ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  commi
1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13
(Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni  programmatiche  e  correttive
per l'anno  2019.  Legge  di  stabilita'  regionale'),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a  mezzo
di posta elettronica certificata il 23 settembre 2019, depositato  in
cancelleria il 25 settembre 2019, iscritto  al  n.  99  del  registro
ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    visti l'atto di intervento e la successiva richiesta  di  accesso
agli atti del fascicolo dell'associazione  ANCE  Sicilia  -  Collegio
regionale dei Costruttori edili siciliani; 
    udito nella camera di consiglio del 26 gennaio  2021  il  giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata  in  data
23 settembre 2019 e depositato il 25 settembre 2019 (reg. ric. n.  99
del 2019), ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 4, commi 1 e  2,  e
13 della  legge  della  Regione  Siciliana  19  luglio  2019,  n.  13
(Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni  programmatiche  e  correttive
per l'anno 2019. Legge di stabilita' regionale'); 
    che nel giudizio cosi' instaurato  la  Regione  Siciliana  si  e'
costituita al solo scopo di eccepire l'inammissibilita' del  ricorso,
asseritamente determinata dal  vizio  relativo  alla  notifica  dello
stesso,  in  quanto  effettuata  esclusivamente  a  mezzo  di   posta
elettronica certificata (di seguito PEC); 
    che, con atto depositato il 15 novembre 2019, l'associazione ANCE
Sicilia - Collegio regionale  dei  Costruttori  edili  siciliani  (di
seguito ANCE Sicilia) ha spiegato atto di intervento  ad  opponendum,
con specifico riferimento alle censure mosse nei confronti  dell'art.
4 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019; 
    che, in data 5 ottobre 2020, l'Avvocatura ha depositato  memoria,
in  cui  ha,  tra  le   altre   cose,   eccepito   l'inammissibilita'
dell'intervento di ANCE Sicilia; 
    che, con ordinanza n. 242 del  2020,  questa  Corte  ha  respinto
l'eccezione di inammissibilita' del ricorso formulata  dalla  Regione
Siciliana, riconoscendo la possibilita' che la notifica  dei  ricorsi
introduttivi  dei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  in  via
principale sia validamente effettuata mediante PEC; 
    che, con la medesima ordinanza, la  causa  e'  stata  rinviata  a
nuovo ruolo al fine di consentire alle parti di depositare  eventuali
memorie illustrative e di discutere il  merito  del  ricorso  in  una
successiva udienza pubblica, restando comunque  «impregiudicata  ogni
altra valutazione», sia sull'ammissibilita' dell'atto d'intervento di
ANCE  Sicilia,  «sia  su  ogni  eventuale,   ulteriore   profilo   di
ammissibilita' delle censure sollevate»; 
    che, con atto depositato in data 4 gennaio 2021, ANCE Sicilia  ha
richiesto l'accesso agli atti del fascicolo di causa. 
    Considerato che gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale  -  come  modificate  dalla
delibera della  stessa  Corte  in  sede  non  giurisdizionale  dell'8
gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
17, serie generale, del 22 gennaio 2020,  ed  entrata  in  vigore  il
giorno successivo alla suddetta pubblicazione ai  sensi  dell'art.  8
della medesima delibera - disciplinano le modalita' di intervento nel
giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del  giudizio
a quo; 
    che l'art. 23 delle stesse Norme  integrative,  come  modificato,
sancisce  che  anche  ai  giudizi  aventi  ad  oggetto  questioni  di
legittimita' costituzionale in via principale si applicano,  tra  gli
altri, gli artt. 4, commi da 1  a  6,  e  4-bis  delle  stesse  Norme
integrative; 
    che,  secondo  quanto  gia'  affermato  da  questa  Corte,   tali
previsioni si applicano «con effetto immediato anche nei  giudizi  in
corso» (ordinanze n. 111 e n. 37 del 2020); 
    che, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, delle Norme  integrative,
l'interveniente puo' chiedere di  prendere  visione  e  trarre  copia
degli  atti  processuali  depositando,  contestualmente  all'atto  di
intervento, separata istanza  di  fissazione  anticipata  della  sola
questione relativa all'ammissibilita' dell'intervento stesso; 
    che, secondo quanto stabilito dall'art.  4-bis,  comma  2,  delle
Norme   integrative,   questa   Corte   decide    sull'ammissibilita'
dell'intervento con deliberazione da assumere in camera di consiglio,
e ove  l'intervento  venga  dichiarato  ammissibile,  l'interveniente
potra' accedere agli atti processuali; 
    che,  per  contro,  ove  l'interveniente  una  tale  istanza  non
presenti,  la  decisione  sull'ammissibilita'  dell'intervento  resta
riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito  del  giudizio
cui esso accede; 
    che, nel presente giudizio, e' intervenuta ad opponendum con atto
depositato il 15 novembre 2019 - quindi prima dell'entrata in  vigore
delle ricordate modifiche alle  Norme  integrative  -  l'associazione
ANCE Sicilia; 
    che, con atto depositato il  4  gennaio  2021,  ANCE  Sicilia  ha
altresi' chiesto a questa Corte di  essere  autorizzata  ad  accedere
agli atti processuali di causa; 
    che tale richiesta deve essere considerata tardiva; 
    che, infatti, la regola sancita dall'art. 4-bis, comma  1,  delle
Norme  integrative  -  secondo  cui  siffatta  istanza  deve   essere
depositata contestualmente all'atto  di  intervento  -  comporta  che
anche l'istanza di accesso agli atti e' soggetta allo stesso  termine
previsto dall'art.  4,  comma  4,  delle  Norme  integrative  per  il
deposito dell'atto di  intervento,  ossia  venti  giorni,  decorrenti
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell'atto  introduttivo
del giudizio; 
    che,  nelle  ipotesi  in  cui  l'atto  di  intervento  sia  stato
depositato - come nel caso di specie - prima dell'entrata  in  vigore
dell'art. 4-bis delle Norme integrative, il termine di  venti  giorni
per il deposito dell'istanza di accesso agli atti decorre dalla  data
(23 gennaio 2020) di entrata in vigore delle ricordate modifiche; 
    che, pertanto, va dichiarata inammissibile l'istanza  di  accesso
agli atti del fascicolo di causa, depositata solo in data  4  gennaio
2021,    mentre     resta     impregiudicata     ogni     valutazione
sull'ammissibilita' dell'intervento  in  giudizio,  che  deve  essere
scrutinata unitamente al merito.