legislatore nel citato comma 7, che  riserva
allo Stato la materia in questione. Essa, nello stabilire il  proprio
ambito di operativita', lungi dal  porre  mere  norme  di  dettaglio,
modificherebbe la disciplina unitaria dell'accesso alle attivita'  di
ricerca   e   coltivazione   degli   idrocarburi,    funzionale    al
raggiungimento degli obiettivi della politica  energetica  nazionale,
cosi' violando  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  in  relazione  ai
principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia», dettati dalla legge n. 239 del
2004. 
    Quanto al comma 12 dell'art. 7 - il quale prevede che,  all'esito
del  dibattito  pubblico,  il  soggetto   titolare   dell'opera,   in
accoglimento di quanto emerso  dal  dibattito,  possa  dichiarare  di
rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento -,  il  ricorrente
sostiene che esso conferirebbe all'inchiesta  regionale  «un'indebita
rilevanza determinante sul dibattito pubblico nazionale». 
    Tale  previsione  sarebbe  costituzionalmente   illegittima   per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), e  terzo  comma,
Cost., poiche' condizionerebbe il rilascio dell'intesa regionale allo
svolgimento  di  un   dibattito   pubblico   «a   regia   regionale»,
intervenendo in una materia di competenza  esclusiva  statale  (quale
quella relativa alle opere pubbliche di interesse  nazionale)  ed  in
una  materia  a  legislazione  concorrente  (quale  quella   relativa
all'energia). Essa  contrasterebbe  con  la  normativa  statale  «che
definisce in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti  di
localizzazione e realizzazione delle  opere,  riconoscendo  un  ruolo
fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle  corrispondenti
funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario». 
    Le   norme   regionali   impugnate   comporterebbero,    inoltre,
un'interferenza con  attivita'  amministrative  di  competenza  dello
Stato, ed in particolare con i procedimenti riguardanti il  dibattito
pubblico per i progetti di competenza statale, cosi' violando  l'art.
118 Cost. 
    Viene dunque segnalato che i menzionati commi 2, 5 e 12 dell'art.
7 della legge regionale in esame introdurrebbero  un'alterazione  nel
procedimento di  composizione  d'interessi  confliggenti  nell'ambito
dell'inchiesta  pubblica,  disciplinato   dal   legislatore   statale
nell'art. 24-bis del d.lgs. n.  152  del  2006,  da  ritenersi  norma
afferente ai livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'art.
117,  secondo  comma,  lettera  m),  Cost.,  e,   in   quanto   tale,
suscettibile di modificazioni solo ad opera del legislatore  statale,
cui e' riconosciuta competenza legislativa esclusiva nella materia de
qua. 
    Il ricorrente rimarca  che  le  norme  censurate  comporterebbero
un'alterazione del quadro normativo tracciato dal legislatore statale
e una disparita' di trattamento degli impianti  delle  infrastrutture
collocati  nella  Regione  Puglia,   introducendo   ulteriori   oneri
procedimentali,  doppiando  la  consultazione  pubblica  gia'  svolta
dall'autorita'  statale  competente,  con  tempi  ingiustificatamente
prolungati, sottraendo tra l'altro tali impianti e infrastrutture  ad
una valutazione unitaria, di competenza statale, volta a tracciare le
linee  fondamentali  della  politica  energetica   dell'assetto   del
territorio nazionale, fondamentali per stimolare la ripresa economica
del Paese. 
    Infine - sostiene ancora il ricorrente - siffatta alterazione del
quadro normativo, introducendo ulteriori oneri procedimentali e tempi
ingiustificatamente  prolungati,  violerebbe  il  principio  di  buon
andamento dell'azione amministrativa ex art. 97, primo comma, Cost. 
    3.- Con memoria depositata il 23 ottobre 2017 si e' costituita la
Regione Puglia, chiedendo che venga dichiarata  l'inammissibilita'  o
l'infondatezza  della  questione  di   legittimita'   costituzionale,
innanzitutto in quanto  le  censure  sollevate  muoverebbero  da  una
errata «lettura interpretativa» dell'art. 7 della legge  reg.  Puglia
n. 28 del 2017. 
    Esaminando  la  citata  legge  regionale  nella   sua   interezza
risulterebbe infatti evidente che essa  circoscrive  puntualmente  il
proprio ambito applicativo, limitandolo al perimetro della competenza
legislativa  e  amministrativa  riservata  dalla  Costituzione   alla
potesta' regionale, senza prevedere alcuna deroga ai termini  o  alle
modalita' delle ipotesi di partecipazione prescritte dalla  normativa
statale. 
    La  Regione  Puglia  -   riportando   alcune   disposizioni   che
delimiterebbero l'ambito applicativo del  dibattito  pubblico,  quali
gli artt. 3, commi 3 e 4, 4, comma 8, 7, comma 6, 9 e 19, commi 1 e 2
- sottolinea  che  una  lettura  sistematica  della  legge  impugnata
indurrebbe  ad  escludere  qualsivoglia  invasione  delle  competenze
legislative statali, aggravio procedimentale o, ancora, tentativo  di
sovrapposizione o modifica della disciplina statale nelle materie  di
sua competenza esclusiva. 
    Il  rispetto  delle  norme  statali  costituirebbe,  infatti,  la
premessa  per  l'operativita'  degli   istituti   di   partecipazione
introdotti dalla Regione Puglia, i quali  potrebbero  essere  attuati
solo nel rispetto della normativa nazionale, con  tempi  e  modalita'
con essa compatibili. 
    Del resto, l'istituto partecipativo in esame sarebbe ben  lontano
dal prevedere ingiustificati  oneri  procedimentali,  posto  che,  al
contrario, mirerebbe a promuovere la partecipazione  democratica  nei
processi decisionali regionali, come espressamente indicato nell'art.
1 della legge impugnata, tra essi comprendendo le ipotesi in  cui  la
Regione sia chiamata a  esprimersi  su  determinate  opere  nazionali
elencate nel censurato art. 7, comma 5. 
    Tanto  premesso,  la  Regione   sostiene   l'inammissibilita'   e
l'infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  per
mancato  esperimento  del  tentativo  d'interpretazione  conforme   a
Costituzione delle impugnate disposizioni. 
    Trattando nel merito le specifiche censure, viene,  innanzitutto,
esclusa la violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),
Cost., posto che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, essa
si potrebbe configurare solo in quanto il  livello  essenziale  della
prestazione venga determinato dalla Regione al  di  sotto  di  quello
minimo fissato a livello statale, non gia' quando venga  disciplinato
in senso migliorativo rispetto a  quest'ultimo,  come,  appunto,  nel
caso in esame. 
    Con  riferimento,  poi,  alla  previsione   della   consultazione
pubblica nell'ambito di specifiche materie  rimesse  alla  disciplina
dello  Stato  (come  la  prospezione,  ricerca  e   coltivazione   di
idrocarburi),  la  Regione  esclude  un'invasione  della   competenza
statale,  ribadendo  che  il  dibattito  pubblico  introdotto   dalla
impugnata legge regionale sarebbe finalizzato a  informare  e  a  far
partecipare, mediante  confronto,  i  cittadini  e  i  residenti  nel
territorio pugliese alla scelta sulla quale la Regione  Puglia  viene
chiamata ad esprimersi ai sensi dell'art. l,  comma  7,  lettera  n),
della legge n. 239 del 2004. Viene rimarcato che la  circostanza  che
l'intesa prevista dalla legge statale venga  espressa  dalla  Regione
Puglia a seguito di un confronto pubblico non potrebbe in alcun  modo
costituire una lesione  della  competenza  dell'autorita'  nazionale,
posto che essa non sostituirebbe - ma tutt'al piu' precederebbe -  la
procedura di inchiesta pubblica di cui all'art. 24-bis del d.lgs.  n.
152 del 2006. 
    La Regione, inoltre,  esclude  che  la  realizzazione  dell'opera
dipenderebbe dall'esito del dibattito pubblico pugliese, in quanto  -
viene sottolineato ancora una volta - la previsione di  cui  all'art.
7, comma 12, della legge  reg.  Puglia  n.  28  del  2017  dev'essere
inserita nel contesto dell'intera normativa regionale e applicata nei
limiti di compatibilita', sanciti dall'art. 19, commi 1 e 2, e  dallo
stesso art. 7, comma 6, della medesima legge impugnata. 
    Dalla  disciplina  regionale  nel   suo   complesso   emergerebbe
chiaramente  che  la  Regione  Puglia  non  potrebbe  dichiarare   di
rinunciare all'opera nazionale ma, nei casi in cui  sia  chiamata  ad
esprimersi, potrebbe  semplicemente  esporre  la  propria  posizione,
tenendo  conto  del  risultato  dell'iniziativa   di   partecipazione
pubblica preventivamente esperita a livello regionale. Viene comunque
ribadito che le modalita' per il superamento di  eventuali  stati  di
stallo ingenerati dal perdurante dissenso fra le  parti  resterebbero
in ogni caso rimesse al legislatore statale. 
    In via conclusiva, la Regione rileva che la legge censurata,  nel
prevedere la partecipazione dei cittadini e dei residenti pugliesi al
confronto pubblico in merito a opere che -  anche  se  di  competenza
nazionale  -  presentino  profili   di   interesse   regionale,   non
contrasterebbe  con  il  principio  di  buon  andamento   dell'azione
amministrativa, ed anzi potenzierebbe i  principi  di  trasparenza  e
partecipazione. 
    Sottolinea, infine, anche in risposta  al  paventato  rischio  di
disparita' di trattamento sul territorio nazionale, che la Puglia non
e' l'unica Regione italiana ad aver sentito l'esigenza di  assicurare
e garantire, nei limiti della  propria  competenza  legislativa,  una
maggiore informazione  e  partecipazione  alle  scelte  di  interesse
regionale da parte della collettivita' residente sul  territorio,  e,
in proposito,  rammenta,  in  particolare,  la  legge  della  Regione
Toscana  2  agosto  2013,  n.  46  (Dibattito  pubblico  regionale  e
promozione della partecipazione  alla  elaborazione  delle  politiche
regionali e  locali),  la  quale  ha  statuito  analoghe  ipotesi  di
dibattito pubblico, con modalita'  di  attuazione  di  tale  istituto
(artt. 7 e 8) del  tutto  simili  a  quelle  introdotte  dalla  legge
regionale pugliese. 
    4.- In data 18 settembre 2018, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato memoria, ripercorrendo le argomentazioni poste
a supporto delle proprie censure nel ricorso. 
    In particolare, in risposta alle osservazioni della Regione,  che
sostiene  una  lettura  costituzionalmente  orientata   delle   norme
impugnate alla luce del contenuto della  legge  regionale  nella  sua
interezza ed in  particolare  delle  disposizioni  che  affermano  il
rispetto della normativa nazionale quale  presupposto  e  limite  per
l'operativita' della disciplina regionale, l'Avvocatura afferma,  per
tali disposizioni, la natura di «mere affermazioni di stile». 
    Quanto, poi, alla censura relativa all'art. 117,  secondo  comma,
lettera  m),  Cost.,  viene  segnalato  che  non  sarebbe   dirimente
l'asserito rafforzamento della tutela da parte della Regione  essendo
contestata, a monte, l'invasione,  ad  opera  della  impugnata  legge
regionale,  dell'ambito  relativo   al   dibattito   pubblico   sulle
cosiddette grandi opere di rilevanza ed interesse  nazionale,  ambito
di competenza esclusiva statale. 
    Tale invasione - viene ancora osservato - sarebbe resa ancor piu'
evidente dalla recente adozione del d.P.C.m. 10 maggio  2018,  n.  76
(Regolamento recante modalita' di  svolgimento,  tipologie  e  soglie
dimensionali  delle  opere  sottoposte  a  dibattito  pubblico),   in
attuazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016, che disciplina  le
modalita' di gestione e svolgimento del dibattito pubblico. 
    5.- In medesima data, la Regione Puglia  ha  depositato  memoria,
con la quale si ribadisce la piena  compatibilita'  della  disciplina
regionale  «con   l'indiscussa   competenza   statale   sulle   opere
regionali». 
    Lo spazio operativo del  dibattito  pubblico  disciplinato  dalla
legge regionale, infatti, andrebbe individuato nella fase preliminare
all'espressione del parere o al rilascio dell'intesa regionale,  fase
nella quale viene innestato tale istituto di democrazia partecipativa
in omaggio «al favor verso istituti di democrazia,  di  cui  all'art.
123 Cost. 
    La Regione rileva che la  delimitazione  dell'operativita'  dello
strumento  partecipativo  regionale  alle   specifiche   ipotesi   di
concertazione  previste  dalla  normativa   statale   porterebbe   ad
escludere altresi' la paventata violazione degli artt. 117, secondo e
terzo  comma,  e  118   Cost.,   con   specifico   riferimento   alle
trivellazioni a mare. Anche in queste ipotesi - rimarca la Regione  -
il dibattito  regionale  si  collocherebbe  in  una  fase  precedente
all'espressione dell'intesa prevista  dall'art.  1,  comma  7,  della
legge n. 239 del 2004,  considerando,  del  resto,  che  il  prodotto
dell'istituto  partecipativo  sarebbe  un   documento   di   proposta
partecipativa privo di carattere prescrittivo. 
    Del resto - rimarca  la  Regione  -  la  procedura  partecipativa
costituirebbe  attuazione  dell'art.  5  Cost.,  in  quanto  tesa   a
consentire  alle  specifiche  peculiarita'  territoriali  di  trovare
spazio e riconoscimento in una fase di competenza regionale destinata
a confluire nei procedimenti di concertazione  previsti  dalle  leggi
nazionali. 
    Quanto alla specifica censura relativa al comma 12 dell'impugnato
art. 7 con riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  e
terzo comma, Cost., viene  ribadito  che  il  coordinamento  con  gli
ordinamenti comunitario  e  nazionale  porterebbe  ad  affermare  con
certezza che, nelle ipotesi di dibattito pubblico su opere nazionale,
la Regione, essendo chiamata solo ad esprimere un parere o un'intesa,
non  potrebbe  essere  considerata   titolare   della   realizzazione
dell'opera e pertanto non potrebbe in alcun modo rinunciare ad  essa.
Analoghe considerazioni  sono  mosse  con  riferimento  alla  censura
relativa all'art. 118 Cost., ribadendo che il dibattito regionale  si
collocherebbe in una fase preliminare e  non  inciderebbe  su  alcuna
prerogativa statale,  in  quanto  verrebbe  esercitata  in  una  fase
precedente alla procedura concertativa statale, di gestione esclusiva
della competente autorita' nazionale. 
    Vengono, infine, ricordate la clausola  di  compatibilita'  della
normativa regionale con quella  statale  e  la  espressa  cedevolezza
della prima rispetto alla seconda,  nonche'  la  ratio  sottesa  alla
disciplina regionale,  la  quale  avrebbe  creato  uno  strumento  di
democrazia   partecipativa   per   dare   voce   alle    peculiarita'
territoriali, anche al fine di prevenire i  conflitti  e  convogliare
all'interno del circuito democratico  i  dissensi  extraistituzionali
che  in  svariate  ipotesi  hanno  pesantemente  interferito  con  la
realizzazione di opere di interesse nazionale. 
    La Regione rimarca,  infine,  che  non  potrebbe  derivare  alcun
contrasto  con  il  principio  di  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione da un istituto  che  e'  frutto  della  scelta  della
massima  apertura  partecipativa   in   omaggio   al   principio   di
amministrazione condivisa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n. 74 del  reg.  ric.  del  2017,  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  proposto  questione  di
legittimita' costituzionale, con riferimento  agli  artt.  97,  primo
comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo  comma,  e  118  della
Costituzione, dell'art. 7, commi 2, 5 e 12, della legge della Regione
Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), il  quale,
nel disciplinare  le  modalita'  del  dibattito  pubblico  su  opere,
progetti o interventi  di  particolare  rilevanza  per  la  comunita'
regionale,   in   materia   ambientale,    paesaggistica,    sociale,
territoriale, culturale ed economica, prevede  che  esso  sia  svolto
anche per opere nazionali. 
    Secondo   il   ricorrente   cio'    determinerebbe    un'indebita
interferenza con il dibattito previsto dalla legislazione statale  di
riferimento, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  m),
Cost., atteso che il legislatore regionale interverrebbe in un ambito
(quello della realizzazione di opere pubbliche) in cui viene in gioco
la regolazione delle prestazioni minime concernenti i diritti  civili
e  sociali  espressamente  riservata  alla   competenza   legislativa
esclusiva dello Stato. La normativa  regionale  impugnata  violerebbe
inoltre l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i  principi
fondamentali in materia di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», dettati dalla legge 23 agosto 2004,  n.  239
(Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per  il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di  energia),  ed  in
particolare dall'art. 1, comma 7, lettera n); l'art.  118,  Cost.,  a
causa della conseguente interferenza con  l'attivita'  amministrativa
di competenza dello Stato,  ed  in  particolare  con  i  procedimenti
riguardanti il  dibattito  pubblico  per  i  progetti  di  competenza
statale;  ed,  infine,   l'art.   97,   primo   comma,   Cost.,   per
l'introduzione di ingiustificati aggravamenti procedimentali. 
    2.- La legge  in  esame,  nell'introdurre  diverse  modalita'  di
coinvolgimento di soggetti e di istituzioni nel processo  decisionale
su opere e progetti o interventi  di  particolare  rilevanza  per  la
comunita' di riferimento, disciplina, in  particolare,  il  dibattito
pubblico regionale. 
    Ai sensi del  comma  2  dell'art.  7  il  dibattito  pubblico  e'
disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale,
per le opere  di  iniziativa  pubblica  che  comportano  investimenti
complessivi superiori  a  euro  50  milioni;  per  le  previsioni  di
localizzazione contenute in piani  regionali  in  relazione  a  opere
nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50
milioni; per le opere pubbliche e private che comportano investimenti
complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti  profili
di interesse regionale. 
    La formulazione, dunque, nella sua  ampiezza  e  genericita',  si
riferisce anche alle opere nazionali  e,  del  resto,  il  successivo
comma 5 indica espressamente che il dibattito pubblico si  svolge  su
specifiche tipologie di opere  nazionali  in  ordine  alle  quali  la
Regione Puglia e' «chiamata ad esprimersi» (infrastrutture stradali e
ferroviarie; elettrodotti, impianti per il trasporto o lo  stoccaggio
di combustibili; porti e aeroporti;  bacini  idroelettrici  e  dighe;
reti di radiocomunicazione, trivellazioni a terra e  a  mare  per  la
ricerca e produzione di idrocarburi). 
    3.- Presupposto di tale disciplina e' la tesi che, in presenza di
atti  di  emanazione  regionale,  la  Regione  abbia  il  potere   di
disciplinare il dibattito pubblico, da indire  a  cura  della  stessa
Regione. 
    Sennonche' gli atti in questione, quali  intese  o  pareri,  sono
atti del procedimento e,  quindi,  sono  destinati  a  confluire  nel
procedimento statale di deliberazione dell'opera,  e  ne  sono  parte
integrante, al contrario, ad esempio, della  valutazione  di  impatto
ambientale che e' un procedimento autonomo, sia pure  collegato.  Per
essi, pertanto, non puo'  non  tenersi  conto  della  disciplina  del
dibattito pubblico dettata dal  titolare  della  funzione,  ossia  lo
Stato. 
    3.1.- L'art. 22 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50
(Codice dei  contratti  pubblici),  occupandosi  delle  grandi  opere
infrastrutturali e  di  architettura  di  rilevanza  sociale,  aventi
impatto sull'ambiente, sulle citta' e  sull'assetto  del  territorio,
individua nell'amministrazione aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore
proponente l'opera il titolare del potere di indire  il  dibattito  e
prevede che tutte le parti coinvolte  possano  esprimere  la  propria
opinione e confrontarsi con posizioni diverse e contrapposte. 
    L'articolo rinvia, poi, per la disciplina  dell'istituto,  ad  un
apposito  regolamento,  adottato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri,  del  10  maggio  2018,  n.  76  (Regolamento
recante modalita' di svolgimento,  tipologie  e  soglie  dimensionali
delle opere sottoposte a dibattito pubblico). 
    3.2.- Il decreto, innanzitutto, specifica modalita' di iniziativa
e svolgimento del dibattito pubblico. 
    Esso si occupa, in  particolare,  del  rapporto  con  le  realta'
territoriali  coinvolte  dall'opera  e   le   relative   istituzioni,
disponendo, all'art.  8,  che  il  dibattito  pubblico  debba  essere
«organizzato   e   gestito   in   relazione   alle    caratteristiche
dell'intervento  e  alle  peculiarita'   del   contesto   sociale   e
territoriale di riferimento» e che debba «consistere in  incontri  di
informazione, approfondimento, discussione e gestione dei  conflitti,
in particolare nei territori direttamente interessati»; esso prevede,
inoltre, la pubblicazione del dossier di progetto dell'opera, di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), anche sui siti delle amministrazioni
locali interessate dall'intervento. Su questi ultimi,  ai  sensi  del
successivo  art.  9,  vanno,  poi,  pubblicati  i   risultati   delle
consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico. 
    Inoltre, all'art. 3 il decreto prevede che il dibattito -  al  di
fuori delle ipotesi, relative alle opere rientranti  nell'Allegato  1
del medesimo decreto, in cui e' obbligatorio - possa essere disposto,
per le opere elencate nello stesso Allegato 1, ma di importo compreso
tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, su  richiesta,
tra l'altro, di un Consiglio regionale o di una Provincia  o  di  una
Citta'  metropolitana  o  di  un  Comune   capoluogo   di   provincia
territorialmente interessati dall'intervento, oltre che di uno o piu'
consigli  comunali  o  di  unioni  di  Comuni,  se   complessivamente
rappresentativi di almeno 100.000 abitanti, nonche' di almeno  50.000
cittadini elettori nei territori in cui e' previsto l'intervento o di
almeno un  terzo  dei  cittadini  elettori  per  gli  interventi  che
interessano le isole con non  piu'  di  100.000  abitanti  e  per  il
territorio di Comuni di montagna. 
    E', poi, espressamente sancito che  l'attivita'  di  monitoraggio
della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'art.
4 del decreto - attivita'  relativa  al  corretto  svolgimento  della
procedura di dibattito pubblico ed al rispetto  della  partecipazione
del  pubblico,  nonche'  alla  necessaria  informazione  durante   la
procedura ed alla idoneita'  e  tempestivita'  della  pubblicita'  ed
informazione  in  materia  -  debba   svolgersi   anche   a   livello
territoriale, con il coinvolgimento attivo  degli  enti  territoriali
interessati dalla realizzazione dell'opera.  Essi  possono  segnalare
alla  Commissione  eventuali  criticita'  relative   alle   modalita'
operative e tecniche di svolgimento del  dibattito  pubblico  e  sono
abilitati a collaborare al fine di individuare le soluzioni  migliori
per le comunita' locali. Sempre ai sensi del citato art.  4,  per  le
attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse  regionale,  la
Commissione  si  avvale  del  supporto  tecnico-amministrativo  degli
uffici regionali allo specifico scopo individuati. 
    A cio' si aggiunge la previsione, ai sensi del successivo art. 5,
della comunicazione  alle  amministrazioni  territoriali  interessate
dall'intervento,  da  parte  dell'amministrazione  aggiudicatrice   o
dell'ente  aggiudicatore,   dell'indizione   del   procedimento   del
dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione sui relativi siti. 
    4.- Si tratta, dunque, di una disciplina esaustiva  dell'istituto
alla cui stregua, da una parte, e' da escludere che soggetti  diversi
da quelli individuati, possano prendere l'iniziativa; dall'altra,  vi
e' la garanzia che vengano adeguatamente in rilievo le esigenze  e  i
problemi dei territori incisi dall'opera,  atteso  che  le  posizioni
emergenti a livello  locale,  facenti  capo  a  soggetti  pubblici  e
privati, possono e debbono  trovare  spazio  nel  dibattito  pubblico
statale, il quale, per come strutturato, e' fisiologicamente  teso  a
consentire di  convogliare  in  tale  sede  contributi,  confronti  e
conflitti con cittadini, associazioni ed istituzioni di ogni livello. 
    5.-  L'intervento  del  legislatore  regionale  comporta   dunque
l'interferenza  lamentata  dal  ricorrente  e  quindi  la  violazione
dell'art. 118, primo comma, Cost. 
    6.- Tale intervento appare peraltro  ingiustificato  anche  sotto
altro e sostanziale profilo. 
    6.1.- L'assetto dato a questa fondamentale fase del  procedimento
deve, infatti, ritenersi un ragionevole punto di  equilibrio  fra  le
esigenze della partecipazione e quelle dell'efficienza. 
    Non vi e' dubbio che, come evidenzia anche il Consiglio di  Stato
nel proprio parere n. 855 del 1° aprile 2016 sullo schema di  decreto
legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione», il dibattito pubblico sia «uno strumento essenziale  di
coinvolgimento   delle   collettivita'   locali   nelle   scelte   di
localizzazione e  realizzazione  di  grandi  opere  aventi  rilevante
impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto». 
    Esso  configura,  analogamente  all'inchiesta  pubblica  prevista
dall'art. 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), una  fondamentale  tappa  nel  cammino  della
cultura  della  partecipazione,  rappresentata  da  un   modello   di
procedimento  amministrativo  che  abbia,   tra   i   suoi   passaggi
ineliminabili,  il  confronto   tra   la   pubblica   amministrazione
proponente  l'opera  e  i  soggetti,  pubblici  e  privati,  ad  essa
interessati e coinvolti dai  suoi  effetti,  alimentandosi  cosi'  un
dialogo che, da un lato, faccia emergere eventuali piu' soddisfacenti
soluzioni  progettuali,  e,  dall'altra,  disinneschi  il   conflitto
potenzialmente implicito in qualsiasi intervento  che  abbia  impatto
significativo sul territorio. 
    Ma proprio perche' si e' in presenza  di  un  prezioso  strumento
della  democrazia  partecipativa,  se  ne  devono  evitare  abusi   e
arbitrarie ripetizioni, in particolare  con  riferimento  ai  diversi
piani (statale e regionale) su cui lo stesso deve svolgersi, pena  un
ingiustificato appesantimento dell'intera procedura. 
    6.2.- Cio' e' appunto quanto si verifica nel caso  in  questione,
in cui il  dibattito  pubblico  previsto  dal  legislatore  regionale
costituisce una  duplicazione  di  quello  previsto  dalla  normativa
statale  e  quindi  comporta  prolungamenti  dei  tempi   dell'azione
amministrativa e un aggravamento degli oneri procedimentali senza che
ne sussista alcuna giustificazione. 
    Significativa a tal fine la previsione contenuta nel  comma  9  -
non  impugnato  -,  secondo  cui   e'   possibile   la   «sospensione
dell'adozione o  dell'attuazione  di  atti  di  competenza  regionale
connessi  all'intervento  oggetto  del  dibattito  pubblico».  Questa
facolta' riconosciuta  in  capo  alla  Regione  concreta  proprio  il
paventato  rischio  di  abuso  dell'istituto,  consentendo,   tramite
l'astensione  dall'adozione  dell'atto  di  propria  competenza,   di
bloccare la realizzazione dell'opera per un tempo indefinito. 
    E  cio'  senza  considerare  che  la  sospensione   in   se'   e'
incompatibile con la logica  stessa  della  partecipazione  regionale
che, quale che sia l'atto in cui sostanzia, deve rispettare il canone
della leale collaborazione,  che  impedisce  di  opporre  preclusioni
pregiudiziali, sia pure temporanee. 
    6.3.- Ne' muta la portata di tale preoccupante  quadro  normativo
il richiamo, contenuto nell'incipit dello stesso comma 9, al rispetto
di quanto disposto dagli artt. 2 e 21-quater  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi).   Premessa,
infatti, la genericita' di tale previsione,  va  considerato  che  la
disciplina in questione  e'  concepita  per  i  procedimenti  diretti
all'adozione d'ufficio di atti  produttivi  di  effetti  nella  sfera
giuridica dei destinatari e per quelli  volti  a  rispondere  ad  una
istanza di parte, nei quali viene, cioe',  in  rilievo  un  interesse
pretensivo  od  oppositivo  cui  deve  essere  garantito   tempestivo
soddisfacimento. Essi non  riguardano,  invece,  procedure  prive  di
destinatari specifici - come quelle finalizzate all'approvazione  del
progetto  -,  relativamente  alle  quali  mancano  puntuali   cadenze
temporali. 
    7.-  Risulta  dunque  fondata  anche  la  censura   dedotta   dal
ricorrente di violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. per lesione
del principio di buon andamento dell'amministrazione. 
    8.- Va dunque dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  -  per
violazione degli artt. 97, primo comma, e 118, primo comma,  Cost.  -
dell'art. 7, comma 5, della legge  reg.  Puglia  n.  28  del  2017  e
dell'art. 7, comma 2,  della  medesima  legge,  nella  parte  in  cui
prevede che il dibattito pubblico regionale  si  svolga  anche  sulle
opere nazionali. 
    Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art.  117,
secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost. 
    9.- Il ricorso impugna anche il comma 12 dell'art. 7 della  legge
regionale il quale dispone che, all'esito del dibattito pubblico,  il
soggetto titolare o il responsabile  della  realizzazione  dell'opera
dichiari pubblicamente se intende, anche in  accoglimento  di  quanto
emerso dal dibattito, rinunciare all'opera, presentarne  formulazioni
alternative, proporre modifiche, confermare il progetto. 
    La   disposizione,   secondo   il    ricorrente,    comporterebbe
«un'indebita rilevanza determinante sul dibattito pubblico  nazionale
con innegabili conseguenze sullo stesso». 
    Sennonche' la formulazione e' tale da legare in modo evidente  la
norma impugnata alle ipotesi in cui si tratti  di  un'opera  pubblica
regionale  e  non  quando  la  Regione  sia  chiamata  ad  esprimersi
all'interno di un dibattito pubblico avente ad oggetto un'opera della
cui realizzazione essa non sia titolare. 
    10.- Va pertanto dichiarata la  non  fondatezza  della  questione
relativa all'art. 7, comma 12, della legge  reg.  Puglia  n.  28  del
2017, per erroneita' del presupposto interpretativo.