ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  39,  comma
2, della  legge  della  Regione  Lombardia  14  luglio  2003,  n.  10
(Riordino  delle  disposizioni  legislative  regionali   in   materia
tributaria - Testo unico della  disciplina  dei  tributi  regionali),
promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia,  nel
procedimento vertente tra F. J. e la Regione Lombardia, con ordinanza
del 6 settembre 2017, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2018  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia; 
    udito nella udienza pubblica del  20  novembre  2018  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    udito l'avvocato Piera Pujatti per la Regione Lombardia. 
    Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia,
con ordinanza del 6 settembre 2017 (reg. ord.  n.  4  del  2018),  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera  e),
e 119 «secondo comma, lettere  e),  i),  l),»  (recte:  119,  secondo
comma), della Costituzione, questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 39, comma 2, della legge della Regione Lombardia 14  luglio
2003, n. 10 (Riordino delle  disposizioni  legislative  regionali  in
materia  tributaria  -  Testo  unico  della  disciplina  dei  tributi
regionali), in forza del quale, in materia di  tassa  automobilistica
regionale, il presupposto d'imposta «si costituisce il  primo  giorno
di ciascun periodo  d'imposta  come  stabilito  dall'art.  40»  della
stessa legge regionale; 
    che la rimettente e' chiamata a giudicare  dell'appello  proposto
da F. J. nei confronti della sentenza con  la  quale  la  Commissione
tributaria  provinciale  di  Milano  ha  rigettato  il  ricorso   del
contribuente,  diretto  ad  ottenere  l'annullamento   dell'atto   di
accertamento   riferito   al   mancato    pagamento    della    tassa
automobilistica maturata nel periodo d'imposta, compreso tra il  mese
di maggio 2009 e quello di aprile 2010; 
    che, come evidenziato dal  giudice  a  quo,  il  contribuente  ha
dedotto  di  aver  ceduto  il  veicolo  oggetto   della   contrastata
obbligazione tributaria in data antecedente al maturarsi del relativo
presupposto  d'imposta,  momento,  quest'ultimo,  individuato   nella
scadenza del termine utile per il pagamento del tributo  in  oggetto,
in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 32, del  decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),  convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; 
    che, con la sentenza di primo grado,  la  Commissione  tributaria
provinciale ha rigettato il  ricorso  del  contribuente  perche',  ai
sensi dell'art. 39, comma 2, della legge reg.  Lombardia  n.  10  del
2003,  il  presupposto  d'imposta  della  tassa  automobilistica   si
costituisce non alla scadenza del termine utile per il pagamento  del
tributo (come stabilito, invece, dalla  legge  statale),  bensi'  «il
primo giorno di ciascun periodo d'imposta»,  sicche',  nel  caso,  la
cessione del veicolo evidenziata  dal  contribuente  nell'opporsi  al
pagamento  del  tributo,  in  quanto   successiva   al   consolidarsi
dell'imposizione nei termini definiti dalla norma  regionale,  doveva
ritenersi indifferente rispetto alla corretta imputazione  soggettiva
della relativa pretesa tributaria; 
    che il contribuente, tra i motivi di appello, ha ribadito i dubbi
di legittimita'  costituzionale  gia'  prospettati  in  primo  grado,
rispetto ai quali  la  Commissione  ha  ritenuto  non  manifestamente
infondati quelli addotti  in  riferimento  agli  artt.  117,  secondo
comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., per avere la  Regione
Lombardia, con la norma censurata, invaso la  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia tributaria; 
    che, ad avviso del rimettente, la disciplina regionale  e  quella
statale regolano diversamente l'insorgenza del presupposto impositivo
relativo al tributo in oggetto, dando sostanza  alla  violazione  dei
parametri costituzionali evocati, alla luce del costante orientamento
seguito   dalla   Corte   costituzionale   in   materia   di    tassa
automobilistica, in forza del quale  la  derivazione  erariale  della
stessa preclude alle Regioni a  statuto  ordinario  di  integrare  la
normativa  statale  di  riferimento,   incidendo   sulla   disciplina
sostanziale della relativa imposizione; 
    che, con atto depositato il 28 gennaio 2018, si e' costituita  la
Regione Lombardia, concludendo per l'inammissibilita' o comunque  per
l'infondatezza  delle  censure,  con   argomentazioni   ulteriormente
ribadite nella memoria depositata il 29 ottobre 2018; 
    Considerato  che  la  Commissione  tributaria   regionale   della
Lombardia dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  39,
comma 2, della legge della Regione Lombardia 14 luglio  2003,  n.  10
(Riordino  delle  disposizioni  legislative  regionali   in   materia
tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali),  in
riferimento agli  artt.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  e  119,
«secondo comma, lettere e), i), l),»  (recte:  119,  secondo  comma),
della Costituzione; 
    che,  ad  avviso  della  Commissione   rimettente,   la   Regione
Lombardia, tramite  la  disposizione  censurata,  avrebbe  invaso  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia  tributaria,
disciplinando il momento di costituzione  del  presupposto  d'imposta
relativo alla tassa automobilistica regionale in termini  diversi  da
quanto dettato dalla normativa statale e, segnatamente, dall'art.  5,
comma 32, del decreto-legge 30  dicembre  1982,  n.  953  (Misure  in
materia tributaria), convertito, con modificazioni,  nella  legge  28
febbraio 1983, n. 53; 
    che, in particolare, mentre il  citato  art.  5,  comma  32,  del
decreto-legge n. 953 del 1982, quale convertito nella legge n. 53 del
1983, prevede che il  presupposto  di  imposta  si  costituisce  alla
scadenza  del  termine  utile  per  il  pagamento  del  tributo,   la
disposizione regionale censurata  fa  invece  riferimento  al  «primo
giorno di ciascun periodo d'imposta»; 
    che il riferimento fatto nell'ordinanza alle «lettere e), i), l)»
del secondo comma dell'art.  119  Cost.  e'  frutto  di  un  evidente
refuso, tale da non mettere in discussione la puntuale individuazione
del parametro evocato; 
    che costituisce punto decisivo del giudizio principale  accertare
se,  come  dedotto  dal  contribuente,  la   cessione   del   veicolo
assoggettato  a  tributo  sia  intervenuta  in  data  anteriore  alla
«costituzione» del presupposto d'imposta; 
    che siffatta circostanza, laddove riscontrata, renderebbe infatti
illegittimo l'accertamento impugnato perche' rivolto a soggetto ormai
estraneo all'imposizione, in quanto non piu' titolare della posizione
giuridica che la giustifica; 
    che, in coerenza, il rimettente, per consentire a questa Corte di
verificare la rilevanza della questione, non poteva prescindere dalla
puntuale  indicazione  degli  elementi  tramite  i   quali   risalire
all'esatta  identificazione  del  periodo  d'imposta   cui   riferire
l'obbligazione tributaria contestata nel giudizio principale; 
    che  tale  profilo,  infatti,  costituisce  l'antecedente  logico
dell'approfondimento legato al momento d'insorgenza  del  presupposto
impositivo; 
    che il comma 1 dell'art. 40 della legge reg. Lombardia n. 10  del
2003, estraneo alle censure prospettate  dal  rimettente,  stabilisce
che il periodo d'imposta annuale relativo alla tassa  automobilistica
decorre dal mese in cui e' stata  effettuata  l'immatricolazione  del
veicolo (essendo indifferente a tal fine ogni altro elemento); 
    che l'ordinanza di rimessione, omettendo di precisare la data  di
immatricolazione  del  veicolo,  non  consente  a  questa  Corte   di
accertare compiutamente il dies a quo del periodo  d'imposta  secondo
la disciplina regionale; 
    che,  in  conclusione,  le  indicate  lacune  dell'ordinanza   di
rimessione  incidono  sulla   valutazione   della   rilevanza   della
questione; 
    che, come  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  piu'  volte
precisato, l'omessa o l'insufficiente descrizione della  fattispecie,
non emendabile mediante la diretta lettura degli atti,  impedita  dal
principio di autosufficienza dell'atto  di  rimessione,  preclude  il
necessario controllo in punto di rilevanza (sentenze n. 22 del 2018 e
n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 e n. 187 del 2017); 
    che le questioni devono essere, dunque, dichiarate manifestamente
inammissibili.