ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,  8,
comma 1, lettera c), e 16  della  legge  della  Regione  Calabria  29
novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in  materia  funeraria  e  polizia
mortuaria), e  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante  «Interpretazione  autentica
dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre  2019,  n.
48 (Disposizioni in  materia  funeraria  e  di  polizia  mortuaria)»,
promossi dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorsi
notificati il 28-31 gennaio e il 3-7  febbraio  2020,  depositati  in
cancelleria  il  30  gennaio  e   l'11   febbraio   2020,   iscritti,
rispettivamente, ai numeri  7  e  15  del  registro  ricorsi  2020  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 9  e  11,
prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio  2021  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  28-31  gennaio  2020,
depositato il 30 gennaio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 7 del  2020,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c),  e
16 della legge  della  Regione  Calabria  29  novembre  2019,  n.  48
(Disposizioni  in  materia  funeraria  e   polizia   mortuaria),   in
riferimento, nel complesso, all'art. 117, secondo comma, lettere  e),
in  relazione  alla  materia  «tutela  della  concorrenza»,  l),   in
relazione  alla   materia   «ordinamento   civile»,   e   m),   della
Costituzione; 
    che, con successivo ricorso  notificato  il  3-7  febbraio  2020,
depositato l'11 febbraio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 15 del 2020,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della  legge  della
Regione Calabria 5 dicembre 2019,  n.  53,  recante  «Interpretazione
autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29  novembre
2019,  n.  48  (Disposizioni  in  materia  funeraria  e  di   polizia
mortuaria)», in riferimento agli  artt.  41  e  117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost.,  in  relazione  alla   materia   «tutela   della
concorrenza»; 
    che la Regione Calabria non si e' costituita in nessuno  dei  due
giudizi; 
    che, nel corso dei giudizi, la legge  della  Regione  Calabria  2
luglio 2020,  n.  14  (Materia  funeraria  e  di  Polizia  mortuaria.
Modifiche alla legge regionale  48/2019  e  abrogazione  della  legge
regionale 53/2019), da un lato, con l'art. 1, ha abrogato gli artt. 2
e 16 e modificato l'art. 8, comma 1, lettera  c),  della  legge  reg.
Calabria n. 48 del 2019; dall'altro, con l'art.  2,  ha  abrogato  la
legge reg. Calabria n. 53 del 2019; 
    che il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei  ministri,
ritenendo satisfattivo il suddetto ius superveniens e  rilevando  che
alle  disposizioni  impugnate  non  e'  stata  data   medio   tempore
applicazione, ha depositato  atti  di  rinuncia  ai  ricorsi,  previa
delibera assunta dal Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  30
settembre 2020. 
    Considerato che i ricorsi promuovono questioni in parte  analoghe
e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per  essere  decisi
con un'unica pronuncia; 
    che, in relazione a entrambi i ricorsi, vi e' stata  rinuncia  da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera  del
Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al  ricorso,  in
mancanza della costituzione della resistente,  comporta  l'estinzione
del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020  e  n.  193  del
2019). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.