ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8, 10,
22, 23 e 31 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019,  n.  3,
recante «Modifiche alla legge  regionale  22  febbraio  1995,  n.  12
(Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009,
n. 28 (Disposizioni in  materia  di  tutela  e  valorizzazione  della
biodiversita'), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
con ricorso notificato il 25 giugno-1°  luglio  2019,  depositato  in
cancelleria il 2 luglio 2019, iscritto al n. 76 del registro  ricorsi
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto  di  costituzione  della  Regione  Liguria,  nonche'
l'atto  d'intervento  della  Onlus  Associazione  Verdi  Ambiente   e
Societa' (VAS); 
    udito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera  ai  sensi  del
decreto della Presidente della Corte del 20  aprile  2020,  punto  1)
lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione  orale,
in data 20 maggio 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso del 25 giugno-1° luglio 2019 (reg. ric. n. 76 del
2019) il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 7, 8, 10, 22, 23 e  31  della
legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, recante  «Modifiche
alla legge regionale 22 febbraio 1995, n.  12  (Riordino  delle  aree
protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28  (Disposizioni
in materia di  tutela  e  valorizzazione  della  biodiversita')»,  in
riferimento agli artt. 97 e 117, secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    La legge impugnata interviene in tema di aree  naturali  protette
di interesse regionale e  locale,  modificando,  per  quanto  qui  di
interesse, la legge della Regione Liguria 22  febbraio  1995,  n.  12
(Riordino delle aree protette). 
    Il  ricorrente  ritiene  che  cio'  sia  avvenuto,  quanto   alle
disposizioni impugnate, in violazione della legge 6 dicembre 1991, n.
394 recante «Legge quadro sulle aree protette»  (da  ora  in  avanti:
legge quadro). 
    1.1. - Cio'  varrebbe  anzitutto  per  l'art.  7  impugnato,  che
sostituisce l'art. 11 della legge reg. Liguria n.  12  del  1995.  La
norma regionale, quanto  ai  primi  tre  commi  del  nuovo  art.  11,
regolerebbe i criteri  costitutivi  della  comunita'  del  parco,  in
contrasto con l'art. 24 della menzionata  legge  quadro,  che  affida
tale funzione allo statuto della comunita'. 
    Il  successivo  comma  4  prevede  che  la   comunita'   concorre
all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico. A parere  del
ricorrente, la previsione contrasterebbe  con  l'art.  10,  comma  3,
della legge quadro, il quale stabilisce che la comunita' deliberi  in
merito al predetto piano. Sarebbe percio' violato l'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. relativo alla competenza  esclusiva  statale
in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Il seguente comma 5  attribuisce  alla  comunita'  il  potere  di
rilasciare pareri vincolanti, nei casi  previsti  dallo  statuto.  Il
ricorrente deduce un contrasto con l'art. 10, comma 2,  della  citata
legge quadro, che prevede pareri obbligatori, ma non vincolanti. 
    La comunita', secondo il  ricorrente,  deve  restare  «un  organo
consultivo» per non compromettere l'indipendenza dell'ente  parco  da
«strutture di derivazione politico rappresentativa», come si dovrebbe
desumere anche dal fatto che,  in  sede  di  approvazione  del  piano
pluriennale economico e sociale, l'art. 10, comma 3, della  legge  n.
394 del 1991 non  prevede  la  natura  vincolante  del  parere  della
comunita'. Anche in tal caso sarebbe leso l'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    La disposizione impugnata, a causa dei suoi  «riflessi  sotto  il
profilo della regolarita' ed efficienza» della  comunita'  violerebbe
anche l'art. 97 Cost. 
    1.2.- L'art. 8 della legge regionale impugnata,  che  sostituisce
l'art. 14 della legge reg. Liguria n. 12  del  1995,  il  quale,  nel
confermare al  comma  1,  le  aree  naturali  protette  di  interesse
regionale, provinciale e locale ivi  elencate,  sopprime  quarantadue
aree protette provinciali, in precedenza incluse nell'elenco  di  cui
al decreto ministeriale 27 aprile  2010  (Approvazione  dello  schema
aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle  aree  protette,  ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 3,  comma  4,  lettera  c,
della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma  1,  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281).  Cio'  sarebbe  in
contrasto con l'art. 22, comma 1, lettera a), della richiamata  legge
quadro, che, ai fini della istituzione delle aree,  impone  di  agire
con procedimento amministrativo, al quale partecipano gli enti locali
interessati. Pertanto, sarebbe illegittimo non osservare  «lo  stesso
procedimento seguito per  l'istituzione»,  quanto  alla  soppressione
dell'area. 
    Analogamente viziato sarebbe il  successivo  comma  2  del  nuovo
testo dell'art. 14 della legge reg.  Liguria  n.  12  del  1995,  che
modifica  i  confini  dei  Parchi   naturali   delle   Alpi   liguri,
dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, in contrasto con gli artt.  22,
comma 1, lettera a), 23 e 25, comma 2, della legge quadro. 
    1.3.- Sarebbe coinvolto nella dedotta  incostituzionalita'  anche
l'art. 31 impugnato, che  regola  gli  effetti  della  revisione  dei
confini. 
    Tali  disposizioni  violerebbero,  quindi,  l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost. e  l'art.  97  Cost.,  quest'ultimo  per  le
ragioni gia' esposte in precedenza. 
    1.4.- L'art. 10 impugnato sostituisce l'art. 17 della legge  reg.
Liguria n. 12 del 1995, stabilendo, al comma  4,  che  il  piano  del
parco integra, e in caso di contrasto prevale sui piani  territoriali
regionali, provinciali e comunali. 
    Il ricorrente ritiene leso l'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., in relazione all'art. 25, comma 2, della citata legge  quadro,
che  invece  stabilisce  che  il  piano  del  parco  sostituisce   la
pianificazione paesistica, territoriale o urbanistica. 
    Il testo vigente dell'art. 17, comma 6, della legge reg.  Liguria
n. 12 del 1995 sarebbe poi  costituzionalmente  illegittimo,  laddove
prevede che il piano del parco possa apportare modifiche  ai  confini
dell'area  protetta,  senza  osservare   il   procedimento   definito
dall'art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro. Anche per tale
parte l'art. 10 impugnato sarebbe in contrasto con  gli  artt.  97  e
117, secondo comma, lettera s), Cost.,  per  i  motivi  gia'  esposti
sopra. 
    1.5.- L'art. 22 impugnato sostituisce l'art. 32 della legge  reg.
Liguria n. 12 del 1995, permettendo (comma 3)  all'ente  di  gestione
dell'area protetta di stipulare  convenzioni  con  soggetti  preposti
istituzionalmente   alla    vigilanza    sul    territorio,    ovvero
all'accertamento  e  alla  contestazione  di  violazioni  in  materia
ambientale, faunistica, venatoria e ittica. 
    Il ricorrente reputa che tale facolta' di  convenzionarsi  «anche
con soggetti privati non istituzionali» contrasti con l'art. 23 della
legge quadro, che vieta convenzioni con «enti pubblici»  e  «soggetti
privati  (ad  esempio,  guardie  ecologiche,  venatorie,  ittiche   e
micologiche volontarie)» per l'esercizio della vigilanza nei parchi. 
    Da qui la lesione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  e
dell'art. 97 Cost. 
    1.6.- L'art.  23  della  legge  regionale  impugnata  sostituisce
l'art. 33 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, fissando la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la  violazione
di specifici  divieti  inerenti  al  parco,  del  suo  piano,  o  del
regolamento. 
    Posto  che  "entita'"  e  "tipologia"  di  violazione   sarebbero
divergenti da quanto previsto dall'art.  30,  comma  2,  della  legge
quadro, sarebbero violati, secondo il ricorrente, gli artt. 97 e 117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- In data 8 agosto 2019 si e' costituita  la  Regione  Liguria,
chiedendo il rigetto del ricorso. 
    2.1.- Quanto all'art. 7 impugnato, la Regione resistente  afferma
che esso, attenendo a profili organizzativi di un  ente  regionale  e
non derogando a standard ambientali minimi, andrebbe ricondotto  alla
competenza legislativa residuale regionale in materia di «ordinamento
e organizzazione amministrativa» di cui all'art. 117,  quarto  comma,
Cost. 
    In ogni caso, non vi sarebbe  neppure  contrasto  con  l'art.  24
della legge quadro, poiche' tale norma non vieterebbe alle Regioni di
adottare  "linee-guida"  ai  fini  della  formazione  dello   statuto
dell'ente. Natura di linee-guida avrebbero appunto i criteri  che  la
norma impugnata demanda alla Giunta regionale di determinare ai  fini
della costituzione della comunita' del parco. 
    Inoltre, in tema di piano pluriennale  economico  e  sociale,  la
Regione Liguria contesta l'applicabilita' dell'art.  10  della  legge
quadro quale norma interposta, poiche' alle aree  protette  regionali
si applicherebbero le sole  disposizioni  contenute  nel  Titolo  III
della menzionata legge quadro. 
    In relazione al nuovo testo dell'art. 11, comma  5,  della  legge
reg. Liguria n. 12 del 1995, la Regione ribadisce  l'inapplicabilita'
dell'art. 10 della legge quadro  alle  aree  protette  regionali.  La
disposizione  impugnata,  nel  consentire  l'emanazione   di   pareri
vincolanti in tassative ipotesi da parte della  comunita'  del  parco
non altererebbe la natura consultiva e propositiva  di  quest'ultima,
che sarebbe compatibile con l'adozione di tale tipologia di parere. 
    2.2.- Con riferimento agli artt. 8 e  31  impugnati,  la  Regione
resistente sostiene che la  legge  n.  394  del  1991  si  limiti  ad
assegnare alla legge  regionale  la  perimetrazione  provvisoria  dei
confini delle aree protette, ma non vieti, con cio', l'impiego  della
forma della legge, che, anzi, e' stata utilizzata sia  dalla  Regione
Liguria, sia da numerose altre Regioni  nel  corso  degli  anni.  Del
resto,  la  partecipazione  degli  enti  locali  sarebbe   assicurata
dall'art. 66 della legge statutaria della Regione  Liguria  3  maggio
2005, n. 1 (Statuto della Regione  Liguria)  anche  nel  procedimento
legislativo, mediante il  parere  reso  sul  progetto  di  legge  dal
Consiglio delle autonomie locali. 
    Con specifico riferimento alla soppressione di aree protette,  la
Regione afferma che la questione si  ponga  solo  con  riguardo  alla
Provincia di  Savona.  In  tal  caso  le  aree  protette  sono  state
istituite dalla Provincia in forza di delega regionale, ora  revocata
dall'art. 33, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 3  del
2019. Per tale parte, il ricorso  sarebbe  inammissibile  per  omessa
impugnativa di tale ultima disposizione da parte dello Stato. 
    In ogni caso, con  la  norma  impugnata  la  Regione  si  sarebbe
"riappropriata" della funzione, esercitandola  con  legge  regionale.
Ne' cio' sarebbe in contrasto con l'art. 22,  comma  1,  lettera  a),
della legge quadro,  che  si  riferirebbe  alle  sole  aree  protette
regionali, e non locali come quelle in discussione. 
    2.3.- Con riguardo all'art. 10 impugnato,  la  resistente  rileva
che la differente formulazione della norma  regionale  rispetto  alla
normativa statale  interposta  produca  nella  sostanza  il  medesimo
effetto di prevalenza del piano del parco sui piani paesaggistici. 
    In relazione al vigente  art.  17,  comma  6,  della  legge  reg.
Liguria n. 12 del 1995 introdotto dall'art. 10 impugnato, la  Regione
obietta che sarebbe di competenza regionale la scelta  in  ordine  al
procedimento di modifica dei confini del parco, e che quindi non  sia
costituzionalmente illegittimo attribuire tale compito al  piano  del
parco, come lo stesso ricorrente avrebbe ammesso censurando gli artt.
8 e 31. 
    2.4.- Quanto all'art. 22 impugnato, la Regione  sostiene  che  la
normativa  statale  interposta  vieti  «la  esternalizzazione   della
gestione del servizio di sorveglianza, non certo la  cooperazione  di
soggetti terzi», tra cui volontari. A questi  ultimi  sarebbero  gia'
affidate funzioni di vigilanza nei parchi e nelle  aree  aperte  alla
caccia, in forza dell'art. 2 della  legge  della  Regione  Liguria  2
maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario  di  vigilanza
ecologica) e dall'art. 27,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio). Pertanto la norma  impugnata,
incrementando gli standard di tutela  ambientale,  si  limiterebbe  a
permettere  la  regolamentazione  di  un'attivita'  che  i  volontari
potrebbero gia' esercitare "in virtu' di autonomo titolo". 
    2.5.- Con riferimento all'art. 23 impugnato,  la  Regione  rileva
che l'art. 30 della legge quadro sarebbe ambiguo, poiche',  al  comma
2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle
disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette.
Non sarebbe chiaro ne' a quali violazioni ci  si  riferisca,  ne'  se
esse siano contestabili nelle aree protette regionali.  A  fronte  di
cio', la Regione Liguria, come molte altre, ha ritenuto di dotarsi di
"un proprio apparato sanzionatorio", piu' severo di quello statale, e
dunque a incremento della tutela ambientale. 
    3.- Il 2 agosto 2019 e' intervenuta ad  adiuvandum  nel  presente
giudizio l'Associazione Verdi Ambiente e  Societa'  (VAS),  motivando
sulla   propria   legittimazione   ad   intervenire,   e    chiedendo
l'accoglimento del ricorso, fatta eccezione per la  censura  relativa
all'art. 23 impugnato. 
    4.- Nell'imminenza della  decisione,  in  data  11  maggio  2020,
l'Avvocatura  dello  Stato  ha  depositato  memoria,  insistendo  per
l'accoglimento del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso del  25  giugno-1°  luglio  2019,  depositato  il
successivo 2 luglio 2019 (reg. ric. n. 76 del  2019),  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 7, 8, 10, 22, 23 e 31  della  legge  della
Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, recante «Modifiche  alla  legge
regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle  aree  protette)  e
alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni  in  materia
di tutela e valorizzazione della biodiversita')», in riferimento agli
artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La legge impugnata, per quanto qui interessa, reca modifiche alla
legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12  (Riordino  delle
aree protette) in tema di  riordino  delle  aree  protette  naturali.
Quest'ultima, a sua volta, fu adottata sulla base della legge statale
di cornice 6 dicembre 1991, n. 394 recante «Legge quadro  sulle  aree
protette» (da ora in avanti: legge quadro), che continua a  tutt'oggi
ad esprimere standard inderogabili di tutela dell'ambiente, ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 290  del
2019 e n. 44 del 2011). 
    Il ricorrente reputa che le disposizioni impugnate, che hanno  ad
oggetto le aree naturali protette regionali  e  locali,  decrementino
tali standard, nel rapporto con le norme contenute  nella  menzionata
legge quadro. 
    Questa Corte ha infatti ripetutamente  ricondotto  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. la disciplina ambientale dei  parchi
(da ultimo,  sentenze  n.  290  del  2019;  n.  121  del  2018),  pur
riconoscendo  che  il  parco  regionale  resta  «tipica   espressione
dell'autonomia regionale» (sentenza n. 108 del 2005), e che esso «ben
puo' essere oggetto di regolamentazione da parte  della  Regione,  in
materie riconducibili ai commi terzo e quarto  dell'art.  117  Cost.,
purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del  patrimonio
naturale, da ritenere vincolante per le Regioni» (sentenza n. 44  del
2011). 
    La  Regione  Liguria  obietta,  percio',  che   le   disposizioni
impugnate non  abbiano  ecceduto  dai  limiti  propri  dell'autonomia
regionale. 
    2.- In via preliminare, va dichiarato inammissibile  l'intervento
nel  processo  costituzionale  dell'Associazione  Verdi  Ambiente   e
Societa' (VAS), «in quanto il giudizio di legittimita' costituzionale
in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti  titolari  di
potesta' legislativa e non ammette l'intervento di  soggetti  che  ne
siano  privi,  fermi  restando  per  costoro,  ove  ne  ricorrano   i
presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale  eventualmente
esperibili» (ex plurimis, ordinanza n. 213 del 2019). 
    3.- Altresi', sono da dichiarare inammissibili tutte le questioni
di  costituzionalita'  poste  in  relazione  all'art.  97  Cost.   Il
ricorrente afferma, ma non prova neppure a dimostrare, che  l'assetto
impresso alla gestione delle  aree  protette  regionali  dalla  legge
regionale impugnata comprometta  il  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione.   Ma,   quand'anche   tale   assetto   non   dovesse
corrispondere al riparto delle competenze  legislative  tra  Stato  e
Regione, non per questo esso  genererebbe  di  per  se'  inefficienza
dell'azione amministrativa (sentenza n. 43 del 2020). 
    Le questioni vanno percio' valutate con riguardo al  solo  titolo
di competenza invocato dallo Stato, ovvero l'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. 
    4.- L'art. 7 della legge regionale impugnata  sostituisce  l'art.
11 della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, ed e'  censurato
dal ricorrente per tre distinti profili. 
    4.1.- Il vigente art. 11, comma 3, della  menzionata  legge  reg.
Liguria n. 12 del  1995,  modificata  dalle  disposizioni  impugnate,
stabilisce che la composizione della comunita' del parco, «secondo  i
criteri previsti dai commi 1 e 2» precedenti, e le modalita' del  suo
funzionamento sono stabilite dallo statuto dell'ente. 
    Tuttavia, i commi 1 e 2 recano regole stringenti in  ordine  alla
costituzione della comunita', tali da imporsi allo statuto. 
    Il ricorrente ravvisa un contrasto tra tali  commi  e  l'art.  24
della legge quadro, relativo alla organizzazione del  parco  naturale
regionale, ove si prevede che «[i]n relazione  alla  peculiarita'  di
ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale  prevede,
con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa». 
    Il  ricorrente,  incentrando  l'attenzione  in  particolare   sui
criteri di partecipazione  alla  comunita',  sostiene  che  la  norma
impugnata abbia illegittimamente regolato la fattispecie  con  legge,
sottraendola alla riserva statutaria. 
    4.1.1.- La questione e' fondata in riferimento ai commi 1, 2 e 3,
quest'ultimo limitatamente alle parole «secondo  i  criteri  previsti
dai commi 1 e 2». 
    L'art.  24  della  citata  legge  quadro  conferisce   competenza
organizzativa  alla  fonte  statutaria,  perche'  essa  permette   di
adeguare  l'organizzazione  del   parco   alle   "peculiarita'"   del
territorio. Una disciplina  uniforme,  come  quella  contenuta  nella
norma impugnata, non e' percio' idonea ad adattarsi alla specificita'
dell'area del parco, ponendo cosi' a repentaglio lo  standard  minimo
di tutela dell'ambiente prescritto dal legislatore statale  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. A  quest'ultimo  deve
conformarsi la potesta' legislativa residuale della Regione  in  tema
di organizzazione dei propri enti, che la resistente invano richiama. 
    Lo stesso schema tipo di statuto, che la Giunta approva ai  sensi
dell'art. 13 della legge reg.  Liguria  n.  12  del  1995,  non  puo'
integralmente sovrapporsi al contenuto  che  di  volta  in  volta  lo
statuto  assumera',  posto  che  e'  fatta  salva  la  competenza  di
quest'ultimo in tema di composizione e attribuzioni degli organi  del
parco (e, tra questi, della comunita'). 
    4.2.- L'attuale art. 11, comma 5, della legge reg. Liguria n.  12
del 1995 stabilisce che la comunita' esprima  parere  obbligatorio  o
vincolante, secondo quanto deciso dallo statuto,  in  merito  ad  una
serie di oggetti, sui quali dovra' deliberare l'ente di gestione  del
parco. 
    Il ricorrente deduce il contrasto di tale previsione  con  l'art.
10 della legge quadro che sancisce il carattere obbligatorio, ma  non
vincolante dei pareri della comunita' del parco. 
    4.2.1.- La questione non e' fondata. 
    L'art. 10 e' disposizione contenuta nel Titolo  II  della  citata
legge quadro, concernente le aree protette nazionali. 
    La giurisprudenza di questa Corte non  esclude  che  disposizioni
aventi tale oggetto possano  applicarsi  anche  ai  parchi  regionali
(sentenze n. 290 del 2019 e n. 44 del 2011), ma a condizione  che  vi
si  rifletta  una  generale  scelta  di   politica   ambientale   non
surrogabile dalla  fonte  regionale.  Tale  e'  l'opzione  normativa,
desumibile  dai  criteri  di  composizione  degli  organi  del  parco
nazionale e dai loro reciproci assetti, che comporta di non  affidare
ad organi politici elettivi l'integrale governo del parco, al  quale,
invece debbono concorrere  soggetti  dotati  di  competenze  tecniche
adeguate (artt. 9 e 10 della menzionata legge quadro). 
    Per tale ragione, nel sistema dei parchi nazionali, la comunita',
che e' composta da Presidenti delle Giunte regionali, delle Province,
delle Comunita' montane e da sindaci, esprime pareri obbligatori,  ma
non vincolanti. 
    Nel caso dei parchi regionali, al contrario, e' lo stesso art. 24
della legge quadro ad attribuire allo statuto il potere  di  definire
le forme di organizzazione del parco e i criteri di composizione  dei
suoi organi, sicche'  non  si  vede  perche'  tale  fonte  non  possa
incidere sul rapporto tra comunita' ed  ente  di  gestione,  rendendo
vincolanti taluni pareri della prima. 
    Non in questo profilo e' ravvisabile un'eventuale  illegittimita'
costituzionale, ma, semmai, nell'adozione concomitante da parte dello
statuto di criteri costitutivi della comunita' che rendano gli organi
politici elettivi determinanti, attraverso il parere vincolante,  nel
governo del parco. Ma con cio' si potra' porre, semmai,  un  problema
attinente  alla  composizione  della  comunita',  mentre   la   norma
impugnata si limita a prevedere che lo statuto del parco, in  accordo
con l'art. 24 della legge quadro,  puo'  decidere  sulla  natura  dei
pareri di tale organo. Porre a confronto tale natura con  l'effettiva
composizione della comunita' e' questione affatto  distinta,  che  il
ricorrente non promuove. 
    4.3.- Infine, il nuovo art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria
n. 12 del 1995 prevede che la  comunita'  partecipa  all'elaborazione
del piano pluriennale socio-economico di cui al seguente art. 22. 
    Il ricorrente  contesta  la  contrarieta'  della  norma  rispetto
all'art. 10, comma 3, della legge quadro,  che,  invece,  attribuisce
alla comunita' il potere non solo di partecipare,  ma  di  deliberare
sul piano pluriennale. 
    4.3.1.- La questione non e' fondata. 
    Come si e' visto, l'art. 10 della legge quadro non e' applicabile
nei suoi aspetti  minuti  ai  parchi  regionali.  Inoltre,  la  norma
statale attribuisce si' alla comunita' la funzione  deliberativa,  ma
su  proposta  vincolante  del  consiglio  direttivo,  sicche',  nella
sostanza, il ruolo della comunita' nei parchi liguri non e'  sminuito
rispetto all'assetto statale. Ad essa spetta, infatti, il compito  di
elaborare e redigere il piano pluriennale (art. 22 della  legge  reg.
Liguria n. 12 del 1995). 
    5.- L'art. 8 della legge regionale impugnata  sostituisce  l'art.
14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, provvedendo  al  riordino
delle aree protette esistenti. 
    Il nuovo art.  14,  comma  1,  "conferma"  le  aree  protette  di
interesse regionale, provinciale e locale ivi indicate. 
    Ne  deriva  che  sono  soppresse,   in   quanto   non   riportate
nell'elenco, le aree protette della Provincia di Savona. 
    Esse sono state costituite, in quanto di interesse locale,  dalla
Provincia stessa,  alla  quale  tale  funzione  era  stata  assegnata
dall'art. 20 della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n.  3
(Conferimento agli enti locali di funzioni e  compiti  amministrativi
della Regione in materia di  edilizia  residenziale  pubblica,  opere
pubbliche, espropriazioni,  viabilita',  trasporti  e  aree  naturali
protette). 
    Tale disposizione  e'  stata  abrogata  dall'art.  33,  comma  1,
lettera  b),  della  legge  regionale   impugnata,   che   ha   cosi'
riaccentrato  in  sede  regionale  il   compito   di   istituire,   e
parallelamente di sopprimere, le aree protette  di  interesse  locale
gia'  di  pertinenza  della  Provincia  di  Savona.  La  disposizione
impugnata ha provveduto in tal senso. 
    Il ricorrente contesta che tale soppressione possa  avvenire  con
legge   provvedimento,   senza   che   quest'ultima   garantisca   la
partecipazione degli enti locali  interessati,  come  invece  prevede
l'art. 22, comma 1, lettera a),  della  legge  quadro.  Secondo  tale
disposizione, costituiscono principi fondamentali per  la  disciplina
delle aree protette  regionali  «la  partecipazione  delle  province,
delle comunita' montane e dei comuni al procedimento  di  istituzione
dell'area protetta». 
    5.1.- La Regione ha eccepito l'inammissibilita' della  questione,
perche' il ricorrente non ha impugnato l'art. 33,  comma  1,  lettera
b), della legge reg. Liguria n. 3  del  2019,  con  il  quale  si  e'
abrogata la competenza provinciale sulle aree protette locali. 
    L'eccezione  e'  manifestamente  infondata,  perche'  il  ricorso
statale non pone un problema di distribuzione  delle  competenze  tra
Regione e Province, e non contesta, in particolare,  che  la  Regione
Liguria potesse  sopprimere  l'area,  ma,  piuttosto,  l'inosservanza
delle garanzie partecipative previste a favore degli enti locali  nel
procedimento. 
    5.2.- Nel merito, la questione e'  fondata  nella  parte  in  cui
sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate. 
    Bisogna premettere che l'art. 22  della  legge  quadro  e'  senza
dubbio applicabile non solo alle aree naturali protette regionali  in
senso stretto, ma anche a quelle di interesse provinciale  e  locale,
perche' queste ultime rientrano nel  «sistema  regionale  delle  aree
protette», ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge reg. Liguria n.
12 del 1995. 
    Tale  "sistema",  a  sua  volta,  corrisponde   alla   competenza
regionale di  istituire  parchi  di  interesse  regionale  o  locale,
riconosciuta dall'art.  2,  comma  8,  della  legge  quadro.  Quando,
percio', essa disciplina le aree naturali  protette  regionali,  come
accade con l'art. 22, si riferisce al loro insieme, che e' competenza
delle Regioni istituire e classificare, e dunque, anche alle aree  di
interesse locale. 
    L'indicato art. 22, come si e' visto, vincola pero' la Regione  a
coinvolgere gli enti locali interessati nel  procedimento  istitutivo
del parco. 
    Questa Corte ha gia' affermato che in tale materia e' imposta, ai
fini della soppressione dell'area protetta, l'osservanza del medesimo
procedimento previsto per la sua istituzione  (sentenza  n.  263  del
2011, con riferimento alla cancellazione delle aree contigue). 
    Nel caso di specie, la legge regionale impugnata si  e'  limitata
ad assumere il parere del Consiglio delle autonomie locali in seno al
procedimento  legislativo,  sulla  base  dell'art.  66  della   legge
statutaria della Regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1  (Statuto  della
Regione Liguria). Esso non puo'  pero'  ritenersi  equipollente  alla
diretta partecipazione dei soli enti locali interessati, il cui punto
di vista ben potrebbe non coincidere con quello del  Consiglio  delle
autonomie. 
    Questa Corte ha infatti gia' ritenuto che  la  partecipazione  di
tali enti locali  e'  necessaria  e  non  e'  surrogabile  con  forme
alternative di coinvolgimento (sentenza n. 282 del 2000). 
    Essa, nell'attuale riparto delle competenze legislative,  esprime
uno standard minimo inderogabile  di  tutela  dell'ambiente,  perche'
garantisce che sia acquisita al  procedimento  di  istituzione  e  di
soppressione di detti parchi la voce di chi rappresenta lo  specifico
territorio, i cui interessi sono in tal modo posti in rilievo. 
    Il  mancato  coinvolgimento  degli  enti  locali,  attraverso  la
formazione del documento indicato dall'art. 22  della  legge  quadro,
costituisce un vizio della fase procedimentale,  che  si  trasferisce
alla legge provvedimento con cui essa e'  stata  conclusa  e  di  cui
conosce questa Corte (sentenze n. 2 del 2018; n. 241 del 2008; n. 311
del 1999). 
    La   disposizione   impugnata   e'   percio'   costituzionalmente
illegittima, nella parte in cui dispone la  soppressione  delle  aree
protette gia'  istituite  e  non  indicate  tra  quelle  "confermate"
nell'art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. 
    5.3.- Analogamente,  e'  fondata  la  questione  di  legittimita'
dell'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019,  nella  parte  in
cui sostituendo l'art. 14, comma 2, della legge reg.  Liguria  n.  12
del 1995, ridefinisce  i  confini  dei  parchi  naturali  delle  Alpi
Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del  Beigua,  senza  coinvolgimento
degli enti locali interessati. 
    L'art. 22, comma 1, lettera c),  della  legge  quadro  garantisce
agli enti locali la partecipazione alla gestione dell'area  protetta,
sicche' essi non possono essere estromessi dal procedimento  con  cui
si  compie  un  atto  di  evidente  rilievo  gestionale,  ovvero   la
variazione dei confini del parco. 
    Del resto, tale variazione non e' stata affidata a modifiche  del
piano  del  parco,  alle  quali  avrebbero   potuto   partecipare   i
rappresentanti degli enti locali, ma  e'  avvenuta  direttamente  con
legge, e deve percio' osservare il medesimo procedimento seguito  dal
legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini,  ai
sensi dell'art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con
le autonomie locali. 
    5.4.- Ne segue  la  fondatezza  anche  della  questione  relativa
all'art. 31 della legge regionale impugnata, che si limita a regolare
il regime transitorio delle aree i cui confini sono stati  modificati
o soppressi con il nuovo art. 14, di  cui  e'  stata  gia'  accertata
l'illegittimita' costituzionale. 
    6.- L'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019  sostituisce
l'art. 17 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. 
    6.1.- Il nuovo art. 17, comma 6,  stabilisce  che  il  piano  del
parco possa prevedere una diversa perimetrazione dell'area  protetta,
salvo il caso dei confini stabiliti con legge. 
    6.1.1.- Il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  22  della
menzionata  legge  quadro,  perche'  spetterebbe  alla   sola   legge
regionale delimitare i confini. 
    La questione non e' fondata. 
    Dall'art. 23 della legge quadro si evince che il legislatore puo'
limitarsi alla perimetrazione provvisoria dei confini  con  la  legge
istitutiva del parco regionale.  E'  percio'  implicito  nel  sistema
legislativo statale che la  perimetrazione  definitiva  possa  essere
affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva,
ed in particolare al piano del parco. Si tratta,  del  resto,  di  un
atto alla cui elaborazione partecipano gli organi del  parco,  i  cui
componenti sono in parte, come si e' visto, rappresentanti degli enti
locali interessati. 
    La disposizione impugnata, pertanto, disciplinando  la  specifica
fattispecie della perimetrazione definitiva del confine, per  i  casi
di perimetrazione provvisoria da  parte  del  legislatore  regionale,
resiste alla censura. 
    6.2.- Il nuovo art. 17, comma 4, della legge reg. Liguria  n.  12
del 1995 prevede che il piano del  parco  vincola  la  pianificazione
territoriale  di   livello   regionale,   provinciale   e   comunale,
integrandola e prevalendo su di essa in caso di contrasto. 
    Il ricorrente sottolinea il contrasto di  tale  disposizione  con
l'art. 25, comma 2, della legge quadro, secondo il quale il piano del
parco «ha valore anche di piano paesistico e di piano  urbanistico  e
sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali  o  urbanistici
di qualsiasi livello». 
    Il meccanismo sostitutivo  sarebbe  piu'  efficace  nel  tutelare
l'ambiente, che non quello di integrazione e prevalenza. 
    6.2.1.- La questione e' fondata. 
    Va premesso che, in base  all'art.  145,  comma  3,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137), oggi e' il piano paesistico a prevalere sul piano del parco. Di
cio' mostra di  essere  consapevole  il  legislatore  regionale,  che
infatti, con la norma impugnata, fa espressamente salvi  gli  effetti
dei piani paesaggistici di cui all'art. 145. 
    Il meccanismo sostitutivo opera  ancora  con  riguardo  ai  piani
territoriali o urbanistici, assicurando una piu'  diretta,  immediata
ed  efficace  affermazione,  rispetto   alla   componente   meramente
urbanistica,  dei  profili  connessi  alla  tutela  dell'ambiente   e
coagulati nel piano del parco. 
    Il solo meccanismo di integrazione o  prevalenza  non  solo  puo'
ingenerare dubbi interpretativi, ma consente al piano  del  parco  di
ritrarsi  da  sfere  valutative   di   propria   pertinenza,   grazie
all'appoggio offerto dal piano urbanistico. 
    In tal modo, la norma impugnata compromette uno standard uniforme
di tutela ambientale,  esponendosi  alla  censura  di  illegittimita'
costituzionale. 
    7.- L'art. 22 della legge regionale impugnata sostituisce  l'art.
32 della legge reg. Liguria n. 12 del  1995,  in  tema  di  vigilanza
sulle aree protette. 
    Il nuovo art. 32, comma 3,  permette  all'ente  di  gestione  del
parco  di  stipulare  convenzioni  con   soggetti   istituzionalmente
preposti   alla   vigilanza   sul   territorio,   ovvero   competenti
all'accertamento  e  alla  contestazione  di  violazioni  in  materia
ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai  sensi  della  normativa
vigente, con particolare riferimento al Corpo forestale dello  Stato,
che l'art. 27 della legge n. 394 del 1991 ammette a  convenzionamento
con la Regione in materia di vigilanza. 
    Il ricorrente osserva che l'art. 23 della citata legge quadro, in
tema  di  parchi  regionali,  permette  il  convenzionamento  per  la
gestione del parco, «esclusa  la  vigilanza».  In  effetti,  in  tale
settore, il successivo art. 27 ammette convenzioni della Regione  con
il solo corpo forestale, sicche'  parrebbe  conseguente  che  a  tale
limite si debba attenere  anche  l'ente  parco,  ai  quali  la  legge
regionale conferisce l'esercizio del potere di vigilanza. 
    La norma impugnata avrebbe in tale  prospettiva  illegittimamente
ampliato  le  ipotesi  di  convenzionamento,  permettendo  che   esso
sopraggiunga anche con «soggetti  privati  non  istituzionali»  quali
«guardie ecologiche, venatorie, ittiche e micologiche volontarie». 
    7.1.- La questione non e' fondata. 
    Nel nuovo assetto di competenze tra Stato e  Regione  sui  parchi
naturali regionali non ogni disposizione della legge quadro  si  puo'
imporre alla sfera legislativa regionale. 
    A tal fine, e' invece necessario che essa attinga ad  un  livello
di protezione ambientale  non  inferiore  a  quello  che  la  Regione
consegue   quale   effetto   indiretto   dell'esercizio   delle   sue
attribuzioni  legislative,  o  comunque  uniforme,  per  fondamentali
esigenze di equilibrio che spetta alla normativa  statale  perseguire
(sentenza n. 307 del 2003). 
    Le competenze  legislative  e  organizzative  della  Regione  sui
parchi regionali sono di particolare ampiezza  (sentenze  n.  44  del
2011 e n. 108 del 2005), e  subirebbero  una  grave  compressione  se
fosse loro inibito di potenziare la vigilanza,  ricorrendo  a  figure
gia' istituzionalmente adibite, sia pure  per  altri  scopi,  a  tale
compito sul territorio. 
    Naturalmente, come si ricava  dall'art.  27  della  legge  quadro
quanto alla vigilanza regionale, l'ente di  gestione  del  parco  non
puo' spogliarsi del proprio compito di vigilanza diretta, sicche'  il
convenzionamento dovra' risolversi  in  un  ausilio,  e  non  in  una
surroga, quanto al potere di vigilanza. 
    In questi limiti, l'art. 23 della legge n. 394 del 1991 non  reca
in se' un livello di tutela ambientale minimo ed  uniforme,  tale  da
imporsi all'autonomia regionale di gestione dei propri parchi, quando
essa accresce i mezzi di vigilanza a presidio del bene ambiente. 
    8.- L'art. 23 della legge regionale impugnata sostituisce  l'art.
33 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. 
    Il   nuovo   art.   33   determina    l'apparato    sanzionatorio
amministrativo, con riferimento alla violazione dei divieti  indicati
dal successivo art. 42 (art. 33,  comma  1,  lettere  a  e  b);  alle
violazioni del piano del parco o agli  interventi  non  preceduti  da
nulla osta (art.  33,  comma  1,  lettera  c);  alle  violazioni  dei
regolamenti del parco, in quanto non piu' severamente  sanzionate  ai
sensi delle lettere precedenti (art. 33, comma 1, lettera d). 
    Il ricorrente reputa tale disposizione in contrasto con l'art. 30
della richiamata legge quadro, perche' prevede  «sanzioni  differenti
sia per entita', sia per tipologia». 
    8.1.- La questione e' inammissibile. 
    L'art. 30, comma 1, contiene sanzioni penali, con le  quali,  ove
applicabili, la norma impugnata non interferisce (art. 33,  comma  1,
della legge  reg.  Liguria  n.  12  del  1995,  come  introdotto  dal
censurato art. 23). 
    Inoltre, l'art. 30, comma  2,  appronta  sanzioni  amministrative
pecuniarie da lire cinquantamila a lire due milioni per chi violi  le
disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette. 
    La censura statale contesta che la  legge  regionale  disarticoli
l'unitario meccanismo sanzionatorio tracciato dall'art. 30, comma  2,
modificandone  "entita'  e  tipologia".  Tuttavia  non  e'   indicato
l'elemento dal quale il ricorrente ha tratto la convinzione che  tale
unitarieta' garantisca uno  standard  minimo  e  uniforme  di  tutela
ambientale. 
    In difetto di tale argomentazione da  parte  del  ricorrente,  la
norma impugnata si limita ad esercitare la competenza a  definire  il
trattamento sanzionatorio di illeciti amministrativi che  le  compete
descrivere, in virtu' del principio del parallelismo (sentenza n. 137
del 2019). 
    Il ricorrente, infatti, neppure contesta la competenza  regionale
ad introdurre gli illeciti. Cio' rende di per se'  inammissibile  una
censura diretta contro le  sole  sanzioni,  quando  non  accompagnata
dalla dimostrazione che esse  indeboliscano  il  livello  statale  di
protezione dell'ambiente, complessivamente valutato.