ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021),  nonche'  dell'art.
9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.
135 (Disposizioni urgenti in materia di  sostegno  e  semplificazione
per le imprese e per la pubblica  amministrazione),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n.  12,  promosso  dalla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con ricorso  notificato
il 1° marzo 2019, depositato in cancelleria il 7 marzo 2019, iscritto
al n. 37 del  registro  ricorsi  2019  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2019. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2020  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  e  l'avvocato  dello  Stato  Gianfranco
Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso n. 37 del 2019, depositato in data 7 marzo  2019,
la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste   ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale in via principale  dell'art.
1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
nonche' dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e
semplificazione per le imprese e per  la  pubblica  amministrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma,  e  120  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2, lettere a)  e  b),
3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). 
    1.1.-  La  Regione  precisa  che   le   disposizioni   contestate
attengono,   rispettivamente,   alla   disciplina   delle   procedure
concorsuali per l'accesso alle amministrazioni pubbliche (commi 300 e
360),  anche  del   personale   medico,   tecnico   professionale   e
infermieristico presso gli enti del servizio sanitario nazionale, e a
quella delle graduatorie (commi  da  361  a  365,  quest'ultimo  come
modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a, del d.l. n.  135  del
2018, come convertito nella legge n. 12 del 2019). 
    1.2.- In via preliminare, la ricorrente premette che  impugna  le
citate norme in via cautelativa,  ove  fossero  ritenute  applicabili
anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in  linea
con la  giurisprudenza  costituzionale  da  cui  emerge  che  possono
trovare ingresso nel giudizio in via principale questioni promosse in
via  cautelativa  o  ipotetica,   sulla   base   di   interpretazioni
prospettate come  possibili,  purche'  non  implausibili  e  comunque
ragionevolmente applicabili alle disposizioni impugnate. 
    Tali disposizioni - prosegue la Regione -  modificano  previsioni
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), che, all'art. 3,  comma  1,  stabilisce  che  i  principi
desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre1992, n. 421 (Delega  al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle  discipline  in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e  di  finanza
territoriale) e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e  per  la  semplificazione  amministrativa),  costituiscono  per  le
Regioni  a  statuto   speciale   «norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale  della  Repubblica»,  escludendone,  pertanto,   la
diretta applicabilita'. Peraltro - ricorda ancora la Regione - l'art.
2 della citata legge n. 421 del 1992 fa espressamente «salve, per  la
Valle d'Aosta, le competenze  statutarie  in  materia,  le  norme  di
attuazione e la disciplina sul bilinguismo». Tuttavia, le  previsioni
impugnate   si    riferiscono    indistintamente    alle    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  d.lgs.  n.  165  del
2001, in cui rientrano anche le Regioni e le aziende e gli  enti  del
servizio  sanitario  nazionale.  Pertanto,  la  Regione  assume   che
l'applicabilita' delle norme contestate anche alla  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  ai  suoi  enti  locali,  agli   enti
strumentali, alle aziende ed enti del  servizio  sanitario  regionale
appaia dubbia, ma non implausibile. 
    1.3.- Quanto alle disposizioni statali di cui ai commi 300 e  360
dell'art. 1 della legge n. 145  del  2018,  esse  sarebbero  invasive
della  competenza  legislativa  primaria  attribuita   alla   Regione
dall'art. 2, lettere a) e b), dello statuto  speciale  nelle  materie
dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla  Regione
e stato giuridico ed economico  del  personale»  e  dell'«ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni» e della competenza
amministrativa  assegnata  alla  Regione   nelle   medesime   materie
dall'art. 4 dello statuto.  Sarebbe,  altresi',  lesa  la  competenza
regionale residuale  spettante  anche  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in forza della clausola  di  cui  all'art.  10
della legge  cost.  n.  3  del  2001  nella  materia  «ordinamento  e
organizzazione amministrativa delle Regioni  e  degli  enti  pubblici
regionali», di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Nel perimetro di
queste  materie  rientrerebbe   la   competenza   della   Regione   a
disciplinare l'accesso al lavoro pubblico regionale, ivi compreso  il
reclutamento   del   personale   medico,   tecnico-professionale    e
infermieristico presso l'ASL Valle d'Aosta e gli  enti  del  Servizio
sanitario regionale.  Con  specifico  riguardo  al  reclutamento  nel
comparto del servizio sanitario regionale sarebbe  anche  violata  la
competenza regionale integrativa in materia di «igiene e sanita'»  di
cui all'art. 3 dello statuto e le relative competenze  amministrative
di cui all'art. 4 del medesimo statuto. 
    Sarebbe, inoltre, violato l'art. 38 dello statuto  speciale,  che
pone il principio di parificazione della  lingua  francese  a  quella
italiana (comma 1) e impone l'assunzione  presso  le  amministrazioni
pubbliche di soggetti che conoscano la lingua francese (comma 3), con
procedure  selettive   volte   all'accertamento   preliminare   della
conoscenza della lingua francese o italiana. 
    Anche ove si volesse rinvenire un titolo di  competenza  statale,
le disposizioni  impugnate  si  rivelerebbero,  secondo  la  Regione,
illegittime per violazione del principio di leale  collaborazione  di
cui agli artt. 5 e 120 Cost., perche', pur incidendo  su  materie  di
competenza regionale residuale, non  prevedrebbero  alcuna  forma  di
coinvolgimento delle Regioni. In  particolare,  i  commi  300  e  360
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 sarebbero  costituzionalmente
illegittimi,  la'  dove  non  subordinano  l'adozione   del   decreto
ministeriale per  la  definizione  delle  procedure  semplificate  di
reclutamento del personale all'intesa in Conferenza unificata. 
    La  ricorrente  lamenta,  inoltre,   che,   per   effetto   delle
disposizioni impugnate, per il reclutamento del proprio  personale  e
del  personale  sanitario  regionale,  non   potranno   piu'   essere
utilizzate  le  modalita'  di  reclutamento  di  cui  alla  normativa
regionale in  vigore,  che  definisce  i  requisiti  di  accesso,  le
modalita' e i criteri per il reclutamento del  personale  degli  enti
del  Comparto  unico  della  Valle  d'Aosta,  peraltro  nel  rispetto
dell'art. 38 dello statuto. In tal modo si produrrebbe  l'effetto  di
una proliferazione di concorsi  e  di  graduatorie,  con  conseguente
incremento della spesa pubblica, in violazione del principio del buon
andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione di cui agli artt.
3 e 97 Cost. 
    1.4.- Analoghe censure  sono  rivolte  alle  disposizioni  (commi
361-365  del  citato  art.  1  della  legge  n.  145  del  2018)  che
stabiliscono che le graduatorie, a  "regime",  possono  essere  usate
solo per coprire i posti messi a bando e dispongono la proroga  delle
graduatorie piu' risalenti, subordinando  l'assunzione  degli  idonei
alla frequenza  di  corsi  di  aggiornamento  professionale  e  a  un
esame-colloquio. 
    Tali disposizioni sarebbero lesive delle gia'  citate  competenze
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e  del  principio
di  leale  collaborazione  nella  parte  in  cui  prevedono  che   le
graduatorie relative a concorsi banditi a far  data  dall'entrata  in
vigore della legge n. 145 del 2018 - ovvero a  concorsi  relativi  al
personale medico, tecnico-professionale e infermieristico  banditi  a
far data dal 1° gennaio 2020 - sono utilizzate esclusivamente per  la
copertura  dei  posti  messi  a   concorso,   senza   alcuna   previa
concertazione.  Tali  previsioni  impedirebbero   alla   Regione   di
procedere allo  scorrimento  delle  graduatorie,  per  far  fronte  a
esigenze di assunzioni, e agli enti del comparto unico  di  avvalersi
delle graduatorie di concorsi indetti da altri enti,  nei  tre  anni.
Sarebbe, inoltre, preclusa la possibilita'  di  tener  fermi  termini
superiori di validita' delle graduatorie gia' fissati dal legislatore
regionale, e di derogare, in caso di reclutamento di idonei  inseriti
nelle graduatorie approvate fra il 2010 e il 2013, alle condizioni di
utilizzabilita'  prescritte  dal  legislatore  statale.  E  cio'   in
violazione   anche   del   principio    del    buon    andamento    e
dell'imparzialita' dell'amministrazione. 
    2.- Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e  in
subordine infondato. 
    2.1.- In linea preliminare, la difesa  statale  sostiene  che  le
censure sollevate nei confronti dei commi 300 e 360 dell'art. 1 della
legge n. 145 del 2018 siano manifestamente inammissibili, dal momento
che le procedure assunzionali ivi contemplate riguarderebbero solo le
amministrazioni statali e non anche quelle regionali. 
    Nel  merito,  sarebbero,  anzitutto,  prive  di   fondamento   le
questioni promosse  in  relazione  allo  statuto  speciale,  sia  con
riguardo alla materia «organizzazione delle Regioni  e  degli  uffici
regionali, organizzazione degli enti locali»,  trovando  applicazione
la  piu'  ampia  competenza  legislativa  residuale  in  materia   di
«organizzazione amministrativa regionale»  stabilita  dall'art.  117,
quarto  comma,  Cost.,  sia  con  riguardo  alla  materia  «igiene  e
sanita'»,  in  cui  la  potesta'   legislativa   regionale   e'   «di
integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica». 
    Tuttavia, anche le censure  promosse,  in  relazione  agli  altri
parametri costituzionali, nei confronti dei  commi  361,  364  e  365
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, la' dove stabiliscono limiti
soggettivi di efficacia delle  graduatorie  inerenti  alle  procedure
selettive per l'accesso  al  pubblico  impiego,  sarebbero  prive  di
fondamento. Tali norme sarebbero,  infatti,  volte  a  garantire  che
siano reclutati i  candidati  risultati  in  possesso  dei  requisiti
tecnico-culturali richiesti  per  le  figure  professionali  messe  a
concorso, in attuazione dei principi di efficienza e  buon  andamento
dell'amministrazione. 
    2.2.-  Con   memoria   depositata   nell'imminenza   dell'udienza
pubblica, la difesa statale ha segnalato che i commi 361, 362  e  365
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 sono stati abrogati dall'art.
1, comma 148, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), cosicche', con riguardo  alle
censure prospettate in relazione  ai  medesimi,  il  ricorso  sarebbe
diventato improcedibile per cessazione della materia del contendere. 
    3.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 300,  360,  361,  362,
363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2019-2021),  nonche'  dell'art.  9-bis,
comma 1, lettera a), del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n.  12,  in  riferimento
agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione,  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della
Costituzione), e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta). 
    1.1.-  Con  tali   disposizioni   il   legislatore   statale   ha
disciplinato le modalita' di accesso al lavoro pubblico, ivi compreso
il  reclutamento  del  personale  medico,   tecnico-professionale   e
infermieristico presso le aziende e gli enti del  Servizio  sanitario
nazionale. Ha anche  individuato  i  criteri  per  l'indizione  delle
procedure  di  reclutamento  e  del  relativo  espletamento,  nonche'
dell'utilizzabilita'  delle  graduatorie.  Per  queste   ultime,   ha
stabilito che, a "regime", possono essere usate solo  per  coprire  i
posti messi a bando, laddove, per  le  piu'  risalenti,  l'assunzione
degli idonei e' subordinata alla frequenza di corsi di  aggiornamento
professionale e a un esame-colloquio. 
    1.2.-  In  considerazione  del  differente  oggetto  delle  norme
regionali citate - alcune (commi 300  e  360  dell'art.  1)  inerenti
specificamente alle modalita' di  reclutamento  del  personale  delle
amministrazioni pubbliche, altre, invece,  relative  alla  disciplina
delle  graduatorie  (commi  361-365  del  medesimo  art.  1)   -   si
esamineranno separatamente le questioni proposte in riferimento  alle
stesse. 
    2.- In via  preliminare,  occorre  rilevare  che  il  ricorso  e'
promosso in via cautelativa, ove fossero ritenute  applicabili  anche
alla Valle d'Aosta le disposizioni impugnate. Cio' non e'  d'ostacolo
all'ammissibilita' delle censure. 
    In linea con la giurisprudenza costituzionale,  nel  giudizio  in
via principale il ricorso  promosso  in  via  cautelativa  supera  il
vaglio  dell'ammissibilita'  se,   nonostante   i   dubbi   avanzati,
l'interpretazione prospettata non appaia  implausibile  e,  comunque,
sia  ragionevolmente  desumibile  dalle  disposizioni  impugnate  (ex
multis, sentenze n. 89 del 2019, n. 103 e n. 73 del 2018, n. 270  del
2017). 
    Questo e' il caso del ricorso  promosso  dalla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, poiche' le norme  impugnate,  la'  dove
fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1,
comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), potrebbero  ritenersi  indirizzate  anche
alle amministrazioni regionali valdostane. 
    Del resto, la legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di   finanza
territoriale), nel riferirsi alle norme statali sul lavoro  pubblico,
fa  espressamente  «salve,  per  la  Valle  d'Aosta,  le   competenze
statutarie in materia, le norme di attuazione  e  la  disciplina  del
bilinguismo» (art. 2). Dal confronto di queste disposizioni potrebbe,
in  effetti,  ingenerarsi  il  dubbio  circa  l'applicabilita'  delle
modifiche introdotte con la legge impugnata. 
    L'interpretazione sostenuta  dalla  ricorrente,  secondo  cui  le
norme impugnate potrebbero  essere  applicabili  anche  alla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, deve pertanto considerarsi non
implausibile. 
    3.- Sono, anzitutto, impugnati i commi  300  e  360  dell'art.  1
della legge n. 145 del 2018, che hanno  come  oggetto  la  disciplina
delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  alle   amministrazioni
pubbliche. La ricorrente ritiene  che,  con  tali  disposizioni,  sia
stata invasa la sfera di competenza legislativa primaria attribuitale
dallo statuto speciale nelle  materie  «ordinamento  degli  uffici  e
degli enti dipendenti dalla Regione e stato  giuridico  ed  economico
del  personale»  (art.  2,  lettera  a,  dello  statuto  speciale)  e
«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art.
2,  lettera  b,  dello  statuto  speciale),  nonche'  la   competenza
integrativa attuativa regionale in  materia  di  «igiene  e  sanita'»
(art. 3, lettera l, dello  statuto  speciale).  Sarebbero,  altresi',
violate le competenze amministrative assegnate  alla  Regione,  nelle
medesime materie,  dallo  statuto  speciale,  oltre  alla  competenza
regionale residuale  in  materia  di  «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui
all'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  attribuita  alla  Regione  ad
autonomia speciale in  virtu'  della  clausola  definita  di  maggior
favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    Le  medesime  norme,  inoltre,  violerebbero  il   principio   di
parificazione  della  lingua  francese  a  quella   italiana   e   il
conseguente obbligo di assunzione presso le amministrazioni pubbliche
di soggetti che conoscano la lingua francese (art. 38, primo e  terzo
comma,  dello  statuto  speciale),  nonche'  il  principio  di  leale
collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), non subordinando l'adozione del
decreto ministeriale per la definizione delle procedure  semplificate
di  reclutamento  all'intesa  in  Conferenza  unificata.   Sarebbero,
infine, violati anche gli artt. 3 e 97 Cost.,  in  quanto  le  citate
disposizioni impedirebbero alla Regione di utilizzare le modalita' di
reclutamento gia' sperimentate e concernenti  la  predisposizione  di
concorsi  unici,  producendo  l'effetto  di  una  proliferazione   di
procedure concorsuali e di graduatorie,  con  conseguente  incremento
della spesa pubblica. 
    3.1.- Le questioni sollevate dalla Regione Valle d'Aosta non sono
fondate, in relazione a tutti i parametri evocati. 
    3.1.1.- E' necessario muovere da una ricognizione dell'ambito  di
applicazione delle disposizioni impugnate. 
    Il  comma  300  fa  espressamente  riferimento  alle   «procedure
concorsuali autorizzate a valere  sulle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),   come
rifinanziato ai sensi  del  comma  298  del  presente  articolo».  Le
risorse di  quest'ultimo  fondo  sono  destinate  «ad  assunzioni  di
personale  a  tempo  indeterminato,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di  polizia  ed  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le  agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della  legge  15  marzo  1997,  n.59),  e  l'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo,  gli  enti  pubblici  non
economici e gli enti pubblici di cui allarticolo  70,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
    Il comma 298 dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018  -  che  ha
rifinanziato  il  fondo  -  stabilisce  che  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato, cui tali risorse sono  destinate,  «sono  autorizzate,
nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici  non  economici  nazionali  e  delle
agenzie  individuati  con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze». 
    E'  di  tutta  evidenza  che,  nel   richiamare   le   assunzioni
autorizzate,  complessivamente  considerate,  si  intende,   con   la
disposizione  citata,  fare  riferimento  solo  alle  amministrazioni
statali. 
    In questa prospettiva si colloca il comma 360. Esso dispone  che,
«a decorrere dall'anno 2019», il reclutamento del personale, mediante
le procedure di cui al comma 300, dovra' - si  noti  bene,  non  piu'
potra', come indicava il comma 300 - espletarsi secondo le  modalita'
semplificate individuate con il gia' menzionato «decreto del Ministro
della pubblica amministrazione» da adottarsi, ai sensi dell'art.  17,
comma  3,  della  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri), entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della stessa legge n.  145  del  2018.  Questo  e'  il  chiaro
enunciato che si rinviene nel comma 300. 
    Il comma 360 fa riferimento alle  «amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165». 
    3.1.2.- Occorre, ora, considerare le competenze della ricorrente.
La Regione Valle d'Aosta e' titolare di  una  competenza  legislativa
primaria in  materia  di  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione  e  stato  giuridico  ed   economico   del
personale» e di «ordinamento  degli  enti  locali  e  delle  relative
circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettere a e  b,  dello  statuto
speciale). La Regione esercita tali competenze  «in  armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica»  (ancora  art.  2,  primo  comma,
dello statuto speciale). 
    In continuita' con queste norme statutarie  si  deve  leggere  la
previsione, di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165  del  2001,
secondo cui «i principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421 del
1992 [...] costituiscono [...] per le Regioni a  statuto  speciale  e
per le Province autonome di Trento e di Bolzano,  norme  fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica». L'art.  2,  comma  3,
della citata legge n. 421 del 1992, peraltro, dispone che  «[r]estano
salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie  in  materia,  le
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo». 
    A cio' deve,  poi,  aggiungersi  che,  a  seguito  della  riforma
costituzionale del Titolo V della parte II della  Costituzione,  alla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste spetta  la  piu'  ampia
competenza  legislativa  residuale  in  materia  di  «ordinamento   e
organizzazione amministrativa regionale» di cui all'art. 117,  quarto
comma, Cost. Quest'ultimo e', infatti,  applicabile  alla  Regione  -
come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare  -  in  virtu'
della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n.
3 del 2001, in quanto «prevede una forma di autonomia piu'  ampia  di
quella gia' attribuita alla stessa Regione dall'art. 2, primo  comma,
lettera a), dello statuto speciale» (sentenza n. 241 del 2018). 
    3.1.3.- Considerati tali presupposti, e' evidente  che  le  norme
statali impugnate, nel disciplinare  dettagliatamente  l'espletamento
delle procedure concorsuali delle sole amministrazioni  statali,  non
si applicano alla Regione ricorrente  e,  pertanto,  non  determinano
alcuna invasione della sfera di competenza regionale. Non e' in alcun
modo  preclusa  l'applicazione  della  normativa  regionale  vigente,
adottata nell'esercizio  della  competenza  residuale  propria  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    Tanto basta per escludere anche la violazione  del  principio  di
leale collaborazione, poiche' le modalita' semplificate adottate  per
le procedure concorsuali - demandate dalle norme statali impugnate  a
un decreto ministeriale - non  si  applicano  alla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dunque esulano da qualunque  confronto
in sede di Conferenza unificata. 
    Egualmente non fondata e' la censura che riguarda  la  violazione
del  principio  del  bilinguismo,  che  e'  invece  garantito   dalla
normativa regionale vigente, per le modalita' di  espletamento  delle
procedure concorsuali (art. 38, primo e terzo  comma,  dello  statuto
speciale). 
    Neppure si rivelano fondate le censure relative  alla  violazione
degli artt. 3 e 97 Cost. 
    Tali censure, che pure superano il vaglio  di  ammissibilita'  in
quanto la Regione desume dalla violazione degli indicati parametri la
lesione  della  propria   sfera   di   competenza   in   materia   di
organizzazione  amministrativa,  perde  consistenza  essendo  esclusa
l'applicabilita' della  normativa  statale  denunciata  alla  Regione
ricorrente e quindi  la  sua  incidenza  sulla  sfera  di  competenza
regionale. 
    4.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  ha  inoltre
impugnato  i  commi  da  361  a  365  (quest'ultimo  come  modificato
dall'art. 9-bis del d.l. n. 135 del 2018). 
    4.1.- Si deve precisare che, dopo la proposizione del ricorso, le
disposizioni impugnate hanno subito numerose modifiche. 
    Il comma 361, relativo all'uso delle graduatorie "a  regime",  e'
stato integrato dall'art. 14-ter del decreto-legge 28  gennaio  2019,
n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo  2019,
n. 26, in cui si e' previsto il ricorso alle graduatorie anche per  i
posti «che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei
posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro  con  i  candidati  dichiarati  vincitori»,  nonche'  per   le
assunzioni obbligatorie previste dalla legge. 
    Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101  (Disposizioni  urgenti
per la tutela del lavoro e per la risoluzione  di  crisi  aziendali),
convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 28, ha
inoltre modificato la disciplina della proroga delle  graduatorie  di
cui al comma 362, ulteriormente protratta anche per le piu' risalenti
(ma solo a partire da quelle approvate nel 2011 e non piu' nel 2010),
anche in base ai commi 362-bis  e  362-ter,  di  nuova  introduzione,
sempre  subordinando  l'uso  delle  piu'  risalenti  al  rispetto  di
specifiche condizioni volte a garantire la perdurante sussistenza dei
requisiti di professionalita'. 
    Tutte le richiamate disposizioni sono state,  poi,  espressamente
abrogate dall'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). 
    Nessuna delle modifiche intervenute e'  tale  da  indurre  questa
Corte a ritenere cessata la materia del contendere. Il carattere  non
satisfattivo  delle  modifiche  apportate,   prima   dell'intervenuta
abrogazione, alle  norme  impugnate,  che  potrebbero  comunque  aver
trovato  applicazione,  impone  una  valutazione  nel  merito   delle
questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.  Inoltre,  la  natura
innovativa  delle  richiamate  modifiche   normative   impedisce   di
estendere il giudizio alle medesime. 
    4.2.- Ad avviso della ricorrente, nel disciplinare  l'accesso  al
lavoro pubblico anche di personale medico,  tecnico  professionale  e
infermieristico presso gli enti del servizio sanitario  nazionale,  e
nell'incidere,  in  particolare,  sulla  proroga  delle   graduatorie
pubbliche in essere (comma 362 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del
2018) e sull'utilizzo «esclusivamente  per  la  copertura  dei  posti
messi a concorso» delle graduatorie relative ai concorsi pubblici  da
bandire (commi 361, 363, 364 e 365 del medesimo art. 1 della legge n.
145 del 2018), con l'individuazione di tempi diversi in cui applicare
tali  disposizioni  (art.  9-bis  del  d.l.  n.  135  del  2018),  il
legislatore statale avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa
primaria attribuita alla Regione dallo statuto speciale nelle materie
di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione  e
stato giuridico ed economico del personale» e di  «ordinamento  degli
enti locali e delle relative circoscrizioni» (art.  2,  primo  comma,
lettere a  e  b,  dello  statuto  speciale),  nonche'  la  competenza
legislativa integrativa attuativa regionale in materia di  «igiene  e
sanita'» (art. 3, lettera l, dello statuto speciale). Sarebbero state
lese anche  le  relative  competenze  amministrative  assegnate  alla
Regione nelle medesime materie dallo statuto speciale (all'art. 4), e
la competenza residuale in materia di «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», di cui
all'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  attribuita  alla  Regione  ad
autonomia speciale in  virtu'  della  clausola  definita  di  maggior
favore, di cui all'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001. 
    Il legislatore statale, nello stabilire (commi 361,  363  e  365)
che  le  graduatorie  riguardanti  concorsi  banditi   a   far   data
dall'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 - e  concorsi  per
il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico  banditi
a far data dal 1° gennaio 2020 - si utilizzino esclusivamente per  la
copertura  dei  posti  messi  a  concorso  e  nell'introdurre  a  tal
proposito  -  senza  alcun  coinvolgimento  delle  Regioni  -  regole
dettagliate,  violerebbe  il  principio  di  leale  collaborazione  e
impedirebbe alla Regione di procedere  secondo  propri  criteri  allo
scorrimento delle graduatorie per fronteggiare proprie esigenze. 
    Vi sarebbe anche contrasto con gli artt. 3 e  97  Cost.,  poiche'
alla Regione sarebbe precluso il ricorso a forme di reclutamento gia'
sperimentate e finalizzate a risparmi di spesa, oltre che a garantire
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 
    Anche la previsione (comma 362)  della  proroga  della  validita'
delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni approvate
dal 1° gennaio 2010, modulata in ragione del termine di  approvazione
finale,  e  la  subordinazione  del  reclutamento,  per  quelle  piu'
risalenti,  a   ulteriori   adempimenti   procedurali,   puntualmente
individuati, inciderebbe sulla  competenza  organizzativa  regionale,
risolvendosi nell'introduzione di una disciplina  dettagliata,  senza
alcun coinvolgimento della Regione, con  conseguente  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
    La durata  delle  graduatorie  in  essere,  imposta  dalla  legge
statale secondo cadenze scaglionate  nel  tempo,  diversa  da  quella
fissata  al  31  dicembre   2019   dalla   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste per tutte le graduatorie  in  scadenza  al  31
dicembre 2018, e sottoposta a determinate  condizioni  (frequenza  di
corsi   di   aggiornamento   e   formazione    e    superamento    di
esami-colloquio), violerebbe gli artt. 3  e  97  Cost.,  finendo  per
incidere sul  legittimo  affidamento  degli  idonei  collocati  nelle
graduatorie regionali approvate fra il 2010 e il 2014. 
    4.3.- Le questioni non sono fondate in riferimento ad alcuno  dei
parametri invocati. 
    4.3.1.- Non vi e' dubbio  che  la  disciplina  delle  graduatorie
rientri a  pieno  titolo  nella  competenza  regionale  residuale  in
materia di «organizzazione amministrativa», di  cui  e'  titolare  la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in virtu' dell'art.  10
della legge cost. n. 3 del 2001, come si e' gia' rilevato  (v.  punto
3.1.2). 
    Questa Corte ha costantemente affermato che la  disciplina  delle
graduatorie si colloca nella fase di accesso  al  lavoro  pubblico  e
conserva - come la stessa disciplina dei concorsi  -  caratteristiche
marcatamente  pubblicistiche,  cosi'  sottraendosi  al  regime  della
privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione (sentenza n. 380 del 2004). Dopo l'entrata in  vigore
della riforma del Titolo V, sono state molteplici le occasioni in cui
questa Corte ha ribadito che l'accesso al lavoro  pubblico  regionale
e' riconducibile all'organizzazione amministrativa  delle  Regioni  e
degli enti pubblici regionali (ex multis, sentenze n. 141 del 2012  e
n. 235 del 2010). 
    Lo  scorrimento  delle  graduatorie,  dapprima  individuato  come
strumento eccezionale,  ha  perso  con  il  passare  del  tempo  tale
caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione
alternativa all'indizione di nuovi concorsi. L'evoluzione  diacronica
della  legislazione,  che  questa  Corte  ha  di  recente   esaminato
(sentenza n. 5 del 2020, punto 4.3.1. del  Considerato  in  diritto),
consente di porre in evidenza alcuni correttivi, che s'innestano  sul
prorogarsi delle graduatorie e ne precisano le finalita'. 
    Rientra, tuttavia, nella  scelta  discrezionale  del  legislatore
regionale,  nell'esercizio  della   propria   competenza   residuale,
individuare la disciplina delle graduatorie, purche' nel rispetto dei
canoni  costituzionali  del  buon  andamento   e   dell'imparzialita'
dell'amministrazione. 
    Proprio   con   riferimento   alla   Regione    autonoma    Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in  un  caso  che  riguardava  proroghe  di
graduatorie cui attingere per la AUSL -  peraltro  in  un  regime  di
finanziamento regionale esclusivo - questa  Corte  ha  affermato  che
resta  ampio  il  raggio  d'azione  del  legislatore  regionale,   in
particolare nel reclutamento  e  nell'organizzazione  del  personale.
Nell'attingere   alle   graduatorie   l'amministrazione   adotta   il
provvedimento  che  «esaurisce  l'ambito  proprio  del   procedimento
amministrativo  e  dell'esercizio  dell'attivita'  autoritativa,  cui
subentra la  fase  in  cui  i  suoi  comportamenti  vanno  ricondotti
all'ambito privatistico» (sentenza n.  241  del  2018,  punto  4  del
Considerato in diritto). 
    La legge statale impugnata, pertanto, non incide  sulle  Regioni,
con la conseguenza che non si e' determinata alcuna violazione  della
competenza  regionale  residuale  in  materia   di   «ordinamento   e
organizzazione amministrativa delle Regioni  e  degli  enti  pubblici
regionali», di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    Sono  egualmente  non  fondate  le  censure  di  violazione   del
principio di  leale  collaborazione,  poiche'  la  normativa  statale
impugnata non si applica alla Regione ricorrente. 
    L'inapplicabilita'  comporta  il  rigetto   anche   dell'asserita
violazione degli artt. 3 e 97  Cost.,  da  cui  deriverebbe,  secondo
l'assunto  della  Regione,  una  lesione  della  propria   sfera   di
competenza legislativa in materia di organizzazione amministrativa. 
    L'ampio campo  di  azione  riservato  al  legislatore  valdostano
consente allo stesso di intervenire - in linea con gli artt. 3  e  97
Cost., intesi quali unici limiti all'esercizio della sua competenza -
con efficienza e ragionevolezza  nella  gestione  delle  graduatorie,
anche tenendo conto della posizione  degli  idonei.  Un  reclutamento
imparziale degli idonei  inseriti  nelle  graduatorie  non  entra  in
contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., proprio perche' costituisce una
delle possibili espressioni del buon andamento  e  dell'imparzialita'
dell'amministrazione,  nell'esercizio  della  competenza  legislativa
regionale. 
    Tuttavia, nella gia' ricordata pronuncia riguardante  la  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  questa  Corte  ha   inteso
puntualizzare che la discrezionalita' del legislatore  regionale  non
dovrebbe  spingersi   fino   a   pregiudicare   l'urgenza   pressante
dell'aggiornamento professionale  (sentenza  n.  241  del  2018).  La
scelta operata dal legislatore statale, per quanto non vincolante nei
confronti  delle  Regioni,  segnala  esigenze  rilevanti,   volte   a
garantire il buon andamento dell'amministrazione. 
    Un tale impulso dovrebbe riverberarsi anche sulle Regioni, quando
esercitano  la  propria  competenza,  con  l'ispirarsi  ai   principi
dell'imparzialita' e del buon  andamento.  Tali  principi  funzionano
come limiti anche per il legislatore regionale speciale e,  per  quel
che attiene  al  caso  in  esame,  vanno  individuati  in  un'oculata
gestione delle graduatorie,  secondo  i  criteri  di  trasparenza  ed
efficienza che la legge statale sta progressivamente enucleando.