ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche  alla
legge regionale 16 maggio 2013, n. 24  e  principi  generali  per  la
costituzione  dell'Agenzia  Regionale  Sviluppo  aree   industriali),
introduttivo dell'art. 6-bis della legge della  Regione  Calabria  16
maggio 2013, n. 24 (Riordino  enti,  aziende  regionali,  fondazioni,
agenzie regionali,  societa'  e  consorzi  comunque  denominati,  con
esclusione  del  settore  sanita'),  promossi  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20-24 gennaio 2020,
depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto al  n.  4  del
registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2020, e dalla Camera
arbitrale per  i  contratti  pubblici  presso  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione (ANAC), con ordinanza dell'8 luglio 2020, iscritta  al
n. 149 del  registro  ordinanze  2020  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2020. 
    Visti gli  atti  di  costituzione  della  Regione  Calabria,  del
Consorzio  regionale  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  produttive
(CORAP) in liquidazione coatta amministrativa, nonche'  gli  atti  di
intervento di Fedele De Novellis, Maria Pisani, Cosimo Pisani e della
Regione Calabria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  2021  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    uditi l'avvocato  Giovanni  Battista  Policastri  per  Fedele  De
Novellis, Maria Pisani e Cosimo Pisani, in collegamento da remoto, ai
sensi del punto 1) del decreto del  Presidente  della  Corte  del  30
ottobre 2020, l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il  Presidente
del Consiglio dei ministri, gli avvocati Domenico Gullo  e  Antonella
Coscarella per la Regione Calabria, in  collegamento  da  remoto,  ai
sensi del punto 1) del decreto del  Presidente  della  Corte  del  30
ottobre  2020,  l'avvocato  Fabrizio  Pavarotti  per  il   CORAP   in
liquidazione coatta amministrativa; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 28 gennaio 2020, iscritto  al  reg.
ric. n. 4  del  2020,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. l della legge della  Regione  Calabria  25  novembre
2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n.  24  e
principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo
aree industriali),  per  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, aggiungendo  l'art.
6-bis della legge della  Regione  Calabria  16  maggio  2013,  n.  24
(Riordino enti, aziende  regionali,  fondazioni,  agenzie  regionali,
societa' e consorzi comunque denominati, con esclusione  del  settore
sanita'), che prevede l'assoggettabilita' del Consorzio regionale per
lo sviluppo delle attivita' produttive (CORAP) a liquidazione  coatta
amministrativa, avrebbe invaso  le  materie  «giurisdizione  e  norme
processuali»  e  «ordinamento  civile»,   riservate   alla   potesta'
legislativa esclusiva dello Stato. 
    Il ricorrente espone che, in applicazione dell'art.  6-bis  della
legge reg.  Calabria  n.  24  del  2013,  la  Giunta  regionale,  con
deliberazione del 20 dicembre 2019, n. 610, ha disposto la  messa  in
liquidazione coatta amministrativa del  CORAP  e  che  il  Presidente
della Giunta, con decreto del 23 dicembre 2019, n.  344,  provvedendo
in conformita', ha nominato il commissario liquidatore e stabilito la
prosecuzione dell'attivita' del Consorzio per dodici mesi. 
    Secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la  norma
impugnata, prevedendo l'assoggettabilita' del  CORAP  a  liquidazione
coatta   amministrativa,   «indebitamente   estende[rebbe]   l'ambito
soggettivo di applicazione della procedura», posto che, come rilevato
da questa Corte con la sentenza n. 25 del 2007, solo la legge statale
puo' determinare quali imprese rientrino  in  quell'ambito,  a  norma
dell'art. 2, primo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa). 
    Oltre che sotto il profilo  generale  dell'assoggettabilita'  del
CORAP  a  liquidazione  coatta  amministrativa,  la  norma  impugnata
violerebbe l'evocato parametro anche laddove  disciplina  particolari
aspetti  della  procedura,  segnatamente  in  tema  di   prosecuzione
provvisoria dell'attivita', sorte dei contratti di appalto e processi
in corso, peraltro attribuendo  alla  Regione,  quale  «Autorita'  di
vigilanza», poteri riservati all'autorita' giudiziaria. 
    1.1.- Sono intervenuti ad adiuvandum Fedele  De  Novellis,  Maria
Pisani e Cosimo Pisani, quali creditori del CORAP. 
    1.2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata. 
    La  resistente  assume  di  poter  estendere  con  propria  legge
l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa nei confronti
del  CORAP,  giacche'  questo,  essendo  un  consorzio  di   sviluppo
industriale, e' un  ente  pubblico  economico  soggetto  a  vigilanza
regionale. 
    Non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 25 del  2007,
sia  in  ragione  della  diversita'  della  fattispecie,  che  allora
riguardava le Unita' sanitarie locali, sia per  effetto  del  «mutato
quadro normativo»: l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio  2011,  n.  111,
avrebbe infatti esteso l'applicazione della procedura di liquidazione
a tutti gli enti pubblici. 
    Peraltro, la norma impugnata, lungi dal derogare alla  disciplina
statale della liquidazione coatta amministrativa, si  limiterebbe  ad
adattarne i principi alla fattispecie. 
    2.- Con ordinanza dell'8 luglio 2020, iscritta al  reg.  ord.  n.
149 del 2020, la Camera arbitrale per  i  contratti  pubblici  presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC)  ha  sollevato  questioni
incidentali di legittimita' costituzionale dell'art.  l  della  legge
reg. Calabria n. 47 del 2019, per contrasto con gli artt.  3  e  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    Il rimettente espone che il  collegio  arbitrale  e'  chiamato  a
decidere una controversia tra la concessionaria DECA srl e il  CORAP,
quest'ultimo subentrato al Consorzio di  sviluppo  industriale  della
Provincia di Catanzaro, avente ad oggetto i criteri di determinazione
del  corrispettivo  di  gestione  di   una   piattaforma   depurativa
consortile sita nell'area industriale di Lamezia Terme. 
    Ad avviso  dell'organo  arbitrale  a  quo,  la  norma  censurata,
prevedendo  l'assoggettabilita'  del  CORAP  a  liquidazione   coatta
amministrativa, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva  nelle
materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile» di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  come  evincibile
dalla sentenza n. 25 del 2007. 
    La norma  regionale  sarebbe  inoltre  lesiva  del  principio  di
eguaglianza,  poiche'  renderebbe   applicabile   la   procedura   di
liquidazione coatta amministrativa «senza individuare  una  categoria
generale ed astratta,  ma  limitandosi  ad  estendere  la  disciplina
comune di fonte statale a un soggetto storicamente determinato»,  per
di piu' mediante  richiami  parziali,  sicche'  «viene  forgiata  una
procedura di liquidazione coatta amministrativa sui generis, la quale
reca dei tratti eccentrici  rispetto  a  quelli  tipici  della  legge
fallimentare». 
    Argomentata la natura rituale del proprio arbitrato e  richiamata
la legittimazione degli arbitri a sollevare questioni incidentali  di
legittimita'  costituzionale,  il  rimettente  stima   rilevanti   le
sollevate  questioni,  poiche'  la  sottoposizione  del  CORAP   alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa avrebbe l'effetto  di
rendere improseguibile il giudizio arbitrale innanzi a se', attesa la
devoluzione concorsuale di ogni accertamento debitorio, ai sensi  del
combinato disposto degli artt. 52 e 201 della legge fallimentare;  il
rimettente osserva, inoltre, che l'eventuale accoglimento del ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al reg.  ric.  n.  4
del 2020 determinerebbe, insieme al ritorno in bonis  del  CORAP,  la
decadenza del  commissario  liquidatore,  costituitosi  nel  giudizio
arbitrale. 
    2.1.- E' intervenuta in giudizio  la  Regione  Calabria,  che  ha
chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o, in  subordine,  non
fondate. 
    L'inammissibilita'  deriverebbe  sia  dalla   genericita'   delle
questioni medesime, riferite indistintamente alle varie  disposizioni
introdotte dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 47 del 2019,  sia
dal difetto di rilevanza, atteso che il giudizio arbitrale a quo  non
verte sull'accertamento di un credito verso il CORAP, ma  sulla  sola
determinazione del relativo criterio di calcolo. 
    Nel merito, la  Regione  Calabria  svolge  argomenti  analoghi  a
quelli dell'atto di costituzione nel giudizio di cui al reg. ric.  n.
4 del 2020, aggiungendo che anche altre legislazioni regionali  hanno
previsto l'assoggettabilita' dei consorzi di sviluppo  industriale  a
liquidazione coatta amministrativa. 
    2.2.- Si e' costituito  in  giudizio  il  CORAP  in  liquidazione
coatta  amministrativa,  che  ha  chiesto  dichiararsi  le  questioni
inammissibili  o,  in  subordine,  non  fondate,  previa  trattazione
congiunta delle stesse con quella di cui al reg. ric. n. 4 del 2020. 
    L'inammissibilita' discenderebbe dal difetto di motivazione sulla
rilevanza, non avendo il  rimettente  chiarito  perche'  il  giudizio
innanzi   a   se'   diverrebbe   improseguibile   a   seguito   della
sottoposizione del CORAP a liquidazione coatta amministrativa. 
    Affermata la non pertinenza del precedente di cui  alla  sentenza
n.  25  del   2007   in   considerazione   dell'eterogeneita'   della
fattispecie, ed  evidenziata  la  ricorrenza  di  altra  legislazione
regionale analoga a quella calabrese,  la  difesa  del  CORAP  reputa
infondata la questione relativa all'art. 117, secondo comma,  lettera
l), Cost., poiche' nulla indurrebbe a considerare la riserva di legge
sancita dall'art. 2, primo comma, della legge fallimentare - circa la
determinazione  delle  imprese   soggette   a   liquidazione   coatta
amministrativa,  dei  casi  per  i  quali  la   liquidazione   coatta
amministrativa puo' essere disposta  e  dell'autorita'  competente  a
disporla - come una  riserva  di  legge  statale;  ove  si  ritenesse
altrimenti, la riserva stessa sarebbe costituzionalmente illegittima,
perche' «in contrasto con  il  principio  di  uguaglianza  e  con  la
potesta'  legislativa  esclusiva  delle  Regioni,  soprattutto  nella
materia dell'ordinamento dei propri enti strumentali», e in merito  a
cio' questa Corte dovrebbe procedere ad autorimessione. 
    Non fondata sarebbe anche la questione relativa all'art. 3 Cost.,
poiche'  il  CORAP  non  e'  un  soggetto  isolato,  ma   l'ente   di
accorpamento  di  tutti  i  consorzi  di  sviluppo  industriale   del
territorio calabrese, sicche' la Regione Calabria non avrebbe leso il
principio di eguaglianza nello stabilire che un'intera  categoria  di
propri enti strumentali  sia  assoggettabile  a  liquidazione  coatta
amministrativa; ove si ritenesse che l'art. 15 del  d.l.  n.  98  del
2011,  come   convertito,   nel   prevedere   l'assoggettabilita'   a
liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti a  vigilanza
statale, escluda l'assoggettabilita' alla  medesima  procedura  degli
enti sottoposti a vigilanza regionale pur in identica  condizione  di
dissesto, sarebbe detta ultima norma a  violare  l'art.  3  Cost.,  e
anche  in  merito  a  cio'  questa  Corte   dovrebbe   procedere   ad
autorimessione. 
    La  difesa  del  CORAP  reputa  che,  qualora   si   negasse   la
sottoposizione  a  liquidazione   coatta   amministrativa   dell'ente
pubblico economico soggetto a vigilanza regionale, si  determinerebbe
un «paradosso giuridico», poiche', attesa la non  fallibilita'  degli
enti pubblici, si configurerebbe «un'impresa che opera  sul  mercato,
ma e' sottratta ad ogni procedura concorsuale». 
    Solo nell'alveo di  una  procedura  concorsuale  potrebbe  invece
trovare attuazione la par condicio creditorum,  e  per  l'effetto  «i
soggetti deboli - in primis, i lavoratori dell'ente dissestato -, che
non sarebbero tutelati adeguatamente  da  una  liquidazione  di  tipo
civilistico, possono essere soddisfatti con il rango privilegiato che
dev'essere loro riconosciuto nella formazione dello stato passivo». 
    In via di estremo subordine, la difesa del CORAP  chiede  che  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale non  attinga  tutte  le
disposizioni introdotte dall'art. l della legge reg. Calabria  n.  47
del  2019,  ma  soltanto  quelle  cui  sono  state  rivolte   censure
specifiche. 
    Osserva  invero  il  Consorzio  che  la  caducazione  dell'intera
procedura di liquidazione coatta amministrativa -  nell'ambito  della
quale si e' svolto  un  lungo  periodo  di  esercizio  provvisorio  -
produrrebbe conseguenze «disastrose» sul piano economico, finanziario
e sociale, e lo stesso ritorno in bonis dell'ente sarebbe  tale  solo
in senso giuridico, ma impossibile nei fatti. 
    3.-  In  prossimita'  dell'udienza,  la   Regione   Calabria   ha
depositato memoria nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
l della  legge  della  Regione  Calabria  25  novembre  2019,  n.  47
(Modifiche alla legge regionale 16 maggio  2013,  n.  24  e  principi
generali per la costituzione  dell'Agenzia  Regionale  Sviluppo  aree
industriali), che, aggiungendo l'art. 6-bis della legge della Regione
Calabria 16 maggio 2013, n. 24  (Riordino  enti,  aziende  regionali,
fondazioni,  agenzie  regionali,   societa'   e   consorzi   comunque
denominati,  con  esclusione  del  settore  sanita'),   ha   previsto
l'assoggettabilita' del Consorzio regionale  per  lo  sviluppo  delle
attivita' produttive (CORAP)  a  liquidazione  coatta  amministrativa
(reg. ric. n. 4 del 2020). 
    2.-  La  medesima  disposizione  e'  stata   censurata   in   via
incidentale dalla Camera arbitrale per i  contratti  pubblici  presso
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC),  investita   di   una
controversia tra il CORAP e un suo concessionario (reg. ord.  n.  149
del 2020). 
    3.- In entrambi i giudizi  viene  evocato  il  parametro  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,  poiche'
si  ipotizza  che  la  norma  regionale  abbia  invaso   le   materie
«giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», riservate
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    3.1.- Nel giudizio incidentale e' evocato anche il  parametro  di
cui all'art. 3 Cost., poiche' la norma censurata avrebbe previsto per
il dissesto del CORAP un ingiustificato trattamento speciale. 
    4.- In via preliminare, occorre riunire i giudizi, perche'  siano
decisi  con  unica  sentenza,  avendo  essi  ad  oggetto  la   stessa
disposizione di legge regionale e avendo in comune  il  parametro  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  fermo  che  alla
riunione non osta di per se' la  differente  natura  -  principale  e
incidentale - dei giudizi medesimi (ad esempio, sentenza n.  228  del
2016). 
    5.- Ancora in via preliminare, deve essere confermata l'ordinanza
dibattimentale allegata a questa sentenza,  con  la  quale  e'  stato
dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da Fedele De  Novellis
e altri nel giudizio di cui al reg. ric. n. 4 del 2020. 
    6.- L'esame di merito delle questioni sollevate nel  giudizio  di
cui al reg. ord. n. 149 del 2020 non e' precluso dalle  eccezioni  di
inammissibilita' formulate dalle difese della Regione Calabria e  del
CORAP. 
    6.1.- Il rimettente ha censurato in radice la norma che  consente
di porre il CORAP in liquidazione coatta amministrativa,  e  pertanto
le questioni, pur  dove  riferite  alla  norma  che  conferisce  quel
potere, anziche' alle  disposizioni  di  dettaglio  che  ne  regolano
l'esercizio, non tradiscono affatto  la  genericita'  eccepita  dalla
difesa regionale. 
    6.2.-  Circa  la  motivazione  sulla  rilevanza  delle  questioni
medesime -  insufficiente  ad  avviso  delle  predette  difese  -  il
rimettente ha argomentato che la  concorsualita'  della  liquidazione
coatta amministrativa renderebbe  improseguibile,  per  il  combinato
disposto degli artt. 52 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa), il giudizio arbitrale volto a definire  il  criterio
di determinazione di un  debito  consortile,  e  tale  argomentazione
supera il vaglio di non implausibilita', che questa Corte e' chiamata
ad effettuare ai fini dell'ammissibilita' delle questioni incidentali
(ex plurimis, sentenze n. 270, n. 224 e n. 32 del  2020,  n.  85  del
2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016). 
    7.- Nel merito, la questione sollevata  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. e' fondata. 
    8.- A norma dell'art. 2, primo comma, della  legge  fallimentare,
«[l]a legge determina  le  imprese  soggette  a  liquidazione  coatta
amministrativa,  i  casi  per  le  quali   la   liquidazione   coatta
amministrativa  puo'  essere  disposta  e  l'autorita'  competente  a
disporla». 
    Rispetto  al  modello  generale  del   fallimento,   quindi,   la
liquidazione coatta amministrativa si configura  come  una  procedura
concorsuale  di  carattere  speciale,  la  cui   applicazione   esige
un'apposita previsione di legge; in presenza della  quale,  tuttavia,
la procedura speciale e' anche tendenzialmente esclusiva, poiche', ai
sensi dell'art. 2, secondo comma,  della  legge  fallimentare,  «[l]e
imprese  soggette  a  liquidazione  coatta  amministrativa  non  sono
soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga». 
    8.1.- La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti
attivita'  d'impresa,  siano  istituzionalmente  esclusi  dall'ambito
applicativo  del  fallimento  (artt.  1,  primo  comma,  della  legge
fallimentare e 2221 del codice civile) non implica  quindi  che  essi
siano   automaticamente   suscettibili   di    liquidazione    coatta
amministrativa, occorrendo pur sempre  una  norma  di  legge  che  lo
preveda. 
    D'altronde, le determinazioni del legislatore in questa  delicata
materia sono caratterizzate da una discrezionalita' ampia,  che  puo'
esplicarsi in indirizzi sistematici i piu' diversi,  come  testimonia
la  disciplina  -  peraltro  non  ancora  in  vigore  -  del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della  legge  19  ottobre
2017, n. 155», la  quale,  ribadito  che  «[l]a  liquidazione  coatta
amministrativa e' il procedimento concorsuale amministrativo  che  si
applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293, comma
1),  compie  la  radicale   opzione   di   escludere   l'applicazione
dell'istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli  enti
pubblici (art. 294, comma 3). 
    8.2.- Da tempo, e in piu' occasioni, questa Corte ha  evidenziato
come la liquidazione coatta amministrativa  si  connoti  per  le  sue
finalita' spiccatamente pubblicistiche, che  la  differenziano  sotto
molteplici aspetti dalla procedura fallimentare (sentenze n. 363  del
1994, n. 159 del 1975 e n. 87 del 1969). 
    Ancora di  recente,  dichiarando  non  fondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate  a  proposito  dell'estraneita'
della liquidazione coatta amministrativa alla tutela indennitaria per
violazione della ragionevole durata del processo, questa Corte, nella
sentenza n.  12  del  2020,  ha  confermato  che  tale  procedura  si
differenzia dal  fallimento,  viceversa  rilevante  agli  effetti  di
quella  tutela,  appunto  per  le  finalita'  pubblicistiche  che  la
caratterizzano, in quanto essa «riguarda imprese  che,  pur  operando
nell'ambito  del  diritto  privato,  involgono  tuttavia   molteplici
interessi o perche' attengono  a  particolari  settori  dell'economia
nazionale, in relazione ai quali lo Stato  assume  il  compito  della
difesa del pubblico affidamento, o perche' si trovano in rapporto  di
complementarieta', dal punto di vista  teleologico  e  organizzativo,
con la pubblica amministrazione». 
    I peculiari tratti  pubblicistici  della  procedura  liquidatoria
inevitabilmente si riflettono sul piano dei rapporti esterni, e «[l]a
tutela  dei  creditori  di  imprese   sottoposte   a   procedura   di
liquidazione coatta  amministrativa  assume  [...]  una  connotazione
doppiamente differenziata, rispetto a quella di  altri  creditori  in
sede concorsuale, in quanto gli interessi pubblici  che  giustificano
la  procedura  amministrativa,  per  un  verso,  in  qualche   misura
attenuano il rilievo del singolo diritto  di  credito  e,  per  altro
verso, rafforzano, pero', la prospettiva finale di soddisfazione  del
credito,  come  effetto  riflesso  del  concorrente   obiettivo,   di
mantenimento  in  attivita'  del  complesso  produttivo  dell'azienda
debitrice,  perseguibile  dalla  procedura  amministrativa»  (ancora,
sentenza n. 12 del 2020). 
    9.-  Le  ragioni  di  tutela  dei  creditori  appaiono   centrali
nell'impianto argomentativo  della  sentenza  n.  25  del  2007,  che
costituisce un precedente assai prossimo alla fattispecie odierna. In
essa si afferma, infatti, che l'art.  2,  primo  comma,  della  legge
fallimentare, ove stabilisce che il novero delle imprese  soggette  a
liquidazione  coatta  amministrativa,  i  casi  in  cui  puo'  essere
disposta e l'autorita' competente a disporla sono  determinati  dalla
«legge», si riferisce unicamente alla legge statale, la sola  «idonea
ad incidere  [...]  sul  regime,  sostanziale  e  processuale,  delle
situazioni soggettive coinvolte nella procedura». 
    Nello scrutinio  riferito  al  parametro  di  cui  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  tale  sentenza  ha   giudicato
irrilevante  la  stessa  natura  amministrativa  della   liquidazione
coatta, per essere invece preminente la considerazione dei «rilevanti
effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti», che  la  procedura
medesima determina. 
    Non vi e' dubbio, infatti, che  la  sottoposizione  del  debitore
alla procedura concorsuale di carattere speciale implichi una  deroga
marcata alle regole  ordinarie  di  accertamento  dei  crediti  e  di
responsabilita'   patrimoniale,   risolvendosi    in    una    tutela
differenziata del ceto creditorio, e  che  questa  non  possa  essere
definita in modo disomogeneo dalle  singole  legislazioni  regionali,
dovendo viceversa corrispondere all'esigenza di  uniformita'  sottesa
alla riserva di competenza statale. 
    9.1.- Le difese della Regione Calabria e del CORAP  assumono  che
il precedente di cui alla sentenza n. 25 del 2007, in quanto relativo
alle gestioni liquidatorie delle Unita'  sanitarie  locali,  non  sia
pertinente alla fattispecie oggi in  esame,  che  viceversa  riguarda
enti  pubblici  economici,  quali  sono  i   consorzi   di   sviluppo
industriale. 
    In realta', il menzionato  precedente  e'  focalizzato  piuttosto
sugli effetti della procedura, che sul soggetto a questa  sottoposto,
e infatti vi si afferma che, ai fini della questione  di  competenza,
«non e' rilevante la circostanza che la norma censurata riguardi enti
(gia') operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina - in
se' considerata - posta in essere dalla norma». 
    La  qualificazione  di  enti  pubblici  economici  attribuita  ai
consorzi di sviluppo industriale dall'art. 2, comma  1,  della  legge
della  Regione  Calabria  24  dicembre  2001,  n.  38  (Nuovo  regime
giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le  Zone  di  Sviluppo
Industriale)  -  peraltro   in   sintonia   con   la   trasformazione
privatistica di tali enti gia' operata in  linea  generale  dall'art.
36, comma 4, della legge 5  ottobre  1991,  n.  317  (Interventi  per
l'innovazione  e  lo  sviluppo   delle   piccole   imprese)   -   non
interferisce, quindi, di per se', con le forme e le  modalita'  della
tutela giurisdizionale dei crediti sorti nei loro confronti. 
    Sul medesimo piano e' egualmente irrilevante che  i  consorzi  di
sviluppo  industriale  siano  enti  strumentali   della   Regione   e
sottoposti alla vigilanza di questa (art. 2,  comma  2,  della  legge
reg.  Calabria  n.  38  del  2001),  poiche'  il  doveroso  controllo
regionale, peraltro concentrato «sui piani economici e finanziari dei
consorzi»  (art.  36,  comma  4,  della  legge  n.  317  del   1991),
costituisce  semmai  una  ragione  di  piu'  forte  affidamento   dei
creditori circa la finale solvibilita' dell'ente vigilato. 
    9.2.- Neppure persuade la tesi difensiva della Regione  Calabria,
secondo la quale il piu' volte  menzionato  precedente  di  cui  alla
sentenza n. 25 del 2007  sarebbe  divenuto  ormai  inattuale  per  la
sopravvenienza dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    Invero, questa  disposizione  concerne  esclusivamente  gli  enti
sottoposti alla vigilanza dello Stato, per i  quali  essa  prevede  -
laddove la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente
raggiunga un livello di criticita' tale da non potere  assicurare  la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero
qualora l'ente stesso non possa fare  fronte  ai  debiti  liquidi  ed
esigibili nei confronti dei terzi - la sottoposizione a  liquidazione
coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    Con ogni evidenza, si tratta di una disposizione riferita  a  una
categoria soggettivamente qualificata, cui non appartengono gli  enti
sottoposti alla vigilanza  regionale,  ne',  quindi,  i  consorzi  di
sviluppo industriale, e, tra questi, il CORAP, ente  di  accorpamento
dei consorzi operanti nelle Province calabresi (art.  5  della  legge
reg. Calabria n. 24 del 2013). 
    9.3.- La difesa del CORAP lamenta che il quadro  normativo  cosi'
ricostruito impedisce alla Regione Calabria di  regolare  in  termini
concorsuali il dissesto di un  proprio  ente  strumentale,  cio'  che
sarebbe lesivo dell'autonomia regionale,  e  finanche  irragionevole,
atteso che per gli  enti  a  vigilanza  regionale  possono  darsi  le
medesime situazioni di dissesto indicate per  gli  enti  a  vigilanza
statale dall'art. 15 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. 
    L'argomento non convince, in quanto  l'eventuale  analogia  delle
condizioni di dissesto degli enti  strumentali  non  e'  di  per  se'
sufficiente a investire ogni singola Regione del potere  di  definire
proprie e autonome forme di risoluzione, le quali, viceversa, appunto
per le ricadute immediate sulla tutela  giurisdizionale  dei  diritti
dei creditori, non possono che essere omogenee a  livello  nazionale,
come emerge dalla ratio - ancora attuale - della sentenza n.  25  del
2007. 
    9.4.- Le ragioni prima esposte circa  la  riconducibilita'  della
previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione  di
enti pubblici economici alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di ordinamento  civile,  giurisdizione  e  norme  processuali
escludono che possa essere  accolta  la  richiesta,  formulata  dalla
difesa del CORAP, di autorimessione della questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge fallimentare, ove interpretato
nel senso che la legge abilitata a dettare una simile disciplina  sia
solo quella statale, come anche  l'analoga  istanza,  proposta  dalla
stessa difesa, con riferimento ai limiti soggettivi  di  applicazione
della procedura liquidatoria di cui all'art. 15 del d.l.  n.  98  del
2011, come convertito. 
    Tuttavia, questa  Corte  non  puo'  esimersi  dal  segnalare  che
l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme
di fonte statale idonea a consentire la risoluzione  delle  crisi  di
solvibilita' degli enti strumentali vigilati dalle  Regioni,  e,  tra
questi, dei consorzi di sviluppo industriale. 
    L'opzione per l'impiego  in  casi  siffatti  della  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa - opzione non isolata nel contesto
della  legislazione  regionale,  come  rilevato  dalle  difese  della
Regione Calabria  e  del  CORAP  -  evidenzia  la  necessita'  di  un
intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneita' di
una  disciplina  pur  sempre  incidente  sull'ordinamento  civile   e
processuale,  permetta  tuttavia   alle   Regioni   di   fronteggiare
situazioni critiche di notevole impatto sulle comunita' territoriali. 
    10.- In definitiva, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. l della legge reg. Calabria n. 47  del  2019,  introduttivo
dell'art. 6-bis della  legge  reg.  Calabria  n.  24  del  2013,  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    10.1.- La questione sollevata in  riferimento  all'art.  3  Cost.
resta assorbita.