ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  39-ter,
commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini   legislativi,   di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella  legge
28 febbraio 2020, n. 8,  promosso  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
regionale di controllo per la Puglia, nel giudizio  per  l'esame  del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di
Lecce, con ordinanza dell'8 giugno  2020,  iscritta  al  n.  103  del
registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 103 del registro ordinanze del
2020, la Corte dei conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la
Puglia,  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, in riferimento agli artt. 81, 97,
primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione. 
    L'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019,  come  convertito,  cosi'
dispone: «1. Al fine di dare attuazione  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione  del
rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di
liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019,  per
un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di  cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data
del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del  disavanzo  di
amministrazione  al   31   dicembre   2019   rispetto   all'esercizio
precedente,   per   un   importo   non    superiore    all'incremento
dell'accantonamento al fondo anticipazione di  liquidita'  effettuato
in sede di rendiconto 2019, e'  ripianato  annualmente,  a  decorrere
dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare  dell'anticipazione
rimborsata nel corso dell'esercizio. 3.  Il  fondo  anticipazione  di
liquidita' costituito ai sensi del comma 1 e' annualmente  utilizzato
secondo  le  seguenti  modalita':  a)  nel  bilancio  di   previsione
2020-2022,  nell'entrata  dell'esercizio  2020  e'   iscritto,   come
utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari  al  fondo
anticipazione   di   liquidita'   accantonato   nel   risultato    di
amministrazione 2019 e il medesimo importo  e'  iscritto  come  fondo
anticipazione  di  liquidita'  nel  titolo  4  della  missione  20  -
programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso
dei prestiti, al netto  del  rimborso  dell'anticipazione  effettuato
nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del
fondo anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun  esercizio
del bilancio di previsione e'  applicato  il  fondo  stanziato  nella
spesa  dell'esercizio  precedente  e  nella  spesa  e'  stanziato  il
medesimo fondo al netto del  rimborso  dell'anticipazione  effettuato
nell'esercizio.  4.  La  quota  del  risultato   di   amministrazione
accantonata nel fondo anticipazione di  liquidita'  e'  applicata  al
bilancio di previsione anche da parte  degli  enti  in  disavanzo  di
amministrazione». 
    1.1.- Il giudice a quo  riferisce  di  essere  stato  chiamato  a
deliberare sulla congruenza del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale (PRFP) del Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 243-quater
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»  (TUEL),  e  di  aver
sospeso il giudizio in attesa della decisione di questa  Corte  sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6,  del  decreto-legge
19 giugno 2015, n.  78  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti
territoriali.  Disposizioni  per   garantire   la   continuita'   dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2015,  n.  125,
come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 814, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020),  in  considerazione  della   pregiudizialita'   di   tale
pronuncia. 
    Questa  Corte,  con  sentenza  n.  4  del  2020,  ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  delle   predette   norme   «poiche'
consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidita' al  di  fuori
dei ristretti limiti del pagamento  delle  passivita'  pregresse  nei
termini sanciti dal d.l.  n.  35  del  2013  e,  in  particolare,  di
"utilizzare la quota accantonata nel risultato di  amministrazione  a
seguito    dell'acquisizione    delle     erogazioni,     ai     fini
dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel
risultato di amministrazione", risultando in contrasto con gli  artt.
81, 97 e 119, sesto comma, Cost.». 
    A seguito della richiamata sentenza, durante l'iter  parlamentare
di conversione in legge del d.l. n. 162 del 2019  e'  stato  inserito
l'art. 39-ter,  rubricato  «Disciplina  del  fondo  anticipazione  di
liquidita' degli enti locali». 
    Risultando  cessata  la  causa  della  sospensione,  la   sezione
regionale di controllo per la Puglia della Corte dei conti  e'  stata
nuovamente convocata al fine di deliberare  in  ordine  al  piano  di
riequilibrio. In tale occasione, il Comune di Lecce  ha  evidenziato:
a) di aver  previsto,  a  seguito  della  sentenza  n.  4  del  2020,
l'accantonamento per  il  2019  di  complessivi  euro  29.363.416,07,
corrispondenti  all'ammontare   delle   anticipazioni   di   cui   al
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  incassate  negli
esercizi precedenti e non ancora  rimborsate  al  31  dicembre  2019,
rideterminando pertanto il risultato di amministrazione presunto  del
2019 rispetto al risultato del  2018;  b)  di  aver  conseguentemente
rideterminato l'obiettivo del piano al  31  dicembre  2019  (da  euro
69.244.351,37  a  euro  98.607.812,44),  per  effetto  delle   citate
anticipazioni (euro 29.363.461,07), da  contabilizzare  separatamente
tra le quote accantonate del risultato  di  amministrazione;  c)  che
cio' ha prodotto  uno  scostamento  di  euro  6.893.592,12,  rispetto
all'obiettivo  cosi'  rideterminato,  del   risultato   presunto   di
amministrazione del 2019 (pari a euro 105.501.404,56). 
    Nell'esporre gli impatti del  rientro  dai  diversi  deficit  sul
bilancio previsionale 2020-2022, l'ente locale ha osservato che,  per
effetto del comma 2 dell'art. 39-ter del d.l. n.  162  del  2019,  il
peggioramento del disavanzo di amministrazione del 2019  rispetto  al
2018 causato dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita'
(FAL) sarebbe stato  ripianato  annualmente,  a  decorrere  dall'anno
2020, per un ammontare pari a  quello  dell'anticipazione  rimborsata
nel corso dell'esercizio. Inoltre, per effetto dei commi 3 e 4  dello
stesso art. 39-ter, il Comune di Lecce avrebbe  finanziato  la  quota
capitale della rata annuale da  rimborsare  per  l'anticipazione  non
piu'  con  entrate  correnti,  come  avvenuto  fino  a  ora,  ma  con
l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione. 
    L'incremento  del  predetto  disavanzo   (pari   a   circa   euro
30.000.000,00) corrispondente al nuovo accantonamento a titolo di FAL
nel risultato di amministrazione del 2019,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito,  verrebbe
quindi ripianato in un arco temporale  corrispondente  a  quello  del
piano di restituzione dell'anticipazione di  liquidita'  (fino  a  un
massimo di trenta anni). 
    1.2.-  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  secondo   il
rimettente, le norme censurate - nel  disciplinare  le  modalita'  di
ripianamento   dell'eventuale   peggioramento   del   disavanzo    di
amministrazione derivante dall'accantonamento del FAL (comma 2) e nel
determinare le modalita' di contabilizzazione e  utilizzo  del  fondo
stesso (comma 3) - contrasterebbero con gli  artt.  81  e  97,  primo
comma, Cost. sotto  il  profilo  della  lesione  dell'equilibrio  del
bilancio e della sana gestione finanziaria, e con gli interdipendenti
principi di copertura pluriennale della spesa  e  di  responsabilita'
nell'esercizio del mandato elettivo,  il  quale  ultimo  postula  che
ciascun amministratore risponda del proprio operato  di  fronte  agli
amministrati. Il comma  3,  inoltre,  violerebbe  l'art.  119,  sesto
comma, Cost., per contrasto con il  divieto  di  destinare  le  somme
derivanti da prestiti a spese diverse da quelle di investimento. 
    1.3.- Espone il giudice a quo  che,  con  il  comma  2  dell'art.
39-ter, l'eventuale peggioramento del disavanzo al 31  dicembre  2019
rispetto all'esercizio precedente -  per  un  importo  non  superiore
all'incremento dell'accantonamento  al  FAL  effettuato  in  sede  di
rendiconto 2019 - andrebbe incontro a un sistema di rientro, scisso e
indipendente dagli esercizi nei quali il  disavanzo  si  e'  formato,
calibrato  sulla  restituzione  delle  rate  annuali  residue   delle
anticipazioni di liquidita', aventi un orizzonte massimo trentennale. 
    Tale meccanismo comporterebbe una  rilevante  deroga  al  normale
regime di rientro dal disavanzo previsto dall'art. 9 della  legge  24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per  l'attuazione  del  principio
del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo  81,  sesto  comma,
della Costituzione),  e  dall'art.  188  TUEL;  cio'  in  assenza  di
circostanze   eccezionali,   espresse    o    comunque    rinvenibili
nell'ordinamento  finanziario  degli   enti   locali,   che   possano
giustificare tale divaricazione. 
    La norma in esame - prosegue  il  rimettente  -  abbandonando  la
disciplina  ordinaria,  ne  vulnererebbe   i   principi   ispiratori,
consentendo il trasferimento dell'onere del debito (disavanzo)  dalla
generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a  quelle
successive,  ampliando  indebitamente   il   deficit   e   prevedendo
un'ulteriore dilazione del  ripiano  in  tempi  incompatibili  con  i
principi di  responsabilita'  del  mandato  elettivo  e  dell'equita'
intergenerazionale.  Non  corrispondendo  a  tale   dilazione   alcun
intervento   di   investimento,   la   soluzione   provocherebbe   un
impoverimento dell'ente, traslando sui futuri  amministrati  soltanto
il disavanzo. 
    1.4.- Ad avviso del giudice a quo, il comma  3  dell'art.  39-ter
del  d.l.  n.  162  del  2019,  come  convertito,  sarebbe,   invece,
costituzionalmente illegittimo, in quanto consentirebbe di finanziare
la restituzione delle quote annuali dell'anticipazione di  liquidita'
con  la  medesima  quota  accantonata  come  FAL  nel  risultato   di
amministrazione, generando un potenziale  fattore  di  rischio  e  di
alterazione degli equilibri di bilancio, in contrasto con  gli  artt.
81 e 97, primo comma, Cost., per violazione dei principi  della  sana
gestione finanziaria e dell'equilibrio di bilancio, e consentendo che
le somme ricevute a prestito a titolo di anticipazione di  liquidita'
siano distratte per spese  diverse  da  quelle  di  investimento,  in
violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost. 
    Tale meccanismo sarebbe in contrasto con la disciplina desumibile
dal  principio  contabile  di  cui  all'Allegato  n.  4/2  (Principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria),  punto
3.20-bis (introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a, del decreto del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°  agosto  2019,  recante
«Aggiornamento degli allegati  al  decreto  legislativo  n.  118  del
2011»), al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  2009,  n.  42),  che
richiede, per  gli  enti  locali  beneficiari  dell'anticipazione  di
liquidita', l'acquisizione di nuove risorse per  il  pagamento  della
restituzione della rata annuale di cui al d.l. n. 35 del  2013,  come
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 6 giugno 2013, n. 64. 
    Il giudice a quo evidenzia al riguardo che la  Corte  dei  conti,
sezione delle autonomie, con le deliberazioni 18  dicembre  2015,  n.
33, e 19 dicembre 2017, n. 28 - entrambe  rese  nell'esercizio  della
funzione prevista dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10  ottobre
2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n.  213,  richiamate  dal
citato punto 3.20-bis  -  ha  ritenuto  che  gli  oneri  relativi  al
rimborso della quota capitale dell'anticipazione non potranno trovare
copertura nell'anticipazione di liquidita' iscritta  in  entrata,  ma
dovranno essere finanziati con risorse da individuare ex novo, ovvero
disponibili per effetto della riduzione strutturale della  spesa,  al
fine di non incorrere nel divieto di indebitamento  di  cui  all'art.
119, sesto comma,  Cost.  o  nella  violazione  degli  equilibri  del
bilancio garantiti dall'art. 81 Cost. 
    In proposito, la Corte dei conti, sezione delle autonomie,  nella
deliberazione n. 33 del 2015 afferma che sarebbe, infatti,  «naturale
[...]  che  l'anticipazione  di  liquidita',  per  il  suo  carattere
neutrale rispetto alla capacita' di spesa dell'ente, sia  finalizzata
esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti,  non  gia'  anche  al
rimborso di se stessa». 
    La necessita'  di  assicurare  una  copertura  effettiva  a  tale
peculiare forma di indebitamento dovrebbe, quindi, impedire che  ogni
anno il FAL possa essere impiegato per finanziare la stessa quota  di
rimborso della medesima anticipazione. Tale evenienza trasformerebbe,
nella  sostanza,  l'anticipazione  di  liquidita'  in  una  forma  di
indebitamento,  utilizzata   per   spese   diverse   da   quelle   di
investimento, in  contrasto  con  l'art.  119,  sesto  comma,  Cost.,
ampliando illegittimamente la spesa corrente e alterando il risultato
di amministrazione. 
    In tal modo, il comma  3  dell'art.  39-ter  lederebbe  anche  il
principio di solidarieta' verso le generazioni future, facendo  venir
meno il carattere di eccezionalita' delle anticipazioni di liquidita'
che, come da ultimo evidenziato nella sentenza n. 4  del  2020,  sono
«un rimedio contingente, non riproducibile serialmente  nel  tempo  e
inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita». 
    1.5.- Secondo il giudice a quo, inoltre, i commi 2 e 3  dell'art.
39-ter del d.l. n. 162 del 2019 violerebbero  l'art.  136  Cost.  per
elusione del giudicato costituzionale. 
    Espone al riguardo il rimettente che  le  disposizioni  censurate
consentirebbero,     analogamente     alle      norme      dichiarate
costituzionalmente  illegittime  con  la  sentenza  n.  4  del  2020,
l'impiego del FAL non per il pagamento dei debiti pregressi  presenti
in bilancio, ma per la restituzione delle rate di ammortamento  delle
medesime anticipazioni, alterando,  in  tal  modo,  il  risultato  di
amministrazione e la situazione debitoria. 
    Le disposizioni censurate integrerebbero quindi  un'elusione  del
giudicato  costituzionale,  poiche'  introdurrebbero  un  metodo   di
ripiano del disavanzo sostanzialmente equivalente a quello dichiarato
costituzionalmente illegittimo,  derogatorio  della  regola  generale
prevista dall'art. 188 TUEL, in violazione dei principi di equilibrio
di bilancio e di copertura  della  spesa,  nonche'  dei  principi  di
responsabilita' del mandato elettivo e di equita' intergenerazionale. 
    Consentendo l'impiego del FAL, non per  pagare  debiti  pregressi
presenti  in  bilancio,  ma  per  la  restituzione  delle   rate   di
ammortamento delle medesime anticipazioni, le disposizioni  censurate
altererebbero  il  risultato  di  amministrazione  e  la   situazione
debitoria   effettiva,    analogamente    alle    norme    dichiarate
costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 4 del 2020, con  la
quale e' stata accertata la violazione  degli  artt.  81,  97,  primo
comma,  e  119,  sesto  comma,  Cost.,  perche',  con  riguardo  alla
fattispecie normativa all'epoca scrutinata, «[i] tre parametri  [...]
operano in stretta interdipendenza, cosicche' l'anomala utilizzazione
delle  anticipazioni  di  liquidita'  consentita  dalle  disposizioni
impugnate finisce per ledere l'equilibrio del bilancio, il  principio
di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la  "regola
aurea" contenuta nell'art.  119,  sesto  comma,  Cost.,  secondo  cui
l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese
di  investimento  [...].  In  definitiva,  entrambe  le  disposizioni
censurate consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidita' per
modificare il risultato di amministrazione dell'ente  locale  che  le
applica, attraverso meccanismi tecnici che  convergono  nell'elusione
dei precetti costituzionali precedentemente richiamati». 
    1.6.- Il rimettente sostiene che le questioni sarebbero rilevanti
nel giudizio a quo. L'applicazione delle norme censurate altererebbe,
infatti,   il   risultato   di   amministrazione,   incidendo   sulla
funzionalita' del piano di riequilibrio e  sulla  sua  sostenibilita'
finanziaria su cui la sezione regionale di controllo della Corte  dei
conti e' chiamata a pronunciarsi;  soltanto  all'esito  del  giudizio
costituzionale il rimettente potrebbe valutare  la  legittimita'  del
piano  di  riequilibrio   finanziario   pluriennale   e   deliberarne
l'approvazione o il diniego. 
    Ne',     infine,     sarebbe     possibile     un'interpretazione
costituzionalmente  conforme  delle   disposizioni   censurate,   non
apparendo praticabile un'esegesi diversa da quella letterale, che non
lascerebbe dubbi sull'effettiva volonta' del legislatore. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo l'inammissibilita' e, comunque,  la  non  fondatezza
delle questioni sollevate. 
    2.1.- L'Avvocatura generale ritiene che le censure formulate  dal
giudice a quo siano inammissibili per irrilevanza, in quanto le norme
in esame si limiterebbero a disciplinare le modalita' e  i  tempi  di
ripiano del maggior disavanzo di amministrazione (art. 39-ter,  comma
2), nonche' la contabilizzazione e l'utilizzo del fondo anticipazione
di liquidita' (art. 39-ter, comma 3), senza nulla disporre in  merito
alla   provvista   delle   risorse   da   destinare    al    rimborso
dell'anticipazione. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comune di
Lecce  intenderebbe  provvedere  al  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' attingendo al fondo medesimo accantonato nel risultato  di
amministrazione.  Tale  operazione,  tuttavia,   dovrebbe   ritenersi
inammissibile   in   quanto    incompatibile    con    la    funzione
dell'anticipazione stessa: l'ente locale dovrebbe, invece, provvedere
a tale rimborso con risorse nuove, con eventuali  risparmi  di  spesa
(economie di bilancio) ovvero con la riscossione dei residui attivi. 
    Pertanto, prosegue l'Avvocatura generale, ne' il comma 2, ne'  il
comma 3 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019,  come  convertito,
consentirebbero utilizzi impropri delle anticipazioni  di  liquidita'
ricevute e neppure permetterebbero il ripiano delle anticipazioni  in
modi diversi da quelli ritenuti  legittimi  dalla  stessa  Corte  dei
conti,  in  quanto  il  rimborso   annuale   della   quota   capitale
dell'anticipazione  dovrebbe  essere  effettuato  esclusivamente  con
risorse nuove, risparmi di spesa o residui attivi. 
    L'impiego dell'anticipazione di liquidita' prospettato dal Comune
di Lecce non corrisponderebbe al dettato dell'art. 39-ter,  comma  3,
del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, ma costituirebbe una  mera
circostanza di fatto, direttamente censurabile da parte della  stessa
sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  attraverso  il
diniego di approvazione del PRFP che si fonda su tale utilizzo. 
    L'Avvocatura dello Stato osserva inoltre  che,  con  l'emanazione
delle disposizioni censurate, il legislatore avrebbe colmato il vuoto
normativo venutosi a creare dopo la sentenza di questa Corte n. 4 del
2020, tenendo conto dell'impatto sui bilanci degli enti locali  della
predetta pronuncia. Tali  norme,  lungi  dal  violare  o  eludere  il
giudicato costituzionale di cui alla  sentenza  n.  4  del  2020,  ne
costituirebbero proprio sviluppo e attuazione. 
    2.2.-   Con   ulteriore   memoria   depositata   in   prossimita'
dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  osservato
che le norme introdotte con l'art. 39-ter del d.l. n. 162  del  2019,
come  convertito,  sono  state  adottate  tenendo  conto  sia   della
necessita' di dare esecuzione  alla  sentenza  n.  4  del  2020,  sia
dell'esigenza di modulare l'impatto sui bilanci degli enti locali  di
tale  pronuncia,  inevitabilmente  destinata  a   comportare,   nella
stragrande  maggioranza  dei  casi,  l'emersione  di  un   (maggiore)
disavanzo di amministrazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza iscritta al n.  103  del  registro  ordinanze
2020, la Corte dei conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la
Puglia,  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, in riferimento agli artt. 81, 97,
primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione. 
    1.1- Il giudice a  quo  riferisce  di  essere  stato  chiamato  a
deliberare sulla congruenza del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale (PRFP) del Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 243-quater
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»  (TUEL),  e  di  aver
sospeso la decisione in pendenza  della  pronuncia  di  questa  Corte
sulle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  6,
del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni   per   garantire   la
continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di   controllo   del
territorio. Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali), convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio  2018-2020),  in  ragione
della loro incidenza sulla  definizione  del  piano  di  riequilibrio
dell'ente  locale  e  della  conseguente  pregiudizialita'  di   tale
pronuncia rispetto all'approvazione o al diniego del PRFP stesso. 
    Questa  Corte,  con  sentenza  n.  4  del  2020,  ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale delle predette norme, per  violazione
degli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost., «poiche' consentono  di
utilizzare le anticipazioni di liquidita' al di fuori  dei  ristretti
limiti del pagamento delle passivita' pregresse nei  termini  sanciti
dal d.l. n. 35 del 2013 e, in particolare, di  "utilizzare  la  quota
accantonata   nel   risultato   di    amministrazione    a    seguito
dell'acquisizione delle erogazioni, ai  fini  dell'accantonamento  al
fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'   nel    risultato    di
amministrazione"». 
    A seguito di tale decisione, in sede di conversione del  d.l.  n.
162 del 2019, e' stato inserito, dalla legge n. 8  del  2020,  l'art.
39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidita'  degli  enti
locali), il quale dispone:  «1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla
sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede
di approvazione del rendiconto 2019 gli enti  locali  accantonano  il
fondo anticipazione di liquidita' nel risultato di amministrazione al
31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non
ancora rimborsate alla data del  31  dicembre  2019.  2.  L'eventuale
peggioramento del disavanzo di amministrazione al  31  dicembre  2019
rispetto all'esercizio  precedente,  per  un  importo  non  superiore
all'incremento  dell'accantonamento   al   fondo   anticipazione   di
liquidita' effettuato  in  sede  di  rendiconto  2019,  e'  ripianato
annualmente,  a  decorrere  dall'anno  2020,  per  un  importo   pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del comma
1 e' annualmente utilizzato secondo le  seguenti  modalita':  a)  nel
bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 e'
iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un  importo
pari al fondo anticipazione di liquidita' accantonato  nel  risultato
di amministrazione 2019 e il medesimo importo e' iscritto come  fondo
anticipazione  di  liquidita'  nel  titolo  4  della  missione  20  -
programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso
dei prestiti, al netto  del  rimborso  dell'anticipazione  effettuato
nell'esercizio; b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del
fondo anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun  esercizio
del bilancio di previsione e'  applicato  il  fondo  stanziato  nella
spesa  dell'esercizio  precedente  e  nella  spesa  e'  stanziato  il
medesimo fondo al netto del  rimborso  dell'anticipazione  effettuato
nell'esercizio.  4.  La  quota  del  risultato   di   amministrazione
accantonata nel fondo anticipazione di  liquidita'  e'  applicata  al
bilancio di previsione anche da parte  degli  enti  in  disavanzo  di
amministrazione». 
    Nel corso dell'esame del PRFP del Comune di Lecce, ripreso  dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti,  l'ente  locale
ha esposto: a) di aver previsto, a seguito della sentenza  n.  4  del
2020, l'accantonamento per il 2019 di complessivi euro 29.363.416,07,
corrispondenti  all'ammontare   delle   anticipazioni   di   cui   al
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 6 giugno  2013,  n.  64,  incassate  negli
esercizi precedenti e non ancora  rimborsate  al  31  dicembre  2019,
rideterminando pertanto il risultato di amministrazione presunto  del
2019 rispetto al risultato del  2018;  b)  di  aver  conseguentemente
rideterminato l'obiettivo del piano al  31  dicembre  2019  (da  euro
69.244.351,37  a  euro  98.607.812,44),  per  effetto  delle   citate
anticipazioni (euro 29.363.461,07), da  contabilizzare  separatamente
tra le quote accantonate del risultato  di  amministrazione;  c)  che
cio' ha provocato uno  scostamento  di  euro  6.893.592,12,  rispetto
all'obiettivo cosi' rideterminato, del risultato  di  amministrazione
2019 presunto (euro 105.501.404,56). 
    Inoltre,  il  Comune  di  Lecce  ha  riferito  che  il   maggiore
disavanzo,    pari    a    circa    euro    30.000.000,00,    causato
dall'accantonamento al fondo anticipazione di  liquidita'  (FAL),  in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 39-ter, comma 3, del d.l. n.
162 del 2019, come convertito, sara' ripianato in un  arco  temporale
corrispondente a quello del piano di restituzione  dell'anticipazione
di liquidita' (previsto  fino  a  un  massimo  di  trenta  anni).  Al
riguardo, ha evidenziato che la quota capitale della rata annuale  da
rimborsare dell'anticipazione di liquidita', a  decorrere  dal  2020,
non sara' finanziata piu' con entrate correnti, come avvenuto finora,
ma con l'utilizzo della quota accantonata del FAL  nel  risultato  di
amministrazione. 
    1.2.- Secondo il giudice a quo, il comma 2 del citato art. 39-ter
violerebbe gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. per contrasto con il
principio dell'equilibrio  e  della  sana  gestione  finanziaria  del
bilancio e con gli interdipendenti principi di copertura  pluriennale
della spesa e di responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo. 
    Sostiene il rimettente che, per  effetto  di  tale  disposizione,
l'eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019  rispetto
all'esercizio   precedente   -   per   un   importo   non   superiore
all'incremento  dell'accantonamento   al   fondo   anticipazione   di
liquidita'  effettuato  in  sede  di  rendiconto  2019   -   verrebbe
assoggettato a un meccanismo di rientro, scisso e indipendente  dagli
esercizi nei quali si e' formato, calibrato sulla restituzione  delle
rate annuali residue delle anticipazioni  di  liquidita',  aventi  un
orizzonte  massimo  trentennale.  Cio'  costituirebbe  una  rilevante
deroga al normale regime di rientro dal disavanzo -  sono  richiamati
l'art. 9 della legge 24  dicembre  2012,  n.  243  (Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e l'art. 188  TUEL
-  in  assenza  di  circostanze  eccezionali,  espresse  o   comunque
rinvenibili  nell'ordinamento  finanziario  degli  enti  locali,  che
possano giustificare tale divaricazione. 
    Ad avviso del rimettente, l'art. 39-ter, comma 2, del d.l. n. 162
del 2019, come convertito, abbandonando la disciplina  ordinaria,  ne
vulnererebbe i  principi  ispiratori,  consentendo  il  trasferimento
dell'onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei
vantaggi  della  spesa  corrente  a  quelle   successive,   ampliando
indebitamente il deficit  e  prevedendo  un'ulteriore  dilazione  del
ripiano in tempi incompatibili con i principi di responsabilita'  del
mandato   elettivo    e    dell'equita'    intergenerazionale.    Non
corrispondendo a tale dilazione alcun intervento di investimento,  la
soluzione provocherebbe un impoverimento dell'ente e traslerebbe  sui
futuri amministrati soltanto il disavanzo. 
    1.3.- Secondo il giudice a quo, il comma 3  dell'art  39-ter  del
d.l. n. 162 del 2019, come convertito, violerebbe anzitutto gli artt.
81 e 97, primo comma, Cost., in quanto consentirebbe di finanziare la
restituzione delle quote annuali dell'anticipazione di liquidita' con
l'utilizzo della stessa quota accantonata come FAL nel  risultato  di
amministrazione, generando un potenziale  fattore  di  rischio  e  di
alterazione degli equilibri di bilancio. 
    Ad  avviso  del  rimettente,  tale  meccanismo  si  porrebbe   in
discontinuita' rispetto  alla  disciplina  desumibile  dal  principio
contabile contenuto nel punto 3.20-bis (introdotto dall'art. 3, comma
1, lettera a, del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
1° agosto 2019, recante  «Aggiornamento  degli  allegati  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011») dell'Allegato 4/2 («Principio contabile
applicato  concernente  la  contabilita'  finanziaria»)  al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5  maggio  2009,  n.  42),  che  detta  le
modalita' di contabilizzazione in  bilancio  delle  anticipazioni  di
liquidita' di cui al d.l. n. 35 del 2013,  nonche'  le  modalita'  di
reperimento delle risorse da destinare a  copertura  degli  oneri  di
rimborso della quota annuale. 
    Evidenzia, al riguardo, il rimettente che  detto  punto  3.20-bis
rinvia alle indicazioni contenute  nelle  deliberazioni  18  dicembre
2015, n. 33, e 19 dicembre  2017,  n.  28,  della  Corte  dei  conti,
sezione delle autonomie, in cui si sottolinea la necessita'  che  gli
enti beneficiari delle anticipazioni conseguite in forza del d.l.  n.
35 del 2013, come convertito,  reperiscano  in  bilancio  le  risorse
effettive per il pagamento della restituzione della rata annuale. 
    Diversamente, per effetto della  previsione  contenuta  nell'art.
39-ter, comma 3, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, ogni anno
il FAL verrebbe impiegato per rimborsare la relativa quota annuale ed
essa diventerebbe un mezzo di ampliamento della  spesa  corrente,  in
grado di alterare il risultato di amministrazione e l'equilibrio  del
bilancio. 
    1.4.- Laddove  poi  la  liquidita'  conseguita  con  la  predetta
anticipazione fosse  utilizzata  per  sostenere  la  spesa  corrente,
secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  per
la Puglia, l'operazione contrasterebbe anche con  l'art.  119,  sesto
comma, Cost., in virtu'  del  quale  gli  enti  territoriali  possono
ricorrere   all'indebitamento   solo   per   finanziare   spese    di
investimento. 
    1.5.- Infine, il giudice  a  quo  ritiene  che  i  commi  2  e  3
dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come  convertito,  violino
l'art. 136 Cost. per elusione del giudicato costituzionale, in quanto
introdurrebbero un metodo di ripianamento  del  disavanzo  analogo  a
quello previsto dalle norme dichiarate costituzionalmente illegittime
con la sentenza n. 4 del  2020,  derogatorio  della  regola  generale
prevista dall'art. 188 TUEL, in violazione dei principi di equilibrio
di bilancio e di copertura  della  spesa,  nonche'  dei  principi  di
responsabilita' del mandato elettivo e di equita' intergenerazionale. 
    Le norme censurate, consentendo l'impiego del FAL non per  pagare
debiti pregressi presenti in bilancio,  bensi'  per  la  restituzione
delle   rate   di   ammortamento   delle   medesime    anticipazioni,
altererebbero  il  risultato  di  amministrazione  e  la   situazione
debitoria effettiva. Si tratterebbe  di  censure  gia'  accolte,  con
riferimento ai medesimi parametri, con la sentenza n. 4 del 2020, che
il rimettente richiama,  rilevando,  nel  caso  di  specie,  analoghi
vulnera ai parametri costituzionali allora evocati. 
    2.- Anzitutto, deve riconoscersi la legittimazione della  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti a sollevare incidente di
legittimita' costituzionale in sede di  esame  della  congruenza  del
PRFP deliberato dal Comune di Lecce  ai  sensi  dell'art.  243-quater
TUEL. Questa Corte, infatti, ha ravvisato tale legittimazione in sede
di controllo di legittimità-regolarita' sui bilanci degli enti locali
(sentenze n. 105 e n. 18 del  2019),  assimilato  alla  parifica  dei
rendiconti regionali (sentenze n. 49 del 2018, n. 40 del 2014 e n. 60
del  2013),  e,  in  particolare,  l'ha  riconosciuta  in   esito   a
«un'attenta  ricognizione  delle  modalita'  di   svolgimento   della
funzione attribuita dalla legge [...] con riguardo  all'attuazione  e
al rispetto del piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale,  che
costituisce  il  fulcro  della   procedura   di   predissesto.   [La]
legittimazione e' stata riconosciuta (sent. n.  226  del  1976)  alla
Corte  dei  conti  in  ragione  della   sua   particolare   posizione
istituzionale e della natura delle  sue  attribuzioni  di  controllo.
Sotto il primo aspetto, viene posta in rilievo la sua composizione di
"magistrati, dotati delle piu' ampie garanzie di  indipendenza  (art.
100, comma 2, Cost.)", e la sua natura di "unico organo di  controllo
che goda di una diretta garanzia in sede  costituzionale".  Sotto  il
secondo  aspetto,  viene  in  evidenza  il  peculiare  carattere  del
giudizio portato dalla  Corte  dei  conti  sugli  atti  sottoposti  a
controllo, che si risolve nel valutarne "la  conformita'  [...]  alle
norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento
che non sia di ordine strettamente giuridico". Una funzione cioe'  di
garanzia  dell'ordinamento,  di  "controllo  esterno,   rigorosamente
neutrale e disinteressato [...]  preordinato  a  tutela  del  diritto
oggettivo" (sentenza n. 384 del 1991)» (sentenza n. 18 del 2019). 
    I   predetti    caratteri    costituiscono    fondamento    della
legittimazione della Corte dei conti, il cui  riconoscimento,  legato
alla specificita' dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica,
si giustifica anche con l'esigenza  di  consentire  il  sindacato  di
legittimita' costituzionale su norme che difficilmente vi verrebbero,
per altra via, sottoposte. 
    3.- L'esame delle  questioni  sollevate  richiede  una,  sia  pur
sintetica, illustrazione del contesto normativo in cui si inseriscono
le norme censurate. 
    Il d.l. n. 35 del 2013, al fine di porre rimedio al  ritardo  dei
pagamenti  delle  amministrazioni  pubbliche,   ha   introdotto   una
disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del  patto
di stabilita' interno e di altre disposizioni in materia  di  finanza
pubblica. 
    In particolare, l'art. 1, comma 13, del citato  d.l.  n.  35  del
2013 ha stabilito che «[g]li enti locali che non possono  far  fronte
ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine a causa di carenza di liquidita' [...], chiedono  alla  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. [...]  l'anticipazione  di  liquidita'  da
destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione  e'  concessa  [...]
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella  stessa  annualmente
disponibili ed e'  restituita,  con  piano  di  ammortamento  a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni». 
    La ratio dell'anticipazione di liquidita', quale si ricava  dalla
genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, e' quella  di
riallineare,  nel  tempo,  la  cassa   degli   enti   strutturalmente
deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al
pagamento delle passivita' pregresse, unita  a  contestuali  risparmi
nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti  alla
restituzione dell'anticipazione stessa. Si  tratta,  sostanzialmente,
dell'erogazione di prestiti destinati a sopperire alle deficienze  di
cassa degli enti, per consentire il pagamento  dei  predetti  debiti,
inerenti a partite di spesa gia' presenti nei  pregressi  bilanci  di
competenza,  ma  non  onorati  nei  relativi   esercizi   finanziari.
L'anticipazione    di    liquidita'    costituisce,    quindi,    una
«anticipazion[e] di cassa di piu'  lunga  durata  rispetto  a  quelle
ordinarie» (sentenza n. 181 del 2015)  che  non  puo'  finanziare  il
disavanzo, essendo deputata a fornire una provvista  finanziaria  per
estinguere i residui passivi. 
    L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto  2019  ha  modificato
l'Allegato 4/2 al d.lgs. n.  118  del  2011,  introducendo  il  punto
3.20-bis, che detta regole specifiche  in  ordine  all'iscrizione  in
bilancio delle anticipazioni di liquidita'. Tale disposizione,  nella
versione vigente antecedentemente alle modifiche apportate  dall'art.
2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7  settembre
2020 (Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118  del
2011) - prima dell'introduzione dell'art. 39-ter del d.l. n. 162  del
2019 ad opera della legge di conversione n. 8 del  2020  -  stabiliva
che, «[p]er le anticipazioni di  liquidita'  che  non  devono  essere
chiuse entro l'anno (a rimborso  pluriennale),  l'evidenza  contabile
della natura di "anticipazione di liquidita' che non comporta risorse
aggiuntive" e' costituita dall'iscrizione di un  fondo  anticipazione
di liquidita'  nel  titolo  4  della  spesa,  di  importo  pari  alle
anticipazioni  di   liquidita'   incassate   nell'esercizio   e   non
restituite, non impegnabile e pagabile,  destinato  a  confluire  nel
risultato di amministrazione, come quota accantonata.  Il  meccanismo
di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso
costituisce strumento  di  sterilizzazione  degli  effetti  espansivi
della spesa e non deve costituire forma surrettizia di  copertura  di
spese. Si richiamano le modalita' di contabilizzazione  previste  per
le seguenti anticipazioni di liquidita': [...] per  le  anticipazioni
di cui al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti,  [...]  gli  enti  locali  fanno  riferimento   alle
indicazioni definite in sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
(deliberazioni  della  Sezione  delle  autonomie  n.  33/2015  e   n.
28/2017)». 
    La sezione delle autonomie della Corte dei conti - nell'esercizio
della funzione prevista dall'art. 6, comma 4,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia  di  finanza  e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  dicembre  2012,  n.  213  -  con  le
deliberazioni n. 35 del 2015  e  n.  28  del  2017  ha  affermato  la
necessita' di un'adeguata contabilizzazione della quota  di  rimborso
annuale dell'anticipazione di liquidita', da finanziare  con  risorse
da  individuare  ex  novo,  ovvero  disponibili  per  effetto   della
riduzione strutturale della spesa. 
    L'art.  39-ter,  comma  3,  del  d.l.  n.  162  del  2019,   come
convertito, ha poi ulteriormente disciplinato l'utilizzo annuale  del
FAL,  costituito  ai  sensi  del  precedente  comma  1  del  medesimo
articolo, prevedendo che: «a) nel bilancio di  previsione  2020-2022,
nell'entrata dell'esercizio  2020  e'  iscritto,  come  utilizzo  del
risultato di amministrazione, un importo pari al fondo  anticipazione
di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e  il
medesimo importo e' iscritto come fondo anticipazione  di  liquidita'
nel  titolo  4  della  missione  20  -  programma  03   della   spesa
dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti,  al  netto
del  rimborso  dell'anticipazione   effettuato   nell'esercizio;   b)
dall'esercizio  2021,   fino   al   completo   utilizzo   del   fondo
anticipazione di liquidita', nell'entrata di  ciascun  esercizio  del
bilancio di previsione e' applicato il fondo  stanziato  nella  spesa
dell'esercizio precedente e nella  spesa  e'  stanziato  il  medesimo
fondo   al   netto   del   rimborso   dell'anticipazione   effettuato
nell'esercizio». 
    Da ultimo, l'art. 2, comma 1, lettere da a)  a  i),  del  d.m.  7
settembre 2020 ha modificato il  contenuto  del  punto  3.20-bis  del
citato Allegato 4/2 a decorrere dal 2 ottobre 2020.  In  particolare,
con tale novella e' stato stabilito che, per le anticipazioni di  cui
al  d.l.  n.   35   del   2013,   come   convertito,   e   successivi
rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'art. 39-ter del d.l.  n.
162 del 2019, come convertito. Il richiamo rivolto all'art. 39-ter ha
sostituito,  quindi,  il  precedente  riferimento  alle   indicazioni
contenute nelle predette deliberazioni della sezione delle  autonomie
della Corte dei conti n. 35 del 2015 e n. 28 del 2017. 
    Inoltre,  con  riferimento  alle  anticipazioni   di   liquidita'
previste dal d.l. n. 35 del 2013, come convertito,  questa  Corte  ha
precisato che «[...] le anticipazioni di liquidita' costituiscono una
forma straordinaria di indebitamento a lungo termine e  -  in  quanto
tali - sono utilizzabili in senso  costituzionalmente  conforme  solo
per pagare passivita'  pregresse  iscritte  in  bilancio.  Esse  sono
prestiti di carattere eccezionale finalizzati a rafforzare  la  cassa
quando l'ente territoriale  non  riesce  a  onorare  le  obbligazioni
passive secondo la fisiologica scansione dei tempi di  pagamento.  La
loro eccezionalita' dipende essenzialmente dal fatto:  a)  di  essere
inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa; b) di essere
frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi  rilevanti  in  sede
costituzionale  e  dell'Unione  europea;  c)  di  essere  un  rimedio
contingente, non riproducibile serialmente nel  tempo  e  inidoneo  a
risanare bilanci strutturalmente  in  perdita»  (sentenza  n.  4  del
2020). 
    4.- Alla luce  di  quanto  esposto,  non  puo'  essere  condivisa
l'eccezione di inammissibilita' per difetto  di  rilevanza  sollevata
dal   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   secondo    cui
l'utilizzazione del FAL da parte dell'ente locale, per l'ammortamento
dell'anticipazione di liquidita', costituirebbe una mera  circostanza
di fatto ovviabile  in  sede  di  controllo  della  Corte  dei  conti
attraverso il diretto diniego di approvazione del piano. Tale  esito,
secondo la difesa erariale, dovrebbe ritenersi scontato, in quanto il
comma 3 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019,  come  convertito,
non consentirebbe in alcun modo di provvedere nel senso sostenuto dal
Comune di Lecce e fatto proprio dal giudice a quo. 
    In realta', al contrario di quanto affermato dal  Presidente  del
Consiglio, tale interpretazione delle disposizioni  censurate  appare
fondata sul loro stesso dettato letterale. In  particolare,  infatti,
il  comma  3  del  citato  art.  39-ter   consente,   con   locuzioni
inequivocabili, l'utilizzo delle anticipazioni incassate e  appostate
nel FAL per rimborsare le quote annuali delle anticipazioni medesime. 
    Giova inoltre evidenziare che la stessa difesa erariale riconosce
che l'anticipazione di liquidita' e'  esclusivamente  finalizzata  al
pagamento dei debiti scaduti e non al rimborso del prestito e che  il
peggioramento   del   disavanzo   di   amministrazione    conseguente
all'accantonamento  del  FAL  non  potrebbe  essere   ripianato   con
l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione. 
    5.- Sebbene il giudice a quo abbia evocato  anche  la  violazione
dell'art.  136  Cost.,  questione  suscettibile  di  essere  valutata
logicamente in via prioritaria,  questa  Corte,  facendo  ricorso  al
potere  di  decidere  l'ordine   delle   questioni   da   affrontare,
eventualmente dichiarando assorbite le altre (ex multis, sentenze  n.
246 del 2020, n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018),  ritiene  opportuno
esaminare, innanzitutto, l'eccepita violazione degli  artt.  81,  97,
primo comma, e 119,  sesto  comma,  Cost.,  che  meglio  consente  di
chiarire le relative questioni. 
    6.-  Alla  luce  delle  esposte   premesse,   le   questioni   di
legittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 39-ter del d.l.
n. 162  del  2019,  come  convertito,  sollevate  in  riferimento  ai
predetti parametri, sono fondate. 
    I parametri evocati operano in stretta  interdipendenza,  poiche'
l'anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidita'  consentita
dalle disposizioni censurate, autorizzando un illegittimo  incremento
della capacita' di  spesa  dell'ente  locale,  preclude  un  corretto
ripiano del disavanzo e finisce per ledere l'equilibrio del  bilancio
e il principio della sana gestione finanziaria. 
    6.1.- Piu' in particolare, il comma 2 dell'art. 39-ter viola  gli
artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto  il  profilo  della  lesione
dell'equilibrio del bilancio e  della  sana  gestione  finanziaria  e
dell'interdipendente principio di copertura pluriennale della  spesa,
laddove  consente  di  ripianare  annualmente  il  maggior  disavanzo
emergente  dall'obbligatorio  accantonamento  dell'anticipazione  non
rimborsata  alla  data  del  31  dicembre  2019,   per   un   importo
corrispondente  alla  sola  quota  dell'anticipazione  di  liquidita'
rimborsata nel corso dell'esercizio. 
    La disposizione censurata e' stata introdotta per dare attuazione
alla sentenza di questa Corte n. 4 del 2020, la  quale,  in  realta',
non abbisognava di alcun intervento attuativo, non essendo necessaria
la riapprovazione dei  bilanci  antecedenti  alla  pronuncia,  mentre
dovevano  essere  ridefinite  correttamente  tutte   le   espressioni
finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando  a  ciascuna
di esse i rimedi giuridici  consentiti.  In  tal  modo  e'  possibile
ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge
e,  in  particolare,  per  i  deficit  ulteriormente   maturati,   in
conformita' al principio tempus  regit  actum,  facendo  applicazione
delle norme vigenti nel corso dell'esercizio in  cui  tale  ulteriore
deficit e' maturato.  Per  cui  «[i]l  sistema  cosi'  sinteticamente
delineato serve per attribuire "a ciascuno  il  suo"  in  termini  di
responsabilita'  di  gestione,  affiancando  all'operato  del   breve
periodo la situazione aggiornata degli effetti delle  amministrazioni
pregresse» (sentenza n. 4 del 2020). 
    La previsione, contenuta nel comma 2 dell'art. 39-ter del d.l. n.
162 del 2019, come convertito, comporta una diluizione degli oneri di
ripianamento omologa allo stesso periodo temporale  previsto  per  il
rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',  recando  un  immediato
effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall'anno  2020,
alterando i saldi  e  consentendo  di  celare  parte  delle  maggiori
passivita' emerse con la corretta appostazione del FAL. 
    Tale disposizione introduce una rilevante deroga  alle  ordinarie
regole  di  ripiano  del  maggior  disavanzo  eventualmente   emerso,
dilatando i tempi di rientro dal deficit, che  cosi'  si  sottraggono
all'art. 188 TUEL, disposizione gia' ritenuta  in  grado  di  dettare
procedure e adempimenti  immediatamente  cogenti,  funzionali  -  tra
l'altro - a esaltare l'assunzione della responsabilita' del disavanzo
in capo alle amministrazioni che si sono succedute (sentenza n. 4 del
2020). 
    Parimenti,  questa  Corte  ha  gia'  affermato  che   la   regola
fisiologica del rientro dal  disavanzo  e'  quella  del  ripianamento
annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo  scadere
del mandato elettorale (art. 42, comma 12,  del  d.lgs.  n.  118  del
2011), e che «[o]gni periodo di durata superiore comporta il sospetto
di  potenziale  dissesto  e  puo'  essere  giustificato  solo  se  il
meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al
riequilibrio» (sentenza n. 115 del 2020). 
    L'incremento del deficit strutturale e dell'indebitamento per  la
spesa corrente ha  gia'  indotto  questa  Corte  a  formulare  chiari
ammonimenti circa «la problematicita' di soluzioni normative [...] le
quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi  temporali
lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con
possibili   ricadute   negative   anche   in   termini   di   equita'
intergenerazionale» (sentenza n. 18 del 2019). 
    Analogamente,  in  tema  di  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale, e' stata affermata  l'illegittimita'  costituzionale  di
norme  che  consentono  di  alterare  il  deficit,  di  sottostimare,
attraverso la strumentale tenuta di piu' disavanzi,  l'accantonamento
annuale finalizzato al risanamento e che provocano il  peggioramento,
nel tempo del preteso riequilibrio, del risultato di amministrazione. 
    Tale e' l'effetto del censurato comma 2,  il  quale  consente  di
separare dal risultato di  amministrazione  l'«ulteriore»  disavanzo,
che invece deve essere necessariamente unico  (sentenza  n.  115  del
2020). 
    La pluriennale diluizione degli oneri di ripianamento del maggior
deficit   incorre   anche   nella   violazione   dei   principi    di
responsabilita' del mandato elettivo e di equita' intergenerazionale. 
    Questa  Corte   ha   gia'   affermato   in   proposito   che   la
responsabilita' politica del mandato elettorale si esercita non  solo
attraverso il rendiconto di quanto realizzato, ma anche in  relazione
al consumo delle risorse impiegate; quindi, in  tale  prospettiva,  i
deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in
tempi ragionevoli e nel rispetto del  principio  di  responsabilita',
secondo  cui  ciascun  amministratore  democraticamente  eletto  deve
rispondere del proprio  operato  agli  amministrati.  E'  proprio  il
rispetto  dell'equilibrio  dinamico  ad  assicurare   la   bilanciata
congiunzione tra il principio di legalita' costituzionale dei conti e
l'esigenza di un graduale risanamento  del  disavanzo,  coerente  con
l'esigenza di  mantenere  il  livello  essenziale  delle  prestazioni
sociali durante l'intero periodo di risanamento (sentenze  n.  4  del
2020 e n. 18 del 2019). 
    Il meccanismo prefigurato dal comma 2  dell'art.  39-ter  integra
una violazione  del  principio  di  responsabilita'  democratica,  in
quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del  mandato
elettorale, ne introduce uno che consente di differire l'accertamento
dei risultati, ivi compresa l'indicazione di idonee coperture,  oltre
la data di cessazione dello stesso. 
    Inoltre, considerato  che  il  ripiano  del  disavanzo  segue  il
medesimo ammortamento trentennale dell'anticipazione  di  liquidita',
tale differimento comporta il trasferimento dell'onere del  debito  e
del disavanzo dalla generazione che  ha  goduto  dei  vantaggi  della
spesa corrente a quelle successive, senza che a queste  ultime  venga
trasmesso alcun beneficio connesso all'utilizzazione di beni durevoli
di investimento. 
    6.2.- Anche il comma 3 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019,
come convertito, viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto  i
medesimi profili sopra enunciati. 
    Invero, le modalita' di contabilizzazione delle anticipazioni  di
liquidita' in  bilancio  ivi  definite  completano  e  aggravano  gli
effetti della norma introdotta dal precedente comma 2. 
    Infatti,  il  censurato  comma  3,  prevedendo  che  il  FAL  sia
utilizzato fino al suo  esaurimento  per  rimborsare  l'anticipazione
medesima, ne consente una  destinazione  diversa  dal  pagamento  dei
debiti pregressi, gia' inscritti in bilancio e conservati  a  residui
passivi, poiche' sostanzialmente permette di  reperire  nella  stessa
contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in  uscita)  per  il
rimborso della quota annuale dell'anticipazione. 
    In proposito, questa Corte ha gia' chiarito, con riferimento alle
anticipazioni di liquidita' previste dal d.l. n. 35  del  2013,  come
convertito, che, se la loro ratio  «"e'  quella  di  riallineare  nel
tempo  la  cassa  degli  enti  strutturalmente  deficitari   con   la
competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al  pagamento  delle
passivita' pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri,
[...] cosi' da  rientrare  dai  disavanzi  gradualmente  ed  in  modo
temporalmente  e  finanziariamente  proporzionato  alla  restituzione
dell'anticipazione" (sentenza n. 181 del 2015), al di fuori  di  tale
"utilizzazione limitata" il suo impiego risulta  in  contrasto  anche
con l'equilibrio di bilancio» (sentenza n. 4 del 2020). 
    Ne deriva, pertanto, che, tenuto conto della  particolare  natura
di dette anticipazioni e delle  circostanze  eccezionali  che  a  suo
tempo ne hanno giustificato l'adozione, deve  essere  assicurato  dal
legislatore che tali disponibilita'  siano  effettivamente  destinate
all'esclusivo rimborso del pagamento di quelle  passivita'  pregresse
per le quali erano state ottenute, e parimenti deve  essere  comunque
evitato che la loro contabilizzazione in bilancio possa costituire un
surrettizio strumento per ampliare la capacita' di  spesa  dell'ente,
con evidente loro distrazione per finalita' non consentite. 
    La norma censurata prevede invece  di  ripagare  un  debito  (gli
oneri di restituzione della  quota  annuale)  con  lo  stesso  debito
(l'anticipazione di liquidita').  In  tal  modo,  il  FAL  diminuisce
gradualmente, senza che sia realizzata la finalita' di legge,  e,  al
contempo, viene incrementata la capacita' di spesa  dell'ente,  senza
un'effettiva copertura giuridica delle poste passive. Cio' pregiudica
ulteriormente l'equilibrio strutturale dell'ente  locale,  in  quanto
alla  situazione  deficitaria  gia'  maturata  si   aggiunge   quella
derivante dall'impiego indebito dell'anticipazione. 
    6.3.- Il comma 3 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019,  come
convertito, viola anche l'art. 119, sesto  comma,  Cost.,  in  quanto
l'impiego dello stesso FAL per il rimborso della  quota  annuale  del
maggior disavanzo, esonerando l'ente dal rinvenimento in bilancio  di
effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio  miglioramento  del
risultato di amministrazione, con evidente possibilita'  di  liberare
ulteriori  spazi  di  spesa  che  potrebbero   essere   indebitamente
destinati all'ampliamento di  quella  corrente  (sentenza  n.  4  del
2020). 
    In  proposito,  questa  Corte  ha  piu'   volte   osservato   che
l'utilizzazione dell'anticipazione di liquidita' per fini diversi dal
pagamento dei  residui  passivi  gia'  iscritti  in  bilancio  e'  in
contrasto  con  il   predetto   precetto   costituzionale,   giacche'
«l'inidoneita' dell'anticipazione a rimuovere situazioni  di  deficit
strutturale risulta non solo implicitamente dal contrasto formale con
il precetto contenuto nell'art. 119, sesto comma, Cost., ma anche  da
dati elementari dell'esperienza, secondo  cui  solo  un  investimento
efficace puo' compensare in positivo l'onere debitorio  sotteso  alla
sua realizzazione. In tale  contesto,  infatti,  risulta  "di  chiara
evidenza  che  destinazioni   diverse   dall'investimento   finiscono
inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell'ente pubblico  che
ricorre al credito" (sentenza n. 188 del 2014)» (sentenza  n.  4  del
2020). 
    Si e' del pari chiarito, infatti, che l'indebitamento deve essere
«finalizzato e riservato unicamente  agli  investimenti  in  modo  da
determinare un tendenziale equilibrio  tra  la  dimensione  dei  suoi
costi e i benefici recati nel tempo alle collettivita'  amministrate»
(sentenza n. 18 del 2019). 
    7.- In sostanza, il  combinato  disposto  delle  norme  censurate
produce un fittizio miglioramento del  risultato  di  amministrazione
con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni
di rientro dal deficit, che non  vengono  parametrate  sul  disavanzo
effettivo ma su quello alterato  dall'anomala  contabilizzazione  del
fondo anticipazioni liquidita'. 
    Tale meccanismo, in  quanto  incidente  in  modo  irregolare  sul
risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per
la quantificazione  del  deficit  e  del  livello  di  indebitamento,
nonche' per la definizione dell'equilibrio di bilancio,  comporta  la
violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. 
    8.- In conclusione, le questioni di  legittimita'  costituzionale
sollevate nei confronti dell'art. 39-ter, commi 2 e 3,  del  d.l.  n.
162 del 2019, come convertito, sono fondate. 
    9.-  Restano  assorbiti  gli   ulteriori   profili   di   censura
prospettati dal rimettente in relazione all'art. 136 Cost.