ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3,
della  legge  della  Regione  Toscana  25  novembre   2019,   n.   70
(Disposizioni urgenti  per  il  rafforzamento  delle  funzioni  della
polizia provinciale e della polizia  della  Citta'  metropolitana  di
Firenze e per  il  contenimento  degli  ungulati  in  aree  urbane  e
ulteriori disposizioni in materia di  istituti  faunistico  venatori.
Modifiche alla  L.R.  3/1994  e  alla  L.R.  22/2015),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29
gennaio 2020, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020,  iscritto
al n. 10 del  registro  ricorsi  2020  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  9,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2020  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai  sensi  del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre  2020,
e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020 e depositato  il
30 gennaio 2020 (reg.  ric.  n.  10  del  2020),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale del primo e del secondo periodo dell'art. 3, comma  3,
della  legge  della  Regione  Toscana  25  novembre   2019,   n.   70
(Disposizioni urgenti  per  il  rafforzamento  delle  funzioni  della
polizia provinciale e della polizia  della  Citta'  metropolitana  di
Firenze e per  il  contenimento  degli  ungulati  in  aree  urbane  e
ulteriori disposizioni in materia di  istituti  faunistico  venatori.
Modifiche alla L.R. 3/1994 e  alla  L.R.  22/2015),  in  riferimento,
rispettivamente, all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, in relazione all'art.  19,  comma  2,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il  prelievo  venatorio),  e  all'art.  117,  secondo
comma, lettera h), Cost. 
    La disposizione regionale impugnata al primo  periodo  stabilisce
che  «[l]a  struttura  regionale  competente  autorizza  la   polizia
provinciale e la polizia della Citta'  metropolitana  di  Firenze  ad
attuare  gli  interventi  richiesti  dal   sindaco,   anche   tramite
coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui  all'articolo
52 della L.R. 3/1994 nel  rispetto  della  sicurezza  pubblica.»;  al
secondo periodo stabilisce che «[a] tal fine la polizia provinciale e
la polizia della Citta' metropolitana di Firenze  possono  richiedere
all'autorita' competente l'emissione dei  provvedimenti  necessari  a
garantire la tutela e l'incolumita'  pubblica  nell'attuazione  degli
interventi». 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole  del  fatto
che la legge regionale  oggetto  di  impugnativa,  che  definisce  le
competenze della polizia provinciale in relazione  alle  funzioni  di
contenimento degli ungulati  nei  centri  abitati,  interviene  nella
materia ambientale, di esclusiva competenza statale,  attribuendo  al
personale in possesso di decreto prefettizio come guardia particolare
giurata  l'attuazione  delle  misure  di  controllo  faunistico,   in
violazione di quanto stabilito dall'art. 19 della legge  n.  157  del
1992. 
    Quest'ultima disposizione, infatti, attribuisce alle  Regioni  il
controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia,
ma impone che il suo esercizio avvenga in maniera selettiva, mediante
metodi ecologici e su parere dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica (oggi Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale-ISPRA); qualora tali metodi  si  rivelino  inefficaci,  le
Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, la cui  esecuzione
compete alle guardie provinciali, coadiuvate solo dai  proprietari  e
conduttori dei fondi interessati e dalle guardie forestali e comunali
muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e tale elenco, in quanto
considerato  tassativo,  non  potrebbe  essere  esteso  alle  guardie
venatorie volontarie, come previsto dalla legge impugnata. 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel presupposto che
la questione rientri nella competenza esclusiva in materia di  tutela
dell'ambiente, ritiene  che  l'attribuzione,  da  parte  della  legge
regionale, dell'attuazione delle misure  di  controllo  faunistico  a
soggetti  diversi  da   quelli   indicati   dalla   norma   nazionale
comporterebbe  un  abbassamento  del  livello  di  tutela  ambientale
prescritto dal legislatore statale. 
    Pertanto, la legge regionale impugnata, violando la  prescrizione
dell'art. 19  della  legge  n.  157  del  1992,  avrebbe  determinato
un'illegittima  invasione  nelle  competenze   statali   in   materia
ambientale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lettera  s),
Cost. 
    4.- Inoltre, il ricorrente censura la seconda parte dell'art.  3,
comma 3, della legge reg. Toscana  n.  70  del  2019  per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.,  che  consente  alla
polizia provinciale e alla  polizia  della  Citta'  metropolitana  di
Firenze  di  richiedere  all'autorita'  competente  l'emissione   dei
provvedimenti  necessari  a  garantire  la  tutela  e   l'incolumita'
pubblica, nell'attuazione degli interventi di controllo faunistico. 
    Secondo la  difesa  dello  Stato  la  norma  e'  suscettibile  di
ambiguita' interpretative, non  essendo  specificato  ne'  quale  sia
l'autorita' competente, ne' quali siano i  provvedimenti  adottabili,
cosi' da comportare possibili illegittime invasioni nell'ambito della
materia  dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza,  riservata  alla
competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera h), Cost. 
    5.- Si e' costituita in giudizio  la  Regione  Toscana  eccependo
l'infondatezza della questione  relativa  alla  violazione  dell'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  e  l'inammissibilita'   e
l'infondatezza di quella  riferita  alla  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera h), Cost. 
    6.- Quanto alla supposta lesione della competenza esclusiva dello
Stato in materia ambientale, la Regione  sottolinea  come  la  figura
della guardia venatoria volontaria sia stata introdotta dall'art.  27
della legge quadro n. 157 del 1992, che ne ha definito le  competenze
stabilendo che la qualifica di guardia giurata sia acquisita a  norma
del testo unico di pubblica sicurezza, a seguito di apposito esame. 
    Le guardie venatorie,  chiarisce  la  Regione  resistente,  hanno
specifiche funzioni di vigilanza venatoria  nell'ambito  del  sistema
pubblico ed operano sotto il coordinamento della polizia provinciale.
Si sarebbe, dunque, in presenza  di  un  modello  organizzatorio  che
consente di attribuire la qualifica pubblicistica anche alle  guardie
venatorie private, e che quindi ne permetterebbe l'assimilazione alle
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, anche
perche'  le  guardie  giurate  rivestono  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale, per cui  l'attribuzione  in  loro  favore  di  compiti  di
attuazione del controllo faunistico non violerebbe  l'art.  19  della
legge n. 157 del 1992. 
    7.-  Invero,   prosegue   la   Regione   resistente,   la   Corte
costituzionale ha attribuito all'elenco  di  cui  all'art.  19  della
legge n. 157 del 1992 natura tassativa al solo fine  di  escludere  i
cacciatori dal controllo faunistico, al quale erano abilitati in base
alla pregressa disciplina  stabilita  dall'art.  12  della  legge  27
dicembre 1977, n.  968  (Principi  generali  e  disposizioni  per  la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia). 
    8.- Pertanto, la difesa regionale ritiene che l'elenco  contenuto
nell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 abbia il limitato  scopo  di
escludere i cacciatori abilitati dalla precedente  disciplina,  senza
costituire  un  principio  fondamentale  della  materia   di   tutela
ambientale, tutela che invece troverebbe sufficiente  disciplina  nel
procedimento delineato dall'art. 19, che subordina l'esecuzione degli
abbattimenti alla verifica dell'inefficacia dei metodi ecologici e al
parere dell'ISPRA. 
    Quanto  al  personale  abilitato  agli  abbattimenti,   l'elenco,
pertanto, potrebbe anche essere esteso ad altri soggetti, purche'  le
soluzioni  organizzative   prescelte   assicurino   la   preparazione
scientifica ed ecologica di questi. 
    9.- In subordine, qualora  questa  Corte  non  ritenesse  che  le
guardie giurate possano essere incluse tra i soggetti abilitati  agli
abbattimenti    faunistici,    la    Regione    Toscana     prospetta
l'illegittimita' costituzionale, per ritenuta violazione degli  artt.
3, 97, secondo comma, e 119 Cost., dell'art. 19 della  legge  n.  157
del 1992 che, alla luce del mutato  contesto,  non  sarebbe  piu'  in
grado di assicurare la tutela dell'ecosistema dalla fauna  nociva,  e
chiede che la Corte  si  autorimetta  la  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    10.- Quanto all'illegittimita' costituzionale del secondo periodo
dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n.  70  del  2019,  la
Regione ha eccepito l'inammissibilita' della questione per difetto di
motivazione,  non  avendo   il   ricorrente   esplicitato   i   dubbi
interpretativi a cui potrebbe dar luogo la norma impugnata. 
    11.- In ogni caso, la questione non sarebbe fondata,  perche'  la
disposizione regionale, nel  prevedere  che  la  polizia  provinciale
possa richiedere all'autorita' competente i provvedimenti necessari a
garantire la tutela e l'incolumita'  pubblica  nell'attuazione  degli
interventi di contenimento della fauna, sarebbe volutamente generica,
in quanto finalizzata ad assicurare gli interventi di volta in  volta
concretamente necessari, senza con  cio'  interferire  nella  materia
dell'ordine  pubblico.  La  norma,  quindi,  costituirebbe  legittima
espressione  della  competenza  residuale  regionale  in  materia  di
polizia amministrativa. 
    12.- Con successiva memoria del 5 ottobre 2020 la difesa  statale
ha  precisato  gli  argomenti  gia'   svolti,   insistendo   per   la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata. 
    13.- Con  riferimento  alla  richiesta  formulata  dalla  Regione
Toscana  a  questa  Corte  di  autorimessione  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge n. 157 del  1992
per violazione degli artt. 3, 97, secondo  comma,  e  119  Cost.,  la
difesa dello Stato ne sostiene  l'inammissibilita'  per  incongruenza
dei parametri e, in ogni caso, la non fondatezza. 
    14.- Con memoria del 10  novembre  2020  la  Regione  Toscana  ha
insistito  sull'inammissibilita'   del   ricorso   per   difetto   di
motivazione, rilevando che il ricorrente  non  avrebbe  adeguatamente
motivato il contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., in relazione alla piu' recente giurisprudenza costituzionale. 
    15.- Infine, la difesa della Regione ripercorre le argomentazioni
spese nella memoria di costituzione, sia in riferimento alla supposta
lesione del parametro ambientale, chiedendo, in  subordine,  che  sia
dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 19 della legge n. 157  del
1992 per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma,  e  119  Cost.,
sia in relazione alla supposta lesione dell'art. 117, secondo  comma,
lettera h), Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   dubita   della
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della  legge  della
Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per  il
rafforzamento  delle  funzioni  della  polizia  provinciale  e  della
polizia della Citta' metropolitana di Firenze e per  il  contenimento
degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia  di
istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla  L.R.
22/2015). 
    1.1.- La  disposizione  impugnata  si  compone  di  due  periodi,
entrambi   impugnati.   Nell'ambito   delle   disposizioni   per   il
rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale e  della  polizia
della Citta' metropolitana di Firenze, si dispone  al  primo  periodo
che la Regione puo' autorizzare gli interventi di contenimento  degli
ungulati  in  area  urbana   richiesti   dal   sindaco,   delegandone
l'attuazione alla polizia provinciale e  alla  polizia  della  Citta'
metropolitana di  Firenze,  anche  mediante  il  coordinamento  delle
guardie venatorie volontarie di cui all'art.  52  della  legge  della
Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»). 
    Secondo  la  difesa   dello   Stato   l'impiego   delle   guardie
costituirebbe  un'illegittima  invasione  della  materia  ambientale,
riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), della Costituzione, in  relazione  all'art.  19  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio),  che  individua  in  modo
tassativo  i  soggetti  abilitati  all'attuazione  delle  misure   di
controllo  faunistico,  senza   includervi   le   guardie   venatorie
volontarie. 
    2.- E' impugnato anche il secondo periodo del comma 3 dell'art. 3
della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che  consente  alla  polizia
provinciale e alla polizia della  Citta'  metropolitana  di  Firenze,
nell'attuazione degli interventi di contenimento degli  ungulati,  di
chiedere  all'autorita'  competente  l'emissione  dei   provvedimenti
necessari a garantire la tutela e  l'incolumita'  pubblica,  poiche',
secondo la difesa dello Stato, potrebbe generare dubbi interpretativi
comportanti ricadute nella materia «ordine pubblico e sicurezza»,  in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. 
    3.- La prima questione non e' fondata. 
    4.- Va innanzitutto precisato che il ricorso del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in  ordine  al  primo  periodo  del  comma  3
dell'art. 3 della legge reg.  Toscana  n.  70  del  2019,  ne  invoca
l'illegittimita'  costituzionale  esclusivamente  sotto  il   profilo
dell'invasione  da  parte  della  legge  regionale  della  competenza
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  ambientale,  ai   sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Tuttavia, l'individuazione della materia nella quale  si  colloca
la disposizione impugnata va  operata  avendo  riguardo  all'oggetto,
alla ratio e alla finalita' della disciplina e verificando il  nucleo
delle prescrizioni e  la  finalita'  dell'intervento  legislativo,  a
prescindere dagli effetti della stessa (sentenze n. 291 e n. 116  del
2019, n. 108 e n. 81 del 2017, e n. 21 del 2016). 
    5.- Ora, la disposizione impugnata e' contenuta nella legge  reg.
Toscana n. 70 del 2019 che, ai fini del contenimento  degli  ungulati
in aree urbane,  si  limita  a  prevedere,  su  autorizzazione  della
Regione, l'eventuale  utilizzazione,  da  parte  dei  sindaci,  della
polizia provinciale e della polizia  della  Citta'  metropolitana  di
Firenze,  cui  e'  rimesso  anche  il  coordinamento  delle   guardie
venatorie volontarie. 
    Seppure gli interventi  di  contenimento  della  fauna  selvatica
possono anche arrivare all'abbattimento degli ungulati  che  invadono
le aree urbane,  e'  di  tutta  evidenza  come  tale  fattispecie  si
differenzi totalmente dagli interventi  in  materia  di  abbattimenti
selettivi, che prevedono il preventivo parere dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e  che,  in  quanto
tali, rientrano nella competenza statale in materia di ambiente. 
    Pertanto, l'allontanamento  degli  ungulati  dalle  aree  urbane,
ancorche' veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra
nella materia dell'ambiente. 
    6.- La normativa regionale in esame, limitandosi a consentire  ai
sindaci, titolari di poteri contingibili e urgenti, di  avvalersi  su
loro richiesta della polizia amministrativa e delle suddette  guardie
giurate, non puo' neppure essere ricondotta  alla  normativa  statale
interposta  in  materia  di  caccia  e  di  protezione  della   fauna
selvatica, stante la peculiare natura e finalita' degli interventi di
contenimento in questione. 
    E' evidente che la sicurezza e il decoro delle  aree  urbane  non
possano consentire la presenza  di  una  fauna  selvatica  di  grossa
taglia quali gli ungulati, e cio' distingue i  richiamati  interventi
di contenimento da quelli previsti in ambito ambientale dall'art.  19
della legge n. 157 del 1992 «per la migliore gestione del  patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico,
per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche». 
    7.- In riferimento alla seconda questione  di  costituzionalita',
il ricorrente ritiene il secondo periodo dell'art. 3, comma 3,  della
legge reg. Toscana n. 70 del 2019 lesivo della competenza statale  in
materia di ordine pubblico e sicurezza, e cio' per  i  dubbi  che  la
disposizione potrebbe generare ponendo in capo alla  polizia  locale,
nel corso dell'attuazione  degli  interventi  di  contenimento  degli
ungulati, la facolta' di chiedere all'autorita' competente l'adozione
dei provvedimenti necessari a garantire la pubblica incolumita'. 
    8.-   In   via   preliminare,   va   rigettata   l'eccezione   di
inammissibilita' per difetto di motivazione sollevata dalla  Regione,
secondo la quale la difesa  statale  non  avrebbe  chiarito  i  dubbi
interpretativi che la disposizione impugnata potrebbe generare. 
    La motivazione posta a fondamento del ricorso,  infatti,  seppure
stringata, e' sufficientemente chiara e idonea ad enucleare il dubbio
di  legittimita'  costituzionale  prospettato  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri, temendo  che  il  conferimento  alla  polizia
provinciale e alla  polizia  metropolitana  del  generico  potere  di
chiedere l'emissione dei provvedimenti necessari  alla  tutela  della
pubblica  incolumita'  possa  generare  dubbi   sul   contenuto   del
provvedimento e sul soggetto competente ad adottarlo. 
    9.- Nel merito anche la seconda questione non e' fondata. 
    La norma impugnata prevede che la  polizia  amministrativa  possa
richiedere all'autorita' competente  i  «provvedimenti  necessari»  a
garantire la tutela e l'incolumita' pubblica e, quindi, conferisce un
mero potere di segnalazione  volto  a  sollecitare  l'intervento  dei
soggetti di volta in  volta  deputati  a  provvedere,  in  base  alle
disposizioni di legge vigenti e in  relazione  alle  circostanze  del
caso concreto. 
    Invero, e' proprio  la  genericita'  della  prescrizione  dettata
dall'art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana  n.  70  del  2019  ad
escludere che si verifichino la confusione e i  dubbi  interpretativi
prospettati dalla difesa dello Stato e l'interferenza  nella  materia
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  h),  Cost.,  poiche'  la
mera previsione di un indeterminato obbligo  di  segnalazione,  senza
l'attribuzione di alcuna specifica  competenza  e  la  previsione  di
alcuno specifico provvedimento, non puo' che  rinviare  alle  vigenti
disposizioni in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  per  la
definizione del concreto intervento da effettuare.