ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  75,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia nel procedimento vertente tra  A.  T.  e  altri  e  il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  pubblica   sicurezza,   con
ordinanza del  6  agosto  2019,  iscritta  al  n.  202  del  registro
ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 7  ottobre  2020  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 6 agosto  2019,  iscritta  al  n.  202  del
registro ordinanze 2019, il Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 75,  primo  comma,  del  d.P.R.  24  aprile  1982,  n.  335
(Ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia), in riferimento agli artt. 3,  primo  e  secondo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione. 
    Il giudice  a  quo  premette  che  i  ricorrenti,  a  seguito  di
promozione per merito straordinario, rivestono la qualifica  di  vice
sovrintendente della Polizia di Stato,  promozione  decorrente  dalla
data di verificazione del fatto che ha dato luogo a tale "ricompensa"
ai sensi della disposizione censurata (e, quindi,  in  concreto,  per
alcuni di essi dalla data del 5 aprile 2006 e, per altri,  da  quella
dell'11 novembre 2007). 
    Evidenzia il TAR Sicilia che i  ricorrenti  deducevano  che,  con
decreto del Capo della Polizia in data 22 aprile 2008, era bandito un
concorso  interno,  per  titoli  di  servizio  e  superamento  di  un
successivo  corso  di  formazione,  a  numero  252  posti  per   vice
sovrintendente  della  Polizia  di  Stato,  ed  era  prevista  per  i
vincitori la promozione nella relativa qualifica  con  retrodatazione
della sola decorrenza  giuridica  alla  data  del  1°  gennaio  2002,
secondo quanto stabilito dall'art. 24-quater, comma 7, del d.P.R.  n.
335 del 1982.  La  medesima  procedura  era  seguita  nei  successivi
concorsi interni per la nomina a vice sovrintendente. 
    Pertanto i ricorrenti, assumendo l'irrazionalita'  del  combinato
disposto degli artt. 24-quater, comma  7,  e  75,  primo  comma,  del
d.P.R.  n.  335  del  1982,  in  quanto  idonei  a   determinare   un
significativo "scavalcamento" in ruolo  degli  stessi  attraverso  il
meccanismo della retrodatazione giuridica  nella  qualifica  operante
per i  soli  partecipanti  alle  procedure  concorsuali  e  selettive
interne, chiedevano in via principale al  giudice  amministrativo  di
accertare il loro diritto alla retrodatazione dell'attribuzione della
qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei  sovrintendenti  della
Polizia di Stato  a  far  data  dal  1°  gennaio  2002,  sull'assunto
dell'applicabilita'  analogica,  anche  alla  promozione  per  merito
straordinario, del citato art. 24-quater, comma 7. 
    Nel  costituirsi  nel  giudizio  amministrativo,   il   Ministero
dell'interno eccepiva in  via  pregiudiziale  l'inammissibilita'  del
ricorso  per  difetto  di  instaurazione  del   contraddittorio   nei
confronti dei  controinteressati  e  in  quanto  i  ricorrenti  erano
consapevoli sin dalla pubblicazione del bando, non impugnato, di  cui
al decreto ministeriale del 19 settembre  2008,  che  l'inquadramento
nella qualifica di vice sovrintendente per i vincitori  del  concorso
interno sarebbe stato retrodatato alla data del 1° gennaio 2002. 
    Il giudice rimettente, disattese le eccezioni di  rito  sollevate
dal Ministero dell'interno, ritiene rilevanti  e  non  manifestamente
infondate per la decisione del giudizio le questioni di  legittimita'
costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982,
in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. 
    In particolare,  il  TAR  Sicilia  sottolinea  che,  nel  sistema
originariamente  configurato  dal  predetto  decreto,  l'accesso  per
concorso (o  analoghe  procedure  selettive  interne)  al  ruolo  dei
sovrintendenti della Polizia di Stato  nella  qualifica  iniziale  di
vice sovrintendente era disciplinato  nel  senso  che  la  promozione
avveniva, ad ogni effetto, con decorrenza dalla data  di  conclusione
del relativo corso di formazione. 
    In  seguito,  tuttavia,  l'art.  2  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2001, n.  53  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in  materia  di  riordino
delle carriere del personale non direttivo della  Polizia  di  Stato)
-intervenendo sull'art. 24-quater del  d.P.R.  n.  335  del  1982,  a
propria volta introdotto dal decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.
197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo  della
Polizia di  Stato)  -  ha  invece  individuato  la  decorrenza  della
promozione per concorso alla data del 1° gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si sono verificate le vacanze. 
    Cosi' delineato il quadro normativo di riferimento, il giudice  a
quo ritiene che  non  sia  praticabile,  come  invece  richiesto  dai
ricorrenti,  un'interpretazione  costituzionalmente   orientata   del
sistema normativo censurato fondata sull'applicazione  analogica  del
meccanismo di retrodatazione giuridica nella  qualifica,  contemplato
dal comma 7 dell'art. 24-quater del d.P.R. n.  335  del  1982,  anche
all'ipotesi di promozione per merito straordinario;  cio'  in  virtu'
della chiara formulazione dell'art. 75,  primo  comma,  dello  stesso
decreto,  che  riconduce  sul  piano  temporale  gli  effetti   della
conseguente nomina alla data nella quale si e'  verificato  il  fatto
che ha determinato il conferimento della ricompensa. 
    Il TAR Sicilia dubita quindi  della  legittimita'  costituzionale
sotto tale profilo del richiamato art. 75, primo comma, del d.P.R. n.
335 del 1982. 
    In punto di  rilevanza,  il  giudice  a  quo  sottolinea  che  la
decisione  sulle  questioni   di   legittimita'   costituzionale   e'
pregiudiziale a quella da assumere nel giudizio principale, in quanto
lo  stesso,  ove  il  sistema  vigente  fosse  ritenuto  conforme   a
Costituzione, dovrebbe essere definito con una pronuncia  di  rigetto
delle domande dei ricorrenti. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il  Tribunale  rimettente
dubita, innanzi tutto, della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, in riferimento  all'art.
3, primo e secondo comma,  Cost.,  per  gli  effetti  distorsivi  che
derivano dall'attuale meccanismo della retrodatazione giuridica nella
qualifica previsto dal  comma  7  dell'art.  24-quater  del  medesimo
decreto, come modificato dal d.lgs. n. 53 del 2001, poiche',  sebbene
le forme  di  progressione  in  carriera  di  carattere  ordinario  e
straordinario   abbiano   caratteristiche   differenti,   le   stesse
condividono la finalita' di individuare i  soggetti  piu'  idonei  ad
accedere alla qualifica superiore. Appare quindi  discriminatorio  al
giudice a quo il predetto meccanismo della  retrodatazione  giuridica
che, in assenza di forme di riallineamento, finisce con il  relegare,
sul piano della decorrenza giuridica dell'inquadramento,  i  soggetti
che  progrediscono  nella  carriera  per  merito   straordinario   in
posizioni talora significativamente deteriori  rispetto  a  coloro  i
quali sono promossi a seguito del superamento di procedure  selettive
o prove concorsuali interne. 
    Il TAR Sicilia dubita, inoltre, della compatibilita' dell'assetto
normativo in questione con l'art. 97, primo comma, Cost., poiche'  il
predetto meccanismo di retrodatazione degli effetti  giuridici  nella
qualifica per i soli  vice  sovrintendenti  della  Polizia  di  Stato
promossi secondo i canali  "ordinari"  di  progressione  in  carriera
potrebbe comportare un sostanziale svuotamento della valenza premiale
dell'istituto  della  promozione   per   merito   straordinario,   in
violazione dei principi di efficienza, imparzialita' e buon andamento
della pubblica amministrazione. 
    2.- Con atto del 10 dicembre 2019 e'  intervenuto  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   chiedendo   dichiararsi   le    questioni
inammissibili o, comunque, infondate nel merito. 
    La difesa statale, in primo luogo, assume  in  via  pregiudiziale
l'inammissibilita'  delle  questioni  in   virtu'   della   manifesta
arbitrarieta' delle valutazioni del TAR  rimettente  sulle  eccezioni
preliminari e pregiudiziali sollevate  nel  giudizio  principale  dal
Ministero dell'interno. 
    L'Avvocatura generale dello Stato  deduce,  poi,  il  difetto  di
incidentalita' delle questioni prospettate in  quanto  l'oggetto  del
giudizio  costituzionale  sarebbe  coincidente  con  quello  pendente
dinanzi al giudice a quo. 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  eccepisce,  inoltre,
l'inammissibilita' delle questioni per incertezza nella  formulazione
della  motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione  e  del   petitum,
desumendosi  dal  contenuto  dell'ordinanza  la  richiesta   di   una
pronuncia  additiva,  volta   a   estendere   il   meccanismo   della
retrodatazione agli effetti giuridici anche ai soggetti promossi  per
meriti  straordinari,  mentre  nel  dispositivo  e'   richiesta   una
pronuncia meramente ablativa. 
    Secondo la difesa  statale,  l'inammissibilita'  delle  questioni
sollevate dal TAR Sicilia  deriverebbe  anche  dalla  violazione,  in
assenza di una soluzione costituzionalmente  imposta,  del  principio
delle "rime  obbligate",  vieppiu'  in  una  materia  riservata  alla
discrezionalita' del legislatore ordinario, come quella che  riguarda
la scelta delle modalita' e delle procedure per  l'inquadramento  del
personale e l'articolazione delle qualifiche. 
    Sempre  in  punto  di   inammissibilita',   l'Avvocatura   assume
l'erronea individuazione  della  disposizione  censurata,  derivando,
semmai, l'ipotizzato effetto distorsivo non gia' dall'art. 75,  primo
comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, bensi' dall'art. 24-quater,  comma
7, del medesimo decreto. 
    Nel merito, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  evidenzia
l'infondatezza  delle  questioni  non   potendo   ipotizzarsi   nella
fattispecie in esame alcuna illegittima disparita' di trattamento  in
virtu' della differenza tra i due sistemi di accesso  alla  qualifica
superiore. L'Avvocatura sottolinea, poi, la razionalita'  complessiva
del sistema che fa decorrere la promozione per  merito  straordinario
alla data del fatto, tenuto conto che, del resto, non  sempre  vi  e'
una pregressa vacanza in organico alla quale potrebbe  ancorarsi  una
retrodatazione negli effetti giuridici della promozione,  poiche'  la
stessa  puo'  avvenire  anche  in  sovrannumero,  con  riassorbimento
mediante le successive vacanze di organico. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 6 agosto  2019,  iscritta  al  n.  202  del
registro ordinanze 2019, il Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 75,  primo  comma,  del  d.P.R.  24  aprile  1982,  n.  335
(Ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta
funzioni di polizia), in riferimento agli artt. 3,  primo  e  secondo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione. 
    In particolare, il giudice rimettente dubita  della  legittimita'
costituzionale di tale disposizione nella parte in cui, ancorando  la
decorrenza giuridica della promozione per  merito  straordinario  nel
ruolo di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla  data  nella
quale si e' verificato il fatto che ha  dato  luogo  alla  promozione
stessa,  determina  a  suo  avviso   un'illegittima   disparita'   di
trattamento, che si riverbera anche sui principi di buon andamento  e
imparzialita'   dell'azione   amministrativa,   rispetto   ai    vice
sovrintendenti che hanno avuto  accesso  alla  medesima  qualifica  a
seguito di procedure selettive o concorsuali interne,  per  le  quali
l'art. 24-quater dello stesso d.P.R. n. 335 del  1982  contempla,  al
settimo comma, una retrodatazione giuridica nella qualifica alla data
del 1° gennaio successivo a quello  in  cui  si  sono  verificate  le
vacanze. 
    2.- Prima di esaminare il merito delle questioni di  legittimita'
costituzionale, occorre valutarne l'ammissibilita',  a  fronte  delle
relative  eccezioni  formulate  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    2.1.- La difesa statale deduce in primo luogo  l'inammissibilita'
delle questioni poiche' il  TAR  rimettente  ha  ritenuto  superabile
l'eccezione   del   Ministero   dell'interno   fondata    sull'omessa
impugnazione, da parte dei ricorrenti, dei bandi di concorso  nonche'
dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo, con cio' compiendo  una
valutazione   manifestamente   arbitraria,   considerato   che,    in
conformita' alla consolidata giurisprudenza  amministrativa,  non  e'
ammessa una domanda volta a ottenere un diverso inquadramento, se  il
relativo provvedimento non e'  tempestivamente  impugnato.  Pertanto,
l'azione proposta dai ricorrenti  sarebbe  inammissibile,  in  quanto
volta a eludere i termini di decadenza rispetto ad un rapporto  ormai
esaurito, per non avere gli stessi tempestivamente impugnato  ne'  il
bando di concorso interno ne' il provvedimento di attribuzione  della
qualifica. 
    L'eccezione e' infondata. 
    In  virtu'  dell'autonomia  tra  il   giudizio   incidentale   di
legittimita' costituzionale e quello principale, non  rientra  tra  i
poteri di questa Corte, che  effettua  solo  un  controllo  "esterno"
sulla rilevanza, sindacare, in sede di ammissibilita',  la  validita'
dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a  meno  che  questi
non  risultino   manifestamente   e   incontrovertibilmente   carenti
(sentenze n. 241 del 2008 e n. 62 del 1992).  Ai  fini  del  relativo
controllo  da  parte  di  questa  Corte,  anche  per   il   riscontro
dell'interesse ad agire e per la verifica della legittimazione  delle
parti, e' dunque sufficiente che il rimettente  motivi  in  modo  non
implausibile sulla rilevanza (sentenze n. 35 del 2017, n. 303 e n. 50
del 2007, e n. 173 del 1994). 
    Nell'ordinanza di rimessione, con una motivazione che  supera  la
soglia di non implausibilita', e' stato evidenziato  che  la  domanda
dei  ricorrenti  e'  finalizzata  all'accertamento  del   diritto   a
beneficiare della retrodatazione giuridica  nella  qualifica,  e  non
gia'  all'annullamento  dei  rispettivi  concorsi   interni   indetti
dall'amministrazione ovvero del provvedimento di inquadramento. 
    2.2.- L'Avvocatura generale dello Stato  eccepisce,  inoltre,  il
difetto di incidentalita' delle questioni per  l'assunta  coincidenza
tra l'oggetto del  giudizio  costituzionale  e  quello  rimesso  alla
decisione del giudice a quo che dovrebbe necessariamente rigettare le
domande dei ricorrenti qualora  la  Corte  ritenesse  non  fondati  i
possibili dubbi di legittimita' costituzionale. 
    Nella giurisprudenza costituzionale e' consolidato  il  principio
secondo  cui  il  requisito  dell'incidentalita'  ricorre  quando  la
questione investe una disposizione  avente  forza  di  legge  che  il
rimettente deve applicare come  passaggio  obbligato  ai  fini  della
risoluzione della controversia oggetto del  processo  principale  (ex
multis, sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007). 
    Questa e' la situazione che si verifica nel caso di specie atteso
che l'eventuale  accoglimento  delle  questioni  prospettate  non  si
identificherebbe  con  il  petitum  del  giudizio   di   legittimita'
costituzionale il  cui  esito  costituirebbe  solo  la  pregiudiziale
logico-giuridica per l'accoglimento  della  domanda  dei  ricorrenti.
Pertanto, anche questa eccezione e' infondata. 
    E' peraltro dirimente  sottolineare  che,  nella  fattispecie  in
esame,  l'incidentalita'  delle  questioni  e'  evidente,  avendo   i
ricorrenti proposto  anche  una  domanda  risarcitoria  nel  giudizio
principale. 
    2.3.- L'Avvocatura generale deduce,  inoltre,  l'inammissibilita'
delle  questioni  per  incertezza  nella  formulazione  del  petitum,
poiche' dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si desumerebbe
la richiesta  di  una  pronuncia  additiva,  volta  ad  estendere  il
meccanismo della  retrodatazione  agli  effetti  giuridici  anche  ai
soggetti promossi per merito straordinario,  mentre  nel  dispositivo
della  stessa  si  farebbe  riferimento  a  una  sentenza   meramente
ablativa. 
    Anche  questa  eccezione  e'  infondata,  poiche'  dalla  lettura
dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente che  le  questioni
di legittimita' costituzionale investono il primo comma dell'art.  75
del d.P.R. n. 335 del  1982  nella  parte  in  cui  non  consente  di
estendere  il   meccanismo   della   retrodatazione   nell'anzianita'
giuridica ai vice sovrintendenti promossi per merito straordinario  e
sono quindi volte ad ottenere una decisione di carattere additivo. 
    2.4.- La difesa statale  eccepisce,  altresi',  che  l'intervento
richiesto si porrebbe in termini manipolativi del sistema, in assenza
di una soluzione costituzionalmente obbligata, dovendosi considerare,
inoltre,  che  la  scelta  delle  modalita'  e  delle  procedure  per
l'inquadramento del personale e l'articolazione delle  qualifiche  e'
materia riservata alla discrezionalita' del legislatore. 
    L'eccezione  e'  infondata  in  quanto,  come  e'   stato   ormai
ripetutamente affermato  da  questa  Corte,  non  e'  necessario  che
esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente  vincolata
in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come  quella
prevista per una norma avente identica struttura e  ratio,  idonea  a
essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il
sistema nel suo  complesso  offra  precisi  punti  di  riferimento  e
soluzioni gia' esistenti alla previsione dichiarata  illegittima  (ex
multis,  sentenze  n.  233  e  n.  222  del   2018).   In   sostanza,
l'ammissibilita'  delle   questioni   e'   condizionata   non   tanto
dall'esistenza di un'unica  soluzione  costituzionalmente  obbligata,
quanto dalla  presenza  nell'ordinamento  di  una  o  piu'  soluzioni
costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo
coerentemente con la logica perseguita dal legislatore  (sentenze  n.
245, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 180 del  2018,  quest'ultima
anche con riferimento alla pretesa indeterminatezza del petitum). 
    Attengono,  poi,  al  merito  e  non   all'ammissibilita'   delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale   quelle   afferenti   la
discrezionalita' riconosciuta al  legislatore  nell'articolazione  di
qualifiche e modalita' di avanzamento in carriera (sentenza n. 35 del
2017). 
    Vi e' da dire che, peraltro, nel caso  in  esame  la  prospettata
eccezione non e' neppure pertinente  perche'  la  soluzione  additiva
richiesta e' puntualmente indicata mediante raffronto con il  tertium
comparationis costituito dal trattamento  piu'  favorevole,  rispetto
alla decorrenza sul piano dell'anzianita' giuridica  nella  qualifica
superiore, nell'ipotesi di progressione ordinaria in carriera. 
    2.5.- Sempre in punto  di  inammissibilita',  la  difesa  statale
deduce l'erronea individuazione della disposizione censurata da parte
del giudice rimettente, poiche' il  presunto  e  irrazionale  effetto
distorsivo deriva non gia' dall'art. 75, primo comma, del  d.P.R.  n.
335 del 1982, bensi' dall'art. 24-quater del medesimo decreto. 
    Anche  tale  eccezione  non  e'  fondata,  atteso  che  l'effetto
distorsivo in questione si correla, nella prospettazione del  giudice
a quo, al combinato disposto delle predette previsioni  normative,  a
seguito  delle  modifiche  all'art.  24-quater  operate  dal  decreto
legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53  (Disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo della  Polizia
di  Stato),  e  puo'  tuttavia  essere  eliminato  solo  mediante  un
intervento additivo sull'art. 75 del d.P.R. n. 335 del 1982,  che  si
occupa della decorrenza nella qualifica a seguito di  promozione  per
merito straordinario. 
    La norma oggetto delle censure di  illegittimita'  costituzionale
e' stata, quindi, correttamente individuata. 
    Giova in ogni caso ricordare che ricorre l'inammissibilita' delle
questioni per aberratio ictus solo ove sia  erroneamente  individuata
la norma in riferimento alla  quale  sono  formulate  le  censure  di
illegittimita' costituzionale, mentre l'imprecisa  indicazione  della
disposizione indubbiata non inficia di per se' l'ammissibilita' della
questione stessa, nell'ipotesi in cui questa Corte sia posta in grado
di individuare il contesto normativo  effettivamente  impugnato  alla
stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa  ordinanza
di rimessione (sentenza n. 24 del 2019). 
    3.- In via ancora preliminare, occorre  osservare  che,  dopo  il
promovimento del presente giudizio con l'ordinanza di rimessione,  il
legislatore ha introdotto - con l'art. 3, comma 1, lettera g), numero
1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172  (Disposizioni
integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 1° dicembre 2018, n. 132,  al  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche») - il nuovo  comma  2-bis  nell'art.
24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982. 
    Tale  norma,  nell'intento  di  correggere  l'effetto  distorsivo
determinato dal comma 7  dell'art.  24-quater  nel  testo  modificato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 53 del 2001 - che ha introdotto il criterio
piu' favorevole della decorrenza giuridica dal 1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze  quanto
alla nomina a vice sovrintendente  per  concorso  o  altra  procedura
selettiva interna, mentre  ha  lasciato  inalterata  la  formulazione
della disposizione censurata laddove ancora la  decorrenza  giuridica
nella  qualifica  del  vice  sovrintendente   promosso   per   merito
straordinario alla data di verificazione del fatto che ha dato  luogo
alla promozione - ha previsto che: «Resta ferma la  facolta'  per  il
personale che ha conseguito la qualifica di vice  sovrintendente  per
merito straordinario, di presentare istanza  di  partecipazione  alle
procedure di cui al comma  1  quando  ne  consentano  l'accesso  alla
qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu'  favorevole.
L'esito positivo delle procedure di  cui  al  primo  periodo  rientra
nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti  interessati
e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera». 
    Lo ius superveniens - che riguarda proprio i vice  sovrintendenti
promossi nella qualifica  per  merito  straordinario  -  e'  tuttavia
applicabile solo alle "future" procedure di cui al comma 1  dell'art.
24-quater, mentre non riguarda anche le "pregresse"  procedure,  gia'
espletate, come quelle che vengono in rilievo nel giudizio a quo. 
    Ne' tale conclusione e' revocabile in dubbio perche' - sebbene la
norma esordisca con la formula «Resta ferma la  facolta'  [...]»,  la
quale potrebbe far ritenere che anche per il  passato  sarebbe  stata
applicabile la nuova regola - in realta' l'art. 24-quater del  d.P.R.
n. 335 del 1982, rubricato «Immissione nel ruolo dei sovrintendenti»,
fa espresso riferimento all'accesso alla qualifica iniziale nel ruolo
dei sovrintendenti della Polizia  di  Stato,  ossia  quella  di  vice
sovrintendente,  gia'  posseduta  dai  ricorrenti,  che  quindi   non
avrebbero potuto aspirare a vedersela attribuita. 
    La disposizione, dunque, prima dell'introduzione del comma  2-bis
ad opera dell'art. 3, comma 1, lettera g), numero 1), del  d.lgs.  n.
172 del 2019, non avrebbe potuto essere  interpretata  nel  senso  di
consentire la partecipazione ai concorsi o alle selezioni  interne  a
soggetti  gia'  nominati  vice  sovrintendenti,  sebbene  per  merito
straordinario. 
    Lo ius superveniens e' quindi inapplicabile nel giudizio a quo  e
di conseguenza non occorre restituire gli atti al giudice rimettente,
non essendo necessaria, da parte dello stesso, una nuova  valutazione
sulla rilevanza e sulla  non  manifesta  infondatezza  dei  dubbi  di
legittimita' costituzionale (sentenza n. 125 del 2018). 
    4.- E' opportuno,  a  questo  punto,  ricostruire  brevemente  il
quadro normativo di riferimento, nel quale si colloca l'incidente  di
legittimita' costituzionale promosso dal TAR Sicilia. 
    4.1.- L'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 definisce  la
gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli e alla carriera del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia distinguendo -
in ordine decrescente - tra  funzionari,  ispettori,  sovrintendenti,
assistenti e agenti. 
    Nell'ambito   di   ciascun   ruolo   e'   prevista   un'ulteriore
suddivisione per qualifica, anch'essa  gerarchicamente  ordinata.  In
particolare, il  ruolo  dei  sovrintendenti  e'  suddiviso  dall'art.
24-bis  del  d.P.R.  n.  335  del  1982  in  tre   qualifiche   (vice
sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo). 
    All'interno della qualifica, la gerarchia dipende dall'anzianita'
determinata in primis ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  dello  stesso
decreto, dalla data del provvedimento di nomina o di promozione. 
    Se al ruolo iniziale degli assistenti e  agenti  si  accede  solo
dall'esterno per concorso, l'inquadramento nel  ruolo  superiore  dei
sovrintendenti, nella qualifica iniziale di vice sovrintendente, puo'
essere ottenuto, secondo quanto previsto dall'art.  24-quater,  comma
1, del  d.P.R.  n.  335  del  1982,  soltanto  attraverso  meccanismi
"interni"  di  progressione  in  carriera,  ovvero:  nel  limite  del
settanta per cento dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione effettuata  con  scrutinio  per  merito
comparativo e  superamento  di  un  successivo  corso  di  formazione
professionale; nel limite del restante trenta  per  cento  dei  posti
disponibili  alla  data  del  31  dicembre  di  ogni  anno,  mediante
concorso, espletato anche con modalita' telematiche,  per  titoli  ed
esame,  e  successivo  corso  di  formazione   professionale;   senza
concorso, anche in sovrannumero, in ragione di promozione per  merito
straordinario. 
    Il sistema di progressione in carriera  nella  Polizia  di  Stato
puo' quindi essere ordinario o straordinario. 
    Nel primo sono inseriti tutti gli operatori che abbiano  maturato
o siano comunque in possesso dei requisiti minimi che  consentono  di
ambire al passaggio alla  qualifica  o  al  ruolo  superiore  secondo
alcune norme prefissate e nel limite dei posti disponibili. 
    Invece, nel secondo vengono in rilievo i dipendenti che  si  sono
distinti nell'espletamento del  proprio  servizio  per  comportamenti
eccezionali, anche oltre i  doveri  d'ufficio,  avuto  riguardo  alla
qualifica rivestita  e  tenuto  conto  del  risultato  conseguito  in
relazione alle circostanze di tempo e di luogo  che  hanno  connotato
l'attivita' svolta. 
    La ratio ispiratrice della promozione per merito straordinario  -
che costituisce forma piu' elevata di  "ricompensa"  per  l'attivita'
svolta - e' quella di consentire, a coloro i quali si siano  distinti
per l'eccezionalita' delle doti mostrate in occasione di  particolari
operazioni di servizio,  di  accedere  alla  qualifica  superiore  in
deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera. 
    L'avanzamento in carriera per  merito  straordinario  costituisce
un'eccezione alla  regola  del  pubblico  concorso,  si'  da  doversi
interpretare restrittivamente. Il Consiglio di  Stato,  sia  in  sede
consultiva (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 24 giugno 1998,
n. 416) che in sede  giurisdizionale  (Consiglio  di  Stato,  sezione
terza, sentenza 18 giugno 2015, n. 3084), ha piu' volte  sottolineato
che la promozione del personale della Polizia di Stato alla qualifica
superiore   per   merito   straordinario   implica    necessariamente
l'eccezionale rilevanza delle operazioni di servizio  compiute  sotto
il profilo dei risultati conseguiti,  nonche'  la  dimostrazione,  da
parte  degli  interessati,  del  possesso  di  risorse  personali   e
professionali fuori del comune e assolutamente  rimarchevoli,  mentre
sono  estranee  al  merito  straordinario  le  ipotesi  in   cui   il
dipendente, pur trovandosi in situazione di pericolo, compie atti che
non esulano dai doveri d'istituto. 
    4.2.- Con specifico riguardo alla vicenda  sottesa  all'ordinanza
di rimessione, occorre considerare in particolare che l'art.  71  del
d.P.R.  n.  335  del  1982  disciplina  la  promozione   per   merito
straordinario degli  appartenenti  al  ruolo  degli  agenti  e  degli
assistenti in quello dei sovrintendenti, nella qualifica iniziale  di
vice sovrintendente, stabilendo che la stessa puo'  essere  conferita
«agli  agenti,  agli  agenti  scelti  e  agli  assistenti,  i   quali
nell'esercizio delle loro  funzioni  abbiano  conseguito  eccezionali
risultati  in  attivita'  attinenti   ai   loro   compiti,   rendendo
straordinari servizi all'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,
dando prova di  eccezionale  capacita'  e  dimostrando  di  possedere
qualita' necessarie per ben adempiere  le  funzioni  della  qualifica
superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita  per  tutelare
la sicurezza e l'incolumita' pubblica». 
    La decorrenza di  questa  promozione  extra  ordinem  e'  fissata
dall'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982: le  promozioni
per merito straordinario decorrono  dalla  data  nella  quale  si  e'
verificato il fatto  che  ha  dato  luogo  al  conferimento  di  tale
qualifica. 
    Nel sistema originario, una  volta  conseguita  la  nomina  nella
qualifica di vice sovrintendente, non  vi  era  alcuna  significativa
differenza, in punto di decorrenza  giuridica,  tra  quanti  avessero
ottenuto la stessa mediante concorso e coloro i quali  fossero  stati
promossi per merito straordinario, in quanto l'art. 21 del d.P.R.  n.
335 del 1982 prevedeva che  i  dipendenti  che  avevano  superato  il
concorso per titolo ovvero per titoli  ed  esame  erano  immessi  nel
ruolo superiore solo alla data di conclusione con esito positivo  del
prescritto corso di formazione. 
    Lo stesso art. 24-quater del predetto decreto, nella formulazione
originaria introdotta dall'art. 2 del decreto legislativo  12  maggio
1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge  6  marzo  1992,  n.
216,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del  personale  non
direttivo della Polizia di Stato), continuava a stabilire,  al  sesto
comma, che «[c]oloro che  al  termine  del  corso  sono  riconosciuti
idonei  conseguono  la  nomina  a  vice  sovrintendente   nell'ordine
determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza  dalla
data di fine dello stesso». 
    La questione sollevata dall'ordinanza di rimessione e' sorta solo
per effetto delle  modifiche  introdotte  all'art.  24-quater  appena
citato, dall'art. 2 del d.lgs. n. 53 del 2001. Il novellato  comma  7
del predetto art. 24-quater ha stabilito che «[i]  frequentatori  che
al termine dei corsi di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  abbiano
superato l'esame finale, conseguono la nomina a  vice  sovrintendente
nell'ordine  determinato  dalla  rispettiva  graduatoria  finale  del
corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono  verificate  le  vacanze  e  con  decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso
medesimo». 
    Questa previsione,  considerata  in  combinato  disposto  con  la
decorrenza giuridica ancorata, invece, per la promozione  per  merito
straordinario dal primo comma dell'art. 75 del d.P.R. n. 335 del 1982
alla  data  del  verificarsi  dei  fatti   che   hanno   giustificato
l'attribuzione  della   qualifica,   determinerebbe   l'irragionevole
effetto distorsivo lamentato dall'ordinanza di rimessione. 
    In particolare, tale effetto deriverebbe dalla circostanza che la
retrodatazione  nella  qualifica  a  seguito  della  progressione  in
carriera  con  modalita'  ordinarie,  in  mancanza  di  strumenti  di
riallineamento in favore dei vice sovrintendenti gia' precedentemente
nominati per merito straordinario, comporta un possibile superamento,
ai  fini  dell'accesso  alle  qualifiche  superiori,  da   parte   di
assistenti o agenti che abbiano superato  il  corso-concorso  bandito
successivamente alla promozione di  altri  assistenti  o  agenti  per
merito straordinario, in virtu' della maggiore anzianita' di servizio
nella qualifica.  Cio'  si  verifica  nell'ipotesi  di  anteriorita',
talora particolarmente accentuata perche' di vari  anni  (come  nella
specie), della data della vacanza del posto (a  partire  dalla  quale
decorre giuridicamente l'anzianita' del vice sovrintendente  nominato
in seguito a concorso) rispetto a quella di compimento del fatto,  di
eccezionale rilevanza, giustificativo  della  promozione  per  merito
straordinario. 
    5.-  Cio'  premesso,  possono  ora   esaminarsi   le   denunciate
violazioni  dei  principi  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.)   e   di
imparzialita' dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). 
    Le questioni sono fondate sotto entrambi i profili. 
    6.- E' violato innanzi tutto l'art. 3 Cost., dal momento che puo'
verificarsi una illegittima disparita'  di  trattamento  tra  i  vice
sovrintendenti della Polizia di Stato, che sono stati promossi  nella
qualifica per merito straordinario, e coloro che hanno avuto  accesso
alla stessa qualifica per concorso o procedura selettiva. 
    Tale  situazione  e'  conseguenza  dell'introduzione   del   gia'
richiamato meccanismo della retrodatazione della decorrenza giuridica
- non di quella "economica" - della nomina, alla data del 1°  gennaio
dell'anno successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
vacanze, ad opera del comma 7  dell'art.  24-quater,  come  novellato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 53 del 2001, per i soli vice sovrintendenti
che accedono a tale qualifica per  concorso  o  procedura  selettiva,
senza la contestuale previsione di un  meccanismo  di  riallineamento
per i vice sovrintendenti gia'  in  precedenza  promossi  per  merito
straordinario, essendo invece rimasto inalterato per questi ultimi il
disposto dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982 che fa
decorrere  l'anzianita'  in  tale  qualifica   (sia   economica   che
giuridica) dal giorno in cui si e' verificato il fatto  che  ha  dato
luogo all'assegnazione della qualifica superiore. 
    Va evidenziato che nella fattispecie in esame non  e'  risolutivo
il principio,  riaffermato  anche  nella  recente  giurisprudenza  di
questa Corte con riguardo alla Polizia di Stato (sentenze n.  21  del
2020, n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296  del  2000),
secondo  cui  il  legislatore  gode  di   un'ampia   discrezionalita'
nell'articolazione delle carriere e dei  passaggi  di  qualifica  dei
dipendenti pubblici (ex plurimis, sentenza n. 230 del 2014). 
    Il legislatore  ha  esercitato  questa  discrezionalita'  proprio
disciplinando diversamente i percorsi di accesso  alla  qualifica  di
vice  sovrintendente  rispettivamente  per  via  ordinaria,  mediante
scrutinio per merito comparativo o  concorso  interno,  integrato  da
successivo  corso  di  formazione  professionale,  in  riferimento  a
vacanze del posto, e per via straordinaria senza procedura  selettiva
anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le vacanze ordinarie. 
    Parimenti,  rientra  nella   discrezionalita'   del   legislatore
l'identificazione  delle  condizioni   di   "merito   straordinario";
fattispecie connotata dall'eccezionalita' dei "fatti", in termini  di
azioni o attivita' di servizio oltremodo rimarchevoli per i risultati
conseguiti o particolarmente rischiose con grave pericolo di vita per
l'autore. 
    La diversita' di questi percorsi di accesso alla qualifica - che,
del resto, non e' posta in discussione dal giudice  rimettente  -  si
ricompone alla fine, ossia al completamento delle due fattispecie con
la nomina a vice sovrintendente. E' in questa  stessa  qualifica  che
convergono tali due percorsi paralleli,  tant'e'  che  la  decorrenza
"economica" fa data, in  entrambe  le  ipotesi,  dal  perfezionamento
della nomina. 
    Intervenuta quest'ultima, si ha che tutti i  vice  sovrintendenti
promossi, sia a seguito di concorso (o di altra  procedura  selettiva
interna),  sia  per  merito  straordinario,  posseggono  la  medesima
qualifica senza che la diversita' di accesso alla stessa consenta una
differenziazione tale da collocare  in  una  posizione  piu'  o  meno
elevata gli uni rispetto agli altri. Tutti hanno ormai conseguito  lo
stesso status al completamento della fattispecie di  nomina  sicche',
in  linea  di  massima  e   in   mancanza   di   specifiche   ragioni
giustificative, risulta discriminatorio che dopo - all'interno di una
stessa qualifica,  nell'ambito  della  quale  l'ordine  di  ruolo  e'
determinato proprio dall'anzianita' e dalla sua decorrenza  giuridica
- vi siano soggetti che possono  avere  una  posizione  prevalente  o
poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalita' di  accesso
alla qualifica. 
    Questa parificazione comporta  che,  allorche'  il  completamento
della fattispecie di nomina si perfezioni in  momenti  distinti,  non
possa  esserci  una  differenziazione  penalizzante  per  chi   abbia
conseguito la qualifica  in  un  momento  anteriore  rispetto  a  chi
l'abbia  ottenuta  dopo.  Ossia,  nello  specifico,   la   decorrenza
giuridica dell'anzianita' di chi accede (per concorso) alla qualifica
di  vice  sovraintendente  in  un   momento   successivo   non   puo'
sopravanzare quella di chi tale qualifica gia' possiede  (per  merito
straordinario) da un momento anteriore. 
    Insomma, non e' legittimo - perche' il  necessario  rispetto  del
principio di  eguaglianza  (art.  3  Cost.)  non  lo  consente  -  lo
"scavalcamento" determinato dalla  retroattivita'  "giuridica"  nella
qualifica riconosciuta - come trattamento  in  se'  piu'  favorevole,
introdotto  dal  legislatore   proprio   nell'esercizio   di   quella
discrezionalita' gia' sopra ricordata - solo ai  vice  sovrintendenti
che hanno superato le procedure selettive interne. 
    In questi  termini  e  limiti,  cio'  ridonda  in  ingiustificata
disparita' di trattamento e violazione del principio  di  eguaglianza
(ex plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014,  n.  108  del
2006, n. 340 e n. 136 del 2004). 
    7.-  Inoltre  nella  fattispecie  in  esame  -  nella  quale   la
denunciata disciplina differenziata da' luogo, come si e' detto, a un
trattamento diverso e  meno  favorevole  per  i  vice  sovrintendenti
promossi   per   merito   straordinario   rispetto   a   quelli   che
successivamente hanno  avuto  accesso  alla  medesima  qualifica  per
concorso - la violazione del principio di eguaglianza  si  accompagna
anche a quella dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 243 del 2005 e n.  250
del 1993). 
    La norma censurata comporta, infatti, che  l'amministrazione,  in
ragione del meccanismo della retrodatazione nell'anzianita' giuridica
della  qualifica  limitata  ai  vice  sovrintendenti   nominati   per
concorso,  finisce  per  trattare  in  modo  arbitrariamente  diverso
situazioni simili, ossia quelle di vice sovrintendenti che sono stati
nominati  con  decorrenze  giuridiche  differenti  a  seconda   delle
modalita' di accesso alla qualifica. Cio' in violazione del principio
di imparzialita', che deve  connotare  l'azione  dell'amministrazione
pubblica. 
    8.- La ritenuta ingiustificatezza della disciplina  differenziata
e del conseguente "scavalcamento" da parte dei  vice  sovrintendenti,
che hanno avuto accesso  alla  qualifica  per  concorso  o  procedura
selettiva, rispetto a  quelli  gia'  prima  promossi  nella  medesima
qualifica per merito straordinario, trova riscontro e conferma  nella
circostanza che  l'"ingiustizia"  e'  stata  avvertita  dallo  stesso
legislatore, il quale,  come  gia'  evidenziato,  per  il  futuro  ha
dettato, nell'art. 3, comma 1, lettera g), numero 1), del  d.lgs.  n.
172 del 2019, la gia' richiamata regola del comma 2-bis dello  stesso
art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982;  regola  che  consente  ai
vice sovrintendenti promossi per merito straordinario di accedere, al
fine di beneficiare di una decorrenza giuridica piu'  favorevole,  ai
concorsi e alle selezioni previste per  la  medesima  qualifica  gia'
posseduta. 
    Cio' connota anche di specialita' la  fattispecie  qui  esaminata
rispetto a quelle interessate  in  passato  da  altri  meccanismi  di
allineamento dell'anzianita' di servizio che, in situazioni  diverse,
il legislatore ha ritenuto di abbandonare abrogandoli (sentenza n. 24
del 2018). 
    9.- La reductio ad  legitimitatem  della  disposizione  censurata
puo' farsi - con riferimento alla fattispecie in esame  -  escludendo
lo "scavalcamento" nella decorrenza giuridica della qualifica di vice
sovrintendente da  parte  di  coloro  che  l'abbiano  conseguita  con
procedura concorsuale o selettiva (e quindi dal 1° gennaio  dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le  vacanze)  in  un
momento successivo rispetto alla  nomina  di  quelli  che  la  stessa
qualifica  abbiano   in   precedenza   gia'   ottenuto   per   merito
straordinario (e quindi con decorrenza «dalla  data  del  verificarsi
dei fatti» posti a fondamento della nomina stessa). 
    Cio' puo' realizzarsi mediante il necessario riallineamento della
decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi
nell'ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi,  senza
peraltro che cio' incida sulla decorrenza economica che -  come  gia'
rilevato - non soffre la differenziazione qui censurata. 
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in  cui  non
prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica  di
vice sovrintendente promosso per merito straordinario a  quella  piu'
favorevole riconosciuta al personale che ha  conseguito  la  medesima
qualifica all'esito della selezione o del  concorso  successivi  alla
data del verificarsi dei fatti.