ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3,  4,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14, nonche' dell'intero testo della legge  della
Regione Molise 24 ottobre 2017,  n.  16  (Disposizioni  regionali  in
materia di disturbi dello  spettro  autistico  e  disturbi  pervasivi
dello sviluppo), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
con ricorso notificato il 27 dicembre 2017-4 gennaio 2018, depositato
in cancelleria il 3 gennaio 2018,  iscritto  al  n.  2  del  registro
ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2018  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Antonio Galasso  e  Claudia
Angiolini per la Regione Molise. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n. 2 del registro  ricorsi  2018,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14, nonche' l'intero  testo  della  legge  della
Regione Molise 24 ottobre 2017,  n.  16  (Disposizioni  regionali  in
materia di disturbi dello  spettro  autistico  e  disturbi  pervasivi
dello sviluppo), in riferimento, nel complesso, agli artt. 81,  terzo
comma, 117, terzo comma, in relazione ai principi fondamentali  della
materia «coordinamento della finanza pubblica», di  cui  all'art.  1,
comma  174,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)», e all'art. 2, commi 80  e  95,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    2.- La difesa dello Stato ha premesso quanto segue. 
    2.1.- La  Regione  Molise,  a  seguito  del  verificarsi  di  una
situazione  di  disavanzo  nel  settore  sanitario,  suscettibile  di
compromettere  l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA), il 30 marzo 2007 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1,  comma
180, della legge n. 311 del 2004, un accordo con il  Ministero  della
salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze,  comprensivo
di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, che  individuava  una
serie di interventi da attivare  nell'arco  del  triennio  2007-2009,
finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario  della
Regione, nel rispetto dei livelli essenziali di  assistenza  e  degli
adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni, prevista dal  comma  173
del medesimo art. 1 della suddetta legge n. 311 del 2004. 
    2.2.-  Poiche'  la  Regione  Molise  non  aveva  realizzato   gli
obiettivi  previsti  sia  dal  piano  di  rientro   che   dall'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione dell'art. 120, secondo
comma, Cost., era stato nominato il Commissario  ad  acta,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159  (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29  novembre  2007,
n. 222. 
    Con delibera del 18 maggio 2015, il Consiglio dei ministri  aveva
rimodulato il mandato conferito al Commissario ad acta. 
    2.3.-  In  particolare,  al  Presidente  della   Regione,   quale
Commissario ad acta, con la suddetta  delibera,  come  previsto  alla
lettera b), era  assegnato  l'incarico  di  adottare  ed  attuare  il
programma operativo relativo al triennio 2015-2018. 
    Tra le azioni  e  gli  interventi  da  adottare  prioritariamente
nell'ambito del programma operativo,  era  ricompresa,  tra  l'altro,
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizioni  di
efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', in coerenza con  il
Patto  per  la  salute  2014-2016  e  con  l'Accordo  in   Conferenza
Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard  organizzativi
e di qualita' dell'assistenza. 
    3.- Tanto premesso, l'Avvocatura generale dello Stato deduce  che
gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e  10,  nonche'  l'intero  testo  della
legge reg. Molise  n.  16  del  2017,  di  cui  assume  il  carattere
omogeneo, interferiscono direttamente con le funzioni del Commissario
ad acta, come delineato ai punti «i», ed «ii», della lettera b) della
delibera del Consiglio dei ministri del 18  maggio  2015,  prevedendo
interventi volti a garantire seppure limitatamente ai disturbi  dello
spettro  autistico   e   del   comportamento   e   alla   disabilita'
intellettiva, l'erogazione di quei livelli essenziali  di  assistenza
ai quali deve attendere lo stesso Commissario ad acta. 
    4.-  Il  complesso  delle   disposizioni,   e   in   particolare,
l'istituzione di un'articolata rete assistenziale e la  creazione  di
appositi centri residenziali  e  semiresidenziali  per  la  cura  dei
soggetti affetti dai menzionati disturbi,  interferirebbero  in  modo
significativo ed illegittimo con il mandato del Commissario ad  acta,
in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Ed infatti, anche laddove tali misure dovessero trovare riscontro
nelle previsioni del programma operativo,  la  competenza  funzionale
alla loro attuazione spetterebbe comunque al Commissario  ad  acta  e
non all'organo legislativo regionale. 
    Le  norme  richiamate,   contenendo   disposizioni   puntuali   e
immediatamente esecutive sulla definizione e  sull'organizzazione  di
una parte della rete assistenziale regionale - quella  relativa  alle
patologie  neuropsichiatriche  in   questione   -   condizionerebbero
l'operato del Commissario ad acta, ed interferirebbero, altresi', con
il monitoraggio dei  tavoli  tecnici  preposti  alla  verifica  della
corretta esecuzione del mandato commissariale. 
    5.- Gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10,  nonche'  l'intero  testo
della legge reg. Molise n. 16 del 2017, in  quanto  avente  contenuto
normativo omogeneo (sono richiamate le sentenze n. 14  del  2017,  n.
238 del 2006 e n. 359 del 2003),  avrebbero  invaso  spazi  che  sono
interdetti  alla   competenza   legislativa   regionale,   ma   anche
amministrativa, per effetto dell'esercizio del potere sostitutivo del
Governo, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. 
    6.- A sostegno della censura, la difesa dello Stato  richiama  la
giurisprudenza costituzionale in materia. 
    In particolare, ricorda  che  la  sentenza  n.  14  del  2017  ha
affermato che le funzioni del  Commissario  ad  acta:  «[...]  devono
restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da
ogni interferenza degli  organi  regionali  -  anche  qualora  questi
agissero per via legislativa -  pena  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost.  [...].  L'illegittimita'  costituzionale  della
legge regionale sussiste anche  quando  l'interferenza  e'  meramente
potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di  un  contrasto
diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare  il  piano
di rientro [...]». 
    7.- Le medesime disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7,  8,
9 e 10, nonche' l'intero testo della legge  reg.  Molise  n.  16  del
2017, intervenendo  in  materia  di  organizzazione  sanitaria  senza
rispettare i vincoli imposti  dal  piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario, darebbero luogo, altresi', alla violazione dell'art.  117,
terzo comma, Cost., perche' si porrebbero in contrasto con i principi
fondamentali della materia «coordinamento  della  finanza  pubblica»,
stabiliti dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009. 
    Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, le disposizioni in  questione
riguardano l'offerta sanitaria  e  socio-economica  nel  campo  della
tutela della salute mentale, e interferiscono con  le  azioni  e  gli
interventi prioritari affidati dal Governo al Commissario ad acta. 
    Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina
dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria  e'
riconducibile, ai sensi dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  a  un
duplice ambito di potesta' legislativa concorrente: la  tutela  della
salute ed il coordinamento  della  finanza  pubblica  (e'  citata  la
sentenza n. 278 del 2014). 
    Inoltre, con la sentenza n. 106  del  2017  si  e'  statuito  che
«costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge  n.
191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li  abbiano
sottoscritti, gli accordi previsti  dall'art.  1,  comma  180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311  [...],  finalizzati  al  contenimento
della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti». 
    8.- Gli artt. 11 e 14 della legge reg. Molise n. 16 del 2017 sono
impugnati per la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 81, terzo
comma, Cost. 
    L'art. 11 prevede percorsi formativi propedeutici all'inserimento
lavorativo dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e
da  disturbi  del  comportamento   e   disabilita'   intellettiva   e
relazionale, e introduce  disposizioni  finalizzate  all'integrazione
sociale, scolastica  e  lavorativa  delle  persone  affette  da  tali
disturbi. 
    In base al  successivo  art.  14,  tali  prestazioni,  di  natura
essenzialmente  sociale,  sono  finanziate  con  risorse  del   Fondo
sanitario regionale. 
    Secondo il ricorrente, il combinato disposto delle suddette norme
contrasterebbe con il principio generale, afferente  al  contenimento
della spesa pubblica, secondo il quale le prestazioni di  natura  non
sanitaria  non  possono  essere  finanziate  con  risorse  del  Fondo
sanitario regionale, specificamente destinate al finanziamento  della
spesa sanitaria. 
    In tal modo, le stesse norme confliggerebbero con il divieto  per
le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo  regionale  di
effettuare  spese  non  obbligatorie  -  tra  le  quali  rientra   il
finanziamento di prestazioni di natura sociale - ai  sensi  dell'art.
1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, e con il principio che gli
interventi individuati dal piano di rientro sono obbligatori  per  la
Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009. 
    9.- Infine il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  rivolge
specifiche censure all'art. 14 della legge  reg.  Molise  n.  16  del
2017, secondo cui: «[a]ll'attuazione della presente legge si provvede
mediante risorse del Fondo sanitario regionale di parte corrente». 
    Tale norma per la sua genericita' contrasterebbe con  i  principi
di certezza e attualita'  della  copertura  finanziaria,  piu'  volte
affermati  dalla  giurisprudenza  costituzionale,   con   conseguente
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    La stessa, inoltre, nel prevedere interventi implicanti  nuovi  e
maggiori  costi  non  quantificati  a  carico  del  Fondo   sanitario
regionale, non sarebbe coerente con  la  cornice  programmatica  gia'
definita dal piano. Pertanto  contrasterebbe  con  l'art.  81,  terzo
comma,   Cost.,   con   i   principi   fondamentali   nella   materia
«coordinamento della finanza pubblica» e,  quindi,  con  l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    10.- La Regione Molise si e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato  il  13  febbraio  2018,  e  ha  dedotto  la  legittimita'
costituzionale delle norme e dell'intero testo della legge impugnata,
ponendo  in  rilievo  il  loro  carattere  di  indirizzo  politico  e
programmatico, e la circostanza che la legge in  esame  non  finanzia
alcuna operazione. 
    Assume,  in  particolare,  l'assenza  di  interferenza   con   le
previsioni  del  piano  di  rientro,  ed  anzi  l'integrazione  delle
previsioni regionali con il programma operativo sanitario e i livelli
essenziali di  assistenza  previsti  dall'art.  60  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione  e
aggiornamento  dei  livelli  essenziali   di   assistenza,   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502). 
    11.- In data 30 ottobre 2018 l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato memoria, con la quale  ha  insistito  nella  richiesta  di
declaratoria di illegittimita' costituzionale. 
    La difesa dello Stato, dopo avere  ribadito  gli  argomenti  gia'
proposti, ha contestato le deduzioni svolte dalla Regione Molise  con
l'atto di costituzione in giudizio. 
    In particolare, ha confutato l'eccezione del carattere  meramente
programmatico della disciplina in  esame,  osservando  che  le  norme
impugnate hanno un impatto diretto sugli  equilibri  di  bilancio  in
materia sanitaria. 
    Inoltre, la difesa dello Stato assume che gli interventi previsti
dalla legge regionale erano gia' contemplati e  finanziati  dai  LEA,
come si rileva, tra l'altro, dall'art. 60  del  d.P.C.m.  12  gennaio
2017. 
    L'art. 11 della legge reg. Molise n. 16 del 2017,  a  sua  volta,
prevede prestazioni di natura sociale e non  sanitaria,  e,  al  pari
dell'art. 14 della medesima legge regionale, sarebbe illegittimo  per
contrasto sia con il principio fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica e di contenimento della spese pubblica, che vieta il
finanziamento di spese di natura  non  sanitaria  con  risorse,  come
quelle nella specie, assegnate al Fondo regionale sanitario; sia  con
il principio secondo cui le Regioni sottoposte al  piano  di  rientro
dal  disavanzo   sanitario   non   possono   effettuare   spese   non
obbligatorie, quali quelle di natura sociale non sussumibili nei LEA. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto  al
n. 2 del registro ricorso 2018,  ha  impugnato  numerosi  articoli  e
l'intero testo della legge della Regione Molise 24 ottobre  2017,  n.
16 (Disposizioni regionali  in  materia  di  disturbi  dello  spettro
autistico e disturbi pervasivi  dello  sviluppo),  formulando  cinque
questioni. 
    2.- Le prime due riguardano gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9  e  10,
nonche' l'intero testo della legge reg. Molise n.  16  del  2017,  in
quanto   prevedono,   con   riguardo   alle   patologie   prese    in
considerazione, percorsi  diagnostici,  terapeutici  e  assistenziali
specifici,  secondo  un  modello  di  rete  clinica  e  di  approccio
multiprofessionale   e   interdisciplinare,   nonche'    misure    di
organizzazione e promozione dei servizi finalizzati  a  garantire  la
tutela della salute e delle condizioni di vita e di inclusione  nella
vita sociale delle persone  con  disturbi  dello  spettro  autistico,
nonche' l'assistenza alle famiglie. 
    3.- Con la  prima  questione  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ritiene che tali disposizioni si pongano  in  contrasto  con
l'art. 120, secondo  comma,  della  Costituzione  perche',  attenendo
all'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA),   in
relazione ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi pervasivi
dello sviluppo, di cui deve occuparsi  il  Commissario  ad  acta  per
l'attuazione del piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario  della
Regione Molise, interferirebbero direttamente  con  le  funzioni  del
Commissario stesso, come stabilite dalla delibera del  Consiglio  dei
ministri del 18 maggio 2015. 
    4.- Con  la  seconda  il  ricorrente  denuncia  che  le  medesime
disposizioni, intervenendo in  materia  di  organizzazione  sanitaria
senza rispettare i vincoli imposti dal piano di rientro dal disavanzo
sanitario, violerebbero l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  perche'  si
pongono in  contrasto  con  i  principi  fondamentali  della  materia
«coordinamento della finanza pubblica» stabiliti dall'art.  2,  commi
80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2010)». 
    5.- La terza questione riguarda le norme di cui ai soli artt.  11
e 14 della legge reg. Molise n. 16 del 2017. 
    La difesa dello Stato deduce che  le  disposizioni  violerebbero:
l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione, da un lato, all'art. 1,
comma  174,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)»,  che  vieta  alle  Regioni
sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario  di  effettuare
spese non obbligatorie, tra le  quali  rientra  il  finanziamento  di
prestazioni di natura sociale, come tali  non  sussumibili  nei  LEA;
dall'altro, all'art. 2, comma 80, della legge n. 191  del  2009,  che
sancisce il carattere obbligatorio degli interventi  individuati  dal
piano di rientro, e il principio di  copertura  della  spesa  di  cui
all'art. 81, terzo comma, Cost. 
    6.- La quarta e la quinta questione hanno ad oggetto il solo art.
14 della legge reg. Molise n. 16 del 2017. 
    In primo luogo, la norma e' impugnata perche', in  ragione  della
sua  genericita',  contrasterebbe  con  i  principi  di  certezza  ed
attualita' della copertura finanziaria,  con  conseguente  violazione
dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    In secondo luogo, la difesa dello Stato si duole che  la  stessa,
nel prevedere  interventi  implicanti  nuovi  e  maggiori  costi  non
quantificati  a  carico  del  Fondo  sanitario  regionale  di   parte
corrente, in quanto non coerente con la  cornice  programmatica  gia'
definita dal piano, lederebbe l'art. 81, terzo comma, Cost., e l'art.
117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali  della
materia «coordinamento della finanza pubblica», di  cui  all'art.  2,
commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009. 
    7.- In via preliminare, va rilevata l'ammissibilita' del ricorso,
benche' lo stesso abbia per oggetto anche l'intero testo della  legge
regionale (sentenze n. 199 del 2018, n. 14 del  2017  e  n.  131  del
2016). 
    Questa Corte,  infatti,  ha  piu'  volte  chiarito  che  «se  "e'
inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove cio' comporti  la
genericita' delle censure che non consenta  la  individuazione  della
questione  oggetto  dello  scrutinio  di  costituzionalita'",   sono,
invece,   ammissibili   "le   impugnative   contro    intere    leggi
caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle  censure
[...]"» (sentenza n. 14 del 2017). 
    Cio' ricorre nel caso in esame poiche' la legge impugnata  regola
in modo omogeneo una pluralita' di  interventi  tutti  riconducibili,
anche  quelli  sociali  o  professionali  in   ragione   della   loro
finalizzazione, all'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza
in materia di disturbi dello spettro autistico e  disturbi  pervasivi
dello sviluppo. 
    8.- Nel merito, viene in rilievo il tema, piu' volte esaminato da
questa Corte (ex multis, sentenze n. 199 e n. 117 del 2018,  n.  190,
n. 106 e n. 14 del 2017, n. 141 del  2014),  della  soggezione  degli
enti regionali al piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario  e  dei
limiti cui  soggiacciono  le  Regioni  a  seguito  della  nomina  del
Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost.,  e
dell'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale), convertito,  con  modificazioni,  in  legge  29
novembre 2007, n. 222. 
    8.1.- Ed infatti, per la Regione  Molise  e'  intervenuta  il  24
luglio 2009 la nomina del Commissario ad acta,  il  cui  mandato  per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo  sanitario  e'  stato
poi rimodulato con la delibera del 18 maggio  2015;  ed  e'  in  tale
situazione che la Regione ha adottato la legge impugnata. 
    9.- La giurisprudenza di questa Corte (da ultimo  con  la  citata
sentenza n. 199 del 2018) ha  avuto  modo  di  affermare  in  materia
alcuni  principi  che  e'  opportuno  richiamare  per  esaminare   le
questioni oggetto del presente giudizio. 
    Si e' costantemente ritenuto che le funzioni del  commissario  ad
acta, «come definite nel mandato conferitogli e come specificate  dai
programmi operativi (ex art. 2, comma 88,  della  legge  n.  191  del
2009),  pur  avendo  carattere  amministrativo  e   non   legislativo
(sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento  dei
compiti commissariali, al riparo da ogni  interferenza  degli  organi
regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa -  pena
la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. [...]» (sentenza n.
106 del 2017; nello stesso senso, da ultimo, la sentenza n.  199  del
2018). 
    Inoltre,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  precisato   che
«[l]'illegittimita'  costituzionale  della   legge   regionale»   per
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. «sussiste anche quando
l'interferenza e' meramente potenziale e, dunque, a  prescindere  dal
verificarsi di un contrasto diretto  con  i  poteri  del  commissario
incaricato di attuare il piano di rientro [...]» (sentenza n. 14  del
2017). 
    10.-  Alla  stregua  di  questi  principi  giurisprudenziali,  la
censura di violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. e' fondata,
in quanto le  norme  impugnate  interferiscono  con  il  mandato  del
Commissario ad acta. 
    11.-  Con  la  delibera  del  18  maggio  2015,  il  mandato  del
Commissario ad acta veniva rimodulato prevedendo, fra gli  interventi
prioritari del programma operativo di cui alla lettera b),  al  punto
«i»: «la definizione  del  fabbisogno  sanitario  e  dei  conseguenti
interventi sull'offerta necessari a garantire in maniera uniforme sul
territorio  regionale,  l'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza,  sicurezza  e
qualita', in coerenza con il Patto per  la  salute  2014-2016  e  con
l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in materia di
standard organizzativi e di qualita' dell'assistenza»; al punto «ii»:
«la declinazione ed attuazione di quanto verra' previsto in  sede  di
Accordo Stato-Regioni su un "Piano straordinario di  risanamento  del
Servizio sanitario della Regione Molise" e in coerenza con  il  Patto
per la salute 2014-2016 e con quanto previsto dal  Regolamento  sugli
standard ospedalieri, sancito con Intesa Conferenza Stato-Regioni  il
5 agosto 2014». 
    11.1.- Ebbene, l'ambito  in  cui  si  inscrivono  gli  interventi
previsti  dalla  legge  impugnata  e'  appunto  quello  dei   livelli
essenziali di assistenza, poiche', come ha ricordato la difesa  dello
Stato, il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502), nell'aggiornare i  livelli  essenziali  di
assistenza, ha ricompreso in essi  l'assistenza  sociosanitaria,  tra
l'altro, alle persone con disturbi mentali e disabilita'. 
    In particolare, il menzionato d.P.C.m., agli artt. 25, 26,  27  e
32,   ricomprende   tra   i   LEA,   rispettivamente,    l'assistenza
sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito  neuropsichiatrico  e
del  neurosviluppo,  l'assistenza  sociosanitaria  alle  persone  con
disturbi  mentali,  l'assistenza  sociosanitaria  alle  persone   con
disabilita',   l'assistenza   sociosanitaria    semiresidenziale    e
residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del
neurosviluppo. 
    Inoltre, ai sensi dell'art. 60, sono garantite alle  persone  con
disturbi  dello  spettro  autistico  le  prestazioni  della  diagnosi
precoce, della cura  e  del  trattamento  individualizzato,  mediante
l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu'  avanzate  evidenze
scientifiche. 
    12.- Le norme impugnate e l'intera legge reg. Molise  n.  16  del
2017, vertendo proprio su tali ambiti, interferiscono, dunque, con il
mandato del Commissario  ad  acta,  mandato  che  impone  proprio  di
assicurare l'erogazione di tali prestazioni  garantendo  il  relativo
servizio,   secondo   le   specificazioni   contenute   negli    atti
programmatici ed attuativi richiamati  ai  punti  «i»  ed  «ii»,  del
mandato commissariale. 
    13.-  L'accoglimento  delle  questioni  proposte  in  riferimento
all'art. 120, secondo comma, Cost., determinerebbe l'assorbimento  di
quelle restanti. Tuttavia merita  di  essere  considerata  la  terza,
specificamente rivolta agli artt. 11 e 14, e relativa alla  copertura
finanziaria. 
    14.-  L'art.  11   riguarda   percorsi   formativi   propedeutici
all'inserimento lavorativo dei soggetti  affetti  da  disturbi  dello
spettro autistico e  da  disturbi  del  comportamento  e  disabilita'
intellettiva e  relazionale,  e  introduce  disposizioni  finalizzate
all'integrazione  sociale,  scolastica  e  lavorativa  delle  persone
affette da tali disturbi. L'art. 14, poi, nel prevedere la  copertura
degli oneri dell'intera legge a carico del Fondo sanitario regionale,
comprende anche gli interventi in questione. 
    14.1.- Tali interventi  attengono  dunque  a  profili  sociali  e
professionali: essi, pertanto, non possono essere messi a  carico  di
un fondo destinato al finanziamento della spesa sanitaria. 
    15.- E' pertanto fondata, con  riferimento  all'art.  11  e,  pro
parte, all'art. 14 della legge reg. Molise n. 16 del 2017,  anche  la
censura di violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.,  per  difetto
di copertura della spesa. 
    Restano assorbite le ulteriori censure  di  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost., in relazione all'art.  2,  commi  80  e  95,
della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 1, comma 174, della legge  n.
311 del 2004.